DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI, DESTINATI ALL INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO. Distretto Sociale della Bassa Sabina

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1 COMUNE DI MAGLIANO SABINA Provincia di Rieti Piazza Garibaldi, Magliano Sabina Tel. 0744/ Fax 0744/ Ente Capofila di Progetto UFFICIO SERVIZI SOCIALI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI, DESTINATI ALL INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO Distretto Sociale della Bassa Sabina - Ambito Mirtense Rieti 2 - composto dai comuni di - Cantalupo in Sabina Casperia Collevecchio Configni Cottanello Forano Magliano Sabina - Mompeo- Montasola Montebuono - Montopoli di Sabina - Poggio Catino Poggio Mirteto - Roccantica Salisano Selci Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina Vacone APPROVATO DAL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL 25/11/2010 1

2 Articolo 1 Oggetto del Disciplinare 1. II presente disciplinare - tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della Legge Regionale del Lazio 9 settembre 1996 n.38 detta norme per la concessione dei sussidi economici, destinati all integrazione delle rette di ricovero, erogati dal Distretto Sociale della Bassa Sabina, per il tramite il Comune di Magliano Sabina Ente Capofila di progetto, a favore dei cittadini che private. residenti nel Distretto ricoverati in strutture residenziali sia pubbliche Articolo 2 Tipologie e modalità degli interventi 1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, ospite in una struttura residenziale per anziani, gestite da soggetti pubblici o privati, così come definite dalla L.R. n.41 12/12/2003 con esclusione delle Residenza Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), si intende l'intervento di natura economica che il Distretto Sociale della Bassa Sabina Ambito Mirtense Rieti2 pone a carico dell apposito fondo, del Piano di Zona, del Progetto Nuova Politica per la Residenzialità degli anziani. 2. L anziano - nel caso di ricoveri permanenti presso strutture residenziali per anziani - provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con tutto il reddito (proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento - patrimonio mobiliare e immobiliare beni mobili registrabili redditi esenti da IRPEF) fino a copertura della retta, decurtato da una franchigia mensile, pari al 25% del minimo vitale (importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S.). 3. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, come indicato all art.5, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce, con esclusione della quota relativa alla prestazione sanitaria. 4. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Distretto Sociale, per almeno due anni, vivere soli e non avere parenti - tenuti agli alimenti ai sensi dell art.433 del codice civile- in grado di provvedere; avere un reddito I.S.E.E. pari ad un importo non superiore a ,00 annui 5. L intervento economico è versato tramite il : direttamente alla Struttura Residenziale ospitante ad integrazione e/o in deduzione della Quota Sociale posta a carico dell assistito, oppure direttamente al richiedente e/o ai famigliari garanti, ad integrazione e/o in deduzione della Quota Sociale, che dimostri/dimostrino di essere in regola con i pagamenti delle rette di ricovero poste a carico dell assistito/a. 6. II Distretto Sociale della Bassa Sabina assume, quale retta mensile ammissibile, l importo di.1.200,00 (milleduecento mensili), riferito al costo medio delle rette rilevato nel territorio distrettuale. L importo delle retta mensile ammissibile potrà essere aggiornato periodicamente. Articolo 3 Destinatari 1. Hanno diritto ad usufruire dell erogazione dei sussidi economici per l integrazione delle rette di ricovero i cittadini residenti nel Distretto Sanitario Mirtense Rieti 2, ovvero nei Comuni di: Cantalupo in Sabina Casperia Collevecchio Configni Cottanello Forano - Magliano Sabina - Mompeo- Montasola Montebuono - Montopoli di Sabina Poggio Catino Poggio Mirteto - Roccantica Salisano Selci Stimigliano Tarano - Torri in Sabina Vacone. 2

