Come aderire alla voluntary disclosure

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Come aderire alla voluntary disclosure La regolarizzazione spontanea di attività e investimenti all estero può essere richiesta dal contribuente con il modello pubblicato dall Agenzia. Categoria: Irpef Sottocategoria: Redditi esteri Il quadro per aderire alla collaborazione volontaria è quasi completo. Con il comunicato stampa del 12 febbraio 2014, l Agenzia Entrate ha pubblicato la bozza del modello da utilizzare per aderire alla procedura, introdotta dal D.L. n. 4/2014, per l emersione di attività e investimenti detenuti all estero da contribuenti, che non hanno mai provveduto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Potranno partecipare alla collaborazione volontaria, tutti i contribuenti che non sono stati raggiunti o non sono formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali attivati nei loro confronti, in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti. L adesione alla procedura dovrà riguardare tutte le attività detenute dai richiedenti e tutti i periodi di imposta, per i quali non siano scaduti i termini per l accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, previsti dalla legge per chi detiene capitali o investimenti all estero. Una volta ricostruita la posizione del soggetto interessato, la Direzione Provinciale competente, in base al domicilio fiscale dell istante, notificherà l avviso di accertamento, a seguito del quale si dovranno versare in unica soluzione (e senza possibilità di compensazione) entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme dovute in sede di definizione dell avviso di accertamento, (art. 15 del D.Lgs. n. 218/97), ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell atto, oltre alle somme dovute in base all atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione sull RW

2 Premessa L approvazione del D.L. n.4/2014, recante la nuova procedura di collaborazione volontaria, nota anche come la voluntary disclosure, finalizzata alla regolarizzazione di attività detenute all estero, viene vista da molti operatori come una buona manovra, tesa a far rientrare in Italia capitali detenuti all estero. Non si tratterebbe di un condono, né di uno scudo fiscale, ma probabilmente di una scelta necessaria, data la sottoscrizione delle convenzioni e quindi il futuro scambio di informazioni con molti nuovo Paesi, tra cui anche la Svizzera. La norma prevede: - una riduzione delle sanzioni tributarie, anziché imposte sostitutive, ridotte alla metà del minimo edittale per capitali provenienti da Paesi white list, o al quarto del minimo per capitali provenienti da territori black list (non collaborativi negli scambi di informazioni); - dal punto di vista penale, anziché estinguere ogni responsabilità, l esimente viene prevista solo per i comportamenti di omessa o infedele dichiarazione, e non anche per i comportamenti fraudolenti puniti dagli artt. 2 e 3 della L. 74/2000, per i quali la pena è solo ridotta fino alla metà (riferimento incerto anche per chi intenderà avvalersi dell istituto, atteso che la soluzione algebrica dipenderà dalla discrezionalità del giudicante, e quindi per definizione non aprioristicamente prevedibile). Gli unici benefici si hanno sotto il profilo sanzionatorio: - chi collabora non è punibile penalmente per i reati di omessa o infedele dichiarazione, mentre le pene per i reati di natura fraudolenta (art. 2 e 3 D.lgs. 74/2000) sono ridotte fino alla metà. Dal punto di vista amministrativo, invece: - le sanzioni sulle maggiori imposte accertate, sono applicate secondo le regole ordinarie, - mentre le sanzioni concernenti l RW sono applicate nella misura pari alla metà del minimo edittale (quindi, in caso di attività in Paesi non trasparenti, opera il 3% ulteriormente riducibile ad un terzo e, dunque, all 1% a seguito della definizione dell accertamento con il Fisco) se: - le attività vengono trasferite in Italia o in Stati trasparenti (UE e Stati aderenti al SEE, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia inclusi nella lista, di cui al D.M. 4 settembre 1996), - o se il contribuente rilascia all intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti, tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, allegando copia di tale autorizzazione controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. 2

3 Negli altri casi, la sanzione è ridotta di un quarto rispetto al minimo edittale. Sono, inoltre, previste norme tese a facilitare il cumulo giuridico. Presupposto per poter accedere alla regolarizzazione Presupposto per accedere alla regolarizzazione, è la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Possono accedere alla procedura, quindi: - le persone fisiche, - enti non commerciali, - società semplici - e associazioni. In sostanza i soggetti tenuti alla compilazione dell RW che abbiano omesso la compilazione del quadro con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero, per periodi di imposta ancora accertabili al momento della presentazione dell istanza all Amministrazione finanziaria. CHI PUO ACCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE? - PERSONE FISICHE - ENTI NON COMMERCIALI - SOCIETÀ SEMPLICI - ASSOCIAZIONI E possibile sanare le violazioni commesse fino al periodo di imposta 2012 (poiché la relativa omissione del quadro RW è stata commessa con il Modello Unico 2013 presentato entro il 2013). Non è prevista, inoltre, alcuna forma di anonimato nel senso che l interessato deve presentare un apposita istanza (ad una delle sedi dell UCIFI, l ufficio appositamente preposto dell Agenzia delle Entrate), in cui sono indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo, a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d imposta, per i quali, alla data di presentazione della richiesta sono aperti i termini di accertamento. Sotto questo profilo, in prima approssimazione si può dire che nel 2014 sono ancora accertabili i periodi di imposta: - fino al 2005, in caso di presentazione della dichiarazione e detenzione 3

