N UNICO PF 2016: compilazione del quadro RR

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1 UNICO PF 2016: compilazione del quadro RR N Artigiani ed Esercenti attività commerciali Autonomi senza cassa iscritti alla GS INPS Compensazione contributi previdenziali Rimborso contributi versati in eccesso

2 Sommario Quadro RR Contributi previdenziali Ambito soggettivo Artigiani e commercianti: determinazione della base imponibile Liberi professionisti: determinazione della base imponibile Liberi professionisti: determinazione della base imponibile in caso di più attività Liberi professionisti: compensazione contributiva Artigiani e commercianti: compensazione contributiva Artigiani e commercianti: rateizzazione dei contributi Liberi professionisti: la rateizzazione contributiva Superamento del massimale contributivo della Gestione Separata INPS UNICO PF: compensazione contributi previdenziali UNICO PF: mancati versamenti UNICO PF: socio di snc Contributi ed eventi eccezionali Contributi dovuti dall ultrasessantacinquenne NON pensionato Contributi ultrasessantacinquenne Il passaggio da commerciante ad artigiano Il trasferimento in altra provincia Errata compilazione del Mod. F Cessazione dell attività Geometra e studio associato... 19

3 Quadro RR Contributi previdenziali Il quadro RR Contributi previdenziali - è composto da tre sezioni: SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti; Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell INPS; Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Cassa italiana geometri (CIPAG). CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI SEZIONE I La sezione I deve essere compilata, ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: dai titolari di imprese artigiane e commerciali, dai soci titolari di una propria posizione assicurativa, tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell impresa (familiari collaboratori).

4 Restano, invece, esclusi dalla compilazione della sezione: i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del codice azienda. La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d impresa posseduti per l anno Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci. Nel caso in cui il titolare dell impresa familiare abbia adottato il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111) il reddito prodotto nell ambito di tale regime concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. Per l anno 2015: il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a ; il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro Per coloro che svolgono l attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1 gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in non può essere rapportato ai mesi di attività.

5 Qualora nel corso dell anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda. Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote: Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino ad ,65% 22,74% Da ,01 ad ,65% 23,74% Fino ad ,65% 19,74% Da ,01 ad ,65% 20,74% Il limite di è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1 gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad , non frazionabile mensilmente. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL INPS- SEZIONE II La presente sezione deve essere compilata: dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

6 Restano esclusi dall iscrizione alla Gestione Separata INPS: i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai Decreti Legislativi n. 509/94 e n. 103/96; chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l attività professionale, ad altre forme assicurative (quali ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci). Sono invece obbligati al versamento alla Gestione Separata coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l anno 2014 e/o il reddito prodotto nell ambito del regime dell imprenditoria giovanile qualora il professionista abbia adottato tale regime. BASE IMPONIBILE COMPENSI - COSTI = REDDITO NETTO Per l anno 2015: - il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro (reddito imponibile massimo); - le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: 1. 23,5% per i professionisti già coperti per l anno d imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità); 2. 27,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

7 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS Anno Partite Iva iscritte in via esclusiva Altri iscritti in via esclusiva Pensionati e iscritti anche ad altra gestione % 27% 20% % 28% 22% % 30% 23,5% % 31% 24% % 32% 24% % 33% 24% Poiché il reddito imponibile è conosciuto solo a consuntivo, i versamenti del contributo devono essere effettuati con le modalità previste per le imposte dirette. Il professionista è tenuto a rispettare tre scadenze, effettuando: due versamenti in acconto: 1. entro il 6 luglio 2016 ovvero 22 agosto 2016 (con maggiorazione dello 0,4%) doveva essere versato il saldo 2015 e il primo acconto 2016, pari al 40% del contributo dovuto sui redditi che risultano dalla dichiarazione relativa all anno precedente; 2. entro il 30 novembre 2016 deve essere effettuato un secondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi che risultano dalla dichiarazione relativa all anno precedente (importo pari al primo); un versamento a saldo: 1. entro il 16 giugno/16 luglio 2017 (con maggiorazione dello 0,4%) di ciascun anno deve essere pagato il saldo 2016 del contributo dovuto per il periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell anno precedente, calcolato prendendo a riferimento il reddito di lavoro autonomo effettivamente conseguito in tale anno. ENTRO IL 6 LUGLIO O IL 22 AGOSTO 2016 ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 ENTRO IL 16 GIUGNO O IL 16 LUGLIO 2017 saldo per anno d imposta 2015; primo acconto per l anno secondo acconto Saldo per anno d imposta 2016

