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1 Italia Tribunale di Brescia Tribunale di Brescia, G. Melluso, Pres., S. Paghera, Rel., B. Belotti, 11 gennaio 2006 [X. c. Agenzia delle Entrate di Verolanuova] Testo della Sentenza È proposto ricorso contro il silenzio-diniego dell Agenzia delle Entrate in ordine al rimborso di imposte relative all atto costitutivo di trust. Il carico fiscale addebitato riguarda imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale riconoscendosi all atto la connotazione di una rendita costituita a favore dei beneficiari finali. L opposizione all interpretazione dell Ufficio mette in evidenza come il conferimento patrimoniale al trustee abbia la sola connotazione di un efficiente ed efficace gestione di risorse patrimoniali al fine di conseguire un futuro previsto beneficio a favore della stessa disponente o degli individuati aventi diritto. Non si costituisce pertanto, per effetto dell atto, un valore aggiunto o una rendita né a favore dell immediato destinatario del patrimonio, trustee, che assume solo l obbligo di gestire per conto e di far conseguire sperabili utilità conclusive ai beneficiari finali, né ai beneficiari finali stessi che sono portatori di una sola non certa aspettativa futura; non è altresì un attuale valore la previsione di possibile utilizzazione di liquidità, anche attraverso cessioni patrimoniali, a favore dei beneficiari principali in presenza di non quantificabili straordinarie gravi motivazioni. Il vantaggio finale sperato non è un diritto ma semplicemente un aspettativa condizionata dal finale apprezzamento del gestore e dallo sperato mantenimento o incremento dei valori patrimoniali conferiti. L atto dispositivo di costituzione di trust, redatto in forma pubblica, dovrebbe essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro ex art. 11 della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Di fatto l atto è solo prodromico all erogazione di sperati benefici che saranno assoggettati ad imposta nel momento del loro godimento in capo ai beneficiari. In opposizione l Ufficio insiste sulla debenza dell applicata imposta proporzionale di cui si chiede il rimborso non riconoscendo esclusività al rapporto fiduciario che lega conferente e trustee, ma sostenendo l indispensabilità, secondo legge, di un interpretazione che vada oltre il rapporto meramente strumentale al conseguimento del risultato finale. Ricerca pertanto e chiede conforto con una interpretazione della volontà delle parti da cui è desumibile che: deve attribuirsi rilievo preminente nell imposizione di un atto alla sua causa reale e che il richiamo all autonomia dei soggetti ed ai requisiti del negozio non può valere ad escludere la rilevabilità fiscale degli effetti economici della regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali. Da ciò ha fatto conseguire l applicazione dell imposta sui trasferimenti e quindi di una percentuale proporzionale del 3% del valore del conferimento in applicazione dell art. 9 del D.P.R. 131/86 in tema di imposta di registro prevista per le categorie contrattuali residuali. È pur vero che la volontà del disponente predispone strumenti di possibile godimento futuro di utilità da parte dei beneficiari finali, ma appare altrettanto vero che dall atto di conferimento, in quanto tale, non può farsi conseguire una favorevole certezza di positivi risultati gestionali, tanto che lo stesso patrimonio consegnato in gestione potrebbe anche affievolirsi se dovesse essere mancata l aspettativa di positivo riscontro differenziale finale. Il risultato, in termini di valori, sarà riscontrato con lo spirare del contratto di destinazione patrimoniale a favore del trustee e quindi con l erogazione in retrocessione del capitale o del capitale e del plusvalore o con la liquidazione intermedia di quote economiche a superamento di disagi psico-fisici gravi e riconosciuti e come riferiti in contratto. Appare conseguentemente, in una materia disciplinata da incerta normazione, non condivisibile l applicazione di imposta proporzionale su un atto neutro sotto il profilo dei valori messi in gioco. Non c è arricchimento attuale di alcuno dei soggetti individuati in contratto e nel dubbio sul risultato non appare coerente la provvisoria richiesta anticipata di imposta. La Commissione P.Q.M. Accoglie il ricorso. Spese compensate. Riproduciamo il testo della sentenza dal suo originale. Qui di seguito riportiamo il testo dell atto istitutivo del trust. ATTO COSTITUTIVO DI TRUST La sottoscritta d ora innanzi indicata come disponente PREMESSO che la Disponente trasferisce in questo momento in proprietà al Trustee, come appresso individuato, gli immobili descritti in calce al presente atto; che il trasferimento in parola è in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il Trustee

