REPUBBLICA ITALIANA N. 427/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO SENTENZA

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1 Page 1 of 8 REPUBBLICA ITALIANA N. 427/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO Composta dai seguenti magistrati: Dott. Davide Morgante Dott.ssa Stefania Fusaro Dott. Giovanni Comite Presidente Consigliere Relatore Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di responsabilità iscritto al n promosso, con atto di citazione depositato in data 21/12/2009, dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto; contro - FRASSON FEDERICO, nato il 17/6/1966 a Camposampiero (PD), residente a Mira via G. da Maiano n. 50/1; - contumace - Visti gli atti ed i documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 20 maggio 2010 il relatore Consigliere dott.ssa Stefania Fusaro, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Paola Daino; con l assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Bonaiuti; Ritenuto in FATTO 1.1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione in data

2 Page 2 of 8 21/12/2009, ritualmente notificato al convenuto, la Procura Regionale ha chiesto la condanna del Sig. Frasson Federico, ex concessionario per il gioco del Lotto dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell Economia e delle Finanze, al pagamento a favore dell Erario della somma di euro ,85, oltre accessori di legge e spese di giudizio per il danno dolosamente causato per mancato riversamento delle somme incassate per le scommesse del gioco del lotto, relative alle seguenti settimane contabili 23/10/2007; 30/10/2007; 6/11/2007; 13/11/2007. Parte attrice ha precisato che la notitia damni è pervenuta alla Procura in data 11/2/2008, a seguito di qualificata denuncia da parte del Direttore dell Ufficio Regionale del Veneto e Trentino Alto Adige dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli (AAMS). Dagli atti di causa risulta che l Amministrazione dei Monopoli, con atto prot. n del 24/10/2006, dava in concessione all odierno convenuto la gestione della ricevitoria del Lotto in Camponogara (VE) e che, solo dopo poco più di un anno dall inizio della gestione, con nota ispettiva n. 369 del 29/1/2008 revocava il provvedimento concessorio disposto in favore del Frasson, per violazione abituale da parte di quest ultimo delle norme che impongono al ricevitore del Lotto di versare all Erario i proventi delle giocate - dedotto l aggio dell 8% - entro il giovedì della settimana contabile. In particolare veniva accertato a carico del convenuto un ammanco di euro ,85 (corrispondente ai seguenti mancati versamenti: euro 5.449,67 per la settimana contabile del 23/10/2007, euro 308,91 per la settimana contabile del 30/10/2007, euro 3.138,46 per la settimana contabile del 6/11/2007 ed euro 3.153,90 per la settimana contabile del 13/11/2007, per un importo complessivo di euro ,94 oltre agli interessi previsti nella misura del 3,75%). In relazione a tali omessi versamenti l Amministrazione dei Monopoli intimava al

3 Page 3 of 8 Frasson, con nota ispettiva del 7/12/2007, di rimborsare le somme incamerate per conto dell Erario e non riversate. A tale richiesta il convenuto non dava alcun seguito. Nel libello di responsabilità parte attrice ha rilevato come il Frasson non abbia fornito controdeduzioni nemmeno a seguito della notifica dell invito a dedurre, ai sensi dell art. 5 della legge n. 19/1994. In forza delle ricordate circostanze la Procura Regionale affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti - trattandosi di azione per responsabilità contabile - ha chiesto la condanna del convenuto Frasson a risarcire il danno di euro ,85, oltre accessori di legge e spese di giudizio, in favore dell Erario per avere lo stesso omesso di riversare le somme incassate come gestore del Lotto. In limine all udienza di discussione il Pubblico Ministero ha depositato, presso la Segreteria della Sezione, la comunicazione ministeriali dell Amministrazione dei Monopoli di Stato del 12/5/2010 in cui si è dato atto dell avvenuta escussione, in data 10/8/2009, delle polizze fideiussorie della Compagnia di Assicurazione Zurich International n. 209R3942 ramo lotto, (dell importo di euro 1.720,00) e n. 209R3700 ramo tabacchi (dell importo di euro 707,08) a parziale copertura del debito, precisando che nessun altro versamento risultava effettuato. Il convenuto non si è costituito in giudizio. Dagli atti di causa emerge, peraltro, la rituale notifica dell atto di citazione allo stesso da parte dell Ufficiale Giudiziario, del Tribunale di Venezia-Sezione Distaccata di Dolo, che ha attestato di aver effettuato l accesso alla residenza del convenuto in data 13/1/2010 e, per assenza del destinatario, di aver provveduto al deposito della copia dell atto da notificare ( ex art. 140 del c.p.c.) presso la Casa comunale di Mira in data 14/1/2010, dando rituale notizia del deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Frasson. Quest ultimo, come risulta dalla sottoscrizione dell avviso di ricevimento, ritirava personalmente l atto di citazione in data 18/1/2010.

