Voluntary Disclosure. Recenti evoluzioni della normativa Svizzera. Soluzioni per l emersione e il rientro dei capitali. Roma, 12 febbraio 2015

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1 Voluntary Disclosure Soluzioni per l emersione e il rientro dei capitali Recenti evoluzioni della normativa Svizzera Roma, 12 febbraio 2015

2 Indice Recenti evoluzioni della disciplina internazionale relativa allo scambio di informazioni e sviluppi della normativa interna Svizzera Rientro Volontario dei capitali: aspetti fiscali ed effetti penali Il ruolo della fiduciaria nelle soluzioni per l'emersione e il rientro dei capitali Soluzioni possibili per la gestione dell emersione 2

3 Recenti evoluzioni della disciplina internazionale relativa allo scambio di informazioni e sviluppi della normativa interna Svizzera Avv. Mario Antonini Responsabile Team Wealth Planning Area Ticino-Gruppo BSI SA 3

4 Indice I. Premesse II. Basi Legali III. IV. La legge federale concernente l attuazione delle raccomandazione dal GAFI/FATF rivedute nel 2012 (cfr. «Attuazione RACCO. GAFI») Convenzioni di Doppia Imposizione (cfr. «CONV. DI DOPPIA IMPO.») V. Nuovi Standard OCSE 4

5 I. Premesse perimetro dell intervento una materia complessa e interconnessa in continua evoluzione dal 1934 ad oggi le ragioni alla base della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche - LBCR) dell 8 novembre

6 I. Premesse ruolo della piazza finanziaria svizzera ( 2014): 6

7 I. Premesse ruolo della piazza finanziaria svizzera ( 2014): 7

8 I. Premesse Segreto bancario e evasione fiscale - pressioni nel tempo: 1 luglio 2005 Accordo UE Confederazione Svizzera sull Euroritenuta; 12 dicembre 2008 Trattato di Schengen estensione della cooperazione in materia fiscale 18 febbraio 2009 UBS consegna su ordine della FINMA i nomi di 255 clienti contribuenti US 13 marzo 2009 Il Consiglio federale annuncia l adeguamento agli standard OCSE. Estensione dello scambio di informazioni anche alla sottrazione fiscale 8

9 I. Premesse Segreto bancario e evasione fiscale - pressioni nel tempo: 29 maggio 2009 Il Consiglio federale annuncia la revisione futura dell art. 3 cpv. 3 lit. a della LAIMP agosto settembre 2009 Accordo CH/USA riguardante l assistenza per i contribuenti US di UBS; nuova versione della CDI del febbraio 2010 Dichiarazione del Consiglio federale riguardante la non accettazione di nuovi averi non tassati all estero (conformità fiscale degli averi) 9

10 I. Premesse Segreto bancario e evasione fiscale - pressioni nel tempo: 6 ottobre 2011 Firma della Convenzione concernente la collaborazione in ambito fiscale con il Regno Unito («corrisponde a lungo termine allo scambio di informazioni» - Convenzione, introduzione, pag. 1) 19 giugno 2012 Decisione del G20 (Messico). Dichiarazione finale e raccomandazione relativa alla Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale 28 agosto 2012 Mandato del Consiglio federale per la negoziazione in ambito FACTA 10

11 I. Premesse Segreto bancario e evasione fiscale - pressioni nel tempo: 28 agosto 2012 Il Parlamento svizzero approva il mandato negoziale al Consiglio federale nell ambito dei negoziati con la Repubblica italiana: - esclusione dalla lista dei paradisi fiscali - accesso al mercato italiano - accordo sull imposta alla fonte dei frontalieri - revisione della CDI del accordo sul modello Rubik 11

12 I. Premesse Segreto bancario e evasione fiscale - pressioni nel tempo: 21 dicembre 2012 Il Consiglio federale presenta la «Weissgeldstrategie» 15 ottobre 2013 Il Consiglio federale firma la Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale 19 marzo paesi dell OCSE denominati «early adopters» sottoscrivono il programma di adozione anticipata per lo scambio automatico di informazioni «Common Reporting Standard CRS» 21 marzo 2014 Accettazione parlamentare della revisione della LAAF (domande raggruppate / limitazione del diritto di informazione) 12

13 II. Basi Legali sostanzialmente tre basi legali: - artt. 27 e 28 del CCS protezione della personalità, protezione della sfera segreta e della sfera privata delle persone fisiche e delle persone giuridiche - artt. 398 ss. del CO contratto di mandato (riservate le norme sul contratto di deposito e/o di conto corrente) 13

