COMUNE DI GAMBELLARA. Variante n. 1/2014. Nto. Relazione variante n. 1/2014 PROVINCIA DI VICENZA. Elaborato IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA

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1 COMUNE DI GAMBELLARA PROVINCIA DI VICENZA Variante n. 1/2014 (modifica NTO e adeguamento L.r. 50/2012) Elaborato R Nto Relazione variante n. 1/2014 IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA AUA URBANISTICA & AMBIENTE Fernando Lucato, coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari, Martina Costa urbanista Strada Postumia, Vicenza Tel: Fax: Mail: flucato@auaproject.com PEC: fernando.lucato@archiworldpec.it Maggio 2014

2 Contenuti della Variante La Variante in oggetto comprende principalmente l adeguamento del Piano degli Interventi alla disciplina di cui alla LR 50/12 (POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO) ma con l occasione si è provveduto ad aggiornare due articoli normativi per quanto riguarda le destinazioni d uso ammesse. 1. Aggiornamento degli artt. 17 e 22 delle NTO art. 17 DESTINAZIONI D USO: per esplicitare l ammissibilità di ricoveri per animali d affezione in ambito residenziale, tra le attività compatibili nelle zone prevalentemente residenziali, si è aggiunta la seguente precisazione: Ricoveri per animali d affezione, previa verifica dell inesistenza di inconvenienti igienico sanitari, in particolare, nel caso di animali di grossa taglia. art. 22: ZONA D1 Artigianale - Industriale Commerciale di completamento In attesa di riaggiornare l apparato normativo secondo le linee guida di prossima emanazione regionale, si è ritenuto opportuno precisare meglio le attività insalubri non ammesse rispetto all elenco di cui D.M , anche al fine di non impedire l insediamento di attività produttive in zona propria che pur non producendo alcuna emissione nociva nell ambiente, utilizzano (non producono) sostanze chimiche. Si propone, conseguentemente, di aggiornare il punto 6 dell art. 22 come di seguito evidenziato: 6. Con riferimento alla classificazione ed elencazione di cui al D.M per l individuazione delle industrie insalubri di 1 e 2 classe, è vietato l insediamento di attività per la produzione e lavorazione di prodotti chimici e minerali, compresi i loro derivati, qualunque sia la loro specie e natura. di cui rispettivamente all allegato: parte I, Industrie di Prima classe - A) sostanze chimiche; parte II, Industrie di Seconda classe- A) sostanze chimiche; La variante agli artt. 17 e 22 sopra descritta, non comporta variazione al dimensionamento del Piano

3 2. Adeguamento alla LR 50/ 12 Con l entrata in vigore della nuova legge sul commercio e del relativo Regolamento (n. 1/2013), si è reso necessario adeguare l apparato normativo relativamente a: determinazione delle dotazioni di parcheggio in funzione della tipologia commerciale e della classificazione urbanistica della zona anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2004; localizzazione delle nuove aree per l insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a metri quadrati e delle grandi strutture di vendita; individuazione delle zone produttive ove è possibile realizzare grandi strutture commerciali in forma di parco commerciale. I criteri generali assunti dalla variante in oggetto confermano la previgente disciplina di zona con gli indispensabili aggiornamenti dovuti, tra l altro, al venir meno del regolamento comunale per l insediameto delle medie strutture di vendita, sono i seguenti: si è confermata l ammissibilità degli esercizi di vicinato ove già previsti; dove erano consentite le medie strutture di vendita fino a 1.000mq le stesse sono confermate fino a 1.500mq di superficie di vendita, venendo meno il regolamento comunale e le relative eventuali limitazioni; si è confermata, ove esistente, la limitazione all insediamento di medie strutture del settore non alimentare in quanto ancora corrispondente alle specifiche condizioni del modello insediativo fortemente connotato da un ambito prevalentemente non residenziale attestato sulla regionale n. 11, ed un ambito prevalentemente residenziale sviluppatosi nella fascia pedecollinare, cui corrispondono diverse modalità di fruizione dei servizi commerciali; sono confermate le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, senza ulteriori localizzazioni.

