Regolamento di previdenza di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento di previdenza di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e"

Transcript

1 CREDIT SUISSE Sammelstiftung 1e CREDIT SUISSE Fondation Collective 1e CREDIT SUISSE Fondazione Collettiva 1e CREDIT SUISSE Collective Foundation 1e Regolamento di previdenza di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e Indice DEFINIZIONI... 3 Art. 1 Scopo del regolamento di previdenza... 4 DISPOSIZIONI GENERALI... 4 Art. 2 Scopo della Fondazione... 4 Art. 3 Affiliazione e collettivo degli assicurati... 4 Art. 4 Inizio della protezione previdenziale... 4 Art. 5 Fine della protezione previdenziale... 5 Art. 6 Assicurazione esterna dopo la fine del rapporto di lavoro... 5 Art. 7 Salario assicurato... 5 Art. 8 Congedo non pagato... 6 FINANZIAMENTO... 6 Art. 9 Contributi e costi... 6 Art. 10 Prestazione d entrata... 6 Art. 11 Riscatto delle prestazioni massime regolamentari... 6 Art. 12 Riscatto per il finanziamento del pensionamento anticipato... 7 Art. 13 Riscatto in caso di riduzione del grado di occupazione e pensionamento parziale... 7 Art. 14 Conferimento degli averi in caso di divorzio... 7 Art. 15 Avere di vecchiaia e accrediti di vecchiaia... 7 Art. 16 Scelta del piano di previdenza... 8 Art. 17 Scelta della strategia d investimento... 8 Art. 18 Riserve dei contributi del datore di lavoro... 8 DISPOSIZIONI COMUNI SULLE PRESTAZIONI... 9 Art. 19 Prestazioni assicurate... 9 Art. 20 Modalità di pagamento e valore delle liquidazioni in capitale... 9 PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO... 9 Art. 21 Capitale vecchiaia... 9 Art. 22 Pensionamento anticipato... 9 Art. 23 Riduzione del grado di occupazione con continuazione dell assicurazione Art. 24 Pensionamento parziale con prelievo parziale del capitale di vecchiaia Art. 25 Pensionamento rinviato PRESTAZIONI IN CASO D INVALIDITÀ Art. 26 Rendita d invalidità Art. 27 Rendita per figli d invalido Art. 28 Esonero dal pagamento dei contributi PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO Art. 29 Rendita per coniugi e conviventi Art. 30 Rendita per orfani Art. 31 Liquidazione in capitale in caso di decesso Pagina 1/15

2 PRESTAZIONE D USCITA E PAGAMENTO IN CONTANTI Art. 32 Prestazione d uscita Art. 33 Pagamento in contanti ULTERIORI DISPOSIZIONI Art. 34 Prestazioni di terzi e riduzioni della prestazione Art. 35 Diritti nei confronti di terzi responsabili Art. 36 Obbligo d informazione, di dichiarazione e di diligenza Art. 37 Informazioni della persona assicurata Art. 38 Trasmissione di dati Art. 39 Promozione della proprietà abitativa Art. 40 Divorzio Art. 41 Garanzia delle prestazioni; compensazione con crediti Art. 42 Liquidazione parziale Art. 43 Diritto alle eccedenze Art. 44 Responsabilità Art. 45 Organizzazione e amministrazione Art. 46 Lacune nel regolamento Art. 47 Foro competente e diritto applicabile Art. 48 Traduzioni Art. 49 Modifiche del regolamento ed entrata in vigore Pagina 2/15

3 Definizioni Nel presente nonché negli altri regolamenti di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e le designazioni maschili di carattere personale includono entrambi i sessi. Inoltre i seguenti termini hanno il rispettivo significato. Ciò vale per tutti i regolamenti emanati da Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e nonché per i piani di previdenza. Impresa affiliata Datore di lavoro Lavoratore dipendente Insorgenza di un caso di prestazione Destinatari Un datore di lavoro o lavoratore autonomo affiliato alla Fondazione Chi ai sensi dell art. 11 LPP impiega lavoratori da assicurare obbligatoriamente Chi è in un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato Il caso di prestazione decesso insorge con la morte, il caso di prestazione invalidità con l adempimento delle condizioni del diritto alla prestazione dell assicurazione per l invalidità Tutte le persone assicurate nonché loro familiari a cui vengono erogate prestazioni della Fondazione all adempimento dei relativi requisiti normativi ai sensi dello scopo statutario della Fondazione Figli Sono considerati figli coloro che corrispondono ai requisiti indicati nell art. 252 segg. CC. Parificati agli stessi sono i figliastri, mantenuti interamente o prevalentemente dalla persona assicurata. Come figli sono considerati anche i figli affiliati, se la persona assicurata deve provvedere al loro sostentamento. Età regolamentare di pensionamento L età di pensionamento definita nel piano di previdenza Lavoratori autonomi Assicurato/persona assicurata Chi percepisce reddito da lavoro che non costituisce una retribuzione per un lavoro svolto come dipendente ai sensi della legislazione AVS Persona assicurata nella Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e; cioè un dipendente che intrattiene un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato e soddisfa i requisiti per l affiliazione alla Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e o un lavoratore autonomo che richiede di essere assicurato presso la Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e nella misura consentita dalla legge. Pagina 3/15

4 Regolamento di previdenza di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e Art. 1 Scopo del regolamento di previdenza Sulla base dell art. 6 degli statuti di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza. Insieme al piano di previdenza questo disciplina le prestazioni, il finanziamento e l attuazione della previdenza professionale sovraobbligatoria fornita da Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e. Disposizioni generali Art. 2 Scopo della Fondazione 1 Sotto il nome di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e (in seguito denominata «Fondazione») è costituita una Fondazione ai sensi dell art.80 segg. CC e art. 331 segg. CO con sede a Svitto. 2 Lo scopo della Fondazione consiste nella previdenza professionale sovraobbligatoria a favore dei suoi assicurati e i loro superstiti per i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso. 3 La Fondazione offre ai suoi assicurati la possibilità di scegliere tra diverse strategie d investimento. 4 Vengono assicurati i collaboratori di datori di lavoro affiliati, membri autonomi di un associazione professionale, che hanno scelto la Fondazione come istituto di previdenza professionale, e lavoratori autonomi che sono assicurati presso la Fondazione insieme al loro personale. Vengono assicurate solo persone che percepiscono un salario o un reddito soggetto all AVS eccedente una volta e mezza l importo limite superiore di cui all art. 8 cpv. 1 LPP. 5 L affiliazione alla Fondazione di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo avviene sulla base di un contratto di affiliazione scritto. Unitamente al/ai piano/i di previdenza il presente regolamento di previdenza disciplina le prestazioni, il finanziamento e l attuazione della previdenza professionale sovraobbligatoria. È valida per tutti i contratti di affiliazione. 6 La Fondazione gestisce una propria cassa di previdenza per ogni datore di lavoro nonché associazione professionale. 7 Per la copertura dei rischi di morte e invalidità la Fondazione stipula un contratto di assicurazione sulla vita in forma collettiva presso una compagnia assicurativa controllata o entra in un contratto di assicurazione sulla vita in forma collettiva già esistente. Art. 3 Affiliazione e collettivo degli assicurati 1 Nella Fondazione vengono assicurati i lavoratori dipendenti e autonomi appartenenti al collettivo degli assicurati, menzionato nel rispettivo piano di previdenza, il cui salario o reddito soggetto all AVS supera la soglia di salario in entrata fissata nel contratto di affiliazione. Quest ultima deve corrispondere almeno alla trattenuta di coordinamento, che eccede in ogni caso una volta e mezza l importo limite superiore di cui all art. 8 cpv. 1 LPP. 2 Una cassa di previdenza può gestire uno o più collettivi di assicurati. L appartenenza a un collettivo deve basarsi su criteri oggettivi (cfr. art. 1c cpv. 1 OPP 2). 3 L affiliazione di un assicurato a una cassa di previdenza avviene, se non diversamente previsto dal piano di previdenza, il 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno d età ed entro l età di pensionamento regolamentare salvo ingresso nell ambito di un trasferimento collettivo secondo il cpv I datori di lavoro affiliati comunicano alla Fondazione i loro dipendenti non appena i requisiti di affiliazione, conformemente al piano di previdenza, sono soddisfatti. 5 Le persone che abbiano già raggiunto l età di pensionamento regolamentare saranno accettate come assicurate solo entro i limiti della disponibilità totale di nuove affiliazioni. 6 Le persone che al momento dell affiliazione alla Fondazione sono parzialmente disabili vengono assicurate solo per la parte corrispondente al grado della capacità di guadagno. Non vengono affiliate le persone che, ai sensi dell assicurazione federale per l invalidità, sono disabili almeno per il 70% e le persone che continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso un altro istituto di previdenza (art. 26a LPP). 7 I dipendenti che hanno stipulato con un datore di lavoro affiliato un contratto di lavoro per tre mesi o meno non vengono affiliati nella Fondazione. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre il periodo di tre mesi, l affiliazione alla Fondazione avviene il primo giorno del mese successivo al presente accordo. Art. 4 Inizio della protezione previdenziale 1 Per i lavoratori dipendenti la protezione previdenziale decorre dall inizio del rapporto di lavoro (fatti salvi l eccezione prevista all art. 3 cpv. 7 e l esame dello stato di salute secondo i seguenti capoversi). Per i lavoratori autonomi, ha inizio di solito dalla data menzionata nel relativo contratto di affiliazione, non prima del primo giorno del mese in cui perviene l iscrizione presso la Fondazione. Pagina 4/15

