Legnano, 16/02/17 Alle imprese assistite
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1 Legnano, 16/02/17 Alle imprese assistite IN BREVE Certificazione Unica 2017 da consegnare entro il 31 marzo Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2017 Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l'anno 2017 Al via la trasmissione all Anagrafe tributaria delle informazioni sulle spese sostenute nel 2016 Spesometro: i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Le nuove Dichiarazioni di intento dal 1 marzo 2017 La regolarizzazione dello splafonamento da parte degli esportatori abituali Iper e Super Ammortamento: la maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa Voluntary-bis: dal 7 febbraio l'invio delle istanze di adesione Nuova Imposta sul reddito d impresa dal 2017 La rivalutazione dei beni d impresa APPROFONDIMENTI La Certificazione Unica 2017 per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Primi chiarimenti sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) La nuova Imposta sul reddito d impresa (IRI) PRINCIPALI SCADENZE 1
2 IN BREVE ASSISTENZA FISCALE Certificazione Unica 2017 da consegnare entro il 31 marzo Agenzia Entrate, Provvedimento 16 gennaio 2017, n L Agenzia Entrate, con provvedimento 16 gennaio 2017, n , ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno Per il periodo d imposta 2016, i sostituti d imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2017 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Vedi l Approfondimento PREVIDENZA, LAVORATORI AUTONOMI Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2017 Inps, Circolare 31 gennaio 2017, n. 21 L'Inps, con circolare 31 gennaio 2017, n. 21, ha comunicato le nuove aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, a seguito delle variazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017: per i collaboratori e le figure assimilate l aliquota è stata fissata al 32% + 0,72%. per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti solo alla Gestione Separata, l aliquota contributiva è fissata al 25% + 0,72%; per i pensionati è al 24%. Il minimale di reddito è stato fissato in ,00 euro ed il massimale in ,00. Si ricorda che gli iscritti alla Gestione separata Inps 2017, qualora superino la soglia del massimale di reddito, non dovranno pagare i contributi sulle somme eccedenti. Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l'anno 2017 Inps, Circolare 31 gennaio 2017, n. 22 L'INPS ha emanato la circolare 31 gennaio 2017, n. 22, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2017 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. I valori retributivi per artigiani e commercianti su cui applicare le aliquote sono rimasti invariati; il minimale di reddito è stato confermato a ,00 euro. Le aliquote sono fissate a 23,55% per gli artigiani e a 23,64% per i commercianti. Si ricorda che i contributi dovuti sul minimale dovranno essere versati tramite 4 rate, la prima scadente il 16 maggio; i pagamenti eccedenti il minimale dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF. 2
3 Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2017, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'istituto. Inoltre gli imprenditori individuali, esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza, che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla legge n. 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d imposta successivi), nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Chi sceglie la riduzione da un lato avrà maggiore liquidità, dall'altro avrà un accreditamento inferiore dei contributi ai fini pensionistici. L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'inps entro il 28 febbraio di ciascun anno (ogni anno va presentata la domanda, anche se è stata già presentata anche l'anno scorso). ACCERTAMENTO Studi di settore: l'ae approva i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti Agenzia Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2017, n Con Provvedimento 31 gennaio 2017, n l'agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli degli Studi di Settore per l anno 2016, con le relative istruzioni. Si osserva una diminuzione delle informazioni extracontabili richieste, ma non si è verificata nessuna variazione per gli elementi contabili e il quadro A riguardante gli addetti all'attività, i cui fattori sono fondamentali nel calcolo di congruità elaborato dal software. Tra le novità degne di nota è stata aggiunta, quale causa di esclusione in merito al periodo di non normale svolgimento dell'attività, anche quella relativa agli eventi sismici. DICHIARAZIONI Al via la trasmissione all Anagrafe tributaria delle informazioni sulle spese sostenute nel 2016 D.M. 1 dicembre 2016, art. 2 Entro il 28 febbraio 2017 tramite i canali Entratel e Fisconline (anche tramite intermediario) i soggetti interessati dovranno comunicare i dati riguardanti contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio, che serviranno per la predisposizione della prossima dichiarazione precompilata. Gli amministratori di condominio hanno l obbligo di trasmettere i dati relativi gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e all'acquisto di mobili e 3
