ISTRUZIONI OPERATIVE SEZIONE A DPAR 2014

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1 ISTRUZIONI OPERATIVE SEZIONE A DPAR 2014 REGIONE CAMPANIA 01/01/2014

2 Sommario 1 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT SULLE IMPRESE PIANO DI MONITORAGGIO RICERCA SALMONELLA: RIPRODUTTORI, OVAIOLE, POLLI DA CARNE, TACCHINI PIANO DI MONITORAGGIO ERADICAZIONE BSE PIANO DI MONITORAGGIO ERADICAZIONE SCRAPIE PIANO DI MONITORAGGIO PER L ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY PIANO NAZIONALE RESIDUI PIANO DI MONITORAGGIO SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) NEGLI ALIMENTI PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE DEI RESIDUI DI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE DM 23/12/ PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE PIANO DI MONITORAGGIO BENESSERE ANIMALE PIANO DI MONITORAGGIO FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA

3 1-ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT SULLE IMPRESE PREMESSE Uno delle principali tecniche di controllo ufficiale è costituito dall audit. E compito precipuo degli operatori dei controlli ufficiali delle AA.SS.LL. l effettuazione di audit sulle imprese. Per tale tipo di audit la normativa di riferimento è costituita dai Reg. CE 882/04 e 854/04 e dalle presenti istruzioni operative. Si precisa che attualmente non è prevista l utilizzazione da parte degli operatori dei controlli ufficiali delle procedure di cui alla norma ISO e dalla Dec. CE 677/06 (quest ultima essendo la norma di riferimento per gli audit interni). PROGRAMMA DI AUDIT Il programma di audit consiste in una serie di audit pianificati annualmente ed orientati per raggiungere gli obiettivi preposti. Esso comprende tutte le attività necessarie per pianificare, organizzare ed eseguire gli audit. I programmi di audit possono riguardare tutti i campi della sicurezza degli alimenti e della sanità pubblica veterinaria, con una frequenza appropriata ai rischi e per un periodo non superiore al presente piano regionale integrato. Il programma di audit deve essere periodicamente sottoposto a verifica per assicurare che tutti gli obiettivi siano raggiunti e per identificare opportunità di miglioramento. Il responsabile del programma di audit effettuato dalle AA.SS.LL. sulle imprese è il responsabile del Servizio competente sull attività da sottoporre ad audit, in funzione degli obiettivi dell audit stesso. Preliminarmente il responsabile del programma stabilisce: gli obiettivi del programma; le responsabilità e le risorse necessarie per l attuazione del programma; le procedure e la tempistica di attuazione del programma. Il responsabile del programma di audit può affidare la responsabilità della pianificazione degli audit ad uno o più Dirigenti, con risorse che saranno stabilite di volta in volta per ciascun audit. Il Responsabile del programma di audit assicura che siano conservate le registrazioni del programma e periodicamente lo riesamina per migliorarlo. Le procedure per stabilire il programma di audit da adottare, terranno conto: - dell esecuzione e delle azioni successive agli audit già svolti (ad esempio piani, rapporti conclusivi, rapporti di azioni correttive); - dell efficacia di precedenti programmi di audit; 3

4 Preliminarmente all attuazione, il numero degli audit di cui si prevede l effettuazione, deve essere inserito nel DPAT. Spetta al delegato aziendale verificare l effettiva attuazione del programma secondo quanto previsto nel DPAT. Il programma di audit è riesaminato dal responsabile del programma ad intervalli appropriati per valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti e per individuare eventuali opportunità di miglioramento. PIANIFICAZIONE DELL AUDIT Il Piano di audit descrive le attività e le disposizioni per la conduzione di un singolo audit. Il responsabile del piano di audit effettuato dalle AA.SS.LL. sulle imprese, è un dirigente Medico o Veterinario incaricato dal Direttore del Servizio competente nella materia dell audit. Il responsabile del piano verifica la fattibilità dell audit sulla scorta di: a. informazioni appropriate utili alla pianificazione dello stesso; b. adeguata collaborazione da parte dell organizzazione che dovrà subire l audit; c. tempo e risorse necessarie. d. Informazioni sui controlli pregressi estrapolati dal sistema informatico GISA Il responsabile della pianificazione di un audit deve stabilire o tenere in conto di: a) obiettivi che si intendono raggiungere. L obiettivo è lo scopo per cui è condotto l audit. Esso definisce ciò che deve essere portato a termine dall audit, e deve comprendere almeno: b) la valutazione del grado di conformità delle attività svolte dall impresa rispetto ai criteri (norme cogenti) scelti; c) la valutazione della capacità dell impresa ad assicurare la conformità ai criteri; d) la valutazione dell efficacia dei sistemi messi in atto dall impresa per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria; 1) criteri che sono presi come riferimento. I criteri dell audit sono le norme igienico sanitarie, le procedure o i requisiti di riferimento cogenti (Regolamenti, Leggi, Circolari, etc.) rispetto ai quali si devono rilevare le conformità; le norme ISO non possono essere considerate come criteri cui le imprese devono attenersi, né gli auditores potranno applicare le loro procedure di controllo 2) identificazione del campo. Il campo comprende la descrizione delle localizzazioni fisiche, delle attività, dei processi e del periodo di tempo richiesto per lo svolgimento dell audit. Il campo dell audit pertanto è rappresentato da parte o dall intera organizzazione sottoposta ad audit, oltre al tempo previsto per il suo svolgimento. Il tempo previsto dal PRI per l effettuazione di un audit è di 7 U.I. 3) ruolo e funzioni dei componenti del gruppo di audit. Il gruppo di audit è costituito dagli auditores che svolgeranno l attività di audit, scelti tra i medici, veterinari o TPAL. E 4