2 di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni e le finalità di questo Strumento; che la Disponente, a mezzo del presente Trust, intende provvedere alle necessità dei propri figli più avanti individuati quali Beneficiari per tutta la vita ed indipendentemente dalle vicende aziendali e personali; in particolare, la Disponente intende segregare un patrimonio consistente nei Beni del Trust come appresso identificati per assicurare ai beneficiari la prosecuzione del loro abituale tenore di vita nonché un adeguata dotazione a fronte di eventuali necessità impreviste, anche dopo la cessazione delle loro attività professionali ed in età avanzata; che al riconoscimento del Trust istituito da questo strumento si applicano le disposizioni della Convenzione dell Aja del 1 luglio 1985, salve disposizioni di maggiore favore; CIÒ PREMESSO CONVIENE QUANTO SEGUE PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI 1. Denominazione. Irrevocabilità A. Il Trust così istituito è denominato TRUST X. d ora innanzi indicato come Trust. B. Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione di questo strumento. C. Il Trust è irrevocabile. 2. Individuazione del Trustee Società Trustee del Trust X., con sede legale ed amministrativa in Lussemburgo d ora innanzi indicata come Trustee, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare il trasferimento e la nomina assumendosi i relativi oneri. 3. Individuazione dei Beni del Trust A. Sono Beni del Trust, d ora innanzi Beni del Trust: i. la somma di cui in premessa; ogni bene o diritto che la Disponente, o terzi con il consenso della Disponente, trasferiscano al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni del Trust con separati e successivi atti; i i frutti di quanto sopra indicato; iv. ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni del Trust o quale corrispettivo dell alienazione di Beni del Trust. B. I Beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori personali in forza del vincolo segregativo né dai creditori della Disponente, essendo usciti definitivamente dal suo patrimonio. 4. Individuazione dei Beneficiari A. Beneficiari Principali del Trust sono i figli della Disponente, come sopra indicata, Sig. X., ed signor Z. B. Beneficiari Finali del Trust saranno i figli nascituri dei signori X. e Z. o in mancanza i rispettivi eredi legittimi. Il Trustee avrà facoltà di stabilire la ripartizione dei Beni del Trust tra tali soggetti secondo la sua piena ed assoluta discrezionalità ed eventualmente di escludere uno o più di essi dalla distribuzione. Nessuno dei soggetti in parola può vantare pretese, diritti o crediti di qualunque natura nei confronti del Trustee ovvero sui Beni del Trust in forza della sua inclusione nella lista di soggetti di cui sopra. C. Le disposizioni del presente Strumento relative ai Beneficiari si intenderanno riferite congiuntamente ai Beneficiari Principali ed ai Beneficiari Finali. Le rispettive categorie di Beneficiari saranno altrimenti espressamente individuate nelle clausole ad esse relative. D. In caso di necessità straordinarie dei Beneficiari Principali (ad esempio per motivi di salute, ovvero semplicemente in relazione ad eventi di qualsivoglia natura suscettibili di compromettere il loro abituale tenore di vita), il Trustee previo consenso scritto del Protector potrà provvedere ad elargizioni straordinarie ai Beneficiari Principali od a persone da questi espressamente designate, ivi compreso a questo proposito il pagamento di spese altrimenti a carico dei Beneficiari Principali. In questo caso il Trustee avrà facoltà di alienare tutti o parte dei Beni del Trust al fine di procurarsi la liquidità necessaria, ovvero altri beni con cui sovvenire alle necessità straordinarie dei Beneficiari Principali. A questo fine, il Trustee potrà altresì concedere uno o più dei Beni del Trust in godimento ai Beneficiari Principali. Il Trustee curerà inoltre che per quanto possibile i beneficiari principali conservino l attuale tenore di vita, anche con elargizioni periodiche integrative delle fonti di reddito. Il Trustee cercherà, per quanto possibile, di mantenere l attuale destinazione dei beni immobili ricevuti eventualmente rinnovando i contratti ad essi relativi. E. Qualora, in seguito all applicazione della disposizione di cui alla clausola precedente, il Trustee debba alienare tutti quanti i Beni del Trust e non si possa ragionevolmente prevedere che la Disponente o terzi provvedano alla ricostituzione dei medesimi, il Trust si considererà scaduto con le conseguenze dei cui all art. 5. In tal caso i Beneficiari Finali non potranno vantare alcuna pretesa ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente Strumento. Resta salvo l esonero di responsabilità del Trustee di cui all articolo 15 del presente Strumento. F. I Beneficiari non potranno trasferire a terzi la propria posizione né per atto fra vivi né a causa di morte. 5. Durata del Trust Il Trust ha termine alla data di scadenza, che si realizza al momento del decesso di entrambi i Beneficiari Principali del Trust. In caso di decesso di uno dei Beneficiari Principali, tutte le disposizioni del presente strumento relative ai Beneficiari Principali si intenderanno riferite al solo superstite di essi ed alla morte di qust ultimo si realizzerà la