5 2 Se il salario da assicurare presso la Fondazione di una persona da assicurare è superiore a CHF , viene effettuata una verifica sulla salute. In questo caso la persona da assicurare deve compilare un modulo con le domande concernenti lo stato di salute. Nel caso di un salario da assicurare presso la Fondazione di oltre CHF , deve essere ulteriormente effettuata una verifica sulla salute da parte di un medico. 3 In caso di aumenti del salario di persone già assicurate di almeno CHF e il salario assicurato è successivamente più elevato del limite salariale definito per l affiliazione senza verifica sulla salute conformemente al cpv. 2, è necessario presentare una verifica dello stato di salute. Se il salario assicurato diminuisce temporaneamente e poi aumenta nuovamente, per la verifica sulla salute fa stato il salario di rischio più elevato e già a suo tempo verificato. 4 Dopo la ricezione del questionario compilato nonché dell eventuale certificato medico, si decide in merito all acquisizione della copertura definitiva con o senza riserva sulle prestazioni. Una riserva sulle prestazioni dura al massimo 5 anni. Le prestazioni sovraobbligatorie acquisite con le prestazioni di libero passaggio apportate sono interessate da un eventuale riserva sulle prestazioni solo nella misura in cui esista già una riserva sulle prestazioni, la cui validità massima di 5 anni non sia ancora scaduta. La riserva sulle prestazioni viene resa nota alla persona assicurata. 5 Durante lo svolgimento dell esame dello stato di salute, la persona assicurata viene considerata assicurata. Tuttavia, la copertura assicurativa cessa con effetto retroattivo per e durante la durata di una copertura esclusa a seguito di una riserva sullo stato di salute. 6 Qualora, entro il periodo di validità della riserva, i problemi di salute elencati nella riserva sulle prestazioni portino al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa con conseguente invalidità o decesso, non sussiste, nella misura di cui sopra, alcun diritto alle prestazioni in caso di decesso e, nel corso dell intero periodo di validità della riserva, alcun diritto alle prestazioni di invalidità. Qualora si verifichi un caso di prestazione non causato da problemi di salute elencati nella riserva sulle prestazioni o questo si verifichi dopo la scadenza del periodo di validità della riserva, la riserva sulle prestazioni non ha alcun effetto. Art. 5 Fine della protezione previdenziale 1 Il rapporto di previdenza termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro se i requisiti di affiliazione non sono più soddisfatti (sono esclusi i casi disciplinati nell art. 6, art. 7 cpv. 11 e art. 8) o in caso di fine del contratto di affiliazione. 2 In caso di libero passaggio l assicurato continuerà, dopo la fine del rapporto di previdenza, ad essere assicura to nella medesima misura per i rischi di decesso e invalidità fino all entrata in un nuovo rapporto di previdenza, fino al massimo un mese. 3 La protezione dai rischi (prestazioni in caso di decesso e invalidità) termina al più tardi con il raggiungimento dell età di pensionamento regolamentare. 4 Gli assicurati usciti sono trattati come nuovi assicurati in caso di reinserimento. Art. 6 Assicurazione esterna dopo la fine del rapporto di lavoro Su richiesta della persona assicurata la Fondazione può concedere l assicurazione esterna ai sensi dell art. 47 LPP per un massimo di 2 anni. Art. 7 Salario assicurato 1 Il salario assicurato si basa, in linea di principio, sul salario concordato nel contratto di lavoro e comprende quella parte del salario concordato come da contratto che eccede una volta e mezza l importo limite superiore di cui all art. 8 cpv. 1 LPP («trattenuta di coordinamento», cfr. suddetto art. 3 cpv. 1). Il datore di lavoro può fissare nel contratto di affiliazione una trattenuta di coordinamento maggiore in deroga all art. 1e cpv. 1 OPP 2. Una successiva modifica della trattenuta di coordinamento maggiore fissata è consentita, se l appropriatezza di cui all art. 1 e art. 1a OPP 2 rimane garantita. In caso di più rapporti di previdenza è responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che l appropriatezza della totalità dei rapporti di previdenza venga rispettata. 2 La considerazione delle componenti variabili del salario e/o gratificazioni per la determinazione del salario assicurato (cpv. 1) si basa sul piano di previdenza. 3 Solo le componenti salariali occasionali non sono prese in considerazione per la determinazione del salario assicurato (cpv. 1). Come componenti salariali occasionali valgono, per esempio, indennità temporanee e assegni supplementari quali assegni familiari e per i figli, indennità di lavoro supplementari o straordinarie, indennità per ferie non effettuate nonché benefici accessori in forma di indennità di trasferta per il viaggio tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro. Non valgono invece i pagamenti provvisori o una tantum di altro tipo quali ad esempio assegni di nascita e di matrimonio o spese scolastiche. Il piano di previdenza può essere disciplinato in modo diverso. 4 Per i lavoratori autonomi il salario assicurato, fatto salvo il cpv. 6, si basa sul reddito da attività lucrativa autonoma soggetto all AVS e comprende quella parte del reddito soggetto all AVS che eccede una volta e mezza l importo limite superiore di cui all art. 8 cpv. 1 LPP (cfr. suddetto art. 3 cpv. 1). Il lavoratore autonomo può fissare una trattenuta di coordinamento maggiore nel contratto di affiliazione in deroga all art. 1e cpv. 1 OPP 2. Una successiva Pagina 5/15