8 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI (CIPAG) - SEZIONE III Tale sezione va compilata dai Geometri che: 1. esercitano in forma individuale la professione; 2. esercitino in forma associata; 3. siano titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l attività ingegneristica che abbiano compilato il modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza del Geometra. In particolare, la determinazione ed il pagamento della contribuzione obbligatoria, è così suddivisa: minimi e autoliquidazione del contributo soggettivo dovuto per l anno 2016; minimi relativi al contributo integrativo per l anno 2016 e autoliquidazione del contributo integrativo dovuto per l anno contributo di maternità, di importo uguale per tutti gli iscritti. Nel caso di dichiarazione relativa a redditi prodotti nell anno di cancellazione, il contributo soggettivo è dovuto in forma accessoria, senza limite di minimo e solo in autoliquidazione, mentre il contributo integrativo è dovuto per la sola quota di autoliquidazione. Pertanto, in questo caso non sono dovuti i relativi contributi minimi 2016 né il contributo di maternità.

9 IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dal reddito professionale netto ed imponibile ai fini IRPEF per il calcolo del contributo soggettivo e dal volume annuale d affari ai fini IVA per il calcolo del contributo integrativo dovuto, prodotti nell anno Base imponibile contributo soggettivo Reddito professionale netto prodotto nell anno Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è dovuto nella misura del 14% del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino ad euro e del 3,5% per il reddito eccedente. È previsto un contributo soggettivo minimo calcolato e fornito dalla Cassa; in base alla posizione iscrittiva rivestita ed ai mesi relativi. Contributo soggettivo REDDITO NETTO 2013 X PERCENTUALI CONTRIBUTIVE 14% E 3,5% Al netto contributo minimo anno dichiarazione (per Mod. UNICO 2016, contributo relativo al 2015) Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell esercizio della professione e in tale ipotesi il contributo minimo obbligatorio, che è ridotto a partire dal primo gennaio dell anno successivo alla data di decorrenza della pensione, sarà determinato dalla Cassa. Mentre per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa il contributo soggettivo è ridotto ad un quarto per i primi due anni d iscrizione e alla metà per i successivi tre anni.

10 IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO Il contributo integrativo è dovuto nella misura del 5% del volume annuale d affari ai fini IVA al netto del contributo minimo pagato in acconto nel È previsto un contributo integrativo minimo, calcolato e fornito dalla Cassa in base alla posizione iscrittiva rivestita ed ai mesi relativi. Base imponibile contributo integrativo Corrispettivi rientranti nel volume d affari ai fini IVA IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Il contributo di maternità, dovuto da tutti gli iscritti nella stessa misura, è pari per il 2016 ad euro 17. Il contributo di maternità non è dovuto da coloro che risultano già cancellati nell anno precedente a quello di dichiarazione. Contributo di maternità Misura fissa pari a 17 Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della contribuzione dovuta, in relazione alle varie posizioni giuridiche.

11 1. Ambito soggettivo Chi è tenuto alla compilazione del quadro RR di UNICO PF 2016? Il quadro RR del Modello Unico PF 2016 deve essere compilato: dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario; dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione Separata di cui all art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n Artigiani e commercianti: determinazione della base imponibile Come si determina la base imponibile degli artigiani e commercianti? E in caso di adozione del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, quali sono i criteri da seguire? In merito all individuazione dell ammontare del reddito da assoggettare all imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d impresa conseguiti nel 2015, al netto delle eventuali perdite dei periodi d imposta precedenti, scomputate dal reddito dell anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d impresa, è costituita: dalla parte del reddito d impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili; ovvero, alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Ciò detto, si indicano gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei seguenti quadri: RF (impresa in contabilità ordinaria); RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfettari); e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): RF63 (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) RH12] + RS37 colonna 12. Sul punto, si ricorda che i redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il Modello Unico SC (società di capitali). Per i soggetti che, ai sensi dell art. 27, comma 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità la base imponibile viene determinata come segue: nel caso in cui è barrata la casella Impresa o Impresa familiare il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM sezione I rigo LM6 (reddito lordo o perdita) LM9 (Perdite pregresse); mentre per i soggetti che, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue: somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, esposti per intero, aventi natura di reddito d impresa meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell importo indicato nella

