Dott.ssa Federica Terzi

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 25 MAGGIO 2015 In sintesi le principali novità della settimana. Si è tenuto il 18 maggio un primo incontro tra rappresentanti delle Entrate, Inps e CAF per individuare le correzioni ai modelli 730 precompilati giunti con dati inesatti. Allo studio c è la possibilità di inviare un avviso ai contribuenti che hanno già trasmesso il 730 precompilato in presenza di alcune delle principali anomalie nei dati precaricati o mancanti, come i giorni necessari per le detrazioni da lavoro o da pensione. Il passaggio successivo all avviso è studiare la soluzione per consentire di correggere o rifare la scelta. Sono tre le possibili ipotesi: consentire l annullamento della dichiarazione inviata e poi una ripresentazione tramite un Caf o un intermediario abilitato; riaprire completamente la precompilata e permettere al contribuente di reinviarla anche in autonomia; comunicare al contribuente di scegliere la strada del 730 integrativo entro il 26 ottobre o un modello Unico. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, che ha stabilito l illegittimità del blocco alla perequazione per il 2012 e il 2013 per le pensioni superiori tre volte il trattamento minimo, il Consiglio dei Ministri ha varato questa settimana un decreto legge che stabilisce le modalità ed i criteri con cui tali pensioni recupereranno la mancata perequazione. La scelta del Governo, dettata dalla necessità di rispettare i parametri europei e di contenere il deficit sotto il 3%, è quella di regolarizzare il biennio con un forfait decrescente in base all importo delle pensione, che andrà da 750 a 278 euro in base all'importo della pensione. L adeguamento non spetterà per le pensioni superiori ad un importo lordo di euro. I rimborsi saranno calcolati dall Inps, non servirà la domanda. Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri del 18 maggio dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Sul sito internet dell Agenzia delle Entrate è disponibile la versione beta di Gerico, il software per la compilazione degli studi di settore. La nuova versione tiene conto dei correttivi anticrisi analizzati dalla Commissione degli esperti nella riunione dello scorso 9 aprile e interessa 204 studi di settore relativi al periodo d imposta Sono disponibili in bozza sul sito dell Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata agli studi di settore anche i modelli e le specifiche tecniche, aggiornati con i correttivi anticrisi. Dopo mesi di complicati confronti tecnici, sta per giungere al traguardo il decreto che dovrà attuare la norma contenuta nella Legge di stabilità 2015 relativa al "patent box", il nuovo regime fiscale opzionale che consente un esenzione ai fini Ires e Irap (a regime al 50%) dei redditi derivanti dall utilizzo diretto, o dalla concessione in uso a terzi, di alcune tipologie di beni immateriali come brevetti, marchi commerciali, opere dell ingegno. 1

2 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112/2015 del 16 maggio la Legge n. 62/2015 del 7 maggio, che disciplina il regime fiscale speciale applicabile, in deroga alle vigenti disposizioni dell ordinamento tributario nazionale in Italia e Taiwan, alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno o in entrambi i territori. La nuova disciplina risolve il problema della doppia tassazione, attiva lo scambio di informazioni fiscali, favorisce la cooperazione amministrativa in funzione della lotta all evasione fiscale transnazionale attraverso il superamento del segreto bancario. E pronta la versione definitiva del fac-simile del "waiver", l autorizzazione che i contribuenti che intendono usufruire della procedura di collaborazione volontaria devono rilasciare agli intermediari finanziari esteri perché possano inviare all Agenzia delle Entrate tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura. Il modello, pubblicato assieme alle istruzioni, accoglie le osservazioni degli operatori del settore e dei professionisti a seguito della consultazione pubblica relativa alla bozza pubblicata il 30 aprile 2015 sul sito delle Entrate. Da oggi lunedì 25 maggio 2015 le dichiarazioni di intento in dogana potranno essere presentate cumulativamente per più operazioni e gli importatori saranno dispensati dalla presentazione cartacea del documento valido per evitare l applicazione dell Iva al confine. E' quanto sottolinea l'agenzia delle Dogane nella sua nota n del 20 maggio 2015, al fine di dare corso alla Risoluzione n. 38/E/2015 delle Entrate, con la quale l amministrazione, superando la precedente impostazione, ha ammesso la possibilità per il contribuente di produrre un unica dichiarazione cumulativa, valida per più operazioni, superando una criticità operativa molto sentita dagli operatori. Pertanto, a decorrere dal 25 maggio, in applicazione dell art. 20 del D. Lgs. n. 175/2014 (decreto legislativo semplificazioni fiscali), gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l utilizzo di un unica dichiarazione d intento per più operazioni doganali. Cordiali saluti 2