4 Page 4 of 8 All udienza del 20 maggio 2010, verificata la rituale notifica dell atto di citazione al convenuto e, dunque, la regolarità del contraddittorio, veniva udito il Pubblico Ministero. Il Requirente, in relazione all avvenuto incameramento delle due polizze fideiussorie, di euro 707,08 e 1720,00 (per un totale di euro 2427,08) a parziale scomputo del danno chiesto in atto di citazione (euro ,85), concludeva per la condanna del convenuto Frasson al pagamento della somma di euro ,77 oltre accessori di legge e spese di giudizio. All esito delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero la causa veniva trattenuta in decisione. Considerato in DIRITTO 2.1. Osserva il Collegio come l art. 46, 24 comma della legge n. 69 del 18/6/2009 abbia espressamente statuito in ordine all applicabilità al giudizio contabile dell art. 291, 1 comma del c.p.c., alla stregua del quale se il convenuto non si costituisce in giudizio il Giudice deve verificare l insussistenza di vizi che importino la nullità della notificazione della citazione e ove necessario dare un termine perentorio all attore per rinnovare la notifica della citazione. Nel caso in esame va rilevato come la notificazione del libello di responsabilità sia stata validamente effettuata poiché, come risulta dall avviso di ricevimento, il convenuto ha ritirato in data 18/1/2010 l atto depositato presso la Casa comunale. In definitiva può ritenersi perfezionata la procedura di notifica ai sensi dell art. 140 del codice di rito, nella lettura della norma che si impone a seguito della sentenza n. 3 del 14/1/2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui la stessa prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il suo

5 Page 5 of 8 ricevimento o dopo dieci giorni dalla spedizione. In relazione alle sopra estese considerazioni va dichiarata la contumacia del convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 290, 291 del codice di procedura civile. Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che è acquisita dal convenuto a seguito della rituale notifica dell atto di citazione In via preliminare all esame del merito va altresì confermata la giurisdizione di questa Corte, in adesione alla consolidata giurisprudenza contabile in materia di omessi versamenti da parte dei concessionari delle ricevitorie del lotto (Sez. I n. 216/2008; Sezione Lombardia n. 34/2004, Sezione Veneto n. 149/2004, Sezione Friuli Venezia Giulia n. 506/2007, Sezione Lazio n. 1649/2008, Sezione Puglia n. 848/2009). Infatti il ricevitore o raccoglitore delle giocate del lotto riveste il ruolo di fattivo compartecipe dell attività amministrativa di riscossione di somme e tale funzione, consistendo nella riscossione di entrate destinate allo Stato (vd. legge n. 528/1982 e successive modifiche), fa acquisire al soggetto privato che la esercita la qualifica di agente contabile, ai sensi dell art. 178 del Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD n. 827/1924. Ne consegue che l omesso o il minor riversamento all Erario delle somme introitate, da parte del ricevitore, comporta l assoggettamento alla speciale e rigorosa disciplina della responsabilità contabile di cui all art. 194 del R.D. n. 827/1924 ed alla correlata giurisdizione della Corte dei conti Nel merito la domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento. Si osserva che ai sensi del DPR n. 303/1990 (succ. mod. con DPR n. 560/1996), recante il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge n. 528/1982 e della