4 delle attività in paesi non collaborativi o di reato, - addirittura fino al 2003, se, a parità di condizioni precedenti, la dichiarazione è stata omessa. PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI FINO AL 2005 (presentazione Unico e detenzione ATT. ESTERE in Paesi BLACK LIST) FINO AL 2003 (omessa dichiarazione e detenzione ATT. ESTERE in Paesi BLACK LIST) Una volta ricostruita la posizione del soggetto interessato, la Direzione Provinciale competente, in base al domicilio fiscale dell istante, notificherà l avviso di accertamento a seguito del quale si dovranno versare in unica soluzione (e senza possibilità di compensazione) entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme dovute in sede di definizione dell avviso di accertamento, (art. 15 del D.lgs. 218/97), ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell atto, oltre alle somme dovute in base all atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione sull RW. ITER COLLABORAZIONE VOLONTARIA ISTANTE PRESENTA ISTANZA DRE NOTIFICA AL DOMICILIO FISCALE AVVISO DI ACCERTAMENTO VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE DELLE SOMME DOVUTE L istanza, al momento, potrà essere presentata, una sola volta, fino al 30 settembre

5 COLLABORAZIONE VOLONTARIA D.L. n. 4/2014 Il contribuente presenta istanza (1 sola volta) fino al , per sanare le violazioni commesse ai fini del monitoraggio fiscale. Non è possibile accedere alla regolarizzazione, nel caso in cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi alle attività da far emergere. Il modello di istanza Con comunicato del 12 febbraio 2014, è stata resa nota la bozza di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Sul sito dell Agenzia delle Entrate, è possibile consultare la versione non definitiva del modello da presentare, alla stessa, per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all estero, al 31 dicembre 2012 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono essere mosse via mail (indirizzo: bozzadisclosure@agenziaentrate.it ), entro il 15 marzo Si ritiene, dunque, che il modello definitivo verrà approvato dopo tale data. Le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione saranno, comunque, ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura, anche se il modello definitivo dovesse essere modificato a seguito delle osservazioni pervenute. Il modello è strutturato in modo da garantire l adesione alla procedura di collaborazione volontaria sia al singolo contribuente che ha un collegamento con una o più attività estere rilevanti, sia a più contribuenti che, presentando un collegamento con una stessa attività estera rilevante, scelgano di aderire contestualmente alla procedura. Il modello si compone di un istanza, con la quale si dichiara la volontà di aderire a cui sono allegate: - una scheda richiedente (R), per ogni persona che intende aderire alla procedura, - e una scheda attività (A), per ciascuna attività estera rilevante oggetto della procedura. 5

6 La richiesta di adesione è spontanea e una volta presentata è irretrattabile: impegna i richiedenti a dare piena e veritiera collaborazione all Amministrazione Finanziaria e a procedere al pagamento delle imposte dovute e dei relativi interessi e delle sanzioni. Il contribuente, per aderire alla procedura, presenta la richiesta redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere: - consegnata direttamente - oppure spedita con raccomandata A/R a una delle sedi UCIFI dell Agenzia delle Entrate. È possibile presentare tutta la documentazione allegata alla richiesta anche su supporto informatico non riscrivibile (es. cd-rom o dvd). Per consegnare la richiesta in ufficio o per ottenere informazioni sulle modalità di compilazione e sulla documentazione da allegare, il contribuente può fissare un appuntamento inviando una , con i propri recapiti, all indirizzo di posta elettronica, dc.acc.ucifi@agenziaentrate.it. Il modello per la voluntary disclosure è il seguente: AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali = R O M A = Oggetto: Richiesta di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria (art. 5 quater del D.L. n. 167/1990 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 227/1990, e successive modificazioni, introdotto dal D.L. n. 4/2014) presentata da: RICHIEDE NTE R1 R2 R3 DATI DEL RICHIEDENTE CODICE FISCALE/ P.IVA RAPPRESENTATO DA IN QUALITÀ DI Tabella 1 ******************************* 6