14 II. Basi Legali - art. 47 LBCR (estratto) 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a franchi. 4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. 5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. 14

15 III. Attuazione RACCO. GAFI La Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria rivedute nel Messaggio (disegno di legge) alle Camere federali del Approvazione delle Camere federali: Novembre Entrata in vigore : il termine per l evt. Referendum scade il In base alla Raccomandazione 3 del GAFI, la fattispecie del riciclaggio di denaro deve essere applicata a tutti i reati gravi al fine di estendere il più possibile la gamma dei reati preliminari al riciclaggio di denaro. Nel quadro della revisione parziale del 2012 i gravi reati fiscali (connessi alle imposte dirette e indirette) sono ora considerati reati preliminari al riciclaggio (reati a monte/pregressi). 15

16 III. Attuazione RACCO. GAFI La soluzione Svizzera modifica art. 305 n. 1 e nuovo art. 1bis CPS (imposte dirette) 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l accertamento dell origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria 1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull imposta federale diretta (LIFD) e all articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) se le imposte sottratte per periodo fiscale ammontano a oltre franchi 16

17 III. Attuazione RACCO. GAFI La soluzione Svizzera modifica art. 305 n. 1 e nuovo art. 1bis CPS (imposte dirette) l art. 186 LIFD la frode fiscale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli , fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a franchi 17

18 III. Attuazione RACCO. GAFI La soluzione Svizzera modifica art. 305 n. 1 e nuovo art. 1bis CPS (imposte dirette) l art. 175 LIFD la sottrazione fiscale il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, ( ) è punito con la multa. 18

19 III. Attuazione RACCO. GAFI La soluzione Svizzera modifica art. 14 cpv. 4 della Legge federale sul diritto penale amministrativo - DPA (imposte indirette) chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette infrazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia di tasse, imposte e doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in entità particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria contrabbando doganale, imposta preventiva, tasse di bollo, IVA dovuta sulle forniture effettuate sul territorio CH, imposta su alcol birra e tabacco, etc. 19

20 III. Attuazione RACCO. GAFI Relativamente al nuovo art. 305 bis n. 1 e 1bis CPS: gli artt. 186 LIFD e 59 LAID sono reati di comportamento. Necessario dunque l uso di documenti falsi, alterati o inesatti sotto il profilo del contenuto, per commettere una sottrazione di imposta per «uso» si intende la consegna o presentazione di siffatti documenti all autorità fiscale l autore agisce consapevolmente e volontariamente, agendo intenzionalmente già soltanto per il fatto di ritenere possibile il realizzarsi dell atto e di accollarsene il rischio 20

21 III. Attuazione RACCO. GAFI Relativamente al nuovo art. 305 bis n. 1 e 1bis CPS: riciclaggio all estero (cfr. pag. 627 Messaggio del Cons. federale, no , del ): «in virtù dell articolo 305bis numero 3 CPS, l autore è punibile anche se l atto principale è stato commesso all estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. Tale principio si applica anche ai reati preliminari fiscali ai sensi del numero 1bis. Si è così in presenza di riciclaggio di denaro ai sensi del diritto svizzero anche se nei confronti di un fisco estero è stato commesso un reato che adempie gli elementi costitutivi dell articolo 186 LIFD o dell articolo 59 capoverso 1 primo comma LAID, l imposta sottratta supera franchi o il corrispondente importo in valuta estera per periodo fiscale e l atto costituisce reato anche nel luogo in cui è stato compiuto 21

22 III. Attuazione RACCO. GAFI Relativamente al nuovo art. 305 bis n. 1 e 1bis CPS: 300/m CHF di imposta sottratta funzionario di banca, poliziotto e fiscalista per ogni paese con il quale la Banca intrattiene una relazione d affari (?) «Siamo consapevoli che per l intermediario finanziario può essere difficile definire tale soglia, soprattutto se il cliente è soggetto a una legislazione fiscale estera che può divergere dal sistema fiscale svizzero» (cfr. pag. 626 Messaggio del Cons. federale, no , del ) 22

23 III. Attuazione RACCO. GAFI Relativamente al nuovo art. 305 bis n. 1 e 1bis CPS: punibilità è punibile sia l autore del reato, come qualsiasi altra persona (funzionario di banca, fiduciario, etc.) che abbia prestato assistenza ORD FINMA - Art. 7 Valori patrimoniali proibiti l intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all estero. L accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un attività irreprensibile richiesta all intermediario finanziario 23

