Comuni di Medesano, Fornovo di Taro e Solignano

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1 CONVENZIONE PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA delle funzioni di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R. N. 21/2012, successive modifiche, L.R. N.. 24/2003, successive modifiche) Comuni di Medesano, Fornovo di Taro e Solignano Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 1

2 Premessa pag. 3 Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto della Convenzione pag. 4 Art. 2 Comune capofila pag. 5 Art. 3 Finalità pag. 5 Art. 4 Principi pag. 5 Art. 5 - Denominazione della gestione unificata e ambito territoriale pag. 5 Art. 6 Struttura centralizzata del Servizio Intercomunale pag. 6 Art. 7 Presidi Territoriali pag. 7 Capo II - Organizzazione e funzionamento della gestione unificata Art. 8 - Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale pag. 7 Art. 9 - Organizzazione del Servizio Intercomunale e nomina del Responsabile pag. 7 Art Ufficio di Coordinamento del Servizio Intercomunale pag. 9 Art Attività di direzione e vigilanza pag. 9 Capo III - Rapporti tra Enti convenzionati Art Durata della convenzione pag. 10 Art Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale pag. 10 Art Modifiche della convenzione pag. 10 Art Rapporti finanziari e garanzie pag. 10 Art Beni e strutture pag. 11 Art Risorse umane pag. 12 Art Armamento del personale di Polizia locale pag. 13 Art Proventi contravvenzionali pag. 13 Capo IV - Disposizioni finali Art. 20 Controversie pag. 13 Art Disposizioni in materia di privacy pag. 13 Art Logo del Servizio Intercomunale pag. 14 Art Norme di rinvio pag. 14 Art Comunicazioni alle Autorità pag. 14 Art Disposizioni finali pag. 14 Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 2

3 Oggetto: CONVENZIONE PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA delle funzioni di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R. N. 21/2012, successive modifiche, L.R. N.. 24/2003, successive modifiche) ********** Rep. n. Il giorno xx del mese di xxx dell anno 2018, nella Sede del Comune di Medesano (Parma) con la presente Convenzione, tra i Signori: - GHIDINI Riccardo, nato a Parma il 01/03/1978, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MEDESANO (codice fiscale: ), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. xxx del xxx, dichiarata immediatamente eseguibile; - GRENTI Emanuela, nata a Parma il 22/02/1964, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI FORNOVO DI TARO (codice fiscale: ), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. xxx del xxx, dichiarata immediatamente eseguibile; - BONAZZI Lorenzo, nato a Parma il 18/08/1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SOLIGNANO (codice fiscale: ), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. xxx del xxx, dichiarata immediatamente eseguibile; PREMESSO CHE: i Comuni di Medesano, Fornovo di Taro e Solignano, rispettivamente con Delibera CC n.72 del 22/12/2015, Delibera CC n. 81 del 22/12/2015 e Delibera CC n. 66 del 29/12/2015 hanno rinnovato la Convenzione ex art. 30 TUEL per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Municipale, avendo ritenuto non solo che tale modello organizzativo consentisse il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza ma anche in relazione all obbligo per i Comuni con popolazione inferiore ai abitanti ( Comune di Solignano abitanti n. 1807) di gestire in forma associata le funzioni fondamentali tra cui la Polizia municipale; i Comuni di cui sopra attivando una gestione unitaria delle funzioni e dei servizi di Polizia Municipale, hanno dato vita ad un unica area territoriale sulla quale è stata finora gestita la Polizia Locale; la L.R. n. 24/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/2013 e dalla Legge n. 13/2018 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza); CONSIDERATO altresì che i Comuni di Medesano, Fornovo di Taro e Solignano (con popolazione residente al 01/01/2018 rispettivamente di , 6.004, abitanti) hanno manifestato attraverso distinte deliberazioni consiliari la volontà di rivedere la convenzione sottoscritta il 4 gennaio 2013 e rinnovata nel 2015 per meglio garantire l ordinato ed efficiente svolgimento dell attività e gli ambiti di competenza, definire i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata e le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni; VISTO che, a tal fine, ciascuno degli Enti interessati ha approvato il seguente schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i tre Comuni associati, Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite: SI CONVIENE QUANTO SEGUE : Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 3

