Oggetto: Novità del DLgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni )

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1 20121 Milano via San Primo 4, Italia t f Ai Sigg.ri Clienti loro uffici amministrativi Milano, 2 dicembre 2014 Giuseppe Chiaravalli RAGIONIERE COMMERCIALISTA Andrea Chiaravalli David Reali Alessandro Maruffi Fabio Mainardi RAGIONERE COMMERCIALISTA Letizia Lucca Nadia Brambillasca Ermal Shkreli Matteo Torselli Stefania Nigro Circolare n. 05/2014 Oggetto: Novità del DLgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni ) Sommario 1. ABROGAZIONE INTEGRALE DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI NUOVO REGIME PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D INTENTO RIMBORSI IVA COMUNICAZIONE ANNUALE BLACK LIST SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT ARCHIVIO VIES PER L EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PREPAGATE AL LAVORATORE AUTONOMO DETRAIBILITÀ IVA DEGLI OMAGGI ALLINEAMENTO DELLA NOZIONE DI PRIMA CASA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA IN MATERIA DI IVA A DI IMPOSTA DI REGISTRO OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE E PER IL CONSOLIDATO FISCALE RITENUTE SU AGENTI: COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA MODELLO 730 PRECOMPILATO ESTINZIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ SUCCESSIVA ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.1

2 Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il DLgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) che contiene alcune disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, preannunciate l estate scorsa. Le novità più significative in campo fiscale vengono di seguito illustrate. 1. ABROGAZIONE INTEGRALE DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI Giunge al termine l annosa questione della responsabilità solidale negli appalti, atteso che il decreto legislativo dispone l abrogazione integrale di detta disciplina, su cui già più volte negli ultimi anni il legislatore ha messo mano. Il regime della responsabilità solidale negli appalti, in relazione all IVA e alle ritenute IRPEF, era stato introdotto dall art. 35, comma 28 del DL 223/2006, con l intento di combattere l evasione soprattutto nel settore degli appalti edilizi. Le disposizioni, però, si sono rivelate da subito piuttosto complicate per la prassi operativa delle aziende ed hanno quindi richiesto diversi interventi legislativi nel tempo. In particolare, con l art. 13-ter del DL 83/2012 era stato integralmente sostituito il comma 28 dell art. 35 del DL 223/2006 con i nuovi commi da 28 a 28-ter. In base a queste ultime disposizioni, l appaltatore rispondeva in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all erario in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. Con l art. 50 del DL 69/2013, poi, stante le continue richieste di intervento sulla disciplina da parte di molte associazioni di imprese, il Governo aveva espunto dal comma 28 dell art. 35 del DL 223/2006 le parole relative al versamento dell IVA, così da abrogare, dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del provvedimento, il regime di responsabilità solidale in relazione all IVA, lasciando, invece, detta responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. L art. 28 del DLgs. sulle semplificazioni fiscali approvato in via definitiva prevede ora al primo comma l abrogazione integrale dei predetti commi da 28 a 28-ter dell art. 35 del DL 223/2006, cancellando, quindi, completamente il regime della responsabilità solidale anche per quella parte rimasta dal 22 giugno 2013 relativa soltanto alle ritenute IRPEF. Si ricorda che i vari interventi legislativi recenti, invece, non hanno modificato la disciplina recata dall art. 29 del DLgs. 276/2003, per quanto attiene alla responsabilità solidale negli appalti e subappalti in relazione al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori. Si ricorda, in proposito, che il comma 2 del predetto art. 29 dispone che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.2

