Congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento
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- Rocco Manzoni
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1 Congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento CONGEDO DI MATERNITA In caso di adozione nazionale Alla dipendente che abbia adottato un minore è riconosciuto un congedo di maternità di 5 mesi che deve essere fruito in via continuativa entro 5 mesi dall ingresso in famiglia del minore. In caso di adozione internazionale Alla dipendente che abbia adottato un minore straniero è riconosciuto un congedo di maternità di 5 mesi che deve essere fruito entro 5 mesi dall ingresso in Italia del minore. Ferma restando la durata complessiva del congedo, in caso di adozione internazionale, il medesimo congedo può essere fruito in via frazionata e parziale anche prima dell ingresso del minore in Italia, per il periodo di permanenza all estero richiesto per l incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.il congedo non fruito antecedentemente all ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all ingresso medesimo. La lavoratrice che per il periodo di permanenza all estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non retribuito per adozione/affidamento preadottivo internazionale. In caso di affidamento Alla dipendente che abbia ottenuto in affidamento un minore è riconosciuto un congedo di maternità di 3 mesi da fruire in via continuativa o frazionata entro 5 mesi dalla data di affidamento del minore. ATTENZIONE => - il congedo di maternità per adozione nazionale/internazionale, nonché per affidamento è riconosciuto a prescindere dall età del minore all atto dell adozione/affidamento e spetta per l intero periodo anche nell ipotesi in cui durante il congedo l adottato raggiunga la maggiore età, - il congedo di maternità per adozione nazionale/internazionale è riconosciuto anche nel caso in cui, al momento dell ingresso del minore in famiglia ovvero, in caso di adozione internazionale, dell ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo. In tale ipotesi, il diritto al congedo cessa dal giorno successivo all eventuale provvedimento di revoca dell affidamento pronunciato dal Tribunale, - alla lavoratrice assente per il congedo di maternità compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio per l intera durata di astensione dal lavoro. CONGEDO DI PATERNITA Il padre adottivo/affidatario può astenersi dal lavoro in luogo della madre per tutta la durata del congedo di maternità per adozione/affidamentoo per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di: - morte o grave infermità della madre, - abbandono del figlio da parte della madre, - affidamento esclusivo del bambino al padre,
2 - rinuncia, anche parziale, da parte della madre adottiva/affidataria, lavoratrice dipendente, a fruire del congedo per maternità per adozione/affidamento. - ATTENZIONE => - fermo restando quanto sopra definito, il congedo di paternità spetta al padre alle medesime condizioni previste per la madre; pertanto, per gli aspetti non considerati nel presente paragrafo si rinvia a quanto sopra illustrato in merito al congedo di maternità, - nel periodo in cui la madre fruisce del congedo per maternità per adozione/affidamento, il padre adottivo/affidatario può fruire contemporaneamente del congedo parentale per adozione/affidamento ovvero, in caso di adozione/affidamento contestuale di più minori, delle ore aggiuntive di riposo giornaliero, - al lavoratore assente per il congedo di paternità compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio per l intera durata di astensione dal lavoro. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO 1. Inoltrare all INPS la richiesta di congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento utilizzando una delle procedure telematiche messe a disposizione dall Ente allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione o autocertificazione ; per le adozioni/affidamenti nazionali: - copia del provvedimento di adozione/affidamento, - copia del documento, rilasciato dall autorità competente, da cui risulti la data dell effettivo ingresso del minore in famiglia, per le adozioni/affidamenti internazionali: - copia dell autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in Italia, - nel caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione della sentenza nel registro di stato civile emesso dal Tribunale dei minori, - in caso di impiego del congedo per il periodo di permanenza all estero: certificazione dell ente autorizzato a curare la procedura di adozione attestante la durata del periodo di permanenza all estero, per gli affidamenti NON preadottivi: copia del provvedimento dell Autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. 2. Presentare al Responsabile della UOG la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all INPS (copia della domanda di congedo, relativa ricevuta protocollata dal sistema ed eventuali allegati). Il Responsabile della UOG deve - verificare la documentazione, - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza: - per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, - per il personale della Divisione Banca dei Territori: o delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, o delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto, - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti.