4 Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto della Convenzione 1. La presente Convenzione sostituisce la Convenzione sottoscritta in data 04/01/2013 disciplinante la gestione in forma associata tra i Comuni di Medesano, Fornovo di Taro e Solignano delle funzioni di Polizia municipale, ed istituisce il Servizio Intercomunale di Polizia Locale, ai sensi della L.R. n. 23/2004 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/ In generale vengono gestite in forma associata le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale come definite dalla L. n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/2003, le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza nei termini indicati dall articolo 5 della Legge n. 65/1986. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di Polizia locale elencate nei commi successivi, i Comuni aderenti istituiscono il denominato Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro ; 3. A titolo indicativo la presente gestione associata riguarda: a) i controlli sull osservanza dei regolamenti Comunali, delle Ordinanze dei Sindaci e dei Responsabili di Settore; b) i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze dell ordine e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l educazione stradale ed alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado,a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica; c) la tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari; d) la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale; e) la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria; f) il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro; g) il controllo relativo a ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; h) il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile. 4. La gestione associata del Servizio Intercomunale Polizia Locale è finalizzata ad assicurare: a) la presenza costante, sull intero territorio dei Comuni convenzionati, degli operatori del Servizio Intercomunale per a prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti; b) la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di un ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento con uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio; c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; d) la collaborazione con le Associazioni di volontariato ed in particolare per concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di Protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali; e) l uniformità dei comportamenti e delle metodologie di intervento sul territorio dei tre Comuni; Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 4

5 Art. 2 Comune capofila 1. Viene confermato al Comune di Medesano il ruolo di Comune capofila della gestione associata. 2. Il ruolo di Comune capofila non determina prevalenza alcuna ma comporta unicamente l esercizio di quelle funzioni che, per assicurare efficienza ed efficacia all attività, devono essere imputate ad un solo soggetto giuridico, quali ad esempio la predisposizione di piani/progetti, richieste di contributi/finanziamenti, acquisti e servizi centralizzati, gestione proventi contravvenzioni di cui all art Le funzioni di cui al comma 2 saranno svolte dal Comune capofila che riceverà, a titolo di rimborso forfettario, una somma annua di 3.600,00 dagli altri due Comuni in base ai criteri di cui all art. 15 comma 2. Il Comune di Fornovo di Taro sarà tenuto a liquidare 2.440,00 ed il Comune di Solignano 1.160,00. Per il primo anno l importo forfettario sarà pari al 50%. Art. 3 Finalità 1. La gestione associata del Servizio Intercomunale Polizia Locale: a) ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del Servizio attraverso l impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento; b) costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure; c) deve sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e prevenire i fenomeni di illegalità, mediante modalità operative e strumenti previsti dalla legge. Art. 4 Principi 1. L organizzazione in forma associata del Servizio Intercomunale Polizia Locale deve essere improntata ai seguenti principi: massima attenzione alle esigenze dell utenza; preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi; rapida risoluzione di contrasti normativi e difficoltà interpretative; perseguimento costante della semplificazione dei procedimenti, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; costante innovazione tecnologica delle dotazioni a disposizione,tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l attività di programmazione; uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale; omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale; economicità, l efficienza ed efficacia del servizio; miglioramento e la distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio; razionalizzazione dell impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio. Art. 5 Denominazione della gestione unificata e ambito territoriale 1. La denominazione della forma associativa specifica è, anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica nonché della relativa strumentazione (palette di segnalazione, placche di Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 5