6 modifica della trattenuta di coordinamento maggiore fissata è consentita, se l appropriatezza di cui all art. 1 e art. 1a OPP 2 rimane garantita. In caso di più rapporti di previdenza, è responsabilità del lavoratore autonomo assicurarsi che l appropriatezza della totalità dei rapporti di previdenza venga rispettata. 5 Il salario assicurabile è limitato al decuplo dell importo limite superiore secondo l art. 8 cpv. 1 LPP. Nel contratto aggiuntivo può essere fissato un limite più basso. Il salario assicurato non può superare il reddito dell assicurato soggetto all AVS. 6 In casi particolari, p. es. in casi di fluttuazioni dell onere lavorativo, del salario assicurato, in caso di passaggio a un attività lucrativa autonoma o di una nuova entrata, il salario assicurato o parti di esso possono essere determinati sulla base del reddito medio degli ultimi tre anni, del salario dell anno precedente o sulla base di stime. 7 Il salario percepito presso altri datori di lavoro, che non è stato ancora assicurato presso un altro istituto di previdenza, può essere preso in considerazione, purché ciò sia previsto nel piano di previdenza. 8 In linea di principio, variazioni infrannuali del reddito o del salario non vengono prese in considerazione. Nel piano di previdenza possono essere definiti criteri che comportano una nuova determinazione infrannuale del salario assicurato. 9 I cambiamenti del tasso di occupazione sono presi in considerazione anche nel corso dell anno e comportano un adeguamento infrannuale del salario assicurato. Una relativa comunicazione alla Fondazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della modifica. 10 Se il salario assicurato diminuisce a causa di malattia, infortunio, maternità, servizio militare o di protezione civile, il salario fino a quel momento assicurato mantiene la sua validità finché non viene fornita una sostituzione del salario. 11 Se, per motivi diversi da malattia o infortunio, il salario assicurato diminuisce provvisoriamente sotto la trattenuta di coordinamento secondo l art. 3 cpv. 1, l avere di vecchiaia viene mantenuto esente da contributi per un massimo di due anni. È fatto salvo il congedo non pagato secondo l art. 8. La copertura per le prestazioni in caso di decesso e invalidità in questo arco di tempo è bloccata e non è possibile effettuare riscatti. Art. 8 Congedo non pagato 1 Il datore di lavoro deve comunicare alla Fondazione il congedo non pagato di una persona assicurata almeno 30 giorni prima dell inizio del congedo non pagato. 2 Durante il congedo non pagato, ma solo per un periodo massimo di 12 mesi, la protezione dai rischi persiste. L ammontare delle prestazioni di rischio dipende dall ultimo stipendio assicurato. 3 I contributi per le spese amministrative e di rischio vengono addebitate al datore di lavoro. 4 Contributi di risparmio non vengono addebitati. I riscatti non possono essere effettuati. 5 Dopo 12 mesi di congedo non pagato si verifica il caso di libero passaggio. Finanziamento Art. 9 Contributi e costi 1 L obbligo di contribuzione inizia con l affiliazione alla Fondazione. L obbligo dura fino all uscita dalla Fondazione o all inizio dell esonero dal pagamento dei contributi ma, per contributi di rischio, dura al più tardi fino all età di pensionamento regolamentare. 2 L ammontare e l esigibilità dei contributi di rischio, di risparmio e di amministrazione sono disciplinati nel piano di previdenza. 3 Il regolamento dei costi disciplina l ammontare e l esigibilità dei costi aggiuntivi addebitati al datore di lavoro e alle persone assicurate. Art. 10 Prestazione d entrata La prestazione d uscita sovraobbligatoria da trasferire dal precedente istituto di previdenza ed eventuali averi disponibili di libero passaggio sovraobbligatori derivanti da un istituzione di libero passaggio devono essere trasferiti alla Fondazione al momento dell entrata, purché non debbano essere versati necessariamente a un altro istituto di previdenza. Art. 11 Riscatto delle prestazioni massime regolamentari 1 L assicurato può effettuare riscatti che vengono accreditati al suo avere di vecchiaia (art. 15). La somma massima possibile di riscatto corrisponde alla differenza tra l avere di vecchiaia massimo possibile secondo la tabella di riscatto del rispettivo piano di previdenza e l avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto. L importo massimo della somma di riscatto si riduce degli averi del pilastro 3a, eccedenti il limite definito all art. 60a cpv. 2 OPP 2, e di eventuali averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha versato alla Fondazione, purché questi averi non siano stati già computati in un altro rapporto di previdenza della persona assicurata. Pagina 6/15

7 2 Se sono stati effettuati riscatti, nel corso dei tre anni successivi gli averi di vecchiaia che ne risultano non possono essere ritirati dalla previdenza sotto forma di capitale. In caso di prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l articolo 22c LFLP (art. 79b cpv. 3 e 4 LPP). 3 Nei casi in cui un rimborso del prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa secondo l art. 30d cpv. 3 LPP non sia più consentito, possono essere effettuati riscatti nella misura in cui, insieme ai prelievi anticipati, non superino la somma massima possibile di riscatto di cui al cpv. 1 (art. 60d OPP 2). 4 Per persone provenienti dall estero e che non hanno mai fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera, il pagamento annuale sotto forma di un riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato nei primi cinque anni dopo l entrata nella Fondazione. 5 I riscatti sono ammessi solo fino a tre anni prima dell età di pensionamento regolamentare. Gli assicurati che restano attivi oltre l età di pensionamento regolamentare, possono continuare a effettuare riscatti, ma solo fino all importo massimo dell avere di vecchiaia al momento dell età di pensionamento regolamentare. Se il termine di tre anni non è rispettato, la Fondazione corrisponde l avere di vecchiaia attribuibile a tali riscatti solo dopo la scadenza del termine di tre anni (cfr. cpv. 2). 6 Il datore di lavoro può effettuare nella Fondazione riscatti accreditati all avere di vecchiaia di uno o più assicurati da lui designati. 7 La responsabilità per l accertamento delle conseguenze di natura fiscale dei riscatti spetta all assicurato. Art. 12 Riscatto per il finanziamento del pensionamento anticipato 1 Oltre al riscatto delle prestazioni massime regolamentari (art. 11) la persona assicurata può effettuare ulteriori riscatti per il finanziamento del pensionamento anticipato art. 22. L ammontare dell avere di vecchiaia massimo viene fissato nel piano di previdenza. Questo riscatto viene accreditato su un conto separato. 2 Ogni anno viene verificato se la somma dell avere di vecchiaia (cfr. art. 15 cpv. 1) e del conto separato per il finanziamento del pensionamento anticipato (cfr. cpv. 1) sia superiore del cinque per cento oltre la determinazione regolamentare delle prestazioni. Se questo è il caso, non è possibile erogare alcun contributo di risparmio nell anno successivo. 3 Se in caso di prestazione la determinazione regolamentare delle prestazioni viene superata di più del cinque per cento, il credito eccedente è devoluto alla Fondazione. 4 Le norme dell art. 11 cpv. 2 7 sono applicabili per analogia. Art. 13 Riscatto in caso di riduzione del grado di occupazione e pensionamento parziale 1 Se ha luogo una riduzione del grado di occupazione con proroga della previdenza di cui all art. 23, il salario protratto è determinante per un riscatto. 2 Se ha luogo un pensionamento parziale con prelievo parziale del capitale di vecchiaia di cui all art 24, un riscatto delle prestazioni massime regolamentari è consentito solo in base al salario assicurato ridotto. 3 Le norme dell art. 11 cpv. 2 7 sono applicabili per analogia. Art. 14 Conferimento degli averi in caso di divorzio Se un assicurato riceve una prestazione d uscita del suo ex coniuge in seguito a divorzio, può essere versata nella Fondazione solo la parte accumulata sul reddito eccedente una volta e mezza l importo limite superiore di cui all art. 8 cpv. 1 LPP. Art. 15 Avere di vecchiaia e accrediti di vecchiaia 1 Per ogni assicurato, a partire dal 1 gennaio dopo il compimento del 17 anno di età, inizia l accumulo dell avere di vecchiaia individuale. Per un riscatto per il finanziamento del pensionamento anticipato ai sensi dell art. 12 viene tenuto un conto separato. L avere di vecchiaia è costituito dal capitale investito, dal capitale non ancora investito e dal conto per il pensionamento anticipato. 2 All avere di vecchiaia vengono accreditati in particolare: a. accrediti di vecchiaia secondo il rispettivo piano di previdenza; b. prestazioni d uscita apportate; c. averi di libero passaggio apportati; d. rimborsi di prelievi anticipati nell ambito della promozione della proprietà abitativa; e. importi che sono stati versati alla Fondazione nell ambito di un conguaglio della previdenza ai sensi dell art. 22c cpv. 2 LFLP; f. importi che sono stati accreditati nell ambito di un riacquisto di cui all art. 22d cpv. 1 LFLP; g. riscatti ai sensi degli artt Pagina 7/15

