REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI ACCESSO AI SERVIZI
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- Ignazio Pala
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1 Art. 1 - Contenuto REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI ACCESSO AI SERVIZI Il presente regolamento disciplina l erogazione delle prestazioni di assistenza economica e di accesso ai Servizi dei Comuni compresi nell ambito. Art. 2 - Destinatari del Servizio I destinatari del servizio sono i residenti nell Ambito del Comune. Agli assistiti ed alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali ed in relazione alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni. Nei casi di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso (art. 7 L.R. 51) Art. 3 - Finalità delle prestazioni economiche a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi al fine di risolvere situazioni di disagio economico, di evitare l istituzionalizzazione di minori e anziani inabili e di prevenire l emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche; b) offrire al cittadino in condizioni di inadeguatezza economica la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale mediante interventi assistenziali totalmente o parzialmente a carico dell Ente Locale (assistenza domiciliare ed accesso ai servizi) c) stimolare e/o recuperare l'autosufficienza delle persone o della famiglia, evitando di creare situazioni di dipendenza dall Assistenza Pubblica; d) promuovere l uniformità degli interventi ed il superamento della discrezionalità mediante l adozione di parametri di riferimento comuni; e) salvaguardare le persone che versano in situazione di disagio economico mediante l applicazione dell art. 433 del Codice Civile (attivazione degli obbligati agli alimenti). Art. 4 - Tipologia degli interventi Le tipologie degli interventi, a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare, si distinguono in: a) contributi ordinari: - sussidi continuativi ad integrazione del reddito familiare - sussidi temporanei - sussidi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali
2 b) contributi straordinari c) contributi per accesso ai servizi d) intervento assistenziale di emergenza e) interventi specifici in favore di portatori d handicap a) Contributi ordinari * sussidi continuativi: sono assistibili con sussidi ordinari le persone che, per età o per inabilità permanente, sono sprovviste in modo irreversibile di reddito sufficiente per le esigenze vitali. Tali sussidi, sempre in presenza di una situazione di carenti fonti di reddito continuativo, hanno durata annuale e sono rinnovabili, previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste. Sono erogabili a nuclei familiari disagiati o a persone che accolgano nel proprio nucleo disabili con problemi di autosufficienza o minori allontanati dal nucleo familiare d origine, evitandone l istituzionalizzazione (art. 17 L.R. 35/81, art.. 23 L.R. 49/93, L. 698/75 e L. 798/27, L.R. 70/80); * sussidi temporanei : sono assistibili con sussidi ordinari temporanei le persone o i nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente a coprire i bisogni primari, in quanto privi di lavoro o rimpatriati, oppure quei cittadini che si trovano in condizioni sociali precarie o con pregressa situazione di istituzionalizzazione; * sussidi a titolo di prestito : sono assistibili le e che non dispongono di redditi sufficienti a raggiungere il Minimo Vitale. Il prestito decorre, per le pensioni INPS, dal momento della comunicazione da parte dell Ente del riconoscimento del diritto e, per gli assegni di invalidità civile, dal momento della comunicazione ufficiale da parte della Prefettura. L erogazione del contributo di prestito è subordinata all assunzione scritta da parte del titolare dell obbligo di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici (L.R. 35/81 e normative di attuazione). Sono inoltre assistibili persone che, per ridotte capacità economiche e per particolari problemi di natura personale e/o sociale, si trovino nella necessità di dover disporre di somme rilevanti, fino ad un massimo di un milione, per esigenze contingenti (es. cauzione per l alloggio, spese dentarie, ecc.) e che non possono accedere ai normali Istituti di Credito. b) Contributi straordinari: Sono assistibili con contributi straordinari una-tamtum le persone o i nuclei familiari con bisogni contingenti di carattere eccezionale. Questi contributi vengono erogati per: * spese relative al riscaldamento * manutenzione straordinaria di alloggi * spese per cure sanitarie non sostenute dall Azienda Sanitaria * spese per traslochi, sfratti, ecc. * spese scolastiche, culturali, di tempo libero, ecc. per minori e/o adolescenti appartenenti a nuclei in precarie condizioni economiche. c) Contributi per accesso ai servizi:
