RESPONSABILITA' GIURIDICA IN GENERALE E CIVILE IN PARTICOLARE

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1 RESPONSABILITA' GIURIDICA IN GENERALE E CIVILE IN PARTICOLARE La responsabilità giuridica è costituita da: responsabilità civile responsabilità penale. responsabilità amministrativa. Nell'ambito della circolazione stradale tali responsabilità si manifestano soprattutto in occasione dell'incidente stradale e si distingue in Responsabilità penale: causare lesioni ad una persona o peggio la morte. La responsabilità penale è PERSONALE e quindi non trasmissibile. ESSA RICADE SUL CONDUCENTE Responsabilità amministrativa: le conseguenze di un comportamento contrario alla legge sono punite con sanzioni di carattere amministrativo Responsabilità civile con conseguente risarcimento economico del danno. La responsabilità civile può avere natura di: - responsabilità extracontrattuale - responsabilità contrattuale Per i danni cagionati in incidenti stradali la responsabilità civile incombe su: Conducente: ciascuno dei conducenti coinvolti in un incidente è ritenuto responsabile in concorso finché non dimostri il contrario e pertanto il conducente: - non ha responsabilità quando sia dimostrata l'esclusiva colpevolezza dell'altro - ha responsabilità ridotta qualora sia dimostrato il concorso di colpa dell'altro conducente. Proprietario del veicolo: sono responsabili in solido (congiuntamente) con il conducente se non dimostrano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà o a loro insaputa.

2 RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONI La responsabilità civile può essere assunta, solitamente a titolo oneroso, anche da soggetti esterni, quali le assicurazioni, mentre la responsabilità penale è sempre personale e non può essere trasferita ad alcuno. Nell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato per i danni causati a terzi in relazione a un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, esclusi quelli derivanti da fatti dolosi Può trattarsi di: Responsabilità contrattuale, derivante dalla lesione di un rapporto giuridico relativo Responsabilità extracontrattuale, derivante dalla lesione di un rapporto giuridico assoluto Funzione essenziale dell'assicurazione è il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore mediante il pagamento di una determinata somma di denaro, detta premio. L'assicurazione è un contratto generalmente qualificato come aleatorio: entrambe le parti,si propongono di conseguire un vantaggio, ma non possono sapere se e in quale misura esso si realizza, poiché esso è in relazione al verificarsi o meno di un evento fortuito (sinistro) I soggetti dell'assicurazione sono: Assicuratore: impresa assicuratrice che si assume i rischi; Contraente: soggetto che stipula con l'assicuratore il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio Assicurato: soggetto per conto del quale è stipulata l'assicurazione, ossia colui che è esposto al rischio nelle cose o nella persona. Beneficiario: soggetto a favore del quale è stipulata l'assicurazione, vale a dire colui che avrà diritto di riscuotere la somma dall'assicuratore qualora si verifichi il fatto previsto

3 Contraente assicurato e beneficiario possono essere anche lo stesso soggetto, ma possono anche essere tre soggetti diversi (nell'assicurazione sulla vita ad es, il figlio assicura una somma a favore della madre, da pagarsi in caso di morte del padre). Assicurato e beneficiario sono necessariamente due persone distinte quando l'assicurazione è stipulata per l caso di more. L'assicurazione rappresenta: per l'assicurato, un atto di previdenza per l'assicuratore, un atto di speculazione Un particolare tipo di assicurazione di responsabilità civile è quella relativa alla circolazione dei veicoli c.d. RCA la cui obbligatorietà, è sancita dal CSD e dal Codice delle assicurazioni private. In tale assicurazione, obbligati al risarcimento del danno, sono: Assicurazione, per danni involontariamente cagionati a terzi a seguito della circolazione del veicolo assicurato; Proprietario del veicolo Conducente

