Università degli Studi di Foggia. Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente

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1 Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente Regolamento tecnico relativo al conferimento dei rifiuti speciali di laboratorio presso il deposito temporaneo (D.T.R.) a cura del Dott. Roberto, Carlo Di Caterina Art. 1 Definizioni preliminari Ai fini del presente regolamento che disciplina presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente di Foggia la gestione dei rifiuti speciali di laboratorio, s intende per: - rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; - rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui agli allegati D ed I del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ( D.Lvo n. 205 del 3 dicembre 2010); - rifiuto speciale non pericoloso: rifiuto contemplato nell elenco dell allegato D del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ( D.Lvo n. 205 del 3 dicembre 2010) e contraddistinto da codice CER a sei cifre privo di asterisco; - deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni stabilite dalla lettera m) dell art. 183 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. (lettere bb dell art. 10 del D.lvo n. 205 del 3 dicembre 2010); - laboratori: sono da intendersi i soli laboratori didattici e di ricerca ubicati nei tre plessi di cui la facoltà di agraria si compone. Sono esclusi i campi sperimentali, le serre ed i laboratori in comproprietà o cogestiti con altre strutture, imprese e/o enti; - responsabile del laboratorio: è il responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL); 1

2 - produttore di rifiuti: ai sensi dell art. 183, comma f) del D.lvo n. 152/2006 (modificato dall art. 10 del D.lgs n. 205/2010), il produttore è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; - detentore: ai sensi dell art. 183, comma h) del D.lvo n. 152/2006 (modificato dall art. 10 del D.lgs n. 205/2010), per detentore s intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; - dipartimento: è l unità locale in cui sono prodotti e stoccati provvisoriamente i rifiuti; - responsabile del dipartimento che produce e detiene i rifiuti: è il Direttore; - coordinatore del servizio tecnico per la gestione della sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente e per la gestione dei rifiuti speciali di laboratorio: figura preposta alla gestione tecnica dei rifiuti speciali di laboratorio consistente nelle operazioni di trasporto, conferimento e stoccaggio degli stessi presso il deposito temporaneo; - tracciabilità dei rifiuti: insieme di adempimenti amministrativi ed informatici connessi alla gestione dei rifiuti (compilazione dei formulari di identificazione, dei registri di carico e scarico, della dichiarazione annuale MUD e gestione telematica dei rifiuti secondo la procedura SISTRI ai sensi del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i); -delegato alla Gestione del Servizio Smaltimento Rifiuti secondo direttive SISTRI : figura preposta alla gestione degli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti [gestione della procedura SISTRI (ai sensi del Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 e s.m.i.) e compilazione della documentazione tecnicoamministrativa connessa alla gestione dei rifiuti speciali di laboratorio prodotti presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente (registro di carico e scarico, formulari di identificazione, dichiarazione annuale MUD, pagamento dei diritti di segreteria etc )]. Figura strutturata presso il Settore Sicurezza ed Ambiente Macroattività Igiene Ambientale di Ateneo. responsabile del Settore Sicurezza ed Ambiente di Ateneo: figura preposta alla gestione della sicurezza per l Università degli Studi di Foggia nonché responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e corresponsabile della corretta esecuzione contratto di appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, avvio al recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (e non) prodotti dai laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente. 2

3 Art. 2 Oggetto e finalità Il presente regolamento stabilisce le procedure di confezionamento, trasferimento e stoccaggio presso il deposito temporaneo di facoltà degli scarti rivenienti dalle attività di didattica e di ricerca ed in ossequio a quanto prescritto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa di sicurezza vigente. Art. 3 Classificazione dei rifiuti I rifiuti sono classificati in base alla loro origine in: - rifiuti urbani ; - rifiuti speciali. I rifiuti speciali possono essere ulteriormente distinti in base alla pericolosità. Distinguiamo : - i rifiuti speciali non pericolosi; - i rifiuti speciali pericolosi. Art. 4 I rifiuti speciali Ai sensi dell art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 (modificato dall art. 11 del D.lgs. n. 205 del 2010) sono considerati rifiuti speciali le seguenti tipologie di rifiuto: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 3