12 colonna LM37, indicati nel quadro LM sezione II. Si pone in evidenza che, ai sensi dell art. 3 bis L. 438/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, è data dalla somma dei redditi d impresa denunciati ai fini IRPEF oltre a eventuali redditi d impresa denunciati dalla Srl; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati. 3. Liberi professionisti: determinazione della base imponibile Come si determina la base imponibile dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS? Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente se adottato dal professionista dal regime dell imprenditoria giovanile. Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel: Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall esercizio di arti e professioni), rigo: RE23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo 24; Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), rigo: RH15 o RH17; oppure RH18 col. 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; Quadro LM: Sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità); Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 ) flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9; Sezione II (Regime forfettario) flag casella autonomo, rigo LM34 - LM Liberi professionisti: determinazione della base imponibile in caso di più attività Come si determina la base imponibile qualora il contribuente esercita contemporaneamente più attività, sia d impresa che di lavoro autonomo? Prima di rispondere alla domanda, è bene specificare che la base imponibile si differenzia a secondo che il professionista rientri o meno nel regime contributivo agevolato (art. 1, co della L. n. 190/2014) - inserendo quindi il flag sulla col. 3 del rigo LM21 come specificato nella tabella sottostante. Contribuente rientrante nel regime contributivo agevolato Somma degli importi delle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30 (per intero) - le perdite pregresse (colonna LM37). Contribuente escluso dal regime contributivo agevolato Somma dei redditi da lavoro autonomo (rigo LM34), ridotta di un terzo, meno le perdite pregresse relative a tali redditi. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1. Al riguardo, l INPS rammenta che nel calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie. A tal fine, sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:

13 Codice 2: per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione Separata utilizzando i flussi Emens. Codice 3: per i redditi percepiti ai sensi dell art. 50, comma 1 lett. C bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all art. 64 comma 1 lett. l). Codice 4: i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione. Codice 5: i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell art. 53 comma 1 TUIR e per i quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione Separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente). Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11. I redditi evidenziati nei codici 2-3-4, essendo già soggetti a Gestione Separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2016 è pari a ,00. Al riguardo, appare opportuno specificare che: nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti sui quali il sostituto d imposta ha assolto l obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals, il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito; nel caso in cui il professionista abbia nell anno d imposta percepito l indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel quadro RR. 5. Liberi professionisti: compensazione contributiva Sono un libero professionista con partita Iva iscritto alla Gestione Separata INPS. Siccome lo scorso anno ho erroneamente versato in eccedenza i contributi previdenziali, posso compensarli con quelli dovuti per quest anno? Eventualmente posso chiederli a rimborso? Affinché il libero professionista senza cassa iscritto alla Gestione Separata INPS possa portare in compensazione eventuali contributi versati in eccedenza lo scorso anno, è necessario che tale credito sia stato opportunamente indicato al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sezione II del modello UNICO In tal caso, basta che il contribuente indichi nel modello F24, come periodo di riferimento, il 2014 ; sul punto, è bene specificare che possono essere compensati sia i contributi dovuti alla Gestione Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi. Il contribuente potrà godere dell istituto della compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione di UNICO 2016 che coincide con la data del 30 settembre 2016 valorizzando il credito maturato nell anno 2014 nel rigo RR8 colonna 4 del quadro RR di UNICO Dunque, l eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sezione II di UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante modello F24 indicando