3 responsabile dell inadempimento. Il secondo comma dell art. 28 del DLgs. in esame si limita ad aggiungere l obbligo di assolvere gli adempimenti propri del sostituto d imposta, sempreché siano previsti, nel caso in cui sia il committente ad eseguire il pagamento del trattamento retributivo e/o contributivo dei lavoratori. In conclusione, quindi, committenti ed appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a richiedere il DURC per verificare la regolarità contributiva, ricordando, tuttavia, che il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. 2. NUOVO REGIME PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D INTENTO Il decreto semplificazioni modifica il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento rilasciate dall esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell Iva, ai sensi dell art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72. In particolare si elimina l obbligo da parte del fornitore dell esportatore abituale di comunicare via Entratel all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute, prevedendo che d ora in poi tale onere sia assolto dall esportatore abituale stesso. Ma gli oneri per il fornitore dell esportatore abituale non cessano. Al momento della ricezione delle lettere d intento (trasmesse dall esportatore abituale) l Agenzia delle Entrate rilascerà a quest ultimo una ricevuta telematica che dovrà essere consegnata al proprio fornitore congiuntamente a una copia della relativa lettera di intento. Una volta in possesso della lettera di intento e della ricevuta telematica, il fornitore potrà effettuare l operazione verso l esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72, fermo restando l obbligo per il fornitore di verificare con modalità telematica la ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate e di indicare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle lettere di intento ricevute. La norma in questione, applicandosi alle lettere di intento relative alle forniture da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, dovrebbe riguardare anche le dichiarazioni emesse alla fine del 2014 con riferimento ad operazioni da compiere l anno successivo. Le modalità operative delle nuove regole dovranno essere definite da uno specifico provvedimento dell Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto legislativo (si auspica, comunque, che ciò avvenga entro la fine del 2014 affinché gli operatori possano modificare la procedura di trasmissione delle lettere di intento già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015). circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.3

4 3. RIMBORSI IVA Il decreto modifica le disposizioni concernenti la disciplina delle garanzie per i rimborsi IVA (art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972). In particolare si prevede: 1) l elevazione a euro del limite entro il quale il rimborso è erogato senza che il creditore debba prestare alcuna garanzia; 2) l introduzione, per i rimborsi di importo superiore, del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza di rimborso accompagnato da una attestazione di integrità patrimoniale e di regolarità contributiva, quale onere alternativo alla garanzia finanziaria (fideiussione, etc.) per i contribuenti affidabili. Le novità interessano sia i rimborsi annuali, da richiedere attraverso la dichiarazione annuale, sia quelli infrannuali (o trimestrali), da richiedere attraverso l istanza redatta sul modello TR, alla quale viene quindi esteso il visto. La disciplina previgente, in linea generale, subordinava l erogazione dei rimborsi IVA alla previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione, polizza fideiussoria, cauzione in titoli pubblici, etc.), fatte salve alcune eccezioni, fra cui i rimborsi d imposta di importo non superiore a 5.164,57 euro. La nuova norma prevede invece l obbligo della garanzia e/o del visto di conformità rinforzato esclusivamente per i rimborsi di ammontare superiore a euro. Di estremo rilievo è il comma 3 del nuovo testo dell art. 38-bis prevede che fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (si tratta della sottoscrizione dell organo di controllo contabile). Alla dichiarazione o istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili (requisito di vitalità dell impresa); 2) se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell anno precedente la richiesta, non circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.4

5 risultano cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale (requisito del mantenimento della proprietà ); 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (requisito della regolarità contributiva ). Il comma 4 del nuovo art. 38-bis stabilisce infine che sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a euro quando richiesti: a) da soggetti passivi che esercitano un attività d impresa da meno di 2 anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all art. 25, D.L. n. 179/2012; b) da soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; 3) all 1% degli importi dichiarati, o comunque a euro, se gli importi dichiarati superano euro; c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. Dal combinato disposto delle disposizioni dei commi 3 e 4, riguardanti entrambe solo i rimborsi di ammontare superiore a euro, si desume che: in via generale, i contribuenti che presentano la dichiarazione o istanza di rimborso munita del visto di conformità rinforzato e cioè del visto di conformità (ovvero della sottoscrizione dell organo di controllo contabile) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra, non sono tenuti a prestare la garanzia di cui al comma 5; i soggetti che versano nelle situazioni previste alle lettere a), b) e d) del comma 3, essendo considerati a rischio sono in ogni caso tenuti a prestare la garanzia. In definitiva, la nuova disciplina consente ai contribuenti non rientranti nelle categorie a rischio di fare a meno del costo della garanzia (sostenendo però quello del visto di conformità) e beneficiare anche dello snellimento procedurale. Per i soggetti a rischio, invece, il solo vantaggio è l elevazione a circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.5

