La rete le reti Nuove sfide diverse opportunità
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1 1 La rete le reti Nuove sfide diverse opportunità
2 L 107/ introduce l ambito come referente territoriale nell organizzazione scolastica a vari fini giuridici
3 3 RETE DI AMBITO Una definizione* E uno strumento organizzativo di tipo istruttorio E rappresentativo delle istanza delle scuole verso gli uffici dell amministrazione Consente il coordinamento istituzionale su materie di interesse comune Non intacca l allocazione delle competenze decisorie Consente di acquisire e valutare in anticipo informazioni utili alle decisioni delle scuole Scuole in rete nella legge 107, in «Rivista dell istruzione», n. 3, maggio-giugno 2016) *Avvocato Laura Paolucci (Avvocatura dello Stato)
4 Lo strumento giuridico che meglio si presta a realizzare la sinergia di azioni, nel contesto giuridico descritto nel testo, è la conferenza di servizi di cui all art. 14 L. n. 241 del Si tratta di uno strumento di semplificazione amministrativa che ha la finalità, ponendo obblighi procedimentali, di convogliare e facilitare l esercizio delle competenze spettanti agli enti aderenti all accordo, verso la condivisione di decisioni. Così come l accordo di collaborazione non dà luogo a un ente nuovo e autonomo, così la conferenza di servizi non costituisce organo collegiale. Si afferma in giurisprudenza: La conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale, ma di modalità di semplificazione dell azione amministrativa, finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi, ossia di atti per la cui formazione è necessario il concorso della volontà di più amministrazioni ovvero di organi della stessa amministrazione; e che funziona secondo il metodo deliberativo della discussione e deliberazione tipico degli organi collegiali (C. Stato, sez. IV, , n. 1644). 4
5 5 La conferenza di servizi (istruttoria e decisoria) non costituisce un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti; tale istituto di carattere generale, disciplinato dalla l. n. 241 del 1990, è precipuamente finalizzato all assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge ed è uno strumento che non comporta modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti vari interessi pubblici (C. Stato, sez. V, , n. 2107)., n. 2107).
6 L 107/2015 Ambiti e organico 6 l art. 1, comma 66, prevede che, a decorrere dall a.s. 2016/17, i ruoli del personale Docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali e suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto Gli organici vengono organizzati in ambiti territoriali Il DPR n 416 del 31 maggio 1974, articolo 9 aveva previsto il Distretto scolastico (spesso coincidente con il Comune o il Municipio nelle grandi città) che aveva però un significato territoriale sì, ma fondamentalmente nel senso di «geografico» assai diverso dall ambito territoriale che ha assunto una specifica valenza giuridica
7 * Co 65. [...] Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale L 107/2015 ambiti e organico Co 68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. * 7
8 MIUR L 107/2015: ambiti Prot. n. 726 del 26 gennaio 2016: Regole di costituzione degli Ambiti Territoriali Prot. n del Individuazione delle Scuole Polo per la formazione nelle reti di ambito per la gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Prot Individuazione Scuole Polo per l inclusione USR Lazio Prot. n del Costituzione reti scolastiche di cui all art. 1 comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 Prot. n del 06/10/2016 Individuazione delle scuole Polo per la formazione nelle reti di ambito per la gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Nota MIUR prot. n del Prot. n del Individuazione nelle reti di ambito delle scuole Polo per la formazione, la gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Nota MIUR prot. n del Prot. n del : Individuazione scuole polo per l inclusione 8
9 9 Commi e 74 art 1 L 107/ ma non solo...: le reti La L. n. 107 cita più volte le reti tra istituzioni scolastiche, oltre i commi che abbiamo citato Cfr: criterio di valutazione del DS comma 93 [...] e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole
10 E ancora tra le deleghe di cui al comma 181, lett b 10 1) Formazione iniziale docenti assunti 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
11 11 E inoltre deleghe di cui al comma 181, lett g) 2) Diffusione cultura umanistica e artistica 1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi
12 In sintesi la legge 107/2015 valorizza e incentiva l organizzazione a rete delle attività delle scuole 12
13 Comma 70 art 1 L 107/ Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti <<accordi di reti>>
14 Comma 71 art 1 L 107/ Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte
15 15 Comma 72 art 1 L 107/2015 Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
16 16 comma 74 art 1 L 107/2015 ambiti e reti: una nuova governance? Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17 DPR 275/1999/ Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
18 DPR 275/1999/ L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
19 DPR 275/1999/3 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti 19 laboratori finalizzati tra l'altro a: A ) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma
20 Reti ex L 107 e reti ex DPR 275/99 elementi comuni (l ubi consistam) La rete è il risultato di un contratto tra istituzioni scolastiche: l accordo di rete (comma 70 e comma 71) é una convenzione di collaborazione tra enti pubblici rientrante nella previsione dell art. 15 L.. n. 241/1990: Disciplina in comune di attività di interesse comune; prevede Forma scritta Firma digitale Giurisdizione del Giudice Amministrativo 20
21 Reti ex L 107 e reti ex DPR 275/99 - elementi comuni (l ubi consistam) 21 La rete non crea un ente nuovo L accordo di rete non può creare organi nuovi L accordo può individuare strumenti per facilitare decisioni comuni (conferenza di servizi ex art 14 L. n. 241/1990 smi fra le tante, Cons. Stato Sez. IV, , n. 513)
22 Reti ex L 107 e reti ex DPR 275/99. differenze: tipi di reti secondo le finalità individuate Reti per l Amministrazione procedure, protocolli, servizi, acquisti, bandi,.. Rappresentanza dell ambito come luogo per la progettazione/realizzazione di attività da svolgere in rete nei confronti dell USR, dell ATP e del Municipio Accordo di rete 22 Reti per la sperimentazione, la ricerca, la documentazione Reti per la didattica e per i laboratori territoriali Reti per la formazione e la valutazione Reti per le attività sportive, artistiche, coreutiche etc. etc.
