INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO Novità acconto 2013
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- Silvana Testa
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1 Comune di Piacenza Servizio Entrate INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO Novità acconto Con il D.L. n. 102/ il legislatore ha escluso dal pagamento dell acconto dell IMU: le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell Acer, regolarmente assegnate; le abitazioni principali assimilate, quali quelle degli anziani o disabili che hanno spostato la loro residenza in istituti di ricovero e dei cittadini residenti all estero; i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all art. 13, commi 4,5 e 8 del DL n. 201/2011. Novità saldo Con il DL n. 133/ il legislatore ha escluso dal pagamento del saldo IMU: le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; le abitazioni e le relative pertinenze delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell Acer, regolarmente assegnate; le abitazioni principali assimilate con regolamento comunale, quali quelle degli anziani o disabili che hanno spostato la loro residenza in istituti di ricovero e dei cittadini residenti all estero; le abitazioni possedute da dipendenti del comparto sicurezza, così come definite dall art. 2, comma 5 del DL 102/; i terreni agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Rispetto all acconto sono quindi tenuti a versare il saldo IMU tutti gli altri terreni agricoli, come quelli dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola (limitatamente al secondo semestre); i fabbricati rurali strumentali; quindi, gli altri fabbricati rurali abitativi, diversi dall abitazione principale, come quelli dati in affitto unitamente al terreno, sono tenuti a versare il saldo utilizzando l aliquota ordinaria (limitatamente al secondo semestre). 1
2 Il DL n. 102/ ha esentato dall IMU, a decorrere dal 1 luglio, gli immobili merce. In particolare, l esenzione è limitata ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L esenzione si applica quindi per gli immobili direttamente posseduti dall impresa costruttrice (titolare del permesso di costruire) a condizione che tali fabbricati siano iscritti tra le rimanenze finali e non siano locati. L esenzione quindi non opera per le immobiliari. ALIQUOTE IMU Adottate con atto di Consiglio Comunale n. 33 del Si segnala che le principali aliquote IMU non sono variate rispetto a quelle del 2012; le variazioni sono evidenziate in rosso. N.B. è variata la definizione di unità immobiliari a disposizione, alle quali si applica l aliquota del 1,06% 1. ABITAZIONE PRINCIPALE Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge. Vi rientrano anche: - l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 0,48% - l unità immobiliare (e pertinenze ammesse dalla legge) appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e l alloggio regolarmente assegnato dall ACER; - dal 1 luglio : unico immobile (e pertinenze ammesse dalla legge), iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia; Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge. Vi rientrano anche: - l unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 0,60% 2
3 ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 2. IMMOBILI LOCATI persone fisiche, locate con contratto registrato ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. 0,76% persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. 0,40% persone fisiche, concesse in locazione agevolata, ai sensi dell art. 5, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 431/98, a studenti universitari ed a lavoratori non residenti nel Comune di Piacenza o in comuni confinanti, i quali svolgono stabilmente la propria attività lavorativa in tali territori. persone fisiche, concesse in locazione tramite l Agenzia dell affitto per l accesso sul mercato privato da parte delle categorie deboli a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 0,40% 0,40% Le autocertificazioni già presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati. In questo ultimo caso, il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione ai sensi del DPR n 445/2000, co mpilando e consegnando apposito modulo, predisposto dall ufficio comunale competente, entro 90 giorni dal verificarsi dell evento, pena la non applicazione delle sopraindicate aliquote. 3. IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (e pertinenze ammesse dalla legge), concessa in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. 0,72% Se il soggetto passivo di imposta ha concesso in comodato gratuito avente le caratteristiche di cui sopra più di un immobile, potrà applicare la presente aliquota per una sola unità immobiliare (e pertinenze ammesse dalla legge) concessa in comodato. Immobili concessi al Comune di Piacenza in comodato gratuito, dai soggetti indicati all articolo 9, comma 8, del D. Lgs. n 23/2011; ad esclusione delle unità immobiliari 0,48% 3
4 classificate nella categoria catastale D per le quali si applica l aliquota dello 0,76%. Immobili concessi in comodato gratuito alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 460/97; ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D per le quali si applica l aliquota dello 0,76%. 0,72% Le autocertificazioni già presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati. In questo ultimo caso, il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione ai sensi del DPR n 445/2000, co mpilando e consegnando apposito modulo, predisposto dall ufficio comunale competente, entro 90 giorni dal verificarsi dell evento, pena la non applicazione delle sopraindicate aliquote. 4. IMMOBILI DEL SETTORE PRODUTTIVO Fabbricati di nuova costruzione e fabbricati oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale), per l esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota si applicherà per due anni ai fabbricati i cui lavori di costruzione, o ristrutturazione ed ampliamento, siano ultimati dopo il 1 gennaio 2012 ed a partire dall effettiva utilizzazione del fabbricato per l esercizio dell attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la Camera di Commercio. L attività industriale e/o artigianale e/o di servizio deve permanere per almeno due anni a partire dall effettiva apertura. Se l attività viene interrotta prima del biennio, l impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell attività. I fabbricati di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, per aver diritto all agevolazione in questione, devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente la nuova attività, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell immobile che già fruisce di aliquota agevolata e che continui la stessa attività industriale e/o artigianale e/o di servizio. 0,76% Per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra, il Rappresentante Legale dell Impresa deve presentare una domanda all Ufficio Comunale competente corredata dalla documentazione attestante i requisiti per godere dell agevolazione. L esame della domanda deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione. La modifica dei requisiti che consentono l applicazione dell agevolazione deve essere comunicata entro 90 giorni dal verificarsi dell evento, presentando apposita dichiarazione. 5. IMMOBILI DELLE ONLUS Immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. (ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D) 0,48% Immobili, di categoria catastale D, direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o 4
