PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia XX

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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 12 del 16 febbraio 2017 OGGETTO Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia XX Pres. Ass. Presidente: Marco Mazzoni X Membro: Maria Mazzoli X Membro: Stefania Severi X Presidente: Marco Mazzoni Estensore: Beatrice Cairoli Il Verbalizzante: Monica Cappelli

2 Definizione della controversia XXXXXX contro Telecom Italia XX (GU14 N. XX/2016) IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA nella riunione del 16 febbraio 2017, VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3 ; VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ;

3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata del 3 marzo 2016 (prot. n. XXX/16) con cui la società XXXXX, con sede in XXXXXXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia XX; VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTI gli atti del presente procedimento; VISTA la relazione del responsabile del procedimento; VISTA la proposta del Dirigente; UDITA la relazione del Consigliere Delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione dell istante L istante, in relazione alle utenze XXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue: a) nel luglio 2015 chiedeva la migrazione delle numerazioni sopra indicate da Telecom a Forinicom; b) l'operatore donating non permetteva la migrazione; c) le richieste inoltrate il 14 agosto 2015 ed il 3 settembre 2015 venivano scartate con causale impossibilità tecnica ; d) alla data dell'istanza, le numerazioni risultano non attive. In base a tali premesse, l'istante chiede: I) indennizzo per ritardata portabilità, quantificato in 1000 euro; II) indennizzo per perdita delle numerazioni XXXXXXXX e XXXXXXXX. 2. La posizione dell operatore L'operatore, nei propri scritti difensivi, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

4 a) le numerazioni VoIP sono servizi aggiuntivi collegati alla numerazione principale e non sono oggetto di migrazione verso altri operatori; b) in particolare, le due linee VoIP erano collegate al servizio ADSL Linea Aggiuntiva Tutto Compreso, attestato sulla linea XXXXXXX, con la conseguenza che alcun indennizzo è dovuto; c) circa la migrazione della numerazione principale, emergono, dalle schermate Pitagora, le richieste inserite da OLO il 17 agosto 2015 (DAC al 27 agosto 2015) e 4 settembre 2015 (DAC al 16 settembre 2015), andate in scarto con la causale linea non ISDN non congruente con richiesta, elementi questi da cui si desume che, nella richiesta di migrazione, OLO aveva indicato una errata tipologia della linea e ciò ha determinato il rifiuto delle richieste ed il conseguente ritardo nella migrazione; d)l'utenza è migrata verso OLO il 19 ottobre In base a tali premesse, l'operatore ha chiesto il rigetto della domanda. Il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. XXXX/2017 del 9 febbraio 2017, ha chiesto all'operatore di produrre, entro il termine perentorio del 13 febbraio 2017, la c.d. Welcome letter, nonché la documentazione contrattuale relativa alla numerazione XXXXX ed alle numerazioni VoIP associate. Tale richiesta è stata evasa in data 9 febbraio 2017 (prot. n. XXX/2017). 3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione La domanda dell'istante può essere parzialmente accolta, nei termini e nei limiti di seguito riportati. La richiesta di indennizzo per ritardata migrazione è fondata. Dalla documentazione in atti risulta infatti che l'istante aveva attivato in data 19 aprile 2011 il servizio Tutto Compreso relativo alla numerazione principale XXXXX, oltre a quelle aggiuntive XXXXXXXXXXX. Risulta inoltre che nell'agosto 2015 la società attrice ha richiesto la portabilità verso altro operatore, procedura che, per stessa dichiarazione di Telecom, non contestata, si è perfezionata solamente il 19 ottobre Nei propri scritti difensivi, l'operatore dichiara che la richiesta di migrazione è stata scartata per motivi tecnici ( linea non ISDN non congruente con richiesta ), tuttavia non risulta che il gestore abbia mai comunicato all'istante la ricorrenza di evenienze ostative al perfezionamento della migrazione nei termini previsti. In punto, trovano applicazione i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali, e, in particolare, quanto prescritto dagli artt e 1375 c.c., rispettivamente in materia di correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto; principi che, vista la natura professionale del soggetto coinvolto, devono essere interpretati con particolare rigore.