5 compito del responsabile del piano dell audit costituire tale gruppo. Esso deve essere composto da almeno due auditores, tra cui il responsabile, e può essere supportato da esperti tecnici esterni. Fino alla completa applicazione dell Accordo Stato Regioni n. 46 del 7/2/13, tutti i medici e veterinari possono svolgere l attività di auditor. Per assicurare l imparzialità e l uniformità, agli auditores è raccomandato di possedere come riferimento i seguenti principi fondamentali a. comportamento etico; b. presentazione imparziale con obbligo di riportare fedelmente e con precisione quanto risulta dall audit; c. indipendenza dall attività che è oggetto dell audit; d. approccio basato sull evidenza, in quanto metodo razionale per giungere a conclusioni affidabili e ripetibili. Allo svolgimento degli audit effettuati nelle imprese riconosciute ai sensi del Regolamento CE 853/04, deve di norma presenziare il medico veterinario ufficiale o comunque quello che più frequentemente effettua i controlli ufficiali in tale azienda. Tale figura sarà d ausilio per il gruppo di auditor che potrà pertanto intervistarlo o richiedergli chiarimenti sulle procedure adottate dall impresa. 4) presenza di eventuali guide ed osservatori durante lo svolgimento dell audit e loro funzioni. Il responsabile del gruppo, al fine di agevolare la conduzione dell audit, pone in essere le seguenti azioni: A. informa formalmente, almeno sette giorni lavorativi prima dell inizio, l impresa che sarà sottoposta ad audit, definendone gli obiettivi ed i criteri; B. predispone, con i componenti del gruppo, i documenti di lavoro necessari tra le quali liste di riscontro, moduli per reportistica, ecc; C. predispone la strumentazione utilizzabile (termometri, phmetri, ecc.); D. richiede al titolare dell impresa, di assicurare in occasione dell audit la propria presenza ovvero di personale qualificato in grado di fornire le evidenze necessarie; E. stabilisce le modalità e tempistica che si intendono adottare; F. predispone tutto quanto è necessario per l esecuzione dell audit, ivi comprese le regole che saranno osservate e gli eventuali dispositivi di sicurezza da utilizzare; G. se ritenuto necessario, effettua una visita preliminare sul posto per avere una visione complessiva delle informazioni disponibili; H. provvede ad informare il veterinario ufficiale se trattasi di impresa riconosciuta; I. cura l acquisizione del Piano di Autocontrollo J. cura l acquisizione e l esame preliminare della documentazione relativa all impresa oggetto dell audit, ivi compresi eventuali rapporti conclusivi di audit effettuati o subiti in precedenza dall impresa stessa, visionabili nel sistema informatico GISA. Tale documentazione deve essere esaminata prima dello svolgimento dell audit per visionare i dati storici e per ottenere elementi utili per lo svolgimento dell audit. 5