6 Page 6 of 8 legge n. 85/1990 sull ordinamento del gioco del lotto, il concessionario è tenuto a rendicontare settimanalmente i movimenti contabili e a versare all Erario i proventi derivanti dalle giocate - dedotto l aggio dell 8% e le eventuali vincite pagate - entro il giovedì della settimana contabile cui le giocate si riferiscono. Il computo delle somme da versare è effettuato sulla base di un estratto conto elaborato dal sistema informatico che contiene: a) il numero e l importo delle giocate; b) l aggio corrispondente all importo delle giocate; c) il numero e l importo delle vincite pagate; d) il numero e l importo delle giocate rimborsate; e) l importo netto da versare. Orbene, nel caso di cui si controverte, risulta per tabulas come il convenuto Frasson, con una condotta reiterata e continuata, non abbia adempiuto all obbligo di riversare all Amministrazione gli importi relativi alle giocate delle settimane contabili del 23/10/2007 (per euro 5.449,67), del 30/10/2007 (per euro 308,91), del 6/11/2007 (per euro 3.138,46), del 13/11/2007 (per euro 3.153,90), con un danno complessivo per l Erario - calcolato in misura comprensiva degli interessi, previsti nella misura del 3,75%, - di euro ,85. Osserva il Collegio come l art. 194 del Regolamento di contabilità dello Stato (RD n. 827/1924) preveda una responsabilità aggravata per l agente contabile, disponendo che Le mancanze, deteriorazioni o diminuzione di denaro ( ) avvenute per causa di furto, di forza maggiore ( ) non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro. Il gestore della ricevitoria del lotto, in quanto agente contabile, è pertanto tenuto a rispondere in ogni caso delle somme riscosse, a meno che non offra la prova che l inadempimento all obbligo di riversare non sia imputabile in alcun modo a propria

7 Page 7 of 8 condotta e derivi da forza maggiore (Corte conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale n. 216/2008). Nel caso in esame, invece, il Frasson non solo non ha riversato tempestivamente le somme riscosse delle giocate del lotto ma è anche rimasto inadempiente e silente dopo le contestazioni, in sede amministrativa e processuale, non fornendo alcuna giustificazione idonea a dimostrare che i suddetti mancati versamenti siano derivati da causa a lui non imputabile. Le estese considerazioni inducono pertanto a ritenere che l ex gestore del lotto abbia violato scientemente l obbligo di riversare le somme incassate, con volontarietà dell evento dannoso. Conseguentemente il danno cagionato all Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze è da imputare al convenuto, sotto il profilo dell elemento psicologico, a titolo di dolo e lo stesso deve essere condannato al pagamento a favore dell Erario della somma di euro ,77 (diecimilasettantacinque/77), per effetto dell avvenuto incameramento delle due polizze fideiussorie (Zurich n. 209R3942 del 23/2/2007 di euro 1720,00 e n. 209R3700 del 5/10/2006 di euro 707,08, per complessivi euro 2427,08), in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero all udienza del 20 maggio Sulla predetta somma é dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data della citazione a quella di deposito della presente decisione, nonché gli interessi legali da quest ultima data all effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del convenuto,

8 Page 8 of 8 CONDANNA - il convenuto FRASSON FEDERICO al pagamento, in favore del dell Erario della somma di euro ,77 (diecimilasettantacinque/77); sul predetto importo è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data dell atto di citazione fino a quella di deposito della presente sentenza nonché gli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di euro 169,14 (euro centosessantanove/14 centesimi) Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 20 maggio L Estensore f.to Dott.ssa Stefania Fusaro Il Presidente f.to Dott. Davide Morgante Depositato in Segreteria il 16/06/2010 Il Dirigente f.to Dott.ssa Gubbiotti

ha pronunciato la presente

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