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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 18 del 19 marzo 2014 OGGETTO N. 5/a Definizione della controversia contro TELECOM ITALIA Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente: Mario Capanna Estensore: Barbara Sammarco Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri
2 Definizione della controversia contro TELECOM ITALIA VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;
3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.179/03/csp del 24 luglio 2003, pubblicata in G.U. n.193 del 21 agosto 2003, Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 19 ottobre prot. n con la quale la corrente in Via n., (), ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con Telecom; VISTA la nota datata 29 ottobre 2012 prot.n con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia; VISTA la memoria difensiva dell'istante pervenuta il 14 novembre 2012 prot.n. 6013; VISTA la memoria difensiva dell'operatore pervenuta il 7 dicembre prot.n.150- contenente una proposta transattiva; LETTA la convocazione per l'udienza del 19 febbraio 2013 effettuata in adempimento della richiesta dell'operatore; LETTO il verbale di udienza del 19 febbraio 2013 con il quale il responsabile del procedimento Avv. Di Cola, ritenuta insufficiente la documentazione in atti disponeva l'acquisizione di copia delle schede contabili della società istante dalla medesima esibite in udienza; CONSIDERATO che con il medesimo verbale si ordinava all'operatore di produrre, entro 60 giorni dalla data dell'udienza, copia delle fatture emesse all'istante nel periodo 1 settembre 2011 in poi; VISTA la documentazione depositata dall'operatore in data 16 aprile 2013, in esecuzione del verbale sopra richiamato; VISTA la nota del 4 marzo 2014, prot. n con la quale si comunica alle parti la sostituzione del Responsabile del procedimento Avv. Sabrina Di Cola con l'avv. Barbara Sammarco; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione (UG 1078/2012); VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 17 marzo 2014 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO
4 quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)-di avere sottoscritto in data 28 agosto 2011 con la società Telecom un contratto di telefonia denominato Impresa semplice relativamente alla tre utenze mobili, e e alla nuova utenza fissa numero ; b)-di aver incluso nel pacchetto Impresa semplice anche le due utenze fisse gia' in essere aventi numero e ; c)-di aver pattuito per il pacchetto completo (linea voce+isdn, linea analogica dedicata per adsl+intercom e adsl flat premium, router wi-fi e alice mobile traffico illimitato, pc Samsung, stampante Samsung e tre telefoni cellulari gratuiti con tariffazioni Tim flex, Tim valore 12 New e Tim valore top unlimited) la spesa complessiva mensile di. 274,00 inclusa IVA, come risulta dal documento allegato agli atti sottoscritto dall'istante e dall'agente per conto di Telecom; d)-di non aver mai ricevuto la stampante Samsung e le componenti legate al computer; e)-di avere ricevuto impropriamente la fattura relativa al computer in data 27 settembre 2011 di ,00; f)-di avere ripetutamente contestato, nell'immediatezza, la fattura di cui al punto che precede oltre alle altre fatture pervenute contenti importi non corrispondenti a quanto pattuito; g)-di non avere ricevuto riscontro dall'operatore ai reclami in quanto quest'ultimo segnalava, per errore, un guasto alla linea senza fare alcun cenno all'aspetto relativo alle fatturazioni ingiustificate; h)-di aver corrisposto a Telecom, forzatamente ed interamente in quanto la modalità di pagamento indicata era il RID bancario, per il periodo dal mese di settembre 2011 al febbraio 2013, la somma complessiva di ,21 - Iva inclusa- a fronte della somma dovuta da contratto pari ad. 274,00 iva inclusa al mese, quindi complessivi ,00 (18mesix ); Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore il rimborso delle somme portate dalle fatture, indebitamente pagate, pari ad ,00, alla data del febbraio 2013, oltre a quelle sino ad oggi pagate e non dovute. 1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, solleva preliminarmente un eccezione di incompetenza per materia del Corecom in considerazione del fatto che l'oggetto della controversia sembra essere la risoluzione contrattuale del contratto di vendita rateale, la quale esula da quelle individuate nell'art. 2 comma 1 della Delibera 173/07/CONS e ss.mm. Inoltre, considerate le circostanze in cui fu stipulato l'accordo, formula la proposta transattiva di seguito indicata, senza assunzione di responsabilità:...sospensione del pagamento delle rate relative al Pc a far data dal 2 bimestre 2013 con cessione della proprietà all'istante senza