8 3 Vengono addebitati all avere di vecchiaia in particolare: a. prelievi per la proprietà di abitazioni; b. prelievi in seguito a divorzio; c. prelievi in caso di pensionamento parziale; d. eventuali interessi negativi; e. costi ai sensi del regolamento dei costi. 4 Gli accrediti di vecchiaia si basano sul rispettivo piano di previdenza. 5 L avere di vecchiaia di un assicurato viene investito nella strategia d investimento da lui scelta (cfr. art. 17). 6 L avere di vecchiaia corrisponde al valore attuale degli investimenti e al capitale non ancora investito. Non sussiste alcuna garanzia riguardo alla performance o alla conservazione del capitale. Il capitale non investito non è soggetto a interessi; è fatto salvo l addebito di eventuali interessi negativi. Art. 16 Scelta del piano di previdenza 1 In base alla cassa di previdenza le persone assicurate possono scegliere fino a tre diversi piani di previdenza. L aliquota di contribuzione del datore di lavoro è la stessa per ogni piano di previdenza. Inoltre la somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e dipendenti deve ammontare, nel piano di previdenza che contempla i contributi più bassi, ad almeno due terzi di quella prevista nel piano di previdenza con i contributi più elevati. 2 Se in una cassa di previdenza vengono offerti più piani di previdenza, l assicurato sceglie il suo piano di previdenza al momento della sua entrata. Su richiesta della persona assicurata, nel corso del rapporto assicurativo è possibile cambiare il piano di previdenza scelto una volta l anno al 1 gennaio. La modifica del piano di previdenza scelto deve essere comunicata alla Fondazione entro e non oltre il 30 novembre dell anno precedente. Art. 17 Scelta della strategia d investimento 1 Il processo d investimento è disciplinato in modo dettagliato nel regolamento sugli investimenti. Se le disposizioni del regolamento di previdenza si discostano da quelle del regolamento sugli investimenti, prevalgono le disposizioni del regolamento di previdenza. 2 In considerazione della sua capacità di assunzione del rischio per ogni persona assicurata si determina qual è la categoria di rischio elencato nel regolamento sugli investimenti di cui si fa parte. Nell ambito della sua categoria di rischio la persona assicurata può scegliere tra le strategie d investimento offerte dalla cassa di previdenza e la strate- gia d investimento a basso rischio. Strategie d investimento di altre categorie di rischio sono aperte alla persona assicurata, purché questa dichiari espressamente di voler investire il suo avere di vecchiaia secondo una strategia d investimento, che non corrisponde alla sua capacità di rischio individuale, e di assumersi i rischi che ne possono derivare. 3 L assicurato può cambiare la strategia d investimento almeno una volta al mese al primo giorno del mese seguente. Il cpv. 2 è applicabile per analogia. L assicurato informa il Consiglio direttivo di questa decisione almeno dieci giorni lavorativi prima della fine del mese. 4 La Fondazione informa la persona assicurata sulle strategie d investimento a sua disposizione e sui relativi rischi e costi, prima che questi abbia scelto la strategia d investimento. La persona assicurata è tenuta a confermare per iscritto che ha ricevuto tali informazioni. 5 Nei confronti del datore di lavoro e nei confronti dei lavoratori autonomi, nonché nei confronti delle persone assicurate, la Fondazione non eroga alcuna consulenza fiscale o legale. 6 Nel regolamento sugli investimenti, il Consiglio di fondazione indica una strategia standard in base alla quale viene investito l avere di vecchiaia della persona assicurata, se questa non fornisce la conferma scritta ai sensi del cpv. 4 e/o non esercita il suo diritto di opzione ai sensi del cpv. 2. Art. 18 Riserve dei contributi del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro può accumulare riserve volontarie dei contributi del datore di lavoro che vengono indicate separatamente. 2 Le riserve dei contributi del datore di lavoro non devono superare il quintuplo dell importo dei contributi annuali del datore di lavoro. 3 Su richiesta scritta del datore di lavoro, i contributi del datore di lavoro devono essere erogati dalle riserve dei contributi del datore di lavoro. Se le riserve dei contributi del datore di lavoro alla fine dell anno superano il quintuplo dell importo dei contributi annuali del datore di lavoro, questi ultimi devono essere erogati necessariamente dalla riserva dei contributi del datore di lavoro fino a quando tale riserva non scende nuovamente al di sotto del quintuplo dei contributi annuali del datore di lavoro. 4 Se il datore di lavoro è in ritardo con i versamenti dei suoi contributi regolamentari, questi ultimi vengono addebitati alle riserve dei contributi del datore di lavoro. Pagina 8/15

9 5 Le riserve dei contributi del datore di lavoro sono costituite in base alla cassa di previdenza, registrate e investite nella strategia a basso rischio definita nel regolamento sugli investimenti. Il datore di lavoro si assume il rischio di perdite sul cambio. Disposizioni comuni sulle prestazioni Art. 19 Prestazioni assicurate 1 Le prestazioni da corrispondere nel singolo caso si basano, all adempimento della condizione del diritto alla prestazione fissata in questo regolamento, sul rispettivo piano di previdenza. La Fondazione può concedere le seguenti prestazioni: a. capitale di vecchiaia (art. 21); b. rendita d invalidità (art. 26) c. esonero dal pagamento dei contributi (art. 28) d. rendita per figli d invalido (art. 27) e. rendita per coniugi o conviventi (art. 29) f. rendita per orfani (art. 30) g. liquidazione in capitale in caso di decesso (art. 31]) 2 L unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Art. 20 Modalità di pagamento e valore delle liquidazioni in capitale 1 Nelle liquidazioni in capitale, che comprendono l erogazione dell avere di vecchiaia, gli investimenti pari alla liquidazione in capitale vengono liquidati al più presto, non appena sono soddisfatti tutti i requisiti di prestazione (p. es. anche la notifica richiesta dal datore di lavoro e/o dall assicurato). Fatto salvo il caso di libero passaggio, l esigibilità della liquidazione in capitale subentra con la liquidazione completa degli investimenti richiesti. 2 L ammontare di una liquidazione in capitale, che comprende l erogazione dell avere di vecchiaia, corrisponde al valore degli investimenti e al capitale non ancora investito al momento della liquidazione. La liquidazione di capitale, tra liquidazione e corresponsione, non è soggetta a interessi, fatto salvo l addebito di eventuali interessi negativi. 3 Per tutte le liquidazioni in capitale alla persona assicurata è necessario il consenso scritto del coniuge. La Fondazione può richiedere a spese dell assicurato una firma autenticata. Gli assicurati non coniugati al momento della richiesta di liquidazione in capitale devono fornire un certificato individuale di stato civile aggiornato. La corresponsione delle rendite avviene in via posticipata in rate mensili. Se il diritto alla rendita si estingue, la rendita viene erogata completamente per il mese corrente. 4 La Fondazione adempie ai propri obblighi in franchi svizzeri presso il domicilio della persona assicurata o avente diritto in Svizzera. Le persone aventi diritto, che vivono in uno Stato dell UE o dell AELS e possiedono la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato dell UE o dell AELS, possono richiedere che la corresponsione avvenga su un conto nello Stato di residenza. 5 I pagamenti effettuati a favore di persone in Svizzera avvengono esclusivamente su un conto bancario svizzero o europeo. Prestazioni al momento del pensionamento Art. 21 Capitale vecchiaia 1 Al momento del pensionamento dell assicurato, il suo avere di vecchiaia viene corrisposto sotto forma di capitale. 2 L età di pensionamento regolamentare viene definita nel piano di previdenza. Il pensionamento ordinario inizia al raggiungimento dell età di pensionamento regolamentare. 3 La persona assicurata notifica alla Fondazione, in accordo con il datore di lavoro, quale forma il pensionamento deve aver luogo: a. in caso di pensionamento ordinario (cpv. 2): tre mesi prima del raggiungimento dell età di pensionamento regolamentare; b. in caso di pensionamento anticipato (art. 22): tre mesi prima del previsto pensionamento anticipato; c. in caso di riduzione del grado di occupazione con proroga della previdenza (art. 23): tre mesi prima della riduzione del grado di attività lucrativa; d. in caso di pensionamento parziale con prelievo parziale del capitale di vecchiaia (art. 24): tre mesi prima della riduzione del grado di attività lucrativa; e. in caso di pensionamento rinviato (art. 25): tre mesi prima della fine dell attività lucrativa. 4 La responsabilità per l accertamento delle conseguenze di natura fiscale del tipo di pensionamento scelto spetta all assicurato. 5 L assicurato, il cui rapporto di previdenza è stato annullato prima dell età di pensionamento regolamentare e dopo la prima età di pensionamento possibile del pensionamento anticipato, può presentare una richiesta per l erogazione della prestazione d uscita (art. 32), purché prosegua l attività lucrativa oppure si sia registrato come disoccupato. In caso contrario, viene erogato un capitale vecchiaia. Art. 22 Pensionamento anticipato La prima età di pensionamento possibile è fissata nel piano di previdenza. La possibilità di un pensionamento anticipato può essere fissata al più presto al compimento del 58 anno d età («pensionamento anticipato»). Sono possibili eccezioni a tale età minima in caso di ristrutturazioni aziendali o per motivi di sicurezza pubblica (art. 1i cpv. 2 OPP 2). Pagina 9/15