6 In caso di mancanza di riscontro da parte dell organizzazione il responsabile del piano di audit informa il responsabile del programma e prende tutte le misure ritenute opportune per il raggiungimento degli obiettivi del programma, senza interrompere l esecuzione dell audit; nel caso un atteggiamento ostativo da parte dell OSA prima o durante l audit, verrà considerato dagli auditores come poca affidabilità dello stesso; pertanto all OSA verrà imposto con provvedimento amministrativo mutuato dal Mod. 5, l imposizione immediata di collaborazione; l inottemperanza all imposizione verrà sanzionata con l applicazione della sanzione prevista dall art. 6 punto 7 del D.l.vo 193/07. In sede di pianificazione di un audit, il gruppo di audit dovrà pertanto acquisire ed esaminare, secondo necessità: i piani di autocontrollo o la parte dei piani di autocontrollo dove sono descritte le procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), o di buone prassi igieniche (GHP), o di corrette prassi agricole o di HACCP; la documentazione inerente le strutture e le attrezzature oggetto di audit (autorizzazioni, planimetrie, relazioni tecniche, ecc.); la documentazione inerente il tipo di processi condotti, i prodotti elaborati, la dimensione della produzione, il mercato servito, ecc.; ogni altra documentazione ritenuta utile. SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI AUDIT Il gruppo di audit tiene possibilmente una riunione di apertura con il responsabile dell impresa da sottoporre ad audit o suo delegato. Nel corso della riunione il Responsabile del Gruppo di audit: a. presenta i componenti del Gruppo; b. espone gli obiettivi dell audit; c. specifica il campo dell audit; d. cita le norme di riferimento in relazione alle quali saranno rilevate le eventuali non conformità (criteri); f. fornisce, se necessario, informazioni sulle modalità di conduzione dell audit; g. richiede la piena collaborazione da parte della ditta; h. assicura il rispetto della riservatezza in merito alle evidenze, risultanze e conclusioni dell audit; i. chiede se vi siano particolari procedure da osservare per garantire la sicurezza dei componenti del gruppo di audit nel corso della visita agli impianti; 6

7 j. definisce, se del caso, l esclusione da quanto precedentemente pianificato e ne specifica la relativa motivazione; Il Responsabile del Gruppo di audit deve dichiarare che nessuno degli auditores ha conflitti d interessi nell esecuzione dell audit presso quella determinata impresa. Tale dichiarazione deve essere riportata nel rapporto conclusivo dell audit. Il gruppo di audit raccoglie le evidenze riscontrate in riferimento agli obiettivi prefissati, anche utilizzando liste di riscontro appositamente predisposte. Solo le informazioni verificabili possono costituire evidenze dell audit ed in quanto tali registrate. Le evidenze possono essere raccolte mediante: Osservazione diretta degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, delle attività in svolgimento, del personale, delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti; Interviste agli operatori ; la stessa domanda può essere rivolta a più persone per valutare la rispondenza alla verità delle risposte già ottenute. La sequenza delle domande deve essere logica, con l obiettivo di raggiungere il grado di approfondimento desiderato; Esame di documenti e registrazioni anche informatiche; Misurazioni condotte con strumenti propri o messi a disposizione dall impresa sottoposta ad audit (misurazione delle temperature, misurazione del ph, pesature, ecc.). E a discrezione dell auditor la modifica del campo dell audit nel corso dello stesso qualora fosse ritenuto utile o necessario. Per quanto riguarda l esame delle registrazioni esso deve riguardare le documentazioni relative ad un congruo periodo di tempo, comunque superiore ad una singola giornata. Le evidenze relative alle attività, agli ambienti, agli impianti alle attrezzature e agli altri aspetti i verificati nel corso del controllo, alle persone intervistate, ai documenti ed alle registrazioni esaminati, agli strumenti di misurazione impiegati, devono venire riportati nel rapporto finale, Se ritenuto opportuno, il gruppo di audit può integrare le evidenze effettuando anche campionamenti per analisi. L eventuale riscontro nel corso dell audit di evidenze che indicano un rischio immediato e significativo per la salute pubblica, o possono influire gravemente sulla salute e benessere animale deve essere immediatamente notificato all impresa. In tali eventualità il gruppo di audit applica i relativi provvedimenti amministrativi o penali previsti dalla normativa vigente. CONCLUSIONE DELL AUDIT Il gruppo, concluso l audit, ne riesamina le risultanze e ne concorda le conclusioni. 7

8 Le risultanze dell audit, se possibile, sono presentate in una riunione finale con l impresa sottoposta ad audit per far sì che siano pienamente comprese le eventuali non conformità. Nella riunione di chiusura, il responsabile del piano stabilisce o, se possibile, concorda il periodo di tempo entro il quale devono essere risolte le non conformità rilevate. Si precisa che, oltre all evidenziazione di non conformità, è precipuo compito degli auditores effettuarne la relativa valutazione del rischio che costituiscono le motivazioni di fatto del provvedimento amministrativo con cui si impone la risoluzione delle non conformità. Tale provvedimento amministrativo corrisponde al rapporto finale. La responsabilità dell individuazione e attuazione delle modalità di risoluzione è sempre e comunque compito dell impresa. REDAZIONE DEL RAPPORTO FINALE Concluso l audit, il gruppo redige il rapporto conclusivo nel quale devono essere riportati: a) gli obiettivi; b) i criteri; c) il campo dell audit; d) l identificazione dei soggetti coinvolti, ivi compresi i i componenti del gruppo e i rappresentanti dell impresa sottoposta ad audit; e) l elenco delle non conformità rilevate, distinte per grado di gravità; f) la valutazione del rischio legato alla presenza di tali non conformità g) il punteggio numerico di rischio delle non conformità distinte in funzione della gravità in: 1. formali (1 punto) 2. significative (7 punti) 3. gravi (25 punti) h) il follow up delle non conformità e gli eventuali provvedimenti. Il follow up comprende l indicazione del periodo di tempo concesso per la risoluzione delle eventuali non conformità i) l indicazione che il responsabile del procedimento corrisponde al responsabile del gruppo di audit j) eventuali dichiarazioni spontanee k) la seguente dicitura: Ai sensi degli art. 21 bis e quater L. 241/90 il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto cautelare e urgente. Essendo susseguente ad ispezione, al presente provvedimento si applica la deroga ex art.7 p. 1 L. 241/90 in materia di comunicazione di avvio del procedimento. Si avvisa che alla scadenza del termine concesso per la risoluzione delle n.c., si procederà a nuova ispezione con spese a carico del soggetto. In materia di sicurezza alimentare, la mancata risoluzione delle n.c. comporterà la contestazione di illecito amministrativo. Ai sensi dell art. 13 D.L.vo 196/03 si informa che i dati personali potranno essere inviati ad uffici interni o P.A. esterne con finalità che 8