4 Sul piano normativo si sono modificati i seguenti articoli: ART DOTAZIONI URBANE Si è ritenuto opportuno riscrivere la tabella n. 3 con l obiettivo di rendere facilmente applicabile la dotazione sia in rapporto alla tipologia commerciale, sia in relazione alla sua localizzazione rispetto alla delimitazione del centro abitato. 3. FUNZIONE: COMMERCIALE DOTAZIONE PARCHEGGI (per tipologie commerciali non disciplinate dalla LR 50/ 12, si applica la tabella n. 4) tipologia localizzazione extra centro urbano in centro urbano centro storico primario secondario primario secondario Vicinato e Medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500mq settore alimentare 1500mq e Grandi strutture settore non alimentare 1500mq e Grandi strutture 1500mq e Grandi strutture appartenenti ai seguenti settori: mobili autoveicoli motoveicoli nautica materiali edili legnami superficie lorda di superficie lorda di deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di ; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non inferiore a 0,5 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq della superficie lorda di 0,5mq/1,0mq di superficie lorda di 0,5mq/1,0mq di superficie lorda di superficie lorda di superficie lorda di i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti superficie lorda di superficie lorda di 0,5mq/1,0mq di superficie lorda di con possibilità di monetizzazio ne 0,5mq/1,0mq di superficie lorda di Ordinariamente valgono le dotazioni previste per il centro urbano, ma per tutte le tipologie delle strutture di vendita situate nei centri storici, la dotazione dei parcheggi può essere ridefinita da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali e all offerta di sosta esistente o prevista nelle aree circostanti. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano purché compatibili con le norme di Piano. Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone. Si richiama il rispetto del Regolamento Regionale di cui all articolo 4 della LR 50/ 012

5 ART DOTAZIONI DI PARCHEGGI IN AREE PRIVATE Anche se la dotazione dei parcheggi privati non è strettamente definita dalla LR 50/ 12, si è ritenuto opportuno riscrivere la norma per articolare meglio quella dotazione in rapporto all effettiva domanda della specifica funzione, considerato che la volumetria delle attività produttive e commerciali/direzionali non è paragonabile a quella residenziale: si è conseguentemente optato di determinare la dotazione dei parcheggi privati in rapporto alla superficie lorda di. 1. Nelle nuove costruzioni e ricostruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore a: ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. o residenza: o produttivo: 1,0mq/10,0mc di costruzione; 1,0mq/5,0 mq di S.L.P.; o altre funzioni: 1,0mq/3,5mq di S.L.P. Gli spazi per parcheggi privati realizzati in forza del presente comma non sono gravati da vincoli pertinenziali ai sensi dall'art. 10, comma 1, legge n. 35 del 2012 e s.m.i. ART. 17 DESTINAZIONI D USO Considerata la specificità della funzione commerciale nell articolazione della LR 50/ 12 e del relativo Regolamento, si è ritenuto opportuno sintetizzare in un apposita tabella (Tab. n. 5) le modalità insediative commerciali nelle diverse zone nel rispetto dei criteri generali precedentemente richiamati. Ne consegue che sono state stralciate le indicazioni sulle tipologie commerciali insediabili indicate nella disciplina di ciascuna zona, rinviandole alla tabella n. 5. Una modifica puntuale riguarda la possibilità di insediare una media piccola struttura di vendita (sv<1.500mq) appartenente anche al settore alimentare nell ambito della zona D1/5, purchè nella forma del parco o centro commerciale. Infine, viene esplicitamente richiamato il disposto di cui alla LR 50/ 12, art. 19 comma 3, anche ai fini di verificare la compatibilità urbanistica nel caso di mutamento di settore merceologico, ribadendo pertanto il carattere di previsione urbanistica delle eventuali limitazioni all insediamento di particolari tipologie commerciali. 1. L utilizzazione funzionale delle diverse zone dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 2. Zone per insediamenti prevalentemente residenziali : zona A B C1 C2 2.1 Nelle zone prevalentemente residenziali, a titolo ricognitivo le destinazioni d uso sono le seguenti: - destinazioni prevalenti: residenza - destinazioni secondarie: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita nel rispetto dei limiti di cui alla tabella n. 5 (nel rispetto L.R. 15/'04). omissis

6 3.2 destinazioni secondarie nei limiti e con le modalità precisati per ciascuna zona: - attività commerciali nel rispetto dei limiti di cui alla tabella n. 5, magazzini, depositi e commercio all ingrosso; - uffici pubblici e privati; omissis 5. Zona D3 5.1 Nelle zone D3, nei limiti e con le modalità precisati per ciascuna zona: le destinazioni sono le seguenti: destinazioni prevalenti: - attività commerciali nel rispetto dei limiti di cui alla tabella n. 5; - medie strutture di vendita fino a 1500mq non appartenenti al settore alimentare e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune; - attività commerciali all ingrosso; - impianti di stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi; - uffici connessi alle attività commerciali; omissis 5. La funzione commerciale è ammessa nelle diverse zone territoriali omogenee secondo le tipologie e le modalità precisate nella seguente tabella n. 5: Tab. n. 5 TIPOLOGIA COMMERCIALE AMMESSA TIPOLOGIA ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A B C1 C2 D1 D2 D3 D4 E4 Prescrizioni urbanistiche Vicinato X X X X X X X X X solo nelle zone D1/1, D1/2, D1/3, D1/12 e D2.1 superficie di vendita < 1.500mq settore alimentare superficie di vendita < 1.500mq settore NON alimentare 1500mq settore alimentare 1500mq settore non alimentare 1500mq (solo in forma di parco commerciale) Grandi Strutture di vendita (in qualsiasi forma) X X X X X solo nella porzione di zona D1/5 indicata come grande struttura di vendita nella forma di parco o centro commerciale X X X X X X X escluse le zone D1/11 e D1/13 X X solo nelle zone D1/4, D1/5, D1/6, D1/7, D1/8, D1/9, D1/10 X solo nella porzione di zona D1/11 indicata nelle tavole di PI (Perlini)

