Speciale Dichiarazioni
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- Adelmo Bellini
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1 A cura di Devis Nucibella Detrazione assicurazione vita infortuni morte e invalidità Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello Redditi 2018 Di cosa si tratta? La detrazione Per i premi pagati per determinate tipologie di assicurazioni è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19%. Non sono invece detraibili i premi pagati per le polizze sanitarie. Limiti A tal fine è necessario distinguere i contratti stipulati o rinnovati entro il e quelli stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001, in quanto le condizioni per la detraibilità sono state modificate in senso restrittivo. Decorrenza La detrazione dei premi di assicurazione relativi al periodo d imposta 2017 avverrà nel modello Redditi PF Riferimenti normativi Articolo 15, comma 1, lettera f), TUIR. In allegato alla Fiscal: Tavola Sinottica... 6 L Esperto risponde
2 Premessa La disciplina fiscale dei premi versati per assicurazioni, a decorrere dal 2001 è stata oggetto di importanti modifiche ad opera del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e del D.Lgs. 12 aprile 2001, n Pertanto, per individuare le regole applicabili, è necessario distinguere a seconda: del tipo di contratto stipulato: assicurazione aventi finalità di copertura del rischio morte o invalidità permanente; assicurazione a carattere finanziario; assicurazione con finalità previdenziali; della data di stipula/rinnovo del contratto (fino al 31 dicembre 2000 oppure a partire dal 1 gennaio 2001). Non sono detraibili (19%) i premi versati all INAIL a titolo di assicurazione per gli infortuni domestici; dette somme, infatti, sono da ricomprendere nei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili. Detrazione La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, dei premi versati: per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento. La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all ordinaria polizza R.C. auto (Circolare n. 95, risposta 1.4.1). Polizza stipulata entro il Premi assicurazione vita e infortuni a condizione che: la durata del contratto sia di almeno 5 anni; per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti. Polizza stipulata dal 1 gennaio 2001 Premi assicurazione che abbiano per oggetto: il rischio di morte; il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%; il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 2
3 Polizze dal 2001 Con riferimento alle polizze stipulate dal 2001 si riscontra spesso la presenza di polizze di tipo misto, ossia che coprono anche rischi diversi da quelli per i quali è concessa la detraibilità del premio. Sul punto l Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi relativi a tali polizze sono detraibili solo per la quota del premio che rispetta le condizioni normativamente previste: TIPOLOGIA POLIZZA Rischio di morte con l erogazione della prestazione anche in caso di permanenza in vita dell assicurato alla scadenza del contratto o di riscatto prima della scadenza. Malattia o infortuni con garanzie di risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%. Rischio di non autosufficienza ed altri rischi. IMPORTO DETRAIBILE Quota del premio riferibile al rischio morte. Quota del premio riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5%. Quota del premio riferibile al rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Dal 2016 sono detraibili, a condizioni più favorevoli, i premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Limiti di detraibilità La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530. Devono essere comprese nell importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 36. L art. 5, Legge n. 112/2016 integra l art. 15, comma 1, lett. f), TUIR, prevedendo che:... a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016, l importo di euro 530,00 è elevato a euro 750,00 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.... Pertanto, ad esempio, qualora sia stata stipulata un assicurazione a copertura del rischio di morte del soggetto che assiste un disabile grave, il premio corrisposto sarà detraibile (19%) nel maggior limite di 750,00 invece di 530,00. Le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono detraibili nel limite di 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti a copertura del rischio di morte o di invalidità permanente. Spese per familiari Ai sensi dell art. 15, comma 2, primo periodo, TUIR, la detrazione è ammessa anche se i suddetti premi di assicurazione sono versati per conto di familiari fiscalmente a carico. 3
4 Nella Circolare 18 maggio 2006, n. 17, l Agenzia delle Entrate (superando il precedente orientamento espresso con Circolare n. 15/2005) ha affermato la spettanza della detrazione anche nei casi in cui: il contribuente stipuli un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico; il familiare fiscalmente a carico risulti sia contraente che assicurato del contratto di assicurazione. In linea generale, quindi, la detrazione per i premi di assicurazione è concessa nelle seguenti casistiche: il dichiarante risulta contraente e assicurato; il dichiarante risulta contraente ed un familiare a carico è assicurato; un familiare a carico risulta contraente ed assicurato. Documentazione da controllare e conservare La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall assicurazione, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti. Tipologia Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni Documenti Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi; Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti; Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000, dalla documentazione rilasciata dall assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Indicazione in dichiarazione dei redditi L ammontare del premio pagato, nel limite massimo di spesa ammessa, va indicato nel quadro RP del mod. REDDITI PF ovvero nel quadro E del Mod. 730 utilizzando il codice: Assicurazioni vita/infortuni (ante 2001) e morte/invalidità 5% (dal 2001) Assicurazioni rischio morte finalizzate a tutela di persone con disabilità grave Assicurazioni per non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana max 530 max 750 (al netto dei premi di cui al precedente codice 36) max (al netto dei premi di cui ai precedenti codice 36 e 38) Modello Redditi PF
5 Modello 730/2018 5
6 Allegato 1 Tavola Sinottica La detrazione Per i premi pagati per determinate tipologie di assicurazioni è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19%. Non sono invece detraibili i premi pagati per le polizze sanitarie. A tal fine è necessario distinguere i contratti stipulati o rinnovati entro il e quelli stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001, in quanto le condizioni per la detraibilità sono state modificate in senso restrittivo. Le polizze La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, dei premi versati: per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento. La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all ordinaria polizza R.C. auto (Circolare n. 95, risposta 1.4.1). Familiari fiscalmente a carico La detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto l onere anche nei casi in cui: lo stesso stipuli un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico; il familiare fiscalmente a carico risulti sia contraente che assicurato. La detrazione è concessa pertanto nelle seguenti casistiche: il dichiarante risulta contraente e assicurato; il dichiarante risulta contraente ed un familiare a carico è assicurato; un familiare a carico risulta contraente ed assicurato. Limiti di detraibilità La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530. Devono essere comprese nell importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 36. 6
7 Documentazione da controllare e conservare La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall assicurazione, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti. 7
8 Allegato 2 L Esperto risponde Possono essere detratti i contributi previdenziali non obbligatori per legge versati all'estero da un cittadino straniero fiscalmente residente in Italia e i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati da un cittadino italiano a compagnie di assicurazione non residenti in Italia? L'art. 13-bis del Tuir consente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% di taluni oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In particolare, con riferimento ai premi di assicurazione, il comma 1, lett. f) del citato art. 13-bis del Tuir stabilisce la detrazione: per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento. Pertanto tali oneri possono essere portati in detrazione, anche se versati all'estero o a compagnie estere, purché ricorrano le condizioni sopra descritte. 8
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