La nuova disciplina della filiazione

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1 La nuova disciplina della filiazione di Chiara Maria D Orsi «E figlie so figlie e so tutt eguale!» L ultimo intervento legislativo in materia di riconoscimento dei figli naturali, intervenuto con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, richiama ancora una volta alla memoria la celebre frase che Filomena Marturano, ex prostituta madre di tre figli illegittimi, rivolge al benestante Don Mimì nella famosissima commedia scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo. Filomena è stata per 25 anni compagna more uxorio di Domenico Soriano, Don Mimì, benestante pasticcere napoletano, e suo cliente da vecchia data, ma mai da lui sposata. Filomena ha allevato a distanza tre figli illegittimi che non la conoscono come madre e di cui D on Mimì ignora l esistenza fino a quando Filomena, dopo averlo costretto con l inganno a un matrimonio annullabile, gli rivela di essere proprio lui il padre di uno dei tre figli, rifiutandosi però di svelargliene l identità affinché lui si occupi di tutti i giovani in egual modo. Indubbiamente il tema della filiazione naturale era molto sentito dal grande autore di teatro napoletano, Eduardo De Filippo, a sua volta, insieme alla sorella Titina e al fratello Peppino, illegittimo figlio d arte del commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta teatrale Luisa De Filippo. I tre fratelli furono riconosciuti solo dalla madre, di cui assunsero il cognome. Eduardo Scarpetta, del resto non avrebbe potuto, avendo già sposato Rosa De Filippo, zia di Luisa. Le novità, in poche parole La filosofia della riforma può essere còlta nel nuovo testo degli articoli 315 e 258 del codice civile, che sinteticamente ma chiaramente proclamano rispettivamente: «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» e «il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». L articolo 74 del codice civile, ora riformato, dopo aver confermato che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite», specifica che questo vale «sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo». La disciplina previgente Tradizionalmente, dal 1975, si faceva riferimento a tre forme distinte di filiazione: la filiazione legittima, avvenuta all interno del matrimonio; la filiazione naturale, avvenuta fuori dal matrimonio; la filiazione adottiva. In precedenza, il codice del 1942, separava la filiazione legittima, avvenuta all interno del matrimonio, dalla filiazione illegittima, in cui poi distingueva figli naturali, figli incestuosi e figli adulterini. La legge del 2012 è intervenuta a rimuovere in tutti gli articoli del codice civile queste distinzioni, sostituendo il termine naturale con nato fuori del matrimonio e abolendo così anche il termine incestuoso. 1