3 INDICE ENTRO IL 1 GIUGNO 2015 IL PAGAMENTO DELLA TASSA SULLE BARCHE Il 1 giugno scade il termine di pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto. La scadenza, originariamente prevista per il 31 maggio, quest'anno slitta al 1 giugno in quanto il 31 maggio cade di domenica. SEGNALAZIONI STUDI DI SETTORE 2014 Dal 6 maggio 2015 l'agenzia delle Entrate ha aperto il canale on-line per inviare le segnalazioni di non congruità, non coerenza o non normalità relative agli studi di settore allegati al modello Unico 2014 (periodo d'imposta 2013). L'invio, che non costituisce un obbligo, ma rappresenta un'opportunità di "dialogo" tra fisco e contribuente, sarà possibile fino al 31 ottobre DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI TRASFERITI PER LAVORO I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la loro residenza nel comune dove lavorano, per motivi di lavoro, hanno diritto ad un'agevolazione forfetaria in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine, in vista di Unico 2015, devono ricordare di compilare il rigo RP72 della sezione RP del modello Unico DEDUZIONE IMU SU IMMOBILI STRUMENTALI In Unico 2015 è possibile dedurre parte dell Imu relativa agli immobili strumentali, la norma contenuta già nella Legge di Stabilità 2014, trova applicazione dal periodo d imposta

4 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Entro il 1 giugno 2015 il pagamento della tassa sulle barche Il 1 giugno scade il termine di pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto. La scadenza, originariamente prevista per il 31 maggio, quest'anno slitta al 1 giugno in quanto il 31 maggio cade di domenica. L importo versato entro il prossimo 1 giugno si riferisce al periodo , e nel caso in cui il presupposto per l applicazione della tassa dovesse verificarsi successivamente al 1 maggio 2015 (ad esempio perché l'imbarcazione viene acquistata successivamente), l importo sarà dovuto entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso. TASSA SULLE BARCHE 2015 La tassa sulle barche è dovuta per tutte le unità da diporto 1 imbarcazioni e navi- di lunghezza superiore ai 14 metri, possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal Paese di immatricolazione dell imbarcazione. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto del fare (D.l. 69/2013), gli importi della tassa sono stabiliti nelle seguenti misure, in funzione della lunghezza dell imbarcazione: LUNGHEZZA SCAFO (IN METRI) TASSA (IN ) AMBITO OGGETTIVO da 14,01 a 17 metri da 17,01 a 20 metri 870 euro euro da 20,01 a 24 metri euro da 24,01 a 34 metri euro da 34,01 a 44 metri euro da 44,01 a 54 metri euro da 54,01 a 64 metri euro superiore a 64 metri euro 1 Per unità da diporto si deve prendere a riferimento la definizione fornita dal codice della nautica da diporto, art. 3 lett. a) del D.lgs. 171/2005, secondo cui è unità da diporto ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto. 4

