COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI PROGETTO PRELIMINARE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

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2 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5/10/2006 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI PROGETTO PRELIMINARE Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (presentata dalla Commissione) NOTA LEGALE L obiettivo del presente documento è la consultazione degli esperti nazionali e dei terzi interessati. Si tratta di un documento di lavoro redatto dai servizi della DG Concorrenza, che non riflette necessariamente la posizione della Commissione europea. Né la Commissione europea né nessuna persona che agisca in suo nome è responsabile dell eventuale utilizzo delle informazioni figuranti nel presente documento. Non si potrà far valere nessun diritto fondandosi sul contenuto del presente documento. IT 1 IT

3 1) Obiettivo e contesto della proposta RELAZIONE Allo scopo di assicurare una vigilanza efficace e di semplificare la gestione amministrativa senza inficiare il controllo della Commissione, il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali 1, conferisce alla Commissione la facoltà di dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono esenti dall obbligo di notifica previsto all articolo 88, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea. Si tratta degli aiuti de minimis 2, degli aiuti a favore rispettivamente delle piccole e medie imprese, della ricerca e sviluppo, della protezione dell ambiente, dell occupazione e della formazione, e degli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione, per ciascuno Stato membro, per la concessione di aiuti a finalità regionale. Nel Piano d azione nel settore degli aiuti di Stato 3, pubblicato nel giugno 2005, la Commissione ha lanciato una consultazione dei terzi interessati 4 e ha presentato una tabella di marcia per la riforma degli aiuti di Stato, che la Commissione attuerà nel periodo 2005/2009 in stretta cooperazione con gli Stati membri e con l insieme degli ambienti interessati. Nel Piano d azione la Commissione ha annunciato tra l altro che essa valuterà l esigenza di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, così da avere la facoltà di esentare dall obbligo di notifica nuove categorie di aiuti di Stato, in particolare gli aiuti a favore della cultura e della conservazione del patrimonio. Tale esigenza di ampliare le possibili esenzioni rientranti nel campo di applicazione del suddetto regolamento risulta dalla relazione valutativa che, a norma dell articolo 5 del regolamento stesso (il cosiddetto regolamento di abilitazione) 5, la Commissione è tenuta a presentare ogni cinque anni al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione è indicata la necessità di ampliare il campo di applicazione degli attuali regolamenti di esenzione in modo da limitare le notifiche previste, purché tali regolamenti riguardino soltanto le categorie di aiuti che non suscitano gravi difficoltà in materia di concorrenza. La situazione degli aiuti di Stato nei settori della cultura e della conservazione del patrimonio Il vigente regolamento n. 994/98 del Consiglio conferisce alla Commissione, in particolare, la facoltà di adottare un regolamento di esenzione per tutte le categorie di aiuti di Stato a favore delle PMI. In base a tali disposizione, la Commissione potrebbe quindi esentare dall obbligo GU L 142 del , pagg La cui possibilità è prevista all articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98. Sito Internet EUR-Lex: Results of the Consultation on the State Aid Action Plan Detailed summary (Esito della consultazione sul Piano d azione per il settore degli aiuti di Stato), sito web della DG COMP: Per redigere tale relazione, la Commissione si è basata su questionari relativi alle esperienze degli Stati membri dell Unione europea e degli Stati EFTA e sulle conclusioni della riunione multilaterale del 27 giugno 2006 con le autorità degli Stati membri. La relazione è stata trasmessa, per esame, al comitato consultivo in materia di aiuti di Stato in data xx.xx IT 2 IT