2 Lo status di figlio nato fuori dal matrimonio, rispetto alla previsione originaria del codice del 1942, era già radicalmente mutato con la riforma del diritto di famiglia del 1975, sia pur di riflesso, dato che la più forte esigenza era stata la necessità di riconoscere la piena parità tra i coniugi, sia a livello personale sia economico. Si ricordi l abolizione della dote e della potestà maritale nei confronti della moglie, il riconoscimento del medesimo diritto nel fissare la residenza e nel dare un impronta ai progetti della famiglia, l equiparazione di diritti e doveri economici grazie all introduzione automatica del regime patrimoniale di comunione dei beni acquistati durante il matrimonio. In quest ottica anche il concepimento al di fuori del matrimonio era stato rivisto e lo status di ragazza madre e di figlio naturale non potevano più avere la connotazione negativa e discriminatoria diffusa in precedenza. L articolo 250 del codice civile Il riconoscimento di figlio naturale può essere effettuato congiuntamente o anche separatamente. Tale atto è volontario non solo per il padre, ma anche per la madre, libera di partorire al sicuro in ospedale ed eventualmente poi affidare il minore all adozione. Il riconoscimento può essere fatto anche da genitori già uniti in matrimonio con un altra persona. Se effettuato separatamente dai due genitori è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento o del minore, se questo ha già compiuto quattordici anni. Questa parte dell art. 250 è stata lasciata fondamentalmente invariata dalla riforma 2012 rispetto alla formulazione del 1975; solo alla dicitura figlio naturale (ritenuta discriminatoria) è stata preferita quella di figlio nato fuori dal matrimonio. Considerata, poi, l attuale evoluzione dei minori, il loro crescente discernimento in merito ai casi della vita, e la maggiore attenzione alla loro volontà, l età prevista per acquisire il consenso del minore al riconoscimento genitoriale tardivo è stata abbassata da sedici a quattordici anni. Considerata inoltre l importanza data oggi al rapporto genitoriale, valutato in un ampia ottica educativa e affettiva e non solo dal punto di vista degli obblighi strettamente patrimoniali, è stato modificato il quarto comma, relativo al ricorso in opposizione presentato dal genitore impossibilitato a effettuare il riconoscimento per il rifiuto del consenso suddetto da parte dell altro genitore o del minore. La novità sta nell attribuzione al giudice del potere di adottare provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione genitoriale già durante il corso del giudizio di opposizione. L articolo 251 del codice civile La nuova legge ha rimosso la bruttissima rubrica riconoscimento di figli incestuosi, sostituendola con la più generale e procedurale autorizzazione al riconoscimento. Il legislatore del 2012 si riferisce al figlio utilizzando il termine singolare, sottolineando così il valore della persona, dell individuo in sé e per sé. L approccio al problema è stato capovolto: la regola generale non è più (come nel 1942 e ancora nel 1975) l impossibilità di operare il riconoscimento (salvo l eccezione della buona fede, riconosciuta nel caso in cui al momento del concepimento si ignorasse il vincolo esistente o il matrimonio da cui derivava l affinità fosse stato dichiarato nullo), ma, al contrario, la possibilità di operare il riconoscimento. Come già nel 1975, il riconoscimento deve essere autorizzato dal giudice, avuto riguardo all interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. In più, nel 2012 viene specificato che il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni. L ultimo comma è il risultato della riflessione in sede legislativa sul notevole impatto psichico connesso alla consapevolezza di essere frutto di un concepimento incestuoso: in alcuni casi il mancato riconoscimento potrebbe risultare preferibile. La legge ha rimesso la questione alla valutazione espressa del personale specializzato e quindi sul punto farà scuola la giurisprudenza. 2

3 I risvolti patrimoniali Per effetto della nuova formulazione dei già citati articoli 74 e 258 del codice civile, ora il figlio nato fuori dal matrimonio non è più solo figlio di quel genitore che lo ha riconosciuto, ma entra a pieno titolo nella sua famiglia e ne acquisisce i parenti: fratelli, sorelle, nonni, zii e cugini. Questo riconoscimento giuridico non ha solo una rilevanza sociale, ma apre importanti risvolti patrimoniali in materia di successione legittima, cioè nel caso in cui il defunto non abbia disposto testamento e i suoi beni vengano devoluti ai parenti secondo le disposizioni previste dal codice civile nel titolo II del libro II. La legittimazione Non essendoci più alcuna differenza tra il figlio nato all interno del matrimonio e quello nato al di fuori del matrimonio, le norme contenute nella sezione II del capo II titolo VII, libro I sono interamente abrogate. Cade, infatti, il presupposto per l esistenza dell istituto giuridico della legittimazione, previsto dagli artt. 280 e seguenti del codice civile per attribuire a colui che fosse nato fuori del matrimonio lo status di figlio legittimo. La legittimazione poteva avvenire per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice. Questo secondo caso si verificava se la legittimazione era stata richiesta da un solo genitore naturale, o da un genitore unito in matrimonio con un coniuge non genitore del minore in questione, che doveva quindi prestare il suo consenso. In maniera analoga dovevano prestare il consenso eventuali altri figli legittimi o legittimati di età superiore a sedici anni. L istituto della legittimazione, già previsto dal codice nel 1942, era stato modernizzato nel 1975, introducendo proprio quest obbligo di acquisire il consenso anche dei figli legittimi o legittimati e affidando il procedimento alle competenze di volontaria giurisdizione della magistratura, prevedendo implicitamente una maggiore valutazione di opportunità per ogni singolo caso. Precedentemente tali atti rientravano nelle competenze amministrative. I diritti e i doveri dei figli Superando definitivamente ogni retaggio di famiglia patriarcale contadina, in cui il figlio diventava ben presto un sostegno economico e il concetto di potestà genitoriale era alla base dell organizzazione familiare, ora il titolo IX viene ampliato e dedicato, oltre che alla potestà dei genitori, anche ai diritti e doveri del figlio. L articolo 315 sinteticamente proclama che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Il neointrodotto articolo 315 bis riguarda invece i diritti e doveri del figlio. Anche qui viene preferito l uso del termine figlio al singolare, per sottolineare l importanza di ogni individuo. Al fortunato figlio del 2012 viene riconosciuto non solo il tradizionale generico diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, ma anche quello di coltivare i propri sogni poiché tale diritto deve essere esercitato «nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». «Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti». Questa disposizione tiene conto dei frequenti casi in cui i figli sono vittime dei difficili rapporti tra i genitori separati o divorziati e si vedono allontanati da nonni, zii e cugini. Al minore moderno viene riconosciuto un generale diritto di far sentire la propria voce, con capacità di autodeterminarsi, grazie anche all intervento in giudizio di personale specializzato, là dove il terzo comma riconosce al «figlio minore cha abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento», il «diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano». 3