3 Riguardano essenzialmente: * ricoveri di minori, di persone inabili, di anziani in Case di riposo o in altre strutture (Istituti, Case o Gruppi Famiglia), * inserimenti in asili nido, scuole materne, doposcuola, * sostegno educativo scolastico a domicilio, * servizi di organizzazione del tempo libero di minori con nuclei familiari carenti dal punto di vista psico-sociale ed economico; * fruizione di Servizi, quali mensa, servizio domiciliare e telesoccorso, tendenti a risolvere condizioni di non autosufficienza delle persone. d) Interventi assistenziali di emergenza: Riguardano essenzialmente le situazioni di emergenza che richiedono un immediato intervento relativo all alloggio, alla salute, al vitto, al trasporto, all accoglimento in strutture. e) Interventi specifici a favore di portatori di handicap L obiettivo di rispondere ad una crescente, varia e complessa domanda relativa alle problematiche individuali e collettive della popolazione, conferma l impegno dei Servizi per l handicap a realizzare una ricerca continua per l erogazione di risposte preventive, riabilitative ed assistenziali a favore di cittadini portatori di handicap. L effettiva integrazione degli aspetti socio-sanitari ed assistenziali nell ambito territoriale sandanielese ha permesso la realizzazione di interventi adeguati, diretti ai soggetti che in età evolutiva ed adulta presentano handicap, anche gravissimi, deficit, disabilità e disarmonie psico-fisiche e sociali. La struttura preposte a rispondere alle esigenze dei portatori di handicap ultraquattordicenni medio-lievi gravi e gravissimi è l Atelier-Struttura Intermedia Diurna d appoggio, con sede a Fagagna. A questa struttura affluisce l utenza proveniente dalle Scuole Medie dell obbligo o da strutture specialistiche, con documentazione corredata in base alla Legge naz Gli interventi di tipo sociale realizzabili a favore dei portatori di handicap sono: informare le famiglie riguardo la normativa nazionale e regionale in materia, le risorse istituzionali e non, cui fare riferimento, compreso il Volontariato; facilitare l accesso del portatore di handicap relativamente : - alle Scuole di ogni ordine e grado; - alla formazione professionale;
4 - al lavoro; - al S.I.L.; - a strutture protette territoriali, al fine di mantenere il grado di autonomia acquisto ed accrescere le capacità residue; - ad idonee strutture protette alloggiative, qualora manchino o siano inadeguate le risorse parentali di riferimento; - alla partecipazione alla vita sociale nell ambiente di appartenenza; individuare interventi di assistenza domiciliare (o aiuto personale); individuare risorse di trasporto alternative a quello pubblico e familiare; individuare interventi di superamento delle barriere architettoniche anche all interno del proprio domicilio. Inoltre a favore di portatori di handicap ultraquattordicenni, residenti nell ambito del Servizio Sociale di Base del Sandanielese sono previsti: ordinamento e supporto psicoterapeutico per l inserimento ai corsi professionali regionali e speciali dei portatori di handicap lieve; inserimento lavorativo presso Enti pubblici e/o Azienda private in base alla L.R. n 17/1997; inserimento presso strutture protette e d appoggio per i portatori di handicap medio-lieve e grave al fine di garantire un percorso di autonomia personale ed occupazione agli uni, ed una adeguata assistenza personale, sanitaria e riabilitativa agli altri. Per quanto riguarda i criteri di contribuzione alla spesa per i servizi rivolti ai portatori di handicap, pur nella diversità degli interventi necessari a rispondere a diversi bisogni dell handicap, si ritiene opportuno prevedere una contribuzione secondo i seguenti criteri: le spese inerenti la frequenza di soggetti medio-gravi e gravissimi fino al età di 18 anni, ospiti presso strutture assistenziali e protette diurne territoriali ed extraterritoriali, sono a totale carico dell Ente locale (Comuni); le spese inerenti la frequenza dell Atelier-Struttura intermedia diurna d appoggio, di soggetti sia medio-gravi che gravissimi, prevedono la seguente compartecipazione da parte delle famiglie: ospiti gravissimi Lire mensili ospiti medio-gravi Lire mensili fascia anni nessuna compartecipazione gli interventi di sostegno assistenziale nella scuola di ogni ordine e grado sono erogabili nella misura prevista dalle leggi regionali e nazionali in materia, diversamente sulla base di un programma individuale elaborato dai Servizi; le spese relative alla frequenza di corsi di formazione professionale, promossi e gestiti dal servizio specialistico dell handicap, restano a carico degli enti locali (Comuni); gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche in abitazioni private prevedono che il contributo venga ripartito in conformità alle disposizioni regionali e nazionali in materia;