4 di notifica gli aiuti di Stato nei settori della cultura e della conservazione del patrimonio che siano concessi a PMI. Tuttavia, l utilità effettiva di un simile regolamento di esenzione sarebbe limitata, poiché i beneficiari degli aiuti di Stato, in particolare nei settori cinematografico e audiovisivo, sono spesso grandi imprese. Di conseguenza, la Commissione e gli Stati membri devono far fronte a un considerevole onere di lavoro sebbene si tratti spesso di casi di ordinaria amministrazione, per i quali è previsto un bilancio limitato: infatti, alcuni progetti di non ampia portata (film non in serie, a forte connotazione culturale e di bilancio modesto) possono essere prodotti da una grande impresa, ma non giustificano che, per il loro controllo, la Commissione investa risorse considerevoli. In base all esperienza acquisita nel trattare le notifiche di questo tipo, la Commissione ritiene che, per determinati progetti ed a determinate condizioni, si possano esentare tali aiuti dall obbligo di notifica e sia quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento n. 994/98 del Consiglio. La situazione degli aiuti di Stato nel settore delle calamità naturali Per i medesimi motivi menzionati in precedenza, il regolamento n. 994/98 del Consiglio conferisce alla Commissione la facoltà di esentare dall obbligo di notifica gli aiuti di Stato, nel settore delle calamità naturali, concessi a PMI, ma non quelli concessi alle grandi imprese. In questi ultimi anni si sono verificate in Europa varie gravi inondazioni, che hanno richiesto l intervento finanziario degli Stati membri. In simili situazioni, è importante che gli Stati membri possano adottare gli aiuti ed erogarli alle imprese interessate in tempi brevi. L obbligo di notifica preventiva non soltanto implica per i servizi della Commissione e per gli Stati membri un considerevole onere amministrativo, ma comporta anche inevitabili ritardi nell erogare gli aiuti alle imprese interessate. D altro canto, l esperienza acquisita mostra che restano limitati i rischi di gravi distorsioni della concorrenza. In genere, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono provocare distorsioni della concorrenza più gravi, ma le difficoltà finanziarie risultanti da calamità naturali sono spesso,p er le grandi imprese, meno gravi che per le PMI. Tuttavia, se l aiuto è ben definito, limitato ai danni materiali risultanti dalla calamità naturale e se il suo importo viene verificato da un organo indipendente, l esenzione dall obbligo di notifica appare giustificata. Di conseguenza, si dovrebbe modificare il regolamento n. 994/98 del Consiglio per estenderlo anche a questa categoria di aiuti di Stato. La situazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo L articolo 36 del trattato CE prevede che le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, denominati anche prodotti dell Allegato 1, soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Quindi, a differenza di altri settori, il potere della Commissione di controllare gli aiuti di Stato nel settore agricolo deriva non direttamente dal trattato, ma dagli atti giuridici adottati dal Consiglio in base all articolo 37 ed è soggetto alle restrizioni eventualmente imposte dal Consiglio. Tuttavia, in pratica tutti i regolamenti che hanno istituito organizzazioni comuni di mercato prevedono che ai prodotti in oggetto si applicano le regole in materia di aiuti di Stato stabilite agli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Di conseguenza, è opportuno applicare al settore agricolo le medesime regole procedurali previste per gli altri settori. Il regolamento n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione, tra l altro, a esentare dall obbligo di notifica gli aiuti di Stato nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli concessi a PMI a norma del regolamento (CE) IT 3 IT

5 n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre , che è in corso di revisione e attualmente non consente d includere gli aiuti a imprese che non siano piccole o medie. L esperienza acquisita in tale settore ha mostrato che la Commissione riceve numerose notifiche di aiuti di Stato nel settore agricolo a favore d imprese che non sono PMI e che quindi non possono essere esenti dall obbligo di notifica, mentre il bilancio dell aiuto che esse ricevono resta limitato. Di conseguenza, si dovrebbe modificare il regolamento n. 994/98 del Consiglio per includervi anche questa categoria di aiuti di Stato. La situazione degli aiuti di Stato a carattere sociale nel settore dei trasporti A norma dell articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti a carattere sociale erogati a singoli consumatori, purché tali aiuti siano accordati senza discriminazioni correlate all origine dei prodotti. Negli ultimi dieci anni sono aumentate in grande misura le notifiche alla Commissione di aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti, il che ha comportato un crescente onere amministrativo per i servizi della Commissione e degli Stati membri. Nondimeno, in base all esperienza da essa acquisita 7 in materia di aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti, la Commissione constata che, quando era rispettato il principio di non discriminazione riguardo all origine dei prodotti o servizi e alla scelta delle categorie di consumatori che ne beneficiavano, tali progetti non hanno causato particolari difficoltà. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, a determinate condizioni, si debbano esentare tali aiuti dall obbligo di notifica, anche quando i beneficiari sono grandi imprese, e che è quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 994/98. Disposizioni relative alla trasparenza Nel Piano d azione per il settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha annunciato che intende accrescere la trasparenza in tale settore, evitando al tempo stesso gli oneri amministrativi inutili e assicurando l effettivo controllo dei casi che possano incidere maggiormente sulla concorrenza. Nella relazione valutativa redatta dalla Commissione sull applicazione del regolamento di abilitazione, è indicato che è volontà degli Stati membri evitare che l introduzione dei regolamenti di esenzione comporti oneri amministrativi eccessivi. 6 7 GU L 1 del pag. 1. Decisioni della Commissione del 29 luglio 1998 riguardanti le compensazioni per il trasporto aereo dei residenti degli arcipelaghi delle Canarie (N 387/1998) e delle Baleari (N 386/1998). Decisione della Commissione del 27 agosto 1998 riguardante i collegamenti tra la regione di Madera e il resto del Portogallo (N 414/1998). Decisione della Commissione del 3 settembre 1999 riguardante i collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia (N 399/1999). Decisioni della Commissione del 1 marzo 2000 riguardante i collegamenti aerei tra Marsiglia e Nizza da un lato e Aiaccio, Bastia, Calvi e Figari dall'altro (N 24/2000). Decisioni del 2 marzo 2001 riguardante i collegamenti aerei tra Montpellier e Aiaccio, da un lato, e tra Montpellier e Bastia, dall'altro (N 638/2000) e tra Aiaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Lione, dall'altro (N 639/2000). Decisione della Commissione del 20 ottobre 2004 riguardante i collegamenti aerei tra la Guadalupa e la Francia metropolitana (N 607/04) e aiuti a carattere sociale a favore dell isola della Riunione (N 385/04). Decisione della Commissione del 13 settembre 2006 riguardante la modifica del regime N 516/2004 di aiuti a carattere sociale istituito a favore di determinate categorie di passeggeri delle linee aeree che collegano la Martinica con la Francia continentale (N 223/2006). Decisione del 2 luglio 2002 riguardante il regime di aiuti individuali a carattere sociale per i servizi marittimi con la Corsica (N 781/2001). IT 4 IT