24 III. Attuazione RACCO. GAFI Relativamente al nuovo art. 305 bis n. 1 e 1bis CPS: retroattività il nuovo art. 305 bis si applica solamente a casi insorti dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, per delitti fiscali qualificati commessi prima che entrasse in vigore il nuovo articolo, non può essere fatta alcuna comunicazione di sospetto al MROS ai sensi dell art. 9 LRD, poiché la legislazione vigente non li considerava ancora reati preliminari al riciclaggio di denaro (nessuna retroattività) 24

25 IV. Conv. di Doppia Imposi. A seguito della storica decisione del Consiglio federale del la Svizzera: ha firmato complessivamente 49 CDI secondo lo standard internazionale, di cui 41 sono in vigore e 7 TIEA, di cui 3 sono in vigore fra quelle in vigore, le CDI con standard OCSE concluse con: Austria, Canada, Cina, EAU, Francia, Germania, Gran Bretagna, HK, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Russia, Turchia 25

26 IV. Conv. di Doppia Imposi. CDI CH/F (1966) & ACCORDO AGGIUNTIVO ( ) Art. 7 (estratto) 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l applicazione o l esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte di ogni genere o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti ( ) 26

27 IV. Conv. di Doppia Imposi. CDI CH/F (1966) & ACCORDO AGGIUNTIVO ( ) Art. 10 (estratto) Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni verosimilmente poco rilevanti per il chiarimento degli affari fiscali di un determinato contribuente 27

28 IV. Conv. di Doppia Imposi. CDI CH/F (1966) & ACCORDO AGGIUNTIVO ( ) Art. 10 (estratto) La competente autorità richiedente fornisce le seguenti informazioni all autorità competente dello Stato richiesto: a) il nome e un indirizzo della persona oggetto del controllo o dell inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l identificazione della persona (data di nascita, stato civile ecc.); b) il periodo oggetto della domanda; c) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; d) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; e) nella misura in cui sono noti, il nome e l indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste 28

29 IV. Conv. di Doppia Imposi. CDI CH/F (1966) & ACCORDO AGGIUNTIVO ( ) Art. 10 (estratto) In caso di scambi di informazioni effettuati sulla base dell articolo 28 della Convenzione, l autorità competente dello Stato contraente richiedente formula le sue richieste di informazioni dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna 29

30 IV. Conv. di Doppia Imposi. LAAF LF sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (RS 672.5) Art. 3 Definizioni (estratto) Nella presente legge s intende per: a. persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa; b. detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste; c. domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise 30

31 IV. Conv. di Doppia Imposi. LAAF LF sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (RS 672.5) Il Consiglio federale determina il contenuto necessario di una domanda raggruppata «Il contenuto necessario di una domanda raggruppata è retto dal commento all articolo 26 del modello di Convenzione OCSE, nella versione del 2012» 31

32 IV. Conv. di Doppia Imposi. LAAF LF sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (RS 672.5) In such cases it is therefore necessary that the requesting State provide a detailed description of the group and the specific facts and circumstances that have led to the request, an explanation of the applicable law and why there is reason to believe that the taxpayers in the group for whom information is requested have been non-compliant with that law supported by a clear factual basis. It further requires a showing that the requested information would assist in determining compliance by the taxpayers in the group. ( ) in the case of a group request a third party will usually, although not necessarily, have actively contributed to the non-compliance of the taxpayers in the group, in which case such circumstance should also be described in the request. ( ) a group request that merely describes the provision of financial services to nonresidents and mentions the possibility of non-compliance by the non-resident customers does not meet the standard of foreseeable relevance (cfr. release 2012/ Q&A/Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention) 32

33 IV. Conv. di Doppia Imposi. LAAF LF sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (RS 672.5) Art. 21 a In via eccezionale, l AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere mediante decisione soltanto dopo la trasmissione delle informazioni, qualora l autorità richiedente renda verosimile che l informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta 33

34 IV. Conv. di Doppia Imposi. LAAF LF sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (RS 672.5) Art. 7 Non entrata in materia Non si entra nel merito della domanda se: a. è stata presentata allo scopo di ricercare prove; ( ) c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero 34

35 V. Nuovi standard OCSE COOPERAZIONE IN MATERIA FISCALE CH / ITA Comunicato stampa SIF (ESTRATTI da: Gli obiettivi auspicati sono stati raggiunti nel corso dei negoziati: I. passaggio senza traumi al futuro scambio automatico di informazioni, in particolare semplificazione della regolarizzazione dei valori patrimoniali di clienti bancari italiani senza massicce fughe di capitali e riduzione dei rischi di perseguimento giuridico nei confronti delle banche e dei loro impiegati II. stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane nel più breve tempo possibile 35