7 Grandi Strutture di vendita (solo in forma di parco commerciale) 1500mq e Grandi strutture appartenenti ai seguenti settori: mobili autoveicoli motoveicoli nautica materiali edili legnami Commercio all ingrosso (fino a 500mq di slp) Commercio all ingrosso (oltre 500mq di slp) X X X X X X X X X solo nella porzione di zona D1/5 indicata nelle tavole di PI con superficie alimentare<1500mq X X X solo nelle zone D1/4, D1/5, D1/6, D1/7, D1/8, D1/9, D1/10, D1/11 X X X X Si richiama il disposto di cui alla LR 50/ 12, art. 19 comma 3, anche ai fini di verificare la compatibilità urbanistica ART. 22 ZONA D1 Artigianale - Industriale Commerciale di completamento L inserimento della Tab. 5 nell art. 17, rende inutili le precedenti indicazioni di zona che vengono conseguentemente stralciate. omissis 8. Per ogni singola zona "D1 gli indici urbanistici e le modalità di intervento sono indicate nelle allegate tabelle specifiche con le seguenti precisazioni di cui alla Tab. 5 dell art. 17 delle presenti norme per quanto riguarda la destinazione d'uso commerciale. a) Nelle zone D1/1, D1/2, D1/3 e D1/ 12 sono ammessi esercizi commerciali di vicinato; nel rispetto dei criteri emanati dal Comune sono ammesse medie strutture di vendita del settore non alimentare fino a mq per unità di sup. di vendita ai sensi di quanto disposto dalla LR 15/ 04. Nell'ipotesi di realizzazione di insediamenti a carattere commerciale (nei limiti indicati nelle presenti norme) devono essere reperiti spazi pertinenziali per la sosta e per arredo a verde nella misura dell'80% della superficie lorda di dei quali almeno la metà da destinarsi a parcheggi pubblici o di uso pubblico. b) Nelle zone D1/4, D1/5, D1/6, D1/7, D1/8, D1/9, D1/10, D1/11 non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato in quanto si tratta di zone decentrate rispetto la struttura insediativa del Comune. Sono ammesse attività commerciali all ingrosso senza vendita diretta ed esercizi commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, così definito dalla L.R. 15/2004 art. 7 punto 7. Nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi della LR 15/'04 sono ammesse medie strutture di vendita del settore non alimentare fino a mq per unità di sup. di vendita ad eccezione della zona D1/11, come precisato al comma seguente. Sempre nel rispetto dei criteri possono essere ammesse medie strutture di vendita del settore non alimentare oltre a mq per unità di sup. di vendita, previa verifica