3 data di Scadenza del Trust. 6. Anticipazione del termine finale A. Sarà facoltà dei Beneficiari Principali, di comune accordo, di porre termine anticipatamente al Trust. B. Il Trustee, sentito il Protector, può in ogni tempo porre fine anticipatamente al Trust qualora ravvisi che ne siano venute meno le finalità. In particolare, il Trustee ha senz altro la facoltà di porre fine anticipatamente al Trust al verificarsi delle circostanze di cui alle clausole 4.E (esaurimento dei Beni del Trust), e 19.C (dimissioni del Trustee senza nomina di un successore) del presente Strumento. 7. Legge regolatrice A. Il Trust è regolato dal diritto inglese che le parti dichiarano di ben conoscere. B. Il Trustee può, con il consenso scritto del protector, sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni, specialmente riguardo alla posizione dei Beneficiari, dandone comunicazione scritta alla Disponente. In tale circostanza, il Trustee, sempre con il consenso del protector, avrà il potere di modificare le disposizioni di questo Strumento che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice. 8. Legge dell amministrazione Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge dello Stato in cui ha luogo la sede amministrativa del Trustee. In caso di conflitto prevarrà la legge regolatrice del Trust. 9. Giurisdizione in caso di controversie A. Ogni controversia relativa all istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust ai sensi dell articolo 7. B. Il Trustee si riserva comunque la facoltà di promuovere azioni di fronte al Foro che riterrà più opportuno in relazione alla controversia in atto. C. In caso d urgenza i beneficiari o il Protector avranno facoltà di adire la magistratura del proprio domicilio. 10. Riservatezza A. Salvo quanto disposto da questo Strumento o dalla legge regolatrice del Trust o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardante il Trust. B. Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari Finali al termine del Trust. PARTE SECONDA: IL TRUSTEE 11. Poteri del Trustee A. Il Trustee dispone dei Beni del Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo Strumento e, fatte salve le circostanze in cui egli deve ottenere un parere od un consenso scritto dal Protector ai sensi del presente Strumento, senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni del Trust. B. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni del Trust. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri. C. Resta fermo e impregiudicato il diritto del Trustee di rivolgersi all autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive. 12. Investimenti del Trustee A. In quanto fra i Beni del Trust siano incluse somme di danaro, titoli od altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il Trustee dovrà affidarli in gestione, amministrazione o custodia ad intermediari autorizzati. Il Trustee è espressamente autorizzato a contrarre con intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Banca Sella. B. Previo consenso scritto del Protector, il Trustee può destinare le somme di denaro disponibili ad investimenti di qualunque natura e localizzazione, produttivi o meno di reddito e con qualunque profilo di rischio, come il Trustee ritiene opportuno ivi compreso l acquisto di polizze assicurative, di valori mobiliari od immobiliari, la presa di partecipazioni, nonché gli acquisti effettuati al fine di consentire ad uno o più dei Beneficiari di abitare, usare o godere dei beni acquistati od altre finalità che il Trustee consideri favorevoli per uno o più dei Beneficiari. Fermo restando quanto sopra, il Trustee non è obbligato a diversificare i suoi investimenti. C. Il Trustee con il consenso scritto del Protector può in ogni tempo modificare i criteri d investimento dei Beni del Trust impartendo le corrispondenti istruzioni agli intermediari finanziari incaricati della loro gestione od amministrazione. 13. Concessione di garanzie A. Il Trustee, previo consenso scritto del Protector, può richiedere finanziamenti bancari od altrimenti indebitarsi offrendo in garanzia tutti i Beni del Trust o parte di essi al fine di effettuare investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui all Art. 12 che precede, nell interesse dei Beneficiari e comunque ed in armonia con le motivazioni del Trust. B. Il Trustee, previo consenso scritto del Protector, può altresì concedere in garanzia tutti o parte dei Beni del Trust a