10 Art. 23 Riduzione del grado di occupazione con continuazione dell assicurazione Se il salario assicurato di una persona assicurata si riduce di un massimo del 50 per cento dopo il compimento del 58 anno d età, la Fondazione continua ad assicurare in modo invariato il precedente salario assicurato su richiesta della persona assicurata, ma al massimo fino al raggiungimento dell età di pensionamento regolamentare («riduzione del grado di occupazione con continuazione dell assicurazione»). In tal caso, un pensionamento parziale con prelievo parziale del capitale di vecchiaia (art. 24) non può più verificarsi. I contributi per la proroga della previdenza sono completamente a carico dell assicurato (nessuna parità dei contributi per gli importi del mantenimento della previdenza). Art. 24 Pensionamento parziale con prelievo parziale del capitale di vecchiaia Se la persona assicurata riduce il grado della sua attività lucrativa o il suo salario assicurato si riduce di almeno il 30 per cento ad una età in cui è consentito un pensionamento anticipato secondo il piano di previdenza, questa può percepire il capitale vecchiaia nella misura della riduzione dell attività lucrativa o del salario assicurato ("pensionamento parziale con prelievo parziale del capitale vecchiaia"). L attività lucrativa residua deve però ammontare almeno al 30 per cento. Sono possibili al massimo due fasi di pensionamento parziale, laddove la seconda fase porta al pensionamento completo. Art. 25 Pensionamento rinviato Se la persona assicurata dimostra alla Fondazione di continuare a lavorare in modo costante anche dopo l età di pensionamento regolamentare, può scegliere tra le seguenti alternative: a. la persona assicurata può richiedere che il suo avere di vecchiaia resti vincolato alla Fondazione fino alla fine dell attività lucrativa; in questo caso, il diritto all avere di vecchiaia sorge solo con la fine dell attività lucrativa. Non vengono più riscossi contributi di rischio o di risparmio. In caso di prestazione viene erogato l avere di vecchiaia; non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio (in caso di invalidità o decesso); ("pensionamento rinviato senza continuazione della previdenza"; cfr. art. 13 cpv. 2 LPP). b. La persona assicurata può richiedere che la previdenza venga protratta fino alla fine dell attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70 anno d età. In questo caso i contributi per le spese amministrative e di risparmio continuano a essere riscossi da datori di lavoro e lavoratori autonomi nonché dalla persona assicurata; i contributi di rischio non vengono riscossi. In caso di prestazione viene erogato l avere di vecchiaia; non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio (in caso di invalidità o decesso); («pensionamento rinviato con continuazione della previdenza»; cfr. art. 33b LPP). Se il piano previdenziale prevede un età di pensionamento inferiore a quella stabilita dall AVS (64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini), la persona assicurata può richiedere che la previdenza venga protratta fino alla fine dell età pensionabile AVS con le attuali modalità. In questo caso i contributi per le spese amministrative e di risparmio nonché i contributi di rischio continuano a essere riscossi da datori di lavoro e lavoratori autonomi nonché dalla persona assicurata. Prestazioni in caso d invalidità Art. 26 Rendita d invalidità 1 Il piano di previdenza può prevedere che in caso di invalidità alla persona assicurata venga erogata una rendita d invalidità. Il periodo d attesa e l ammontare della rendita d invalidità si basano sul piano di previdenza. La Fondazione fa salve opportune riserve relative allo stato di salute. 2 Un diritto a una rendita d invalidità sorge solo se, al momento dell inizio dell incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all invalidità, la persona assicurata era assicurata presso la Fondazione. 3 Determinante per il calcolo della rendita d invalidità è il salario assicurato al momento in cui sopravviene l incapacità lavorativa. 4 Determinante è il concetto d invalidità di cui all art. 8 LPGA. In caso di lavoratori a tempo parziale è determinante il grado d invalidità calcolato dall assicurazione federale per l invalidità sulla parte di acquisizione. Risoluzioni errate dell assicurazione federale per l invalidità vengono chiaramente rettificate. 5 La rendita d invalidità diventa esigibile quando è presente una risoluzione passata in giudicato dell assicurazione federale per l invalidità. 6 Il diritto alla rendita d invalidità termina con il decesso dell assicurato, in caso di riduzione del grado d invalidità al di sotto del 40 per cento o al raggiungimento dell età di pensionamento regolamentare. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita viene garantita per tutto il mese. 7 Nei casi di proroga della previdenza ai sensi dell art. 26a LPP la Fondazione riduce la rendita d invalidità in base al grado ridotto di invalidità dell assicurato, nella misura in cui la decurtazione viene compensata da un reddito supplementare dell assicurato. 8 I cambiamenti del grado d invalidità della persona assicurata comportano una verifica ed eventualmente un adeguamento del diritto alle prestazioni. Un aumento del grado d invalidità viene preso in considerazione solo se quest ultimo sopravviene ancor prima della scadenza del periodo di copertura aggiuntivo. Pagina 10/15