36 V. Nuovi Standard OCSE COOPERAZIONE IN MATERIA FISCALE CH / ITA Comunicato stampa SIF (ESTRATTI da: III. miglioramento della CDI tra la Svizzera e l'italia, passaggio allo standard dell'ocse per lo scambio di informazioni su domanda IV. miglioramento dell'accordo sui frontalieri V. miglioramento dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari 36

37 V. Nuovi Standard OCSE COOPERAZIONE IN MATERIA FISCALE CH / ITA Comunicato stampa SIF (COMMENTI da: scambio automatico di informazioni: in futuro lo standard dell'ocse tra la Svizzera e l'italia dovrà essere introdotto tramite una nuova base legale regolarizzazione del passato: i contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera possono partecipare al programma italiano di autodenuncia (VDP) alle stesse condizioni di quelle applicate ad altri Paesi che non figurano sulle liste nere italiane. Entrambi gli Stati possono inoltrare domande raggruppate per identificare le persone che intendono dissimulare valori patrimoniali non dichiarati. In questo caso è applicato lo standard dell'ocse e non può trattarsi di fishing expeditions 37

38 V. Nuovi Standard OCSE COOPERAZIONE IN MATERIA FISCALE CH / ITA Comunicato stampa SIF (COMMENTI da: perseguimento penale nei confronti di contribuenti nonché di istituti finanziari e dei loro impiegati: i contribuenti che partecipano al VDP beneficiano di una riduzione della pena. Gli istituti finanziari e i loro collaboratori non sono di principio responsabili dei reati fiscali commessi dai loro clienti; del comportamento cooperativo degli istituti finanziari ai fini della regolarizzazione dei loro clienti si tiene conto positivamente 38

39 V. Nuovi Standard OCSE COOPERAZIONE IN MATERIA FISCALE CH / ITA Comunicato stampa SIF (COMMENTI da: ulteriore modifica della CDI Svizzera-Italia: in una seconda fase la CDI sarà pure rivista su altri punti; si persegue, tra l'altro, una riduzione delle aliquote fiscali applicate a dividendi e interessi, una modifica della disposizione contro gli abusi e l'introduzione di una clausola arbitrale 39

40 V. Nuovi Standard OCSE COOPERAZIONE IN MATERIA FISCALE CH / ITA Comunicato stampa SIF (COMMENTI da: retroattività: come previsto in diverse convenzioni con altri Paesi, il Protocollo sarà applicabile dopo l'entrata in vigore a fattispecie a decorrere dalla data della firma 40

41 Rientro Volontario dei capitali Aspetti fiscali ed effetti penali Dott. Norberto Arquilla Dottore Commercialista Studio Arquilla & Associati Roma, 12 Febbraio 2015

42 Indice 1. Premessa 2. La normativa italiana sulla Voluntary Disclosure 3. Il nuovo ravvedimento operoso secondo legge stabilità 4. Il nuovo standard OCSE in materia di scambio automatico d informazioni 5. La nuova normativa svizzera in tema di antiriciclaggio 6. L adeguata verifica secondo la normativa italiana antiriciclaggio (A. Masala) 42

43 Premessa Prima iniziativa legislativa: D.L. n. 4/2014 (Decreto Legge Letta) «misure urgenti per l emersione e il rientro dei capitali detenuti all estero» Proposta DDL n (proposta di legge Causi) Proposta DDL n (proposta legge Capezzone) Il 4 dicembre 2014 approvazione definitiva del Senato del DDL 2247 dopo il via libera di metà ottobre da parte della Camera La legge 186/2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2014 (GU n.292 del ) La legge è entrata in vigore

44 La normativa italiana sulla VD/chi può accedere 1. Persone fisiche residenti in Italia 2. Eredi residenti in Italia o all estero di de cuius italiani 3. Enti non commerciali e soggetti assimilati residenti in Italia (Trust, Fondazioni e società semplici) per violazioni RW 4. Soggetti diversi da quelli precedenti (società di capitali / società di persone) 5. Sostituti d imposta per violazioni relative alle dichiarazioni 44

45 La normativa italiana sulla VD/Chi può accedere Potenzialmente coloro che hanno la disponibilità delle attività oggetto dell emersione (es. procuratori generali) A decorrere dell anno 2013 dovranno sanare la mancata compilazione del RW i titolari effettivi previsti della normativa antiriciclaggio Per presunzione di residenza: I cittadini italiani emigrati in Stati black list (DM 4 maggio 1999) Trust istituiti in Stati black list quando il settlor e/o un beneficiario è residente in Italia 45