7 I richiedenti indicati in oggetto, ciascuno con riferimento alle attività estere rilevanti con le quali presentano un collegamento, chiedono di essere ammessi alla procedura e, pertanto, comunicano le informazioni e producono i documenti descritti nelle rispettive schede individuali (R) e nelle schede attività estere rilevanti (A), allegate a questa richiesta. I richiedenti comunicano di essere rappresentati dai procuratori sotto indicati, come risulta dalle procure allegate, conferite in base all art. 63 del D.P.R. 600/1973. RICHIEDENTE PROCURATORI INDIRIZZO STUDIO TELEFONO R1 R2 R3 Tabella 2 Ogni richiedente dichiara, firmando questa richiesta, di essere pienamente consapevole che: - la richiesta ha carattere di irretrattabilità; - l Agenzia delle Entrate provvederà a quantificare i redditi correlati e a rilevare le violazioni agli obblighi sul monitoraggio fiscale, per determinare tutte le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute in base alla legge; - l art. 5 septies del D.L. n. 167/1990 prevede che chiunque nell ambito della procedura di collaborazione volontaria esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ; - la procedura si intende perfezionata (art. 5 quater, comma 1 lett. b) del D.L. n. 167/1990) con il versamento in unica soluzione: delle somme dovute in base all avviso di accertamento (art. 15 del D.Lgs n. 218/1997), che va effettuato entro il termine per proporre ricorso; delle somme dovute in base all accertamento con adesione, che va effettuato entro venti giorni dalla redazione dell atto. Inoltre, per perfezionare la procedura è necessario il pagamento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale (art. 4, comma 1 del D.L. n. 167/1990), che va effettuato entro il termine per proporre ricorso contro l atto di contestazione (art. 16 del D.Lgs n. 472/1997). 7

8 Per eseguire tutti i versamenti non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. I richiedenti dichiarano che gli allegati indicati nella seguente tabella sono parte integrante di questa richiesta. ALLEGATI CONTENUTO 1 Procura del (richiedente R1) al Dott./Avv. 2 Procura del (richiedente R2) al Dott./Avv. 3 Procura del (richiedente R3) al Dott./Avv. R1 Scheda individuale del richiedente R2 Scheda individuale del richiedente R3 Scheda individuale del richiedente A1 Scheda informazioni su Attività Estera A1, collegata con i richiedenti R1, R2, A2 Scheda informazioni su Attività Estera A2, collegata con i richiedenti R1, R2, A3 Scheda informazioni su Attività Estera A3, collegata con i richiedenti R1, R2, Composto da n. pagine Tabella 3, (luogo) (data) In fede (cognome e nome del Richiedente R1) (firma del richiedente R1) (cognome e nome del Richiedente R2) (firma del richiedente R2) (cognome e nome del Richiedente R3) (firma del richiedente R3) Scheda R Scheda richiedente (R): ciascun richiedente e/o il suo rappresentante deve compilare la propria scheda R, direttamente o attraverso un procuratore. Oltre ai dati identificativi del contribuente che vuole aderire alla procedura, occorre indicare, per ciascun periodo d imposta accertabile, il tipo di collegamento con le attività estere rilevanti oggetto della procedura, il valore patrimoniale non indicato nella propria dichiarazione, e i redditi correlati che ha sottratto alla tassazione nazionale, distinti per tipologia. 8

