Intervento di riempimento/consolidamento localizzato di alcune porzioni di cavità presenti nel sottosuolo delle aree di Villa De Sanctis
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- Liliana Barone
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2 INDICE Premessa NORMATIVA La normativa vigente per la gestione dei rifiuti BILANCIO MATERIALI di risulta INDIVIDUAZIONE SITI DI RECUPERO E SMALTIMENTO... 7 U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 1 di 8
3 PREMESSA Il presente elaborato, redatto ai sensi dell art. 23 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e degli artt. 24 e 26 del D.P.R. 207/2010, costituisce la relazione sulla gestione delle materie del progetto relativo al riempimento delle cavità sottostanti alcune zone di Villa De Sanctis. In particolare esso specifica e dettaglia le modalità di smaltimento del materiale in esubero derivante dalla realizzazione delle opere in progetto che dovrà essere conferito all esterno dell area delle cavità interessate dagli interventi. Nei paragrafi che seguono, viene descritto il percorso metodologico, corredato dal quadro normativo di settore esistente, che ha portato alla definizione delle discariche e degli impianti di recupero utili per il progetto in esame. Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che abroga la normativa precedente sulla gestione dei materiali da scavo e detta nuove disposizioni in materia di riordino e semplificazione della disciplina specifica. La previgente normativa rimane valida solo per i casi esplicitati nel regime transitorio di cui all'art. 27 del D.P.R. sopra menzionato. Per poter gestire e utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti: a) Le terre e rocce da scavo devono essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del Piano di Utilizzo (PdU) o della Dichiarazione di Utilizzo (DU) di cui al relativo Modello, e si realizza: 1.nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2.in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) Le terre e rocce da scavo devono essere idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) Le terre e rocce da scavo devono soddisfare i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del D.P.R. 120/2017 nonché l'allegato 4 del D.P.R. 120/2017, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b). La gestione dei materiali di risulta prodotti all interno del progetto in esame, non rientrando questi in nessuno dei casi sopra previsti, verrà effettuata all interno della disciplina dei rifiuti e di quanto previsto quindi dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. La presente relazione pertanto contiene i riferimenti normativi da seguire, il bilancio dei materiali prodotti e l individuazione dei siti di recupero e smaltimento prossimi all area di progetto. U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 2 di 8
4 1 NORMATIVA 1.1. La normativa vigente per la gestione dei rifiuti La normativa di riferimento in materia di rifiuti, a livello nazionale, è rappresentata dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi). Il D.Lgs. 152, con tutte le modifiche introdotte, dedica la Parte quarta alle Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (articoli ) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto Ronchi, che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. L art. 177 indica il campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, esplicitando che la parte quarta del Codice disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che stabilisce, quali misure prioritarie, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 3 di 8
5 seguite da misure dirette quali il recupero dei rifiuti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all uso di rifiuti come fonte di energia. Il Decreto, quindi, persegue la linea già definita dal Decreto Ronchi, ovvero la priorità della prevenzione e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, a cui seguono solo successivamente il recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase residuale dell intera gestione, lo smaltimento (messa in discarica ed incenerimento). Il Codice alla Parte Quarta dispone che la gestione dei rifiuti nodo strategico nella protezione ambientale avvenga secondo i principi europei di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione dei soggetti coinvolti. In particolare, il dettato normativo indica una scala di priorità con al primo posto la riduzione della produzione dei rifiuti, in secondo luogo il riutilizzo / reimpiego / riciclaggio e, di seguito, il recupero di materia e di energia. Lo smaltimento finale dei rifiuti in particolare la discarica deve essere considerata una possibilità residuale praticabile solo qualora una delle operazioni precedenti non sia tecnicamente ed economicamente fattibile. Art Smaltimento dei rifiuti Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell ambito di attività di riciclaggio o di recupero. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. Art. 184 Classificazione Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 4 di 8