6 A tale riguardo, l articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 994/98 prevede tra l altro che non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato. La pubblicazione di tali sintesi nella GUCE era il mezzo più adeguato al momento dell adozione, nel 1998, del regolamento n. 994/98. Tuttavia, tenuto conto dell imponente aumento delle versioni linguistiche in seguito ai vari allargamenti e dello sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione elettronica, la Commissione ritiene che la pubblicazione delle sintesi nel suo sito Internet consenta di accrescere la trasparenza e di accelerare i tempi di pubblicazione, riducendo al tempo stesso l onere amministrativo. Per i terzi, in particolare per le imprese, è più agevole prendere conoscenza delle recenti informazioni in materia di aiuti di Stato consultando il sito Internet della Commissione, piuttosto che le Gazzette ufficiali. Di conseguenza, si dovrebbe prevedere l obbligo di pubblicare le suddette sintesi nel sito Internet della Commissione e non più nella Gazzetta ufficiale. Disposizioni relative ai controlli L articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 994/98 prevede che gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento. Come è annunciato nel Piano d azione per il settore degli aiuti di Stato, la Commissione desidera ampliare in misura considerevole il campo di applicazione dei regolamenti di esenzione, limitando così l onere amministrativo degli Stati membri in relazione alle notifiche. Tuttavia, se manca la notifica, manca per la Commissione la visibilità di tali aiuti prima della loro erogazione. È quindi opportuno che la Commissione possa procedere a un controllo a posteriori proporzionato ma efficace, inteso ad accertare l effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario. Dovrebbe trattarsi di controlli casuali nei diversi settori di attività formanti oggetto dei regolamenti di esenzione. Perché tali controlli siano efficaci, è necessario che la Commissione possa chiedere informazioni agli Stati membri riguardo alla conformità di determinati aiuti, senza che essa disponga in anticipo di elementi tali da suscitare dubbi circa l applicazione corretta di un regolamento. La Commissione ritiene che si debba modificare in tal senso il disposto, citato più sopra, dell articolo 3, paragrafo 3. L articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 994/98 prevede tra l altro che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. Tenuto conto dello sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione elettronica, secondo la Commissione l invio in forma elettronica costituisce ormai il mezzo più rapido ed efficace per trasmetterle le suddette relazioni. IT 5 IT

