L assicurazione per la responsabilita civile professionale
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- Giulietta Giuseppe
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1 . L assicurazione per la responsabilita civile professionale MOVIMENTO FORENSE Sezione di Brescia 6 Novembre 2015 dalle alle CISL DI BRESCIA Brescia, Via Altipiano d Asiago 3 15 October
2 Agenda Rischi delle professione Riforme e modifiche normative - Obblighi assicurativi Polizza di Responsabilità Civile Professionale 15 October
3 I rischi della professione Quotidianamente l Avvocato si trova a fronteggiare: l evoluzione continua degli emendamenti normativi e di legge sempre più di difficile interpretazione le scadenze sempre più stringenti la pressione dei clienti la mancanza di tempo e di occasioni per confrontarsi Sotto pressione anche il miglior professionista può sbagliare 15 October
4 I rischi della professione Quali sono le competenze necessarie oggi al professionista? Conoscenze teoriche, tecniche ed operative Conoscenza degli aspetti relazionali e commerciali Conoscenza degli aspetti fiscali Conoscenza degli aspetti previdenziali Ma anche Conoscenza dei rischi legati alla sua professione e degli strumenti per tutelarsi bene 15 October
5 I rischi della professione Aumento del contenzioso negli ultimi anni, dovuto tra l altro a: ampliamento responsabilità del prestatore d opera intellettuale atteggiamento maggiormente critico dei clienti maggiore esposizione al rischio dovuta al particolare momento economico aumento delle competenze maggiore attenzione dei «media» Rischi per il proprio patrimonio Il professionista deve tutelare il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi danneggiati dalla Sua attività con polizza di Responsabilità civile professionale 15 October
6 I rischi della professione La disciplina del codice civile Professione intellettuale Attività di natura prevalentemente, anche se non sempre esclusivamente, intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica; esse si caratterizzano per l'autonomia decisionale nella scelta delle modalità di intervento, e per la responsabilità diretta e personale sul proprio operato. Le prestazioni sono valutate dall articolo 1176 e 2236 del Codice Civile 15 October
7 I rischi della professione Codice civile Articolo 1176 La norma impone al libero professionista di impiegare nell esercizio della propria attività la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto Obbligo di mezzi Quindi attività strettamente di difesa e assistenza legale e non l esito processuale. MA anche di risultato che, se non viene raggiunto per colpa dell avvocato, egli sarà tenuto a risarcire il cliente per inadempienza contrattuale degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, operante sia «se l obbligazione dedotta nel contratto di prestazione d opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d opera, se la considerasse prestazione di mezzi». Cassazione 4781/ October
8 Evoluzioni della Giurisprudenza Cassazione 2791/68, 3958/69, 3298/73..il mancato raggiungimento di un risultato utile non vale, di per sé, a costituire inadempimento ed a determinare il sorgere della responsabilità. Cassazione 6141/78..la giurisprudenza addotta un criterio diverso per l accertamento del nesso di causalità: rispetto a prestazioni di «facile esecuzione», l insuccesso fa presumere l inadempimento dell obbligazione, salvo prova contraria da parte dell avvocato, e fermo che spetta al cliente dimostrare che si trattava di prestazione di facile esecuzione. Cassazione 4044/94 un danno risarcibile può sussistere provando la «certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista (.) sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente» Cassazione 1268/98 ( ) «il rapporto causale sussiste anche quando l opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo» 15 October
9 Evoluzioni della Giurisprudenza e recentemente. Cassazione 1506/2010 per strategia processuale per aver erroneamente impostato la difesa preferendo la via stragiudiziale in un recupero del credito; Cassazione 1517/2010 per l avvocato che ha accettato di perorare una «causa persa» in maniera svogliata..altri casi di mancata osservazione del dovere di informazione sulle probabilità di vincere la causa. Cassazione 11304/2012 quando la condotta abbia determinato la semplice perdita di chances di vittoria Cassazione 17758/2015 sarà negligente l avvocato che non svolge tutte le attività esigibili, in senso assoluto, per la tutela del cliente Quindi, anche nel caso di un processo dall esito alquanto incerto, si può rispondere del danno. 15 October
10 Evoluzioni della Giurisprudenza Un avvocato è responsabile verso il proprio cliente quando non lo informa dei rischi di un cambio di strategia difensiva. ONERE DI INFORMATIVA compito dell avvocato provare di aver ottenuto dal proprio assistito un idoneo mandato con tutti gli elementi necessarie ad una valutazione completa e consapevole della complessità della causa e dei suoi rischi. 15 October