9 riguardano la definizione della presente procedura e degli atti conseguenti. Consci delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, gli ispettori dichiarano che per nessuno di loro esistono conflitti d interesse nello svolgimento del presente audit Il rapporto conclusivo è firmato dai componenti del gruppo di audit ed è notificato al rappresentante dell impresa. Nel caso in cui il rapporto conclusivo sia completato in un secondo momento, sarà compito del responsabile del piano dell audit notificarlo all impresa. Il rapporto dell audit inoltre è consegnato entro il periodo di tempo concordato al responsabile del programma di audit il quale, alla luce delle non conformità evidenziate, potrà rimodulazione i criteri e gli obiettivi del programma stesso. La registrazione dell audit e delle eventuali non conformità rilevate è attuata tramite l inserimento del controllo ufficiale nel sistema informatico GISA. Nel caso in cui siano state rilevate non conformità, la risoluzione delle stesse dovrà essere verificata al termine del periodo concesso da apposito controllo teso a valutare l effettiva attuazione delle azioni adottate e la loro efficacia. 9

10 5-PIANO DI MONITORAGGIO RICERCA SALMONELLA: RIPRODUTTORI, OVAIOLE, POLLI DA CARNE, TACCHINI 1. PIANIFICAZIONE I Piani nazionali di controllo delle salmonellosi prevedono che i gruppi di animali debbano essere sottoposti a campionamento sia nell ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti per territorio nell ambito dell attività ufficiale, secondo modalità individuate dai singoli piani. Tali Piani prevedono anche l effettuazione di ispezioni e visite periodiche in allevamento. Fermo restando che i Servizi Veterinari devono validare e verificare le attività previste in autocontrollo (i cui risultati vanno inseriti in un sistema informativo nazionale a cura degli allevatori), il controllo ufficiale presuppone in ogni caso : la verifica della correttezza dei dati riguardanti gli allevamenti avicoli presenti in BDN (attività fondamentale per poter dimostrare corrispondenza tra i dati inseriti nella BDN e il lavoro di campionamento svolto negli allevamenti); esecuzione del 100 % dei controlli previsti dai Piani Nazionali annuali SCOPI Riduzione della prevalenza delle Salmonelle negli allevamenti avicoli. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali ISTRUZIONI OPERATIVE: Vedi Piano Nazionale annuale. 1.4.PROCEDURE OPERATIVE Vedi Piano Nazionale annuale. 1.5.LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 1.6.DURATA Il Piano si conclude il 31 dicembre. 1.7.COSTI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all IZSM per le attività istituzionali. 10

11 2. PROGRAMMAZIONE Programmazione attuata dalle AA.SS.LL. 3. MODALITÀ RENDICONTAZIONE Registrazione dei dati di attività nel sistema informativo GISA. Accedere a GISA Inserire codice aziendale ed effettuare la RICERCA Una volta caricata l azienda, entrare in Controlli Ufficiali e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale 11

12 1) Alla voce : o TIPO DI CONTROLLO selezionare Ispezione semplice o MOTIVO DELL ISPEZIONE selezionare In Piano di Monitoraggio o PIANO DI MONITORAGGIO selezionare Seleziona Piano di Monitoraggio e poi spuntare il piano oggetto dell ispezione (Piano 5, oppure 6, oppure 7 o 8) o PER CONTO DI selezionare la UOV di appartenenza o DATA INIZIO CONTROLLO, inserire la data o OGGETTO DEL CONTROLLO selezionare Controllo Malattie Infettive nel Settore Sanità Animale o NUCLEO ISPETTIVO selezionare Servizi Veterinari ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.) o Aggiornare eventualmente la Scheda zootecnica o Cliccare su INSERISCI. 2) Si apre la seguente finestra : cliccare su Inserisci campione 12

