Membro: Margherita Vagaggini X

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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 47 del 22 settembre 2014 OGGETTO N. 3/D Definizione della controversia XXXXX contro TELECOM ITALIA XXXX Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini X X Membro:Oliviero Faramelli X Membro: Matteo Fortunati X Membro: Margherita Vagaggini X Presidente:Mario Capanna Estensore: Simonetta Silvestri Il Verbalizzante: Monica Cappelli

2 Definizione della controversia XXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XXXXX VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 12 settembre prot. n con la quale il sig. xxxxxxx, residente in xxxxxxx e domiciliato c/o l'avv. xxxxxxx ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia; VISTA la nota datata 27 settembre 2012 prot.n con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l''avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia; VISTA la nota difensiva e la documentazione depositata dall'istante il 05 novembre 2012 prot. n. 5410; VISTA la nota difensiva e la documentazione depositate dall'operatore in data 05 novembre 2012 prot. n. 5698; VISTA la nota di replica e la documentazione depositata dall'istante il 15 novembre 2012 prot. n. 5750; VISTO il verbale dell'udienza di discussione su richiesta dell'operatore tenutasi in data 15 gennaio 2013 alla presenza di entrambi i rappresentanti delle parti; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo di conciliazione; VISTA la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, titolare dell'utenza telefonica business n. xxxxxxxxxxx, contratto n. xxxxxxxxx in sintesi rappresenta nell'istanza introduttiva 12/09/2012 Prot. n e nelle memorie 5/11/2012 Prot. n e note 15/11/2012 Prot. n quanto segue:

4 a)- il sig. xxxxxxxxxxxxxxx, appartenente all'xxxxxxxx, era titolare della Convenzione dati xxx profilo x stipulata fino al 31/12/2010; tale Convenzione prevedeva 20 GB/mese di navigazione Internet pacchetto dati n. xxxxx- al costo di 23,88 iva inclusi mensili. L'istante in data 03/03/2011 riceveva racc. 21/02/2011, con la quale veniva sollecitato dall'operatore al pagamento della somma di 6.923,29 relativo al 6 bimestre Affermava l'istante di avere saldato in data 31/12/2010, mediante bonifico bancario, il conguaglio del prezzo mensile della Convenzione Vas, mai addebitato nella busta paga mensile, come richiesto nel contratto. b) Successivamente a tale data l'operatore effettuava l'interruzione della linea. c) L'istante contestava le somme addebitate in data 03/03/2011 attraverso il portale dell' xxxxxx, in data 04/03/2011 mediante fax e poi, a mezzo del legale di fiducia con raccomandata/fax 22/04/2011 e con raccomandata 04/08/2011; senza ottenere alcun riscontro, salvo la risposta al reclamo 22/04/2011 con lettera dell'operatore 30/06/2011 Prot P; d) l'istante affermava altresì che in data 20/04/2011 risultava dal portale dell'xxxxxxxxxxxxxxxxx, sul servizio dedicato alla telefonia mobile, un rendiconto a proprio carico relativo al 1 bimestre 2011 di ,86 iva inclusa ed un residuo relativo ai bimestri precedenti di 6.923,29, per un totale di ,15. Nella busta paga dell'istante al mese di aprile 2011 veniva indicato un debito telefonico di ,75 non addebitato perchè superiore al quinto dello stipendio. e) L'istante fino al 31/12/2010 era titolare della summenzionata convenzione e non ha mai usufruito del servizio di navigazione internet oltre la soglia di 20 GB /mese ivi prevista. Tale circostanza in assenza delle fatture e traffico dati, non prodotti da Telecom Italia, è comprovata dai rendiconti telefonici pubblicati da Tim sul portale dell'xxxxxxxxxxx dai quali si evince che il numero dei pacchetti computati nel 6 bimestre 2010 era pari a xxxxxxx e quello del 1 bimestre 2011 era pari a xxxxxxxx. In entrambi i casi, comunque, nettamente inferiore al limite massimo di 20GB/mese contemplato nella convenzione e pari a n. xxxxxxxx pacchetti. Pertanto per l'istante è incomprensibile la discrepanza tra i rendiconti e le singole fatture, tenuto conto del fatto che i rendiconti sono attendibili, in quanto forniti dallo stesso operatore, e dai quali risultava che il limite di 20 GB / mese non era mai stato superato. f) Ne deriva che l'importo di ,75 non può legittimamente imputarsi all'istante in quanto non rispondente ai consumi effettuati dallo stesso nel predetto arco temporale. g) L'istante inoltre dal 01/01/2011 provvedeva a disattivare la convenzione e a non utilizzare più il servizio internet dal proprio cellulare. h) Pertanto, l'istante contesta la condotta della Telecom in quanto non conforme ai dettami normativi, europei e nazionali, relativi al tetto massimo dei consumi (reg. U.E. n. 544/09,