4 Solo al quarto comma si ricorda il rovescio della medaglia, «il dovere di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». L unica novità è il riferimento alle capacità, interpretabile sia come un invito a sfruttare i propri talenti, sia come un attenuazione del dovere previsto nel caso in cui il figlio sia invece, ad esempio, ammalato o diversamente abile. Le prossime tappe Molto sarà ancora da fare e infatti la legge attribuisce una delega al governo per intervenire, entro dodici mesi, con un decreto legislativo a modifica di tutte le norme in materia di filiazione e adozione al fine di evitare ogni discriminazione tra i figli, nel rispetto dell articolo 30 della Costituzione. La legge ha asfaltato una strada già ormai tracciata, perché è venuta incontro alle nuove esigenze sociali, ai minori come veri soggetti di diritti e alle nuove famiglie, non più solo nucleari, ma anche monoparentali o ricostituite. Post scriptum Tra le altre norme modificate dalla novella del 2012 si segnala l articolo 35 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, relativo alla revisione e semplificazione dello stato civile. Il legislatore coglie l occasione per fare chiarezza su questioni di rilevante importanza pratica che non pochi problemi hanno creato in merito all identità delle persone e alle difficoltà di provare che vari documenti o titoli di studio fossero da riferire alla medesima persona. «Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall ufficiale dello stato civile e dall ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi». 4

5 Tavola di confronto degli articoli dopo le principali riforme Testo originale codice civile 1942 Art. 74 Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Art. 250 Riconoscimento Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non ha raggiunto i quattordici anni, a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio. dalla legge n. 151/1975 Art. 74 Parentela Non modificato Art. 250 Riconoscimento Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. dalla legge n. 219/2012 Art. 74. Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. Art Riconoscimento Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell articolo 262. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all interesse del figlio. 5

6 Testo originale codice civile 1942 Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. Art. 252 Riconoscimento di figli adulterini I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che all epoca del concepimento non era unito in matrimonio. Possono essere riconosciuti anche dal genitore che all epoca del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte del altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Se in conseguenza del matrimonio sciolto vi sono figli o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui è ammesso con decreto (reale), previo parere del Consiglio di Stato. Il riconoscimento non può essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore età e se non sono stati sentiti. Se il genitore muore dopo la presentazione dell istanza e prima dell emanazione del decreto, gli effetti di questo risalgono alla data della morte. Se il riconoscimento è contenuto in un testamento, l istanza per la concessione del decreto può essere fatta dal figlio o dal suo rappresentante legale non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento. dalla legge n. 151/1975 Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all interesse del minore e sia accertato il consenso dell altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l altro genitore. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all atto del matrimonio o l altro coniuge conoscesse l esistenza del figlio naturale. È altresì richiesto il consenso dell altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. dalla legge n. 219/2012 Art Autorizzazione al riconoscimento Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni. Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima Non modificato 6

7 Testo originale codice civile 1942 dalla legge n. 151/1975 Art. 258 Effetti del riconoscimento Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge. L atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate. Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. dalla legge n. 219/2012 Art Effetti del riconoscimento. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. L atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l ammenda da euro venti a euro ottantadue. Le indicazioni stesse devono essere cancellate. Art. 315 Stato giuridico della filiazione Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Art. 315 bis. Diritti e doveri del figlio Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. 7

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