13 3) All interno del riquadro AGGIUNGI CAMPIONE alla voce: o MOTIVAZIONE selezionare In Piano di Monitoraggio ed inserire la voce già presente di default (perché inserita prima) o NUMERO VERBALE, spuntare Inserisci verbale prelievo ed inserire il riferimento o DATA PRELIEVO, inserire la data o MATRICE cliccare su Selezionare Matrice selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, la matrice campionata. Per più matrici campionate nella stessa ispezione, va ripetuto l inserimento in Selezionare Matrice (Cliccando sul segno + si aprono dei sotto menù) o TIPO DI ANALISI cliccare su Selezionare Tipo di Analisi selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, il tipo di analisi. o LABORATORIO DI DESTINAZIONE selezionare IZSM o Cliccare su INSERISCI. 4) Si apre la nuova finestra : cliccare su Controllo Ufficiale 13

14 5) Si apre la nuova finestra : cliccare su Chiudi in attesa di esito 6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su Controlli Ufficiali. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto 14

15 7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione 8) Cliccare poi su Inserisci Esito (in basso a dx) 9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra 10) Cliccare su CHIUDI per chiudere il campione 11) Cliccare su CHIUDI per chiudere l Ispezione. 4. VERIFICA Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. 15

16 9- PIANO DI MONITORAGGIO ERADICAZIONE BSE 1. PIANIFICAZIONE Il Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l eradicazione delle TSE negli animali, disponendo l attuazione di un programma annuale per la sorveglianza della BSE e della scrapie, per garantire e mantenere un adeguato livello di protezione dei consumatori. E previsto un piano di sorveglianza attiva con il ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi bovini e bufalini morti in azienda. La sorveglianza attiva integra la sorveglianza passiva che consiste nell'individuare presso le aziende eventuali soggetti con sintomi clinici tipici delle TSE. Alla sorveglianza passiva concorrono allevatori, veterinari liberi professionisti e personale destinato alla cura degli animali, con il compito di segnalare ai veterinari ufficiali delle ASL qualsiasi sospetto di malattia. Il veterinario ufficiale può disporre l abbattimento dell animale e l effettuazione di prove diagnostiche per la conferma della malattia. Per la sorveglianza attiva su soggetti deceduti (bovini, bufalini), ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo rientri nella fascia di età prevista, si procede al tempestivo prelievo del tronco encefalico per gli esami di laboratorio. Nel contempo si redige un verbale di constatazione morte dell animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente. Sono sottoposti a campionamento tutti i bovini/bufalini morti in azienda di età superiore ai 48 mesi. ATTENZIONE : ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo NON rientri nella fascia di età prevista, si redige un verbale di constatazione morte dell animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente. Questa attività viene registrata in GISA alla voce Attività 21_Certificazioni, secondo le istruzioni che si possono seguire nell apposito capitolo SCOPI Eradicazione BSE. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 16

17 4.4.COSTI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all IZSM per le attività istituzionali. 2. PROGRAMMAZIONE Attività su chiamata o su sospetto. 3. MODALITÀ RENDICONTAZIONE Registrazione dei dati di attività nel sistema informativo GISA. Accedere a GISA Inserire codice aziendale ed effetuare la RICERCA 17

18 Una volta caricata l azienda, entrare in Controlli Ufficiali e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale 1) Alla voce : o TIPO DI CONTROLLO selezionare Ispezione semplice o MOTIVO DELL ISPEZIONE selezionare In Piano di Monitoraggio o PIANO DI MONITORAGGIO selezionare Seleziona Piano di Monitoraggio e poi spuntare il piano oggetto dell ispezione (Piano 9) o PER CONTO DI selezionare la UOV di appartenenza o DATA INIZIO CONTROLLO, inserire la data o OGGETTO DEL CONTROLLO selezionare Controllo Malattie Infettive nel Settore Sanità Animale o NUCLEO ISPETTIVO selezionare Servizi Veterinari ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.) o Cliccare su INSERISCI. 2) Si apre la seguente finestra : cliccare su Inserisci campione 18

19 3) All interno del riquadro AGGIUNGI CAMPIONE alla voce : o MOTIVAZIONE selezionare In Piano di Monitoraggio ed inserire la voce già presente di default (perché inserita prima) o NUMERO VERBALE, spuntare Inserisci verbale prelievo ed inserire il riferimento o DATA PRELIEVO, inserire la data o MATRICE cliccare su Selezionare Matrice selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, la matrice campionata. (Cliccando sul segno + si aprono dei sotto menù) o TIPO DI ANALISI cliccare su Selezionare Tipo di Analisi selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, il tipo di analisi. o LABORATORIO DI DESTINAZIONE selezionare IZSM o Cliccare su INSERISCI. 4) Si apre la nuova finestra : cliccare su Controllo Ufficiale 5) Si apre la nuova finestra : cliccare su Chiudi in attesa di esito 6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su Controlli Ufficiali. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto. 7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione : 19

