ASSOCIAZIONE MECCANICA. Studio CONSILIA S.r.l.
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- Giovanni Corradini
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1 ASSOCIAZIONE MECCANICA presso FONDAZIONE ALDINI VALERIANI Via Bassanelli, 9/ BOLOGNA Servizi Integrati di Ingegneria per la Prevenzione AMBIENTE SALUTE - SICUREZZA Via Vittoria, San Lazzaro di Savena (BO) 1
2 Da Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) a Servizio Ambiente Salute e Sicurezza (EHS ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY) 2
3 PERCHE questo tema? I compiti istituzionali del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 9 - D. Lgs. 626/94): - individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; - elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all art. 4, comma 2, lettera b) e dei sistemi di controllo di tali misure; - proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 3
4 Segue: I compiti istituzionali del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 9 - D. Lgs. 626/94): - partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all art. 11; - fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all art. 21. TRATTASI QUINDI DI COMPITI TUTTI CONNESSI CON LA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL LUOGO DI LAVORO 4
5 INVECE IN REALTA Nella quasi totalità delle Aziende assistite osserviamo che chi segue la sicurezza del lavoro deve necessariamente occuparsi anche di tutte le problematiche connesse con: - RIFIUTI; - SCARICHI IDRICI; - EMISSIONI IN ATMOSFERA; - INQUINAMENTO ACUSTICO; - ECC 5
6 Art. 4 UN RIFERIMENTO ALL AMBIENTE presente nel testo del D. Lgs. 626/94 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Comma 4. Il datore di lavoro: lettera n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno 6
7 REQUISITI PROFESSIONALI E FORMAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTI A RSPP E ASPP PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI (in tema di sicurezza e salute) D. Lgs. 626/94 Art. 8 bis, comma 2: (RSPP ed ASPP devono): - essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed - essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il Provvedimento 26/01/ della Conferenza Stato Regioni ha definito contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per RSPP e ASPP (Moduli A, B, C Settori ATECO Riconoscimenti esperienze pregresse, ecc...). 7
8 ANCHE PER AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI RSPP E ASPP, PUR IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO OBBLIGO NORMATIVO, DOVRANNO NECESSARIAMENTE FORMARSI con particolare riferimento a: - ADEGUATA CONOSCENZA DELLE NORME LEGISLATIVE IN CAMPO AMBIENTALE [fortunatamente ora forse un po più facilmente consultabili in quanto raccolte in un Testo Unico (D. Lgs. 152/06, benché oggetto di modifiche in corso), anziché distribuite, come avveniva fino ad aprile, in svariate centinaia di provvedimenti diversi]; - CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI NEI VARI SETTORI AMBIENTALI (aria, acqua, suolo, rumore, ecc ); - CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI (consumi energetici, idrici e di materie prime, inquinamenti atmosferico, idrico, del suolo e del sottosuolo, rifiuti, rumore, odori, sostanze pericolose, ecc ); - Ecc 8
9 La FORMAZIONE del RSPP e/o degli ASPP sulle tematiche della protezione dell ambiente sarà particolarmente indispensabile qualora l Azienda sia soggetta a specifiche norme ambientali, quali ad esempio: - Direttiva IPPC; - Direttiva COV; - Direttiva 2003/87/CE Scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra; oppure nel caso l Azienda abbia l intenzione o l interesse di intraprendere un percorso di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004, EMAS) o di adozione del marchio ECO-LABEL per i propri prodotti 9
10 IN SOSTANZA nell attività reale svolta in Azienda chi opera nel Servizio di Prevenzione e Protezione potrà essere chiamato a trattare di questioni ambientali (aria, acque, rifiuti, ecc.) pressochè quotidianamente con la necessità di confrontarsi con il relativo QUADRO NORMATIVO 10
11 QUADRO NORMATIVO AMBIENTALE (principale) ACQUE (prelievi scarichi) Da: Legge Merli (319/76), Legge Galli (36/94), D. Lgs. 152/99, ecc, a: D. Lgs. 152/06 Testo Unico dell Ambiente Parte Terza RIFIUTI (produzione smaltimento) Da D.P.R. 915/82, Decreto Ronchi (22/97), D.M. 471/99, ecc, a: D. Lgs. 152/06 Testo Unico dell Ambiente Parte Quarta ARIA (inquinamento atmosferico) Da D.P.R. 203/88, D.M. 10/07/1990, D.P.R. 25/07/1991, ecc, a: D. Lgs. 152/06 Testo Unico dell Ambiente Parte Quinta RUMORE (inquinamento acustico) D.P.C.M. 01/03/1991 Legge 447/95, D.P.C.M. 27/11/1997, D.M. 16/03/1998, ecc 11