5 Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione il principio di buona fede nell esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 5240/2004; ex plurimis, Cass /2004). Il principio mette capo, quindi, ad un criterio di reciprocità che, nel quadro dei valori sanciti dalla Carta costituzionale, costituisce specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" tutelati dall'art. 2 Cost. e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (sul punto, cfr. Cass /2005). Lo stesso articolo 3, comma 2 del Regolamento indennizzi, nell'analoga materia dell'attivazione del servizio e del trasloco della linea, stabilisce che l'istante ha diritto alla corresponsione del prescritto indennizzo anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi. In relazione a tanto, si ritiene applicabile l'articolo 6 del Regolamento indennizzi, in combinato disposto con l'articolo 12, comma 2 del medesimo Regolamento e pertanto, in considerazione dei parametri enunciati in tali disposizioni, si ritiene che la quantificazione dell'indennizzo effettuata dall'operatore nella propria memoria difensiva sia congura, con la conseguenza che l'istante avrà diritto alla corresponsione della somma di 630 euro a titolo di indennizzo per ritardata migrazione. La richiesta di indennizzo per perdita della numerazione non può essere accolta. Preliminarmente, si ritiene opportuno precisare che la portabilità di numerazioni geografiche in tecnica VoIP, sia nell ambito dell attivazione/migrazione del servizio d accesso, sia nell ambito della pura Number Portability, non presenta vincoli di natura tecnica, sia nel caso che la numerazione in questione sia quella principale sia nel caso che essa sia secondaria (accesso multi-numero). Il criterio è che la portabilità delle numerazioni deve essere attuata sulla base del principio della neutralità tecnologica, in base al quale la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, in generale, e dei servizi di telefonia, nel caso in esame, deve

6 prescindere dalla tecnologia sottostante e considerare solo la tipologia e le caratteristiche dei servizi medesimi: in altri termini, è ininfluente la tecnica di implementazione del servizio, purché esso sia garantito all utente finale. Da quanto precede, quindi, non è corretto addurre, in via generale, che una numerazione attiva realizzata in tecnica VoIP non può essere oggetto di migrazione o portabilità, stante la propria caratteristica tecnica di numero VoIP. L'Autorità ha tuttavia precisato che potrebbe eventualmente insorgere una difficoltà pratica nella migrazione di una linea VoIP secondaria, per mancanza di equipaggiamenti, non già del Donor, bensì del operatore Recipient che, in tal caso, dovrebbe rappresentare all utente richiedente la propria indisponibilità, per mancanza delle opportune risorse (equipaggiamenti) (sic Agcom, del. n. 150/15/CIR). Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie, non è possibile addossare all'operatore Telecom l'eventuale carenza di equipaggiamenti in capo all'operatore Recipient, con la conseguenza pertanto che non può ascriversi alcuna responsabilità in capo alla società convenuta per perdita della numerazione. Poiché le somme riconosciute da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, le somme come sopra determinate devono essere maggiorate dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, tenuto conto del fatto che l'istante ha partecipato alla presente procedura con l'assistenza di un legale, appare equo liquidare in favore dell'istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 150,00. Udita la relazione DELIBERA in parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla società XXXXXX, con sede in XXXXXXXX, per i motivi sopra indicati, l'operatore Telecom Italia XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a: - versare all'istante la somma di euro 630 (seicentotrenta), ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 12, comma 2 del Regolamento indennizzi, maggiorata della misura corrispondente all'importo degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda al saldo.

7 - versare all'istante la somma di euro 150 (centocinquanta), a titolo di spese di procedura. Il rigetto delle altre domande. E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art 19 comma 5 del Regolamento. L'operatore sopraindicato è tenuto ad effettuare i suddetti pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM l avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima. Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del CO.RE.COM e dell Autorità ( IL PRESIDENTE IL RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Avv. Rosalba Iannucci)

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