5 gli inserimenti lavorativi effettuati dal S.I.L. dell Azienda Sanitaria, in base alla Legge Reg.le 17/94, non prevedono compartecipazioni dell utente. I criteri di compartecipazione alle spese sopra definiti possono, in via eccezionale, ed in rapporto a specifiche esigenze, essere modificati sulla base del programma d intervento elaborato dal servizio sociale. Art. 5 - Calcolo delle prestazioni ed entità degli interventi. Prestazioni economiche ordinarie: L entità delle prestazioni ordinarie continuative è determinata in misura tale da integrare il reddito percepito (detratto l importo totale dell affitto e aggiunta la quota forfettaria per spese di riscaldamento, telefono, luce) fino all importo corrispondente al minimo vitale (vedi allegato A). Prestazioni economiche straordinarie: Tali contributi sono erogati qualora il reddito del richiedente o del nucleo familiare non superi l importo risultante dalla somma data dalla spesa straordinaria da affrontare più l importo corrispondente al minimo vitale, L entità del contributo dovrà essere tale da garantire la copertura del minimo vitale. Accesso ai Servizi * ricoveri in Istituto: la compartecipazione del ricoverato e dei familiari deve coprire tendenzialmente l intero ammontare della retta di ricovero. Il Comune interviene solo nei casi in cui il reddito del ricoverato e la quota di compartecipazione dei familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell art. 433 del Codice Civile, non coprano l intera retta di ricovero. Ad ogni ricoverato il Comune lascia a disposizione una somma pari a L = mensili (vedi D.G.R. 24/5/96 n 2248), aumentabili a seconda delle disposizioni regionali; * inserimento presso Servizi Sociali e strutture scolastiche: i contributi per l accesso ai servizi di asilo nido, mensa, doposcuola, scuola materna, colonie estive, scuolabus, vanno erogati in aggiunta al Minimo Vitale, trattandosi di spese che non possono compromettere il soddisfacimento dei bisogni primari. Il contributo da erogarsi da parte dell utenza per il servizio usufruito sarà tale da garantire il Minimo Vitale. * Per quanto riguarda il contributo per il Servizio di Assistenza Domiciliare si fa riferimento all allegata specifica tabella B. Art. 6 - Definizione del minimo vitale e criteri di applicazione. Il minimo vitale viene calcolato sui redditi dichiarati ai fini fiscali. Per l applicazione del parametro del minimo vitale viene preso in considerazione il reddito del solo richiedente se vive solo, se è coniugato anche quello del coniuge. Se il beneficiario è minore o la famiglia è a carico del richiedente, vengono presi in considerazione i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare. Si intendono a carico del richiedente i figli minori di anni 18 e i congiunti che non possono momentaneamente accedere, per cause indipendenti dalla loro volontà, al lavoro.
6 Per gli anziani e/o inabili conviventi con figli o con altri familiari il contributo viene calcolato in base al reddito globale riferito al solo pensionato (i conviventi sono considerati come tenuti agli alimenti). I criteri di cui al presente articolo si applicano a tutte le fattispecie di assistenza economica da parte del Comune. Art. 7 - Contenuto delle prestazioni Le prestazioni economiche devono essere erogate in denaro. Solo qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che l erogazione in denaro non raggiunga le finalità assistenziali, si possono trovare altre formo di erogazione (buoni per alimenti o sussidio economico in denaro da gestirsi da parte dell Assistente Sociale con opportuna tutela giuridica). Art. 8 - Richiesta di prestazioni Per accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento, ivi comprese le richieste di ammissione alle strutture residenziali (Case di Riposo, Istituti, ecc.), le persone devono presentare domanda su apposito modulo e sottoscriverla presso la sede del Servizio Sociale di Base di ogni Comune. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: * stato di famiglia; * fotocopia della busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o dichiarazione di disoccupazione rilasciata dall Ufficio di Collocamento; * fotocopia della dichiarazione dei redditi; * fotocopia del libretto di pensione; * fotocopia bollette affitto, riscaldamento, luce e telefono; * certificazione medica per la richiesta di ammissione alle strutture residenziali; * ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo; * autocertificazione dei redditi non documentabili altrimenti (atto sostitutivo dell atto di notorietà); * impegno di pagamento della retta di ricovero (vedi allegato E). Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare all Ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e variazioni della situazione economica. Art. 9 - Accertamento della situazione di disagio economico L accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psicosociale della situazione viene fatta dal Servizio Sociale di Base del Comune, che redige una relazione informativoprogrammatica, con relative proposte di intervento. Nel caso di richiesta di accoglimento in strutture residenziali, il Servizio Sociale di Base provvede, con apposita relazione, a verificare l impossibilità di fruire di servizi alternativi. Se la documentazione prodotta non è ritenuta sufficiente, o se comunque l Ente lo ritiene necessario, può acquisire d ufficio ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione patrimoniale del richiedente. Art Disposizioni finali