5 ulteriori oneri sospensione del pagamento delle rate relative ai tre apparati smart phone a far data dal 2 bimestre 2013 con cessione all'istante in proprietà esclusiva senza oneri ulteriori cessazione dell'utenza senza oneri per l'istante trasformazione delle utenze radiomobili da abbonamento a prepagato in esenzione spese Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede volersi fissare udienza di di discussione anche al fine di ricercare una eventuale soluzione conciliativa che ponga fine alla controversia. 2.-RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1- In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'operatore, la quale per i motivi che seguono è infondata. L'operatore indica quale oggetto della controversia la risoluzione del contratto di vendita rateale di apparecchiature di telecomunicazioni. Dall'esame degli atti si evince che la fattispecie di che trattasi riguarda la mancata trasparenza contrattuale e la conseguente fatturazione non giustificata e quindi rientra nel disposto di cui all'art. 2 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, il quale dispone che... sono rimesse alla competenza dell Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi Nel merito la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono. In base alla documentazione disponibile in atti e alle dichiarazioni rese dalle parti, deve qui evidenziarsi che la vicenda oggetto della presente disamina si incentra sulla mancata applicazione delle condizioni contrattuali, proposte e sottoscritte, e la fatturazione, a carico dell utente, di voci supplementari di costo non previste all atto della stipula del contratto. Si ritiene che, con riferimento alla conclusione dei contratti, attraverso la propria rete di vendita anche se svolta in outsourcing, l operatore sia responsabile della condotta degli agenti, e delle informazioni contrattuali dagli stessi rese all atto della stipula della proposta contrattuale, in tal caso, l agente di Telecom ha rappresentato all utente condizioni economiche particolarmente vantaggiose per ottenere l assenso alla conclusione del contratto. Dalla documentazione prodotta dall'istante infatti (intendendosi per tale sia quella rinvenibile nel presente procedimento che in quella riferita alla precedente fase conciliativa) risulta che tra le parti in data 28 agosto 2011 è stato sottoscritto il contratto Impresa semplice per l'attivazione di tre nuove utenze mobili e di una nuova utenza fissa al costo complessivo di. 274,00 - Iva inclusa.
6 Che l'istante abbia in buona fede confidato di avere concluso il contratto con Telecom alle condizioni economiche sopra descritte trova conferma nei prospetti agli atti, contenenti le specifiche del pacchetto, sottoscritti dall'istante e dall'agente Telecom. Né in atti risulta che l'operatore abbia fornito all'istante le informazioni evidenzianti le condizioni economiche poi in realtà fatturategli successivamente alla stipula ed alla attivazione dei servizi. In tema di obblighi/oneri informativi a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche la normativa prevede comportamenti diretti a garantire la massima trasparenza, chiarezza e l'immediata percezione di tutte le voci di costo riferite alle singole offerte commerciali. 2.3-Dal mese di settembre sono cominciate ad arrivare all'istante sia la fattura di. 1728,00 relativa all'acquisto del pc, che doveva essere gratuito secondo quanto previsto dal pacchetto, sia le fatture relative alle utenze mobili e fisse contenenti importi non corrispondenti alle condizioni contrattuali pattuite. Nella specie è pacifico tra le parti che l'istante ha richiesto il rimborso delle somme non dovute con numerose e fax inviate all'agente e all'operatore Telecom.. Difronte alle contestazioni dell'istante gravava sull'operatore l'onere di fornire la prova in ordine alla corretta esecuzione del contratto. Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile,sezione II, 20 gennaio 2010 n.936 secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. In via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947), l emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idonea a rendere certa ed incontestabile l entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all operatore l onere di provare l esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n ).