11 I rischi della professione - Codice Civile Articolo 2236 La norma attenua la responsabilità del professionista, ritenuto responsabile solo per dolo o colpa grave qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o complessità per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello medio. La Cassazione ha ristretto la norma precisando che si applica solo per imperizia (violazione di regole tecniche dell arte - insufficiente preparazione o mancanza di aggiornamento) mentre per omissione di attenzione (negligenza) o accortezza / lungimiranza nel prevenire il danno ( imprudenza) il professionista risponde anche per colpa lieve. 15 October
12 Riforme e modifiche normative 1 Riforma delle professioni Dpr 137/2012 (G.U. 189/2012) del D.L. 138/2011 Legge 148/ L'art. 12 della legge n. 247/2012 obbliga l'avvocato a munirsi (oltre che di una polizza infortuni) anche di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile; che vi riguarderà concretamente solo a partire dal momento in cui il Ministero avrà determinato "( ) le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze" (art. 12, co. 5, l. cit.). 15 October
13 Obblighi di legge Dpr 137/2012 Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare. 15 October
14 Le coperture assicurative Quale evento attiva la polizza? Quand è che sono coperto? Ho fatto la polizza dal 2012 al 2014, ma poi ho smesso di assicurarmi. Oggi mi chiedono un risarcimento per attività svolta nel Sono assicurato? Quale sarà il massimale più adeguato? Se termino la mia attività e poi mi avanzano una richiesta di risarcimento, sono coperto? Sappiamo rispondere? 15 October
15 La polizza Rc professionale Alcuni concetti fondamentali Formulazione polizza Aspetti temporali Loss occurence Claims made Retroattività Postuma La compagnia risponde dei sinistri verificatisi nel periodo di validità della polizza indipendentemente dal momento in cui vengano denunciati (art C.C.) Le garanzie sono valide per i reclami fatti per la prima volta contro l Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo. Tutti gli Assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall Assicurato al momento della stipulazione della polizza (contratto assicurativo) Qualora il professionista fosse già assicurato, oppure qualora l assicuratore lo ritenga, lo stesso assicuratore può accordare la copertura per un periodo anteriore alla decorrenza della polizza. L evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante gli anni di retroattività o la vigenza del contratto. La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di polizza Comporta l operatività della garanzia per un certo periodo di tempo successivo alla cessazione della polizza: L evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante la vigenza del contratto. La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di postuma. 15 October
16 La polizza Rc professionale Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims Loss: fatti avvenuti durante la vigenza della polizza a prescindere dalla data di prima richiesta di risarcimento, come da codice civile ex 1917 Periodo di copertura (riferito al danno) Periodo di vigenza del contratto Con il loss le compagnie dovevano tenere in osservazione per molto tempo contratti scaduti prima di poter essere in grado di stabilire una tariffa corretta. Le tariffe risultavano di fatto già inadeguate al momento della loro uscita. 15 October
17 La polizza RC Professionale Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims Periodo di copertura Riferito al danno Retroattività Il danno Periodo di assicurazione Postuma La richiesta danni ( anche per fatti accaduti durante la RETRO?) Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti per la prima volta dall Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo. Tutti gli Assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall Assicurato al momento della stipulazione della polizza Con il claims 15 October 2015 a fine anno si fanno i conti. 16
18 La polizza RC Professionale Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims. RETRO 2 ANNI RETRO 2 ANNI Assicurazione X Assicurazione X Assicurazione X Assicurazione X Assicurazione Y Anni senza copertura assicurativa 15 October
19 Claims made Svantaggi Anni senza copertura assicurativa. Il claims made è stato recepito in forme troppo diversificate, lontano dall essere il claims perfetto ovvero con retroattività illimitata. L interruzione del periodo di copertura può esporre il professionista al rischio patrimoniale derivante dalla totale assenza di copertura (se il professionista riceve la richiesta di risarcimento dopo non aver rinnovato la polizza non sarà garantito da parte dell assicuratore). Importanza nelle definizioni di sx delle circostanze. Molte compagnie definiscono il sinistro la richiesta formale e scritta di risarcimento del danno. L'assicurato si può trovare nella spiacevole situazione di essere a conoscenza di un fatto che può originare la richiesta di risarcimento ma di non poterla denunciare perché la richiesta materialmente non gli è arrivata ma al momento del cambio con il nuovo assicuratore quest ultimo sulla base del 1892/1893 del codice civile esclude eventuali richieste danni relative a fatti, atti, notizie e circostanze delle quali l assicurato era già a conoscenza. Attività specifiche non più esercitate Vantaggi: Massimale non capiente precedente polizza. Garanzie non prestate dalla precedente copertura (attenzione clausola retro) 15 October