3 La Funzione Risorse Umane di competenza deve trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale. L Ufficio Amministrazione del Personale deve: - verificare la documentazione, - imputare il giustificativo, - dare riscontro: o al dipendente, o al Responsabile della UOG, o alla Funzione Risorse Umane di competenza. Per il personale della Divisione Banca dei Territori delle strutture di Rete, il riscontro dovrà essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. Fonte normativa Artt D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 13 luglio 2011
4 Congedo per adozione/affidamento preadottivo internazionale In caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale, la lavoratrice/il lavoratore che non intenda fruire di tutto o parte del congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento può richiedere un congedo non retribuito della durata corrispondente in tutto o in parte al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l adozione. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO Presentare al Responsabile della UOG la richiesta scritta con indicazione della prevedibile durata del congedo, corredata dalla convocazione dell Ente autorizzato a curare la procedura di adozione/affidamento. Al rientro in servizio, presentare al Responsabile della UOG la documentazione, rilasciata dall Ente autorizzato a curare la procedura di adozione/affidamento, attestante la durata del periodo di permanenza all estero. Il Responsabile della UOG deve: - verificare la documentazione; - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla funzione Risorse Umane di competenza: o per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, o per il personale della Divisione Banca dei Territori: delle strutture di rete => Ufficio Personale di Area che provvederà a inoltrare copia della documentazione anche al Servizio Gestione del Personale di Rete; delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto o per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale o per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti La funzione Risorse Umane di competenza deve: - autorizzare l aspettativa, - trasmettere copia della documentazione all Ufficio Amministrazione del Personale, - dare riscontro: o alla dipendente, o al Responsabile della UOG o alla funzione Risorse Umane di competenza. Per il personale della Divisione Banca dei Territori strutture di Rete il riscontro deve essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. L Ufficio Amministrazione del Personale deve imputare il giustificativo. Fonte normativa Art. 26 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 13 luglio 2011
5 Congedo parentale per adozione/affidamento A decorrere dal termine del congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento, entro i primi otto anni dall ingresso del minore nel nucleo familiare -indipendentemente dall età del bambino all atto dell adozione/affidamento e comunque non oltre la maggiore età dello stesso-, ciascun genitore può chiedere di astenersi dal lavoro, in via continuativa o frazionata, per la durata massima complessiva per entrambe i genitori di 10 mesi, con le seguenti modalità: - fino ad un massimo di 6 mesi per la madre adottiva/affidataria, - fino ad un massimo di 6 mesi per il padre adottivo/affidatario. Nel caso in cui il padre fruisca di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il periodo massimo di 6 mesi è elevato a 7 e la durata complessiva dei congedi parentali tra entrambe i genitori è elevata a 11 mesi, - fino ad un massimo di 10 mesi qualora vi sia un solo genitore (ad es. in caso di morte della madre adottiva/affidataria o del padre adottivo/affidatario). A copertura del periodo di congedo fruito entro il terzo anno dall ingresso del minore in famiglia spetta un indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. L indennità pari al 30% della retribuzione è riconosciuta, fermi restando i periodi massimi individuali e complessivi di utilizzo, anche per la parte eccedente i 6 mesi (in caso di fruizione del congedo entro il 3 anno dall ingresso del minore in famiglia) ovvero anche in caso di fruizione del congedo dal 4 all 8 anno dall ingresso del minore in famiglia comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso, ove il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria. ATTENZIONE => A. nei limiti sopra indicati, il congedo parentale per adozione/affidamento può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori ovvero dal padre anche qualora la madre fruisca del congedo per maternità per adozione/affidamento o dei riposi giornalieri per adozione/affidamento, B. in caso di adozioni/affidamenti di più minori, il cui ingresso in famiglia avvenga nella stessa data, ciascun genitore ha diritto di fruire per ogni bambino adottato/affidato del numero di mesi di congedo parentale per adozione/affidamento previsti per un solo figlio. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO 1. Inoltrare all INPS la richiesta di congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento utilizzando una delle procedure telematiche messe a disposizione dall Ente allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione o autocertificazione ; 2. Presentare al Responsabile della UOG, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all INPS (copia della domanda di congedo, relativa ricevuta protocollata dal sistema ed eventuali allegati). Il Responsabile della UOG deve - verificare la documentazione,