7 La possibilità che gli Stati membri hanno di trasmettere in forma elettronica la relazione annuale, secondo la modalità precisate dalla Commissione, dovrebbe quindi diventare un obbligo. Disposizioni riguardanti la procedura per l adozione di regolamenti di esenzione da parte della Commissione A norma dell articolo 8 del regolamento n. 994/98, prima di adottare un regolamento di esenzione la Commissione deve: - consultare sul progetto di regolamento il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato; - pubblicare il progetto, per consentire ai terzi di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a un mese; - consultare una seconda volta, sul progetto, il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato. La consultazione avviene nell ambito di una riunione, da tenere non prima di due mesi dopo che il documento è stato inviato agli Stati membri. Questo termine può essere ridotto per la seconda consultazione e in caso d urgenza o di semplice proroga di un regolamento. Nel Piano d azione per il settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha annunciato tra l altro l intenzione di ridurre l onere burocratico e il numero di aiuti da notificare e di accelerare il processo di decisione. In tale contesto, è quindi necessario semplificare la procedura, assicurando nel contempo la piena cooperazione con gli Stati membri. L organizzazione obbligatoria di due riunioni con i rappresentanti degli Stati membri, prevista dall attuale regolamento, implica tempi lunghi e un considerevole costo finanziario. Organizzare riunioni non sembra più necessario in caso di semplice proroga di un regolamento in vigore o per introdurvi lievi modifiche, quali l adeguamento a nuovi strumenti giuridici, il ritiro di disposizioni divenute obsolete, l aggiornamento dei mezzi di controllo ecc. In tale ipotesi, si propone di non tenere una riunione prima di pubblicare un progetto, allo scopo di ricevere osservazioni al riguardo. Dopo l esame delle osservazioni ricevute in seguito alla pubblicazione del progetto, sarà necessario consultare gli Stati membri, ma non necessariamente organizzando una riunione. Si propone di consultare gli Stati membri per iscritto, invece che in riunione. Tuttavia, sembra giustificato prevedere la possibilità di tenere una riunione se lo chiede la maggioranza degli Stati membri. Anche in caso di adozione di un nuovo regolamento o di modifiche sostanziali, si dovrebbe sopprimere l organizzazione di una prima riunione con gli Stati prima della pubblicazione di un progetto. Dopo l esame delle osservazioni ricevute in seguito alla pubblicazione del progetto, sarà necessario consultare gli Stati membri. È anche opportuno prevedere la possibilità di una seconda riunione se lo chiede la maggioranza degli Stati membri. Nell intento di accrescere la trasparenza, la Commissione ritiene necessario anche pubblicare tutti i progetti sul suo sito Internet, in modo che tutti i terzi interessati possano presentare eventuali osservazioni. Per accelerare la trasmissione delle informazioni, si dovrebbero inviare i progetti agli Stati membri per via elettronica. 2) Coerenza con le altre politiche e obiettivi dell Unione IT 6 IT

8 La presente proposta è coerente con gli obiettivi generali dell Unione, in particolare quelli volti a realizzare la strategia di Lisbona. In effetti, la presenta proposta s inquadra nella riforma degli aiuti di Stato, da attuare nel periodo in risposta alle nuove sfide poste dal nuovo slancio impresso alla strategia di Lisbona. Nel Piano d azione per il settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha esposto i principi direttivi di tale riforma degli aiuti di Stato, precisando in particolare come essa intenda avvalersi delle norme sugli aiuti di Stato figuranti nel trattato CE per incoraggiare gli Stati membri a contribuire alla strategia per la crescita e l occupazione. Per conseguire gli obiettivi di tale strategia per la crescita e l occupazione, la Commissione propone tra l altro di semplificare e razionalizzare le norme attuali e di ridurre l onere burocratico, limitando così il numero di aiuti da notificare e accelerando il processo di decisione. In tale contesto, la presente proposta è pienamente coerente con l obiettivo di legiferare meglio. 3) Aspetti giuridici Base giuridica La presente proposta ha come base giuridica l articolo 89 del trattato CE, che consente al Consiglio di adottare tutti i regolamenti utili per determinare, in particolare, le condizioni di applicazione dell articolo 88, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. Il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Sussidiarietà e proporzionalità Il principio di sussidiarietà non si applica poiché la presente proposta rientra nella competenza esclusiva della Comunità. La presente iniziativa non va oltre quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo: essa risponde quindi al principio di proporzionalità. Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Il regolamento è il solo strumento giuridico adatto per modificare il regolamento (CE) n. 994/98, relativo all applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. 2) Incidenza sul bilancio La presente proposta non ha incidenza sul bilancio della Comunità. IT 7 IT