4 Nell ambito dei rifiuti speciali è possibile fare un ulteriore suddivisione distinguendo i rifiuti speciali non pericolosi, i rifiuti speciali pericolosi ed i rifiuti sanitari. Per classificare un rifiuto speciale come "pericoloso", o "non pericoloso", o sanitario è necessario consultare l art. 184 e l allegato D, parte quarta del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (artt. 11 e 39 del D.lvo n. 205 del 3 dicembre 2010 ed il suo allegato D che riporta l elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000). Sono rifiuti pericolosi quelli che possiedono le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del D.lvo n. 152/ 2006 e s.m.i (D.lvo n. 205/2010). I rifiuti speciali sono classificati secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) mediante un codice composto da sei cifre suddivise in tre coppie di numeri. E importante attribuire in modo corretto il codice CER al rifiuto prodotto. Può essere di aiuto, a tal riguardo, consultare la parte introduttiva dell allegato D del Dlgs. n. 205/2010. In sintesi occorre procedere nel modo seguente: a) occorre dapprima individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto. In questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe). Ad esempio 07 corrisponde ai rifiuti originatisi dai processi chimici organici; b) segue l individuazione della specifica fase della attività produttiva da cui si origina il rifiuto (si identifica la sottoclasse corrispondente alla seconda coppia di numeri). Ad esempio il numero individua i rifiuti derivanti dalla produzione, formulazione e fornitura di prodotti chimici organici di base; c) infine si caratterizza il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando così le ultime due cifre (categoria). Ad esempio il codice corrisponde ai solventi organici alogenati. In base a quanto riferito, un rifiuto costituito da sacchetti in plastica, ad esempio, non può essere codificato con il codice CER (plastica da demolizione e costruzione) poiché questo identifica la classe dei rifiuti generati dalle operazioni di costruzione e demolizione edilizia ma è da classificare con il codice che identifica i rifiuti di imballaggio in plastica. Si ricorda che la corretta classificazione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla norma vigente, è a carico del produttore degli stessi. Secondo la catalogazione CER è possibile distinguere i rifiuti pericolosi da quelli che non lo sono. I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un asterisco (*) riportato alla fine del codice stesso. Secondo la normativa vigente è possibile attribuire la pericolosità ad un determinato rifiuto o tenendo conto della sua origine o considerando la concentrazione limite di sostanze pericolose o di metalli pesanti nel rifiuto. Nel primo caso è la normativa che stabilisce di classificare inequivocabilmente come pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza. Nel secondo caso, invece, è la concentrazione delle sostanza pericolose a stabilire se il rifiuto è o meno pericoloso. 4

5 N.B. Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione. I "metalli pesanti" sono l antimonio, l arsenico, il cadmio, il cromo (VI), il rame, il piombo, il mercurio, il nichel, il selenio, il tellurio, il tallio e lo stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri elementi, in composti chimici. Per alcuni rifiuti, in particolare, si possono attribuire due codici CER simili detti codici a specchio : un codice si riferisce al rifiuto speciale non pericoloso (codice CER senza asterisco), l altro codice, invece, contrassegnato con asterisco, va attribuito al rifiuto pericoloso. In casi del genere la corretta attribuzione del codice CER al rifiuto richiede, preliminarmente, l esecuzione di un analisi chimica su un campione rappresentativo del rifiuto stesso. In tal modo è possibile stabilire utile se la concentrazione limite di sostanze pericolose è stata o meno superata e, conseguentemente, se il rifiuto possa essere o meno classificato come pericoloso Si riporta in appendice (allegato 1) la parte introduttiva del suddetto allegato D nonché l elenco completo dei codici CER di catalogazione dei rifiuti speciali Art. 5 Ambito di applicazione Il presente regolamento tecnico si applica ai rifiuti speciali (solidi e liquidi) derivanti dalle analisi e dalle sperimentazioni condotte nei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente. I suddetti scarti includono i rifiuti speciali pericolosi (e non) ed i rifiuti sanitari riconducibili all elenco di cui all allegato D, parte IV del D.lvo n. 152/2006 e s.m.i ( D.lvo n. 205/2010). Sono esclusi dal servizio di gestione tecnica le seguenti categorie di rifiuti: a) rifiuti derivanti dall impiego di organismi geneticamente modificati (ai sensi del D.lvo n. 206/01); b) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso (RAEE) secondo quanto contemplato nel D.lgs. n. 151 del luglio 2005, in vigore dal 13 agosto 2006; c) i rifiuti ingombranti, gli arredi rotti e gli scarti metallici; d) le cartucce a getto d inchiostro ed i toner di stampanti, fotocopiatrici e fax; e) le pile alcaline e le batterie scariche in genere; f) i rifiuti radioattivi; g) la carcasse animali comprendenti eventuali parti anatomiche riconoscibili; h) i rifiuti contenenti amianto; i) gli effluenti gassosi; l) i rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili * 5

6 *Si tratta di rifiuti non pericolosi simili a quelli prodotti in ambito domestico ma provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione (uffici, laboratori etc). Rientrano in tale raggruppamento le seguenti tipologie di rifiuto: carta, cartone, imballaggi, bottiglie, contenitori in vetro, articoli vari in plastica e metallo etc. I rifiuti suddetti possono essere trattati come i rifiuti solidi urbani a patto che il Comune accetti di prenderli in carico inserendoli nel proprio servizio di raccolta e smaltimento. Art. 6 Rifiuti esclusi dal servizio tecnico di gestione dei rifiuti speciali di laboratorio Sebbene esclusi dal servizio tecnico preposto alla gestione della sicurezza e dei rifiuti di laboratorio presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente, si forniscono di seguito alcune note tecniche utili per consentire il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso (RAEE) e delle cartucce e dei toner esausti di stampanti e dispositivi di stampa laser simili I Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Ai sensi del D.lgs. n.151 del 25 Luglio 2005, in vigore dal 13 Agosto 2006, nessuna apparecchiatura funzionante ad energia elettrica di rete o ad energia elettrica in corrente continua, anche se alimentata a pila/e o a batteria/e, può essere smaltita come rifiuto urbano. Le apparecchiature elettriche o elettroniche (AEE), riconducibili per tipologia ed uso alle apparecchiature di uso domestico, devono essere smaltite presso i centri di smaltimento predisposti dai comuni (isole ecologiche). I distributori, i venditori e le ditte incaricate della consegna di apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove sono obbligati a ritirare gratuitamente l apparecchiatura vecchia alle seguenti condizioni: - che l apparecchiatura vecchia sia riconducibile all uso domestico; - che le apparecchiature siano equivalenti e che la vecchia abbia svolto le stesse funzioni a cui è destinata la nuova; - che lo scambio avvenga in numero di uno contro uno. (D.lgs. n. 151/2005, art. 6, comma 1 lettera b). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso che non contengono sostanze pericolose sono rifiuti speciali non pericolosi. Possono essere classificate con il codice CER (apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci a ). Nel caso in cui si conferisca tale rifiuto all azienda municipalizzata per la gestione della nettezza urbana o a ditte ad essa legate, la stessa azienda può anche ritirare il rifiuto come rifiuto assimilabile agli urbani col CER (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui e e ). Le ditte trasportatrici rilasciano il formulario di identificazione F.I.R. 6