23 23 Reti di ambito (il quid novi): Costituisce una rappresentanza tra Rete di ambito e USR: E uno strumento organizzativo per facilitare la comunicazione tra scuole e USR e sue articolazioni interne e viceversa sulle tematiche della legge 107/2015 e altre tematiche di interesse dell ambito di riferimento. La rete di ambito è dunque una sorta di facilitatore e serve: 1) per canalizzare la propria voce verso USR e AT 2) quale potenziatore per una progettualità condivisa tra reti di scopo: didattiche/amministrative/di servizio Presentazione Laura Bellanova - Piano di Formazione dei Dirigenti Scolastici dell'usr Lazio - Ambito 4 - Anno 2017
24 Reti di ambito 24 La rete di ambito ha valenza organizzativa non interferisce sull autonomia didattica Rafforza le scuole e non le indebolisce
25 I modelli contrattuali o pattizi dell Amministrazione concertata 25 Si distinguono in due categorie, a seconda che l atto consensuale (variamente definito, accordo, convenzione, intesa, concordato, ecc.) servente a un procedimento amministrativo, il procedimento amministrativo svolga un ruolo servente al contratto. Il concerto è un istituto basato sulla relazione tra organi dello stesso ente: l autorità concertante elabora uno schema di provvedimento e lo trasmette all autorità concertata. L intesa, invece, viene raggiunta tra enti differenti (es. Stato e regioni) ai quali tutti si imputa l effetto. Anche in questa ipotesi, un amministrazione deve chiedere l intesa ad altra autorità, il cui consenso condiziona l atto finale.
26 La rete d ambito tra Istituzioni scolastiche prevista e per grandi linee disciplinata dall art. 1, commi 70 e ss. della L. n. 107/2015, avrà al proprio interno, in qualità di organo deliberativo, la conferenza di servizi dei Dirigenti Scolastici. 26 Il fac-simile dell Accordo di rete allegato alla nota MIUR n n. 2151, testualmente dispone: Art. 4 Modalità di funzionamento- La Rete assume le decisioni attraverso la conferenza dei dirigenti scolastici, che opera come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica designata come "capo-fila" della Rete, secondo le previsioni all'articolo successivo..
27 Dal tenore letterale delle indicazioni fornite dal MIUR e dal testo dell accordo di rete ad esse allegato, si evince che alla Scuola Capo Fila vada attribuito il ruolo di amministrazione procedente essendo, il proprio Dirigente, responsabile della indizione della Conferenza (eccezion fatta per la prima riunione, convocata dal Dirigente generale dell U.S.R. competente) 27 L istituto della Conferenza dei Dirigenti prevede solo due riunioni annuali destinate esclusivamente all aspetto deliberativo e non anche, almeno così parrebbe, a tutta l attività istruttoria e di coordinamento tra Istituzioni, assolutamente indispensabile alla realizzazione di progetti condivisi. All art. 6 del testo dell Accordo di rete si rimanda tuttavia alla «Progettazione territoriale» che richiede alle Istituzione scolastiche di individuare «in concreto» le attività definite come prioritarie per la costituzione di reti di scopo. A tal fine la rete di ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale..
28 La conferenza di servizi si riunisce in sede decisoria, quando la decisione da prendere è pluristrutturata, nel senso che il provvedimento finale non può essere adottato senza previo assenso di altre amministrazioni. Dal tenore letterale dell art. 14, comma 2, secondo il quale la conferenza di servizi è sempre indetta quando l amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell amministrazione competente, della relativa richiesta, si desume chiaramente che (a differenza di quanto previsto per la conferenza istruttoria), l indizione della conferenza decisoria è obbligatoria e che tale obbligo sorge laddove l amministrazione procedente non ottenga i prescritti atti di assenso entro il ristretto termine di trenta giorni. Risulta quindi evidente che, l amministrazione procedente, laddove non riceva alcuna risposta da quella o da quelle interpellate, è senz altro tenuta ad indire la conferenza di servizi. Riunione preliminare Riunione istruttoria Riunione trasversale Riunione decisoria 28
29 Inoltre cosa accadrà in caso di dissenso regolarmente espresso da parte di una o più istituzioni? In quali casi l Amministrazione procedente (scuola capo fila) potrà adottare la decisione finale prescindendo dal consenso di una o più partecipanti? Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n (16G00141) (GU n.162 del ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2016 è sostitutivo dell art. 14 della legge 241/1990 e prevede che Entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (45 gg), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte perla migliore tutela dell'interesse pubblico. 29 c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
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