14 esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento. Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite F24 (anche a saldo 0). Laddove il professionista decidesse di non utilizzare in compensazione i contributi risultati a credito, potrà presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all indirizzo selezionando Elenco di tutti i servizi e cliccando su Gestione Separata: domanda di rimborso. Differenti sono invece le modalità di compensazione contributiva per le somme a credito riferite ad anni d imposta precedenti rispetto al 2014, in quanto bisogna applicare il meccanismo dell autoconguaglio. 6. Artigiani e commercianti: compensazione contributiva Sono un commerciante iscritto alla gestione INPS Artigiani ed Esercenti attività commerciali. Siccome lo scorso anno ho erroneamente versato in eccedenza i contributi previdenziali, posso compensarli con quelli dovuti per quest anno? Eventualmente posso chiederli a rimborso? Come per i liberi professionisti senza cassa anche i lavoratori appartenenti alla Gestione INPS Artigiani e commercianti potranno portare in compensazione i contributi versati in eccedenza lo scorso anno. A tal fine, si ravvisa che l importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 21 o 36 del Quadro RR del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l anno 2015 e l'importo che si intende compensare. Diversamente, tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016 (30 settembre 2016) tramite modello F24 con anno di riferimento 2014, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 19 o 32 del Quadro RR del modello UNICO Quindi, nel mod. F24 bisogna indicare la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri). Sarà dunque indicato il periodo di riferimento (l anno 2014 ovvero il 2015, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare. Anche qui tutte le somme a credito riferite ad anni d imposta precedenti rispetto al 2014 dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio). Si precisa, infine, che le domande per effettuare le predette operazioni dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell INPS, selezionando dall opzione Elenco di tutti i servizi l applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti ; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare Domande telematizzate - quindi Compensazione contributiva o Rimborso. 7. Artigiani e commercianti: rateizzazione dei contributi Sono un artigiano di 40 anni, regolarmente iscritto alla Gestione Separata INPS, e per l anno 2015 ho maturato un reddito di euro Volevo chiedere se anche gli artigiani sono tra i soggetti ammessi alla rateizzazione contributiva del primo acconto 2016? In caso affermativo, come avviene la dilazione delle rate? La risposta al quesito posto è affermativa. Gli artigiani e commercianti possono rateizzare i contributi, ma esclusivamente la parte di reddito che eccede il minimale imponibile, che per quest anno si attesta a euro. Di conseguenza, vengono esclusi i contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO Nel caso di specie, i contributi dovuti fino al minimale (pari a , annualmente rivalutato) vanno versati in quattro rate (16 maggio 2016, 16 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017) applicando l aliquota del 23,10%.

15 Mentre la restante parte (9.452 euro) va versata alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF). Quindi, nel caso di specie l importo contributivo dovuto sul minimale ( 3.599,03 per gli artigiani, importo compreso del contributo maternità pari a 7,44 euro) va corrisposto in quattro rate, mentre la restante parte (9.452 euro) va versata con il metodo degli acconti. Pertanto: in occasione del versamento del I acconto 2016, bisogna versare il 40%; il 60% con il II acconto 2016, entro il 30 novembre 2016; e il saldo entro il 16 giugno del prossimo anno. L artigiano, nel caso di specie, può rateizzare il primo acconto 2016 entro le seguenti scadenze: 1 rata: 6 luglio 2016, senza interessi; 2 rata: 22 agosto 2016, applicando lo 0,33% a titolo d interesse; 3 rata: 16 settembre 2016, applicando lo 0,66% a titolo d interesse; 4 rata: 17 ottobre 2016, applicando lo 0,99% a titolo d interesse; 5 rata: 16 novembre 2016, applicando l 1,32% a titolo d interesse. Non bisogna dimenticare che gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. 8. Liberi professionisti: la rateizzazione contributiva Sono un libero professionista senza cassa : posso chiedere la rateizzazione degli oneri contributivi? In tal caso, le modalità di rateazione dei debiti contributivi si differenziano rispetto agli artigiani e commercianti. Per questi ultimi, infatti, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l anno d imposta 2015 che sull importo del primo acconto relativo ai contributi per l anno La prima rata deve essere corrisposta entro il 6 luglio 2016; le altre rate alle seguenti scadenze: 1 rata: 6 luglio 2016, senza interessi; 2 rata: 22 agosto 2016, applicando lo 0,33% a titolo d interesse; 3 rata: 16 settembre 2016, applicando lo 0,66% a titolo d interesse; 4 rata: 17 ottobre 2016, applicando lo 0,99% a titolo d interesse; 5 rata: 16 novembre 2016, applicando l 1,32% a titolo d interesse. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre In via generale, si ricorda che il libero professionista deve versare: entro il 6 luglio 2016: il saldo 2015 (pari al 20% dell imponibile contributivo 2015) e il 1 acconto 2016 (pari al 40% dell imponibile contributivo presunto, calcolato con il metodo storico o previsionale); entro il 30 novembre 2016: il 2 acconto 2016 (pari all importo contributo versato in occasione del 1 acconto 2016); mentre il saldo 2016 si chiuderà a giugno del prossimo anno versando il restante 20%. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

