PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TURISMO

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TURISMO Rendicontazione di investimenti fissi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, PROCEDURA VALUTATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) (Se del caso, sostituire «impresa» con «ente» o «associazione») Il sottoscritto nato a residente a in qualità di dell'impresa il (legale rappresentante/titolare) con riferimento alla presente domanda di agevolazione presentata in data ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 3 (Aiuti per investimenti fissi) consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci o per esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del ) e presa conoscenza degli obblighi di cui alla L.P. 6/99 e ai relativi criteri attuativi e delle correlative sanzioni (indicati in appendice) D I C H I A R A A che la suddetta impresa non ha in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari; B di non avere presentato altre domande di agevolazioni relative alle medesime spese oggetto della domanda di cui sopra ovvero di avervi rinunciato, eventuali precisazioni: C in relazione all attività oggetto dell agevolazione: di avere il seguente titolo di disponibilità dell immobile: avente scadenza in data di essere titolare dell azienda, oppure di aver affittato l azienda con contratto di data (di cui si allega copia semplice); (per attività soggette ad autorizzazione) gli estremi dell autorizzazione allo svolgimento dell attività agevolata: data D (in caso di prescrizioni) l assolvimento delle prescrizioni specifiche poste in fase di concessione dell agevolazione, in particolare: Gennaio pag. 1 di 7 -

2 E F G H nel caso di spese effettuate in economia: che le spese per manodopera e materiali propri dell impresa, per le quali sono chieste le agevolazioni, sono imputate in conformità alle disposizioni fiscali e pagati; nel caso di leasing: l avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti; la data del verbale di consegna del bene o dei beni della società di leasing: ; nel caso di opere: (ove previsto) l'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, in data senza scadenza, oppure con scadenza in data ; (ove previsto) avvenuto collaudo dell'ascensore, in data, e comunicazione all Azienda provinciale per i servizi sanitari per l attribuzione del numero di matricola ed il rilascio del libretto d esercizio in data ; (ove previsto) avvenuto collaudo/verifica della piscina in data ; nel caso di acquisto di arredi, attrezzature, impianti: che i beni mobili sono di nuova fabbricazione; I ai fini del rispetto delle norme antispeculative sulle cessioni tra parenti o tra soci: - per le domande presentate fino al 31/07/2004: che la cessione di beni oggetto della domanda non avvengono tra soggetti di cui al punto dei criteri agevolativi della L.P. 6/99 validi al momento della domanda di contributo; - OPPURE per le domande presentate dal 01/09/2004 al 01/12/2005: che la cessione di beni e di servizi (intesi come la realizzazione di opere) oggetto della domanda non avvengono tra soggetti di cui al punto dei criteri agevolativi della L.P. 6/99 validi al momento della domanda di contributo; - OPPURE per domande presentate dal 02/12/2005: che la cessione di beni immobili (se oggetto della domanda) non avviene tra soggetti di cui al punto 7 parte generale dei criteri agevolativi della L.P. 6/99 validi al momento della domanda di contributo; L per le domande presentate dal 02/01/2008: che le fatture relative all investimento agevolato sono state interamente inserite nel libro dei beni ammortizzabili dell impresa/ente, ad eccezione delle seguenti: ; per le fatture relative all investimento agevolato non sono state emesse note di accredito fatte salve quelle sotto specificate:. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ho presentato la documentazione; che il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; che il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di mio interesse; che il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; che il responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura; che in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Data Firma (la dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure deve essere presentata firmata unitamente a copia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore) (da compilarsi a cura dell amministrazione) firmato in presenza del dipendente addetto sig. trasmesso unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore Gennaio pag. 2 di 7 -