9 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 89, vista la proposta della Commissione 8, visto il parere del Parlamento europeo 9, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10, visto il parere del Comitato delle regioni 11, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali 12 autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all obbligo di notifica. È il caso, tra l altro, per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. (2) In mancanza di un regolamento di esenzione, attualmente gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione i progetti di aiuti di Stato nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio. Secondo l esperienza acquisita dalla Commissione, in genere tali notifiche riguardano progetti che non causano difficoltà molto gravi per la politica degli aiuti di Stato. Per determinati progetti ed a determinate condizioni, si potrebbero quindi esentare tali progetti di aiuto dall obbligo di notifica. (3) Il regolamento (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione la facoltà di esentare dall obbligo di notifica gli aiuti nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, ma soltanto se sono concessi a piccole e medie imprese. Tuttavia, i beneficiari degli aiuti in questo campo, in particolare nei settori cinematografico e audiovisivo, spesso sono grandi imprese, sebbene certi progetti non di ampia portata GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU L 142 del , pagg IT 8 IT

10 (film non in serie, a forte connotazione culturale e di bilancio modesto), anche se prodotti da una grande impresa, per il loro controllo non giustificano un ingente investimento di risorse da parte della Commissione. Per evitare inutili procedure di notifica dell aiuto di Stato e per consentire alla Commissione d incentrarsi sui tipi di aiuti di Stato che causano maggiori distorsioni della concorrenza, è opportuno estendere agli aiuti a favore della promozione della cultura e della conservazione del patrimonio il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio. (4) In mancanza di un regolamento di esenzione, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione anche i progetti di aiuti di Stato in caso di calamità naturali. In base all esperienza acquisita dalla Commissione, in genere tali notifiche riguardano progetti che non causano difficoltà molto gravi per la politica degli aiuti di Stato. Inoltre, le imprese danneggiate da simili calamità si trovano spesso in situazione economica molto difficile, che richiede l intervento sollecito degli Stati membri. A determinate condizioni, si potrebbero quindi esentare dall obbligo di notifica tali progetti di aiuto. (5) Il regolamento (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione la facoltà di esentare dall obbligo di notifica gli aiuti di Stato in caso di calamità naturali soltanto quando essi sono accordati a piccole e medie imprese. Tuttavia, nell evenienza di calamità naturali, in genere gli Stati membri attuano regimi di aiuti a favore di tutte le imprese. Anche se gli aiuti concessi a grandi imprese possono causare, in linea generale, distorsioni della concorrenza più gravi rispetto agli aiuti a piccole e medie imprese, nondimeno si possono esentare tali aiuti dall obbligo di notifica a determinate condizioni, volte ad evitare che vengano concessi aiuti non giustificati. Di conseguenza, è opportuno estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio agli aiuti intesi a porre rimedio ai danni causati dalle calamità naturali. (6) Il regolamento (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione, tra l altro, la facoltà di esentare dall obbligo di notifica gli aiuti di Stato concessi a PMI nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a norma del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre Questo regolamento, che è ora in fase di revisione, non consente tuttavia di erogare simili aiuti a imprese che non siano piccole o medie. L esperienza acquisita a tale riguardo mostra che la Commissione riceve numerose notifiche di aiuti di Stato nel settore agricolo a favore d imprese che non sono PMI e che quindi non possono beneficiare dell esenzione dall obbligo di notifica, anche se il bilancio dell aiuto resta modesto. Di conseguenza, si dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 994/98, per includervi anche questa categoria di aiuti di Stato. (7) In mancanza di un regolamento di esenzione, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione anche i regimi di aiuti a carattere sociale, in particolare nel settore dei trasporti. Tuttavia, quando viene rispettato il principio di non discriminazione riguardo all origine dei prodotti o servizi e alla scelta delle categorie di consumatori che ne beneficiano, l esperienza acquisita in tale settore mostra che simili progetti non causano particolari difficoltà. Di conseguenza, è opportuno estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 in modo da facilitare l attuazione, a determinate condizioni, di regimi di aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti. 13 GU L 1 del , pag. 1. IT 9 IT