9 Scheda A Scheda attività (A): i richiedenti che presentano un collegamento con una stessa attività estera rilevante, devono compilare una scheda A per ogni attività oggetto della procedura. Occorre riportare, per ciascun periodo d imposta accertabile, le informazioni relative: alla costituzione o all acquisizione dell attività, alle persone che ne hanno e ne hanno avuto la disponibilità, alla sua gestione e all eventuale dismissione. Devono essere, inoltre, evidenziati i singoli apporti e la relativa provenienza, nonché i singoli prelevamenti, con la relativa destinazione. Il signor Mario ROSSI, a partire dal 2002, è titolare di un conto corrente presso una banca svizzera e possiede dal 2006, un immobile in Francia. In questo caso, Mario ROSSI procederà a compilare la richiesta di adesione in cui figurerà come unico richiedente. Deve, inoltre, compilare e allegare alla richiesta: - la Scheda richiedente R1 di Mario ROSSI, - la Scheda attività A1 relativa al conto corrente in Svizzera, - la Scheda attività A2 relativa all immobile in Francia. Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI sono cointestatari di un immobile in Svizzera. In questo caso, Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI, poiché entrambi presentano un collegamento con l attività estera rilevante (immobile in Svizzera), possono scegliere di presentare insieme e contestualmente la richiesta di adesione alla procedura (Opzione 2.1.), oppure separatamente (Opzione 2.2.). In relazione alla loro scelta, dovranno compilare il modello come segue: Opzione 2.1. Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI compilano un'unica richiesta di adesione alla procedura in cui figurano entrambi come richiedenti. Devono, inoltre, essere compilate e allegate all unica richiesta le seguenti schede; - Mario ROSSI compila la propria scheda richiedente R1, - Giovanna BIANCHI compila la propria scheda richiedente R2, - Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI compilano la scheda attività A1 relativa all immobile in Svizzera. Opzione 2.2. Mario ROSSI compila la propria richiesta di adesione alla procedura, in cui figura come unico richiedente. Deve, inoltre, compilare e allegare le seguenti schede: - la propria scheda richiedente R1, - la scheda attività A1 relativa all immobile in Svizzera, nella quale indica Giovanna BIANCHI come cointestataria dell Attività estera rilevante. Giovanna BIANCHI compila la propria richiesta di adesione alla Procedura in cui figura come unica richiedente. Deve, inoltre, compilare e allegare le seguenti schede: - la propria scheda individuale R1, - la scheda attività A1 per l immobile in Svizzera, nella quale indica Mario ROSSI come cointestatario dell attività estera rilevante. 9

10 Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI sono cointestatari di un immobile in Svizzera. Mario ROSSI e Gino VERDI sono cointestatari di un conto corrente presso una banca slovena. Gino VERDI ha anche un conto personale presso una banca svizzera. Le tre persone possono procedere secondo le seguenti opzioni: - Opzione 3.1.: tutti e tre presentano insieme e contestualmente un'unica richiesta di adesione alla procedura. - Opzione 3.2.: ognuno presenta una propria richiesta di adesione alla procedura. - Opzione 3.3. Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI presentano contestualmente un'unica richiesta e Gino VERDI la presenta singolarmente. - Opzione 3.4. Mario ROSSI e Gino VERDI presentano contestualmente un'unica richiesta e Giovanna BIANCHI la presenta singolarmente. In relazione alla loro scelta, il modello deve essere compilato come segue: Opzione 3.1. Mario ROSSI, Giovanna BIANCHI e Gino VERDI compilano un'unica richiesta di adesione alla procedura, in cui figurano tutti e tre come richiedenti. Devono, inoltre, essere compilate e allegate all unica richiesta le seguenti schede: - Mario ROSSI compila la propria scheda richiedente R1; - Giovanna BIANCHI compila la propria scheda richiedente R2; - Gino VERDI compila la propria scheda richiedente R3; - Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI compilano la scheda attività A1per l immobile in Svizzera; - Mario ROSSI e Gino VERDI compilano la scheda attività A2 relativa al conto corrente comune in Slovenia; - Gino VERDI compila la scheda attività A3 relativa al proprio conto corrente in Svizzera. Opzione 3.2. Mario ROSSI compila la propria richiesta di adesione alla procedura, in cui figurerà come unico richiedente. Dovrà inoltre compilare ed allegare le seguenti schede: - la propria scheda richiedente R1; - la scheda attività A1 relativa all immobile in Svizzera, nella quale indicherà Giovanna BIANCHI come cointestataria dell Attività estera rilevante; - la scheda attività A2 relativa al conto corrente in Slovenia nella quale indica Gino VERDI come cointestatario del conto. Giovanna BIANCHI compila la propria richiesta di adesione alla procedura, in cui figura come unica richiedente. Deve, inoltre, compilare e allegare le seguenti schede: - la propria scheda richiedente R1; - la scheda attività A1 relativa all immobile in Svizzera nella quale indicherà Mario ROSSI come cointestatario dell Attività estera rilevante. Gino VERDI compila la propria richiesta di adesione alla Procedura in cui figura come unico richiedente: Deve, inoltre, compilare e allegare le seguenti schede: - la propria scheda richiedente R1; - la scheda attività A1 relativa al conto corrente in Slovenia nella quale indica Mario ROSSI come cointestatario dell Attività estera rilevante; - la scheda attività A2 relativa al proprio conto corrente in Svizzera. 10