11 Art. 27 Rendita per figli d invalido 1 Il piano di previdenza può prevedere che in caso di invalidità della persona assicurata venga erogata una rendita per figli d invalido. L ammontare della rendita per figli d invalido si basa sul piano di previdenza. 2 Una persona assicurata, che percepisce una rendita d invalidità (cfr. art. 26), ha diritto a una rendita per figli d invalido per i suoi figli. 3 La rendita per figli d invalido viene erogata a partire dalla stessa data della rendita d invalidità. Il diritto alla rendita per figli d invalido termina quando il figlio compie il 18 anno d età. Per i figli ancora in formazione, il diritto si estingue al momento della conclusione della sua formazione, a meno che il figlio non abbia esercitato già in precedenza un attività lucrativa. Il diritto del figlio si estingue, in ogni caso, al più tardi al compimento del 25 anno d età. 4 In caso di invalidità parziale dell assicurato la rendita per figli d invalido è proporzionale al diritto di rendita parziale dell assicurato. Art. 28 Esonero dal pagamento dei contributi 1 Il piano di previdenza può prevedere che la persona assicurata, in caso di invalidità, venga esonerata dal pagamento dei contributi. 2 L eventuale periodo d attesa fino all esonero dal pagamento dei contributi viene definito nel piano di previdenza. Prestazioni in caso di decesso Art. 29 Rendita per coniugi e conviventi 1 Il piano di previdenza può prevedere che in caso di decesso di una persona assicurata, che non ha ancora raggiunto l età di pensionamento regolamentare, venga erogata una rendita al coniuge superstite. L ammontare della rendita per coniugi si basa sul piano di previdenza. 2 Il diritto alla rendita per coniugi sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell assicurato, al più presto dopo la scadenza del pagamento continuato dello stipendio, in caso di beneficiari di una rendita il primo giorno del mese successivo alla fine del pagamento della rendita. 3 La rendita per coniugi termina con il nuovo matrimonio o con il decesso della persona beneficiaria di una rendita. Non sussiste alcun diritto a una liquidazione in capitale. Il coniuge divorziato non ha alcun diritto alla rendita. 4 Se il coniuge è più giovane dell assicurato defunto di oltre 10 anni, la rendita del coniuge viene ridotta dell uno per cento del suo importo per ogni anno intero o parziale oltre il limite dei 10 anni. 5 In caso di decesso di una persona assicurata non sposata, la Fondazione garantisce al convivente superstite una rendita commisurata alla rendita per coniugi ai sensi del suddetto cpv.1 4, purché questi a. non sia sposato e non sussista alcuna unione registrata; b. con la persona assicurata defunta non sia né imparentato né in un rapporto di tipo genitore-figliastro (art. 95 CC); c. con la persona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima della morte abbia vissuto nella stessa economia domestica senza interruzione e abbia condotto una convivenza, o sia responsabile per il mantenimento di uno o più figli comuni, aventi diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento di previdenza; e d. l assicurato, prima del pensionamento, abbia comunicato alla Fondazione per iscritto l esistenza di un convivente come persona avente eventualmente diritto. 6 La rendita per il convivente termina con il matrimonio, con l inizio di una nuova vita coniugale o con il decesso della persona beneficiaria di una rendita. Non sussiste alcun diritto a una liquidazione in capitale. Art. 30 Rendita per orfani 1 Il piano di previdenza può prevedere che, in caso di decesso della persona assicurata, venga erogata una rendita per orfani. L ammontare della rendita per orfani si basa sul piano di previdenza. 2 I figli di una persona assicurata defunta hanno diritto a una rendita per orfani. 3 Il diritto alla rendita per orfani termina quando il figlio compie il 18 anno d età. Nel caso di figli in formazione il diritto si estingue al momento della conclusione della sua formazione, a meno che il figlio non abbia esercitato già in precedenza un attività lucrativa. Il diritto termina al compimento, in ogni caso, al compimento del 25 anno d età del figlio. Art. 31 Liquidazione in capitale in caso di decesso 1 Il piano di previdenza in caso di decesso di una persona assicurata, che non abbia ancora raggiunto l età di pensionamento regolamentare, può prevedere le seguenti prestazioni in capitale: a. capitale in caso di decesso; b. versamento dell avere di vecchiaia incl. rimborso; riscatti effettuati (cfr. artt ). 2 Purché il piano di previdenza lo preveda, hanno diritto alle liquidazioni in capitale in caso di decesso: a. il coniuge superstite, in sua mancanza; b. i figli aventi diritto alla rendita per orfani, in loro mancanza; c. altre persone fisiche, al cui sostentamento l assicurato defunto ha provveduto in misura considerevole, o il convivente superstite ai sensi dell art. 29 cpv. 5, in loro mancanza; Pagina 11/15

12 d. gli altri figli dell assicurato non aventi più diritto alla rendita per orfani, in loro mancanza; e. i genitori, in loro mancanza; f. i fratelli e le sorelle, in loro mancanza; g. gli altri eredi legali (ad esclusione dell ente pubblico) alla metà della liquidazione in capitale, ma fino a un massimo del 50 per cento dell avere di vecchiaia. 3 I beneficiari secondo il cpv. 2 lett. c hanno diritto a una prestazione in capitale in caso di morte solo se l assicurato ha comunicato alla Fondazione per iscritto l esistenza di un convivente come persona avente eventualmente diritto. 4 La persona assicurata o che percepisce una rendita può comunicare per iscritto nel corso di tutta la vita quali persone, all interno di un gruppo avente diritto, possono beneficiare e in quale misura hanno diritto a una liquidazione in capitale in caso di decesso. 5 Determinanti per un eventuale corresponsione alla(e) persona(e) beneficiaria(e) sono i rapporti al momento del decesso della persona assicurata. 6 Nel piano di previdenza viene regolato: a. l ammontare di un eventuale capitale in caso di decesso e il momento della corresponsione; b. le condizioni di una corresponsione dell avere di vecchiaia, la compensazione dell avere di vecchiaia con la rendita per superstiti nonché il diritto a un eventuale eccedenza dopo una tale corresponsione; c. se si verifica un rimborso di riscatti effettuati (cfr. artt ). Prestazione d uscita e pagamento in contanti Art. 32 Prestazione d uscita 1 Gli assicurati che abbandonano la Fondazione prima che si verifichi un caso di prestazione (età, invalidità, decesso), hanno diritto a una prestazione d uscita, fatto salvo la proroga provvisoria della previdenza ai sensi dell art. 26a LPP. 2 Se un assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, entro sei mesi dopo l uscita deve comunicare alla Fondazione per iscritto, a quale nuovo istituto di previdenza si deve versare la prestazione d uscita. 3 Gli assicurati, che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, entro sei mesi dopo l uscita devono comunicare per iscritto alla Fondazione in quale forma consentita desiderano ottenere protezione previdenziale (conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio). 4 La prestazione d uscita diventa esigibile con l uscita dalla Fondazione (art. 2 cpv. 3 LFLP). Non appena l istituto di previdenza ha ricevuto tutte le indicazioni necessarie, questi liquiderà quanto prima gli investimenti nell importo della prestazione d uscita e trasferirà le prestazioni d uscita esigibili al nuovo ente giuridico della previdenza. 5 La prestazione d uscita esigibile corrisponde al valore degli investimenti e del capitale non ancora investito al momento della liquidazione. Non sussiste alcuna prestazione d uscita garantita ai sensi degli artt. 15 e 17 LFLP. La prestazione d uscita non è soggetta a interessi; fatto salvo l addebito di eventuali interessi negativi. 6 Se dopo il trasferimento della prestazione d uscita la Fondazione deve erogare prestazioni per i superstiti, questa ha diritto al rimborso della prestazione d uscita (incluso gli interessi) nella misura dei mezzi necessari all erogazione delle prestazioni. Se il rimborso non avviene, le prestazioni della Fondazione vengono ridotte di conseguenza. Art. 33 Pagamento in contanti 1 La persona assicurata può richiedere per iscritto il pagamento in contanti della prestazione d uscita, se a. lascia definitivamente la Svizzera; oppure b. avvia un attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, oppure c. la prestazione d uscita è inferiore al suo contributo annuale alla Fondazione. 2 Un pagamento in contanti a una persona assicurata coniugata è consentito soltanto con il consenso scritto del coniuge. La Fondazione può richiedere a spese dell assicurato una firma autenticata. 3 Previa approvazione della domanda di pagamento in contanti gli investimenti, in cui è investito l avere di vecchiaia della persona assicurata, vengono liquidati e trasferiti alla prossima data possibile. Il pagamento in contanti è esigibile con l uscita dalla Fondazione. Il pagamento in contanti corrisponde al valore degli investimenti al momento della liquidazione. Il pagamento in contanti non è soggetto a interessi; è fatto salvo l addebito di eventuali interessi negativi. Ulteriori disposizioni Art. 34 Prestazioni di terzi e riduzioni della prestazione 1 La Fondazione può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi computabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall assicurato. 2 Prestazioni come rendite o liquidazioni in capitale, che vengono erogate da assicurazioni sociali svizzere o estere e istituzioni di libero passaggio o di previdenza, sono computabili, ad eccezione di assegni per grandi invalidi, riparazioni morali e redditi supplementari, che vengono percepiti Pagina 12/15

