Collaborazioni amministrativo-gestionali: presupposti e criticità

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1 Le collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico Collaborazioni amministrativo-gestionali: presupposti e criticità Dott. Damiano Lembo Dottore Commercialista Componente Commissione Società ed Associazioni Sportive dell'odcec di Roma

2 Art. 90 Legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica Comma 3: Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"

3 Art. 67 comma 1 lettera m) TUIR le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

4 Caratteristiche: carattere amministrativo-gestionale; natura non professionale; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell art. 67, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell attività amministrativa e di gestione dell ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

5 Per la valutazione della natura non professionale del rapporto occorre valutare se per lo svolgimento dell attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono pertanto escluse le prestazioni rientranti nell oggetto dell arte o della professione Rese a Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: si evidenzia che l art. 90 della Legge 289/2002 ha disciplinato per la prima volta le Associazioni Sportive Dilettantistiche sotto il profilo civilistico facendogli assumere una configurazione associativa tipica; ha inoltre introdotto una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetto societario. Si diviene Associazione o Società Sportiva Dilettantistica solo dopo l iscrizione nel Registro istituito presso il CONI, unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche

6 Trattamento tributario i redditi di cui all art. 67, comma 1, lett. m), del Tuir sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità: - fino a euro 7,500,00 sono esclusi dalla formazione del reddito; - oltre euro 7.500,00 e fino a euro ,28, sono soggetti a ritenuta a titolo d imposta; - oltre euro ,28 sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo d imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta è operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall art. 11 del Tuir, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all imposta sul reddito delle persone fisiche

7 Trattamento previdenziale Circolare Inps n. 42 del 26 febbraio 2013 «La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell ambito dell art. 47, comma 1, lettera c- bis del T.U.I.R., preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale. Si rammenta, a tal proposito, che il legislatore era già intervenuto con analoga disposizione nell anno 2000, con l art.37 della legge n.342/2000, allorché classificò quali redditi diversi i compensi erogati per l esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, ecc. (cfr. circolare n.32 del 7 febbraio 2001)»

8 Trattamento assicurativo INAIL nota Direzione Centrale Rischi Ufficio Tariffe 19 marzo 2003 A decorrere dal 1 gennaio 2003, è stata introdotta una rilevante innovazione in materia di attività sportiva, concernente in particolare, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Detta innovazione fa seguito a quella prevista con effetto dal 1 gennaio 2000, in virtù della quale i compensi "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" erano stati qualificati come "redditi diversi", e quindi, esclusi dalla categoria dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa e dal conseguente obbligo assicurativo nella forma applicata per i lavoratori parasubordinati, come comunicato in precedenza da questa Direzione. Orbene, per effetto dell'innovazione da ultimo intervenuta, l'esclusione dai redditi di collaborazione coordinata e continuativa e dal conseguente obbligo assicurativo è stata estesa anche ai lavoratori che intrattengono con società ed associazioni sportive dilettantistiche "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale".

9 Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa Antecedente storico del contratto di lavoro a progetto (cd. co.co.pro) è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co), ovvero quel contratto atipico in cui il collaboratore si impegna a compiere un opera o un servizio in via continuativa a favore della committente e in coordinamento con quest ultimo senza che sussista il vincolo di subordinazione. La mancanza di una definizione codicistica dell istituto, ha portato sia la dottrina che la giurisprudenza a delinearne i requisiti tipici. Un primo elemento che caratterizza la prestazione in esame è stato ravvisato nel carattere continuativo e coordinato della collaborazione, precisandosi che per continuità deve intendersi la permanenza nel tempo del vincolo che lega il committente con il collaboratore, mentre per coordinazione la connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell organizzazione aziendale. Vi è poi il requisito della personalità della prestazione che ricorre quando l attività di lavoro risulta prevalente o rispetto a quella svolta da eventuali altri collaboratori dei quali il collaboratore si avvalga o rispetto all utilizzazione di una struttura di natura materiale.

10 Le collaborazioni coordinate e continuative dopo l entrata in vigore del d.lgs. 276/03 A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 276/03, è stato introdotto l obbligo, per il committente, di indicare nel contratto uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso. Le uniche esclusioni previste, per le quali il contratto di co.co.co può essere stipulato, riguardano specifici soggetti individuati dalla legge, che sono: i componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società e quelli che partecipano a collegi e commissioni; i professionisti esercenti attività per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali; i titolari di pensioni di vecchiaia; i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la propria attività a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali. Una delle principali differenze del contratto di lavoro a progetto rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative è rappresentata dal fatto che solo per il primo è previsto l obbligo di specificare in forma scritta il risultato in vista del quale l obbligazione è sorta derivando da ciò una più efficace possibilità di controllo giudiziale della legittimità del contratto e del corretto svolgimento del conseguente rapporto.