7 ed il produttore non è tenuto a registrare il movimento sul registro di carico/scarico perché non si tratta di rifiuti pericolosi. Nel caso di apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso scientifico contaminate da sostanze pericolose, radioattive o sostanze infettive, lo smaltimento deve avvenire come rifiuto speciale pericoloso con le modalità previste per tali rifiuti e consegnate a ditte specializzate abilitate al loro ritiro. 6.2 Toner e cartucce di stampanti I toner esauriti sono rifiuti speciali e come tali devono essere classificati. Per la corretta attribuzione del codice CER è necessario consultare preliminarmente la scheda tecnica del toner al fine di verificare la presenza di sostanze pericolose. Ai toner esauriti è quindi possibile attribuire i seguenti codici CER : * toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce * Nel caso di attribuzione del primo codice CER la gestione dei toner comporta la loro registrazione sia sui formulari di identificazione FIR che sul registro di carico e scarico. Nel caso di toner non pericoloso l adempimento amministrativo previsto è la compilazione del solo formulario mentre la trascrizione sul registro di carico e scarico è facoltativa. I toner esauriti non possono essere gettati nella comune pattumiera e nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; nè possono essere scaricati a terra o in altro luogo non a ciò preposto. Essi devono essere raccolti in modo differenziato conferendoli in speciali contenitori di stoccaggio come di seguito riportato: il toner esaurito deve essere riposto nell involucro plastico in cui era contenuto al momento del primo utilizzo o in cui è contenuto il nuovo toner che lo ha sostituito. Segue lo scarico negli appositi contenitori di cartone rivestiti di materiale plastico forniti dalla ditta abilitata al ritiro dei toner esausti. L imballaggio di cartone (scatola) del toner esaurito o del nuovo toner non deve mai essere inserito nel contenitore per la raccolta dei toner esausti ma deve essere riposto nell apposito cassonetto per la raccolta della carta e del cartone. 6.3.Gestione e smaltimento dei rifiuti speciali quali RAEE, toners esausti, arredi e materiale ingombrante in disuso Le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti quali materiale ingombrante, arredi rotti, cartucce di stampanti esauste, toners esauriti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso (prodotti anche dagli uffici amministrativi dell Ateneo e dagli altri dipartimenti) sono affidate al Settore Sicurezza ed Ambiente di 7

8 Ateneo secondo quanto deliberato in occasione delle riunioni periodiche in materia di sicurezza tenutesi in data 08/03/2010 e 26/04/2010. Attualmente lo smaltimento delle cartucce e dei toner delle stampanti è stato affidato a titolo gratuito alla ditta Rigeneratore Planet Office di Foggia che ha provveduto dislocare alcuni contenitori di stoccaggio nei tre plessi della facoltà ed in particolare in prossimità degli uffici amministrativi e delle biblioteca di facoltà. I contenitori sono in cartone e riportano stampata in verde la dicitura Il Rigeneratore - Raccolta differenziata cartucce. Il lavoratore è tenuto a conferire il vecchio toner o cartuccia prima di ritirare il nuovo articolo. All interno del contenitore è vietato scaricare altre tipologie di rifiuti (carta, plastica, residui alimentari etc). La ditta Il Rigeneratore Planet Office provvede periodicamente al ritiro dei toner scarichi e delle cartucce esauste ed alla riconsegna del contenitore vuoto e pulito. Per un migliore gestione di tali rifiuti, il responsabile del Settore Sicurezza ed Ambiente di Ateneo ha suggerito al Settore Amministrazione e Contabilità di dipartimento l emissione di un buono di scarico da far vistare al dipendente come attestazione dell avvenuto conferimento del rifiuto nell apposito contenitore e prima della consegna della nuova cartuccia e/o toner. Si attende il recepimento di questa direttiva da parte degli uffici amministrativi del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente. Si precisa, infine, che la convenzione con la ditta Il Rigeneratore- Planet Office non include i toner delle fotocopiatrici, allo smaltimento dei quali devono provvedere le ditte fornitrici degli apparecchiature. I responsabili di laboratorio che intendono smaltire i rifiuti speciali di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h del presente paragrafo sono, pertanto, pregati di contattare le suddette strutture di Ateneo per concordare il prelievo degli stessi. Art. 7 I rifiuti speciali derivanti dalle analisi e dalle sperimentazioni di laboratorio Come ricordato nel precedente articolo 5, i rifiuti di laboratorio ai quali si applica il presente regolamento tecnico e che rientrano nelle competenze del servizio tecnico del dipartimento all uopo istituito per la gestione dei medesimi, sono i rifiuti speciali (solidi e liquidi) derivanti dalle analisi e dalle sperimentazioni condotte nei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente. I suddetti scarti includono i rifiuti speciali pericolosi (e non) ed i rifiuti sanitari riconducibili all elenco di cui all allegato D, parte IV del D.lvo n. 152/2006 e s.m.i (D.lvo n. 205/2010). Il predetto servizio disciplina le operazioni di conferimento, trasporto e stoccaggio dei suddetti rifiuti presso il deposito temporaneo ed opera in collaborazione con il Direttore di Dipartimento, i responsabili dell attività didattica o di ricerca nei laboratori (R.D.R.L.), i responsabili tecnici con funzione di preposti e le strutture di Ateneo incaricate della gestione della sicurezza (Settore Sicurezza e Ambiente ). L ambito operativo del suddetto servizio, inoltre, sono i laboratori ubicati nei tre plessi di cui il dipartimento si compone. Sono esclusi dal servizio i laboratori ubicati in sedi decentrate, i campi sperimentali, le serre, i laboratori in comproprietà o co-gestiti con altri enti e/o organizzazioni pubbliche e/o private. Il predetto servizio si avvale di un coordinatore tecnico che, nel rispetto 8