16 gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi; le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione deve essere utilizzata la causale DPPI ; la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 16 giugno al 18 luglio. 9. Superamento del massimale contributivo della Gestione Separata INPS Un contribuente, amministratore di una srl, per il 2015 ha nel Mod. CU un reddito oltre Euro e pertanto ha superato il massimale contributivo alla Gestione Separata INPS. Lo stesso contribuente svolge un'attività professionale sottoposta ad iscrizione presso la Gestione Separata INPS e nel quadro RE risulta un utile di Euro Ora si chiede se, visto che il massimale contributivo è già stato superato nel mod. CU, il contribuente è tenuto alla redazione del quadro RR, sezione 2, e di versare i contributi alla Gestione Separata con l'aliquota del 27.72%. Presa visione del quesito su esposto, è doveroso innanzitutto affermare che il Quadro RR Contributi previdenziali, deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui all art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all Inps. Da questa prima affermazione è possibile asserire che la compilazione del predetto quadro è dovuto a prescindere dai compensi economici percepiti dal contribuente, ma per il semplice fatto che quest ultimo risulta iscritto presso la Gestione Separata dell INPS. Con particolare riferimento alla Sezione II del Quadro RR, le istruzioni al mod. UNICO PF 2016 rammentano che tale sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n Quanto alla base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta, essa è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l anno 2015 e/o il reddito prodotto nell ambito del regime dell imprenditoria giovanile o dei cd minimi previsti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 qualora il professionista abbia adottato tali regimi. Sul punto, è utile ricordare che per l anno 2015: il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro ,00 (reddito imponibile massimo); le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: 23,5% per i professionisti già coperti per l anno d imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità); 27,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria. Dunque, oltre il predetto limite di compenso, non devono essere versati i contributi all INPS, ma non si matura neanche la pensione. Tornando al concetto di base imponibile, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

17 Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall esercizio di arti e professioni), rigo: RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive; RE 23 o RE 25. Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), rigo: RH15 o RH17; oppure RH18 col. 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; Rigo LM6-LM9. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1. Al riguardo, l INPS (Circolare n. 120/2015) rammenta che nel calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie. A tal fine, sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici: Codice 2: per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione Separata utilizzando i flussi Emens; Codice 3: per i redditi percepiti ai sensi dell art. 50, comma 1 lett. C bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all art. 64 comma 1 lett. l); Codice 4: i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione; Codice 5: vengono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell art. 53 comma 1 TUIR e per i quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione Separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente). Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11. I redditi evidenziati in tali codici essendo già soggetti a Gestione Separata, come parasubordinati, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2015 è pari a ,00. Una volta determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando l aliquota (22% e 27,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o no da altra previdenza obbligatoria; al contributo dovuto sono sottratti gli acconti versati nel corso dell anno Nel caso di specie, quindi, considerato che i redditi indicati nel quadro RE confluiscono nella base imponibile su cui calcolare il contributo dovuto alla Gestione Separata dell INPS, e alla luce del fatto che il contribuente ha già sforato il limite massimo di euro, è possibile affermare che non bisogna versare alcun contributo all Istituto previdenziale. A completezza di quanto esposto si sottolinea che la gestione in termini pratici di una simile dichiarazione prevede la compilazione di due diversi quadri, il quadro RC, in qualità di