46 La normativa italiana sulla VD/Oggetto della procedura La procedura permette di regolarizzare le violazioni di dichiarazione ai fini: Imposte sui redditi (relative addizionali) IVA e IRAP Dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770) Per violazioni commesse entro il Restano invece esclusi dell ambito di applicazione della procedura l imposta sulle successioni e donazioni, l IVIE e l IVAFE (sanabili con il nuovo istituto del ravvedimento lungo) 46

47 La normativa italiana sulla VD/Presupposti della procedura Il soggetto interessato deve: Indicare all Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività finanziarie estere (mobiliari e immobiliari) Fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la ricostruzione dei redditi e per la costituzione degli investimenti (da allegare al modello dell istanza) Versare le somme dovute a titolo d imposta, interessi e sanzioni per tutte le annualità non prescritte in un unica soluzione o in tre rate mensili/ il non rispetto di una rata fa perdere i benefici dell istanza 47

48 La normativa italiana sulla VD/Causa ostativa La procedura non è esperibile se prima della presentazione dell istanza il soggetto interessato ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie relative all ambito oggettivo di applicazione della procedura La procedura è impedita anche nel caso in cui tali circostanze siano rivolti a soggetti solidamente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato L istanza di collaborazione può essere presentata una sola volta entro il

49 La normativa italiana sulla VD/Periodi d imposta accertabili entro il Violazione Termine ordinario Termine raddoppiato (art. 12 D.L 78/2009) Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione Omessa compilazione RW Dal Dal Dal Dal Dal Dal

50 La normativa italiana sulla VD/Raddoppio periodi d imposta Il raddoppio per i periodi d imposta interessati potrebbe non avvenire al verificarsi di determinate condizioni che sono cumulative: Il contribuente autorizza l intermediario finanziario estero a trasmettere le informazioni alle Autorità fiscali italiane su loro richiesta e Lo Stato estero interessato (black list) stipula con l Italia un accordo sullo scambio di informazioni in base all art. 26 del Modello OCSE, entro 60 giorni dall entrata in vigore della normativa italiana sulla collaborazione volontaria 50

51 La normativa italiana sulla VD/Raddoppio periodi d imposta - criticità Il raddoppio dei termini non sarebbe disapplicabile per le sanzioni RW (dal ) In caso di reati tributari quale indirizzo verrà seguito? Corte di Cassazione in mancanza di una denuncia nei termini accertabili non si verifica il raddoppio (tale indirizzo potrebbe essere confermato dalla legge delega con il DLgs sulla certezza del diritto) Agenzia Entrate applica il raddoppio in presenza di un reato tributario 51

52 La normativa italiana sulla VD/Presunzione di reddittività ex art. 12 D.L. 78/2009 Investimenti e attività finanziarie estere detenute in Paesi black list, si considerano costituite, salvo prova contraria, da redditi sottratti a tassazione in Italia Criticità nel dimostrare la prova contraria in caso di: Attività depositate in cassette di sicurezza (oro, monete, pietre preziose, denaro) Oggetti d arte 52

53 La normativa italiana sulla VD/Sanzioni amministrative Il testo di legge (Legge 186/2014) prevede la riduzione a ½ del minimo edittale per le sanzioni RW se: Le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri UE o dello SEE White list (Norvegia, Islanda) Il soggetto interessato autorizza la banca a trasmettere all autorità fiscale italiana richiedente tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. L autorizzazione dev essere controfirmata dalla banca estera e allegata alla presentazione dell istanza. Caso contrario le sanzioni verranno ridotte di ¼ del minimo edittale 53

54 La normativa italiana sulla VD/Sanzioni amministrative Sanzioni RW E inoltre prevista l applicazione delle sanzioni RW nella misura del 3% anche per Paesi black list se venisse stipulato un accordo sullo scambio d informazione sulla base dell art. 26 del Modello OCSE entro 60 giorni dall entrata in vigore della norma sulla VD (Paese considerato collaborativo). 54

55 La normativa italiana sulla VD/Sanzioni amministrative Tabella sintesi sanzioni RW (applicazione del cumulo materiale dei minimi edittali) Sanzioni Riduzioni Sanzioni ridotte Paesi Black list Fino al % Dal % ½ (art. 5 quinques D.L 167/90) 1/3 adesione atto di contestazione (art. 16 Dlgs 472/97) 0,83% - 1% per anno Resto mondo 3% min. edittale stesse riduzioni 0,5% per anno Le sanzioni fanno riferimento alla relazione 55