9 della vigente normativa in materia di sicurezza, coordina e controlla le operazioni di prelievo, trasporto, conferimento e stoccaggio presso il deposto temporaneo dei rifiuti speciali di laboratorio elencati nei precedenti punti 1, 2 e 3 e con l esclusione dei rifiuti elencati nei precedenti punti a, b, c, d, e, f, g, h. Alla gestione del servizio tecnico collabora anche il Settore Sicurezza ed Ambiente di Ateneo che cura gli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti [gestione della procedura SISTRI (ai sensi del Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 e s.m.i.) e compilazione della documentazione tecnico-amministrativa connessa alla gestione dei rifiuti speciali di laboratorio prodotti presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente (registro di carico e scarico, formulari di identificazione, dichiarazione annuale MUD, pagamento dei diritti di segreteria etc )]. Le strutture di Ateneo preposte alla gestione della sicurezza, inoltre, offrono consulenza tecnica in materia di sicurezza e prevenzione. Art. 8 I rifiuti speciali di laboratorio: modalità di raccolta e smaltimento 8.1 I contenitori I rifiuti di laboratorio devono essere raccolti in condizioni di sicurezza. Lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi di laboratorio va effettuato in contenitori speciali omologati aventi i seguenti requisiti: 1) chiusi con tappo a tenuta in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto e la liberazione di vapori e fumi; 2) essere costituiti da materiali resistenti che non si lasciano intaccare dai rifiuti in essi contenuti e che non reagiscano con gli stessi formando combinazioni nocive o pericolose; 3) essere dotati di un sistema di chiusura che può essere aperto e chiuso più volte senza che perda la sua originale tenuta; 4) i contenitori idonei allo stoccaggio delle sostanze pericolose devono essere altresì idonei al loro trasporto su strada e come tali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa specifica per il trasporto delle merci pericolose (normativa ADR così come riportato in dettaglio nel successivo art. 9, paragrafo 9.2). I contenitori di cui sopra sono forniti dalla ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi (e non). Ai fini di un corretto riempimento dei contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti si prega di far riferimento anche alle istruzioni tecniche fornite dalla ditta di cui sopra ed allegate al presente regolamento, di cui fanno parte integrante, ed a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (allegato n. 2). Non è consentito utilizzare i boccioni di vetro per la raccolta dei reflui scaricati dalla 9