13 durante la partecipazione a una misura di reintegrazione (art. 8a LAI). Ai beneficiari di prestazioni d invalidità viene inoltre computato il reddito suppletivo o da lavoro ulteriormente percepito o presumibilmente percepibile. I redditi del partner avente diritto di prestazione e degli orfani vengono addizionati. 3 La Fondazione non eroga prestazioni anticipate ai sensi degli artt. 70 LPGA, art. 22 cpv. 4 e dell art. 26 cpv. 4 LPP. 4 La Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente, se la persona avente diritto ha causato il decesso o l invalidità o si oppone ai provvedimenti d integrazione dell AI. Rifiuti o riduzioni di prestazioni dell assicurazione militare o d infortunio non vengono compensate. Art. 35 Diritti nei confronti di terzi responsabili La Fondazione può richiedere alla persona assicurata o all avente diritto di cedere i propri crediti nei confronti di persone, responsabili di un evento assicurato, fino all ammontare del suo obbligo di assunzione delle prestazioni. Le prestazioni della Fondazione vengono rinviate fino a quando non sussista la dichiarazione di cessione dell avente diritto di prestazione. Art. 36 Obbligo d informazione, di dichiarazione e di diligenza 1 Il datore di lavoro, il lavoratore autonomo, la commissione di previdenza, l assicurato nonché tutte le persone aventi diritto sono tenuti a fornire senza indugio alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per la corretta attuazione della previdenza. La Fondazione può richiedere che le venga presentata la documentazione necessaria all attestazione di diritti. 2 Il datore di lavoro, il lavoratore autonomo, l assicurato e suoi superstiti sono tenuti a comunicare spontaneamente, senza indugio e in modo veritiero alla Fondazione i fatti significativi ai fini del rapporto assicurativo. Fatti significativi sono in particolare: casi d invalidità; congedo non pagato; cambiamenti del grado d invalidità; casi di decesso; modifica dell indirizzo di residenza, dello stato civile, dei rapporti di famiglia, del convivente e dell attività dei figli, per cui venga erogata una rendita per orfani o figli d invalido. L assicurato e i superstiti, che percepiscono una prestazione pensionistica dalla Fondazione, devono inoltre comunicare spontaneamente eventuali informazioni computabili (p. es. prestazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altri istituti di previdenza, reddito da lavoro ulteriormente percepito). 3 Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Fondazione tutti i dipendenti da assicurare, tutte le mutazioni nonché tutte le modifiche del salario entro l 8 del mese e a presentare le informazioni e la documentazione richiesta. 4 La persona assicurata deve rendere note, alla Fondazione e a un ufficio interno o esterno a sua scelta, le informazioni necessarie alla definizione della capacità di rischio e della propensione al rischio ai sensi dell art. 17 cpv Se la Fondazione richiede informazioni o una verifica sulla salute, la persona assicurata è tenuta a fornire informazioni e a collaborare senza indugio e in modo veritiero. Se la persona assicurata viola l obbligo di denuncia, ad esempio non comunicando o comunicando in modo incompleto o inesatto un danno alla salute preesistente, che conosceva o che avrebbe dovuto conoscere, la Fondazione può, entro sei mesi dopo l avvenuta conoscenza della violazione dell obbligo di denuncia, rifiutare di concedere future prestazioni nonché richiedere la restituzione di prestazioni già versate compresi gli interessi. Art. 37 Informazioni della persona assicurata 1 Ogni persona assicurata riceve, almeno una volta all anno, un certificato di previdenza, che fornisce informazioni in merito alle prestazioni assicurate, al salario assicurato, ai contributi alla Fondazione e all avere di vecchiaia. 2 Ogni persona assicurata riceve almeno una volta all anno una panoramica del patrimonio, che fornisce chiarimenti in merito alla variazione dell avere di vecchiaia. L assicurato può inoltre, in qualsiasi momento, accedere alla panoramica sul patrimonio utilizzando un portale online. 3 La Fondazione fornisce una volta all anno informazioni in forma adeguata in merito al conto annuale, all organizzazione e al finanziamento della Fondazione nonché in merito alla composizione del Consiglio di fondazione. 4 Ogni persona assicurata può richiedere alla Fondazione che le vengano forniti tutti i dati pertinenti e, se necessario, di rettificarli. 5 La persona assicurata può in ogni momento richiedere informazioni al Consiglio direttivo in merito all ammontare della sua prestazione d uscita, all avere di vecchiaia a sua disposizione per la promozione della proprietà abitativa nonché in merito alle conseguenze derivanti da un prelievo anticipato o da una costituzione in pegno. Art. 38 Trasmissione di dati I dati di persone assicurate possono essere trasmessi a terzi nei casi previsti negli articoli 86a e 87 LPP. I dati di persone assicurate possono, inoltre, essere trasmessi a terzi, a cui la Fondazione abbia delegato incarichi, nella misura in cui questi soggetti terzi necessitino di tali dati per l espletamento dei compiti. La Fondazione è autorizzata a trasmettere dati, necessari per l affermazione del proprio diritto, a terzi responsabili o relativi assicuratori, in caso di un eventuale regresso contro la persona che ha causato il danno. È escluso un ulteriore utilizzo di dati da parte di terzi senza il consenso della persona assicurata. Pagina 13/15

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012 Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012 per gli insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il tempo libero della comunità Migros Modifica del regolamento decisa alla riunione del Consiglio

Dettagli

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012 edta Modifica del regolamento decisa alla riunione del Consiglio di fondazione del 23 novembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017 Le nuove disposizioni sono

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti (AN) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza indipendenti (SE) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza complessiva nell ambito della LPP (WG) Valido dal gennaio 09 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti con più datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni personali valgono sempre per ambo i sessi. Oltre alle disposizioni seguenti

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA Differimento dai piani BB e G

PIANO DI PREVIDENZA Differimento dai piani BB e G REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA Differimento dai piani BB e G A partire dal 1 gennaio 2017 per tutte le persone assicurate nel piano Differimento dai piani BB o G entra in vigore l ordinamento

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2017, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza dipendenti (AN) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile

Dettagli

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Stato 1 gennaio 2019 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre

Dettagli

Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC)

Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC) Allegato Ia Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC) del gennaio 0 (Stato gennaio 07) Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto e

Dettagli

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2) Modifica del 30 novembre 2017 Approvata dal Consiglio dei PF il 13 e 14 dicembre 2017 Approvata

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza di vecchia con esonero dal pagamento dei contributi in caso d invalidità (WA) Valido dal gennaio 09 Per garantire

Dettagli

REGOLAMENTO Novità

REGOLAMENTO Novità REGOLAMENTO 2019 Novità 1 Novità nel regolamento 2019 Con il presente opuscolo informativo desideriamo informarvi sulle principali modifiche del nuovo regolamento Uno e Scala di GastroSocial, che entrerà

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza vecchiaia nell ambito della LPP (WO) Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza di vecchia con esonero dal pagamento dei contributi in caso d invalidità (WA) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni

Dettagli

Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017)

Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017) Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017) Il Consiglio di Amministrazione dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino, viste le modifiche

Dettagli

Piano di previdenza PKSuv

Piano di previdenza PKSuv Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch Piano di previdenza PKSuv Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Piano di previdenza A40

Piano di previdenza A40 Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch Piano di previdenza A40 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza - Dipendenti con vari datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 06 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA H50.X

PIANO DI PREVIDENZA H50.X REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA H50.X A partire dal 1 gennaio 2017, per tutte le persone assicurate nel piano H50.X entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della

Dettagli

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA BB

PIANO DI PREVIDENZA BB REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA BB A partire dal 1 gennaio 2017, per tutte le persone assicurate nel piano BB entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP

Dettagli

Previdenza del personale Swiss Life Fondazione collettiva LPP HOVAL SA. Regolamento breve. Piano previdenziale e regolamento. (valido dal 1.1.