12 ACQUA - Prelievi Acque prelevate da acquedotto pubblico Gestione delle regole del servizio di acquedotto Derivazione / prelievo di acque superficiali o sotterranee Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al Demanio dello Stato D. Lgs. 152/06, art. 144, comma 1 Pertanto la derivazione e/o il prelievo di acque superficiali / sotterranee (in particolare per usi non domestici) possono essere effettuati solo con il possesso di specifiche autorizzazioni e concessioni rilasciate dall autorità competente (la Regione) Gestione delle autorizzazioni / concessioni per derivazione/prelievo di acque pubbliche 12
13 ACQUA - Scarichi Acque reflue ed acque meteoriche ACQUE REFLUE Scarichi in fognatura pubblica Scarichi in corsi d acqua superficiali Scarichi nel suolo e nel sottosuolo ACQUE METEORICHE Raccolta e convogliamento Acque di prima pioggia (gestione eventuale) 13
14 SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA - Acque domestiche scarico sempre ammesso nel rispetto del regolamento di fognatura (D. Lgs. 152/06, art. 107, comma 2; art. 124, comma 4) - Acque industriali o miste lo scarico deve essere espressamente autorizzato (D. Lgs. 152/06, art. 124, comma 1; art. 107, comma 1) 14
15 ADEMPIMENTI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA - Ottenimento dell autorizzazione allo scarico di acque reflue previo eventuale trattamento di depurazione (D. Lgs. 152/06, art. 124, comma 1; art. 125) - Gestione quotidiana dell impianto di depurazione (se esistente) - Verifica periodica / monitoraggio in continuo del rispetto dei limiti di concentrazione previsti per gli inquinanti nell effluente scaricato - Raccolta della relativa documentazione analitica - Denuncia annuale delle acque prelevate, delle acque scaricate e delle caratteristiche di queste ultime ai fini della determinazione della quota tariffaria di depurazione 15
16 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO ED ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - Il tema, affrontato per la prima volta dall art. 39 del D. Lgs. 152/99 è ora trattato dall art. 113 del Testo Unico dell Ambiente - La disciplina per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, purchè provenienti da reti fognarie separate, è di competenza della Regione - La Regione Emilia Romagna, in attuazione dell art. 39 del D. Lgs. 152/99, aveva già regolamentato la materia con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 14 febbraio Il provvedimento trova applicazione per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti aventi una superficie di raccolta superiore a m 2, con obbligo di adeguamento entro marzo La gestione delle acque meteoriche / acque di prima pioggia può essere richiesta all Azienda (e quindi ai Tecnici del SPP) sia per ragioni di prevenzione degli inquinamenti (quando le acque meteoriche possono dilavare sostanze pericolose dalle superfici interessate), sia per ragioni di sicurezza idraulica delle reti o dei canali recettori (realizzazione di vasche volano / di laminazione) 16
17 RIFIUTI La gestione dei rifiuti (che quotidianamente derivano dalla produzione) è indubbiamente un attività che può richiedere a chi in Azienda se ne deve occupare, l impegno più assiduo e continuativo L argomento RIFIUTI, che fino al 29/04/ ha visto nel ben noto Decreto Ronchi D. Lgs. 22/97 la Norma di riferimento, è ora trattato dalla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, il cui art. 178 così recita: la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi 17
18 GESTIONE RIFIUTI Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti - Prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 179) - Recupero dei rifiuti (art. 180) - Smaltimento dei rifiuti (art. 181) GESTIONE (definizione art. 183, comma 1, lettera d) la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura -L esercizio di tutte queste attività di gestione può essere effettuata solo dai soggetti autorizzati ed iscritti all ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI (art. 213) 18
19 RIFIUTI Attività di un produttore di rifiuti Per un Azienda le regole da rispettare per la detenzione in stabilimento dei rifiuti e residui derivanti dalla propria attività produttiva in attesa del loro avvio alle operazioni di recupero e/o di smaltimento, sono quelle del cosiddetto DEPOSITO TEMPORANEO come definite dall art. 183, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/06 19