6 - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza: - per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, - per il personale della Divisione Banca dei Territori: o delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, o delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto, - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti. La Funzione Risorse Umane di competenza deve trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale. L Ufficio Amministrazione del Personale deve: - verificare la documentazione, - imputare il giustificativo, - dare riscontro: o al dipendente, o al Responsabile della UOG, o alla Funzione Risorse Umane di competenza. Per il personale della Divisione Banca dei Territori delle strutture di Rete, il riscontro dovrà essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. Fonte normativa Art. 36 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 13 luglio 2011
7 ASPETTATIVA PER PUERPERIO In aggiunta al congedo parentale, alla lavoratrice madre adottiva/affidataria del minore di 3 anni viene concesso un periodo di aspettativa non retribuita di 3 mesi da fruirsi, anche in via frazionata, fino al compimento del 3 anno di età del figlio. In caso di adozione/affidamento contestuale di più minori, il cui ingresso in famiglia avvenga nella stessa data, ciascun genitore ha diritto di fruire per ogni nato del numero di mesi di aspettativa per puerperio previsti per un solo figlio. ATTENZIONE» In luogo della lavoratrice madre, il lavoratore padre può utilizzare il congedo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre. COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO Presentare al Responsabile della UOG, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, la richiesta scritta. Il Responsabile della UOG deve: - verificare la documentazione; - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla funzione Risorse Umane di competenza: o per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, o per il personale della Divisione Banca dei Territori: delle strutture di rete => Ufficio Personale di Area che provvederà a inoltrare copia della documentazione anche al Servizio Gestione del Personale di Rete; delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto o per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale o per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti La funzione Risorse Umane di competenza deve: - autorizzare l aspettativa - trasmettere copia della documentazione all Ufficio Amministrazione del Personale - dare riscontro: o alla dipendente, o al Responsabile della UOG Per il personale della Divisione Banca dei Territori strutture di Rete il riscontro deve essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. L Ufficio Amministrazione del Personale deve imputare il giustificativo. Aggiornato all'11 luglio 2012
8 Riposi giornalieri per adozione/affidamento Entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore, alla lavoratrice adottiva/affidataria competono, su richiesta, se l orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore, due periodi di riposo giornaliero di un ora ciascuno anche cumulabili tra loro, se invece l orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore, compete, sempre su richiesta, un solo periodo di riposo. Il riposo giornaliero è riconosciuto al padre adottivo/affidatario ove: - il figlio sia affidato a lui solo, - sia intervenuta la morte o la grave infermità della madre, - la madre lavoratrice dipendente abbia deciso di non avvalersene, - la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista o casalinga Il riposo giornaliero NON è riconosciuto al padre se la madre sta fruendo di congedo per maternità o del congedo parentale per lo stesso figlio. ATTENZIONE => a. il riposo giornaliero è riconosciuto solo nel caso in cui il bambino sia minore di 18 anni, b. il riposo giornaliero può essere utilizzato a partire dal giorno successivo all ingresso del bambino in famiglia in luogo del congedo per maternità/paternità per adozione/affidamento, c. se la lavoratrice fruisce dell asilo nido aziendale istituito nella medesima unità produttiva in cui presta servizio o nelle immediate vicinanze, il riposo è di un ora in caso di orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 30 minuti in caso di orario inferiore alle 6 ore, d. il riposo giornaliero può essere cumulato, nella stessa giornata, con il recupero banca delle ore (RBO), con il recupero ore lavorate (ROL), con il riposo compensativo (RCO), con il permesso contrattuale retribuito (PCR) e con il recupero per ore di formazione effettuate il sabato/domenica o giorno destinato al riposo (ROF). Il riposo è altresì cumulabile con i permessi sindacali orari e i permessi orari ex L. n. 104/92 purché riferiti, questi ultimi, al soggetto diverso per cui viene richiesto il riposo giornaliero, salvo il caso in cui il dirigente medico legale INPS attesti che le cure al