10 strumentazione analitica di laboratorio dotata di tubi di scarico ( es. dispositivi per cromatografia liquida HPLC, apparati Kjeldahl etc). La raccolta dei liquidi di scarto provenienti da tali apparecchiature deve avvenire in condizioni di totale sicurezza adottando contenitori speciali tipo solvent waste container ignifughi, resistenti agli urti ed a liquidi corrosivi e/o infiammabili. Tali contenitori, inoltre, devono essere dotati di dispositivo di raccolta a tenuta con tappo di sicurezza ed eventualmente provvisti di opportuni dispositivi antitrabboccamento (dispositivo di troppo pieno) il cui scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. I responsabili dell attività didattica o di ricerca in laboratorio si fanno carico di dotare i laboratori di pertinenza dei contenitori speciali tipo waste container per la raccolta dei reflui in uscita dalla strumentazione analitica di laboratorio (es. cromatorgrafi liquidi, spettrofotometri). Si rammenta, inoltre, che non è possibile conferire i reflui di laboratorio nei boccioni di vetro in cui originariamente era contenuto il reattivo. Per i rifiuti speciali pericolosi (e non) allo stato solido ed eventualmente polverulenti (es. resine ioniche esaurite, polveri, stracci, guanti, materiale monouso contaminato da sostanze pericolose etc) si adottano speciali fusti di stoccaggio con apertura di sicurezza. Tra i rifiuti oggetto di smaltimento figurano i contenitori vuoti in cui era originariamente contenuto il reattivo. Essi sono contrassegnati con il codice CER *. I contenitori suddetti vanno stoccati in bidoni di materiale plastico fornito dalla ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale. Al fine di evitare rotture accidentali a carico dei boccioni di vetro vuoti durante le operazioni di stoccaggio degli stessi, si provvederà a introdurre dell argilla espansa all interno del contenitore plastico in modo da attutire i colpi che possono causare la rottura del vetro con conseguente produzione di schegge pericolose. Una speciale categoria di contenitori vuoti è data dalle bombole scariche contenenti residui di gas tecnici. E assolutamente vietato scaricarli nella comune pattumiera utilizzata dei rifiuti solidi urbani in quanto trattasi di rifiuti speciali a cui possono essere attribuiti i seguenti codici CER: * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose ; gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce I rifiuti sanitari Per rifiuto sanitario s intende una particolare categoria di rifiuti speciali contemplata nell art. 184 e negli allegati D ed I, parte quarta del D.lgs. n.152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i (art. 11 ed allegati D ed I del D.lvo n. 205 del 3 dicembre 2010). I rifiuti sanitari sono altresì elencati negli allegati I e II del D.P.R n. 254/2003, che rappresenta la normativa di riferimento. Ai sensi dell art. 1, comma 5 del citato decreto i rifiuti sanitari possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: a) i rifiuti sanitari non pericolosi; b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; 10

11 d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento; f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonchè i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici. Si tratta nello specifico di rifiuti contemplati nell art. 2, comma i del citato D.P.R n. 254/2003 di cui si riporta testualmente il contenuto: i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari A quest ultima categoria possono dunque essere assimilati i rifiuti di tipo sanitario prodotti o potenzialmente producibili presso alcuni laboratori del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente. Si tratta nello specifico dei rifiuti contraddistinti con il codice CER di catalogazione 1801 e 1802 cioè rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate. Secondo la normativa di riferimento (DPR 254 del 15 Luglio 2003) la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo impone il ricorso alla sterilizzazione al fine di ridurne la pericolosità. I rifiuti sanitari, inoltre, devono essere stoccati nei contenitori specifici ad essi riservati ed in condizioni di massima sicurezza. I contenitori ad essi destinati devono risultare integri e resistenti. Sono previste due distinte modalità di confezionamento e stoccaggio: - i rifiuti sanitari pericolosi devono essere inseriti in apposito ed idoneo imballaggio a perdere, sufficientemente rigido e resistente per sopportare le sollecitazioni del trasporto, recante la scritta: Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e deve essere visibile il simbolo di rischio biologico (vedi figura 1) Figura 1 11

12 - i rifiuti sanitari pericolosi che sono anche taglienti e/o pungenti devono essere contenuti in apposito recipiente rigido a perdere recante la scritta: Rifiuti sanitari pericolosi, a rischio infettivo, taglienti e pungenti (vedi figura 2) Figura 2 I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti sanitari, una volta chiusi, vengono conferiti nel deposito temporaneo dei rifiuti di facoltà. Il conferimento viene effettuato al termine della giornata lavorativa, o con cadenza temporale diversa decisa dal responsabile dell attività didattica o di ricerca del laboratorio che ha prodotto il rifiuto. Il deposito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo può avere una durata massima di cinque giorni dalla chiusura del contenitore. Il produttore del rifiuto, in base alle caratteristiche dello stesso e sulla scorta dei trattamenti eventualmente effettuati per ridurne la pericolosità, può, sotto la sua responsabilità, prorogare la durata dello stoccaggio a trenta giorni per quantitativi inferiori ai 200 litri (art. 8, comma 3, lettera a del DPR n. 254 del 15 luglio 2003). In base alle dichiarazioni rilasciate dai responsabili di laboratorio, i rifiuti di tipo sanitario prodotti presso i laboratori del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente non sono a rischio infettivo. Si fa riferimento specifico alle piastre Petri contenenti colonie batteriche e/o fungine e relativi substrati di crescita. I suddetti rifiuti, sebbene riconosciuti non a rischio infettivo, sono sottoposti al trattamento di sterilizzazione prima del conferimento in deposito al fine di stabilizzarli, migliorando in tal modo le condizioni igieniche sanitarie nei luoghi in cui gli stessi sono manipolati e stoccati. Si coglie l occasione per ricordare che le piastre Petri, sebbene sterilizzate e non a rischio infettivo, sono rifiuti sanitari a tutti gli effetti e, pertanto, vanno smaltite negli appositi contenitori ad essi riservati. E vietato, quindi, lo scarico delle stesse nella comune pattumiera dei rifiuti solidi urbani. 12