7 Esperito l esame della domanda, della documentazione e della relazione tecnica allegata, la decisione dovrà essere comunicata all interessato. Le prestazioni economiche possono essere erogate anche a e/o nuclei familiari residenti da meno di due anni, fatto salva l autorizzazione alla rivalsa nei confronti del Comune del Domicilio di Soccorso. REGOLAMENTAZIONE DELL ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 - Contenuto
8 Il Servizio di assistenza domiciliare svolge la propria attività con programmi monoprofessionali e/o integrati che vengono resi operativi mediante l erogazione di interventi di sostegno psico-sociale, infermieristici, fisoterapeutici e di tutela igienico-sanitaria personale e ambientale. Art. 2 - Definizioni e scopi del servizio L assistenza domiciliare è un Servizio Sociale unitario e globale, organizzato in modo da offrire prestazioni all utente e/o al nucleo familiare presso la sua residenza o dimora. Esso deve tendere a prevenire l insorgenza di situazioni di rischio ed a favorire il mantenimento o il graduale recupero dell autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza. In particolare deve : * assicurare la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale, garantendo prestazioni che consentano di vivere una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto delle proprie scelte; * rispondere in maniera corretta ed adeguata ai bisogni di carattere continuativo, temporaneo ed eccezionale tenendo conto delle abitudini di vita del singolo e/o del nucleo familiare; * evitare, ove possibile, il ricovero in Istituti assistenziali o strutture sanitarie; * permettere di effettuare dimissioni tempestive dalle predette strutture socio-sanitarie, assicurando la prosecuzione delle cure e terapie ancora necessarie; * evitare lo stato di emarginazione e di isolamento sociale in cui si trovano i soggetti più deboli e favorire il reinserimento nella vita comunitaria. Art. 3 - Destinatari del servizio In generale il Servizio non si rivolge a particolari categorie di utenti, ma deve comprendere tutti i cittadini di qualsiasi età, sesso, condizione sociale ed economica, sia in stato di solitudine, sia inseriti nel nucleo familiare, che risultino esposti a rischio di natura sociale, sanitaria ed economica (direttive L.R. 35/81). Considerato, tuttavia, che i fondi disponibili per i fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini, compatibilmente con le risorse inerenti il personale, saranno ammessi a fruire delle prestazioni gli utenti con le seguenti priorità (direttive L.R. 35/81): 1) persone anziane (ultrasessantenni) con ridotte capacità di autonomia o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti, ecc.) sole o anche in famiglia, quando questa non sia in grado di provvedere alle loro necessità primarie, e che si trovino in condizioni economiche disagiate; 2) persone di qualsiasi età (compresi minori e portatori di handicap) con ridotte capacità di autonomia psichica e fisica, sole o in famiglia, quando questa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari, e che versino in condizioni economiche disagiate;
9 3) persone di cui al punto 1) non in condizione economiche disagiate; 4) persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate; 5) persone di qualsiasi età, sole, che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alla proprie necessità più elementari (per infortuni, puerperi, convalescenze, ecc.), a prescindere dalle condizioni economiche; 6) persone di qualsiasi età che, a prescindere dalle condizioni economiche, versino in situazioni di disagio psicologico morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo). Art. 4 - Disagio economico Per la definizione del disagio economico si fa riferimento al Regolamento di Assistenza Economica, come pure per la contribuzione alle spese del servizio (allegato A). Art. 5 - Prestazioni del servizio Per assistenza domiciliare si intende l attività prestata al domicilio dell utente dalle assistenti domiciliari che sono parte integrante di una équipe interdisciplinare di operatori, costituita anche da infermieri professionali, assistenti sociali e fisioterapiste. Modalità di erogazione del servizio: Dal punto di vista strettamente gestionale, l équipe svolge la propria operatività attraverso: * analisi della