6 euro del limite dei rimborsi liberi. Per quanto riguarda la durata e la forma della garanzia, non vi sono innovazioni. Un altra novità attiene alla soppressione della previsione che dispensa dall obbligo di prestare garanzia le imprese c.d. virtuose ; tale previsione, comunque, appare sostanzialmente assorbita dalla nuova disciplina che introduce però l onere aggiuntivo del visto di conformità. Va osservato, infine, che restano impregiudicate le previsioni di favore in materia contenute in altre disposizioni di legge (es. versamenti in conto fiscale, rimborsi alle procedure concorsuali), in relazione alle quali occorrerà però verificare l intreccio con la nuova disciplina. 4. COMUNICAZIONE ANNUALE BLACK LIST Si riscrive l'articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, si renda obbligatoria solo qualora il volume complessivo delle operazioni sia superiore a ,00 euro su base annua. Non dovrebbe essere più applicabile la disposizione che esclude dal listing le singole operazioni di ammontare uguale o inferiore a 500,00 euro (in sostanza tutte le operazioni andrebbero comunicate, indipendentemente dall importo, a condizione però che il loro importo complessivo annuo superi i ,00 euro). Le novità riguardano anche la periodicità, che passa da mensile o trimestrale ad annuale. Entrambe le novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (2014). La materia risulta allo stato priva di una regolamentazione normativa, per quanto riguarda il termine di presentazione anche se, in un ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini per la presentazione dello spesometro (10 aprile o 20 aprile), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello (sul punto si attende un chiarimento ministeriale). 5. SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT Altra novità è la semplificazione degli elenchi INTRASTAT in relazione alle prestazioni di servizi, cosiddette generiche 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE ovvero da questi ultimi ricevute. Con la modifica si riduce il relativo contenuto alle sole informazioni concernenti: i numeri di identificazione Iva delle controparti; il valore totale delle transazioni suddette; il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; il Paese di pagamento. La semplificazione è demandata ad un successivo Provvedimento dell Agenzia delle Dogane da emanarsi, d intesa con l Agenzia delle Entrate e con l ISTAT, entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto semplificazioni. Per circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.6

7 l'omissione o l inesattezza dei dati forniti nell elenco INTRASTAT, si applicano le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell elenco stesso. 6. ARCHIVIO VIES PER L EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Il D.lgs. sule semplificazioni fiscali prevede alcune modifiche al regime autorizzatorio delle operazioni intracomunitarie ai fini dell Iva, volte ad una migliore armonizzazione con la normativa comunitaria, che eliminerebbero alcune criticità del meccanismo introdotto dall art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Con l esercizio dell opzione per l effettuazione di operazioni intracomunitarie, da eseguirsi secondo modalità da stabilire con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni). Come noto, secondo le disposizioni dell art. 35 del D.P.R. n. 633/72, come modificate dal citato art. 27, D.L. n. 78/2010 e integrate dai due provvedimenti attuativi adottati dall Agenzia delle entrate il 29 dicembre 2010, i soggetti che avviano un attività di impresa, artistica o professione nel territorio dello Stato, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie (scambi di beni e/o di servizi con altri paesi dell Ue), esprimono tale intenzione all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività. A seguito di questa manifestazione di volontà, l Agenzia delle entrate procede ad alcuni riscontri, all esito dei quali decide se iscrivere oppure no il soggetto nell archivio VIES, la banca dati nella quale sono inseriti i soggetti passivi abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie. Più in particolare, se l Agenzia rileva elementi di rischio, può notificare al richiedente un provvedimento di diniego dell autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, impugnabile davanti alla Commissione Tributaria Provinciale; in caso contrario, il richiedente è iscritto nell archivio VIES a decorrere dal trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione del numero di partita Iva. Questo meccanismo di silenzio-assenso presuppone, dunque, che nei trenta giorni dalla manifestazione di volontà, come chiarisce la circolare dell Agenzia n. 39/2011 riprendendo la relazione di accompagnamento del D.L. n. 78/2010, è sospesa la soggettività attiva e passiva ad effettuare operazioni intracomunitarie. Il contribuente che non abbia manifestato l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie all atto della dichiarazione di inizio attività potrà farlo, in qualunque momento, attraverso un istanza all Agenzia; in tal caso, l autorizzazione si intende rilasciata, se non interviene provvedimento di diniego, dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell istanza. Tutti i soggetti passivi possono liberamente verificare, mediante il sistema di interrogazione delle partite Iva comunitarie, se un determinato soggetto risulta iscritto al VIES e sia quindi abilitato a compiere operazioni intracomunitarie. circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.7