5 La tassa è ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5. Per misurare la lunghezza dell imbarcazione, si deve fare riferimento alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. Nel caso di imbarcazioni costruite prima dell obbligo di marcatura CE previsto appunto dalle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 bisogna fare riferimento alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora (cioè la prua) e il punto estremo posteriore della poppa, escluse le appendici. La tassa è ridotta: del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione; del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione; del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione. Tali periodi decorrono dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di costruzione. SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto. SOGGETTI ESCLUSI DAL PAGAMENTO Sono escluse dal pagamento della tassa le barche: al primo anno di immatricolazione; proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici; obbligatorie di salvataggio (compresi i tender); battelli di servizio purché indichino l unità da diporto al cui servizio sono posti; in uso ai soggetti portatori di handicap 2, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime; posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore; usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove); rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell utilizzatore; bene strumentale di aziende di locazione e noleggio; possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia). 2 Art. 3 L. 104/

6 La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1 maggio 30 aprile dell anno successivo. Quest'anno il pagamento - che riguarda il periodo slitta al 1 giugno in quanto il 31 maggio cade di CALCOLO DELLA TASSA E TERMINI DI VERSAMENTO domenica. È pertanto tenuto al pagamento del 1 giugno il soggetto che, alla data del 1 maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all anno. In caso di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale dell unità da diporto, per calcolare l importo da versare e individuare il soggetto obbligato, bisogna fare riferimento alla data in cui si realizza l effetto traslativo. Qualora il presupposto per l applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1 maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso. In questo caso la tassa deve essere pagata rapportando l importo annuo al periodo intercorrente tra il momento in cui si verifica il presupposto impositivo, fino al 30 aprile dell anno successivo. Per i periodi successivi, invece, dovrà essere rispettata la scadenza del 31 maggio. Se l unità da diporto viene ceduta in data successiva al pagamento la tassa versata non può esser restituita, ma il nuovo acquirente non dovrà corrispondere nuovamente la tassa per lo stesso periodo. Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all anno. L omesso, tardivo o parziale versamento della tassa è soggetto alla sanzione SANZIONI amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell importo non versato. Resta la possibilità per il contribuente di beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell istituto del ravvedimento operoso. La tassa sulle unità da diporto va versata con il modello F24 versamenti con elementi identificativi, utilizzando i codici tributo: MODALITÀ DI PAGAMENTO 3370 Tassa sulle unità da diporto 8936 Sanzione tassa sulle unità da diporto 1931 Interessi tassa sulle unità da diporto I soggetti che non possono utilizzare il modello F24, possono eseguire il versamento con un bonifico in euro, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 6

7 8 Capitolo 1222, indicando: codice BIC: BITAITRRENT; causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento; IBAN: IT15Y , pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell Economia e delle finanze Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 7

8 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Segnalazioni studi di settore 2014 Dal 6 maggio 2015 e fino al 31 ottobre 2015 sarà possibile segnalare all'agenzia delle Entrate le eventuali cause giustificative degli studi di settore allegati al mod. UNICO 2014 relativo al L'Agenzia, infatti, ha da poco reso disponibile il software che consente l'invio delle segnalazioni. Si ricorda che l'adempimento non è obbligatorio, ma costituisce per il contribuente una sorta di prevenzione del contraddittorio che potrebbe scaturire da eventuali controlli. SEGNALAZIONI STUDI DI SETTORE 2014 PREMESSA L Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 6 maggio 2015, ha annunciato che è disponibile, sul suo sito internet, il software Segnalazioni Il software è dedicato ai soggetti interessati dagli studi di settore che intendono segnalare dati e informazioni utili a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza relative a Unico 2014 (periodo d'imposta 2013). Grazie all applicativo, è inoltre possibile comunicare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il Il canale resterà attivo fino al 31 ottobre LE SEGNALAZIONI Le comunicazioni da inviare entro il 31 ottobre sono relative agli studi di settore applicati in Unico 2014, e quindi riguardano il risultato di GERICO In particolare sono interessati a tale adempimento i contribuenti che per il 2013 sono risultati: non congrui, anche a fronte di una non normalità economica ; non coerenti; non normali, anche se congrui. Inoltre la comunicazione può essere utilizzata per segnalare il motivo per il quale il contribuente ha indicato nel mod. UNICO 2014 una causa di esclusione / inapplicabilità. La comunicazione ha una funzione analoga a quella del campo Note aggiuntive contenuto nel modello studi di settore, tuttavia rispetto a quest'ultimo, consente di motivare con maggiore analiticità e in un momento successivo, la sussistenza di cause oggettive che hanno impedito il raggiungimento di certi risultati. L'invio di queste comunicazioni non costituisce un obbligo, ma si tratta 8

