TELE TU XXX ora VODAFONE-OMNITEL XX

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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 12 del 24 febbraio 2014 OGGETTO N. 7 Definizione della controversia contro TELE TU ora VODAFONE-OMNITEL Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro: Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri

2 Definizione della controversia contro TELE TU ora VODAFONE-OMNITEL VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 07/07/2012-prot. n con la quale, corrente in (), Via n., ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore TeleTu ora Vodafone Omnitel ; VISTA la nota datata 27/08/2012 -prot.n con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 01/10/2012 -prot.n.4768 e la documentazione alla medesima allegata; VISTE le note di replica dell'istante pervenute il 12/10/2012 -prot.n.5001; VISTI gli atti ed i documenti inerenti l'espletato tentativo di conciliazione (UG 449/2012); VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 17 febbraio 2014 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, in sintesi, relativamente ai servizi telefonici forniti sull'utenza fissa privata rappresenta quanto segue: a)-di non avere richiesto il servizio adsl; b)-di avere contestato gli addebiti per detto servizio, con decorrenza giugno 2011, fatturati dall'operatore dalla fattura datata 22 luglio 2011 fino alla fattura datata 22 gennaio 2012; c)-di avere pagato una parte di detti addebiti e precisamente la somma di euro 50,56 (iva inclusa); d)-di avere reclamo all'operatore, il quale ha continuato a fatturare e a sollecitare il pagamento di euro 175,97 a saldo di quanto fatturato;

4 d)-di avere richiesto il rientro dell'utenza in Telecom il quale è stato eseguito a inizio settembre Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede lo storno di tutti gli addebiti fatturati con riferimento al servizio adsl, il rimborso delle somme indebitamente pagate pari a complessivi euro 50,56 (iva inclusa), il pagamento della somma di euro 1.200,00 a titolo d'indennizzo. 1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta che l'istanza è infondata in quanto l'attivazione del servizio adsl è stato richiesto dall'istante per il tramite di sua moglie ed il rientro in Telecom ha riguardato solamente il servizio voce; le fatture sono relative a periodi precedenti il rientro intervenuto nel dicembre 2011 e, quindi, gli addebiti sono corretti e dovuti. 1.3-In replica l'istante fa presente che la conversazione telefonica registrata e prodotta dall'operatore è stata effettuata da una signora qualificatasi moglie dell'istante che non è vincolante per l'istante stesso. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-La domanda di annullamento degli addebiti riferiti al servizio adsl e quella di rimborso sono fondate e, quindi, vanno accolte per i motivi che seguono. Da quanto prodotto in atti (precisamente dalla copia della fattura datata 22 luglio 2011: doc.5 dell'istante) risulta che il servizio adsl è stato attivato in data 1 giugno 2011, a seguito di consenso, espresso non dal titolare dell'utenza, acquisito dall'operatore telefonicamente. La fattispecie rientra nel campo di applicazione della delibera Agcom n.664/06/cons (Regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza), il quale all'art.6 comma 2 così dispone: nei procedimenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie relative alla conclusione di un contratto a distanza di fornitura di beni o servizi di comunicazioni elettroniche, l'operatore può fornire prova dell'avvenuta conclusione del contratto solo dimostrando di avere adempiuto gli obblighi di cui all'art.2, commi 5,6, e 7. Nel caso che ci riguarda non risulta che l'operatore abbia adempiuto a detti obblighi, in quanto l'operatore non ha dichiarato né provato di avere inviato all'istante, prima o al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto, apposito modulo di conferma del contratto contenente l'informativa anche relativa alla facoltà di proporre opposizione ove ritenesse che il servizio non fosse stato da lui richiesto, ovvero di avere inviato all'istante il documento contrattuale con acquisizione della relativa sottoscrizione. Conseguentemente il servizio adsl va considerato non richiesto dall'istante. In forza dell'art.3, comma 2 della sopra citata delibera l'operatore di non può pretendere alcuna prestazione corrispettiva e ha l'obbligo di ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti.

5 Quindi, tutti gli addebiti fatturati dall'operatore con riferimento al servizio adsl sono illegittimi ed in quanto tali vanno annullati, con obbligo per l'operatore di rimborsare all'istante quanto eventualmente dallo stesso pagato (indebitamente) a tale titolo (l'istante non ha documentato i pagamenti dichiarati), maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell'art del codice civile. Il tutto con ulteriore obbligo a carico dell'operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante stesso. 2.2-E' parimenti fondata la domanda d'indennizzo in quanto l'art.8 del Regolamento Indennizzi, applicabile nella specie, prevede che gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di attivazione di servizi non richiesti. Dalle fatture in atti risulta che il servizio adsl è stato attivato in data 01 giugno 2011 e disattivato il 15 gennaio 2012 (la copia fattura datata 22 gennaio 2012, in atti, fa riferimento ai consumi registrati fino a tale data). Quindi, per quanto in atti, il servizio non richiesto è rimasto attivo per complessivi 229 giorni. Fatti i conti spetta all'istante un indennizzo pari a complessivi euro 1.145,00 (gg.229x 5,00= 1.145). 2.3-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato devo essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.4-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par.iii.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in accoglimento dell'istanza presentata il 07/07/2012-prot. n da, corrente in (), Via n., l'operatore TELE TU ora VODAFONE-OMNITEL in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a: -annullare tutti gli importi addebitati all'istante con riferimento al servizio adsl, con conseguente obbligo di rimborsare quanto dallo stesso eventualmente pagato, maggiorato degli interessi legali dal 7/7/2012 al saldo e di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa;

6 -corrispondere all'istante la somma di euro 1.145,00 a titolo d'indennizzo, oltre interessi legali dal 07/07/2012 al saldo; -corrispondere all'istante la somma di euro 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)

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