8 Per quanto riguarda gli effetti della mancata iscrizione (per mancata richiesta, diniego o revoca dell autorizzazione), non espressamente disciplinati dalla legge, nella citata circolare, traendo spunto dalle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del D.L., si chiarisce che le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate dai soggetti non iscritti nell archivio VIES non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario (sono cioè assoggettate ad imposizione in Italia). Lo stesso vale per gli scambi di prestazioni di servizi c.d. generiche, cioè quelle sottoposte alla regola generale di territorialità dell art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72. Le modifiche che il decreto apporta alla normativa vigente ridefinisce la disciplina come segue: a) la manifestazione di volontà all effettuazione di operazioni intracomunitarie espressa nella dichiarazione di inizio attività (o successivamente, con apposita istanza) determina l immediata inclusione nella banca dati VIES, secondo modalità operative che saranno definite con provvedimento dell Agenzia delle entrate b) nel caso in cui il contribuente non abbia presentato alcun elenco riepilogativo (modelli Intrastat) per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati, si presume che egli non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie, sicché l Agenzia procede all esclusione del numero di partita Iva dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione all interessato; c) gli uffici dell Agenzia verificano, in linea generale, che i dati forniti dai soggetti passivi per la loro identificazione siano completi ed esatti, provvedendo in caso contrario alla cessazione della partita Iva e all esclusione della medesima dalla banca dati, secondo criteri e modalità da stabilire con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia; d) sono soppresse le disposizioni in materia di diniego o revoca dell autorizzazione. Ciononostante, si consiglia sempre agli operatori che non hanno mai effettuato operazioni intracomunitarie (o che le effettuano raramente) di controllare prima di effettuare una delle specifiche operazioni la propria posizione Iva nel Vies, attraverso il servizio fornito su 7. SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PREPAGATE AL LAVORATORE AUTONOMO Per ciò che concerne la determinazione del reddito dei professionisti, si prevede che le spese di vitto e alloggio prepagate dal committente al professionista non vengano più considerate come compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.8

9 deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre In alcuni casi infatti, si verifica che alcune spese (es. spese vitto e alloggio) siano direttamente sostenute dal committente, anche solo per ragioni di comodità organizzativa (si pensi al professionista che assiste un cliente in una trattativa all estero e lo accompagni nel viaggio, oppure allo studio professionale che paga le spese di vitto e alloggio al collaboratore professionista titolare di partita IVA in occasione di una visita al cliente dello studio). In dette circostanze, fino al 31 dicembre di quest anno, dovrebbe seguirsi la procedura delineata dalla circ. 28/2006, 38, finalizzata da evitare che in capo al titolare di reddito di lavoro autonomo si configuri un reddito in natura. Dal prossimo anno, invece, la circostanza che il committente anticipi queste spese non avrà effetti sul reddito del professionista. 8. DETRAIBILITÀ IVA DEGLI OMAGGI Altra novità nel mondo Iva è l innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell attività d impresa. Più in dettaglio, si prevede l innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi. 9. ALLINEAMENTO DELLA NOZIONE DI PRIMA CASA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA IN MATERIA DI IVA A DI IMPOSTA DI REGISTRO Viene inserita una norma che allinea la nozione di prima casa rilevante ai fini dell applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE E PER IL CONSOLIDATO FISCALE Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l opzione per la trasparenza fiscale e per il consolidato fiscale può essere effettuata con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. 11. RITENUTE SU AGENTI: COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI Il decreto semplifica prevedendo che la presentazione al committente della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari può essere inviata anche via PEC. La dichiarazione non potrà circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.9

10 avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte dell agente, procacciatore etc.. La decorrenza di tale disposizione sarà stabilita da un apposito decreto ministeriale. 12. SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA Il decreto sulle semplificazioni prevede che l identificazione delle società in perdita sistemica avvenga qualora la società presenti perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi). Come noto, con il decreto legge 138/2011 è stato stabilito che le società che dichiarano perdite fiscali in un triennio sono considerate "di comodo" a partire dal periodo d'imposta successivo. La norma decorre, in deroga allo Statuto del contribuente, dal periodo d'imposta in cui entra in vigore il decreto sulle semplificazioni, cioè dal In questo modo, il quinquennio da considerare in Unico 2015 sarà, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, quello La norma, secondo la dottrina che si sta formando in questi giorni, è di carattere procedimentale e, conseguentemente, retroattiva. Ciò significa che chi in passato è diventato "di comodo" per avere dichiarato perdite per tre periodi, potrà sostenere, in sede di difesa, che solo dopo cinque periodi poteva essere considerato tale. In sostanza, la nuova norma dovrebbe trovare applicazione anche per il passato e non solo dal MODELLO 730 PRECOMPILATO Per quanto riguarda il 730 precompilato, i sostituti d imposta dovranno inviare le nuove Certificazioni Uniche all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcuni oneri deducili o detraibili sostenuti l anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare). Nel 2016, inoltre, dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria, e, quindi, acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie. Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'agenzia o inserendo ulteriori informazioni. Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a euro, ma vengono direttamente rimborsati; circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.10