5 Delibera AGCOM 326/10/Cons) non avendo l'operatore avvertito, in alcun modo l'istante dell'avvenuto raggiungimento della soglia massima prevista in Convenzione, come aveva fatto in precedenza al raggiungimento dei 15 GB/ mese di navigazione. i) In sede di conciliazione Telecom all'udienza 03/5/2012 aveva proposto all'istante di chiudere la vertenza con il pagamento da parte dello stesso dapprima di 3.000,00, poi ridotti ad 1.000,00, ma all'udienza successiva 14/06/2012 l'operatore scartava la proposta transattiva precedente e chiedeva il pagamento a titolo conciliativo di 3.000,00 in forma rateale. Tuttavia tale proposta non è stata accettata dall'istante. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore, lo storno integrale della somma di ,75 in quanto illegittima e non dovuta; l'indennizzo a termine di legge per le varie condotte illegittime poste in essere da Telecom nei confronti dello stesso e il rimborso delle spese procedura di conciliazione e della presente procedura. In particolare nella memoria 15/11/2012 Prot. n l'istante chiede l'indennizzo per la sospensione del servizio per circa un anno, perdita della numerazione utilizzata per quattro anni e mancata risposta ai reclami e quantifica l'indennizzo in 3.000, L'operatore, in sintesi, rappresenta nella memoria 5/11/2012 Prot. n quanto segue: a)-l'utente era titolare dell'utenza xxxxxxx in regime di convenzione dati xxx, con un bundle dati fino a 20 GB/mese; b)- nei bimestri del 6/2010, 1/2011 e 2/2011 fu sviluppato, tramite apparato radiomobile in cui era inserita la sim in argomento ed a partire dal mese di agosto 2010 un elevatissimo traffico dati; c)- dalle analisi effettuate sul traffico prodotto dall'utenza in questione non emerge nessun anomalia di tariffazione e /o di fatturazione: è presente traffico I. box regolarmente fatturato per superamento del bundle; il tutto confermato con lettera dell'operatore 30/06/2011 Prot P; d)-l'operatore ritiene di aver sospeso l'utenza, a norma dell'art. 17, 2 comma condizioni generali a causa del mancato pagamento delle somme non contestate relative al traffico fonia; e) l'operatore a titolo conciliativo e senza ammissione di responsabilità, propone l'applicazione della delibera 326/10/Cons ed in sintesi propone di comporre la vertenza come segue: 1) pagamento di 150,00 quale limite massimo di consumo per il traffico dati, oltre 50,00 di traffico fonia bimestrale, poiché essendo trascorsi più di sei mesi, non è più disponibile la documentazione del traffico fonia in uscita; 2) pagamento traffico fonia per le le fatture insolute del 03/11 e 4/11 per un totale di 31,06, complessivamente di 1.081,06 in tre rate mensili.

6 3) In caso di accordo per l'importo residuo ( ,75) Telecom procederà all'emissione di note di credito. Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede la convocazione dell'udienza di discussione per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo. In caso di mancato accordo Telecom chiede che il Corecom voglia riconoscere la legittimità del proprio operato in ordine al traffico addebitato al ricorrente fino al 31 dicembre RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-La controversia ha ad oggetto le note problematiche della trasparenza dei prezzi dei servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati in roaming sulle reti mobili pubbliche, all'interno dell'unione europea e dei sistemi a disposizione dell'utenza per il controllo della relativa spesa. La materia è disciplinata dal Regolamento (CE) n.544/2009, dalle linee guida dell'erg (Gruppo dei Regolatori Indipendenti) e dalla delibera Agcom n.326/10/cons. In forza dell'art.2 di quest'ultima delibera, a tutela dell'utenza, gli operatori mobili sono tenuti a predisporre sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una determinata soglia di consumo informino l'utente su : a)raggiungimento della soglia; b)traffico residuo disponibile; c)prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond. Nella specie è pacifico che si versa in ipotesi di superamento soglia; ciò che è controverso è se l'operatore ha posto in essere le attività previste da detta normativa a tutela dell'utenza e se l'eventuale consenso prestato dall'istante, a non cessare il collegamento dati, sia stato validamente prestato. L'istante sia nella domanda introduttiva che nelle memorie agli atti ha sostenuto e ribadito di non aver mai superato la soglia di 20/GB mese previsti dalla convenzione. Dai rendiconti telefonici prodotti in atti dall'istante, e reperiti dal portale dell' xxxxxx, risulta che il traffico dati sviluppato dall'istante è al di sotto della soglia dei 20 GB/mese. Inoltre l'istante sia nel reclamo inviato sul portale dell'xxxxxxxxxxxxx il 03/03/2011 (ore 15,45), sia nel reclamo 04/03/2011 inviato via fax all'operatore, sia nella memoria 05/11/2011 Prot. n ha affermato che in precedenza era stato avvisato dall'operatore con il messaggio di allerta al raggiungimento della soglia di 15 GB /mese. Pertanto, l'istante in buona fede, non riteneva di aver superato la soglia prevista in convenzione di 20 GB/mese ma neanche la soglia di 15 GB/ mese al raggiungimento della quale gli veniva sino ad allora sempre inviato messaggio di allerta. La circostanza che per un certo periodo di tempo,quello di riferimento alle fatture contestate, non pervenisse all'istante il messaggio di allerta, non aveva ingenerato nell'istante alcun