56 La normativa italiana sulla VD/Sanzioni amministrative Sanzioni reddittuali nella misura del: Minimo edittale ridotto di ¼ per violazioni in tema di imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché quelle relative ai sostituti d imposta (Legge 186/2014) Se il Paese black list stipulasse un accordo sullo scambio d informazioni sulla base dell art. 26 del Modello OCSE le sanzioni sulle imposte vengono ridotte (non opera il raddoppio delle sanzioni a partire dal 2008) 56

57 La normativa italiana sulla VD/Sanzioni amministrative Tabella sintesi sanzioni reddittuali sanzioni Paesi black list Fino al %+1/3 Dal % riduzioni ¼ (art. 5 quinques D.L. 167/90) 1/6 adesione al contraddittorio (art. 5 Dlgs 218/97) Resto mondo 100%+1/3 stesse riduzioni In questo caso si parla di infedele dichiarazione 57

58 La normativa italiana sulla VD/criterio forfettizzazione Facoltà concessa al contribuente di richiedere una forfettizzazione per l imposta sui redditi finanziari considerando un rendimento del 5% annuo con una aliquota del 27% La media del patrimonio durante gli anni accertabili (per ogni anno) non deve superare i 2 Mio Euro Anche nel caso di forfettizzazione dovranno essere indicate le movimentazioni (entrata/uscita) 58

59 La normativa italiana sulla VD/Sanzioni penali Esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento ritenute, omesso versamento IVA (art. 2,3,4,5,10bis,10ter del DLgs 74/2000). L esclusione opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato. Al termine della procedura è previsto l obbligo da parte dell Agenzia di comunicazione alla Procura competente al fine di applicare la non punibilità per determinati reati tributari. Nuovo reato il contribuente che nell ambito della procedura esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 59

60 La normativa italiana sulla VD/Sanzioni penali E previsto l obbligo da parte del contribuente di rilasciare al professionista che lo assiste nello procedura, una dichiarazione sostitutiva all atto notorio con la quale si attesta che tutti gli atti e documenti presentati e tutte le dichiarazioni fornite corrispondono al vero La dichiarazione in parola non ha valore di «esimente assoluta» per il professionista ma costituisce un indizio di buona fede di quest ultimo e potrebbe essere equiparata ad una dichiarazione resa a pubblico ufficiale 60

61 La normativa italiana sulla VD/Reato di autoriciclaggio Autoriciclaggio art 648-ter.1 Chiunque impiega, sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità derivanti da delitto non colposo in attività economiche, finanziarie, speculative o imprenditoriali in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza è punito con la reclusione da due anni a otto anni e con la multa da a euro. La pena viene ridotta della metà nel caso in cui il reato tributario a monte è sanzionato con un massimo edittale inferiore a 5 anni. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell esercizio di un attività bancaria/finanziaria o di altra attività professionale. 61

62 La normativa italiana sulla VD/Reato di autoriciclaggio - criticità Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. L intermediario finanziario che dovesse favorire il trasferimento da un conto su un altro conto oppure il prelievo in contanti, potrebbe essere considerato una ipotesi di concorso in autoriciclaggio. L intermediario finanziario che dovesse attivarsi per creare soluzioni alternative alla regolarizzazione potrebbe essere incriminato per riciclaggio (648 bis cp). 62

63 La normativa italiana sulla VD/Reato di autoriciclaggio non punibilità Non punibilità autoriciclaggio Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall art. 648-ter1 del codice penale, non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui sopra sino alla data del 30 settembre 2015, entro il quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. E prevista anche l esclusione della punibilità per il reato di riciclaggio (esclusione del tutto superflua). 63

64 La normativa italiana sulla VD /documentazione Ricostruzione dello storico 8/10 (infedele/omessa) anni oppure 4/5 anni (infedele/omessa) Formulario A o T(per strutture irrevocabili /discrezionali) oppure dichiarazione sostitutiva della Banca relativa al BO della relazione Distinte patrimoniali al 31 dicembre di ogni anno accertabile a partire dal Estratti conto di tutti i conti correnti in tutte le valute presenti di tutti gli anni accertabili Contabili di tutte le operazioni finanziarie di tutti gli anni accertabili 64

65 La normativa italiana sulla VD /documentazione Contabili dei trasferimenti titoli provenienti da altri rapporti bancari Eventualmente poteri di firma (procuratori e firme autorizzate) per ogni anno a partire dal 2004 Fiches di cassa di versamento e prelievo in contanti di tutti gli anni accertabili 65