Previdenza del personale Swiss Life Fondazione collettiva LPP HOVAL SA. Regolamento breve. Piano previdenziale e regolamento. (valido dal 1.1. Previdenza del personale Swiss Life Fondazione collettiva LPP HOVAL SA Regolamento breve Piano previdenziale e regolamento (valido dal 1.1.2016) 1. Generalità / Organizzazione La Hoval SA, per dar seguito

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza vecchiaia senza prestazioni di rischio nell ambito della LPP (WO) Valido dal gennaio 07 Le denominazioni personali

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza vecchiaia nell ambito della LPP (WO) Valido dal gennaio 09 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento

Dettagli

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

Piano di base II della Cassa pensioni Posta Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano di base II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal

Dettagli

Piano di previdenza H4.1

Piano di previdenza H4.1 Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza H4.1 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Piano di previdenza H3.5T2

Piano di previdenza H3.5T2 Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza H3.5T2 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

Piano di base II della Cassa pensioni Posta Piano di base II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base II sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto

Dettagli

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta Piano complementare II della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Stato 1 gennaio 2017 Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa

Dettagli

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta Piano complementare I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2018 Alle persone assicurate nel piano complementare I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA LPP 1 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato

PIANO DI PREVIDENZA LPP 1 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 15 / Postfach 16 / 8042 Zürich / Tel 044 258 84 50 Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax 044 258 83 83 / pk.cp@consimo.ch

Dettagli

Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza valido dal

Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza valido dal Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza 1.1.2017 valido dal 15.6.2017 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza 1.1.2017 pagina 2/7 I. Introduzione Nel mese di giugno 2015 il Parlamento ha

Dettagli

Piano di previdenza PKSmin

Piano di previdenza PKSmin Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch Piano di previdenza PKSmin Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta Piano complementare I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Stato 1 gennaio 2017 Alle persone assicurate nel piano complementare I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Piano di previdenza B4.1

Piano di previdenza B4.1 Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza B4.1 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Piano di previdenza B4

Piano di previdenza B4 Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza B4 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Piano di previdenza PKS

Piano di previdenza PKS Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch Piano di previdenza PKS Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Dettagli

Piano di previdenza BB

Piano di previdenza BB Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza BB Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Piano di previdenza PKSIV50

Piano di previdenza PKSIV50 Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch Piano di previdenza PKSIV50 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA LPP I 1 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato

PIANO DI PREVIDENZA LPP I 1 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 15 / Postfach 16 / 8042 Zürich / Tel 044 258 84 50 Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax 044 258 83 83 / pk.cp@consimo.ch

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Ifangstrasse 8, Casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch (proparis Fondazione di previdenza nelle arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO

Dettagli

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 15 febbraio 2018 Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile

Dettagli

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta Piano complementare I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Per le persone assicurate nel piano complementare I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in

Dettagli

Piano di previdenza H3.3S051

Piano di previdenza H3.3S051 Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza H3.3S051 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA LPP 2 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato

PIANO DI PREVIDENZA LPP 2 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 15 / Postfach 16 / 8042 Zürich / Tel 044 258 84 50 Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax 044 258 83 83 / pk.cp@consimo.ch

Dettagli

Piano di previdenza H5.5S048

Piano di previdenza H5.5S048 Ifangstrasse 8, case postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza H5.5S048 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Piano di previdenza B4.RH1

Piano di previdenza B4.RH1 Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza B4.RH1 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA LPP I 3 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato

PIANO DI PREVIDENZA LPP I 3 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 15 / Postfach 16 / 8042 Zürich / Tel 044 258 84 50 Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax 044 258 83 83 / pk.cp@consimo.ch

Dettagli

Piano di previdenza VONMA

Piano di previdenza VONMA Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch Piano di previdenza VONMA Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Dettagli

Regolamento Prevo della BâloiseFondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria. Edizione gennaio 2018

Regolamento Prevo della BâloiseFondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria. Edizione gennaio 2018 Regolamento Prevo della BâloiseFondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione gennaio 2018 2 Regolamento Prevo della BâloiseFondazione collettiva per la previdenza professionale

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA LPP I 2 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato

PIANO DI PREVIDENZA LPP I 2 VALIDO DAL 1 GENNAIO Cerchia degli assicurati e salario annuo assicurato Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 15 / Postfach 16 / 8042 Zürich / Tel 044 258 84 50 Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax 044 258 83 83 / pk.cp@consimo.ch

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA ORDINE DEI BENEFICIARI (CAPITALE DI DECESSO)

SCHEDA INFORMATIVA ORDINE DEI BENEFICIARI (CAPITALE DI DECESSO) SCHEDA INFORMATIVA ORDINE DEI BENEFICIARI (CAPITALE DI DECESSO) Versamento del capitale di decesso Ammontare del capitale di decesso Quando un assicurato o un o di una rendita (di vecchiaia) muore, gli

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio

Dettagli

Piano di previdenza PKSFlex

Piano di previdenza PKSFlex Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch Piano di previdenza PKSFlex Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Il modello previdenziale della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)

Il modello previdenziale della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Il modello previdenziale della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Sommario 3 Panoramica del modello previdenziale Informatevi sul piano di previdenza e sugli stipendi massimi assicurabili.

Dettagli

La vostra previdenza presso PUBLICA

La vostra previdenza presso PUBLICA La vostra previdenza presso PUBLICA per le persone impiegate e beneficiarie di rendita della Cassa di previdenza della FINMA Il presente opuscolo vi fornisce un compendio su: i principi della previdenza

Dettagli

REGOLAMENTO. sulla tenuta dei conti di libero passaggio. Fondazione istituto collettore LPP. Conti di libero passaggio. Valido dal 1 gennaio 2018

REGOLAMENTO. sulla tenuta dei conti di libero passaggio. Fondazione istituto collettore LPP. Conti di libero passaggio. Valido dal 1 gennaio 2018 REGOLAMENTO sulla tenuta dei conti di libero passaggio Valido dal gennaio 08 Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si

Dettagli

La vostra previdenza presso PUBLICA

La vostra previdenza presso PUBLICA La vostra previdenza presso PUBLICA per gli impiegati e i beneficiari di rendita della Cassa di previdenza della Confederazione Il presente opuscolo vi fornisce un compendio su: i principi della previdenza

Dettagli

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016 Art. 1 Disposizioni generali 1) Sotto il nome «Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)» [di seguito

Dettagli

Piano di previdenza B4Flex

Piano di previdenza B4Flex Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza B4Flex Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Piano di previdenza BBFlex

Piano di previdenza BBFlex Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza BBFlex Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

Regolamento supplementare di previdenza Implenia

Regolamento supplementare di previdenza Implenia Regolamento supplementare di previdenza Implenia Per gli assicurati del Vallese soggetti al CCL concernente i diritti minimi per i lavoratori dell'edilizia principale del Cantone del Vallese in materia

Dettagli

LA MIA CASSA PENSIONE Informazioni per i dipendenti

LA MIA CASSA PENSIONE Informazioni per i dipendenti LA MIA CASSA PENSIONE 2016 Informazioni per i dipendenti 1 GastroSocial la sua cassa pensione L esercizio nel quale lavora è assicurato presso la Cassa pensione GastroSocial. La cassa opera nel rispetto

Dettagli

Piano di previdenza B1

Piano di previdenza B1 Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch Piano di previdenza B1 Valido dal 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA C 3 VALIDO DAL 1 GENNAIO 2017

PIANO DI PREVIDENZA C 3 VALIDO DAL 1 GENNAIO 2017 Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 15 / Postfach 16 / 8042 Zürich / Tel 044 258 84 50 Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax 044 258 83 83 / pk.cp@consimo.ch

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza Continuazione della previdenza per la vecchiaia Valido dal gennaio 06 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili

Dettagli

Regolamento Fondazione di previdenza

Regolamento Fondazione di previdenza Spida Personalvorsorgestiftung Bergstrasse 21 Postfach CH-8044 Zürich Telefon 044 265 50 50 Fax 044 265 53 53 info@spida.ch www.spida.ch Regolamento Fondazione di previdenza Valido dal primo gennaio 2015

Dettagli