9 di un opportunità concessa al contribuente che anticipando all amministrazione finanziaria i motivi della propria situazione, tenta una sorta di prevenzione del contraddittorio che potrebbe scaturire da eventuali controlli. Resta fermo che, qualora il contribuente decida di non inviare la segnalazione, egli potrà comunque manifestare tutte le giustificazioni del caso, in sede di contraddittorio o nell eventuale successiva fase del contenzioso. Il software Segnalazioni 2014 serve per comunicare i motivi che non hanno consentito al contribuente di essere in linea con gli studi di settore nella dichiarazione dei redditi relativa al Il software è accessibile per i soggetti che sono in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline, dal sito internet dell'agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: SOFTWARE "SEGNALAZIONI 2014" Servizi per Comunicare Segnalazioni studi di settore/unico 2014 Tali informazioni avrebbero dovuto essere comunicate entro il , come indicato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del (pagine 31 e 32), tuttavia il software per l'invio è stato reso operativo solo dal 6 maggio 2015; pertanto la scadenza è stata posticipata al Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 9

10 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Detrazione canoni di locazione per lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro I lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la residenza, hanno diritto a una detrazione d'imposta per i canoni di locazione relativi all'immobile utilizzato come abitazione principale. La detrazione spetta in misura diversa a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del contribuente. In vista dei termini di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, e del relativo calcolo imposte, si riepiloga brevemente la detrazione in oggetto. DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI TRASFERITI PER LAVORO CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro, possono godere di una detrazione forfetaria in sede di dichiarazione dei redditi, per i canoni di locazione sostenuti per l'immobile utilizzato come abitazione principale. La detrazione spetta a prescindere dal tipo di contratto concluso. Il dipendente deve: aver trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione; essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, situata nel nuovo comune di residenza. Inoltre: il nuovo comune di residenza deve essere situato a non meno di 100 km di distanza dal precedente, e in ogni caso fuori della propria Regione di provenienza; la detrazione spetta con riferimento ad un contratto di lavoro dipendente (esclusi i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente). REGOLE DI DETRAZIONE La misura della detrazione è diversa a seconda del reddito complessivo del dipendente (in tale reddito rientra quello dei fabbricati assoggettati a cedolare secca, e in caso di utilizzo dell'ace, dell'importo indicato al rigo RS37 colonna 11 del modello Unico): REDDITO COMPLESSIVO MISURA DETRAZIONE < a ,71 Euro 991,60 10