richiesta/domanda; * valutazione multidimensionale del singolo, per individuare il programma più idoneo, ogni qualvolta si predisponga la presa in carico di un nuovo utente o la necessità di modificare un programma già formulato in precedenza. Il programma si articola in prestazioni, tempi, orari, mobilità ed intercambiabilità degli operatori; * attuazione del programma attraverso la predisposizione di un piano di lavoro e l effettiva erogazione di interventi monoprofessionali e/o integrati, la cui tipologia può comprendere prestazioni socio-assistenziali (igiene personale, igiene ambientale, ecc.), prestazioni infermieristiche, prestazioni riabilitative; * predisposizione ed utilizzo di una cartella dell utente in carico, in cui registrare anche i dati riguardanti l erogazione delle prestazioni; * verifica periodica degli interventi attraverso l analisi dei dati raccolti. Per rendere più efficace ed incisivo il lavoro d équipe, non solo rispetto alla qualità del lavoro integrato ma anche rispetto al controllo dei costi, si ritiene necessario introdurre strumenti di valutazione formalizzati. Tali strumenti andranno utilizzati a supporto della normale pratica di verifica basata sull esperienza accumulata in questi anni di operatività sul territorio. Per quanto riguarda l attività svolta dalle assistenti domiciliari, le diverse prestazioni si configurano in interventi educativi e sostitutivo-educativi, per stimolare le capacità residue dell utente e il coinvolgimento dei familiari ed in interventi riparativi per introdurre un modello di assistenza che, in seguito, potrebbe essere gestito con altre risorse.
10 Tipologia delle prestazioni: Si ritiene opportuno individuare una priorità, in base agli obiettivi operativi del servizio: * cura dell igiene della persona e mobilizzazione; * igiene ambientale; * preparazione pasti; * controllo assunzione farmaci prescritti dal medico; * consegna pasti; * spesa e rifornimenti; * lavaggio e stiratura; * disbrigo pratiche; * accompagnamento per esigenze diverse; Art. 6 - Modalità per la richiesta di assistenza domiciliare Le richieste di assistenza domiciliare seguono il seguente iter tecnico amministrativo: * presentazione della domanda alla sede del Servizio Sociale di Base del Comune di residenza, corredata dalla documentazione sulla situazione economica e patrimoniale richiesta; * valutazione tecnica della domanda attraverso la verifica socio-economica e sanitaria del caso, con formulazione del programma di lavoro da parte degli operatori coinvolti nella gestione del caso per competenze professionali; * relazione inerente la proposta di inserimento nel Servizio Domiciliare da parte dell Assistente Sociale, comprensiva di tipologia delle prestazioni, tempi, frequenze, verifiche, durata nel tempo dell intervento. Qualora le condizioni economiche e socio-sanitarie dell utente dovessero modificarsi, sarà cura dell utente ripresentare la documentazione affinché l Assistente Sociale responsabile possa riformulare la proposta da sottoporre alla Commissione Comunale di Assistenza per il riesame dello stesso. Le modalità di erogazione del servizio devono essere concordate con l utente cui verranno illustrate le finalità, le modalità ed i limiti del servizio stesso. Art. 7 - Partecipazione dell utenza alle spese di gestione del servizio L utenza è tenuta a partecipare alla spesa di gestione del Servizio di base a quanto stabilito dal Regolamento di Assistenza Economica. Il recupero delle somme dovute dagli utenti, compete al Comune titolare dell intervento.
11 Art. 8 - Criteri di assunzione dei casi Le domande di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare verranno esaminate in base all ordine cronologico di presentazione. L accesso al Servizio viene determinato dai criteri di priorità esemplificati nell art. 3. Per casi particolarmente urgenti, in cui il Servizio Sociale di Base ravvisi la necessità di intervenire immediatamente, sentito il parere dell Assessore competente, si procede all assunzione immediata del caso stesso per un periodo limitato, fino a successiva delibera dell Organo competente. Art. 9 - Cessazione, sospensione e modificazione del servizio L erogazione del Servizio può cessare in caso di: * raggiungimento degli obiettivi relativi al programma di interventi; * decesso o ricovero definitivo presso Istituto; * perdita dei requisiti di ammissione al Servizio stesso. Il Servizio può essere sospeso per assenza temporanea dell utente e può essere ridotto nella frequenza e durata a seconda delle necessità dell utenza, oppure in casi straordinari di difficoltà del servizio stesso, previo accordo con l utenza stessa. Il Servizio può essere inoltre modificato in seguito alle valutazioni previste nel piano di lavoro che implicano una ridefinizione del programma di intervento.
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