5 in qualità di locatario finanziario, dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. 0,76% 6. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3- bis, del D.L. n. 557/93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/94, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D (con requisiti di ruralità) per i quali si applica lo 0,2% 0,1% 7. TERRENI AGRICOLI Terreni agricoli 0,76% 8. IMMOBILI A DISPOSIZIONE Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, nonché quelle classificate nella categoria catastale C/1, a disposizione del proprietario. 1,06% N.B. Per unità immobiliari a disposizione, si intendono quelle sprovviste da almeno due anni di contratti attivi di fornitura di erogazione idrica, calore e gas. 9. AREE FABBRICABILI Aree fabbricabili 0,96% 10. ALTRI FABBRICATI Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti. Vi rientrano anche: 0,96% ( ORDINARIA) - i fabbricati destinati ad uso abitativo realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell attività la costruzione e l alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori. Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5 1,06% Si ricorda, a questo proposito, che: - per le locazioni, l aliquota agevolata non riguarda le pertinenze; - per i comodati, l aliquota agevolata è applicabile ad un solo immobile concesso in comodato; - il beneficio dell aliquota agevolata per le locazioni e i comodati decorre dal momento in cui il locatario/comodatario acquisisce la residenza anagrafica e la dimora abituale nell immobile oggetto di locazione/comodato; 5
6 - quando un soggetto gode del diritto di abitazione su un immobile ai sensi dell art. 540 del Codice Civile, su di esso ricade l obbligo del pagamento dell IMU, anche se non è proprietario dello stesso. Pertanto, i proprietari dell immobile, essendo nudi proprietari, non devono né pagare l IMU, nè presentare alcuna autocertificazione. DETRAZIONI 1) In base all art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica anche: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dall ACER; b) all unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) all unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; d) all unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2) Per l anno la detrazione di cui al punto 1) è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad 400,00. La maggiorazione non si applica nei casi previsti dalla lettera a) di cui al medesimo punto 1). 3) Per l anno la detrazione di cui al punto 1) è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio diversamente abile di età superiore a ventisei anni - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare destinata ad abitazione principale -, con invalidità certificata pari al 100% con indennità di accompagnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative. La maggiorazione non si applica nei casi previsti dalla lettera a) di cui al medesimo punto 1). Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza della seconda rata dell imposta annuale, una copia del certificato di invalidità e dell accompagnamento. I contribuenti che hanno inviato la documentazione entro i termini indicati, possono tener conto della maggiore detrazione di 50,00 per l anno di riferimento e per quelli successivi, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti. L Amministrazione Comunale si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. VERSAMENTI Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l anno stesso. Il versamento dell imposta complessivamente dovuta deve essere effettuata in due rate: PRIMA RATA: ENTRO IL 17 GIUGNO, salvo che per i casi di sospensione. SECONDA RATA: ENTRO IL 16 DICEMBRE Con la seconda rata si versa il saldo dovuto per l intero anno in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate dal Comune nel. 6
7 L imposta non si versa se l importo complessivamente dovuto per l anno è uguale o inferiore a Euro 12,00. Esempio: IMU complessivamente dovuta uguale a Euro 18,00 (di cui 7,00 in acconto e Euro 11,00 a saldo). Il versamento in acconto non deve essere effettuato, mentre con il saldo si verserà l intero importo pari a Euro 18,00. VERSAMENTO Il versamento dell imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24. Il versamento dell imposta può avvenire presso gli istituti bancari o presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell imposta con il modello F24 non prevede l applicazione delle commissioni. E possibile versare l imposta anche mediante apposito bollettino postale. Per le modalità di versamento dell IMU per i contribuenti residenti all estero, vedasi il Comunicato Stampa del 31/05/2012 emesso dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Novità IMU stato Dal allo Stato va versata solamente l IMU relativa ai fabbricati del gruppo catastale D calcolata con l aliquota standard dello 0,76%, utilizzando il nuovo codice tributo La quota di competenza comunale pari allo 0,20% (0,96%-0,76%) o allo 0,30 (1,06-0,76) per i fabbricati di categoria D/5 deve essere versata utilizzando il nuovo codice tributo I codici tributo che vanno indicati nel modello F24 nella sezione IMU ed altri tributi locali sono: Descrizione IMU COMUNE IMU STATO IMU su abitazione principale e relative pertinenze 3912 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 IMU per terreni agricoli o incolti 3914 (*) IMU per le aree fabbricabili 3916 (*) IMU per altri fabbricati 3918 (*) IMU Fabbricati D IMU interessi da accertamento 3923 IMU sanzioni da accertamento 3924 (*) I codici tributo 3915 (Imu Stato terreni agricoli), 3917 (Imu Stato aree edificabili), 3919 (Imu Stato altri fabbricati) sono da utilizzare esclusivamente per ravvedimenti operosi relativi all anno Si ricorda che il codice ente/codice comune da indicare nell apposito campo è, per il Comune di Piacenza, G535. Il medesimo codice dovrà essere indicato anche con riferimento alla quota dovuta allo Stato, ciò al fine di localizzare gli immobili cui si riferisce il versamento di competenza erariale. ARROTONDAMENTO L importo da versare per ogni singolo rigo del modello F24 deve essere arrotondato all Euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre i 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare nel F24: 118,49 Euro; totale da versare nel rigo F24: 118,50 Euro diventa 119,00 Euro). 7
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