DIVIETO DI LICENZIAMENTO

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1 Il presente prontuario ha carattere informativo e non vuole e può essere connotato da assoluta completezza. Esso individua e presenta le principali regole della materia, restando sempre affidato a miglior riflessione professionale ogni caso singolo che possa risultarvi interessato. La parte generale della disciplina a tutela della paternità e maternità adottiva, è inserita nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151, sensibilmente modificato dal D.Leg. 15/6/2015 n 80. E' bene anzitutto osservare che la disciplina vigente prevede che sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. La consultazione, quindi, del proprio contratto collettivo di lavoro è necessaria per verificare se in esso sono inserite disposizioni più favorevoli rispetto a quelle dettate dalla legge generale. E' anche utile osservare fin dall'inizio che ai fini di questa disciplina, le disposizioni normative usano il termine lavoratore intendendo così i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro ed i soci lavoratori di cooperative. Riassumiamo quindi le principali regole vigenti al 15 marzo 2016: DIVIETO DI LICENZIAMENTO Il divieto di licenziamento per le madri adottive si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera già dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. In tale periodo il licenziamento è possibile solo nel caso: di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, di cessazione dell'attività' dell'azienda, di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, di esito negativo della prova. Resta ferma la nullità dei licenziamenti comminati in violazione del divieto di discriminazione 1. 1 Si veda la legge 10 aprile 1991, n. 125 Pag 1 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

2 Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività' dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempre che' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. E' nullo anche il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. In caso di fruizione del congedo di paternità', il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso. DIMISSIONI La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di dimissioni volontarie presentate nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da legge a contratto per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono in tale periodo non sono tenuti al preavviso. DIRITTO AL RIENTRO E ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO Al termine dei periodi di divieto di lavoro poi le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; hanno diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Tale diritto si estende anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità'. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. DIRITTO ALL'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I genitori possono fruire del diritto all'anticipazione del trattamento di fine rapporto ai fini del sostegno economico alla famiglia durante il periodo di fruizione del congedo parentale. Pag 2 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

3 TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE La disciplina a tutela della sicurezza delle madri è estesa anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età del minore, Così è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi ed ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri 2. Oltre a regole specifiche, è fatto onere al datore di lavoro di procedere ai sensi degli artt. 15 e segg del D. leg. 9/6/2008 n 81 alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e di individuare le specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare. La lavoratrice esposta a rischi deve essere adibita ad altre mansioni per il periodo in cui è previsto il divieto. La lavoratrice adibita in alternativa a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Se la lavoratrice è adibita a mansioni equivalenti o superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio può' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di tutela. Il rispetto della regola è presidiato con previsione di sanzione penale (arresto fino a sei mesi). E' inoltre vietato adibire al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa. PARTE NORMATIVA: Definizioni: L art. 2 della legge 151/2001 prevede una definizione terminologica dei vari istituti trattati e dei soggetti ad essi interessati. Così: - per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; - per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; - per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del 2 Si tratta di quelli indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, leggibile in Si tratta comunque di tabella aggiornanda da parte del Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale. A questi si aggiungono i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri definiti dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2. Pag 3 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

4 lavoratore; - per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; - per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché' i soci lavoratori di cooperative. CONGEDO PRECEDENTE L'ADOZIONE E previsto il diritto di entrambi gli aspiranti genitori a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero. Dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, opera a favore della lavoratrice il divieto di licenziamento, con i limiti più oltre descritti. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso. Il congedo che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. Nel caso di adozione internazionale, il diritto della madre di non richiedere o di richiedere solo in parte per il periodo di permanenza all'estero il congedo di maternità e di può fruire in suo luogo di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, si estende al padre anche qualora la madre non sia lavoratrice. L ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all estero del lavoratore.. CONGEDO DI MATERNITA' Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici che abbiano adottato un minore per un periodo massimo di cinque mesi, e con termine finale comunque entro i cinque mesi successivi all ingresso del minore in Italia. Nel caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all estero richiesto per l incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può invece fruire di un congedo non retribuito senza diritto ad indennità riservando il congedo al periodo posteriore all'ingresso del minore in Italia. La durata del periodo di permanenza all estero della lavoratrice viene certificato dall Ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione. Nel caso di affidamento di minore (i casi di adozione in Paesi che non prevedano immediatamente la conclusione della procedura con un provvedimento di adozione) il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall affidamento per un periodo massimo di Pag 4 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

5 tre mesi. A queste regole l art. 2, comma 1, lettera b del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 ha aggiunto un nuovo art. 16 bis che prevede che in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell attività lavorativa. Sono estese all ipotesi di adozione tutte le regole, per quanto di ragione compatibili, dettate in materie di filiazione biologica. Così le regole in tema di flessibilità del congedo e quelle in merito al trattamento economico e normativo. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie; sono poi considerati, ai fini della progressione nella carriera come attività lavorativa se i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. L'Indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta o per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Il padre: Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tale diritto spetta anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all indennità di cui all articolo 66 del D. Leg. 151/2001 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, già prevista dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1). L indennità spetta anche al padre lavoratore autonomo, previa domanda all INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di astensione presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n L INPS provvede d ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all erogazione dell indennità di cui al comma 1-ter.. Qualora la madre non sia lavoratrice, il padre lavoratore ha diritto ad optare per un congedo non retribuito senza indennità per il periodo di permanenza all estero; salvo il congedo di 5 mesi al rientro in Italia. Pag 5 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