18 amministratore di srl, per il cui ruolo il contribuente avrà ricevuto una CU/2016 e la compilazione, come già esposto, del quadro RE le cui risultanze confluiscono successivamente nel quadro RR. Al fine di permettere al software dichiarativo di compilare correttamente i quadri ed escludere da imposizione contributiva i redditi eccedenti il minimale si suggerisce di contattare la software house al fine di ricomporre nell unico quadro RR le risultanze di entrambi i redditi. 10. UNICO PF: compensazione contributi previdenziali Sono un libero professionista senza cassa iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2014, per mero errore, ho versato 500 euro in più di contributi previdenziali, senza averli riportati nel modello UNICO PF Ho qualche possibilità di portarli in compensazione o chiederne il rimborso con la nuova dichiarazione di quest anno? Affinché il libero professionista senza cassa iscritto alla Gestione Separata INPS possa portare in compensazione eventuali contributi versati in eccedenza lo scorso anno, è necessario che tale credito sia stato opportunamente indicato al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sezione II del Modello UNICO In tal caso, basta che il contribuente indichi nel Modello F24, come periodo di riferimento, il 2014 ; sul punto, è bene specificare che possono essere compensati sia i contributi dovuti alla Gestione Separata (relativa alla somma da versare che con altri tributi). Il contribuente potrà godere dell istituto della compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione di UNICO 2016 che coincide con la data del 30 settembre 2016 valorizzando il credito maturato nell anno 2014 nel rigo RR8 colonna 4 del quadro RR di UNICO Dunque, l eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sezione II di UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante Modello F24 indicando esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento. Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite F24 (anche a saldo 0). Laddove il professionista decidesse di non utilizzare in compensazione i contributi risultati a credito, potrà presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all indirizzo selezionando Elenco di tutti i servizi e cliccando su Gestione Separata: domanda di rimborso. Differenti sono invece le modalità di compensazione contributiva per le somme a credito riferite ad anni d imposta precedenti rispetto al 2014, in quanto bisogna applicare il meccanismo dell autoconguaglio. Alla luce di quanto appena affermato, e in considerazione del fatto che il contribuente non ha riportato le eccedenze di versamento in UNICO PF 2015, si esclude la possibilità di poter operare l istituto della compensazione o chiedere il rimborso all Istituto previdenziale. 11. UNICO PF: mancati versamenti Sono un imprenditore individuale esercente attività artigiana. Ho tralasciato in data 6 luglio di versare le somme relative ai contributi INPS eccedenti il minimale come posso riparare? Per i mancati versamenti a titolo di contributi previdenziali non è previsto il c.d. ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/97, le soluzioni sono quindi le seguenti: versare le somme tralasciate il prima possibile, attendendo poi la comunicazione dell INPS contenente l irrogazione della opportuna sanzione oltre agli