6 riconoscimento, tesserini di riconoscimento, etc), Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro. 2. All interno della presente Convenzione e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo al Servizio Intercomunale si intende come richiamo al Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro. 3. Il Servizio Intercomunale nonchè l organizzazione ad esso funzionale, ai sensi della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa si sostituisce alla struttura organizzativa del personale dei singoli Servizi/Uffici di Polizia Locale dei Comuni interessati alla convenzione stessa, nonché a quanto disciplinato nelle precedenti Convenzioni per il Servizio Associato della Polizia Municipale fra i Comuni di Medesano, Fornovo di Taro e Solignano. 4. L ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge regionale n. 24/2003 e ss.mm., nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione e quindi nel territorio dei Comuni di Medesano, Fornovo di Taro e Solignano. 5. Atti ed accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare. 6. L intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata ovvero Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro, indicando la sede dell Ufficio Comando e del Presidio Territoriale di riferimento. 7. Al fine di favorire l estensione della gestione associata delle funzioni di Polizia Locale la presente convenzione potrà avere l adesione di nuovi Comuni che ne facciano richiesta entro il 30 settembre di ogni anno. 8. Le richieste di adesione di cui al comma 7 devono essere approvate con apposita deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni costituenti il Servizio Intercomunale, e devono essere precedute da apposita manifestazione di interesse da comunicare, entro il 30 giugno, alla Conferenza dei Sindaci convenzionati. Art. 6 Struttura centralizzata del Servizio Intercomunale 1. Al fine di consentire la riorganizzazione e l uso ottimale delle risorse umane, dei Servizi/Uffici e della strumentazione, alcuni servizi strategici del Servizio Intercomunale saranno allocati in un unica sede al fine di permettere l ottenimento di sinergie ed economie di scala. Tale livello organizzativo centralizzato è da un lato funzionale al coordinamento generale del Servizio Intercomunale e dall altro adeguato a fornire supporto specialistico al territorio per tutte le funzioni di Polizia Locale con elevati standard di qualità e professionalità. Con apposita delibera di Giunta dei Comuni verrà formalizzata la sede della struttura centralizzata del Servizio Intercomunale. 2. L individuazione della struttura di cui al comma 1 avverrà, per quanto possibile in ragione della sua centralità rispetto al territorio dei tre Comuni e, quindi, del suo agevole accesso da tutti i cittadini a prescindere dal luogo di residenza o di lavoro. 3. La struttura centralizzata del Servizio Intercomunale sarà costituita da un Comando Unico finalizzata alla gestione operativa: dirama protocolli operativi, circolari, ordini di servizio etc. 4. Il Comando Unico provvederà alla gestione centralizzata di materie strategiche di una struttura di Polizia Locale quali: Ufficio sanzioni amministrative, Ufficio Infortunistica, Ufficio Economato, Centrale Operativa, Ufficio servizi; materie che, per loro natura, offrono in questo modo le maggiori economie di gestione, specializzazione, efficacia, efficienza ed economicità. Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 6

7 5. Il Servizio Intercomunale provvederà ad attivare un numero di telefono unico che sarà collegato alla centrale operativa su cui confluiranno tutte le richieste che giungeranno dai cittadini, a prescindere dal Comune di residenza, al fine di dare un servizio migliore e una comunicazione agevole con la Polizia locale. 6. Tutte le sedi del Servizio Intercomunale saranno intitolate al Comandante di Polizia Locale Ispettore Superiore Dott. Mauro Dodi, deceduto in servizio nel Comune di Medesano nell adempimento del proprio dovere. Art. 7 Presidi Territoriali 1. Al fine di garantire un migliore servizio alla cittadinanza, sul territorio nasceranno due Presidi territoriali. Essi andranno a costituire il punto di massimo contatto con il cittadino e con il territorio in cui essi sono allocati. 2. L'attività dei Presidi Territoriali sarà prevalentemente quella dello svolgimento dei controlli di polizia di prossimità territoriale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale, ad esclusione del rilevamento degli incidenti, attività di vigilanza scolastica, attività di informazioni anagrafiche, attività di polizia amministrativa commerciale con riferimento al controllo delle aree mercatali che interessano i territori di competenza. 3. Nei due Presidi territoriali sarà prevista un attività di front-office, in specifiche fasce orarie settimanali, compatibilmente con la dotazione organica assegnata al servizio. 4. I Presidi Territoriali non saranno dotati di autonomia organizzativa e funzionale; dipendono direttamente dal Comando Unico. 5. Il raccordo delle attività del Comando Unico e dei Presidi territoriali è attuato dall Ufficio di Coordinamento del Servizio Intercomunale di cui al successivo articolo 10. Capo II Organizzazione e funzionamento della gestione unificata Art. 8 Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale 1. L Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale viene predisposto dal Responsabile per gli aspetti tecnico operativi, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci. 2. L Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale Polizia Locale, tra le altre cose, deve prevedere: l eventuale riorganizzazione funzionale del personale assegnato alla gestione unificata, nel rispetto degli inquadramenti di categoria di cui al vigente C.C.N.L. ed alle funzioni ad essi afferenti; l organizzazione della struttura centralizzata e dei Presidi Territoriali, nonché le modalità circa il loro funzionamento; le modalità operative per lo svolgimento dei servizi; le specifiche funzioni e competenze. Art. 9 Organizzazione del Servizio Intercomunale e nomina del Responsabile Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 7