4 fronte di debiti richiesti o contratti da ciascuno dei Beneficiari. L eventuale realizzazione della garanzia da parte del creditore così garantito si intenderà come un elargizione ai sensi dell Art. 4D nel caso dei Beneficiari Principali ovvero come un anticipo sulla distribuzione dei Beni del Trust ai sensi degli articoli 26 e 27 nel caso dei Beneficiari Finali. Gli altri Beneficiari, diversi da quelli le cui obbligazioni sono state garantite con Beni del Trust, nulla avranno da pretendere dal Trustee in ragione dell alienazione di Beni del Trust conseguente alla realizzazione delle garanzie di cui al presente Articolo. In particolare, l esonero di responsabilità di cui all Art. 15 del presente Strumento si applicherà in questo caso di specie. C. Il Trustee può altresì porre a garanzia i Beni del Trust nel caso contemplato all Art. 17B di questo Strumento. 14. Deleghe del Trustee A. Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente. B. Egli peraltro, potrà delegare: i. il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo; a professionisti e a consulenti l amministrazione di o dei Beni del Trust, in quanto essa ecceda le sue capacità professionali e richieda una preparazione specialistica o si tratti di attività riservate come quelle di cui all articolo 12A che precede; i il Trustee può nominare avvocati e procuratori, con il consenso anche verbale del Protector. 15. Esonero da responsabilità A. Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti ed omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero abbia violato le disposizioni di questo Strumento. B. Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito agli articoli 12 e 14 di questo Strumento: i. qualora si tratti di professionisti, consulenti od intermediari abilitati, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere le loro rispettive attività e siano coperti da assicurazione sulla responsabilità professionale; qualora si tratti di altri soggetti, in caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence o wilful misconduct come intesi dalla legge regolatrice. C. Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato e si sia comportato in conformità, ovvero abbia regolarmente richiesto ed ottenuto il parere scritto del Protector per un atto che lo preveda ai sensi del presente Strumento e vi si sia conformato. 16. Luogo dell amministrazione del Trust A. Il luogo dell amministrazione del Trust è fissato presso la sede amministrativa del Trustee. B. Ogni documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell amministrazione. 17. Compenso del Trustee A. Il compenso del Trustee è stabilito dalla Disponente in corrispondenza separata. Le spese sostenute dal Trustee per l adempimento delle sue funzioni, così come il suo compenso, sono a carico del Trust. B. Qualora il Trust non disponga di sufficiente liquidità e la Disponente, informata dal Trustee, non anticipi le somme necessarie, il Trustee ha il potere di contrarre debiti, ponendo Beni del Trust a garanzia, ovvero di alienare Beni del Trust. 18. Successione del Trustee A. La cessazione dall ufficio di Trustee avrà luogo per dimissioni, che lo stesso può in ogni tempo rassegnare, ovvero per revoca disposta dal Protector ai sensi dell Art. 24.B del presente Strumento. B. In caso di dimissioni, il Trustee può in ogni tempo nominare un proprio successore. 19. Dimissioni del Trustee A. Le dimissioni del Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Protector. Il Trustee permane nell ufficio fino alla nomina del successore. B. Qualora il Trustee venga a mancare senza un successore, alla sua nomina provvede il Protector. C. Qualora, decorsi trenta giorni dalla comunicazione delle sue dimissioni, non gli siano state notificate le generalità del suo successore, il Trustee trasferisce i Beni del Trust in suo possesso alla Disponente, ovvero può stabilire di porre fine anticipatamente al Trust ai sensi dell Art. 6.B che precede e dare inizio alla distribuzione ai sensi degli Artt. 27 e 28 che seguono. 20. Trasferimento dei Beni del Trust in caso di mutamento del Trustee In caso di cessazione dall ufficio, il Trustee perde ogni diritto sui Beni del Trust ed è tenuto a consegnare i Beni del Trust al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni del Trust, fornendo ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda ed in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti all ufficio compiendo ogni atto utile o necessario allo scopo. PARTE TERZA: IL PROTECTOR 21. Individuazione del Protector A. Protector del Trust è il Dott. S.B., indicato in questo Strumento come Protector. B. L ufficio del Protector viene a termine ipso facto se egli è dichiarato incapace di agire ai sensi del diritto italiano, ovvero è assoggettato ad un procedimento penale o ad una procedura concorsuale in base alle leggi fallimentari a lui applicabili.