19 interessi per il ritardato versamento. non versare tali somme, attendendo la comunicazione dell INPS comprensiva di somme non versate, interessi e sanzioni e scegliere se effettuare il versamento richiesto in unica soluzione oppure a rate mediante richiesta di apposita dilazione. Il recupero dei crediti Inps, infatti, avviene attraverso un sistema costituito dall'emissione di avvisi bonari e cartelle esattoriali, con le seguenti modalità: per artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, aziende con dipendenti e lavoratori iscritti alla Gestione Separata, tramite l invio di avviso di pagamento e, nel caso in cui il debito contestato non venga pagato, l emissione di cartella esattoriale; per i pescatori autonomi è prevista, prima dell emissione di un eventuale avviso, la preventiva compensazione delle somme dovute con il credito contributivo derivante dell'applicazione dello sgravio, pari al 70% della somma annualmente da versarsi, come previsto dall'art. 11 della legge n. 388/2000 e successive proroghe. La notifica di questi atti costituisce, altresì, evento interruttivo dei termini di prescrizione. 12. UNICO PF: socio di snc Sono un socio di snc, ma contemporaneamente presto lavoro dipendente presso una azienda. Sono comunque obbligato alla compilazione del quadro RR? La risposta è duplice e per essa occorre risalire a monte alla fase d iscrizione del socio di snc. Come è noto al momento della costituzione di una società, in particolare della snc, a seguito dell atto notarile di costituzione, il notaio rogante iscrive la società al registro delle imprese detenuto pressa la Camera di Commercio. Successivamente, i soci devono preoccuparsi di comunicare al medesimo registro delle imprese l effettivo inizio dell attività lavorativa, ciò a mezzo della c.d. Partica ComUnica. In tale pratica contemporaneamente viene comunicato l inizio dell attività lavorativa, nonché vengono comunicati all ente previdenziale competente, in questo caso INPS, la presenza di tanti soci lavoratori quanti prestano opera nella neocostituita società. A tal punto occorre fare un distinguo, e determinare quanti soci effettivamente dovranno essere iscritti presso l ente. Qualora uno o più di essi non presentassero i requisiti per essere definiti soci lavoratori occorrerà darne contezza nella pratica ComUnica. La scelta è libera, poiché la norma prevede che automaticamente i soci di snc, stanti le disposizioni del cod. civ. debbano prestare lavoro presso la società medesima. Qualora fra loro vi fosse chi in effetti non ravvisa la necessità della propria iscrizione, ad esempio perché è dipendente, come il caso del quesito, egli dovrà comunicare di essere un socio di capitale e pertanto di non voler prestare attività lavorativa nella società in quanto già assicurato a livello previdenziale. A tal punto verrà anche meno l obbligo di versamento dei rispettivi contributi sia fissi che eccedenti il minimale e verrà meno anche la compilazione del quadro RR. 13. Contributi ed eventi eccezionali Come ci si deve comportare relativamente ai versamenti dei contributi previdenziali da parte dei contribuenti colpiti da aventi eccezionali? I contribuenti, privati o titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali, se versanti in difficoltà a causa di eventi eccezionali sono, a mezzo di appositi provvedimenti, esonerati dai versamenti delle somme dovute sia all Erario che alle casse previdenziali, compreso l INPS. La norma prevede che la sospensione dei versamenti debba essere disposta con apposito provvedimento da parte dell ente, solo dopo la comunicazione del c.d. stato di emergenza

20 (vedasi il recente sisma del 24.08). A seguito pertanto delle comunicazioni di cui sopra, l obbligo dei versamenti si interrompe per tutte quelle scadenze che cadono nell arco temporale compreso fra il giorno dell evento eccezionale e la data stabilità dall Ente medesimo. Il quel periodo i versamenti non vengono effettuati in forza dei provvedimenti di cui sopra, a nulla rilevando il fatto che, ad esempio, antecedentemente all evento, il contribuente aveva iniziato i propri versamenti rateali derivanti dalle somme calcolate in Unico. In particolare, per il sisma che ha colpito l Italia in data 24 agosto, l INPS, con comunicato stampa diramato in data 26 agosto ha disposto le seguenti sospensioni: sospensione del recupero dei debiti da prestazioni gestite dall Inps; sospensione delle visite di revisione per i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali con rivedibilità; sospensione dell invio degli avvisi di addebito per la riscossione coattiva dei contributi previdenziali. Con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze pubblicato in GU il giorno 5 settembre sono stati disposte le sospensioni relative a tutti gli adempimenti tributari e contributivi. sarà quindi obbligato al versamento dei contributi nella misura piena. 15. Contributi ultrasessantacinquenne Lavoro come imprenditore individuale e ho compiuto 65 anni nel Sono anche pensionato. Come posso beneficiare della riduzione al 50% dei contributi dovuti alla gestione commercianti? I contribuenti ultrasessantacinquenni godono dell agevolazione INPS che prevede la riduzione al 50% delle somme generalmente dovute da artigiani e commercianti, nel caso in cui questi ultimi percepiscano anche il trattamento pensionistico. L agevolazione è soggetta ad apposita richiesta tramite il portale con opportune credenziali. Nel caso del superamento del 65 anno di età e previa richiesta all INPS, il contribuente dovrà compilare come segue la propria dichiarazione: nella colonna 7, del rigo RR2 dovrà indicare il codice A - art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni e dovrà indicare nelle colonne 7 e 8 del medesimo rigo il periodo in cui si è verificata la condizione che ha dato luogo all agevolazione. 14. Contributi dovuti dall ultrasessantacinquenne NON pensionato Lavoro come imprenditore individuale e ho compiuto 65 anni nel Non sono pensionato. Come posso beneficiare della riduzione al 50% dei contributi dovuti alla gestione commercianti? I contribuenti ultrasessantacinquenni godono dell agevolazione INPS che prevede la riduzione al 50% delle somme generalmente dovute da artigiani e commercianti, ma solo se percepiscono il trattamento pensionistico. In questo caso il contribuente non è pensionato, 16. Il passaggio da commerciante ad artigiano Nel corso dell anno 2015 ho chiuso il negozio di abbigliamento che gestivo per passare ad un laboratorio di sartoria e riparazioni. Ciò ha comportato che in corso d anno mutassi la mia posizione previdenziale da commerciante ad artigiano. Come devo compilare la mia dichiarazione, in particolare il quadro RR? Qualora nel corso dell anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, il contribuente dovrà procedere alla compilazione di due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al