6 e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto. Art Responsabilità della gestione dei rifiuti Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5. Codici Europei Rifiuti (CER) L assegnazione di un CER corretto ad un rifiuto è indispensabile per la corretta gestione dello stesso. In particolare, la classificazione dei rifiuti è disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, Parte IV, allegato D, che U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 5 di 8
7 contiene l Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 ; la Decisione UE, ha istituito il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), precisando, in un allegato, le modalità da seguire per l identificazione di un rifiuto. 2. BILANCIO MATERIALI DI RISULTA I principali materiali di risulta prodotti dalle lavorazioni saranno presumibilmente costituiti da: (terra e rocce) * (terre e rocce contenenti sostanze pericolose); (rifiuti vegetali). In riferimento ai volumi di materiali di risulta che si prevede di produrre nell ambito dell appalto, quantificabili in circa 700 ton (di cui 500 ton rientranti nel codice CER e 200 ton nel codice CER *), non essendo disponibili indagini di caratterizzazione ambientale, si ritiene cautelativo gestire l intero quantitativo di materiali di scavo all interno del regime dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., prevedendone lo smaltimento in discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Relativamente ai rifiuti vegetali questi verranno idoneamente smaltiti in apposita discarica individuata. Il materiale scavato durante le lavorazioni e destinato agli impianti di recupero e smaltimento verrà temporaneamente depositato in prossimità dell area di cantiere. Si prevede che tale materiale venga stoccato nell area destinata attualmente a parcheggio pubblico. Fig.1: Individuazione area di deposito temporaneo U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 6 di 8
8 Sull area di deposito dovrà essere steso un telo con manto sintetico in polietilene ad alta densità (HDPE), al fine di evitare l eventuale pericolo d inquinamento del sottosuolo. Il cumulo di terre depositate dovrà poi essere ricoperto da appositi teli di protezione. Non si prevede di riutilizzare il materiale scavato nell ambito dei lavori; qualora, in accordo con la D.L. dovesse rendersi necessario il loro riutilizzo per eventuali rinterri, dovrà essere eseguita preventivamente la caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 120/2017. Per l eventuale riempimento delle porzioni di terreno interessate da sprofondamento verrà utilizzato materiale vergine, come da Capitolato Speciale d Appalto. 3. INDIVIDUAZIONE SITI DI RECUPERO E SMALTIMENTO Dalle verifiche effettuate consultando l Anagrafica Impianti Gestione Rifiuti Regione Lazio ANNO 2016 presente sul sito dell ARPA LAZIO ( è stato possibile individuare tutti gli impianti di recupero e smaltimento che gestiscono i materiali con i codici CER sopra individuati nel territorio di e definire anche i siti più prossimi all area di intervento in modo da ridurre le emissioni inquinanti in fase di cantiere in termini di emissioni in atmosfera. Di seguito si riporta l elenco indicativo e non esaustivo dei siti individuati (distanti da 15 a 30 km ca. dall area di intervento). Ai fini dello smaltimento dei materiali di risulta potrà essere utilizzato qualsiasi sito presente sul territorio che abbia le caratteristiche richieste dalla normativa vigente. NOME SITO COMUNE INDIRIZZO Seipa S.r.l. Via di Porta Medaglia, 131 DESCRIZIONE IMPIANTO Impianto di recupero R13.-R5 CODICE CER DISTANZA AUTORIZZATO DALL AREA DI INTERVENTO (km) Seipa S.r.l. Via della Selvotta 51/A Discarica D Seipa S.r.l. Via Ardeatina 836 Discarica D Trash srl Via del Casale Cavallari 75/A Impianto di recupero R13.-R Adrastrea srl Via Giovanni Canestrini Discarica D Cerchio Chiuso srl Via della Pisana 1205 Discarica D Ecoflaminia srl Via Flaminia 1813 Trattamento rifiuti non pericolosi U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 7 di 8
9 NOME SITO COMUNE INDIRIZZO Via della Palomba- Nike srl stazione di Pavona DESCRIZIONE IMPIANTO Stoccaggio trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi CODICE CER DISTANZA AUTORIZZATO DALL AREA DI INTERVENTO (km) * 25 Tecnogarden service srl Via Valle di perna Raccolta differenziata di sfalci e potature Tabella 1: Elenco impianti di recupero e smaltimento prossimi all area di intervento U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche pag 8 di 8
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