11 a ,71 Euro ma < a ,41 495,80 a ,41 Euro - e spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Se, durante il periodo di godimento della detrazione, il contribuente non è più dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene la perdita della qualifica di lavoratore dipendente. Per fruire della detrazione relativa ai canoni di locazione occorre compilare il rigo RP 72 del modello Unico, riportando: COMPILAZIONE IN UNICO a colonna 1, il numero dei giorni in cui l'immobile locato è stato adibito ad abitazione principale; a colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione, nel caso in cui il contratto sia cointestato. A tal proposito si richiama l'importante chiarimento offerto dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 24 del (al punto 6) in cui ha specificato che, in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del 100 per cento. Se durante l'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato variazioni della percentuale di spettanza, bisognerà compilare due diversi righi RP72, in tal caso la somma dei giorni non può superare 365. L'importo della detrazione spettante va poi riportato al rigo RN12, colonna 1, del quadro RN di Unico. DOCUMENTI DA CONSERVARE Per fruire della detrazione in oggetto occorre conservare: la copia del contratto di affitto; un'autocertificazione (o risultanze dei registri anagrafici) da cui risulti che l'immobile locato è utilizzato dal contribuente come proprio abitazione principale; il modello CU per dimostrare la qualifica di lavoratore dipendente. ALTERNATIVITÀ DELLE DETRAZIONI La detrazione è alternativa alle altre detrazioni per canoni di locazione, indicate al rigo RP 71- inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. INCAPIENZA D'IMPOSTA Nel caso in cui il contribuente non abbia abbastanza capienza d'imposta e perda pertanto parte della detrazione spettante per canoni di locazione, egli ha diritto alla restituzione di detta parte, tramite riporto nella dichiarazione dell'anno successivo o tramite rimborso. 11

12 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Imu immobili strumentali e la deduzione in Unico In UNICO 2015 (periodo d'imposta 2014), è possibile dedurre parte dell'imu relativa agli immobili strumentali dal reddito d'impresa o professionale. A stabilirlo è stata già dallo scorso anno la Legge di Stabilità 2014, la quale ha previsto che per il periodo d'imposta 2013 fosse deducibile una quota pari al 30%, mentre a partire dal periodo d'imposta 2014 (UNICO 2015) e a regime la quota deducibile dell'imu è pari al 20%. Deduzione imu su immobili strumentali Fino al periodo d'imposta 2012 (UNICO 2013), l'imu pagata sugli immobili strumentali da imprese e professionisti non era deducibile dal reddito d'impresa o professionale. Poi, la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del ), all'art. 1, commi 715 e 716, ha previsto che l'imu pagata sugli immobili strumentali sia ora deducibile dal reddito d'impresa e professionale nella misura del: Deducibilità Imu immobili strumentali 30% per il periodo d'imposta 2013 (UNICO 2014); 20% a regime a partire dal periodo d'imposta 2014 (quindi, da UNICO 2015). Si precisa che la deduzione si applica sul reddito d'impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN), che include anche altri redditi, quali i redditi fondiari, i redditi diversi, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, ecc. Sul reddito complessivo si ha solo l'effetto indiretto dovuto all'abbattimento del reddito d'impresa o professionale. L'imposta resta, invece, indeducibile ai fini IRAP La deduzione dell'imu pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti Soggetti interessati dalla deduzione passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione, pertanto: le società e gli enti commerciali residenti (es. Spa; Srl, Sapa); gli enti non commerciali, con riguardo all'imu sui beni relativi all'attività commerciale esercitata; 12

13 le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l'imu sui beni relativi all'attività commerciale esercitata); le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; i professionisti e gli studi professionali; le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata. Non possono portare l'imu in deduzione dal reddito i seguenti soggetti: Soggetti che non possono dedurre l Imu dal reddito i soggetti che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo; i soggetti che non hanno beni immobili strumentali nel proprio attivo patrimoniale. La Legge di Stabilità 2014, nel prevedere la possibilità di dedurre una quota dell'imu pagata relativamente agli immobili strumentali, non ha anche specificato il criterio di imputazione di tale deduzione. Si ritiene applicabile, tuttavia, quanto previsto dall'art. 99, comma 1, secondo periodo del TUIR per la deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi, e cioè il criterio di cassa. Non assume, quindi, rilevanza l'anno di competenza dell'imu, bensì l'anno di pagamento dell'imposta. E' da dire, comunque, che generalmente i versamenti dell'imu sono effettuati nel corso del periodo d'imposta che risulta essere di competenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio: acconto e saldo IMU per il 2014 generalmente sono stati pagati nel 2014 e, quindi, non ci sono dubbi Come va imputata la deduzione sul fatto che la deduzione trovi spazio in UNICO 2015). La Circolare n. 10/E/2015, al punto 8.2, ha precisato che, sebbene ai fini della deducibilità rilevi l'anno di pagamento dell'imposta (deduzione in UNICO 2015 dell'imu pagata nel 2014, anche se non di competenza 2014), non è comunque possibile portare in deduzione l'imu relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'imu. Ne deriva che, ad esempio, con riferimento a UNICO 2015 (periodo d'imposta 2014): l'eventuale IMU 2012 versata tardivamente nel 2014 è indeducibile, in quanto si tratta di un costo di competenza del 2012; l'eventuale IMU 2013 pagata (tardivamente) nel 2014 è deducibile, essendo un costo di competenza del 2013, anno a partire dal quale è stata consentita la 13