3 Articolo 4 Accesso - Domanda 1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda, al, tramite il Comune di residenza, il quale fornirà all utente - oltre ad una corretta informazione il modello di domanda e l elenco della documentazione obbligatoria da produrre a corredo della stessa. 2. La Domanda dovrà essere presentata annualmente, a seguito di apposito Avviso Pubblico, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 3. Il Servizio Sociale Professionale, presso il Comune di residenza, provvederà all acquisizione della domanda ed a trasmetterla all Ufficio di progetto presso il Comune di Magliano Sabina, completa della documentazione prevista. 4. Nella domanda deve essere indicato: a. Le generalità del richiedente e/o del familiare garante b. La struttura residenziale per anziani presso la quale il/la richiedente è ricoverato/a. c. L ammontare della retta mensile da pagare. d. L ammontare dei propri redditi, come indicati all art.5. e. Il nucleo familiare del richiedente. f. I parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell art. 433 del codice civile. 5 Alla domanda deve essere allegato a. Attestazione ISEE b. Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciata ai sensi del D.Lgs.31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni, del nucleo familiare del richiedente. c. Autocertificazione Modello A1 - dalla quale risulti l esistenza o meno di persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile. d. Fotocopia dell ultima dichiarazione dei redditi, se presentata, e del C.U.D. rilasciato dall Ente previdenziale. e. Fotocopia del Modello ObisM. f. Autocertificazione dei redditi percepiti esenti da IRPEF - Modello A2. g. Autocertificazione dello Stato di Famiglia alla data della dichiarazione Modello A3. h. Attestazione rilasciata dalla casa di riposo ospitante Modello A4 - dalla quale risulti: il nome e la ragione sociale (Cod. Fiscale Partita IVA - Indirizzo Recapito telefonico ecc.) l ammontare della retta mensile. da quando si è ospiti presso tale struttura. che la struttura è in regola a quanto previsto dalla L.R. 41/2003 e dalla DGRL. n.1305/2004 e s.m.i. (Modello A5) i. Certificazione del proprio stato di salute: certificato di invalidità certificato di grave disabilità (legge 104/92 art.3 comma 3) verbale di riconoscimento della non autosufficienza l. fotocopia del documento di identità (ai sensi dell art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) m. Scheda di valutazione Sociale rilasciata dall Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale 3

4 Articolo 5 Definizione di reddito 1. Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori: Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito; Il reddito del patrimonio costituito dalla componente immobiliare e mobiliare valutato al 31 dicembre dell anno precedente alla richiesta di integrazione della retta da parte dell anziano. I redditi esenti da IRPEF quali: rendite, indennità (fra cui quella di accompagnamento), assegno sociale, pensione INVCIV, sussidi, assegni di mantenimento, assegni familiari, ivi compresi gli emolumenti arretrati. Articolo 6 Determinazione della situazione economica 1. La situazione economica del nucleo familiare deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli previsti dalla normativa vigente (D.Lgs , n.109 e successive modifiche ed integrazioni). 2. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ed i soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. come definiti dal D.Lgs. 130 del e sue m.i. 3. Il richiedente l Integrazione, alla domanda, dovrà allegare: una copia della Attestazione ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs.31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni; una fotocopia dell ultima dichiarazione dei redditi, se presentata, e del C.U.D. rilasciato dall Ente previdenziale. 4. Concorrono alla formazione della situazione economica del richiedente e dei parenti, civilmente obbligati, le categorie di entrate diverse, anche se non imponibili Irpef (così come riportato all art.5). 5. Nel caso di donazioni l utente è tenuto a dichiarare, relativamente all ultimo quinquennio, le donazioni effettuate, con esclusione di quelle in favore del coniuge. L importo di tali donazioni concorre, fino allo scadere dei cinque anni previsti, per la definizione dell Indicatore della situazione economica. 6. L Ufficio di progetto, presso il Comune Magliano Sabina, potrà controllare la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente. 7. Nell'individuazione del diritto, alla prestazione, si tiene conto solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente. 4

5 Articolo 7 Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti 1. In base alla facoltà prevista dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso all Integrazione, di cui al presente Disciplinare, oltre al nucleo familiare del richiedente, le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, come di seguito riportato, vengono considerate ai fini dell erogazioni dell integrazione: a. Figli b. nipoti in linea retta c. genitori d. generi e nuore e. suocero e suocera f. fratelli e sorelle. 2. Tali soggetti sono chiamati a provvedere all intervento integrativo del familiare in proporzione delle proprie condizioni economiche. Articolo 8 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti 1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 7, possono essere convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. 2. La quota del Distretto Sociale della Bassa Sabina, in presenza di familiari tenuti agli alimenti, non potrà superare il 50% dell integrazione riconosciuta al richiedente. Articolo 9 Misura e limite dell intervento economico integrativo 1. La misura dell intervento economico integrativo, concesso dal Distretto Sociale della Bassa Sabina, tramite il Comune di Magliano Sabina è stabilita in base: alla Differenza esistente tra il valore della retta di ospitalità mensile (quota sociale) e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale; alla Valutazione Sociale come riportata nella Scheda di Valutazione del bisogno socioassistenziale. 2. La misura dell intervento sarà calcolata sulla base di retta mensile dell importo, per ogni richiedente, di.1.200,00 retta mensile ammissibile. 3. L Ufficio di progetto attiverà l intervento economico integrativo, fino alla disponibilità annuale prevista nell apposito Fondo, qualora la situazione economica dell utente non consenta la copertura integrale della retta, nella misura: a. - del 50%, della quota non coperta dall anziano e/o dalla famiglia, nei casi di richiedenti la prestazione economica, nei quali esistano persone obbligate a prestare gli alimenti così come indicate all art.7; b. dell 80%, della quota non coperta dall anziano, nel caso di ricovero di soggetti, senza parenti obbligati agli alimenti, come attestato con autodichiarazione e/o dal Comune di residenza dell'utente. 5