20 8) Cliccare poi su Inserisci Esito (in basso a dx) 9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra 10) Cliccare su CHIUDI per chiudere il campione 11) Cliccare su CHIUDI per chiudere l Ispezione. 4. VERIFICA Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. 20

21 10-PIANO DI MONITORAGGIO ERADICAZIONE SCRAPIE 1. PIANIFICAZIONE Il Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l eradicazione delle TSE negli animali, disponendo l attuazione di un programma annuale per la sorveglianza della BSE e della scrapie, per garantire e mantenere un adeguato livello di protezione dei consumatori. E previsto un piano di sorveglianza attiva con il ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi ovini e caprini morti in azienda. La sorveglianza attiva integra la sorveglianza passiva che consiste nell'individuare presso le aziende eventuali soggetti con sintomi clinici tipici delle TSE. Alla sorveglianza passiva concorrono allevatori, veterinari liberi professionisti e personale destinato alla cura degli animali, con il compito di segnalare ai veterinari ufficiali delle ASL qualsiasi sospetto di malattia. Il veterinario ufficiale può disporre l abbattimento dell animale e l effettuazione di prove diagnostiche per la conferma della malattia. Per la sorveglianza attiva su soggetti deceduti (ovini, caprini), ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo rientri nella fascia di età prevista, si procede al tempestivo prelievo del tronco encefalico per gli esami di laboratorio. Nel contempo si redige un verbale di constatazione morte dell animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente. Sono sottoposti a campionamento : tutti gli ovini/caprini morti in azienda di età superiore ai 18 mesi. ATTENZIONE : ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo NON rientri nella fascia di età prevista, si redige un verbale di constatazione morte dell animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente. Questa attività viene registrata in GISA alla voce Attività 21_Certificazioni, secondo le istruzioni che si possono seguire nell apposito capitolo SCOPI Eradicazione TSE ovicaprini. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 21

22 1.4 COSTI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all IZSM per le attività istituzionali. 2. PROGRAMMAZIONE Attività su chiamata o su sospetto. 3. MODALITÀ RENDICONTAZIONE Registrazione dei dati di attività nel sistema informativo GISA. Accedere a GISA Inserire codice aziendale ed effetuare la RICERCA Una volta caricata l azienda, entrare in Controlli Ufficiali e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale 22

23 1) Alla voce : o TIPO DI CONTROLLO selezionare Ispezione semplice o MOTIVO DELL ISPEZIONE selezionare In Piano di Monitoraggio o PIANO DI MONITORAGGIO selezionare Seleziona Piano di Monitoraggio e poi spuntare il piano oggetto dell ispezione (Piano 10) o PER CONTO DI selezionare la UOV di appartenenza o DATA INIZIO CONTROLLO, inserire la data o OGGETTO DEL CONTROLLO selezionare Controllo Malattie Infettive nel Settore Sanità Animale o NUCLEO ISPETTIVO selezionare Servizi Veterinari ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.) o Cliccare su INSERISCI. 2) Si apre la seguente finestra : cliccare su Inserisci campione 23

24 3) All interno del riquadro AGGIUNGI CAMPIONE alla voce : o MOTIVAZIONE selezionare In Piano di Monitoraggio ed inserire la voce già presente di default (perché inserita prima) o NUMERO VERBALE, spuntare Inserisci verbale prelievo ed inserire il riferimento o DATA PRELIEVO, inserire la data o MATRICE cliccare su Selezionare Matrice selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, la matrice campionata. (Cliccando sul segno + si aprono dei sotto menù) o TIPO DI ANALISI cliccare su Selezionare Tipo di Analisi selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, il tipo di analisi. o LABORATORIO DI DESTINAZIONE selezionare IZSM o Cliccare su INSERISCI. 4) Si apre la nuova finestra : cliccare su Controllo Ufficiale 5) Si apre la nuova finestra : cliccare su Chiudi in attesa di esito 6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su Controlli Ufficiali. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto. 7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione : 24

25 8) Cliccare poi su Inserisci Esito (in basso a dx) 9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra 10) Cliccare su CHIUDI per chiudere il campione 11) Cliccare su CHIUDI per chiudere l Ispezione. 4. VERIFICA Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. 25

