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1 Provincia di Bergamo Settore Tutela Risorse Naturali Servizio Risorse Minerali e Termali Ufficio Cave La sicurezza e l analisi l del fenomeno infortunistico nell attivit attività estrattiva di cava 16 ottobre 2008 Bergamo Via T. Tasso n. 8 Spazio Viterbi

2 Andamento del fenomeno infortunistico nell'attività estrattiva di cava in Provincia di Bergamo e adempimenti normativi in tema di sicurezza Settore Tutela Risorse Naturali Servizio Risorse Minerali e Termali Ufficio Cave Laura Benazzi Renato Righetti

3 D.Lgs. 81/2008 Art. 2 c. 1 lett. q. Definizione di Valutazione dei rischi Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la loro attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

4 D.Lgs. 81/2008 Art. 15. Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione;

5 D.Lgs. 81/2008 Art. 17. Obblighi del DL non delegabili 1. Il DL non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del RSPP.

6 1. Il DL..(e i dirigenti.) devono: D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Art. 18. Obblighi del DL e del dirigente a) nominare il MC; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il MC, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione; g) richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

7 D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Art. 18. Obblighi del DL e del dirigente 1. Il DL..(e i dirigenti.) devono: l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all'inail, o all'ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (2); s) consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del DL;

8 D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Art. 18. Obblighi del DL e del dirigente 1. Il DL..(e i dirigenti.) devono: v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 2. Il DL fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

9 D.Lgs. 81/2008 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del RLS o di quello territoriale e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

10 D.Lgs. 81/2008 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il DL effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il RSPP e il MC, nei casi di cui all'articolo Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

11 D.Lgs. 81/2008 Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il DL organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:.. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

12 D.Lgs. 81/2008 Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un DL, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

13 D.Lgs. 81/2008 Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Statoregioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

14 D.Lgs. 81/2008 Art. 34. Svolgimento diretto da parte del DL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il DL può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

15 Allegato II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del DL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10) 1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2) 3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 4. Altre aziende fino a 200 addetti (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

16 D.Lgs. 81/2008 Art. 35. Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il DL, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il DL o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il MC, ove nominato; d) il RLS. 2. Nel corso della riunione il DL sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

17 D.Lgs. 81/2008 Artt. 36 e 37. Informazione e formazione Informazione Conoscenza Sapere Formazione Coscienza Saper essere Addestramento Capacità Saper fare

18 Valutazione dei rischi Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il DL valuta tutti i rischi derivanti da esposizione: agenti fisici (art. 181): rumore (art. 190) vibrazioni meccaniche (art. 202) campi elettromagnetici (art. 209) radiazioni ottiche (art. 216) agenti chimici (art. 223) amianto (art. 249) agenti cancerogeni e mutageni (art. 236)

19 Aggiornamento periodico della VDR 3 ANNI

20 D.Lgs. 624/96 Art. 6. Documento di sicurezza e di salute. 1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato «DSS». 2. Il DL, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

21 D.Lgs. 624/96 Art. 6. Documento di sicurezza e di salute. 3. Il DL aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subìto modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti. 4. Il DL trasmette all'autorità di vigilanza: a) il DSS prima dell'inizio delle attività; b) gli aggiornamenti del DSS.

22 D.G.R. n. 7857/2002 Criteri per la redazione del DSS Il DSS non è un mero adempimento cartaceo La VDR intesa come semplice aspetto formale, al solo fine di rispettare le prescrizioni di legge: è priva di utilità; non incide sull attività di prevenzione; fa venire meno lo spirito di tutela attiva dei lavoratori; non è liberatoria degli obblighi di legge

23 D.G.R. n. 7857/2002 Criteri per la redazione del DSS Ridurre riferimenti normativi Descrivere metodo adottato Descrivere ciclo produttivo aziendale

24 D.G.R. n. 7857/2002 Criteri per la redazione del DSS VDR per luogo di lavoro VDR per fase di attività VDR per mansione del singolo addetto VDR - fattori di rischio

25 D.Lgs. 624/96 Art. 8. Riunione di prevenzione e protezione dai rischi. 1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti. 2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti. 3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e Il DL trasmette all'autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

26 D.Lgs. 624/96 Art. 9. DSS coordinato. 1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, si applica limitatamente al comma l, lettera a). 2. Nei casi di cui al comma 1: a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ; b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento; c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

27 D.Lgs. 624/96 Art. 18. Trasmissione documentazione 1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione. 2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS. 3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.