11 Adempimenti amministrativi Ministero del Lavoro interpello n. 22/10...Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l impiego. I rimborsi percepiti dovranno essere riportati nel Libro Unico del Lavoro si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro e l esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggette ad obblighi di registrazione. Quindi una prestazione di natura amministrativo-gestionale resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, dovrà essere: preventivamente comunicata al Centro per l Impiego, in virtù dell art.117, co.1180, L. n.296/06; modificato dall art.5, co.1, L. n.183/10 iscritta nel LUL, ai sensi dell art.3918, co.1, L. n.133/08

12 Conclusioni e spunti di riflessione Corte di Appello di Milano Sez. Lavoro sentenza 1361/2013 Con cartella esattoriale impugnata, l Inps ingiungeva ad una società sportiva dilettantistica (società a responsabilità limitata sportiva senza fine di lucro) il pagamento a titolo di contributi previdenziali per l omissione contributiva derivante da un verbale di accertamento ispettivo congiunto di Inps, Enpals e Inail. L accertamento riguardava la posizione relativa al personale della società impiegato in attività di gestione e amministrazione della struttura con contratti di co.co.co. amministrativo-gestionale ex art.67, co.1, lett. m) Tuir. Il personale in questione svolgeva lavori di segreteria-reception, custodia, controllo accessi, rilascio ricevute ed apertura e chiusura dell impianto. Gli ispettori ritenevano che il rapporto si fosse svolto con le modalità tipiche della subordinazione, affermando che i contratti di collaborazione in questione erano difformi rispetto alla previsione di cui all art.61 D.Lgs. n.276/03, integrando le condizioni per la convertibilità in lavoro subordinato ex art.69 D.Lgs. n.276/03. I rapporti in questione, secondo l Ente, non sarebbero stati esclusi dal campo di applicazione della disciplina del contratto a progetto in quanto aventi ad oggetto attività amministrative e gestionali, operando l esclusione solo per i rapporti utilizzati a fini istituzionali.

13 La società sportiva proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale; deduceva di essere iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni, di essere affiliata a Federazione Sportiva Nazionale (FIN), contestava in fatto la ricostruzione operata dagli accertatori ed in diritto le conclusioni pervenute chiedendo l annullamento della cartella opposta. Resisteva l Inps sostenendo la legittimità dell accertamento e della pretesa ed eccependo l infondatezza dell opposizione della quale chiedeva il rigetto. Era centrale l indagine sulla qualificazione del rapporto tra la società ed il personale impiegato in attività di segreteria/reception. Secondo l Ente, infatti, si trattava di collaborazioni non rese a fini istituzionali quali quelle svolte dai tecnici sportivi, ma di attività strumentali, rispetto alle quali non operava la sottrazione all operatività della normativa ex art. 61 D.Lgs. n.276/03. Il Collegio ha ribadito che l espressione riferita alle attività di collaborazione sottratte alla disciplina del lavoro a progetto comunque rese e utilizzate a fini istituzionali lascia intendere che non si tratti solo delle attività sportive o agonistiche ma anche delle attività amministrative e gestionali, funzionali all operatività della struttura sportiva, e in assenza delle quali la gestione dell attività da parte della società dilettantistica non sarebbe possibile.

14 Quel che maggiormente rileva ai nostri fini è il ragionamento posto in essere dai Giudicanti secondo cui la norma in questione (art.61, D.Lgs. n.276/03), sottraendo dall operatività della disciplina del lavoro a progetto le collaborazioni prestate a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ed estese anche a FSN, DSA ed EPS ad opera della L. n.14/09), ha stabilito una differenza tra queste e le altre ipotesi di collaborazione non sul piano concettuale ma alla stregua della causa del contratto da cui origina il rapporto. La tecnica legislativa adottata nell art.67 Tuir sembra essere quella di fare dipendere l individuazione di un rapporto di lavoro, oltre il confine del lavoro subordinato/autonomo, dall ambito in cui esso è prestato esaltando le peculiarità del sistema e la loro efficacia di ricondurre le relative situazioni lavorative nella fattispecie del lavoro sportivo. A questo punto una domanda è d obbligo: Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale rese in favore di Asd/SSD appartengono al genus delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all art.409 c.p.c.? Del resto, anche nelle annuali istruzioni alle dichiarazioni dei redditi si afferma che: non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino nell ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

15 Di diverso avviso, pur se esplicitamente in chiave anti-elusiva, si è mostrato però il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in alcuni interventi di prassi amministrativa successivi alla L. n.296/06 che, come abbiamo visto, ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina del collocamento ritenendo le co.co.co. amministrativo-gestionali in commento assoggettate agli obblighi di comunicazione e registrazione nel LUL. Rimane, dunque, difficile il coordinamento dell art.67, co.1, lett.m) Tuir con l art.61, co.3, D.Lgs. n.276/03.

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