I documenti del commercio internazionale. emessi dalle CCIA

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1 I documenti del commercio internazionale emessi dalle CCIA

2 Codice meccanografico E' il numero con il quale vengono classificati, presso l'istituto Italiano Cambi, i soggetti che svolgono attività di import/export. Il numero non può essere assegnato a persone fisiche, ma solo a imprese iscritte nel Registro Imprese, ad organismi ed enti pubblici che svolgono in genere transazioni valutarie e a studi professionali che scambiano abitualmente servizi con l'estero. Il numero meccanografico viene richiesto presentando un apposito Modulo di richiesta/assegnazione, firmato dal titolare/legale rappresentante, componente compagine sociale, alla Camera di Commercio della Provincia dove è situata la sede legale. Se la sede legale è all'estero il numero meccanografico viene rilasciato dalla Camera di Commercio dove si trova la filiale principale. Il codice meccanografico cessa automaticamente in caso di fusione per incorporazione o cessazione al Registro Imprese. IMPORTANTE: se un'impresa trasferisce la propria sede in un'altra Provincia, dovrà richiedere un nuovo numero meccanografico alla Camera di Commercio di destinazione. Il vecchio numero meccanografico verrà poi annullato d'ufficio. Il codice meccanografico è riportato sulla visura del Registro Imprese.

3 Carnet ATA

4 Carnet ATA: aspetti applicativi Il Carnet ATA (acronimo dell espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonché dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra) e di materiale professionale, senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l ammontare dei diritti relativi alle merci medesime. Ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale, gestita dalla WCF (World Chambers Federation), formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese, svolgono la funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione doganale e sono tenuti ad anticipare alle Autorità doganali le somme che si rendesse necessario pagare per irregolarità riscontrate nell utilizzo dei Carnet. In Italia ente garante ed emittente è l Unione Italiana delle Camere di Commercio, che distribuisce i documenti a livello provinciale, attraverso le Camere di Commercio. Definizione

5 Carnet ATA: aspetti applicativi Istituzione La Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per la temporanea importazione di merci fu adottata il 6 dicembre 1961 dal Consiglio di Cooperazione doganale e ratificata dall'italia con D.P.R n Scopo della Convenzione sul Carnet A.T.A. è di facilitare e favorire la circolazione internazionale delle merci in temporanea importazione o esportazione. La Convenzione, infatti, consente, a richiesta dell'interessato, la sostituzione dei documenti doganali ordinari, in uso in ciascun Paese per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci, con un documento doganale internazionale, che serve a garantire alle Dogane del Paese di importazione temporanea i diritti doganali dovuti nel caso di mancata riesportazione delle merci.

6 Carnet ATA: aspetti applicativi Il Carnet A.T.A., in definitiva, risponde alle esigenze sia dei servizi doganali sia degli operatori, poiché agevola il movimento da un Paese all'altro delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento stesso agli Uffici doganali di ciascun Paese. Infatti, il Carnet A.T.A. contiene, predisposte in forma semplificata ed unificata, le dichiarazioni da presentare alle dogane, tanto all'entrata che all'uscita delle merci nei vari Stati, ed esonera l'operatore dall'obbligo di depositare presso la dogana, a garanzia, l'ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione accettabile dalla dogana medesima. Ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale, gestita dalla WCF (World Chambers Federation), formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese, svolgono la funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione doganale. Per l'italia l'ente corrispondente della rete di garanzia è l'unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la quale è, pertanto, garante nei confronti dell'amministrazione doganale italiana per i Carnets A.T.A. emessi dai suoi corrispondenti esteri ed utilizzati in Italia, ed è l'ente abilitato a rilasciare in Italia i Carnets A.T.A. validi negli altri Paesi aderenti alla rete del WCF, nei quali la Convenzione ha applicazione. Funzioni