5 C. La Disponente, per tutta la durata della sua vita, ha il potere di revocare il Protector e nominare un sostituto, comunicandolo per iscritto al Trustee ovvero di comunicare, sempre per iscritto, che non intende procedere ad una sostituzione. In tal caso l ufficio del Protector verrà a cessare senza pregiudizio per l esistenza ed il funzionamento del Trust, che continuerà ad essere retto dalle disposizioni del presente Strumento, ad esclusione delle clausole relative al Protector ed ai suoi poteri. D. Il Protector ha in ogni tempo facoltà di dimettersi dal suo ufficio, dando un preavviso di trenta giorni alla Disponente. Quest ultimo può provvedere ad una sostituzione o meno, ai sensi della clausola precedente. E. Il Protector non ha diritto ad una remunerazione per i suoi servizi, tuttavia si può rivalere sui Beni del Trust per le spese vive che debba eventualmente sostenere in ragione del suo ufficio. 22. Poteri del Protector A. Il Protector ha i seguenti poteri: (a) far ispezionare o certificare da persone appositamente designate i conti e le rendicontazioni tenuti e conservati dal Trustee in relazione al presente Trust quando il Protector lo ritenga opportuno ed a carico dei Beni del Trust; (b) ottenere dal Trustee tutte le informazioni e copie di documenti in suo possesso che il Protector ritenga ragionevolmente necessarie per poter esercitare tutti i suoi poteri ai sensi del presente Strumento. Il Trustee è obbligato a fornire al Protector tutte le informazioni e copie di documenti richieste. B. Il Protector può in ogni tempo revocare il Trustee qualora ritenga che il Trustee si sia reso responsabile di una violazione di legge, ovvero sia inadempiente alle sue obbligazioni ed ai suoi doveri ai sensi del presente Strumento, od abbia abusato dei suoi poteri ai sensi del presente Strumento, o abbia agito con negligenza o in violazione dei doveri di buona fede. La revoca ha luogo previa istruzione scritta al Trustee e con un preavviso di trenta giorni, a meno che le circostanze non esigano un termine diverso. Nel termine del preavviso sarà onere del Trustee, che voglia opporsi alla revoca, adire l autorità giudiziaria, diversamente la revoca diverrà definitiva. Il Protector che revochi il Trustee deve allo stesso tempo comunicarne per iscritto le motivazioni al Disponente e provvedere alla nomina di un sostituto. Il Trustee revocato ha gli stessi obblighi del Trustee dimissionario ai sensi dell art. 19. Restano ferme le disposizioni relative all esonero di responsabilità di cui all art. 15 del presente Strumento. La revoca del Trustee senza che sia nominato un successore è inefficace, fermo restando il diritto del Trustee a dimettersi ovvero a porre fine anticipatamente al Trust ai sensi del presente Strumento. C. Il Protector ha il potere di agire in giudizio contro il Trustee a carico dei Beni del Trust al fine di far valere le disposizioni del presente Trust e di questo Strumento negli stessi casi in cui è ammessa la revoca del Trustee ai sensi della clausola che precede. D. Il Protector ha il dovere di vigilare sulle scelte d investimento del Trustee esprimendo il proprio consenso scritto per le stesse e per le modificazioni che nel tempo il Trustee apporti alle stesse. Il Protector è altresì tenuto a rilasciare il proprio parere od il proprio consenso scritto al Trustee in tutti i casi previsti dal presente Strumento. PARTE QUARTA: I BENI DEL TRUST 23. Regime dei Beni del Trust A. Il Trustee è obbligato a tenere i Beni del Trust separati dai propri. In particolare: i. tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o trascrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne la trascrizione o nella sua qualità di Trustee o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l esistenza del Trust; i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trust o al Trustee nella sua qualità. B. La Disponente, i Beneficiari e chiunque altro vi abbia interesse potranno rivendicare i Beni del Trust qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia confusi con i propri. 24. Obbligazioni di custodia A. Il Trustee deve custodire i Beni del Trust. B. Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni del Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del Trust. C. Trattandosi di titoli di credito o strumenti di investimento: i. il Trustee è liberato da responsabilità qualora egli li depositi presso un istituto bancario od altro intermediario finanziario abilitato al nome del Trust o al proprio nome nella specifica qualità di Trustee di questo Trust; qualora il Trustee sia una società che professionalmente opera quale Trustee, il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri Trusts, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi e non negoziati in alcun mercato regolamentato. D. Trattandosi di immobili, il Trustee è liberato da responsabilità qualora egli li conceda in godimento ad uno o più dei Beneficiari ovvero qualora deleghi la loro gestione ad un soggetto terzo, col parere favorevole del Protector. 25. Pagamento di imposte Il Trustee, impiegando all uopo le disponibilità del Trust e comunque i Beni del Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee. 26. Destinazione finale dei Beni del Trust A. Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato nell art. 5, ed estinti gli eventuali oneri gravanti sui Beni del Trust, ivi comprese le garanzie su di essi costituite, il Trustee provvede alla distribuzione dei Beni del