8 dell impatto indotto sulla viabilità ai sensi della legge 15/'04 e alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune contenente l impegno a realizzare le infrastrutture indispensabili alla mitigazione dell impatto stesso. Nell'ipotesi di realizzazione di insediamenti a carattere commerciale (nei limiti indicati nelle presenti norme) con superficie di vendita fino a 1000mq devono essere reperiti spazi pertinenziali per la sosta e per arredo a verde nella misura dell'80% della superficie lorda di dei quali almeno la metà da destinarsi a parcheggi pubblici o di uso pubblico. Nell'ipotesi di realizzazione di insediamenti a carattere commerciale (nei limiti indicati nelle presenti norme) con superficie di vendita superiore a 1000mq e fino a 1500mq l area libera non sarà inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui la superficie destinata a parcheggio effettivo per i clienti non sarà inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq/mq della superficie a destinazione commerciale. Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione: ai fini del calcolo del rapporto, per superficie di vendita si intende la superficie dello spazio destinato alla vendita, compreso quello occupato da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce spazio destinato alla vendita quello destinato a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. c) L insediamento di grandi strutture di vendita, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 50/ /2004, è ammessa unicamente all interno degli ambiti evidenziati nelle tavole di Piano. Omissis 21.3 Zona D1/5 Nella porzione di zona ricompresa nell'ambito appositamente indicato nelle tavole di Piano, la superficie di vendita esistente può essere organizzata nella forma di grande struttura di vendita e/o parco commerciale, nel rispetto della disciplina regionale vigente e degli strumenti di pianificazione sovraordinati, a condizione che: a) non siano attivate superfici di vendita del settore alimentare, ad eccezione di dei pubblici esercizi; b) Permane l obbligo di acquisire tutti gli elementi, documenti, elaborati grafici ed indagini sul traffico, previsti dall art. 18 della LR 15/ 04 in sede di rilascio dell autorizzazione per l insediamento di grandi strutture di vendita: il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di grandi strutture di vendita non implica l automatico diritto ad ottenere l autorizzazione commerciale, il cui eventuale rilascio dovrà essere subordinato al rispetto delle procedure e disposizioni della LR 15/ Zona D1/11 Nella porzione di zona D1/11 individuata nelle tavole di piano come zona di degrado, previo piano urbanistico attuativo esteso all intero ambito è ammesso, inoltre, l insediamento di attività commerciali secondo quanto indicato nella Tab. 5 dell art. 17 di una grande struttura di vendita e/o di medie strutture di vendita entro i limiti di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2004, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9 a) il PUA deve prevedere una idonea organizzazione dell accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale. Inoltre dovrà essere previsto il riordino della viabilità della zona produttiva compresa tra la strada statale e l autostrada, indicando il contestuale impegno a realizzare direttamente (o in subordine a finanziarne la realizzazione) il collegamento viario interno e l'accesso comune alla strada statale Postumia: a riguardo saranno prodotti studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio secondo la normativa di riferimento. Devono, inoltre, essere prodotte idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l efficacia delle soluzioni proposte: innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti. b) Deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,30 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie a destinazione commerciale; inoltre, i percorsi veicolari e le aree di parcheggio effettivo e stazionamento debbono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi del settore alimentare. c) Possono essere ammesse funzioni integrative quali strutture alberghiere, cinematografi, direzionali fino al 30% della massima capacità edificatoria: in questo caso non è ammesso il contemporaneo insediamento di attività produttive le cui emissioni (rumori, vibrazioni, fumi, odori, ecc.) possano arrecare in qualsiasi modo nocumento alla prevalente destinazione commerciale. d) La convenzione allegata al piano urbanistico attuativo dovrà espressamente prevedere che tutte le opere di urbanizzazione necessarie a consentire la riconversione e il risanamento (anche idraulico) della zona, siano esse comprese nell ambito territoriale di intervento o siano esterne ad esso ma funzionalmente collegate, saranno integralmente realizzate senza oneri da parte del Comune. e) Permane l obbligo di acquisire tutti gli elementi, documenti, elaborati grafici ed indagini sul traffico, previsti dall art. 18 della LR 15/ 04 in sede di rilascio dell autorizzazione per l insediamento di grandi strutture di vendita. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita non implica l automatico diritto ad ottenere l autorizzazione commerciale, il cui eventuale rilascio dovrà essere subordinato al rispetto delle procedure e disposizioni della LR 15/ Aggiunto con DGR 256 del

10 ART ZONA D2 Artigianale ed industriale di espansione 1. Destinate ad insediamenti di edifici e complessi produttivi appartenenti ai rami di attività economica delle industrie manifatturiere dell artigianato e del commercio, secondo i limiti indicati nella Tab. 5 dell art. 17 delle NTO: limitatamente alle seguenti tipologie: a) esercizi di vicinato: soltanto nella zona D2/1; b) attività commerciali all ingrosso; c) esercizi commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, così definito dalla L.R. 15/2004 art. 7 punto 7; d) nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi della LR 15/'04 sono ammesse medie strutture di vendita del settore non alimentare fino a mq per unità di sup. di vendita o oltre mq per unità di sup. di vendita, previa verifica dell impatto indotto sulla viabilità ai sensi della legge 15/'04 e alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune contenente l impegno a realizzare le infrastrutture indispensabili alla mitigazione dell impatto stesso. ART ZONA D3 - Commerciale/direzionale di espansione e/o per attività ricettive e ricreative. 1. Trattasi di zona destinata all insediamento di attività a carattere commerciale. Sono ammesse le destinazioni di cui alla Tab. 5 del precedente art. 17. all art.15. Omissis Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita non implica l automatico diritto ad ottenere l autorizzazione commerciale, il cui eventuale rilascio dovrà essere subordinato al rispetto delle procedure e disposizioni della LR 15/ Aggiunto con DGR 256 del

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