PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Optima Italia XX
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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 24 del 24 novembre 2015 OGGETTO n. 4 Definizione della controversia XXX contro Optima Italia XX Pres. Ass. Presidente: Maria Gabriella Mecucci x Membro: Maria Mazzoli x Membro: Stefania Severi x Il Presidente: Maria Gabriella Mecucci Estensore: Beatrice Cairoli Il Verbalizzante: Monica Cappelli
2 Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX (GU14 N.XX/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA nella riunione del 24 novembre 2015, VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3 ; VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ;
3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n. 73/11/CONS, recante Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTE le delibere Agcom n. 79/14/CIR, n. 49/15/CIR; VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata prot. n. XXX del 27 settembre 2013 con la quale XXX corrente in via XXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Optima Italia S.p.A.; VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTI gli atti del presente procedimento; VISTA la relazione del responsabile del procedimento; UDITA la relazione del Consigliere Delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione dell istante L istante, in relazione alle utenze fisse di tipo affari XXXX, anche facendo rinvio a quanto dichiarato nel modello UG, rappresenta, in sintesi, quanto segue: a) In data 29/11/2012 l'istante sottoscriveva un contratto per i servizi voce e adsl; b) per il servizio voce era prevista l'attivazione del servizio CPS e per l'adsl la migrazione da altro gestore sulla numerazione XXXX. Nel modello UG, richiamato nell'istanza GU14, l'istante dichiarava che: a) sin dalla prima fattura, si riscontravano addebiti non dovuti e veniva inoltrato apposito reclamo al gestore tramite il servizio clienti; b) la non debenza delle somme era evidenziata dal fatto che Telecom continuava a fatturare regolarmente e continuava ad essere utilizzato il router della stessa Telecom; c) in risposta al reclamo, l'operatore suggeriva di provvedere al pagamento delle fatture ed assicurava che i relativi importi sarebbero stati rimborsati; c) Optima inviava due ulteriori fatture, l'una dell'importo di 241,29 euro, l'altra di 83,75 euro; In base a tali premesse l utente chiede: I) il rimborso di 276,79 euro, IVA inclusa;
4 II) lo storno e l'emissione di note di credito riferita alle seguenti fatture: /I dell'8.4.13, dell'importo di 83,75 euro; /I del , dell'importo di 86,47 euro; /I del , dell'importo di 91,81 euro; /I del , dell'importo di 17,77 euro; /I del , dell'importo di 17,77 euro, per un totale di 361,06 euro; III) la corresponsione di euro 400,00 a titolo di indennizzo. 2. La posizione dell operatore L operatore nei propri scritti difensivi, a sostegno della propria posizione, in sintesi, rappresenta quanto segue: a) XXXX e Optima stipulavano un contratto denominato Optima/voce e Optima/adsl avente ad oggetto la fornitura di traffico voce e adsl; b) il servizio voce veniva attivato in data 06/12/2012 e l'adsl in data 03/01/2013; c) gli apparati atti al funzionamento del servizio adsl venivano consegnati in data 16/12/2012 e mai è pervenuto un reclamo scritto in merito al funzionamento degli stessi; d) la fatturazione, essendo l'adsl stata attivata, è legittima; e) in data 03/05/2013 il cliente comunicava la volontà di recedere dal contratto: il servizio voce cessava il 04/06/2013 e l'adsl il 10/06/2013; f) le fatture del 07/08/2013 e del 09/09/2013 venivano stornate perché successive alla data di cessazione del contratto. Nelle memorie di replica datate 27/11/2013, prot. XXX/13, l'istante conferma che il servizio Optima adsl non è mai migrato e di aver sempre usufruito dell'adsl Telecom. Infatti, per la connessione, veniva utilizzato il router di Telecom e non quello di Optima. 3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dall'istante meritano parziale accoglimento, per i motivi e nei termini di seguito riportati. Va innanzitutto premesso che le contestazioni dell'istante, come anche chiarito nella memoria prot. n. XXX del 29 novembre 2013 sono riferite alla linea ADSL, che si assume mai migrata dall'operatore Telecom ad Optima. Dalla documentazione in atti, risulta che gli apparati relativi al servizio ADSL sono stati consegnati all'istante in data 20 dicembre 2012, tuttavia manca la prova dell'effettiva attivazione
5 del relativo servizio: la società Optima, in ordine al ritardo di attivazione del servizio dati e alla mancata attivazione del servizio voce, non ha provato di aver posto in essere l attività necessaria per garantire all utente l attivazione del servizio in contestazione. In tal senso ha più volte statuito l Agcom (tra le altre, del. 79/14/CIR), anche alla luce dell orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU., sent. n.13533/01), secondo il quale in tema di prova dell inadempimento di un obbligazione, il creditore.deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall onere della prova del fatto estintivo dell altrui pretesa, costituito dall avvenuto adempimento (conforme, tra le altre, Cass, sent. 20 gennaio 2010 n.936). Pertanto, ove l utente lamenti il ritardo o la mancata attivazione di un servizio contrattualmente pattuito, l operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili o da problematiche tecniche non causate da sua colpa. L'emissione di documenti di traffico non prova il regolare funzionamento delle utenze né lo prova la consegna degli apparati destinati al funzionamento del servizio. Pertanto, nel caso di specie, l'operatore non ha provato di aver migrato né di aver fornito continuativamente il servizio ADSL con il conseguente diritto dell'istante alla corresponsione di un indennizzo proporzionato al pregiudizio subito dall utente. In proposito, la fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 3, Allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, tenuto conto che il servizio adsl è rimasto nella disponibilità del precedente operatore e che l'utenza non è rimasta comunque mai disservita (conforme, Agcom, delibera 49/15/CIR). In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, il parametro di euro 1,50 pro die (pari ad un quinto di euro 7,50 pro die previsto al comma 1, del sopracitato articolo), deve essere calcolato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall articolo 12, comma 2, del sopra citato regolamento, attesa la natura affari della stessa utenza interessata. Per quanto concerne il periodo indennizzabile, il dies a quo coincide con il 29/01/2013 (60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, ai sensi delle condizioni generali di contratto Optima per l'attivazione), mentre il dies ad quem coincide con il 03/05/2013 (data non contestata dall'istante in cui è pervenuta la disdetta all'operatore, elemento indice della sopravvenuta mancanza di interesse, in capo all'istante, alla attivazione di Optima), per un totale di 94 giorni. Fatti i conti ( 1,50X2X94gg) spetta all'istante un indennizzo pari a 282 euro. Non avendo l'istante usufruito del servizio ADSL, dovranno anche essere annullati gli addebiti relativi al medesimo, con obbligo per l'operatore di rimborsare all'istante quanto eventualmente
6 dallo stesso pagato, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell'art del codice civile. Il tutto con ulteriore eventuale obbligo a carico dell'operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante stesso. Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli stessi, come sopra determinati, devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali, da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 100,00. Udita la relazione, DELIBERA in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 27 settembre 2013 da XXXX corrente in via XXXXX,per i motivi sopra indicati, l'operatore Optima Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a: - corrispondere alla società XXXX un indennizzo di 282 (duecentoottantadue) euro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, dell allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS; -rimborsare/annullare tutti gli importi addebitati all'istante, con riferimento unicamente al servizio adsl, con obbligo di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante stesso; - corrispondere all'istante la somma di euro 100 a titolo di spese di procedura. Le somme di cui ai punti precedenti dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda al saldo. E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art 19 comma 5 del Regolamento. L'operatore sopraindicato è tenuto ad effettuare i suddetti pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM l avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima. Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
7 Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del CO.RE.COM e dell Autorità ( IL PRESIDENTE IL RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)
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