66 La normativa italiana sulla VD/Eredità Attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente all estero dal de cuius ricevute in eredità Superamento della presunzione di evasione ex art 12 D.L 78/2009 Regolarizzazione soggetta ad imposta di successione (eventualmente dichiarazione integrativa) Imposta sui redditi per anni ancora aperti (eredi solidamente responsabili per le imposte non evase) 66

67 La normativa italiana sulla VD/Eredità Posizione degli eredi: Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (L. 689/81) Solidarietà nelle obbligazioni tributarie del de cuius (per le imposte e gli interessi) Obbligo da parte degli eredi per adempimenti fiscali del de cuius relativi all ultimo periodo d imposta /dichiarazione d imposta Modello Unico per gli eredi (termini di adempimento molto ravvicinati) 67

68 Nuovo ravvedimento operoso Legge stabilità (L. 190/2014) nuovo art 13 DLgs 472/97 / Nuovo ravvedimento «lungo» Sanzione a 1/10 violazione sanata entro 30 giorni Sanzione a 1/9 violazione sanata entro 90 giorni Sanzione a 1/8 violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa Sanzione ridotta a 1/7 violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell anno successivo rispetto a quello in cui è stato commessa la violazione Sanzione a 1/6 se la violazione viene sanata negli anni accertabili 68

69 Nuovo ravvedimento operoso Criticità rispetto la VD: Minore riduzione delle sanzioni amministrative Minore depenalizzazione per reati tributari; possibilità di riduzione di 1/3 della pena e no applicazione di pene accessorie Nessuna possibilità di rateizzazione Tuttavia possibilità di presentare una dichiarazione integrativa/rettificativa con ravvedimento operoso su determinate irregolarità/periodi d imposta anche in presenza di accessi, ispezioni o verifiche ad eccezione di accertamenti, atti di liquidazione e avvisi bonari. Possibilità di compensare anche con crediti tributari 69

70 VD e Antiriciclaggio (1/2) Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Collaborazione volontaria per l emersione e il rientro di capitali detenuti all estero Comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2015, avente ad oggetto «Legge 15 dicembre 2014, n. 186» Sul presupposto di una piena ed effettiva collaborazione prestata dal contribuente, la legge introduce: - l esclusione della punibilità penale per taluni reati - riduce l entità di alcune sanzioni pecuniarie amministrative limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte, alle ritenute e alle attività oggetto di collaborazione volontaria. L approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita. 70

71 VD e Antiriciclaggio (2/2) Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge, resta pertanto immutato l obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l obbligo di identificazione del titolare effettivo e l applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso di elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali presidi nell assolvere, infatti, a una funzione di esaustiva ed aggiornata acquisizione di dati e informazioni utili ad intercettare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, appaiono pienamente coerenti rispetto alla ratio di effettiva disclosure sottesa alla procedura di collaborazione volontaria che, per poter essere correttamente esperita, richiede che siano indicati all Amministrazione finanziaria «tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni». Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette. 71

72 Autodichiarazione spontanea Il ruolo della Fiduciaria Gli adempimenti del sostituto d imposta Roma, 12 febbraio 2015 Andrea Ferraretti, Amministratore Delegato,EOS Servizi Fiduciari SpA Luigi Mennini, Amministratore Delegato, Finnat Fiduciaria SpA

73 Autodichiarazione spontanea Contesto operativo Vincoli di bilancio Obiettivi di deficit Clausole di salvaguardia UE Crisi perdurante Necessità di politiche fiscali che garantiscano gettito ma che non siano depressive Consapevolezza di grande ricchezza ancora off-shore Evidente favore del Governo ad una procedura di emersione Lotta all evasione Efficienza, professionalità e livello tecnico dell AE molto accresciuti Contesto internazionale volto alla collaborazione tra Stati (scambio di informazioni FATCA) Modifica del contesto politico in molte giurisdizioni non collaborative Crisi perdurante Alleggerimento, a certe condizioni, della normativa penale/tributaria (Commissione Greco) 73

74 Autodichiarazione spontanea Contesto operativo L autodichiarazione è una opportunità da cogliere Successioni Detenzioni di disponibilità che non presentino afflussi o disposizioni nel corso degli ultimi 10 anni Detenzioni di disponibilità che presentano afflussi o disposizioni ma giustificabili in termini reddituali In ogni caso: qualora gli eventuali maggiori redditi accertati non configurino un superamento delle soglie di evasione penalmente rilevante ai sensi dell attuale testo DL74/2000 L autodichiarazione spontanea è una scelta opportuna Qualora esistano relazioni e rapporti con soggetti che, a loro volta, si avvalgono Autodichiarazione Spontanea Alla luce della prevista applicazione del modello automatico di «scambio di informazioni» In ogni caso, qualora non si abbia la consapevolezza di una posizione solida in caso di una delle varie forme di accertamento ed eventuale contenzioso susseguente 74