11 integrarla, mediante dati non conosciuti all'agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità. Il modello 730 precompilato potrà essere lavorato esclusivamente da dottori commercialisti, Caf, e consulenti del lavoro. Resteranno fuori, allora, dalle dichiarazioni precompilate i tributaristi, i ragionieri abilitati, i geometri fiscalisti e i centri elaborazioni dati. 14. ESTINZIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ SUCCESSIVA ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE Il decreto delegato sulle semplificazioni fiscali configura una "fictio iuris" e prescrive che ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. La società, quindi, continuerà a essere destinataria di atti concernenti i tributi o ai contributi e delle successive eventuali vicende impugnatorie, con tutti gli atti che dovranno essere compiuti dall ultimo legale rappresentante, amministratore o liquidatore, che continua a rivestire, ai fini indicati, tale carica. Tutte le attività amministrative e giurisdizionali, quali il contraddittorio con l ufficio ed il conferimento di incarichi di difesa per la società, dovranno essere svolti dall'ultimo amministratore o liquidatore che potrà essere chiamato a rispondere, entro i 5 anni dalla richiesta di cancellazione per le attività prima indicate. Nel caso in cui per cause oggettive non esista più l'ultimo rappresentante legale (decesso, ecc.), dovrà essere richiesta la nomina di un amministratore giudiziario che possa legittimamente ricevere la notifica degli atti, ex art. 78 cpc. Tale richiesta, naturalmente, dovrà essere presentata da chi vuole far valere i propri diritti. Nella fattispecie tale onere è a carico dell'amministrazione finanziaria. In merito alla notifica si segnala la problematica, da confermare o meno, del mantenimento dell indirizzo PEC, con i relativi costi e la quotidiana attività di lettura. Il dies a quo per la decorrenza dei cinque anni viene espressamente individuato con la data di presentazione della domanda di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese. Il nuovo testo del decreto semplificazioni prevede anche che se i liquidatori non pagano con le attività della liquidazione le imposte dovute dall'impresa per il periodo stesso della liquidazione e per quelli precedenti, rispondono in proprio del pagamento delle imposte: i liquidatori hanno però la facoltà di provare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione dei beni ai soci e agli associati e che pertanto la pretesa del fisco è infondata, ovvero di aver soddisfatto, con le attività della liquidazione, crediti di ordine superiore a quelli tributari. circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.11

12 La responsabilità del liquidatore non può andare oltre all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza con l'attivo societario. Ciò significa che se il totale dei debiti tributari era di 20mila euro e che quelli di ordine superiore che i liquidatori avrebbero dovuto pagare era di 5mila euro, rispondono in proprio per 15mila euro. Inoltre le nuove disposizioni contengono anche la soppressione della norma che limitava l'applicazione dell'articolo 36 del Dpr 602/73 alle sole imposte sul reddito di impresa, legittimando dunque l'amministrazione finanziaria al recupero anche di Iva e Irap. Si ricorda che per quanto riguarda i soci di società, l'articolo 36 del Dpr 602/73 prevede che questi siano responsabili, per il pagamento delle imposte dovute dalla società nel caso in cui abbiano ricevuto denaro e altri beni sociali, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, o nel caso in cui abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, nei limiti del valore dei beni stessi. La novità introdotta dal decreto riguarda il valore del denaro e dei beni ricevuti in assegnazione che si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato. In sostanza il liquidatore di una società di capitali diventa responsabile personalmente del pagamento delle imposte accertate a carico della società se la liquidazione presentava un attivo e questo sia stato distribuito. 15. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Altra rilevante modifica riguarda la dichiarazione di successione, che non dovrà più essere presentata se l eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l attivo ereditario ha un valore non superiore a ,00 euro (dagli attuali ,00 euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. È stata introdotta la possibilità di autocertificare ex D.P.R. n. 445/2000 l autenticità: degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; dei documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.12

13 Resta salva la facoltà dell Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Tale disposizione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e delucidazioni. CHIARAVALLI, REALI E ASSOCIATI circolare n Decreto Semplificazioni.docx 2 dicembre 2014 pag.13

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