Adesione al P.V.C., commissione di massimo scoperto, autofattura, I.V.A. auto, detrazioni figli a carico

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1 Adesione al P.V.C., commissione di massimo scoperto, autofattura, I.V.A. auto, detrazioni figli a carico di Antonio Gigliotti Pubblicato il 4 aprile 2011 QUESITO N. 1: Perfezionamento dell adesione al PVC L articolo 83, comma 18 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008) ha istituito nel nostro ordinamento giuridico l adesione ai PVC. Se un contribuente invia entro i termini previsti l apposito modello per aderire al PVC ma non provvede a pagare lo somme richieste, l adesione si ritiene comunque perfezionata ed il contribuente e tenuto a versare le somme, oppure l adesione non si ritiene perfezionata ed il contribuente deve procedere con altre procedure per difendersi dall accertamento? RISPOSTA 1

2 Come precisato dalla Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008, l adesione ai PVC si perfeziona, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell atto di definizione dell accertamento parziale specificamente previsto dal nuovo articolo 5-bis citato sopra. Per l istituto di adesione ai PVC è, quindi, previsto che il perfezionamento dell adesione avvenga mediante notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale, la quale determina l insorgere, in capo al contribuente, dell obbligo di versare le somme dovute risultanti dall atto di definizione. In caso di adesione al PVC, il mancato pagamento delle somme dovute per l adesione vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo, con applicazione della sanzione prevista per l omesso versamento pari al 30% del totale dovuto. Ecco, dunque, la sequenza degli atti che portano dall adesione al PVC al suo perfezionamento: il contribuente aderisce al PVC trasmettendo, tramite consegna diretta o a mezzo raccomandata, una semplice comunicazione entro 30 giorni; 2

3 l adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza procedimentale diretta l emissione di un atto di definizione dell accertamento parziale, che comporta il perfezionamento dell adesione; il perfezionamento determina in capo al contribuente l obbligo di versare quanto dovuto in base all atto di definizione. QUESITO N. 2: Irap e commissione massimo scoperto La commissione bancaria sostitutiva della commissione per massimo scoperto che la maggior parte degli istituti di credito ha introdotto, è da considerare un servizio bancario e quindi deducibile ai fini IRAP o è riconducbile ad un onere finanziario? RISPOSTA Come anche indicato nel documento interpretativo del principio contabile 12 del 3

4 Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, le commissioni passive su finanziamenti (ivi comprese le commissioni sul massimo scoperto) sono classificabili in bilancio alla voce C 17 del conto economico (Interessi passivi e altri oneri finanziari). Ciò in quanto si tratta di commissioni calcolate in funzione dell importo o della durata del finanziamento cui si riferiscono (in questo senso, anche la circolare ministeriale 141/E del 4 giugno 1998, paragrafo , trattando della base imponibile Irap delle banche). Per quanto sopra, in quanto iscrivibili in una voce di conto economico che non concorre a formare la base imponibile Irap delle imprese industriali e commerciali, le sopra indicate commissioni non possono, in pratica, essere portate in deduzione ai fini della determinazione del tributo regionale. La legge 2/2009 di conversione del decreto legge 185/2008 ha, però, introdotto importanti novità per i correntisti italiani, in particolare per tutti coloro che vanno in rosso sul conto corrente. L articolo 2 bis prevede infatti che la commissione di massimo scoperto possa essere applicata solo sui conti affidati (quelli in cui si è accordato un fido al momento dell apertura) e solo se il debito dura per almeno 30 giorni consecutivamente. Tutte le banche hanno però introdotto nuove comissioni sostitutive della commissione per massimo scoperto. Il sistema bancario (ABI) ha, infatti, comunicato da un lato l abolizione della commissione di massimo scoperto e contestualmente ha introdotto una tassa sotto 4

5 la voce spese chiamata commissione messa a disposizione fondi (o altre dizioni) corrispondente ad una percentuale dell affidamento e da calcolarsi indipendentemente dall utilizzo. Secondo la banca d italia si tratta di un corrispettivo pagato dal cliente per compensare l intermediario dell onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo.. Anche in questo caso si tratta di commissioni calcolate in funzione dell importo o della durata del finanziamento cui si riferiscono, per questo motivo sono classificabili come interessi passivi e altri oneri finanziari e quindi indeducibili dalla base imponibile Irap. QUESITO N. 3: Emissione autofatture Nel caso in cui l acquirente/committente di beni o servizi non riceva la relativa fattura come ci si deve comportare? 5