28 D.Lgs. 624/96 Art. 20 Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio (5) (6). 3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS. 4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS. 5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. 6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS. 7. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III. 8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti. 9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti. 10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie

29 D.Lgs. 624/96 Art. 25 Infortuni ed incidenti. 1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro. 2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al DL dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal DL. 3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica. 4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio. 5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti. 6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. 8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

30 Infortuni ed incidenti: compiti e procedure Infortunio con prognosi inferiore o uguale a 30 giorni (infortunio leggero) Infortunio con prognosi inizialmente inferiore o uguale a 30 giorni che successivamente supera i 30 giorni (infortunio leggero divenuto grave). Infortunio con prognosi superiore a 30 giorni (infortunio grave) o infortunio mortale

31 Infortuni ed incidenti: compiti e procedure Infortunio con prognosi inferiore o uguale a 30 giorni (infortunio leggero) Il titolare trasmette, il mese successivo, il prospetto mensile infortuni Il prospetto mensile infortuni deve: 1 - essere trasmesso in una copia all Ufficio Cave provinciale, a cura del titolare dell autorizzazione, entro i primi 15 giorni di ogni mese; 2 - riportare gli infortuni verificatisi nel mese precedente, che abbiano comportato un assenza dal lavoro di almeno tre giorni; 3 - contenere, in allegato, i certificati medici di apertura, continuazione, chiusura dell infortunio; 4 - essere inviato, anche se negativo.

32 Infortuni ed incidenti: compiti e procedure Infortunio con prognosi inizialmente inferiore o uguale a 30 giorni che successivamente supera i 30 giorni (infortunio leggero divenuto grave). Il titolare trasmette, il mese successivo il prospetto mensile infortuni Il Direttore Responsabile trasmette la denuncia di aggravamento, entro la fine della settimana successiva, a mezzo telegramma o telefax, allegando la documentazione medica relativa nonché, possibilmente separata, una relazione sulle cause e circostanze dell infortunio;

33 Infortuni ed incidenti: compiti e procedure Infortunio con prognosi superiore a 30 giorni (infortunio grave) o infortunio mortale Il titolare trasmette, il mese successivo il prospetto mensile infortuni). Il Direttore Responsabile trasmette entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, la denuncia di infortunio allegando, se disponibile, la documentazione medica relativa, nonché, possibilmente separata, una relazione sulle cause e circostanze dell infortunio.

34 Al Direttore Responsabile, oltre gli adempimenti di cui sopra, è posto in capo anche l obbligo di dare immediata comunicazione, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.

35 D.Lgs. 624/96 Art. 52 Coltivazione. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il DL predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

36 la relazione di stabilità dei fronti di cava deve essere aggiornata annualmente e sottoscritta dal titolare dell attività e da un professionista abilitato, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 624/96; non appare rispondente al dettato normativo la semplice sottoscrizione annuale da parte del titolare e del progettista di una dichiarazione, non adeguatamente motivata, circa il permanere delle condizioni di stabilità del fronte di coltivazione; la relazione di stabilità deve avere i seguenti contenuti minimi: 1. rilievo planialtimetrico quotato (in scala 1:500/1:1000, aggiornato e datato) del fronte di coltivazione con sezione e relativa verifica di stabilità; 2. breve descrizione dello stato di avanzamento della coltivazione, con indicazione delle geometrie di scavo relative all escavazione in corso, nonché delle eventuali variazioni delle caratteristiche geotecniche o geomeccaniche del materiale interessato dalla coltivazione; 3. adeguata documentazione fotografica del fronte di scavo.

37 DPR 128/59 ART. 305 Ordine di Servizio per l uso degli esplosivi Addetti al ritiro (= attestazione art. 296) Depositi di consegna Aggiornamenti periodici

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