20 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI [art. 183, comma 1, lettera m)] DEPOSITO TEMPORANEO: Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1)I rifiuti non devono contenere Diossine o PCB; 2)i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le modalità alternative, a scelta del produttore: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi In ogni caso la durata massima del deposito non può essere superiore ad un anno - omissis - 20
21 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI (Segue) 3) i rifiuti NON pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le modalità alternative, a scelta del produttore: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi In ogni caso la durata massima del deposito non può essere superiore ad un anno - omissis - 21
22 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI (Segue) 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi 22
23 GESTIONE AZIENDALE RIFIUTI - Il DEPOSITO TEMPORANEO non si configura quindi come una attività di GESTIONE vera e propria, come definita dall art. 183, comma 1, lettera d); - Per il suo esercizio non è richiesta alcuna autorizzazione o iscrizione ma unicamente il puntuale rispetto delle condizioni (quantitativi, durata, classificazione, etichettature, ecc ) dettate dalla definizione [art. 183, comma 1, lettera m)]. 23
24 DEPOSITO TEMPORANEO Le attività dei soggetti aziendali incaricati della gestione dei rifiuti I componenti del SPP aziendale possono essere di norma chiamati a dover definire una PROCEDURA AZIENDALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI che dovrebbe indicativamente prevedere: 1) Individuazione dei rifiuti e residui aziendali da gestire e loro classificazione (codice CER, stato fisico, classificazione di pericolosità o meno, anche con indagini analitiche, caratteristiche di pericolosità, applicabilità ADR, ecc ); 2) Definizione delle modalità di deposito di ciascun rifiuto (contenitori, aree di deposito, protezione da agenti atmosferici, etichettature, ecc ); 3) Definizione delle modalità di trasferimento dei rifiuti dai reparti produttivi al deposito temporaneo ai fini della tenuta del registro di carico e scarico; 4) Definizione delle modalità per il controllo delle autorizzazioni e delle iscrizioni all ALBO GESTORI AMBIENTALI dei soggetti utilizzati per le operazioni di raccolta, trasporto e recupero / smaltimento; 5) Individuazione dei soggetti aziendali incaricati della gestione dei documenti obbligatori ossia; - tenuta registro di carico e scarico; - redazione e gestione dei formulari di identificazione per il trasporto; - redazione della denuncia annuale MUD. 24
25 ARIA Emissioni in atmosfera Il tema attiene alla prevenzione ed alla limitazione dell INQUINAMENTO ATMOSFERICO che potrebbe derivare dall attività produttiva aziendale. I soggetti dell Azienda che devono occuparsi di questa materia dovranno naturalmente avere una completa conoscenza di tutte le possibili EMISSIONI dello stabilimento che potrebbero causare un INQUINAMENTO ATMOSFERICO effettuandone la GESTIONE nel rispetto delle Norme che regolamentano la materia stessa 25
26 Emissioni in atmosfera L argomento EMISSIONI IN ATMOSFERA, che fino al 29/04/ ha visto nel noto e alquanto stagionato D.P.R. 203/88 e nei numerosissimi provvedimenti applicativi ad esso collegati, il quadro normativo di riferimento, è ora trattato dalla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 - Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Titolo I di tale legge tratta della Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività e, ai fini della prevenzione e limitazione dell inquinamento atmosferico, si applica agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera. 26
27 Emissioni in atmosfera Definizioni (D. Lgs. 152/06, art. 268) - EMISSIONE: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; - INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modificazione dell aria atmosferica, dovuta all introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente 27