4 RESPONSABILITA' CIVILE NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE La responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaia è disciplinata dall'art CC che prevede: Obbligo a risarcire il danno a persone o a cose Pari responsabilità nella produzione del danno, fino a prova contraria Per circolazione s'intende lo spostamento, la fermata e la sosta dei veicoli, cui pur sempre si accompagna un ingombro della sede stradale condizionante il movimento altrui. Per veicolo si intende qualsiasi mezzo di locomozione terrestre, suscettibile di essere condotto dall'uomo, qualunque ne sia la forza di trazione (meccanica, elettrica, animale), normalmente destinalo alla circolazione o solo accidentalmente circolante sui area pubblica. Da tale categoria, sono esclusi i veicoli a guida di rotaia e gli aeromobili. La responsabilità civile, che, a differenza di quella penale, si estende al proprietario del veicolo quale responsabile in solido, può essere volontariamente assunta, solitamente a titolo oneroso, anche da soggetti esterni quali le assicurazioni

5 PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL CONDUCENTE L'art CC ha quale presupposto tecnico/giuridico il necessario nesso di Causalità tra la circolazione dei veicoli e il danno prodottosi. Poiché il veicolo si muove solo in quanto da qualcuno condotto, per i danni derivanti dalla circolazione del medesimo risponde anzitutto il conducente, colui che è soggetto alla presunzione di colpa, avendo lo stesso l'effettiva disponibilità dei congegni meccanici atti a determinare il movimento del veicolo. Il conducente è responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta di una responsabilità a colpa presunta, ove particolarmente ardua risulta essere la prova liberatoria, non è infatti sufficiente dimostrare l'assenza di colpa e quindi l'osservanza di un comportamento diligente, prudente ed esperto, ma è necessario dimostrare che il sinistro si verificato per un fatto qualificabile come caso fortuito, forza maggiore o fatto del danneggiato In tale contesto si pone, in particolare, la fattispecie dell'investimento di pedone, ove il conducente investitore va esente da responsabilità solo se il comportamento del pedone, improvviso e repentino, non consente alcuna manovra per evitare l'investimento In tutte queste ipotesi il danno è prodotto da una causa non imputabile al conducente, tale da escludere il nesso di causalità tra la circolazione e il danno stesso. La dottrina è prevalentemente concorde nell'individuare la colpa quale criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità (responsabilità colposa). La colpa dei conducente sarebbe, infatti, presunta dal legislatore in ipotesi di danno provocato dalla circolazione dei veicoli. Il conducente potrà tuttavia vincere tale presunzione di colpa provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E necessario, inoltre, considerare l'ipotesi in cui vi sia comportamento colposo da parte del danneggiato. In tal caso si concretizzerebbe una fattispecie di concorso di colpa, cioè il danno è in parte imputabile al comportamento colposo del danneggiato, vi è un concorso tra la colpa provata del danneggiato e la colpa presunta del conducente

6 RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO Accanto alla responsabilità del conducente è poi prevista una responsabilità concorrente e solidale del proprietario del veicolo (o di altri soggetti equiparati) che trova il proprio fondamento nel dovere di solidarietà sociale, qui declinalo nel senso di arrecare una più ampia tutela al danneggiato che potrebbe veder pregiudicate le proprie ragioni in caso di insolvenza del conducente. Nulla è dovuto dal coobbligato se questi dimostra che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, manifestatasi in un concreto e idoneo comportamento ostativo. Il danneggiato avrà a garanzia del proprio diritto, oltre al patrimonio del conducente, anche il patrimonio del proprietario del veicolo (e dei soggetti a esso assimilati) che risponde dell'illecito prodotto dal conducente. Controversa in dottrina è la natura di tale responsabilità. É stato sostenuto che si tratta di responsabilità per fatto proprio (nella specie di responsabilità per colpa), in quanto al proprietario è attribuito un comportamento colposo per non aver fatto tutto il possibile per evitare che la circolazione avvenisse. Si configura, quindi, un'ipotesi di presunzione di colpa, in quanto la disposizione fa carico al proprietario di provare che la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà. Non è mancato, invece, chi ha ravvisato un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui (responsabilità indiretta), ravvisando nella particolare relazione giuridica che lega il soggetto proprietario al veicolo il criterio di imputazione soggettiva dell'illecito. Il proprietario e i soggetti a esso assimilati potranno vincere la presunzione legale di colpa, provando che il veicolo ha circolato contro la loro volontà. E' evidente che il proprietario, così come i soggetti a esso assimilati, può liberarsi della presunzione di colpa prevista a suo carico anche dimostrando la non colpevolezza dei conducente del veicolo coinvolto nel sinistro. La mancanza di colpa del conducente esclude, ovviamente, l'intervento in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile auto. La garanzia assicurativa non è, altresì, operante, in caso di circolazione proibente domino, a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi, in mancanza di presentazione della denuncia, la garanzia assicurativa sarà operante anche in caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario che non sarà considerato debitore in solido con il conducente.