13 8.3 Riempimento dei contenitori di stoccaggio Le operazioni di riempimento dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti speciali chimici di laboratorio (liquidi e solidi) devono essere svolte con la massima attenzione ed in condizioni di sicurezza nei laboratori di produzione. Per quanto concerne i reflui liquidi che liberano vapori e fumi pericolosi (ad esempio solventi infiammabili, acidi e basi) il riempimento dei contenitori speciali va fatto rigorosamente sotto cappa chimica aspirante. Ai fini di un corretto e sicuro riempimento dei contenitori è necessario attenersi alla seguenti istruzioni: - identificare preliminarmente la natura del rifiuto; - prima di procedere alla manipolazione di qualsiasi tipo di rifiuto è necessario conoscere i pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, appurando la sua composizione chimica e consultando le schede di sicurezza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto. Fare attenzione alle relative frasi di rischio ed ai consigli di prudenza (vedi allegato n. 3); - durante le operazioni di conferimento dei rifiuti indossare il camice ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei ( guanti, maschere e visiere protettive etc); - ai sensi dell art. 187 del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i ( modificato dall art. 15 del D.lvo. n. 205 del 3 dicembre 2010) è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Le mescolanze, inoltre, possono risultare estremamente pericolose poiché possono dar luogo a reazioni violente con formazione di prodotti esplosivi e/o tossici. Si riporta nell allegato n. 4 una tabella sintetica che elenca le principali incompatibilità tra le sostanze chimiche comunemente adoperate nei laboratori. Trattasi di un elenco non esaustivo e, pertanto, se si desidera conoscere l eventuale incompatibilità tra due o più sostanze chimiche è necessario consultare preventivamente le relative schede di sicurezza; - utilizzare il contenitore idoneo alla stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi scegliendolo in base allo stato fisico ed alla classe di pericolosità degli stessi. La sua scelta è concordata con il coordinatore del servizio tecnico di dipartimento preposto alla gestione della sicurezza e dei rifiuti speciali di laboratorio, con il referente tecnico della ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali di laboratorio; - etichettare correttamente il recipiente contenente il rifiuto; - ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell' ambiente di lavoro portando i rifiuti prodotti in laboratorio nel più breve tempo possibile presso il deposito temporaneo di stoccaggio. Per una corretta 13

14 movimentazione dei rifiuti è importante osservare le stesse precauzioni relative alla movimentazione ed all immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti hanno tratto origine; - conservare e manipolare le sostanze infiammabili con cautela facendo attenzione a che non si verifichino le condizioni che possono dare origine alla combustione: presenza di fiamme, scintille elettriche, contatto con superfici calde (autoaccensione). Particolare cautela occorre con le sostanze dotate di facile accensione spontanea: fosforo giallo, alcuni composti organo-metallici, magnesio, alluminio in polvere etc.; - riempire i contenitori per non più di 3/4 della loro capacità, chiuderli bene e conservarli in luoghi ben ventilati e non esposti al sole; - fare attenzione alla conservazione dei reflui contenenti solventi infiammabili e che possono generare perossidi (etere etilico in particolare). Per rifiuti di questo genere occorre evitare l'accumulo prolungato e l'esposizione alla luce; - prestare la massima cautela ai rifiuti contenenti monomeri perossidabili (resine) che possono polimerizzare violentemente se non sono conservati in modo adeguato (luogo fresco, assenza di luce); - conservare con attenzione i reflui contenenti ossidanti forti, come clorati, perclorati, permanganato, acido cromico, ecc. Queste sostanze possono reagire violentemente con sostanze organiche facilmente ossidabili; - conservare separatamente i prodotti fortemente corrosivi (acidi concentrati) ed utilizzare contenitori adeguati e resistenti alla corrosione. I contenitori metallici eventualmente utilizzati per lo stoccaggio degli acidi devono essere plastificati internamente (pericolo di corrosione); - limitare la manipolazione dei reflui allo stretto indispensabile. Sia in laboratorio che nel deposito temporaneo è bene non effettuare operazioni di travaso dei liquidi perché in occasione delle stesse si potrebbero generare vapori e gas tossici pericolosi. Il contenitore, ben chiuso, va adeguatamente custodito, sistemandolo in un luogo riparato e sicuro. E necessario garantire l integrità del contenitore durante le fasi di riempimento, trasporto e stoccaggio dello stesso. A tal fine è necessario evitare di esporlo ad urti e sollecitazioni meccaniche varie e a temperature tali da favorire la volatilizzazione e/o decomposizione dei liquidi contenuti al suo interno e che potrebbero favorire la deformazione del contenitore (bombatura) e la sua rottura. E opportuno conservare il contenitore all interno di un armadio di sicurezza o, a limite, sotto cappa. 14

15 Art. 9 Classificazione, identificazione, etichettatura e trasporto dei rifiuti speciali di laboratorio 9.1 Classificazione ed etichettatura La corretta attribuzione del codice CER e l identificazione dei rifiuti sono a carico del responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio. Ai sensi dell art. 7, comma 1 del contratto di appalto di Ateneo l identificazione dei rifiuti da prelevare è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità produttrici (responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio) e da loro dichiarata mediante la compilazione e sottoscrizione del registro dei conferimenti e dalla scheda analitica descrittiva (modulistica interna: allegato n. 5 ed allegato n. 6). Entrambi i documenti devono essere consegnati al coordinatore del servizio tecnico per la gestione della sicurezza dei laboratori didattici e per la gestione dei rifiuti speciali di laboratorio all atto del conferimento dei rifiuti in deposito. Per un corretto smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio è necessario altresì identificare adeguatamente i contenitori adibiti allo stoccaggio degli scarti. Si utilizzano all uopo etichette adesive aventi le seguenti dimensioni : - almeno mm 52 x mm 74 se la capacità del contenitore è inferiore o pari a 3 litri; - almeno mm 74 x mm105 se la capacità del contenitore è superiore a 3 litri ed inferiore o pari a 50 litri. In etichetta devono essere riportate le seguenti indicazioni: 1) il nome del rifiuto o la sua descrizione ; 2) il codice C.E.R. di catalogazione del rifiuto; 3) riferimenti del produttore (laboratorio di provenienza, indirizzo e sede) 4) il nome del responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio; 5) il numero progressivo d identificazione Il numero progressivo d identificazione, rilasciato dal coordinatore del servizio tecnico di cui sopra, viene apposto sul contenitore al fine di stabilire una corrispondenza biunivoca tra il rifiuto conferito e chi lo ha 15