26 12-PIANO DI MONITORAGGIO PER L ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY 1. PIANIFICAZIONE La malattia di Aujeszky è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale caratterizzata da alta morbilità e bassa mortalità. La malattia di Aujeszky provoca danni alla salute dei suini ed economici agli allevatori anche se le lesioni anatomo-patologiche macroscopicamente evidenti sono a volte assenti o sono talmente lievi da non essere facilmente individuabili. Quando presenti, frequentemente si osserva tonsillite necrotica associata a linfoadenomegalia (diagnosi differenziale con PCV2) ed emorragia nella cavità orale e nel tratto respiratorio superiore. Il virus dalla malattia di Aujeszky appartiene alla famiglia Herpesvirus, sottofamiglia Alphavirus. Il suino è l'unico ospite naturale della malattia, altri animali infettati sono i bovini, le pecore e capre, i gatti ed in rare occasioni i cavalli. L'infezione di questi animali è letale e anche diverse specie di animali selvatici sono suscettibili all'infezione del virus della Pseudorabbia SCOPI Le finalità di tale piano è quella di ridurre o annullare la presenza della malattia in Regione Campania 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3 ISTRUZIONI OPERATIVE vedi Decreto Ministeriale 1 aprile PROCEDURE OPERATIVE vedi Decreto Ministeriale 1 aprile LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 1.6 DURATA Il Piano si conclude il 31/12/

27 1.7 COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione animale rilevando la presenza della malattia ed il contenimento dei focolai. Si rimanda la programmazione a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 che si riporta di seguito Ministero della Sanità DECRETO 1 aprile 1997 (Con le modifiche apportate dal Decreto Ministero della Salute 30 dicembre 2010, GU n. 35 del 12/02/2011 e dal DM 4 agosto 2011, GU 15/09/2011) Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. (G.U. Serie Generale n. 103 del 6 maggio 1997) IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 "Norme di profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1994 "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina"; Visto il decreto 16 agosto 1995 "Divieto di utilizzazione su tutto il territorio nazionale di medicina veterinaria ad azione immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I"); Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996; Considerata la necessita' di attuare un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky la cui presenza causa ingenti danni agli allevamenti suini; Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky; Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori; Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio; 27

28 Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994; Decreta: Art Su tutto il territorio nazionale e' reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati. 2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma preceente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente presene negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente decreto. 3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione possono essere utilizzati vaccini inattivati meleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. I vaccini attenuati deleti,regolarmente autorizzati all immissione in commercio, possono essere utilizzati negli animali da ingrasso e, in via sperimentale per la durata di anni due, anche nei riproduttori, in deroga all art. 3 dell Ordinanza ministeriale 29 luglio La distribuzione e le modalita' di prescrizione dei vaccini di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni 4 bis. I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, nell ambito delle attività di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati acquisiti in azienda e dei modelli 12 di cui all articolo 65 del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, verificano la corretta attuazione del piano vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo. 4 ter. Il veterinario aziendale, di cui al comma 2 articolo 3 del DM 1 aprile 1997, è responsabile dell applicazione dei piani vaccinali. 4 quater. I risultati dell impiego dei vaccini attenuati deleti negli animali da riproduzione sono sottoposti, alla fine del periodo consentito, a valutazione, con particolare riguardo alla percentuale di aziende positive e alla situazione epidemiologica. 4 quinquies. Fatte salve le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea del 21 febbraio 2008 n. 2008/185/CE e successive modifiche, le disposizioni del presente decreto non si applicano alla provincia di Bolzano, ad eccezione delle previsioni di cui all articolo 8-bis. Art Ai sensi del presente decreto si intende per: a) suini: tutti i suidi allevati; 28

29 b) verro: un suino di sesso maschile di eta' superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; c) verretto: un suino di sesso maschile di eta' inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta; e) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta' ma non ha ancora partorito; f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la riproduzione; g) suino da ingrasso: un suino dall'eta' di nove settimane alla macellazione; h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta; i) allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono venduti direttamente al macello; j) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti; k) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento qualificato ai sensi dell'art. 7; l) vaccino inattivato deleto: vaccino allestito con virus inattivato e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio; m) vaccino attenuato deleto: vaccino allestito con virus vivo e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio. Art Il programma vaccinale deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato II che e' parte integrante del presente decreto. 2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto e'autorizzato a svolgere tale attivita', previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente. 3. Qualora si verifichino comprovate necessita' territoriali le aziende U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province autonome possono disporre affinche' le aziende U.S.L. si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati. 4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unita' sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente. 4 bis. Per la movimentazione degli animali da ingrasso e da riproduzione devono essere riportati sul Modello IV, di cui all articolo 10 (ndr : forseart. 31) del DPR n. 320 del 8 febbraio 1954 così come modificato dal DM 16 maggio 2007, la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia di Aujeszky. 29