7 RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE NEGLI INCIDENTI STRADALI Il danno risarcibile, ovvero il pregiudizio riconosciuto al danneggiato ed oggetto di liquidazione o risarcimento in forma specifica, può avere natura patrimoniale o non patrimoniale. Tipi di danno patrimoniale Il danno patrimoniale è costituito dal: danno emergente, inteso come perdita patrimoniale netta (ad es.: distruzione del veicolo incidentato o delle cose in esso trasportate; affronto di spese necessarie e conseguenti al sinistro); lucro cessante, inteso come mancato guadagno RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE NEGLI INCIDENTI STRADALI Il danno risarcibile, ovvero il pregiudizio riconosciuto al danneggiato ed oggetto di liquidazione o risarcimento in forma specifica, può avere natura patrimoniale (in quando produce, direttamente o indirettamente, un pregiudizio al patrimonio del soggetto leso) non patrimoniale.

8 IL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO L'art CC prevede la risarcibilità del cosiddetto danno non patrimoniale da intendersi come pregiudizio, non suscettibile di valutazione economica, derivante dal fatto illecito altrui. Il danno morale è il danno per le sofferenze psichiche, l'ansia ed il turbamento subito a seguito del fatto illecito altrui. Il danno esistenziale deve intendersi qualsiasi pregiudizio che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona. Per danno biologico si intente la lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertata quale conseguenza della lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. Danno da morte se dal fatto illecito altrui scaturisce la morte (alla quale possono essere equiparate le lesioni gravissime) del soggetto leso il risarcimento del danno avverrà a vantaggio degli eredi del de cuius secondo specifiche modalità.

9 PROCEDURE LIQUIDATIVE NELL'ASSICURAZIONE RCA Il danneggiato da incidente stradale, in via generale, può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da parte del danneggiante (art CC). Il diritto d'azione consiste nel potere di un soggetto, che si ritiene leso in un diritto o in un interesse legittimo, di richiedere l'intervento giurisdizionale dello Stato per ottenere la reintegrazione dell'ordine turbato. Il Codice delle assicurazioni private prevede il risarcimento in modo più semplificato e tempestivo da parte: Dell'assicurazione della controparte con azione diretta, Della propria compagnia assicuratrice con risarcimento diretto. In ogni caso il danneggiato deve richiedere il risarcimento mediante la compilazione di apposito modulo di constatazione amichevole

10 DENUNCIA DI SINISTRO In caso di scontro fra veicoli aventi l'obbligo di assicurazione, la disciplina prevede: l'obbligo per il proprietario di effettuare la denuncia di sinistro alla propria compagnia assicuratrice, in qualsiasi caso di sinistro, sia che quest'ultimo ritenga di essere la parte lesa che quella responsabile dell'incidente. in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro l'assicuratore "ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto" e pertanto avrà diritto di rivalsa por tale parte; specifica modalità per l'adempimento di tale obbligo attraverso la compilazione e la consegna all'assicuratore di un apposito modulo conforme al modello approvato dall' ISVAP. una rilevante efficacia probatoria al predetto modulo, se firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro. Tale obbligo incombe anche se con la controparte non si sia raggiunto un accordo e quindi non sia stato possibile redigere e firmare congiuntamente il predetto modulo. In tal caso il conducente dovrà comunque fornire e richiedere alla controparte i dati identificativi personali, della patente, del veicolo e dell'assicurazione RC, al fine di presentare denuncia alla propria assicurazione. Il modulo in questione deve essere consegnato dall'assicuratore al contraente in occasione della conclusione del contratto o del rinnovo dello stesso, nonché ogniqualvolta venga presentata una denuncia di sinistro.