4 grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che nella comunicazione vi è l'obbligo dell'indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. IVA Spesometro: i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Agenzia Entrate, Circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E Nella circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, l Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo spesometro, con particolare riferimento al reverse charge, al documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300,00 euro e per la comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) per le attività rientranti nel in regime forfettario ex lege n. 398/91 (sia istituzionali che commerciali). Vedi l Approfondimento DOGANE, DICHIARAZIONI Le nuove Dichiarazioni di intento dal 1 marzo 2017 Agenzia Entrate, Provvedimento 2 dicembre 2016, n Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia Entrate 2 dicembre 2016, n , è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell imposta sul valore aggiunto, che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione dichiarazione ). Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 operazioni comprese nel periodo da (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione d intento, utilizzando il nuovo modello. Nel caso invece in cui sia stata presentata una dichiarazione d intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 una sola operazione per un importo fino ad euro o il campo 2 operazioni fino a concorrenza di euro, la dichiarazione continuerà ad essere valida, fino a concorrenza dell importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1 marzo In questi casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d intento. 4
5 La regolarizzazione dello splafonamento da parte degli esportatori abituali Agenzia Entrate, Risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, ha fornito chiarimenti per le modalità di regolarizzazione dello "splafonamento, ovvero quando l esportatore abituale ha acquistato o importato beni e servizi senza il pagamento dell imposta oltre il limite del plafond disponibile. Lo splafonamento è una violazione regolarizzabile; l esportatore abituale, oltre all IVA dovuta, dovrà versare gli interessi e una sanzione che va dal 100% al 200% dell imposta dovuta. Le possibili procedure per regolarizzare lo splafonamento sono tre: la richiesta al cedente/prestatore di emettere note in aumento dell IVA; l emissione, in duplice copia, di un autofattura e il versamento diretto dell IVA, delle sanzioni e degli interessi; l emissione di un autofattura entro il 31 dicembre dell anno dello splafonamento e l assolvimento dell IVA, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica. Iper e Super Ammortamento: la maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa MISE, Comunicato Stampa 6 febbraio Faq Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato alcune FAQ in tema di Iper e Super Ammortamento. In particolare il MISE ha precisato che dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ("Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione..."), dal contenuto dell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»"), nonché dalla tipologia di beni agevolabili, si evince che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa e che debbano pertanto ritenersi esclusi i contribuenti esercenti arti e professioni ACCERTAMENTO, ANTIRICICLAGGIO Voluntary-bis: dal 7 febbraio l'invio delle istanze di adesione Agenzia Entrate, Provvedimento 3 febbraio 2017, n Il Direttore dell''agenzia delle Entrate, con Provvedimento 3 febbraio 2017, n , ha disposto l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle istanze di adesione alla nuova procedura di collaborazione volontaria ("voluntary-bis") e l'integrazione delle istruzioni del modello di domanda, al fine di una gestione più semplice delle imposte sostitutive, dell'ivie e dell'ivafe e della relativa sanzione. Modello, istruzioni e specifiche tecniche sono disponibili sul sito internet dell'ae, nella sezione dedicata alla collaborazione volontaria. A partire da martedì 7 febbraio 2017 i professionisti abilitati che rientrano nell'elenco contenuto nel D.P.R. 5
6 n. 322/1998 e nei successivi decreti attuativi, compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili, potranno inviare all'agenzia delle Entrate le richieste di accesso alla procedura tramite l'apposito canale telematico. I contribuenti che avessero inviato il "vecchio" modello dovranno provvedere, a seguito dell'apertura del canale telematico, alla trasmissione del nuovo modello pubblicato sul sito delle Entrate, ricordandosi di barrare la casella "Istanza trasmessa in precedenza". IMPOSTE SOSTITUTIVE Nuova Imposta sul reddito d impresa dal 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 commi 547 e 548 La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), all art. 1 commi 547 e 548, ha introdotto un nuovo articolo al TUIR (il 55bis) che regolamenta la nuova Imposta sul reddito d Impresa (IRI). La norma ha l intento di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all IRPEF con imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d imposta 2017). Vedi l Approfondimento IRPEF La rivalutazione dei beni d impresa Legge 11 dicembre 2016, n. 232 La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha stabilito la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa rilevati nel bilancio dell'anno 2015, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva sui redditi pari al 16% sui beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili. L'aliquota si applica sul maggior valore riconosciuto ai beni e l'imposta dovrà essere versata entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il Si ricorda che sono esclusi dalla rivalutazione i cosiddetti "immobili merce" delle imprese di costruzione. Gli effetti della rivalutazione ai fini dell'ammortamento saranno riconosciuti a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è esercitata la rivalutazione; ai fini delle plusvalenze da cessione invece gli effetti saranno riconosciuti dal quarto esercizio successivo. 6