20 Claims made Attenzione alle carenze Alcune polizze sono valide solo dopo un determinato periodo di tempo 15 October
21 Claims made Conclusioni Senza retroattività illimitata forte disincentivo a cambiare assicuratore. Ma se è la compagnia a disdettare? Un contratto RC con clausola claims made è atipico. La clausola è lecita ma vessatoria : per l assicuratore c è un evidente limitazione di responsabilità. E quindi necessaria l approvazione per iscritto con doppia firma. Le prime polizze in claims made non l avevano e alcuni tribunali hanno condannato le compagnie a prestare il rischio come se fossero in loss. In Germania valgono le condizioni in loss, in Francia il claims è legittimo solo se con retro illimitata. In Italia una giungla 15 October
22 Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale Garanzie Questionario assuntivo All Risks con struttura semplice costituita da: Condizioni generali e particolari già incluse, con evidenza delle esclusioni Nessuna richiesta Rischi nominati o definiti con struttura complessa ed articolata tra: Condizioni generali, particolari, esclusioni e condizioni aggiuntive Dettaglio attività 15 October
23 15 October
24 Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale Oggetto Tutti i danni ovvero qualunque pregiudizio subito da terzi compresi danni non patrimoniali: lesione diritto di difesa, violazione del D.Lgs 196/2003 Solo danni patrimoniali 15 October
25 Oggetto della garanzia 15 October
26 Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale Massimali e sottolimiti Nessuno Esposti per tipo di attiività svolta: es funzione di sindaco - 1/3 del massimale Assicurati Validità Temporale RC da custodia documenti e valori del cliente Il contraente, collaboratori, sostituti di concetto, praticanti, dipendenti, sostituti di udienza, altri professionisti verificare sempre le definizioni di retro, postuma, durata, efficacia etc.. Verificare se compresa nel rispetto della legge soprattutto per i valori 15 October
27 Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale Definizione di sinistro Richiesta danni scritta e circostanze Richiesta danni scritta Sinistri in serie Compresi con unica franchigia; compresi ma con franchigie per ogni danneggiato, esclusi.. 15 October
28 Definizione di sinistro. 15 October
29 Definizione di sinistro con CIRCOSTANZE 15 October
30 Definizione di sinistro con CIRCOSTANZE Clausola «Continuos cover» 15 October
31 Sinistri in serie Esclusioni e franchigie. Oppure con FRANCHIGIE per ogni danneggiato: Se la compagnia assicuratrice non precisa chiaramente che in simili ipotesi il sinistro viene considerato unico e la franchigia viene applicata una volta sola, c è il rischio che la franchigia venga applicata ad ogni danno singolo 15 October
32 Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale Franchigie RCT Conduzione Locali e RCO Dipendenti unica e fissa Diversificate per attività, per danno, ed espressa in forma % con minimo e massimo Verificare se compresa Premio Flat - Fisso Soggetto a regolazione Rinnovabilità Senza Tacito Rinnovo o con nuovo questionario Con Tacito Rinnovo 15 October
33 Secondo rischio Si tratta di una copertura assicurativa che scatta solo dopo che è stato consumato il limite (capitale o massimale) della polizza di primo rischio (base). Spesso in tale garanzia viene inserita la clausola di secondo rischio, in chiave DIC (Difference In Conditions) e DIL (Difference In Limit), in modo da far operare tale assicurazione quando non opera l altra o le altre, nelle più ampie garanzie e nei più alti massimali. Ma: Quando una polizza è operativa? Se ha franchigia? E due coperture assicurative con clausola secondo rischio???? 15 October
34 Il margine di solvibilità 15 October
35 La situazione attuale del mercato Presenza di varie convenzioni nazionali e locali per la sottoscrizione di coperture di RC Professionale prive di coordinamento anche se concluse con lo stesso assicuratore La maggior parte delle coperture acquistate prevedono copertura limitata ai DANNI PATRIMONIALI, nonché massimali di importo ridotto non adeguati a garantire un idonea copertura per i rischi corsi nell esercizio dell attività professionale Numerose garanzie aggiuntive, fondamentali per completare la copertura (attività di amministratore di sostegno, mediazione e conciliazione D.M. 180/2010, amministratore condominiale etc.), spesso devono essere acquistate a parte 15 October
36 . Marco Oliveri Mobile Grazie 15 October
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