28 Emissioni in atmosfera Autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 269) Fatte salve alcune eccezioni, ossia: - attività soggette agli obblighi della Direttiva IPPC e quindi soggette all Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D. Lgs. 59/05 (art. 267, comma 3); - attività escluse dall obbligo dell autorizzazione (art. 269, comma 14 e 16); - attività in deroga in quanto con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272, comma 5), per TUTTI GLI IMPIANTI che producono emissioni, deve essere richiesta una AUTORIZZAZIONE ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06 (art. 269, comma 1). 28
29 Emissioni in atmosfera Autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 269) - La domanda di autorizzazione deve essere presentata all autorità competente (Regione o Provincia) per l installazione di un nuovo impianto o per il trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro (art. 269, comma 2). - In caso di MODIFICA di un impianto esistente già autorizzato, la stessa deve solo essere comunicata all autorità competente se essa non è sostanziale. Se invece la modifica è sostanziale, l autorizzazione deve essere aggiornata (art. 269, comma 8). 29
30 Emissioni in atmosfera Autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 269) modifica sostanziale (definizione dal sito ARPA Emilia Romagna Sezione PARMA) Una modifica è sostanziale se comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Qualsiasi modifica è comunque da considerarsi modifica sostanziale in presenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte ll dell Allegato l alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 30
31 Emissioni in atmosfera Autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 269) - La richiesta, accompagnata dal progetto dell impianto e da adeguata relazione tecnica, sarà esaminata, ai fini del rilascio dell autorizzazione, nell ambito di una conferenza di servizi che dovrà essere indetta dall autorità competente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa (art. 269, comma 3). - La conferenza di servizi dovrà dare risposta entro 120 giorni dalla data della domanda (o entro 150 giorni se saranno state richieste integrazioni). - In caso di mancata risposta il gestore potrà richiedere l intervento sostitutivo del Ministero dell Ambiente, che di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività Produttive, sentito il Comune, dovrà rispondere entro i successivi 90 giorni, - ecc, ecc. 31
32 Emissioni in atmosfera Autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 269) L autorizzazione rilasciata stabilirà, relativamente alla gestione delle emissioni in atmosfera, ai fini del contenimento dell inquinamento atmosferico (art. 269, comma 4): - le modalità di captazione e di convogliamento per le emissioni che ancora non lo sono ma che siano tecnicamente convogliabili; - per le emissioni già convogliate (o da convogliare): i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri di valutazione della conformità ai valori limite e la periodici degli autocontrolli a cura del gestore; - apposite (eventuali) prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse. 32
33 Emissioni in atmosfera Autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 269) L autorizzazione rilasciata (la cui durata è fissata in 15 anni art. 269, comma 7) dovrà inoltre stabilire, per la fase di avviamento (art. 269, comma 5): - il periodo intercorrente fra la data di messa in esercizio dell impianto (da comunicare con 15 giorni di anticipo all autorità competente) e la data di messa a regime ; - la data entro cui devono essere comunicati all autorità competente i dati relativi ai controlli delle emissioni effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni dalla data di messa a regime ; - la durata del periodo di marcia controllata ed il numero di campionamenti e di analisi da realizzare sulle emissioni. 33
34 Emissioni in atmosfera GESTIONE - Le procedure, sommariamente fin qui illustrate, per giungere ad ottenere un autorizzazione per le emissioni in atmosfera dello stabilimento; - le azioni e gli adempimenti richiesti per l avvio dell esercizio e per la messa a regime di un impianto con emissioni in atmosfera; - le successive attività di gestione degli impianti e delle relative emissioni (vigilanza sulla manutenzione dei sistemi di abbattimento e di depurazione, disposizioni per l esecuzione dei campionamenti periodici e delle analisi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione prescritti, ecc ) IN DEFINITIVA SONO INCOMBENZE CHE DI NORMA NELLE AZIENDE IMPEGNANO I COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 34
35 GRAZIE a tutti per la cortese ATTENZIONE 35
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