PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 72 del 7 novembre OGGETTO 7/a
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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 72 del 7 novembre 2012 OGGETTO 7/a Definizione della controversia xxxxxxxxx di xxxxxxxxxx contro TELETU xxx Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente: Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri
2 Definizione della controversia xxxxxxxxxxx contro TELETU xxx VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;
3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.179/03/csp del 24 luglio 2003, pubblicata in G.U. n.193 del 21 agosto 2003, Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 07 dicembre prot. n con la quale xxxxxxxxxxxxxx corrente in xxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxx ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con TeleTu; VISTA la nota datata 20 dicembre prot.n con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia; VISTA la memoria difensiva dell'operatore pervenuta il 23 gennaio prot.n.404- VISTA la memoria di replica dell'istante pervenuta il 28 gennaio prot-n.440- VISTA la nota del responsabile del procedimento del 31 gennaio prot.n.448- con la quale, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, sono stati richiesti chiarimenti all'operatore terzo Telecom; VISTA la nota di riscontro di Telecom Italia pervenuta il 09 marzo prot.n VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 31 ottobre 2012 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)-di avere sottoscritto nel mese di gennaio 2011 con la società TeleTu un contratto affari di telefonia relativamente all'utenza fissa numero xxxxxxxxxx migrata dall'operatore Telecom Italia; b)-di avere ricevuto dall'operatore la comunicazione datata 28 gennaio 2011 nella quale si preannuncia l'attivazione dei servizi entro due settimane;
4 c)-di non avere mai avuto l'attivazione dei servizi promessi da TeleTu e cioè il servizio voce e l'adsl; d)-di avere subito l'interruzione di entrambi i servizi i primi giorni di marzo 2011; e)-di avere segnalato l'interruzione e di avere richiesto un intervento tecnico a TeleTu; f)-di non avere avuto da teletu riscontro a detto reclamo, né l'attivazione dei servizi; g)-di avere richiesto il rientro in Telecom, sopportando il costo di euro 119,95 (iva inclusa); h)-di avere ottenuto da Telecon l'attivazione del servizio voce in data 30 maggio 2011 e del servizio adsl in data 08 giugno 2011; i)-di avere contestato a TeleTu tutte le fatture emesse essendo relative a servizi mai resi; l)-di non avere ricevuto riscontro neanche a questo reclamo. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore la cessazione del contratto e della fatturazione con annullamento di tutte le fatture emesse, il ritiro della pratica di recupero credito, il rimborso della somma di euro 119,95, il versamento di un congruo indennizzo quantificato in euro 6.000, salvo il maggior danno. 1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta che a...seguito dei reclami effettuati dall'utente, l'azienda ha posto in essere tutte le attività necessarie per verificare se la problematica fosse di origine aziendale. Sono stati effettuati interventi tecnici in centrale ed i tempi di risoluzione guasti rientrano tra quanto disciplinato dall'autorità Riguardo la procedura di rientro...teletu ha correttamente comunicato il codice di migrazione facendo con ciò tutto quanto in proprio potere per consentire il passaggio verso Telecom.. Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede il rigetto di tutte le domande dell'istante. 2.-RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-Sulla domanda di cessazione del contratto è cessata la materia del contendere stante la dichiarazione dell'istante di intervenuta esecuzione della propria richiesta di migrazione/rientro in Telecom Italia. 2.2-La domanda di annullamento di tutte le fatture emesse dall'operatore è fondata per i motivi di cui appresso. E' pacifico tra le parti che, a seguito di procedura di migrazione, TeleTu avrebbe dovuto attivare i servizi voce e adsl sul numero xxxxxxxxx. L'attivazione, stando a quanto dichiarato da TeleTu in missiva datata 28 gennaio 2011 (in atti), sarebbe dovuta avvenire entro due settimane e cioè entro il 11 febbraio L'istante eccepisce che TeleTu non ha mai attivato i servizi voce e adsl. Difronte a tale eccezione dell'istante gravava sull'operatore l'onere di fornire la prova in ordine alla corretta esecuzione del contratto.