minore disabile non possono essere garantite durante le due ore di riposo giornaliero; e. il riposo giornaliero non può essere cumulato, nella stessa giornata, con la mezza giornata di ferie o ex festività o qualsiasi altra tipologia di permesso che non sia tra quelli elencati alla precedente lettera c; f. nella giornata semifestiva, con prestazione di lavoro di 5 ore, il riposo giornaliero viene proporzionato ad 1 ora. g. la madre può fruire dei riposi giornalieri durante il congedo parentale per adozione/affidamento del padre, ma NON durante il congedo di paternità per adozione/affidamento di quest ultimo, h. in caso di fruizione dei riposi giornalieri durante l affidamento preadottivo, i genitori non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell adozione. RIPOSI GIORNALIERI in caso di adozione/affidamento di più minori In caso di adozione/affidamento di due o più minori, il cui ingresso in famiglia avvenga nella stessa data, i periodi di riposo -secondo le regole sopra indicate- sono raddoppiati fino ad un max di 4 ore al giorno. ATTENZIONE»
9 a. le 2 ore aggiuntive (ridotte a 1 se l orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) possono essere utilizzate dal padre, anche se la madre stia fruendo contemporaneamente di congedo per maternità per adozione/affidamento, congedo parentale per adozione/affidamento o riposo giornaliero per adozione/affidamento, b. se la madre è lavoratrice autonoma, libera professionista o casalinga il padre può raddoppiare i riposi giornalieri, salvo il caso in cui la madre stia fruendo contemporaneamente di congedo per maternità per adozione/affidamento o congedo parentale per adozione/affidamento, nel qual caso il padre può fruire del riposo nel limite di 2 ore (1 ora se l orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore). COSA FARE PER FRUIRE DEI RIPOSI GIORNALIERI 1. presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta allegando: per le adozioni/affidamenti nazionali: - copia del provvedimento di adozione/affidamento, - copia del documento, rilasciato dall autorità competente, da cui risulti la data dell effettivo ingresso del bambino in famiglia, per le adozioni/affidamenti internazionali: - copia dell autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in Italia, - nel caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione della sentenza nel registro di stato civile emesso dal Tribunale dei minori, per gli affidamenti NON preadottivi: copia del provvedimento dell Autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di richiesta da parte del lavoratore padre: - inoltrare all INPS la richiesta dei riposi giornalieri utilizzando la modulistica messa a disposizione dall Ente e allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione, - presentare, successivamente, al Responsabile della UOG la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all INPS (copia della domanda, relativa ricevuta protocollata ed eventuali allegati). 2. imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo MR1. In caso di parto plurimo imputare il giustificativo (MR1) per le prime 2 ore e ML6 per le ore successive. Il Responsabile della UOG deve: - verificare la documentazione, - autorizzare il giustificativo MR1 utilizzando lo strumento della segreteria online. In caso di parto plurimo autorizzare il giustificativo (MR1) per le prime 2 ore e ML6 per le ore successive; - trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza: - per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, - per il personale della Divisione Banca dei Territori: o delle strutture di Rete => Ufficio Personale di Area, che provvederà ad inoltrare copia della documentazione al Servizio Gestione Personale di Rete, o delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto, - per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale - per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti.
10 La Funzione Risorse Umane di competenza deve trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale. Fonte normativa Art. 45 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 28 settembre 2012
11 Malattia del bambino adottato/affidato In occasione della malattia del figlio adottato/affidato, ciascuno dei genitori, in alternativa l uno all altra, possono astenersi dal lavoro: a. fino al compimento dei 6 anni del bambino, fruendo di permessi non retribuiti per tutta la durata della malattia -regolarmente certificata- del bambino, b. dal 6 all 8 anno di età del bambino, fruendo di permessi non retribuiti per un massimo di 5 giorni lavorativi all anno, intendendosi per anno il tempo intercorrente tra i singoli anni di età del bambino. Qualora all atto dell adozione/affidamento il minore abbia un età compresa tra i 6 e i 12 anni, il permesso non retribuito per un massimo di 5 giorni lavorativi annui compete solo nel caso in cui sia fruito entro i primi 3 anni dall ingresso del minore in famiglia. In aggiunta ai permessi di cui alla lettera b), il dipendente, superato il periodo di prova, può chiedere ulteriori 5 giorni di permesso non retribuito, per ogni anno solare, per assistenza per malattia del figlio. In tal caso il permesso non può essere collegato a giorni di ferie nel