8 1. Alla direzione del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni è preposto un Responsabile, individuato con decreto dal Sindaco del Comune capofila in accordo con gli altri Sindaci tra il personale dipendente dei Comuni convenzionati, assegnato al servizio e inquadrato in cat. D. Al Responsabile viene conferito, con il decreto di nomina, la posizione organizzativa applicando i criteri di pesatura vigenti nel Comune capofila. 2. Il rapporto di servizio (o funzionale ) del Responsabile è stabilito dalla presente Convenzione, mentre il rapporto di lavoro o impiego è gestito dal Comune con cui il Responsabile ha il contratto di lavoro. Pertanto, i Comuni convenzionati si impegnano a concorrere con il Comune interessato alle spese relative al rapporto di lavoro del Responsabile nelle misure e con le modalità che saranno stabilite dalla Conferenza dei Sindaci in base alle percentuali previste dal successivo art. 15 c Il Responsabile deve essere una persona con comprovata esperienza di direzione e coordinamento di personale della Polizia Municipale, ed è individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. 4. Al Responsabile spettano tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, l assegnazione delle attività inerenti le funzioni di cui all articolo 1 della presente convenzione, con particolare riferimento a tutti i compiti previsti dall articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all art. 4 del D. Lgs n. 165/2001, seconde le direttive e gli indirizzi espressi dalla conferenza dei Sindaci. 5. Il Responsabile, per il funzionamento del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni e lo svolgimento delle attività di sua pertinenza, si avvale di tutto il personale del Servizio Intercomunale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi. 6. Il Responsabile del Servizio Intercomunale svolge funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l efficace e corretto funzionamento del servizio associato. 7. Il Responsabile svolge altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l attività su tutto il territorio dei Comuni convenzionati. 8. Gli Enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Servizio Intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni necessarie per il regolare svolgimento dell attività del servizio e fornendo al Responsabile gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l esercizio delle funzioni. 9. Il Responsabile ha altresì il compito di: a) dare esecuzione alle direttive generali della Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi di gestione che individuano, con cadenza almeno trimestrale, la quantità e la tipologia di servizio e di attività da svolgere sul territorio sulla base del personale e delle risorse strumentali disponibili; b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio; c) relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta della conferenza dei Sindaci, sul funzionamento e sull efficacia del servizio unificato; d) coordinare la predisposizione dei piani di lavoro e predisporre i turni di servizio. 10. Al fine di coadiuvare il Responsabile nell esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione, potrà essere nominato un Vice Responsabile, nel rispetto dei criteri fissati dalla Conferenza dei Sindaci. Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 8

9 Art. 10 Ufficio di Coordinamento del Servizio Intercomunale 1. L Ufficio di Coordinamento provvede: alla definizione di piani di lavoro articolati per Presidio; alla individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative; alla verifica dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; alla proposta di azioni di miglioramento nella gestione del Servizio Intercomunale. Art. 11 Attività di direzione e vigilanza 1. La gestione del servizio si uniforma al principio della distinzione tra funzione direzionale politica e funzione di gestione tecnico amministrativa. 2. Il sistema direzionale dell attività di gestione unificata è così articolato: a) Il Sindaco è Autorità di Polizia locale nel proprio comune, dove vi esercita tutte le funzioni attribuitegli dall ordinamento giuridico; b) La Conferenza dei Sindaci dei comuni associati svolge le funzioni di coordinamento, controllo e verifica dell andamento della gestione del servizio in forma unificata. 3. Oltre a quanto indicato al comma 2 lett. b) la Conferenza dei Sindaci provvede a: a) fornire parere vincolante in merito alla nomina del Responsabile del Servizio Intercomunale Polizia Locale; b) esaminare i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l erogazione di contributi e le loro varianti e, se ritenuti meritevoli, ne promuove la loro approvazione presso i Comuni; c) proporre l approvazione, presso i rispettivi Consigli Comunali degli Enti convenzionati, di Regolamenti Comunali omogenei attinenti a materie di competenza della Polizia Locale in modo tale da garantire un uniformità delle procedure amministrative, sanzionatorie, di prevenzione e controllo del territorio (es. Regolamento di Polizia Urbana, Regolamenti Annonari, Regolamenti sull Occupazione del Suolo Pubblico, etc.); d) formalizzare, attraverso apposito atto di Giunta Comunale, gli indirizzi operativi e gestionali dell anno di competenza; e) fornire eventuali indicazioni in merito alle forme di pubblicità delle iniziative riguardanti le funzioni gestite dal Servizio Intercomunale Polizia Locale; f) approvare le rendicontazioni periodiche redatte dal Responsabile del Servizio Intercomunale; 4. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce periodicamente e decide a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. 5. In particolare, entro il mese di Settembre di ogni anno, la Conferenza predispone una relazione programmatica contenente l individuazione degli obiettivi comuni per lo svolgimento associato del Servizio di Polizia Locale. 6. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell efficacia e funzionalità dell attività associata e dell adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Intercomunale e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa. I servizi di controllo dei singoli Comuni predisposti ai sensi degli art 147 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e smi esercitano le funzioni previste per legge e per i rispettivi regolamenti rispetto alle attività ed atti svolti dal Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro. Capo III Rapporti tra Enti convenzionati Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 9