21 singolo codice azienda. Ciò avendo cura di indicare il giusto codice azienda in ciascuno dei due quadri nonché i giusti periodi di riferimento nelle colonne 4 e 5 del rigo RR Il trasferimento in altra provincia Nel corso dell anno 2015 ho trasferito la sede della mia attività di commerciante in altra provincia. A seguito della pratica ComUnica l INPS ha ritenuto di dover variare il mio codice azienda, ciò a giungo Come devo compilare la mia dichiarazione, in particolare il quadro RR? Qualora nel corso dell anno si verifichi a seguito di un trasferimento dell attività in altra provincia, l attribuzione di un nuovo codice azienda il contribuente dovrà compilare due distinti quadri, per singolo codice azienda. Ciò avendo cura di indicare il giusto codice azienda in ciascuno dei due quadri nonché i giusti periodi di riferimento nelle colonne 4 e 5 del rigo RR Errata compilazione del Mod. F24 Sono un socio di snc e mi occupo dell amministrazione, mi sono accorto da un controllo, dopo avere versato i contributi eccedenti il minimale, calcolati a seguito della compilazione di unico 2016, mia e del mio socio, che ho invertito i nostri codici azienda, in pratica ho versato il mio F24 con il codice azienda del mio socio e viceversa. Come posso riparare alla situazione creatasi? Devo procedere a nuovi versamenti? versamenti di importi diversi l INPS potrebbe richiedere eventuali integrazioni di versamento o disposizioni di riconoscimento del credito, ciò a mezzo di apposite comunicazioni, a fronte delle quali il contribuente potrà rispondere riallegando nuovamente la documentazione presentata. 19. Cessazione dell attività Ho terminato nell anno 2015, a settembre, la mia attività lavorativa come imprenditore individuale. Ora sono pensionato. Devo però terminare la compilazione del modello Unico, come devo indicare il periodo di competenza per lo svolgimento della mia attività nel 2015? Il contribuente deve indicare nelle caselle 4 e 5 il periodo al fine di permettere all Ente di effettuare i conguagli opportuni e di recepire in maniera corretta le risultanze di reddito conseguite nell anno 2015 e che sono alla base del calcolo dei contributi INPS dovuti. 20. Geometra e studio associato Svolgo la professione di geometra in uno studio di cui sono associato, devo compilare il quadro RR? La risposta è affermativa. Il contribuente deve compilare la sezione apposita del quadro RR se esercita in forma individuale la professione, ovvero se esercita la medesima in forma associata. Non serve procedere a nuovi versamenti. È possibile, invece, sistemare la situazione presentando uno scritto in carta libera all INPS evidenziando quanto accaduto ed allegando i modelli F24 quietanzati. A volte accade che l INPS d ufficio ricolleghi spontaneamente al giusto codice fiscale il versamento effettuato, diversamente in presenza di tale scritto consegnato all ufficio, in caso soprattutto di

22 LE DATE DA RICORDARE Argomento Già pubblicati Il Deposito del Bilancio Superammortamento Oneri e detrazioni in Unico PF Redditi Internazionali in UNICO Reddito di lavoro autonomo Quadro E/Quadro L UNICO ENC Operazioni Straordinarie in Unico Imu e Tasi Dichiarazione IRAP/ Opzione IVA Opzioni in Unico Opzioni in IRAP Regimi Iva in agricoltura Il modello 770/2016 semplificato ed ordinario Controlli in unico + quadro rr Argomento Da pubblicare Assegnazione-Trasf- Estromissione Agevolate Circ 26/E

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