30 Art Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale provvede alla compilazione per ogni allevamento di suini, presente sul territorio di competenza e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento conforme all'allegato III. 2. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate contestualmente all'esecuzione del primo prelievo ematico di cui all'art.5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico sperimentale competente, unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni, conforme all'allegato IV. Tali schede saranno inviate a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale alle regioni e province autonome di competenza insieme a copia del rapporto di prova. 3. La scheda di cui al comma 1 verra' aggiornata a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L. in occasione dle successivo controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali dell'allevamento. 4. Le regioni e le province autonome possono individuare flussi informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6. Art Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono sottoposti a controllo sierologico annuale a cura del servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale secondo quanto previsto dall'allegato V. 2. Le regioni e le province autonome, organizzano la raccolta dei campioni in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani ufficiali di sorveglianza attuali per la specie suina, asicurando, comunque, il numero di campioni previsti in allegato V. 3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da lavoratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio secondo le metodiche previste in allegato VI. 4. Il solo riscontro di sieropositivita' alla glicoproteina E, non comporta l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria. 5. In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 29 luglio Art Sulla base delle informazioni raccolte e dei dati derivanti dall'applicazione del presente piano, le regioni e le province autonome predispongono una relazione annuale sullo stato sanitario degli allevamenti di suini del proprio territorio nei confronti della malattia di Aujeszky e la trasmettono al Ministero della sanita', il quale se ne avvale ai fini della valutazione complessiva dei risultati e della programmazione di ulteriori o divesi interventi. Art

31 1. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del presene decreto i proprietari o detentori interessati possono richiedere alla azienda U.S.L. competente per territorio l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello riportato in allegato VII. 2. In deroga al comma precedene, le regioni e le provincie autonome, in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno gia' aderito al piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994, possono ridurre il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi nel caso di aziende da riproduzione e a 24 mesi in tutti gli altri casi. Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche conseguite in base al precedente programma, il cui riconoscimento e' subordinato ai requisiti previsti dal comma Il servizio veterinario della azienda U.S.L. rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti all'allegato VIII punto 1 e comunica annualmente al servizio veterinario regionale l'elenco delle aziende accreditate. 4. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e' mantenuta se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VIII punto Il Ministero della sanita', in funzione dei risultati raggiunti dal piano, potra' modificare le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' definire quelle relative all'accreditamento delle province e delle regioni. Art Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono gia' accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore. 2. A decorrere dal 1 gennaio del 2013 è obbligatorio destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni. 2bis. Il Ministero della Salute, sentiti il Centro di Referenza Nazionale e la Regione competente per territorio, sulla base dei dati epidemiologici, dichiara l indennità su base provinciale nel caso in cui tutte le aziende abbiano ottenuto e mantenuto la qualifica conformemente all Allegato VIII del presente decreto e secondo quanto stabilito dalla Decisione 2008/185/CE. 2-ter. Il Ministero della Salute, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valutata la situazione epidemiologica in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale, adotta se necessario,emana con decreto della DG Sanità animale e farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni in accordo con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in sede di Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l applicazione delle misure di cui al presente decreto. 2-quater. La Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinariopresso il Ministero della salute, con proprio atto dirigenziale emana, entro 180giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di cui alcomma 4 del presente articolo 31

32 Art. 8-bis 1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate secondo le modalità di cui al Modello IV 4, di cui all articolo del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007; detto modello dovrà essere compilato in quadruplice copia, così come specificato nelle note allegate al modello stesso. Nell ipotesi in cui le informazioni previste dal modello ivi compresa la dicitura della qualifica sanitaria ( azienda indenne da malattia di Aujeszky o azienda non indenne da malattia di Aujeszky ), siano già presenti in Banca Dati Nazionale,il modello può essere stampato direttamente dall applicativo disponibile in Banca Dati Nazionale. 2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sottopone a visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da e verso centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, entro le 48 ore dalle movimentazioni. L esito di tale visita deve essere riportato nell apposita sezione del modello, di cui al comma 1 del presente articolo 3. La visita di cui al precedente comma 2, deve essere effettuata anche nel caso di movimentazioni da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non è consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino né movimentare verso il restante territorio nazionale animali da stalle di sosta o da centri di raccolta siti in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino. «3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.p.r. n. 320 del 8 febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione sono stati vaccinati per detta malattia»; «3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'eta' vaccinale, il Modello 4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6, riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine.»; 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica non deve essere effettuata in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate, situate in regioni accreditate per la malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell azienda dovrà essere registrato nella Banca Dati Nazionale di cui all articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 secondo le modalità di cui all articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 insieme ad eventuali aggiornamenti. 5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica e la compilazione della dichiarazione, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, non devono essere effettuate nel caso di animali provenienti da un azienda situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino e attestata indenne per malattia di Aujeszky. Lo stato di 32

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