11 (8) La pubblicazione delle sintesi di cui all articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 è necessaria per assicurare la trasparenza dei provvedimenti adottati dagli Stati membri e la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituiva il mezzo più efficace all epoca dell adozione di tale regolamento. Tuttavia, tenuto conto dello sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione elettronica, sembra che pubblicare le sintesi sul sito Internet della Commissione sia un mezzo più rapido ed efficace, tale da accrescere la trasparenza a vantaggio dei terzi interessati. È quindi opportuno prevedere che le suddette sintesi siano pubblicate sul sito Internet della Commissione e non più nella Gazzetta ufficiale. (9) Le informazioni di cui all articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 sono necessarie perché la Commissione possa, tra l altro, procedere all esame permanente, a norma dell articolo 88, paragrafo 1 del trattato, dei regimi di aiuto previsti negli Stati membri. Il considerevole ampliamento del campo di applicazione dei regolamenti di esenzione limita il controllo a priori da parte della Commissione e richiede che essa possa procedere a controlli a posteriori più efficaci, così da vigilare sul rispetto del diritto comunitario. Perché tali controlli siano efficaci, è opportuno autorizzare la Commissione a chiedere agli Stati membri informazioni riguardo alla conformità di determinati aiuti, senza che essa debba necessariamente disporre in anticipo di elementi tali da suscitare dubbi circa la corretta applicazione di un regolamento. (10) A norma dell articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 994/98, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria. Tenuto conto dello sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione elettronica, sembra ormai più rapido ed efficace che tali relazioni siano inviate in forma elettronica, secondo le modalità precisate dalla Commissione. (11) In base all'esperienza acquisita nell'adottare i regolamenti di esenzione, è opportuno modificare la procedura prevista all articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98 per ridurne la durata e consentire la revisione periodica dei regolamenti di esenzione sulla scorta degli sviluppi in campo economico e giuridico. In caso di semplice proroga di un regolamento o di lievi modifiche, non sembra necessario consultare il comitato consultivo prima della pubblicazione di un progetto di regolamento. Dopo la pubblicazione del progetto, è opportuno prevedere la consultazione del comitato consultivo mediante procedura scritta. Tuttavia, si potrebbe organizzare una riunione se lo chiede la maggioranza degli Stati membri. (12) Si dovrebbe sopprimere la consultazione del comitato consultivo prima della pubblicazione del progetto anche in caso di adozione di un nuovo regolamento o di modifiche sostanziali. Dopo la pubblicazione del progetto, è opportuno mantenere la prassi di una riunione del comitato consultivo e prevedere la possibilità di una seconda riunione se lo chiede la maggioranza degli Stati membri. (13) Si deve quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 994/98. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 994/98 è modificato come segue: IT 10 IT

12 1) All articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono aggiunti i seguenti punti v), vi) e vii): v) vi) vii) della promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, dei danni causati dalle calamità naturali, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 2) All articolo 1, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c): c) gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti. 3) All articolo 3, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo: 2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma elettronica secondo le modalità precisate dalla Commissione stessa, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato, perché essa venga pubblicata, nella lingua originale, sul sito Internet della Commissione. 3. Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. A richiesta della Commissione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto o di un regime di aiuti con il regolamento in questione. 4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione almeno una volta all'anno, in forma elettronica secondo le modalità precisate dalla Commissione stessa, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7. 4) L articolo 8 è sostituito dal seguente testo: 1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato prima di adottare un regolamento. 2.a) 2.b) Quando la Commissione intende adottare o modificare un regolamento, la consultazione del comitato avviene nel corso di una riunione, convocata per invito della Commissione. All invito vengono allegati i progetti e i documenti da esaminare. In tale riunione, si può prevedere una seconda consultazione del comitato se lo chiede la maggioranza semplice dei suoi membri. Quando la Commissione intende prorogare la validità di un regolamento o adottarne lievi modifiche, invita i membri del comitato consultivo a presentare osservazioni per iscritto, entro il termine di un mese. All invito vengono allegati i progetti e i documenti da esaminare. Viene tuttavia organizzata una riunione se lo chiede la maggioranza semplice dei membri del comitato. 3. Quando è stata chiesta la convocazione di una riunione del comitato consultivo, tale riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l invio della convocazione. Tale termine è ridotto a un mese nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera b) IT 11 IT

13 o se lo chiede la maggioranza semplice dei membri del comitato. Il termine può essere ridotto anche in caso di urgenza. 4. Quando ha luogo una riunione, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato esprime il suo parere, eventualmente procedendo a votazione. 5. Il parere è iscritto a verbale, quando si è tenuta una riunione, oppure, nel caso delle consultazioni per iscritto, forma oggetto di una nota di sintesi. Inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia riportata nel verbale o nella sintesi. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 6. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato e lo informa del modo in cui ne ha tenuto conto. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì [ ] Per il Consiglio Il Presidente [ ] IT 12 IT

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