75 Autodichiarazione spontanea Il nostro approccio EOS Servizi Fiduciari S.p.A. e Finnat Fiduciaria S.p.A. garantiscono supporto professionale ed operativo in tutte le fasi della Autodichiarazione Spontanea, accompagnando i propri Clienti nella «nuova dimensione» Grazie alle proprie strutture garantiscono tutte le possibilità di emersione tramite rimpatrio «fisico» e rimpatrio «giuridico» 75

76 Autodichiarazione spontanea assetto post emersione in sintesi Le attività finanziarie e non finanziarie (società, investimenti illiquidi e patrimoniali) post emersione possono essere amministrate da EOS servizi Fiduciari S.p.A. e Finnat Fiduciaria S.p.A. ed essere: mantenute presso un intermediario finanziario estero (tipicamente quello di provenienza) nell ambito del regime fiscale dell amministrato: AMMINISTRATO, nella forma del cosiddetto «rimpatrio giuridico» CON intestazione SENZA intestazione rimpatriate presso un intermediario finanziario italiano con intestazione fiduciaria riposizionate attraverso soluzione fiduciarie di pianificazione patrimoniale e familiare (Trust, Prodotti Assicurativi, Mandato Irrevocabile, Donazioni, ecc..) 76

77 Autodichiarazione spontanea Il sostituto d imposta in caso di rimpatrio giuridico EOS Servizi Fiduciaria S.p.A. e Finnat Fiduciaria S.p.A. inquadrano la relazione nell ambito del cosiddetto regime del «risparmio amministrato» ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo 461 del 1997 e quindi: Applicano l'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato Applicano le ritenute previste D.Lgs 1 aprile 1996, n. 239 su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Applicano ogni altra ritenuta pertinente a titolo d acconto o d imposta Effettuano le rilevazioni e segnalazioni di movimenti trasfrontalieri ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (RW) Tengono evidenza di tutte le transazioni rilevanti ai fini AUI Alimentano l anagrafe dei rapporti 77

78 Autodichiarazione spontanea il sostituto d imposta in caso di rimpatrio giuridico Attività finanziarie che possono essere amministrate da EOS Servizi Fiduciari S.p.A e Finnat Fiduciaria S.p.A. e depositate presso intermediari finanziari italiani ed esteri: Conti bancari e dossier titoli Gestioni patrimoniali individuali Fondi d investimento Polizze assicurative Partecipazioni in società quotate In generale: tutto quello che può essere bancabile Attività patrimoniali che possono essere amministrate da EOS Servizi Fiduciari S.p.A. e Finnat Fiduciaria S.p.A. e localizzate in Italia od all estero Immobili Società non quotate Riferimenti normativi: risoluzione 23/E e 61/E , circ. 49/E/2009 e 6/E/

79 Mandato fiduciario CON intestazione Mandato Fiduciario senza «rappresentanza» che prevede l intestazione degli investimenti finanziari (tipicamente relazioni bancarie estere od italiane) e «corporate» a nome di EOS/Finnat «mandato n. xxxxx» per conto, rischio ed interesse del Cliente fiduciante Applicazione del regime fiscale «amministrato» ed al verificarsi di certe condizioni «gestito» Esenzione del Cliente fiduciante dell obbligo si segnalazione RW (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167) EOS Servizi Fiduciari S.p.A. e Finnat Fiduciaria S.p.A. sono controparte contrattuale dell intermediario finanziario estero od italiano Le disposizioni di investimento, apporto e dismissioni sono conferite dal Cliente fiduciante alla Fiduciaria e da questa eseguite a proprio nome presso l intermediario finanziario estero od italiano Le attività finanziarie o patrimoniali emerse ed intestate ad EOS Servizi Fiduciari S.p.A. e Finnat Fiduciaria S.p.A. possono essere utilizzate quale collaterale per anticipi e finanziamenti 79

80 Mandato fiduciario CON intestazione Conto Offshore & $ Conto EOS/FINNAT c/o ITA o Estero 26 % Banca Estera & $ Cliente Fiduciante Mandato Fiduciario Regime Risparmio Amministrato EOS/FINNAT Fiduciaria Banca Italiana Conto omnibus & $ 26 % & $ Conto EOS/FINNAT c/o ITA o Estero & $ Amministrazione Finanziaria 80

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