7 Carnet ATA: aspetti applicativi Funzioni 2 La Convenzione ATA, comunque, non interferisce con tutti gli altri aspetti della regolamentazione applicabile in ciascun Paese per l'ammissione in temporanea importazione o temporanea esportazione delle merci previste dalle Convenzioni di Bruxelles o dalle legislazioni nazionali e comunitarie. Analoga facilitazione è prevista per l importazione temporanea da e verso Taiwan, che si realizza attraverso un Protocollo d Intesa, analogo nei contenuti alla Convenzione ATA, stipulato tra i Paesi dell UE e Taiwan e che prevede l utilizzo di un documento doganale diverso nel layout, ma sostanzialmente uguale nella modalità di utilizzo.

8 Carnet ATA: aspetti applicativi Funzioni 2 La Convenzione ATA, comunque, non interferisce con tutti gli altri aspetti della regolamentazione applicabile in ciascun Paese per l'ammissione in temporanea importazione o temporanea esportazione delle merci previste dalle Convenzioni di Bruxelles o dalle legislazioni nazionali e comunitarie. Analoga facilitazione è prevista per l importazione temporanea da e verso Taiwan, che si realizza attraverso un Protocollo d Intesa, analogo nei contenuti alla Convenzione ATA, stipulato tra i Paesi dell UE e Taiwan e che prevede l utilizzo di un documento doganale diverso nel layout, ma sostanzialmente uguale nella modalità di utilizzo.

9 Carnet ATA: aspetti applicativi Paesi I Paesi ad oggi aderenti alla catena di garanzia: 25 Paesi dell Unione Europea (Austria, Belgio e Lussemburgo, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), Algeria, Andorra, Australia, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Federazione russa, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Macedonia, Malaysia, Marocco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare cinese, Romania, Senegal, Serbia (rimangono esclusi Montenegro, Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera/Liechtenstein, Tailandia, Tunisia, Turchia, USA.

10 Carnet ATA: aspetti applicativi Convenzioni La Convenzione di Istanbul sull ammissione temporanea di merci, fatta ad Istanbul il , è stata ratificata in Italia con legge n. 479 del La suddetta Convenzione internazionale ha lo scopo di raggruppare tutte le Convenzioni internazionali in materia di ammissione temporanea, al fine di armonizzare i contenuti e ricavarne disposizioni comuni e uniformi per tutte le tipologie di importazione temporanea. Sostanzialmente la Convenzione si compone di una parte di norme generali, mentre ha ripreso nell Allegato A la normativa del Carnet A.T.A. e del C.P.D. (Carnet de Passage en Douane per gli automezzi) con i relativi modelli dei documenti in uso. Gli allegati successivi da B.1 a B.9, C, D, e E si riferiscono nel dettaglio o a diverse casistiche di importazioni temporanee (fiere, mostre, campioni commerciali) o a diverse tipologie di merci (materiale professionale, scientifico, educativo, articoli diversi per la pratica di sport, animali) o a merci la cui sospensione del pagamento dei dazi e delle imposte può essere solo parziale. La Convenzione di Istanbul non sostituirà le singole Convenzioni almeno sino a quando tutte le parti contraenti delle diverse Convenzioni non convergeranno in quest ultima.

11 Carnet ATA: aspetti applicativi Funzionamento Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale sostitutivo dei documenti doganali nazionali di esportazione e di importazione temporanea, di riesportazione e di reimportazione. Tuttavia, il Carnet costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, potendo in alternativa utilizzare le operazioni doganali di esportazione, importazione temporanea e transito secondo le normali procedure doganali previste per tali operazioni. Il documento si compone di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli costituiti di due parti. La copertina verde contiene nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato e nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento.

12 Carnet ATA: aspetti applicativi Funzionamento 2 I fogli interni, di vario tipo e colore, secondo l uso cui sono destinati, sono formati da una parte staccabile ("volet") e una parte fissa alla copertina verde ("souche"). Il volet è trattenuto dalle Autorità doganali e costituisce la "dichiarazione doganale", mentre la souche fissa costituisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere. Il Carnet è stampato in francese o in inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione. In Italia è stampato in francese e in inglese. Chi intende avvalersi del Carnet deve rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio, ove il rilascio è di solito demandato agli Uffici Estero.