3 OBBLIGHI E SANZIONI (per domande presentate dal 02/12/2005) previste dalla L.P. N.6/1999, dai relativi criteri di attuazione e da altre disposizioni generali sulle dichiarazione sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 di data 28 dicembre 2000 Qualora le dichiarazioni presentate dall impresa per l ottenimento delle agevolazioni siano viziate o prive di uno o più requisiti essenziali disposti dalla normativa vigente è comunicato all'impresa il diniego dell intervento. In caso di presentazione di documentazione irregolare o incompleta, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, sulla cui base il richiedente abbia indebitamente ottenuto la concessione o l'anticipazione dell'agevolazione, si provvede rispettivamente alla revoca totale o al diniego dell'agevolazione. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall ente che cura l istruttoria. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, l ente istruttore ne dà comunicazione all impresa, che può controdedurre, e all amministrazione provinciale. Vincolo di destinazione. La durata dell obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni è pari a: beni immobili: 10 anni; per i leasing, si fa riferimento alla data di consegna; per le opere e i lavori, alla certificazione di fine lavori; beni mobili di importo superiore ad : 5 anni; per gli altri beni mobili: 3 anni. Per i leasing si fa riferimento alla data di stipulazione del contratto. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale, la Giunta provinciale in applicazione di quanto disposto dall art. 16, comma 5 della L.P. 6/99 può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione, compreso il caso di cessazione dell attività o di fallimento dell impresa, le agevolazioni sono: a) per i beni mobili, revocate totalmente; b) per i beni immobili: revocate totalmente se l inadempimento avviene prima di cinque anni; revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, se l inadempimento avviene trascorsi cinque anni. Nel caso la cessazione dell attività sia dovuta a decesso del titolare di impresa individuale, è richiesta la restituzione delle somme eventualmente già percepite solo se erogate a titolo di anticipo. In caso di sospensione dell attività i termini di scadenza del vincolo di destinazione sono prolungati del periodo di sospensione. Non vanno considerati i casi di sospensione dell attività per pausa infrastagionale o per esecuzione di lavori, purché i singoli periodi non siano superiori a due anni. Documentazione successiva all erogazione delle agevolazioni: È fatta salva la necessità di esibizione della documentazione relativa all assolvimento delle prescrizioni specifiche, poste in fase di concessione dell agevolazione, con verifica successiva alla liquidazione agevolativa. In caso di leasing, su richiesta dell ente istruttore deve essere inoltre documentato il riscatto dei beni anche se successivo all erogazione del contributo. In caso mancata esibizione della documentazione si considera il bene non riscattato. Subentro. In caso di cessione o di conferimento dell azienda, di trasformazione o di fusione o scissione di impresa, nonché di successione a causa di morte intervenuta: prima della concessione delle agevolazioni, l agevolazione può essere concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante (escluso il caso di trasformazione d impresa all interno delle società di persone o all interno delle società di capitale), nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande; dopo la concessione del contributo, è adottato un atto di trasferimento delle agevolazioni ancora da erogare in capo al soggetto subentrante previa presentazione della documentazione. La domanda di subentro nella domanda o di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell attività. L ente istruttore con l atto di concessione potrà prevedere vincoli economico-finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti le agevolazioni. Nel caso l impresa non rispetti i vincoli finanziari, previa diffida fissando un congruo termine per regolarizzare la posizione, è disposta la revoca dell agevolazione in proporzione al periodo di inadempimento, purché l inadempimento non comprometta la situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell impresa, nel qual caso l agevolazione è interamente revocata. I vincoli di cui al presente comma possono essere modificati, prima della liquidazione delle agevolazioni a seguito dell effettuazione delle spese, su motivata richiesta del beneficiario nel caso di variazione degli elementi oggettivi sulla base dei quali era stato originariamente stabilito il vincolo e sempreché sia garantita la corretta capitalizzazione dell impresa. Altri obblighi. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca Gennaio pag. 3 di 7 -

4 dell agevolazione come di seguito indicato: a) per gli immobili oggetto di agevolazione provinciale deve ottenersi il certificato di agibilità/abitabilità definitiva entro tre anni dalla data di ultimazione dell iniziativa immobiliare, pena la revoca totale delle relative agevolazioni. b) la presentazione della domanda di agevolazione comporta il divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e l obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. La violazione di tale disposizione comporta il diniego o la revoca totale delle agevolazioni; c) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, al presente provvedimento, all atto di ammissione e di concessione dell'agevolazione: la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni; d) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (compresi, quando rilevanti, gli altri aiuti a titolo deminimis concessi dal momento della domanda a quella della concessione agevolativa) o ai fini del mantenimento della stessa (ad esempio l emissione di successive note di accredito o l incompleta contabilizzazione dell investimento, se la spesa scende al di sotto di quella ammessa): se l impresa non informa l ente istruttore di tali modifiche, del mancato rispetto degli obblighi, divieti e vincoli di cui al presente provvedimento o stabiliti dall atto di ammissione o di concessione delle agevolazioni entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell evento, è disposto il diniego o la revoca in rapporto all agevolazione indebitamente fruita; inoltre se impresa non comunica negli stessi termini eventuali note di accredito, abbuoni o rimborsi, successivi alla rendicontazione di cui al punto 9.2, tali da causare una riduzione della spesa ammessa a contributo è disposta la revoca in rapporto all agevolazione indebitamente fruita; e) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori: in caso di violazione di tali obblighi, in relazione alla gravità dell infrazione, si procede al diniego dell agevolazione o nella revoca dell agevolazione già concessa nelle seguenti misure (o per l intero contributo se inferiore): tre volte la sanzione massima edittale prevista dalla normativa per la violazione contestata; tre volte i contributi non versati nel caso di violazioni collegate al mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali; nel caso di violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, a euro. f) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto: la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni. g) L impresa è tenuta a fornire l originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dal presente provvedimento, qualora l ente istruttore ne richieda la presentazione. La violazione di tale obbligo comporta il diniego delle agevolazioni o la revoca totale delle agevolazioni già concesse; h) È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing; qualora il riscatto avvenga anticipatamente, si prosegue nell erogazione del contributo in base all impegno già assunto a carico del bilancio provinciale. Nel caso di mancato riscatto l agevolazione è totalmente revocata. L impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste; in tal caso l erogazione delle rate di contributo viene sospesa fino alla ripresa del pagamento dei canoni; i) Qualora in esercizi alberghieri con la prevalenza dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina sia accertata la mancata prestazione di uno o più servizi alberghieri oppure sia accertato un frazionamento della proprietà superiore ad un quinto del numero delle unità abitative le agevolazioni sono: - revocate per il 50% all accertamento della prima infrazione, purché il beneficiario rimuova tali situazioni; - revocate totalmente all accertamento della successiva infrazione; j) Qualora in esercizi extralberghieri (diversi dai campeggi e dai campeggi parco per vacanze) sia accertata la mancata somministrazione del servizio di prima colazione agli alloggiati si applicano le sanzioni di cui alla lettera precedente. La revoca delle agevolazioni per qualsiasi motivo comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza oltre all interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione dei mandati di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite. Nel caso di contributi concessi in unica soluzione ai sensi dell'art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» la revoca parziale dell agevolazione è disposta ipotizzando la concessione del contributo in rate pluriennali. Gennaio pag. 4 di 7 -

5 OBBLIGHI E SANZIONI (per domande presentate dal 02/01/2008) previste dalla L.P. N.6/1999, dai relativi criteri di attuazione e da altre disposizioni generali sulle dichiarazione sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 di data 28 dicembre 2000 OBBLIGHI E REVOCHE 1. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura o dall ente che cura l istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. Ove l istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, ai servizi competenti in materia di incentivazione spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, nei modi stabiliti dalle convenzioni. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, l ente istruttore ne dà comunicazione all impresa, che può controdedurre. 2. La durata dell obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni è pari a: a) beni immobili: 10 anni dalla data di acquisto; per i leasing, si fa riferimento alla data di consegna; per le opere e i lavori, alla certificazione di fine lavori; b) beni mobili di importo superiore ad euro , 5 anni dalla data di acquisto; per i leasing si fa riferimento alla data di stipulazione del contratto; c) altri beni mobili: 3 anni dalla data di acquisto; per i leasing si fa riferimento alla data di stipulazione del contratto. 3. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione, le agevolazioni sono: a) per i beni mobili, revocate totalmente; b) per i beni immobili: 1) revocate totalmente se l inadempimento avviene prima di cinque anni; 2) revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, se l inadempimento avviene trascorsi cinque anni. 4. Nel caso di cessazione dell attività o di fallimento dell impresa in pendenza dei termini di cui sopra, si applicano le disposizioni previste al comma precedente. Nel caso la cessazione dell attività sia dovuta a decesso del titolare di impresa individuale, è richiesta la restituzione delle somme eventualmente già percepite solo se erogate a titolo di anticipo. 