periodo giugno-settembre e nel periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio. ATTENZIONE => a. il permesso può essere fruito dietro presentazione di certificato rilasciato da medico specialista del S.S.N. (o con questo convenzionato) recante la prognosi dello stato di malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione attestante che l altro genitore non fruisca, contemporaneamente, dello stesso permesso per l identico motivo, b. il permesso compete al genitore richiedente anche quando l altro genitore non abbia titolo alla fruizione perchè, ad esempio, disoccupato o lavoratore a domicilio o addetto a servizi domestici o lavoratore iscritto alla gestione separata, c. il ricovero ospedaliero del figlio consente al genitore di interrompere la fruizione delle ferie, sulla base di apposita richiesta del genitore medesimo che documenta anche l evento, e di fruire dei permessi non retribuiti per malattia figlio. COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO Presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta in cui autocertificare che l altro genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo, unitamente al certificato rilasciato dal medico specialista del S.S.N. o con questo convenzionato attestante lo stato di malattia del figlio e il periodo di prognosi Il Responsabile della UOG deve: - verificare la documentazione - trasmette la documentazione originale trattenendone copia presso la UOG:
12 o in caso di assenza pari o inferiore a 30 giorni di calendario; all Ufficio Amministrazione del Personale o in caso di richiesta di astensione dal lavoro per malattia figlio (MFI) superiore ai 30 giorni di calendario alla funzione Risorse Umane di competenza: per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione Nucleo di Torino, per il personale della Divisione Banca dei Territori: delle strutture di rete => Ufficio Personale di Area che provvederà a inoltrare copia della documentazione anche al Servizio Gestione del Personale di Rete; delle strutture Centrali => Servizio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto per il personale delle altre Divisioni => Ufficio Gestione Personale per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti La funzione Risorse Umane di competenza - in caso di richiesta di astensione dal lavoro per malattia figlio superiore a 30 giorni di calendario - deve: - verificare la documentazione - trasmettere la documentazione originale all Ufficio Amministrazione del Personale, trattenendone copia presso la UOG, - dare riscontro: o al dipendente, o al Responsabile della UOG. Per il personale della Divisione Banca dei Territori - strutture di Rete il riscontro dovrà essere comunicato anche all Ufficio Personale di Area. L Ufficio Amministrazione del Personale deve: - verificare la documentazione - imputare il giustificativo (MFI) se il bambino è di età inferiore a 6 anni ovvero (ML2) se il bambino è di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Fonte normativa Art. 50 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 23 settembre 2013
13 Tutele DIVIETO DI LICENZIAMENTO E in generale fatto divieto al datore di lavoro di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della lavoratrice madre adottiva/affidataria che, in caso di adozione/affidamento di un minore fruisca del congedo per maternità per adozione/affidamento, fino ad un anno dall ingresso del minore nel nuovo nucleo famigliare, fatti salvi i casi di: - dolo/colpa grave della lavoratrice, - cessazione dell attività aziendale - scadenza del termine del contratto - esito negativo del periodo di prova stabilito dal contratto. ATTENZIONE => In caso di fruizione del congedo di paternità per adozione/affidamento, il divieto di licenziamento si applica anche al padre adottivo/affidatario per la durata del congedo stesso e fino ad un anno dall ingresso del minore nel nucleo famigliare. Fonte normativa Art. 54 D.Lgs. n. 151/01 CONVALIDA DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE O DELLE DIMISSIONI La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la comunicazione delle dimissioni presentate: - dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento - dalla lavoratrice o dal lavoratore, in caso di adozione internazionale, durante i primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, devono essere convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. ATTENZIONE => In caso di dimissioni convalidate, il lavoratore/lavoratrice dimissionari non hanno obbligo di preavviso. Fonte normativa Art. 55 D.Lgs. n. 151/01
14 DIRITTO AL RIENTRO IN SERVIZIO NELLA STESSA UNITA PRODUTTIVA Al termine dei periodi di congedo, permessi o riposi previsti dalla normativa in caso di maternità/paternità per adozione/affidamento fruiti fino ad un anno dall ingresso del minore nel nucleo famigliare, gli interessati hanno diritto: - salvo loro espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta ovvero in altra ubicata nello stesso comune, - ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, - di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Fonte normativa Art. 56 D.Lgs. n. 151/01 Aggiornato il 19 luglio 2012
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