13 Carnet ATA: aspetti applicativi Merci In generale le merci che possono essere scortate da Carnet ATA per l importazione temporanea sono le seguenti: materiale professionale, campioni commerciali, merci destinate a essere presentate a fiere, mostre o manifestazioni similari, materiale scientifico e pedagogico, attrezzature sportive per partecipare a gare, materiale pubblicitario, materiale per foto e cineriproduzione. Con particolare riferimento al materiale professionale sono però esclusi i materiali aventi le seguenti destinazioni d uso: per il trasporto, per la fabbricazione industriale, per il confezionamento di merci, per lo sfruttamento di risorse naturali, per la riparazione e manutenzione di immobili, per l esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che non si tratti di utensili a mano. In alcuni Paesi possono però esistere specifiche limitazioni anche per le suddette categorie di merci. Secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2454/93 del , i Carnets possono essere rilasciati, nei Paesi dell UE, solo per merci comunitarie (art. 797).

14 Carnet ATA: aspetti applicativi Eccezioni In base all'articolo 3.4 della Convenzione sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione. Per quanto riguarda i Carnets emessi in Italia, le Aziende, anche con l ausilio delle Camere di Commercio, avranno cura di accertare che nel Paese di destinazione siano accettate le medesime tipologie di merci, al fine di prevenire eventuali contestazioni al momento della presentazione delle merci alla Dogana estera.

15 Carnet ATA: aspetti applicativi Utilizzatori L uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell apposito spazio della copertina verde. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei Paesi dell UE possono effettuare le operazioni senza necessità di figurare nell apposito spazio di copertina. Al fine di garantire alle imprese la maggiore semplicità possibile, l Unioncamere ha scelto di distribuire i Carnets ATA tramite le Camere di Commercio, anziché operare solo in modo centralizzato come avviene in altri Paesi. Il Carnet deve essere richiesto alla CCIAA presso la quale la Ditta ha la propria sede, mentre per le persone fisiche si fa riferimento alla residenza. Il rilascio da parte di altre Camere è ammesso soltanto in casi eccezionali e con l assenso della CCIAA competente per territorio.

16 Carnet TIR

17 Carnet TIR: aspetti applicativi Definizione Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci su strada "senza rottura di carico". Con tale espressione si intende il trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR e un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della medesima Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. Il trasporto dovrà essere effettuato con idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori; condizione essenziale per fruire del regime TIR è che una parte del tragitto tra l inizio e la fine dell operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale.

18 Carnet TIR: aspetti applicativi Paesi Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla Convenzione TIR e nei quali esista un organizzazione nazionale garante, ovvero: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giordania, Grecia, Iran (Repubblica Islamica), Irlanda, Israele, Italia, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia (Ex Repubblica Iugoslava di), Marocco, Moldavia (Repubblica di), Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Siria (Repubblica Araba), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.

19 Carnet TIR: aspetti applicativi Paesi Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla Convenzione TIR e nei quali esista un organizzazione nazionale garante, ovvero: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giordania, Grecia, Iran (Repubblica Islamica), Irlanda, Israele, Italia, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia (Ex Repubblica Iugoslava di), Marocco, Moldavia (Repubblica di), Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Siria (Repubblica Araba), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.

20 Carnet TIR: aspetti applicativi Convenzioni Il regime T.I.R. (Transport International Routier) è stato istituito con la Convenzione di Ginevra del , al fine di semplificare le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada. Esso è stato successivamente modificato da una seconda Convenzione, adottata a Ginevra nel , approvata dalla Comunità Europea il (REG.2112/78CE - GUCE 252 L del ) e ratificata dall'italia il (L.706, suppl. n.277, del ). Tale regime, grazie alla creazione di uno speciale documento di garanzia - denominato «Carnet T.I.R.» - rende possibile il trasporto internazionale di merci su strada senza che il carico, anche se vengono attraversate più frontiere, sia soggetto al pagamento o al deposito di dazi e/o tasse d'importazione o esportazione presso gli uffici doganali di passaggio, né debba sottostare a controlli doganali ulteriori a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione.