11 ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE- DENUNCIA DI SINISTRO 0 II modulo (uno solo riferito ad un sinistro per entrambi i soggetti, che può essere fornito da una delle parti o anche da terzi) va utilizzato per - denunciare il sinistro al proprio assicuratore; - richiedere i danni all'assicuratore di controparte del sinistro; - richiedere i danni al proprio assicuratore con la procedura di risarcimento diretto. Il Modulo Blu è costituito da due parti fondamentali: la prima, intitolata "Constatazione amichevole di incidente", nella quale vengono riportati i dati dei veicoli e la ricostruzione del sinistro, e la seconda, intitolata "Altre informazioni", dove si riportano le indicazioni in merito ad eventuali feriti e testimoni e i dati dei conducenti e dei proprietari del veicoli coinvolti. I campi vanno tutti compilati con la massima precisione ed è bene ricordare che, qualora le informazioni risultassero incomplete o false, l'assicuratore potrebbe rifiutare il risarcimento. Nei primi cinque campi non è necessario inserire i dettagli relativi ai feriti, che verranno invece descritti nella sezione "Altre informazioni", insieme ai seguenti altri dati: - i testimoni presenti, - i dati del proprietario del veicolo qualora siano diversi da quelli del conducente. Per i campi da 6 a 14 il modulo si divide in due parti, una azzurra, relativa al veicolo A, e una gialla, relativa al veicolo B. I conducenti dei due veicoli dovranno ognuno compilare la propria parte, prestando particolare attenzione ai campi 10 e 11 relativi alla dinamica del sinistro, indicando sul disegno eventuali danni visibili ai veicoli. Se non è possibile identificare e quantificare i danni fisici alle persone, sarà possibile accertarli successivamente presentando all'agenzia di assicurazione la relativa documentazione medico-sanitaria. Il modulo contiene proprie istruzioni, più sintetiche delle presenti, che si omettono ma il cui contenuto è qui trasfuso. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato alternativamente anche detto modulo, purché conforme al predetto modello approvato dall'[svap. Il modulo potrà essere compilato preferibilmente in stampatello, da ciascun conducente per la propria parte o anche da uno solo con l'assistenza dell'altro. I quattro esemplari del modulo (di cui tre a ricalco), identici tra loro, vengono ripartiti due per ciascun conducente ognuno dei quali ne consegnerà uno alla propria assicurazione (agenzia) ed uno lo tratterrà per sé. Sarà possibile apportare delle aggiunte solo se congiuntamente su tutte e quattro le copie. 1 Data e ora dell'incidente, 2 Luogo dell'incidente (indicare comune, provincia, via, numero del civico se l'incidente è avvenuto di fronte o nei pressi di un'immobile).

12 3 Barrare SI o NO in relazione alla presenza di feriti anche lievi. 4 Danni materiali ai veicoli. 5 Nominativi degli eventuali testimoni presenti al sinistro con estremi di cognome, nome, indirizzo e numero telefonico. I numeri che seguono vanno compilati per ciascuno dei due veicoli convenzionalmente indicati con A e B (qualora siano coinvolti altri veicoli occorrerà far uso di un ulteriore modulo). 6 Contraente dell'assicurazione cioè soggetto cui è intestata la polizza che potrà essere soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione del veicolo: occorre indicare cognome, nome, codice fiscale o partita IVA se trattasi di impresa, indirizzo (comune, provincia, via e numero civico), CAP, Stato (se diverso da Italia), numero di telefono e/o . 7 Indicazione del veicolo (a motore o rimorchio) individuato con marca, tipo, (es. Fiat Punto), numero di targa, Stato di immatricolazione. 8 Compagnia di assicurazione, completo di numero di polizza, data di rilascio e di scadenza della polizza (dati desumibili anche dal contrassegno che dovrebbe essere esposto sul parabrezza). Aggiungere possibilmente anche il nome dell'agenzia o dell'ufficio che ha materialmente stipulato il contratto. 9 Conducente (dati da desumere dalla patente di guida): cognome, nome, data di nascita, indirizzo (comune, provincia, via e numero civico), Stato, numero patente, categoria patente (A, B, ecc.), data di validità, e ancora da richiedere al soggetto presente: codice fiscale, numero telefono o Indicare, sul disegno che può rappresentare molto schematicamente il veicolo (a due ruote, autovettura, autocarro) il punto d'urlo mediante una freccia. 11 Indicare in estrema sintesi i danni visibili (es. paraurti piegato). 12 Circostanze dell'incidente (fra le diverse ipotesi previste nel modulo contrassegnare con una x quelle che si adattano al caso concreto e quindi anche più di una) e indicare sull'ultima casella il numero delle caselle contrassegnate. 13 Grafico dell'incidente al momento dell'urto: riprodurre il tracciato della strada in cui è avvenuto l'incidente con la direzione di marcia dei veicoli mediante frecce contrassegnando i due veicoli con le lettere A, B (ed anche C e D se siano coinvolti più di due veicoli), indicare i segnali stradali eventualmente presenti, e i nomi delle diverse strade, in particolare se l'incidente è avvenuto in una intersezione (il grafico è comune ad entrambi i conducenti). 14 Osservazioni. 15 Firma dei conducenti (se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esse vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti della procedura di risarcimento che obbliga l'assicurazione, nel caso di soli danni ai veicoli o alle cose, a comunicare al danneggiato l'imporlo del risarcimento offerto entro 60 giorni (o 30 giorni qualora il modulo di