10 Art. 12 Durata della convenzione 1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 9 (nove) decorrenti dalla sottoscrizione della medesima. 2. La Convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata. Art. 13 Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale 1. Ciascun Comune convenzionato può recedere dalla Convenzione prima del termine previsto dall articolo precedente. 2. La volontà di recedere è preannunciata alla Conferenza dei Sindaci entro il 30 settembre di ogni anno e, successivamente approvata con deliberazione consiliare del Comune recedente, produrrà effetti dal 1^ gennaio dell anno successivo. 3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante nei confronti degli altri Comuni convenzionati. 4. La Convenzione cessa per scadenza del termine di durata, per volontà espressa di cessazione da parte di tutti gli enti convenzionati o per il venir meno, a seguito di recesso, del numero minimo di Enti per mantenere vigente la Convenzione (n. 2). L atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. Art. 14 Modifiche della convenzione 1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte da tutti gli Enti convenzionati. Art. 15 Rapporti finanziari e garanzie 1. A decorrere dal 01/10/2018, i Comuni aderenti alla convenzione versano al Comune capofila una quota annua necessaria per lo svolgimento associato del Servizio Intercomunale. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci, in modo tale da rendere graduale l impatto del passaggio ai criteri di riparto dei costi. 2. La quota, sarà posta in capo a ciascun Comune applicando i seguenti criteri così come stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci: a) in base al numero degli abitanti al 01/01/2018 nella percentuale di 2/4; b) in base alla superficie territoriale di ciascun Comune nella percentuale di 1/4; c) in base al numero di operatori in servizio di ciascun Comune nella percentuale 1/4. 3. Entro il 31 Maggio di ogni anno il Responsabile del Servizio Intercomunale comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche del triennio successivo sulla base dello schema di ripartizione dei costi di cui al comma precedente. Entro tale data, il Responsabile presenta alla Conferenza dei Sindaci un piano economico di spesa per il funzionamento dei servizi svolti in forma associata. Tale piano dovrà tendere ad economie di scala nella gestione associata del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale Bassa Val Taro nel rispetto degli iniziali costi dei Comuni aderenti. La conferenza dei Sindaci si pronuncerà sul piano; se approvato, il conto economico del piano viene inviato ai servizi finanziari delle Amministrazioni aderenti, le quali Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 10

11 provvedono ad inserire nei rispettivi bilanci di previsione, previa verifica del permanere degli equilibri di bilancio, le entrate e le spese a ciascuna di esse attribuite. 4. Il Comune di Medesano, quale comune capofila, prevede nel proprio bilancio di previsione e nel P.E.G. Unico della gestione del Servizio Intercomunale Polizia Locale uno specifico centro di costo titolato Servizio Unificato di Polizia Locale Bassa Val Taro, ove trovano allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione. 5. Il Responsabile del Servizio Intercomunale redige, entro il 30 Giugno di ogni anno, la proposta di P.E.G. degli Enti convenzionati, contemplando tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti la gestione unitaria del servizio, al fine della redazione del DUP per il triennio successivo. 6. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie, da trasferire al Comune capofila, calcolate sulla base del conteggio elaborato dal Responsabile del servizio per l intero anno e ripartite tra i Comuni secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Tali risorse sono destinate a finanziare gli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e dovranno essere versate all Ente capofila con la seguente cadenza: a) prima rata di acconto, pari al 60% della quota parte, entro il 31 Gennaio di ogni anno; b) seconda rata, pari al 20% della quota parte, entro il 31 agosto di ogni anno; c) saldo entro il 28 Febbraio dell esercizio successivo, sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente impegnate nell anno precedente predisposta dal Comandante della Polizia Locale. 7. Le spese correnti aggiuntive saranno finanziate secondo i criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci e saranno ripartite con criteri riportati nel comma 2 del presente articolo; Art. 16 Beni e strutture 1. Fino alla individuazione della struttura centralizzata, così come previsto dal comma 1 dell art. 6 della presente Convenzione, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli Comuni. 2. Per l esercizio della gestione associata vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, se del caso a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all impiego fatto per i servizi convenzionati. 3. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette. 4. Ulteriori beni, mobili ed immobili, destinati al servizio associato potranno essere acquistati in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti e pro quota, assumendo la relativa spesa in applicazione dell art. 15 comma 2 della presente Convenzione, ovvero da un singolo Comune, per essere destinati alla gestione associata, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci. 5. I beni acquistati dal singolo Comune successivamente alla stipula della presente Convenzione sono di proprietà del Comune acquirente e tali rimangono in caso di recesso o termine della convenzione. I beni in comproprietà, al termine della Convenzione, possono essere alienati a terzi ed il loro ricavato suddiviso tra i Comuni in ragione della partecipazione alla spesa per il loro acquisto, oppure essere riscattati da un Comune che corrisponderà agli altri il valore determinato con perizia, in ragione della partecipazione di spesa per l acquisto. In caso di recesso dalla convenzione, i beni acquistati in comproprietà rimarranno destinati al Servizio Intercomunale ed i Comuni associati rimborseranno al Comune recedente, nella misura del 50% ciascuno, la quota spettante allo stesso in base al valore attuale del bene ed alla sua partecipazione di spesa per l acquisto. Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 11