6 Trust ai Beneficiari Finali come individuati all articolo 4 del presente Strumento. B. Qualora un Beneficiario Finale muoia prima del termine del Trust: i. qualora egli abbia avuto figli o vi siano altri eredi legittimi o testamentari, la sua quota sarà attribuita in parti eguali ai suoi figli ovvero agli eredi legittimi o testamentari; qualora egli non abbia avuto figli né vi siano altri eredi legittimi o testamentari, la sua intera quota dovrà accrescersi a quella spettante agli altri soggetti indicati come Beneficiari Finali in questo Strumento; C. Il Trustee cercherà, per quanto possibile, di trasferire a ciascuno dei Beneficiari Finali beni integri ed indivisi in proprietà assoluta ed individuale, evitando situazioni di comproprietà o di frazionamento suscettibili di ridurre il valore economico dei beni trasferiti o di renderne meno agevole il godimento. Qualora ciò non sia possibile od economicamente efficiente il Trustee, previo parere del Protector e consenso scritto di tutti i Beneficiari Finali, potrà attribuire integralmente un bene ad un Beneficiario a fronte dell impegno di questi, debitamente accettato dagli altri Beneficiari Finali, di trasferire a titolo di conguaglio un idonea somma di danaro agli altri Beneficiari Finali di modo da ristabilire l equilibrio tra le quote di spettanza di ciascuno. D. Su richiesta di uno o più Beneficiari, il Trustee può dichiarare che i Beni del Trust che egli ha comunicato di stare per attribuire loro, o alcuni fra tali beni, formano oggetto di Trusts in quel momento istituiti dal Trustee in favore dei suddetti Beneficiari o delle persone da essi designate, con la conseguenza che tali beni non sono più soggetti alle norme di questo Strumento, ma a quelle del nuovo atto istitutivo stipulato dal Trustee. 27. Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni del Trust A. Nel procedere all attribuzione dei Beni del Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti. B. Gli effetti del Trust cessano, rispetto a ciascun bene, nel momento del trasferimento ai Beneficiari. 28. P., quale rappresentante della società X. con sede legale ed amministrativa in Lussemburgo, qui rappresentata dal signor S.B., in virtù di procura speciale autenticata che si allega al presente atto sotto la lettera A, che accetta l incarico e l intestazione dei beni oggetto del trust. DESCRIZIONE DEI BENI DEL TRUST (omissis) Per una migliore identificazione degli immobili in oggetto si allegano al presente atto sotto la lettera B le relative planimetrie cui le parti fanno riferimento anche per i confini. Le parti dichiarano che il valore fiscale della piena proprietà degli immobili in oggetto è di complessivi euro Il Trustee rinuncia all ipoteca legale. EFFETTI-PROVENIENZA Gli effetti del presente atto decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose. Il conferimento in trust si effettua a corpo, nelle condizioni di fatto in cui gli immobili si trovano, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, diritto, onere e servitù, così come pervenuto alla disponente per. GARANZIA E GRAVAMI La disponente dichiara che gli immobili in oggetto sono di sua esclusiva proprietà, liberi da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione: - delle domande giudiziali ; - delle servitù trascritte ; che il trustee dichiara di conoscere. DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DI ATTO NOTORIO La signora (disponente) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre n. 445, consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti, dichiara che la costruzione dell immobile sito in Comune iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 e gli stessi non hanno subito successive modifiche che configurino abusi edilizi. DESTINAZIONE URBANISTICA Si allega al presente atto sotto la lettera C il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di in data col N. prot. per gli immobili siti in Comune di Le parti dichiarano che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti. CLAUSOLA SOSPENSIVA Il conseguimento della proprietà dei beni oggetto del trust da parte dei beneficiari è condizionata alla premorienza della disponente. SPESE Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della disponente. Il presente atto resterà depositato tra gli originali del notaio che autenticherà le firme.

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