6 Articolo 10 Variazione situazione economica - Recuperi 1. Gli interventi assistenziali dello Stato: pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento ecc., liquidati in data successiva alla presentazione della domanda di Integrazione; gli acquisti di immobili e qualsiasi variazione intervenuta nella situazione economica o reddituale del richiedente, devono essere tempestivamente comunicati all Ufficio di Progetto, presso il Comune di Magliano Sabina, erogatore della prestazione economica, ai fini dell aggiornamento dell importo dell integrazione. Tale aggiornamento decorrerà da momento in cui è avvenuta la nuova situazione economica. Articolo 11 Procedimento per l'accesso 1. La domanda per l Integrazione della retta di ricovero deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, a seguito di apposito Avviso Pubblico, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 2. II modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica è quello stabilito dalla vigente legislazione. 3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda. 4. Ogni anno il richiedente e tenuto a presentare un nuova istanza completa della documentazione richiesta e, non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda. 5. II Distretto Sociale, per il tramite l Ufficio di progetto del Comune di Magliano Sabina, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione. Articolo 12 Decorrenza delle prestazioni 1. L intervento economico richiesto, si intende annuale ed il periodo, del quale viene riconosciuta l integrazione, è indicato nei singoli atti autorizzativi. 2. La richiesta, da parte dell anziano/a, produrrà effetto per la redazione dell apposita graduatoria annuale e non costituirà impegno, a carico dei fondi, degli esercizi finanziari successivi. 3. Nel caso di decesso del richiedente la prestazione, il diritto cessa il primo giorno del mese successivo a quello dell evento. 6

7 Articolo 13 Priorità di accesso alle prestazioni Graduatoria 1. Accedono prioritariamente all integrazione i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, come sopra definito ed accertato, e senza parenti tenuti agli alimenti - ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/ e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste nell apposito fondo. 2. L ordine di ammissione, al beneficio economico previsto dal presente disciplinare, è determinato dai seguenti elementi, desumibili dalla Scheda di valutazione Sociale rilasciata dall Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale: dalla data di presentazione della domanda, condizione economiche dell interessato, condizioni sanitarie e socio-assistenziali dell interessato condizione economiche dei parenti tenuti agli alimenti, 3. Nel caso che più richiedenti sulla base dei criteri stabiliti - abbiano ottenuto lo stesso punteggio si terrà conto dei seguenti ulteriori elementi: data di presentazione della domanda, disabilità, contesto socio-economico-familiare-ambientale. Articolo 14 Requisiti delle strutture residenziali 1. Le strutture residenziali per anziani pubbliche o private debbono comunque essere in possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dalla L.R. 41/2003 e dalla DGRL. n.1305/ Il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, previsti dalla L.R. 41/2003 e dalla DGRL. n.1305, sono certificati da apposita attestazione rilasciata dal Comune, nel quale è ubicata la struttura residenziale. Articolo 15 Ricorsi 1. Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione all Ufficio di progetto, presso il Comune di Magliano Sabina. Articolo 16 Esito del ricorso 1. Entro 45 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il Responsabile dell Ufficio di progetto, con provvedimento motivato decide in merito. 2. Nel caso in cui il Responsabile dell Ufficio di progetto ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato, interrompendo i termini del procedimento. 3. Il provvedimento del Responsabile dell Ufficio di progetto, sul ricorso, ha carattere definitivo ed è comunicato all'interessato. 4. In caso di accoglimento del ricorso, il Responsabile dell Ufficio di progetto, dà attuazione all intervento di aiuto economico ponendo lo stesso a carico dell apposito fondo previsto nel Piano di Zona per l integrazione delle rette. 7

8 Articolo 17 Utilizzo dei dati personali 1. Ai sensi della normativa sulla privacy Legge 675/1996 e D.Lgs. 196/2003 si da atto che: qualunque informazione relativa alla persona in ragione dell'applicazione del presente Disciplinare è trattata dietro autorizzazione della stessa - per l elaborazione delle prestazioni richieste. 2. È altresì ammessa - previo consenso espresso dell'interessato - la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale richiesta. Articolo 18 Norme transitorie 1. Per l anno 2010 le domanda di accesso alle prestazioni economiche per l integrazione delle rette posso essere presentate entro il 20 dicembre I provvedimenti per l erogazione delle rette di ricovero dovranno essere definiti entro e non oltre 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Articolo 19 Norme di rinvio 1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Disciplinare si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di servizi e di interventi sociali. Articolo 20 Decorrenza 1. II presente Disciplinare è soggetto all approvazione del competente Organo Istituzione del Distretto Sociale della Bassa Sabina. Ap/ap 8

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