6 RISPOSTA Accade sovente nella realtà operativa, che il cedente o prestatore stabilito in Italia, non emetta la fattura al momento dell effettuazione dell operazione oppure, pur avendola emessa, questa non giunga all acquirente nei termini ordinari. In seguito, dunque, alla mancata ricezione del documento l acquirente/prestatore dovrà attivarsi per contattare il fornitore e sollecitarlo all invio o alla rettifica della fattura. L acquirente, una volta accertata che l inadempienza da parte del cedente/prestatore si protrae da quattro mesi dalla data di effettuazione dell operazione, dovrà attivarsi entro i successivi trenta giorni (dunque entro 150 giorni), per effettuare gli adempimenti necessari ad evitare le problematiche relative alla corresponsabilità con il fornitore inadempiente. Il cessionario/ committente dovrà: provvedere al versamento dell imposta dovuta mediante modello F24; 6

7 presentare all Ufficio competente in base al proprio domicilio fiscale, un autofattura in duplice copia nella quale siano evidenziate le indicazioni previste per la fattura dall art. 21, D.P.R. n. 633/72. Il versamento dell IVA dovuta deve essere effettuato tramite Mod. F24, utilizzando il codice tributo 9399 Operazioni soggette a IVA nel caso di mancata o irregolare fatturazione ex art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/97. Verificato l avvenuto pagamento, l Ufficio rilascia una copia dell autofattura e l attestazione del pagamento. Il contribuente provvederà all annotazione dell autofattura, al pari delle altre fatture, nel registro degli acquisti, portando così in detrazione nella prima liquidazione periodica successiva l imposta versata all Ufficio anziché al fornitore. QUESITO N. 4: Detrazione IVA auto Per le auto messe a disposizione del dipendente e da questi utilizzate ad uso promiscuo qual è il trattamento ai fini Iva? 7

8 RISPOSTA Sono considerati come utilizzati esclusivamente nell esercizio dell attività anche i veicoli acquistati (o acquisiti in leasing o noleggio) dal datore di lavoro e concessi in uso promiscuo ai dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico. A tale proposito va innanzitutto rilevato che la messa a disposizione dei dipendenti, dietro corrispettivo, dei veicoli stradali a motore costituisce un operazione rilevante ai fini IVA. Di conseguenza, gli stessi sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l effettuazione di operazioni poste in essere nell ambito dell attività d impresa: le operazioni tipiche dell attività d impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall altro. Ne deriva che in base ai criteri generali in materia di detrazione dell IVA l imposta afferente l acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché, ovviamente, non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all effettuazione di operazioni esenti o non soggette). Quanto sopra esposto è collegato con il disposto del nuovo comma 3, lett. b) dell art. 13 e del nuovo comma 6 dell art. 14, DPR n. 633/72, che disciplinano la determinazione della base imponibile dell operazione di messa a disposizione dei 8

9 dipendenti dei veicoli stradali a motore, al fine di evitare possibili distorsioni derivanti dalla detrazione integrale dell IVA a fronte di un corrispettivo inferiore a quello di mercato. QUESITO N. 5: Detrazione figli Le detrazioni per i figli a carico come devono essere ripartite tra i coniugi? RISPOSTA La regola base delle detrazioni per figli è che vengano ripartite al 50% tra i genitori, salvo eccezioni previste e disciplinate dall art. 12 lett. c) del TUIR ovvero: in caso di coniuge a carico dell altro; la detrazione viene riconosciuta al 100% al coniuge che ha l altro a suo carico; 9

10 nel caso in cui i coniugi si siano accordati, la detrazioni è fruita al 100% dal genitore con reddito più elevato; nel caso, invece, di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, a meno che non sia stato stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di ripartire al 50% la detrazione tra i coniugi, oppure, di riconoscere la detrazione al genitore con maggiore reddito. in caso di affidamento congiunto o condiviso; la detrazione viene riconosciuta al 50% tra i genitori, a meno che non sia stato stipulato un diverso accordo, con il fine di attribuire la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato; se il genitore affidatario, oppure, nel caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per incapienza, questa, previa intesa tra le parti, può essere fruita dall altro genitore, quest ultimo, salvo diverso accordo, deve versare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione effettivamente spettante, oppure, nel caso di affidamento congiunto, deve versare un importo pari al 50% della detrazione stessa. 10

11 4 aprile 2011 Antonio Gigliotti 11

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