16 prodotto. Se il rifiuto prodotto dal laboratorio viene annoverato nella categoria dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti il cui codice C.E.R. riporta l asterisco) occorre apporre sul contenitore anche le altre seguenti indicazioni: a) la classe di pericolosità (Hn) (vedi allegato n. 7 ); b) i pittogrammi che identificano il pericolo correlato al rifiuto come di seguito esplicitato. I pittogrammi utilizzati per identificare i pericoli sono i seguenti (vedi allegato n. 8 ): esplosivo: una bomba che esplode (E); comburente: una fiamma sopra un cerchio (O); facilmente infiammabile: una fiamma (F); tossico: un teschio su tibie incrociate (T); nocivo: una croce di Sant' Andrea (Xn); corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C); irritante: una croce di Sant' Andrea (Xi); altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F +); altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T +). Quando sono attribuibili più simboli di pericolo : l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C; l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X; l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F ed O. I pittogrammi, conformi alla normativa di sicurezza vigente, devono essere stampati in nero su fondo gialloarancione. Le etichette identificative devono: 1) essere fissate in modo stabile sul contenitore; 2) risultare facilmente leggibili; 3) essere indelebili. Sui contenitori di rifiuti speciali pericolosi deve essere apposta anche l etichetta inamovibile recante la lettera R di colore nero su fondo giallo di dimensioni pari a quelle previste dalla specifica normativa di sicurezza vigente. I colori delle etichette devono essere rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI. 16

17 9.2 Trasporto dei rifiuti pericolosi I rifiuti speciali di laboratorio classificati pericolosi sono considerati merci pericolose ai fini del trasporto su strada e come tali sono identificati attraverso la classificazione ONU (codice ONU, è un numero seguito dalle lettere UN) e sono soggetti a quanto previsto dall Accordo Europeo ADR. ADR sta per European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Si tenga presente che esiste una certa discordanza tra la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/06 e la normativa ADR. Ciò vuol dire che una merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR può non esserlo ai sensi del D.Lgs 152/06 e viceversa. Tale discordanza deriva dal fatto che i criteri che determinano la pericolosità adottati dalla classificazione europea CER sono diversi da quelli previsti dall ADR. La classificazione CER privilegia la tutela ambientale ovvero le azioni di bonifica e di messa in sicurezza. La norma ADR, invece, tiene maggiormente conto degli interventi tecnici di tipo meccanico da attuare sui mezzi di trasporto al fine di limitare la fuoriuscita della merce pericolosa. Sia che si tratti di rifiuto identificato ai sensi del testo unico ambientale (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) o ai sensi della normativa ADR, la classificazione compete sempre al produttore del rifiuto stesso. L università rientra a pieno titolo tra le imprese o enti destinatari della norma ADR e deve avvalersi del consulente ADR per la classificazione dei rifiuti pericolosi. Vige, infatti, l obbligo del consulente ADR nei seguenti casi: se vengono superate le 180 tonnellate/anno di rifiuti (in tal caso le Università sono esenti dall obbligo del consulente ADR); se indipendentemente dal quantitativo prodotto vengono effettuati almeno 24 o più viaggi di trasporto/anno (gli Atenei si trovano in questa situazione); se l impresa si configura come speditore singolo (gli Atenei sono da considerare come speditori singoli in quanto pur essendo articolati in strutture autonome fanno capo ad un unico legale rappresentante). Il consulente ADR è una figura professionale, interna o esterna al contesto aziendale prevista dal D.Lgs 40/2000, in possesso di specifica formazione e di abilitazione professionale conseguita presso il Ministero dei trasporti e con esperienza almeno quinquennale nel campo. Art. 10 Conferimento dei rifiuti speciali di laboratorio presso il deposito temporaneo 10.1 Modalità di conferimento dei rifiuti Al termine della giornata lavorativa, o con la cadenza temporale decisa dal responsabile dell attività didattica o di ricerca del laboratorio, il contenitore va consegnato presso il deposito temporaneo di dipartimento concordando la data del conferimento con il coordinatore del servizio tecnico per la gestione della sicurezza e 17