21 Carnet TIR: aspetti applicativi Convenzioni 2 Ogni Stato aderente alla Convenzione T.I.R. abilita un Ente all'emissione e al rilascio dei Carnet, nonché ad assumerne la garanzia, sia per i Carnet emessi dallo stesso che per quelli emessi dai corrispondenti Enti esteri. Per l'italia, Ente abilitato all'emissione di Carnet T.I.R. è l'unioncamere. L'insieme delle Associazioni garanti costituisce una catena di garanzia che riunisce tutti i Paesi aderenti alla Convenzione T.I.R. L'unica catena di garanzia attualmente attiva per il regime T.I.R. è quella amministrata ed assicurata dall'iru (International Road Transport Union: organizzazione internazionale con sede a Ginevra ed agente sotto l'egida dell'onu). La garanzia fornita all'amministrazione finanziaria italiana dall'unioncamere, (analogamente a quelle fornite dalle corrispondenti associazioni estere) ha carattere forfetario ed è limitata a dollari USA per ogni singolo Carnet, anche qualora questo sia stato emesso a scorta di un autotreno o di diversi contenitori caricati su un unico veicolo.

22 Carnet TIR: aspetti applicativi Requisiti I trasportatori italiani che intendono fruire dei benefici istituiti col regime T.I.R. devono: - essere iscritti al Registro T.I.R. tenuto presso l'unioncamere; - uniformarsi alle leggi e ai regolamenti dei Paesi di partenza e di destinazione, nonché di quelli attraversati; - utilizzare veicoli stradali, autotreni o contenitori aventi i requisiti indicati al capitolo III della sopracitata Convenzione e dal "certificato di approvazione" (rilasciato, previa visita di collaudo, dagli Ispettori Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione); - utilizzare un Carnet T.I.R. conforme al modello riprodotto in allegato alla Convenzione.

23 Carnet TIR: aspetti applicativi Rilascio Il Carnet T.I.R. può essere rilasciato soltanto a trasportatori che svolgono la propria attività ed hanno la propria sede nel Paese dell'associazione emittente (salvo la possibilità di rilasciare eccezionalmente Carnet necessari ad un viaggio di ritorno ad un trasportatore straniero, previa autorizzazione scritta dell'unioncamere, che sarà a sua volta stata autorizzata dall'ente garante estero competente); è un documento che accompagna la merce e non il mezzo di trasporto (la cui temporanea importazione rimane soggetta alle formalità prefissate dai singoli ordinamenti nazionali); ha una validità di sessanta giorni dal rilascio e, una volta preso in carico dalla dogana di partenza entro i termini di scadenza, resta valido fino all'arrivo del trasporto a destinazione; deve essere presentato alla dogana di partenza assieme al veicolo e non deve recare cancellature o modifiche supplementari (qualsiasi rettifica eventuale deve essere convalidata dalle autorità doganali o dall'ente emittente). La Convenzione prevede che la merce venga caricata sul veicolo in presenza dell Autorità doganale, che ha il compito di verificare la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R.

24 Carnet TIR: aspetti applicativi Domanda La Ditta iscritta, per ritirare i Carnet T.I.R. deve presentare alla Camera di Commercio competente per territorio l'apposito modulo di domanda, recante: il numero e il tipo di Carnet richiesti (specificando se a 14 a 20 o a 4 volets); le generalità della persona alla quale i Carnet stessi potranno essere consegnati; la firma del titolare o del legale rappresentante.