7 sospetto, anzi proprio il contrario, inducendolo a far affidamento sulla condotta fino ad allora posta in essere dall'operatore. In primis, l'operatore nella memoria 05/11/2011 Prot. n non ha documentato il consumo effettivo del pacchetto dati da parte dell'istante nel periodo relativo ai bimestri 6/2010, 1/2011 e 2/2011 ma ha inserito nel prospetto allegato soltanto l'importo totale della fattura, importo contestato e il totale somme scoperto per i bimestri n. 6/2010 e dal n. 1/2011 al n. 6/2011. In riferimento ai fatti oggetto di contenzioso, l operatore si è limitato ad affermare la regolarità degli addebiti ma non ha fornito alcuna prova a conferma di quanto dichiarato. In secondo luogo l'operatore non ha documentato di avere informato l'istante sul traffico residuo e sul prezzo che sarebbe stato applicato al superamento del plafond. Ciò non ha consentito all'istante di dare, anche qualora lo si volesse considerare provato, un consenso consapevole/informato alla prosecuzione del traffico in roaming, né di controllare la propria spesa. Né può obiettarsi che era onere dell'utente reperire altrove le informazioni relative al prezzo delle connessioni in roaming stante il quadro normativo vigente (anche al tempo) che impone all'operatore di fornire all'utente tutte le informazioni idonee a renderlo edotto delle caratteristiche del servizio e del relativo corrispettivo, osservando parametri di completezza, chiarezza e univocità, così da consentire decisioni consapevoli sugli oneri da sostenere per la fruizione del servizio. In difetto di informativa sul prezzo della connessione in roaming (al superamento della soglia), deve considerarsi non validamente prestato il consenso, eventualmente dato dall'istante, e illegittimo il mantenimento del collegamento dati all'esaurimento del credito o traffico disponibile residuo. Ciò in forza del disposto del comma 2 del sopra citato articolo 2 della delibera Agcom n.326/10/cons il quale stabilisce che qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest'ultimo.. Ne consegue che il traffico roaming generato dall'istante oltre il superamento della soglia di 20GB/mese deve essere annullato con obbligo di ricalcolo, a carico dell'operatore, del dovuto a titolo di roaming dati nel 6 bimestre 2010 e con conseguente obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa dell'istante. Quanto al traffico fonia deve essere pagato dall'istante e pertanto si chiede all'operatore di procedere con il ricalcolo di quanto dallo stesso dovuto per il 6 bimestre 2010 e la conseguentemente regolarizzazione della posizione contabile/amministrativa dello stesso.

8 Relativamente al bimestre n.1/2011 e n. 2/2011 si precisa che l'istante aveva provveduto a disdire la convenzione xxxx dati 20 GB/mese sull'utenza telefonica n. xxxxxxxxx in data 01/01/2011; tale circostanza è stata confermata dall'operatore, che nelle memoria di costituzione ha chiesto al Corecom di riconoscere la legittimità del proprio operato in ordine al traffico addebitato al ricorrente fino al 31 dicembre 2010 e dunque le somme addebitate come pagamento del traffico dati devono essere interamente stornate con obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa dell'istante. Quanto al traffico fonia per i bimestri n. 1/2011 e n. 2/2011 deve essere pagato e pertanto si chiede all'operatore di procedere con il ricalcolo di quanto dovuto con la conseguentemente regolarizzazione della posizione contabile/amministrativa dello stesso. Relativamente al bimestre n.3/2011 e n. 4/2011 il cui importo del traffico fonia pari ad 31,06, come da memoria dell'operatore 05/11/2012 Prot. n. 5698, non è disconosciuto dall'istante nella successiva memoria 15/11/2012 deve essere pagato. Si chiede pertanto all' istante di procedere al pagamento della somma di 31,06 all' operatore con obbligo di quest'ultimo di regolarizzazione della posizione contabile/amministrativa dello stesso. 3-Riguardo la richiesta di indennizzo per la sospensione del servizio telefonico l'istante lamenta nella domanda introduttiva il distacco della utenza telefonica successivamente al 03/03/2011. Tale circostanza non è stata contestata né smentita dall'operatore, anzi lo stesso ha affermato, nella memoria di costituzione, di aver sospeso il servizio telefonico per mancato pagamento delle somme non contestate. In atti non è provato che della sospensione l'istante sia stato preavvisato. Ne consegue che detta sospensione va ritenuta illegittima con riconoscimento di un indennizzo in favore dell'istante. Dai rendiconti relativi al traffico dati e fonia prodotti dall'istante risulta che l'utenza non ha registrato traffico fonia a partire dal 05 bimestre 2011 fino al 3 bimestre Pertanto la richiesta di indennizzo formulata dell'istante deve essere accolta. L'istante ha diritto al pagamento degli indennizzi a partire da 5 bimestre 2011 fino al 3 bimestre 2012, complessivamente giorni 303, indennizzo raddoppiato trattandosi di utenza affari. Per quanto riguarda la quantificazione degli indennizzi, nel nostro caso, va tenuto conto esclusivamente di quanto stabilito dal Regolamento Indennizzi, dato che la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo, l'operatore all'udienza di conciliazione non ha assunto alcun impegno nei confronti dell'istante, in atti non risultano gli eventuali indennizzi stabiliti dalla carta dei servizi vigente al tempo. Nella specie, in particolare, va tenuto conto delle seguenti disposizioni del Regolamento Indennizzi:

9 -art.4, (dell'allegato A) il quale prevede l'indennizzo giornaliero di 7,50 in assenza del previsto preavviso in caso di sospensione volontaria del servizio; -art.12,comma 2 (dell'allegato A), il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell'indennizzo se l'utenza è di tipo affari. Fatti in conti all'istante spetta un indennizzo pari ad 4.545,00 ( 7,5x 303 giorni x2). 4-Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo da parte dell'istante per perdita della numerazione, tale richiesta non può essere accolta in quanto non sufficientemente documentata e provata e richiamata solo nella memoria di replica 15/11/ La richiesta di indennizzo per il mancato riscontro ai reclami inoltrati dall'istante deve essere accolta. Dalla documentazione risulta che l'istante ha inviato all'operatore 03/03/2011 ID N attraverso il portale dell'xxxxxxx, fax in data 04/03/2011 avente ad oggetto chiarimenti in merito al mancato invio degli sms di allerta al superamento di 15 GB/mese e raccomandata 04/08/2011 ai quali l'operatore non ha dato alcun riscontro. Pertanto in assenza di prova di riscontro da parte dell'operatore va ritenuto provato anche l'omesso riscontro ai reclami, integrante un comportamento in violazione dell'impegno assunto dallo stesso nelle condizioni generali di abbonamento di riscontrare i reclami della clientela nel termine massimo di 30 giorni. Tenuto conto, come sopra esposto, che nella specie va ritenuto provato che l'istante ha inoltrato il primo reclamo il 03/03/2011, l'operatore, per questo aspetto, va ritenuto inadempiente dal 02/04/2011, termine ottenuto aggiungendo 30 giorni secondo la Carta servizi Telecom per rispondere al reclamo fino all'udienza di conciliazione tenutasi in data 14 giugno Nella specie, in particolare, va tenuto conto delle seguenti disposizioni del Regolamento Indennizzi: -art.11, (dell'allegato A) il quale prevede l'indennizzo giornaliero di 1,00 nel caso di omesso o ritardato riscontro al reclamo fino ad un massimo di euro 300,00; Fatti in conti all'istante spetta un indennizzo pari ad 300, Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 8-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

10 D E L I B E R A in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 12 settembre prot. n dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxxxxx e domiciliato c/o xxxxxxxxxxxxx, l'operatore Telecom Italia xxx in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a: -annullare l'importo addebitato all'istante nella fattura del 6 bimestre 2010 a titolo di traffico roamig dati in misura superiore all'importo del plafond pari a 20 GB/mese sull'utenza mobile xxxxxxx con conseguente obbligo di ricalcolare il dovuto dall'istante anche per il traffico fonia e di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dello stesso; - annullare l'importo addebitato all'istante nella fattura del 1 bimestre 2011, 2 bimestre 2011 a titolo di traffico roamig dati per cessazione della Convenzione dati xxx dal 01/01/2011 con conseguente obbligo di ricalcolare il dovuto dall'istante soltanto per il traffico fonia e di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dello stesso; - a seguito di pagamento da parte dell'istante del traffico fonia pari ad 31,06, obbligo di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dello stesso per i bimestri 03/2011 e n. 4/2011; -corrispondere all'istante la somma complessiva di euro 4.845,00 a titolo di indennizzo oltre agli interessi legali dalla presentazione dell'istanza al saldo effettivo; -corrispondere all' istante la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Rigetta le altre domande dell'istante. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

11 IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato (Simonetta Silvestri)

Membro: Matteo Fortunati

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