18 dei rifiuti speciali di laboratorio. In caso di sua indisponibilità si deve concordare il conferimento dei rifiuti presso il deposito con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e/o il Responsabile della Macroattività Igiene Ambientale di Ateneo. Il responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio, verificati i requisiti per la manipolazione ed il trasporto in sicurezza dei rifiuti di laboratorio, ne autorizza il trasferimento presso il deposito temporaneo. Alle operazioni di trasporto, pesata e stoccaggio in deposito degli scarti di laboratorio provvede un operaio avventizio specializzato con competenze adeguate che viene messo a disposizione da una ditta regolarmente abilitata alle operazioni di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali ed iscritta all albo dei gestori ambientali. In caso di indisponibilità del suddetto operaio o in casi di impellente necessità, le menzionate operazioni di trasporto, pesata e stoccaggio potranno essere effettuate dal personale di laboratorio purchè dotato di capacità e competenze tecniche tali da poter svolgere l'incarico in condizioni di massima sicurezza. Il personale preposto ai suddetti compiti, inoltre, deve segnalare in forma ufficiale ogni violazione rispetto a quanto prescritto nel presente regolamento nonché eventuali irregolarità, inadempienze e carenze nella dotazione di sicurezza riscontrate nei laboratori e presso il deposito temporaneo dei rifiuti e che possano pregiudicare l incolumità degli addetti e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il servizio di trasporto, prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio è stato affidato alla ditta Antina srl di Putignano (Bari) con regolare contratto di appalto. Oggetto del servizio sono i rifiuti speciali i cui codici CER sono contemplati nel capitolato speciale allegato al contratto d appalto. Il responsabile di laboratorio che produce rifiuti i cui codici CER non sono contemplati nel capitolato di cui sopra, è tenuto ad effettuare lo smaltimento a sue spese previo svolgimento delle necessarie indagini di mercato secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di acquisti di beni e servizi da parte degli enti pubblici ( es. ricerche in regime CONSIP) Il deposito temporaneo: definizioni e caratteristiche Ai sensi dell art. 10, comma 1, lettera bb del Dl.vo n. 205 del 3 dicembre 2010 s intende per deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 18

19 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. La normativa vigente impone che presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi (e non) venga individuato un sito destinato al deposito temporaneo dei rifiuti. Il deposito temporaneo può avvenire lontano dal luogo di produzione senza autorizzazione quando il rifiuto deriva da attività di manutenzione o da visite sanitarie (art. 266 comma 4 del D.lgs n.152/06). E responsabilità del datore di lavoro e/o suo delegato individuare il luogo più opportuno da adibire a deposito temporaneo. A tal fine il datore di lavoro si avvale delle indicazioni fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione dell Ateneo. Relativamente alle caratteristiche costruttive del deposito temporaneo non esistono specifiche norme tecniche che le definiscono. Si fa riferimento a quanto previsto al punto 4.1 della Delib. Com. Interministeriale 27/07/1984 che fornisce indicazioni tecniche per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, che corrisponde all attuale deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13). Con riferimento particolare ai rifiuti speciali pericolosi, il deposito deve garantire non solo lo stoccaggio sicuro nel rispetto delle norme vigenti, ma anche la prevenzione dell inquinamento in generale e la tutela della sicurezza e salute degli addetti. Per assolvere tali finalità il deposito temporaneo deve rispondere ai seguenti requisiti: 1) il deposito deve avvenire in luogo custodito o chiuso a chiave, coperto e destinato allo scopo; 2) presso il sito, appositamente predisposto per l'accumulo temporaneo dei rifiuti, deve essere apposta idonea segnaletica di pericolo indicante i rischi connessi. Le aree su cui avviene il deposito devono essere 19

20 opportunamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti. Devono inoltre essere affisse tabelle o procedure che riportino la norme di comportamento del personale addetto; 3) le aree interessate alla movimentazione ed allo stoccaggio devono essere impermeabilizzate in modo da prevenire l inquinamento del suolo e facilitare la raccolta di eventuali versamenti; 4) i cumuli di rifiuti alla rinfusa devono essere protetti dall azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di tenuta in relazione alle specifiche caratteristiche di pericolosità; 5) il deposito temporaneo dei rifiuti (D.T.R.) deve essere dotato di una vasca di raccolta per il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali di reflui liquidi, rivestita con gres porcellanato resistente all attacco chimico. La capacità del bacino di contenimento deve essere pari o superiore alla capacità dei serbatoio di stoccaggio se è previsto un solo contenitore. Qualora in uno stesso bacino di contenimento siano posizionati più serbatoi, la capacità del bacino deve essere uguale ad un terzo di quella complessiva dei contenitori stoccati e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande; ovviamente nello stesso bacino potranno essere posizionati solo rifiuti compatibili tra loro. Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un adeguata tenuta in caso di perdita accidentale dei reflui, ed impedire, così, la contaminazione del suolo. 6) il locale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti speciali di laboratorio deve essere idoneo alla sua destinazione d uso. In particolare, deve essere dotato di dispostivi di sicurezza e mezzi anti-incendio adeguati ed opportunamente segnalati. Presso il sito, appositamente adibito a deposito temporaneo dei rifiuti speciali di laboratorio deve essere apposta la segnaletica di sicurezza ed i cartelli di sicurezza indicanti: - i simboli attestanti la presenza di sostanze tossiche, nocive, infiammabili e sanitarie; - gli eventuali consigli di prudenza; - un protocollo standard recante la corretta procedura da adottare in caso di versamento accidentale o di contaminazione personale. Sulla porta del locale di stoccaggio provvisorio, inoltre, devono essere apposti i seguenti cartelli indicanti: 20

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