25 Carnet TIR: aspetti applicativi Validità Tutti i Carnet T.I.R. emessi riportano, nella casella 1 della copertina, l ultima data utile per la loro presentazione alla dogana di partenza (data di validità). La data di validità viene apposta dalla Camera emittente e in nessun caso può eccedere 60 giorni a partire dalla data di rilascio del Carnet T.I.R.. Una volta scaduta la validità, il Carnet T.I.R. non può più essere presentato all ufficio doganale di partenza per la presa in carico. Purché sia stato preso in carico dall ufficio doganale di partenza prima della scadenza della data di validità, il Carnet T.I.R. resterà valido durante tutto il tragitto, fino al completamento dell operazione T.I.R. all ufficio doganale di destinazione, anche se la data di validità è trascorsa durante il tragitto (Art. 9 Convenzione T.I.R.). Non è ammessa alcuna proroga al periodo massimo di validità di 60 giorni.

26 Carnet TIR: aspetti applicativi Rilascio La Camera, effettuati tutti i controlli preliminari, compila i Carnet, inserendo nel primo riquadro della copertina di ciascun documento (il secondo riquadro è destinato a essere compilato dal titolare, prima dell'uso) i dati seguenti: riga 1: la data di scadenza del Carnet stesso (60 giorni dalla data di rilascio); riga 2: la Camera di Commercio che rilascia il documento (servendosi di timbro apposito, recante la dicitura "Chambre de Commerce de... Pour compte de l'union Italienne des Chambres de Commerce"); riga 3: il numero identificativo del titolare (ITA/038/XXXX, dove le ultime 4 cifre rappresentano il numero di iscrizione al Registro T.I.R.), seguito dal nome (o ragione sociale) e l'indirizzo del titolare del Carnet; Tali estremi dovranno, altresì, essere riportati al punto 4 del manifesto delle merci e di tutti i volets interni al Carnet; riga 4: il timbro della Camera e la firma del Segretario Generale o di un suo delegato.

27 Carnet TIR: aspetti applicativi Rilascio 2 Il titolare ha l obbligo di apporre la firma al punto 15 del manifesto delle merci e dei volets interni e deve, inoltre, provvedere alla compilazione delle righe comprese tra il punto 6 e il punto 12 della copertina del Carnet. All atto della restituzione del Carnet T.I.R., la Camera deve pertanto verificare che il documento sia stato regolarmente compilato - in ogni sua parte - in quanto in caso di inadempienze, l IRU si riserva la facoltà di applicare delle sanzioni nei confronti del titolare che saranno stabilite e diversificate in base alla gravità della mancanza. Non possono essere rilasciati Carnet privi di tali indicazioni. La Camera procede al rilascio dei Carnet rispettando, nella misura del possibile, l'ordine di numerazione progressivo degli stessi. Per completezza degli archivi cartacei, la Camera procederà, ogni mese, alla stampa dell elenco dei Carnet rilasciati a ogni singola Ditta iscritta.

28 Carnet TIR: aspetti applicativi Restituzione Dopo il loro utilizzo i Carnet TIR devono essere restituiti all IRU di Ginevra nel più breve tempo possibile, in quanto è l organismo che risponde del loro utilizzo e deve, quindi, controllarne la regolarità. Di conseguenza i Carnet devono essere restituiti dalle Ditte alla Camera di Commercio emittente rispettando i termini di seguito specificati: se utilizzati, entro 15 giorni dalla data di scadenza, e comunque non oltre 15 giorni dalla data in cui la Ditta è tornata in possesso dei Carnet; se inutilizzati, entro una settimana dalla data di scadenza. Per accertarsi della loro regolare restituzione le Camere effettueranno controlli sistematici e, ravvisata la mancata restituzione nei suddetti termini, procederà a sollecitare con nota scritta le Aziende interessate, affinché restituiscano i Carnet scaduti o diano giustificazione della mancata restituzione. In mancanza di risposta nei successivi 30 giorni l Azienda interessata sarà sospesa dal Servizio T.I.R. e ne sarà data informazione all Unioncamere che disporrà su eventuali ulteriori sanzioni successive.

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