7 APPROFONDIMENTI ASSISTENZA FISCALE La Certificazione Unica 2017 per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Con provvedimento del Direttore dell Agenzia Entrate 16 gennaio 2017, n , è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno Per il periodo d imposta 2016, i sostituti d imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2017 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Le principali novità sono l inserimento nel modello dei nuovi campi per il regime speciale, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, e l inserimento della sezione per le somme erogate per premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a partire dal 2016, l applicazione di un imposta sostitutiva IRPEF pari 10% per i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato percepiti sotto forma di utili d impresa. L Agenzia Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti nell ambito di Telefisco 2017, ha precisato che anche quest anno le certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l elaborazione della dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770. IVA Primi chiarimenti sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 l Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo spesometro. In particolare segnaliamo: ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività (associazioni sportive, pro-loco e simili) rientranti nel regime forfettario ex lege n. 398/1991 (sia istituzionali che commerciali): o o devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse; non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall obbligo della registrazione; devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 7
8 9 dicembre 1996, n. 695). Conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura; i dati delle fatture assoggettate al meccanismo del reverse charge devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l elemento Natura con il codice N6 (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo imposta che il campo aliquota. La procedura va applicata sia agli acquisti intracomunitari, sia alle fatture relative ad operazioni interne soggette all inversione contabile. IMPOSTE SOSTITUTIVE La nuova imposta sul reddito d impresa (IRI) La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), all art. 1 commi 547 e 548, ha introdotto il nuovo art. 55bis al TUIR, che regolamenta la nuova Imposta sul reddito d Impresa (IRI). L IRI è un imposta opzionale che nasce con l obiettivo di armonizzare il sistema tributario e di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. In particolare potranno optare per l applicazione dell IRI le imprese assoggettate all IRPEF e quindi: gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, ma soltanto se applicano il regime della contabilità ordinaria. Potranno applicare l IRI anche le società a responsabilità limitata trasparenti, ma solo se interamente partecipate da persone fisiche, con un numero di soci non superiore a 10 o 20 nel caso di S.r.l. di tipo cooperativo; l opzione non può essere altresì esercitata se il volume dei ricavi supera le soglie previste per l applicazione degli studi di settore ( euro) o se è assoggettata a procedure concorsuali. Sono esclusi dall applicazione dell IRI i lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici. L IRI è un imposta sostitutiva dell IRPEF che si applica, con la medesima aliquota prevista per l IRES (24%), sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l impresa; gli utili prelevati dal titolare o dai soci rimangono imponibili IRPEF progressivamente in capo al percipiente come reddito d impresa. Per aderire al regime IRI occorre esercitare l opzione in sede di dichiarazione dei redditi; ha durata quinquennale, è rinnovabile e ha effetto dal periodo d imposta cui è riferita la dichiarazione. L esercizio dell opzione comporta l esclusione del regime di trasparenza limitatamente all imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. Come già anticipato, l imposizione IRPEF resta circoscritta alle somme prelevate; i prelievi sono quindi deducibili dal reddito d impresa da assoggettare ad IRI, nel periodo d imposta in cui avviene il prelievo, con l aliquota del 24%. I redditi d impresa che eccedono la misura dell utile d esercizio in modo definitivo saranno assoggettati solo all IRI in quanto non potranno essere oggetto di prelevamento, esattamente come avviene per l IRES. Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull applicazione dell IRI. Le perdite d impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi per l intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale. 8
9 Ai fini previdenziali nulla cambia: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini IRI, ma dell intero reddito d impresa conseguito dall impresa (come avviene in caso di mancata opzione). PRINCIPALI SCADENZE Data scadenza Ambito Soggetti obbligati Attività Modalità Lunedì 27 febbraio IVA Operatori Termine per la Telematica 2017 intracomunitari presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT. Martedì 28 febbraio 2017 Attenzione: Dal 2017 è soppresso l obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti. IVA Soggetti Iva Termine entro il quale trasmettere la Dichiarazione IVA annuale relativa al Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: l infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2015; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del Telematica 9
10 Martedì 28 febbraio Certificazioni Sostituti Termine per la consegna ai Postale o 2017 d imposta percettori delle certificazioni consegna relative agli utili corrisposti diretta nel Martedì 28 febbraio INPS Persone fisiche Termine per la Telematica 2017 esercenti attività presentazione della d impresa e comunicazione all INPS per lavoratori godere del regime autonomi che agevolato aderiscono al nuovo regime forfettario Martedì 7 marzo Certificazioni Sostituti Termine per l invio Telematica 2017 d imposta telematico all Agenzia delle Entrate della CU 2017 ordinaria. La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è : tel. 0331/ circolari@sbcweb.it E gradita l occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting Srl 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti; 3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria 10
11 specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell ambito di applicazione; 4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi; 5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio. 11
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