13 AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO Il diritto all'azione diretta attribuito al danneggiato sia in sede civile che penale nei confronti dell'assicuratore della RCA per il risarcimento dei danni provocati dal conducente del veicolo assicurato: rappresenta una delle più significative novità giuridiche introdotte dalla disciplina sull'assicurazione obbligatoria; costituisce una eccezione rispetto alla regola generale. Presupposto di fatto per l'esercizio dell'azione diretta è che l'evento dannoso verificatosi rientri tra quelli per cui vi è l'obbligo d'assicurazione, LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DIRETTA La legittimazione è il potere attribuito ad un determinato soggetto di disporre in relazione a una determinata situazione giuridica. Pertanto la legittimazione si differenzia nettamente dalla capacità giuridica e da quella di agire. La legittimazione infatti esprime la competenza del soggetto a disporre. La capacità - rispettivamente giuridica e d'agire - esprime una valutazione di idoneità del soggetto alla titolarità o all'esercizio di posizioni giuridiche. L'incapacità inoltre comporta l'invalidità dell'atto mentre la mancanza di legittimazione comporta l'inefficacia dello stesso. Legittimati all'esercizio dell'azione diretta sono: soggetto danneggiato, assicuratore privato in virtù della surrogazione legale ex art CC nei diritti dell'assicurato, assicuratore sociale datare di lavoro, trasportati.

14 RESPONSABILITA' CIVILE NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Il Codice delle assicurazioni private (CAP) disciplina, tra l'altro, l'istituto della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La disciplina di tale particolare rapporto assicurativo si basa sui seguenti principi fondamentali: obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile a carico dei soggetti potenzialmente responsabili e corrispettivo obbligo a contrarre da parte delle società di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo RC auto; azione diretta del terzo danneggiato verso l'assicuratore per l'ottenimento del risarcimento del danno; costituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, destinato al risarcimento di determinati danni a terzi, non garantiti a termini del contratto assicurativo reso obbligatorio. L'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e dei natanti si configura come assicurazione della responsabilità civile, a garanzia, ad un tempo, dell'integrità patrimoniale del responsabile e del conseguimento del risarcimento da parte del danneggiato. Lo scopo della disciplina, universalmente riconosciuto, è quello di garantire la corretta tutela delle posizioni giuridiche soggettive astratte, nonché l'effettività del risarcimento in favore del terzo danneggiato da sinistri stradali. Pertanto, può correttamente essere sostenuto che l'assicurazione di RC auto abbia una funzione "sociale". La funzione "sociale" di questo tipo di assicurazione si manifesta, tra l'altro con: ampliamento del rischio assicurato, rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale sull'assicurazione contenuta nel codice civile. Costituiscono esempi in tal senso: - risarcibilità dei fatti dolosi dell'assicurato, fatto salvo il regresso dell'assicuratore; risarcimento del terzo nei casi di circolazione contro la volontà del proprietario del veicolo, nonché tutti gli altri casi di risarcimento con intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada; - modalità risarcitorie del trasportato e del pedone; concessione di un'azione diretta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore; inopponibilità delle eccezioni contrattuali al danneggiato che agisce nei confronti dell'assicuratore.