5. In caso di sospensione dell attività i termini di scadenza del vincolo di cui all articolo 16 della legge sono prolungati del periodo di sospensione. Non vanno considerati i casi di sospensione dell attività per pausa infrastagionale o per esecuzione di lavori, purché i singoli periodi non siano superiori a due anni. 6. Fatta eccezione per le domande per le quali è prevista la procedura automatica, l ente istruttore con l atto di concessione potrà prevedere vincoli economico-finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti le agevolazioni. Nel caso l impresa non rispetti i vincoli finanziari, previa diffida fissando un congruo termine per regolarizzare la posizione, è disposta la revoca dell agevolazione in proporzione al periodo di inadempimento, purché l inadempimento non comprometta la situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell impresa, nel qual caso l agevolazione è interamente revocata. I vincoli di cui al presente comma possono essere modificati, prima della liquidazione delle agevolazioni a seguito dell effettuazione delle spese, su motivata richiesta del beneficiario nel caso di variazione degli elementi oggettivi sulla base dei quali era stato originariamente stabilito il vincolo e sempreché sia garantita la corretta capitalizzazione dell impresa. 7. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca dell agevolazione come di seguito indicato: a) per gli immobili oggetto di agevolazione provinciale deve ottenersi il certificato di agibilità/abitabilità definitiva entro tre anni dalla data di ultimazione dell iniziativa immobiliare, pena la revoca totale delle relative agevolazioni. b) la presentazione della domanda di agevolazione comporta il divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e l obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. La violazione di tale disposizione comporta il diniego o la revoca totale delle agevolazioni; c) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, al presente provvedimento, all atto di ammissione e di concessione dell'agevolazione: la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni; d) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (compresi, quando rilevanti, gli altri aiuti a titolo deminimis concessi dal momento della domanda a quella della concessione agevolativa) o ai fini del mantenimento della stessa (ad esempio l emissione di successive note di accredito o l incompleta contabilizzazione dell investimento, se la spesa scende al di sotto di quella ammessa): se l impresa non informa l ente istruttore di tali modifiche, del mancato rispetto degli obblighi, divieti e vincoli di cui al presente provvedimento o stabiliti dall atto di ammissione o di concessione delle agevolazioni entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell evento, è disposto il diniego o la revoca in rapporto all agevolazione indebitamente fruita; inoltre se impresa non comunica negli stessi termini eventuali note di accredito, abbuoni o rimborsi, successivi alla rendicontazione di cui al punto 9.2, tali da causare una riduzione della spesa ammessa a contributo è disposta la revoca in rapporto all agevolazione indebitamente fruita; e) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela Gennaio pag. 5 di 7 -

6 della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori: in caso di violazione di tali obblighi, in relazione alla gravità dell infrazione, si procede al diniego dell agevolazione o nella revoca dell agevolazione già concessa nelle seguenti misure (o per l intero contributo se inferiore): tre volte la sanzione massima edittale prevista dalla normativa per la violazione contestata; tre volte i contributi non versati nel caso di violazioni collegate al mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali; nel caso di violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, a euro. f) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto: la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni. g) L impresa è tenuta a fornire l originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dal presente provvedimento, qualora l ente istruttore in sede di controllo ne richieda la presentazione. La violazione di tale obbligo comporta il diniego delle agevolazioni o la revoca totale delle agevolazioni già concesse; h) È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing; qualora il riscatto avvenga anticipatamente, si prosegue nell erogazione del contributo in base all impegno già assunto a carico del bilancio provinciale. Nel caso di mancato riscatto l agevolazione è totalmente revocata. L impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste; in tal caso l erogazione delle rate di contributo viene sospesa fino alla ripresa del pagamento dei canoni; i) Qualora in esercizi alberghieri con la prevalenza dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina sia accertata la mancata prestazione di uno o più servizi alberghieri oppure sia accertato un frazionamento della proprietà superiore ad un quinto del numero delle unità abitative le agevolazioni sono: - revocate per il 50% all accertamento della prima infrazione, purché il beneficiario rimuova tali situazioni; - revocate totalmente all accertamento della successiva infrazione; j) Qualora in esercizi extralberghieri (diversi dai campeggi e dai campeggi parco per vacanze) sia accertata la mancata somministrazione del servizio di prima colazione agli alloggiati si applicano le sanzioni di cui alla lettera precedente. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI E AFFITTO D AZIENDA 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del punto 2, in caso di cessione o di conferimento dell azienda, di trasformazione o di fusione o scissione di impresa, nonché di successione a causa di morte intervenuta: prima della concessione delle agevolazioni, l agevolazione può essere concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante (escluso il caso di trasformazione d impresa all interno delle società di persone o all interno delle società di capitale), nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande; dopo la concessione del contributo, è adottato un atto di trasferimento delle agevolazioni ancora da erogare in capo al soggetto subentrante previa presentazione della documentazione indicata al comma Nei casi di cui al comma 1 vengono verificati in capo al soggetto subentrante il possesso dei requisiti previsti per l agevolazione da trasferire e l idoneità economico-finanziaria. Qualora la dimensione d impresa sia maggiore di quella del richiedente, rispettivamente del precedente beneficiario, le agevolazioni ancora da erogare sono rideterminate sulla base della dimensione dell impresa subentrante a far data dall efficacia del trasferimento. Sono irrilevanti ai fini di cui al presente comma la trasformazione sociale e la fusione per incorporazione nel caso in cui il beneficiario originario sia l incorporante. 3. Nei casi di cui al comma 1 la domanda di subentro nella domanda o di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta le seguenti sanzioni: - la riduzione del 10 per cento dell agevolazione spettante al nuovo soggetto, qualora la domanda di subentro o di trasferimento venga presentata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell ente istruttore; - altrimenti, il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell attività. 4. Qualora l agevolazione non possa essere trasferita, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell attività. 5. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari. 6. La documentazione per il trasferimento dell'agevolazione è la seguente: A) Trasformazione di impresa a) copia semplice dell'atto di trasformazione. B) Cessione o conferimento d azienda - Fusione o scissione di impresa a) copia semplice dell'atto di cessione o conferimento d'azienda o dell atto di fusione o scissione d impresa; b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà o, in base al contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa subentrante, attestante: il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni; che il soggetto subentrante continua ad esercitare l impresa e assume gli obblighi relativi. C) Successione a causa di morte Gennaio pag. 6 di 7 -

7 a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte resa in conformità all' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dagli eredi o dall erede delegato alla riscossione (o certificato di morte); b) copia semplice del testamento o dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che ne attesti il contenuto. c) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà e di certificazione resa in conformità agli art. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dagli eredi dell impresa o dall erede delegato, attestante: che il testamento è pienamente valido e non impugnato; le generalità degli eredi, comprensive di date di nascita, residenza e codice fiscale e delle rispettive quote di diritto; qualora ricorra il caso, che il beneficiario è deceduto senza lasciare testamento e che non esistono altre persone aventi diritto alla successione oltre a quelle indicate nella dichiarazione; il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni; che il soggetto subentrante continua ad esercitare l impresa; gli elementi atti a individuare i beni trasferiti. d) nel caso di eredi minori, interdetti o inabilitati, autorizzazione del Giudice tutelare all accettazione dell eredità, con l indicazione delle generalità delle persone a cui è affidata la tutela o la curatela nei confronti degli eredi medesimi, ovvero dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa dal tutore o dal curatore che attesta dettagliatamente quanto sopra. 7. Se la documentazione per il trasferimento dell'agevolazione indicata alle lettere B) e C) non è presentata unitamente alla domanda, il responsabile di procedimento deve chiederne la presentazione fissando un termine non superiore ad un anno dalla data della richiesta. La mancata presentazione nel termine fissato comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell attività. 7 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del punto 2, in caso di affitto di azienda, successivo alla presentazione della domanda agevolativa, l affittante può beneficiare della concessione, o dell erogazione dei contributi residui, a condizione che l affittuario sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, non rientri tra i soggetti di cui al punto 4, comma 2 della Parte generale e continui ad esercitare direttamente l impresa. L affittante risponde anche per gli obblighi gestionali posti con la concessione del contributo. 7 ter. Entro un anno dalla data dell affitto di azienda l impresa affittante deve trasmettere all ente istruttore copia semplice del contratto d affitto. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione di tale documentazione entro tale termine, comporta le medesime sanzioni di cui al comma 3. Gennaio pag. 7 di 7 -

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