14 deduzione; l'imu 2014 pagata entro il è deducibile. Per i professionisti, la deduzione dell'imu comporta la compilazione, nel modello UNICO PF 2015, del rigo RE19 ("altre spese documentate"), colonna 3 "IMU fabbricati", dove va indicato, appunto, per il periodo d'imposta 2014, il 20% dell'imu pagata sui fabbricati strumentali. Il dato va inserito anche in colonna 4 insieme a tutte le altre spese non documentate. Le imprese individuali, invece, dovranno indicare il 20% dell'imu: se in contabilità ordinaria, al Rigo RF55 tra le "altre variazioni in diminuzione", con il codice 38: Come si indica la deduzione in Unico 38 20% dell'imu sui fabbricati strumentali se in contabilità semplificata, tra gli altri componenti negativi di reddito di cui al rigo RG22, da indicare nella colonna 8. L'importo dell'imu sui fabbricati strumentali va indicata separatamente anche nella colonna 7: 14

15 Con riguardo all'unico SC 2015, il 20% dell'imu pagata nel periodo d'imposta in relazione agli immobili strumentali va indicato nel rigo RF55, con il codice "38": 20% dell'imu sui fabbricati strumentali 38 Con riferimento, infine, all'unico SP 2015, il 20% dell'imu pagata nel periodo d'imposta in relazione agli immobili strumentali va indicato: con riferimento al reddito di lavoro autonomo (associazione tra professionisti), nel rigo RE19, colonna 3 e colonna 4: con riferimento al reddito d'impresa (società di persone), se in contabilità ordinaria, nel rigo RF55, con il codice "38": ovvero, se in contabilità semplificata, nel rigo RG22, colonna 7 e colonna 9: In dichiarazione, la deduzione della quota dell'imu sugli immobili strumentali Effetti della deduzione Imu sulla dichiarazione implica l'applicazione: di una variazione in aumento pari alla quota non deducibile (80% per il 2014); di una variazione in diminuzione pari alla quota deducibile (20% per il 2014). Immobili strumentali ai fini della deducibilità Per poter portare in deduzione l'imu dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa agli immobili strumentali. Assume, pertanto, rilevanza a tal fine il requisito della "strumentalità" del bene immobile. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir: gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per 15

16 l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi), come chiarito anche al punto 8.1 della Circolare n. 10/E/2014; gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione; si tratta degli immobili diversi da quelli abitativi ed appartenenti ai seguenti gruppi di categorie catastali: gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei per deposito di derrate); gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori); gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito), gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). Si precisa che, per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede (art. 65 del TUIR) la preliminare iscrizione del bene in contabilità (nel libro inventari, nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria). Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione. Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene. La deducibilità dell'imu non vale, invece, per gli immobili destinati alla vendita (i c.d. "beni merce", per i quali, comunque, l'imu era dovuta solo fino al 1 semestre 2013), né per gli "immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Sono, inoltre, escluse dalla deduzione le aree fabbricabili. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti. 16

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Tassa possesso imbarcazioni scadenza 31 maggio 2013

Tassa possesso imbarcazioni scadenza 31 maggio 2013 Riferimento normativo Articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

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