15 La funzione di tutela del danneggiato si realizza attraverso la previsione dell'obbligo per il proprietario, di stipulare un contratto di assicurazione RC auto. Tuttavia, la garanzia non opera automaticamente in presenza degli elementi, sia soggettivi che oggettivi, ed al verificarsi degli eventi/condizioni previste dalla legge, ma è subordinata all'adempimento di obblighi, quali la denuncia del sinistro o il pagamento del premio, posti a carico di soggetti terzi rispetto al danneggiato. Sono oggetto di assicurazione obbligatoria i veicoli a motore senza guida di rotaie, immatricolati in Italia o registrati all'estero (se circolanti in Italia), posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, nonché determinate categorie di natanti. Sotto il profilo soggettivo l'obbligo di assicurazione riguarda tutti coloro che pongono in circolazione veicoli a motore, avendone la giuridica o materiale disponibilità (conducente, proprietario e qualsiasi altro soggetto che ne acquisisca la disponibilità in base ad un titolo contrattuale). Il soggetto responsabile per la violazione dell'obbligo, quindi, non coincide necessariamente con il proprietario del veicolo: è la materiale disponibilità del veicolo il criterio attributivo di responsabilità per la violazione dell'obbligo assicurativo, la cui inosservanza determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare il ramo assicurativo di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli nel territorio italiano, sia in regime di stabilimento che di libera prestazione di servizi Chiunque sia rimasto danneggiato, a seguito di un incidente stradale, può chiedere il risarcimento del danno tanto al responsabile del sinistro quanto all'assicuratore della responsabilità civile. Tale disposizione non riguarda il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Un diritto risarcitone, limitato ai danno alla persona, è invece riconosciuto al coniuge non legalmente separato, agli ascendenti ed ai discendenti legittimi, nonché agli affiliati ed agli altri parenti ed affini fino al terzo grado del responsabile, quando convivano con questi o siano a suo carico, nonché ai soci a responsabilità illimitata, ove l'assicurato sia una società. Tali soggetti non sono considerati terzi (in relazione al danno alle cose), e quindi non fruiscono integralmente dei benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma di legge.

16 Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria può esperire un'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, solo entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione (massimale). L'assicuratore, per contro non può opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha solo un diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, nei limite in cui avrebbe potuto contrattualmente rifiutargli o ridurgli la prestazione. Nei casi in cui il sistema dell'assicurazione "privata" si dimostri inidoneo a garantire il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale, la legge ha previsto l'intervento di uno specifico organismo, denominato Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici e posto sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo risarcisce i sinistri causati da un veicolo: non identificato; non coperto da assicurazione; assicurato presso un'impresa operante nel territorio italiano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta; posto in circolazione contro la volontà del proprietario o di soggetto assimilato; spedito, a fini d'importazione, nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro dell'unione europea, ove nei trenta giorni dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Il Fondo è finanziato da un contributo delle imprese di assicurazione, determinato dal ministero dello Sviluppo Economico applicando un'aliquota percentuale sul premio di ciascun contratto RC auto. La principale voce di spesa del Fondo è rappresentata dai risarcimenti corrisposti per i danni provocati da automobilisti assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

17 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE L'obbligo legale a contrarre a carico di chi pone in circolazione un veicolo a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, si configura come condictio iuris per l'uso legittimo del mezzo e richiama il concetto della licenza ovvero dell'abilitazione, richiesta per l'esercizio di un'attività altrimenti illecita. Infatti, così deve essere qualificata la condotta di chi pone in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa. OGGETTO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO Le disposizioni contenute nell'art. 122 del CAP, unitamente all'esplicito richiamo dell'art CC, operato dal legislatore, consentono d'individuare con certezza e precisione l'oggetto dell'obbligo assicurativo. DESTINATARI DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO L'obbligo assicurativo grava su colui che ha la disponibilità giuridica del bene, quale responsabile della circolazione occasionale, nonché su tutti coloro che pongono di fatto in circolazione il veicolo, quindi, anche il comodatario ed il detentore occasionale. Tale impostazione è confermata dalla disposizione sanzionatoria dei CDS, che individua in chiunque circoli senza la copertura assicurativa il soggetto destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria. Ne consegue che in mancanza di garanzia, soggiace a sanzione non soltanto colui che era tenuto all'obbligo assicurativo in qualità di proprietario o possessore qualificato del mezzo e, quindi, responsabile della messa in circolazione dello stesso, ma anche colui che di fatto lo ha utilizzato legittimamente, senza tuttavia avere uno specifico titolo giuridico all'uso.