5 Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile,sezione II, 20 gennaio 2010 n.936 secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Gli addebiti presenti nelle fatture, in quanto contestate, non costituiscono prova dell'esistenza del credito, trattandosi di documento unilateralmente predisposto dall'imprenditore (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915). In assenza di prova in ordine alla fornitura dei servizi voce e adsl tutte le fatture emesse dall'operatore risultano prive di causa e quindi vanno tutte annullate, con conseguente obbligo di regolarizzazione della posizione contabile/amministrativa dell'istante. La domanda di ritiro della pratica di recupero crediti risulta assorbita dalla pronuncia di annullamento delle fatture emesse La domanda di indennizzo risulta fondata. Prima di passare all'illustrazione dei relativi motivi, va premesso che la fattispecie in esame ricade nel campo di applicazione del Regolamento Indennizzi in quanto il verbale di mancata conciliazione non prevede impegni di sorta dell'operatore e in atti non è documentata la misura degli indennizzi fissati dalla carta dei servizi vigente al tempo. Venendo ai motivi della fondatezza della domanda in esame, come sopra evidenziato, l'operatore alla data del 11 febbraio 2011 risultava in ritardo nell'attivazione dei servizi voce e adsl. Tale ritardo è perdurato per 18 giorni, cioè fino al 01 marzo 2011 data in cui l'istante, a seguito del distacco di Telecom, dichiara di avere subito l'interruzione di entrambi i servizi. Rispetto alla ritardata attivazione l'operatore non ha provato, ai sensi dell'art del codice civile, l'impossibilità non imputabile a propria colpa della mancata corretta erogazione dei servizi di cui si discute. Ciò ai sensi degli articoli 3 e 12 del Regolamento Indennizzi dà diritto all'istante di vedersi riconosciuto l'indennizzo giornaliero di euro 15,00 per ogni servizio. Fatti i conti spetta all'istante, a tale titolo, la complessiva somma di euro 540,00 ( 15,00x18x2= 540,00).
6 Dal 01 marzo 2011 e fino al 30 maggio 2011, cioè per complessivi 61 giorni, è perdurata l'interruzione del servizio voce. Ciò ai sensi degli articoli 5, 1 comma e 12 del R egolamento Indennizzi dà diritto all'istante di vedersi riconosciuto l'indennizzo giornaliero di euro 10,00. Dunque, a tale titolo, all'istante spetta l'indennizzo complessivo di euro 610,00. Dal 01 marzo 2011 e fino al 08 giugno 2011, cioè per complessivi 69 giorni, è perdurata l'interruzione del servizio adsl. Ciò ai sensi degli articoli 5, 1 comma e 12 del R egolamento Indennizzi dà diritto all'istante di vedersi riconosciuto l'indennizzo giornaliero di euro 10,00. Dunque, a tale titolo, all'istante spetta l'indennizzo complessivo di euro 690,00. L'operatore ha riconosciuto che l'istante i primi di marzo 2011 gli ha segnalato l'interruzione/mancata attivazione dei servizi; inoltre, l'istante ha provato di avere inviato all'operatore il reclamo di cui al fax in atti 22 giugno 2011 avente ad oggetto la contestazione delle fatture emesse. Tenuto conto che l'operatore in questione si è autovincolato a riscontrare i reclami dell'utenza entro 45 giorni dal relativo ricevimento, che i reclami predetti hanno oggetto completamente diverso e quindi non sono riconducibili al medesimo disservizio e che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Indennizzi, il mancato riscontro obbliga l'operatore al pagamento dell'indennizzo giornaliero di euro 1,00 (fino ad un massimo di euro 300,00), nella specie TeleTu risulta in ritardo di giorni 228 nel riscontro del primo reclamo (periodo di riferimento: 15 aprile novembre 2011 cioè fino all'udienza di conciliazione) e di giorni 113 nel riscontro del secondo reclamo (periodo di riferimento 06 agosto novembre 2011). Ne consegue che a titolo di mancato riscontro al primo reclamo all'istante spetta l'indennizzo di euro 228,00 e a titolo di mancato riscontro al secondo reclamo all'istante spetta l'indennizzo di euro 113,00. Fatta la somma delle sopra evidenziate varie voci d'indennizzo all'istante va riconosciuta la complessiva somma di euro 2.181, La domanda di rimborso della somma di euro 119,95 è inammissibile in quanto consistendo in una richiesta di ristoro di un danno emergente, ai sensi del 4 e 5 comma dell'art.19 del Regolamento non rientra nella competenza di questa Autorità. 2.5-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere
7 maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.6-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 07 dicembre prot. n da xxxxxxxxxxxxxxx corrente in xxxxxxxxx, Via xxxxxxxx, l'operatore TELETU xxx in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra indicati, è tenuto a: a)-annullare tutte le fatture emesse a nome dell'istante con obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile e amministrativa della stessa; b)-corrispondere all'istante la complessiva somma di euro 2.181,00 oltre interessi legali a decorrere dal 07 dicembre 2011 al saldo effettivo; c)-corrispondere all'istante la somma di 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Dichiara inammissibile la domanda di rimborso. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore è tenuto ad effettuare il sopra indicato pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati)
8 per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri) Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2012\Delibere\Versioni Pubblicazione\7 novembre 2012\Delibera n. 72 del 7 novembre 2012.doc
TELE TU XXX ora VODAFONE-OMNITEL XX
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