6 CONGEDO PARENTALE Il congedo parentale con cui ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo massimo di dieci mesi elevati ad undici se si eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Se il godimento avviene da parte di un solo genitore, alla madre spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sette mesi. Ciò restando una durata complessiva massima di dieci (o undici, come sopra detto) mesi. Il diritto in caso di adozione può essere fornito qualsiasi sia l età del minore, entro dodici anni dall ingresso in famiglia. Il relativo trattamento indennitario è limitato ai primi sei anni dell ingresso del minore in famiglia. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi non previsti in via contrattuale. Per quanto di ragione, il congedo parentale entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino può essere prolungato fino a tre anni in caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre. 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi e permessi previsti per i figli con handicap grave di sue ore giornalmente retribuite descritti dall art. 42 della legge qui commentata. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. RIPOSI GIORNALIERI Entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri adottive due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. Tali periodi di riposo vengono ridotti a mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura simile, istituiti dal datore di lavoro nell unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga; ovvero se la madre non sia lavoratrice Pag 6 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

7 dipendente; ovvero ancora se i figli sono affidati al solo padre o in caso di morte o di grave infermità' della madre. In caso di adozione di più minori, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre senza limiti. Nel caso di adozione di minore con handicap in situazione di gravità fino al compimento del terzo anno di vita del bambino è possibile ottenere i due ore di permesso giornaliero retribuito. Tali riposi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. Tale possibilità comunque è alternativa a quella del prolungamento del periodo di congedo parentale. Nel caso di genitori adottivi, che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, costoro possono' essere assegnati, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rende disponibile ai fini di una nuova assunzione. Tale diritto può essere esercitato entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età. Commento: l'ipotesi di parto plurimo è da confrontare con quella di adozione di più fratelli. Con possibili varianti: adozione di due minori fratelli e con un solo atto (di certo comparabile), adozione di più minori con atti diversi ma tutti rientranti nell'età che consente l'accesso alla protezione prevista dalla norma. Sul punto si ritrova solo un precedente: i riposi previsti dall'art. 10 l. 30 dicembre1971 n. 1204, essendo preordinati ad assicurare, in tempi minimi prefissati nell'arco del giorno un completo rapporto (fisico, psichico, affettivo e di assistenza diretta) tra il lavoratore genitore (madre o padre) che ne usufruisca ed ogni singola persona bambino di età inferiore all'anno, possono essere goduti, su richiesta del lavoratore interessato, titolare del relativo diritto potestativo, in ragione di due ore (in caso di orario giornaliero di durata superiore a sei ore) ovvero di un'ora (in caso di orario giornaliero di durata inferiore) per ognuno dei bambini da assistere direttamente, da considerare soggetti prioritariamente protetti dalla disposizione anche nel caso di parto plurimo e/o nel caso in cui qualcuno di essi sia stato adottato o dato in affidamento preadottivo ai lavoratori in aggiunta ai figli naturali, tutti di età inferiore all'anno. Tribunale di Bari, 02/04/1999 E' possibile quindi che la stessa ratio risulti applicabile anche alla nuova disposizione. Pag 7 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

8 CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a sei anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Qualora però all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento in ogni caso se il minore ha età inferiore a tre anni, per cinque giorni lavorativi se ha età superiore e fino agli otto anni. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità' o alla gratifica natalizia. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Si segnalano inoltre alcune decisioni relative a specifici punti degni di interesse: Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi sopra descritti, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, spetta il trattamento economico pari alle indennità sin qui previste per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica anche l indennità di nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro senza colpa che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità. Lavoratori stagionali: Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché' non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. Pag 8 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

9 Lavoro a tempo parziale I lavoratori a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi sopra previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Lavoro a domicilio ed addetti ai servizi domestici e familiari. Anch essi hanno diritto al congedo di maternità e di paternità ed al relativo trattamento economico e normativo. Lavoratori iscritti alla gestione separata. Riguardo ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all art. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426), anche a loro in caso di adozione, nazionale o internazionale spetta, sulla base di idonea documentazione, un indennità per i cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui all apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I lavoratori e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente. Liberi professionisti. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza Cassa nazionale del notariato. 2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. 3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti. 4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari. 5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici. 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. 7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti. 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro. 11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. 12. Ente di previdenza dei periti industriali. 13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. 14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia. 15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale. 16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti. 17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e Pag 9 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

10 è corrisposta un indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. L indennità è pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento, restando in ogni caso espressamente normati entità minima e massima di tale indennità. Tale indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in alternativa alla madre (C.Cost n 385), ovvero caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, o di affidamento esclusivo del bambino al padre gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici. Pag 10 adozione e lavoro- versione 15 marzo 2016

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