18 VEICOLI A MOTORE La normativa di settore non individua esplicitamente le categorie dei veicoli a motore soggette all'obbligo assicurativo, né rinvia, per la determinazione della categoria, alle norme del codice della strada, che, con precisione, delineano il concetto di veicolo a motore e le singole categorie che nel medesimo sono ricomprese. Il legislatore ha, però, ritenuto necessario includere esplicitamente nel concetto di veicolo a motore i filoveicoli ed i rimorchi mentre ha attribuito ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'isvap, l'individuazione dei veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione. Si analizzano alcune casistiche particolari di veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione: veicoli in circolazione di prova, rimorchi o semirimorchi. NATANTI Sono soggetti all'obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art CC, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario, in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona: - i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengo-no applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. - le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore; - i natanti con tonnellaggio superiore ricevono specifica disciplina dalle norme del Codice della navigazione. - i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone; Il legislatore ha, inoltre, esplicitamente attribuito ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell' ISVAP, l'individuazione dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e delle acque equiparate a quelle di uso pubblico.

19 VEICOLI NATANTI IMMATRICOLATI O REGISTRATI IN STATI ESTERI I veicoli a motore ed i natanti registrati o immatricolati all'estero, che circolino temporaneamente sul territorio o nelle acque territoriali della Repubblica italiana, devono essere assicurati per la responsabilità civile di cui all'art CC. Nel corso del tempo la regolamentazione di tale particolare fattispecie è progredita principalmente attraverso due strumenti d'intervento: gli accordi interbureaux, le direttive del Consiglio dei ministri e del Parlamento dell'unione europea. ASSICURAZIONI CORPI (INCENDIO, FURTO, KASKO) DI VEICOLI TERRESTRI E RISCHI DIVERSI NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Il 3 ramo assicurativo, definito dal legislatore del Codice delle assicurazioni private corpi di veicoli terrestri, comprende le assicurazioni contro ogni danno subito da veicoli terrestri. Si tratta di assicurazioni di cose, pertanto, l'oggetto dell'interesse dell'assicurato è un bene determinato (il veicolo). Nel ramo in questione rientra, principalmente, l'assicurazione diretta dei veicoli per i quali è obbligatoria l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione degli stessi. In particolare, i veicoli possono essere assicurati contro i sotto elencati rischi: 1) incendio, 2) furto, 3) guasti accidentali/kasko.

20 1) INCENDIO L'assicurazione contro l'incendio dei veicoli terrestri non presenta particolarità o differenze rispetto a quella prestata, nell'ambito dei rami elementari, per altri beni; infatti ha Io scopo di indennizzare i danni materiali e diretti causati ai veicoli terrestri in conseguenza di un incendio. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della garanzia, si evidenzia che la stessa non è limitata alla fase di circolazione del mezzo in aree pubbliche o aperte al pubblico, ma opera anche allorquando il bene assicurato si trovi in una situazione di stasi ed anche in luoghi non deputati al pubblico accesso. Nelle condizioni contrattuali praticate dalle imprese sono spesso presenti clausole di stile con le quali si intende indicare che non vi sono luoghi o circostanze legate al moto del bene assicurato che possano escludere la copertura assicurativa. È da sottolineare che il danno da incendio subito da un veicolo può essere oggetto di una pluralità di coperture assicurative: assicurazione diretta, stipulata dall'utilizzatore del veicolo; assicurazione indiretta, stipulata, ad esempio, dal gestore di un'auto rimessa a garanzia dei danni derivanti da incendio ai locali ed al relativo contenuto. In tali fattispecie l'assicuratore che garantisce direttamente il bene assicurato è tenuto, ex art CC, a indennizzare interamente il danno subito dal veicolo, fatta salva l'azione di regresso nei confronti dell'altro assicuratore.

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