11 Opzione 3.3. Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI compilano un'unica richiesta di adesione alla procedura in cui figurano entrambi come richiedenti. Devono, inoltre, essere compilate e allegate all unica richiesta le seguenti schede: - Mario ROSSI compila la propria scheda richiedente R1; - Giovanna BIANCHI compila la propria scheda richiedente R2; - Mario ROSSI e Giovanna BIANCHI compilano la scheda attività A1 relativa all immobile in Svizzera; - Mario ROSSI compila la scheda attività A2 relativa al conto corrente in Slovenia indicando Gino VERDI come cointestatario del rapporto. Gino VERDI compila la propria richiesta di adesione alla procedura in cui figura come unico richiedente: Dovrà, inoltre, compilare ed allegare le seguenti schede: - la propria scheda richiedente R1; - la scheda attività relativa al A1conto corrente in Slovenia nella quale indicherà Mario ROSSI come cointestatario dell Attività estera rilevante; - la scheda attività A2 relativa al proprio conto corrente in Svizzera. Opzione 3.4. Mario ROSSI e Gino VERDI compilano un'unica richiesta di adesione alla procedura in cui figurano entrambi come richiedenti. Devono, inoltre, essere compilate e allegate all unica richiesta le seguenti schede: - Mario ROSSI compila la propria scheda richiedente R1; - Gino VERDI compila la propria scheda richiedente R2; - Mario ROSSI e Gino VERDI compilano la scheda attività A1 relativa al conto comune in Slovenia; - Mario ROSSI compila la scheda attività A2 relativa all immobile in Svizzera, nella quale indica Giovanna BIANCHI come cointestataria dell Attività estera rilevante; - Gino VERDI compila la scheda attività A3 relativa al proprio conto corrente in Svizzera. Giovanna BIANCHI compila la propria richiesta di adesione alla Procedura in cui figura come unica richiedente: Deve, inoltre, compilare e allegare le seguenti schede: - la propria scheda richiedente R1; - la scheda attività A1 relativa all immobile in Svizzera nella quale indica Mario ROSSI come cointestatario dell Attività estera rilevante. Chi può presentare la domanda Può richiedere di aderire alla procedura: a) l autore delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (art. 4, comma 1, del decreto), commesse fino al 31 dicembre 2013, relativamente alle attività estere rilevanti detenute al 31 dicembre 2012 o prima di questa data. b) purché non sia formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali attivati nei suoi confronti in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti 11

12 (es: se ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, compresi le richieste, gli inviti e i questionari ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 o di procedimenti penali, relativi alle attività estere rilevanti, compresi i casi in cui la formale conoscenza è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato). Non rappresentano, invece, cause ostative, né la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, né quella derivante dal controllo formale delle dichiarazioni. La partecipazione è preclusa anche se la formale conoscenza è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria, o da soggetti concorrenti nel reato tributario. L adesione alla procedura deve riguardare tutte le attività estere rilevanti dei richiedenti per tutti i periodi d imposta accertabili, cioè: - i periodi d imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinari di contestazione delle sanzioni (art. 20, D.Lgs. n. 472/1997) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati (art. 12, comma 2-ter, D.l. n. 78/2009) per la contestazione delle violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione; - i periodi d imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinari per l accertamento (art. 43, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 600/1973 e 57, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 633/1972) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati (previsti dal comma 3 dei predetti artt. 43 e 57 e dall art. 12, comma 2-bis, del D.l. n. 78/2009). Formalmente la richiesta può essere presentata da: - uno o più richiedenti congiuntamente, - ma anche dal rappresentante del richiedente, - o procuratore, - o altra persona incaricata di assisterlo nella procedura (art. 63 del D.P.R. n. 600/1973). 12

13 La riduzione delle sanzioni Se perfezionata, l adesione alla collaborazione volontaria permetterà di fruire della riduzione delle sanzioni minime alla metà: - sia nel caso di detenzione o trasferimento delle attività svelate al Fisco in Italia, in un Paese UE o in uno Stato aderente al SEE incluso nella cosiddetta white list, - sia nel caso in cui, il richiedente autorizzi l intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati relativi alle attività oggetto di disclosure. In tutti gli altri casi, le sanzioni minime sono ridotte di un quarto. La procedura si perfezionerà esclusivamente dopo il versamento di tutte le somme dovute e non prevede la possibilità di avvalersi della compensazione. CONSEGUENZE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA CASO DETENZIONE O TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVELATE al Fisco in Italia, in un Paese UE o in uno Stato aderente al SEE incluso nella cosiddetta white list, AUTORIZZAZIONE all intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati relativi alle attività oggetto di disclosure. ALTRI CASI RIDUZIONE SANZIONE ½ DELLE SANZIONI MINIME ½ DELLE SANZIONI MINIME RIDUZIONE DI ¼ DELLE SANZIONI MINIME - Riproduzione riservata - 13

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