7 Peraltro, in sede di gestione di reclamo, la società medesima ha evidenziato solo un problema tecnico alla linea senza riscontrare alcunchè in relazione alle fatture contenenti importi superiori a quelli pattuiti. Nel caso di specie, si deve evidenziare che l attività di gestione del cliente non è stata svolta secondo il principio di trasparenza, in quanto a fronte delle richieste di chiarimenti dell utente l operatore si è limitato ad affermare apoditticamente la correttezza degli addebiti effettuati. In ossequio della normativa in materia di trasparenza tariffaria, l'operatore avrebbe anche dovuto, nel contempo, previamente informare l'istante, con la massima trasparenza, chiarezza e immediata percezione, di tutte le voci di costo riferite alle singole offerte commerciali relative al traffico dati su rete mobile. Sul punto si vedano in particolare: l'art.70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'art.22 e 52 del Codice del consumo, l'art.1 del DL 31/01/2007 n.7 convertito in legge 2 aprile 2007 n.40, le delibere Agcom n. 179/03/CSP, in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni e n.326/10/cons concernente misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali, alle quali gli operatori avevano l'obbligo di adeguarsi entro il 31 dicembre Per quanto quì interessa anche tenendo conto che l'istante è una società, non qualificabile come consumatore e, quindi, destinataria di una tutela più attenuata rispetto a quella riservata a detta categoria di utenti, il comportamento tenuto dall'operatore non può ritenersi conforme al principio di buona fede di cui all'art del codice civile, che, vista la natura professionale del soggetto coinvolto, deve essere interpretato con particolare rigore. Né il comportamento dell'operatore può ritenersi conforme a quanto stabilito dall'art.4 della delibera Agcom n.179/03/csp il quale prevede al comma 1 che gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche economiche e tecniche di prestazione dei servizi ; al comma 2 stabilisce che la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà... ; al comma 3 stabilisce che..gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a a) presentare in modo chiaro, esatto e completo...in particolare i prezzi, l'unità di conteggio.. Oltre ad aver tenuto un comportamento scorretto durante la fase precontrattuale, nella specie l'operatore ha perseverato nel violare i principi di buona fede e lealtà anche nel corso dell'esecuzione del contratto con ciò violando anche il precetto di cui all'art del codice civile. Infatti, da quanto emerge dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, a fronte della tempestiva contestazione delle fatture l'operatore non ha fornito all'istante spiegazioni esaurienti in ordine alla mancata applicazione delle condizioni economiche rappresentate in fase pre-contrat-
8 tuale, né ha provveduto a ri-calcolare il dovuto in conformità a quanto effettivamente accettato dall'istante. Considerato infine che quanto esposto in fattura dall'imprenditore, in presenza di contestazione da parte del cliente, non ha alcun valore probatorio, trattandosi di documento unilateralmente predisposto dall'imprenditore (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915), ne consegue che quanto preteso e fatturato da Telelcom in difformità a quanto previsto dall'offerta sopra descritta Impresa semplice è illegittimo e va annullato, con conseguente obbligo per detto operatore di ricalcolare il dovuto dall'istante, rimborsandogli le somme indebitamente dallo stesso corrisposte e regolarizzando la relativa posizione amministrativa e contabile. Le somme da rimborsare dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla presentazione della domanda al saldo ai sensi dell'art del codice civile. 2.3-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in accoglimento dell'istanza presentata il 19 ottobre prot. n con la quale la corrente in Via n.,, l'operatore TELECOM ITALIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra indicati, è tenuto a: a)-ricalcolare quanto effettivamente dovuto dall'istante con riferimento alle utenze mobili, e ed alle utenze fisse, e in forza delle condizioni economiche di cui all'offerta Impresa Semplice in atti, che prevede il pagamento di un canone mensile di euro 274,00-iva inclusa-a fronte dei seguenti servizi (linea voce+isdn, linea analogica dedicata per adsl+intercom e adsl flat premium, router wi-fi e alice mobile traffico illimitato, pc Samsung, stampante Samsung e tre telefoni cellulari gratuiti con tariffazioni Tim flex, Tim valore 12 New e Tim valore top unlimited) con conseguente obbligo di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dello stesso, nonché di rimborsare allo stesso le somme che dal detto ricalcolo risulteranno essere state indebitamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 19 ottobre 2011 al saldo effettivo; b)-corrispondere all'istante la somma di 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.
9 L'operatore è tenuto ad effettuare il sopra indicato pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri) Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2014\Versioni pubblicazione\ \deliberazione n. 18 del 19 marzo 2014.odt
Membro: Matteo Fortunati
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