12 Art. 17 Risorse umane 1. Tutto il personale assegnato al servizio di Polizia Municipale degli Enti convenzionati costituisce il Servizio Intercomunale; lo stesso opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione unificata nel territorio dei Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. 2. Ai fini dell adozione dei provvedimenti organizzativi e di servizio che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale del Servizio Intercomunale, il rapporto di servizio (o funzionale ) è stabilito dalla presente Convenzione, mentre il rapporto di impiego resta disciplinato e regolamentato dai rispettivi Comuni di appartenenza in cui gli Agenti sono organicamente inseriti. 3. Fino alla individuazione della struttura centralizzata, così come previsto dal comma 1 dell art. 6 della presente Convenzione, la sede di servizio per gli operatori coincide di norma con la sede dei Presidi Territoriali, non escludendo l impiego del personale sul territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione senza alcun vincolo di provenienza. Il suddetto personale dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Responsabile del Servizio Intercomunale. 4. Le risorse umane restano, a tutti gli effetti, inserite nella Pianta Organica del Comune di appartenenza. Nella spesa da ripartire pro-quota tra i Comuni non rientra la spesa di personale degli Agenti, che fa capo direttamente al Comune con cui il personale intrattiene il rapporto di lavoro, ad eccezione dell intera spesa (compreso il salario accessorio) relativa al Responsabile del Servizio Intercomunale. 5. Con l istituzione della struttura centralizzata del Servizio Intercomunale di cui all art. 6 della presente Convenzione, in base alle esigenze di servizio ed all organizzazione dello stesso, la timbratura delle presenze dovrà avvenire in via primaria presso la sede della stessa. 6. In base a particolari esigenze organizzative di servizio, la timbratura potrà avvenire presso i Presidi Territoriali. 7. La timbratura avverrà con le modalità già in vigore per tutti i dipendenti comunali. 8. I Comuni convenzionati presentano, al momento della sottoscrizione della presente, il seguente organico in forza ai rispettivi Servizi e uffici: a) Servizio Polizia Municipale Comune di Medesano: n. 01 Ispettore Capo a tempo pieno e indeterminato, Responsabile di Servizio Polizia Municipale; n. 04 Agenti a tempo pieno e indeterminato. b) Servizio Polizia Municipale Comune di Fornovo di Taro: n. 04 Agenti a tempo pieno e indeterminato. c) Ufficio Polizia Municipale Comune di Solignano: n. 01 Agente a tempo pieno e indeterminato. 10. Il numero degli Agenti di ciascun Comune non potrà diminuire, essendovi la volontà finalizzata ad offrire un servizio omogeneo sul territorio secondo gli indirizzi dettati dalla Conferenza dei Sindaci. I Comuni si faranno carico di tendere al raggiungimento del rapporto Agenti di PM/popolazione, riferibili ad ogni singolo Comune, adeguando la struttura ai parametri regionali ottimali definiti dalla Legge Regionale n. 24/2003 e ss.mm., pur nella consapevolezza di dover rispettare i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e limiti di spesa. 11. Oltre al personale specificamente inquadrato nella categoria Polizia Locale, potrà essere assegnato al Servizio Intercomunale, altro personale appartenente all organico degli Enti associati già precedentemente assegnato ad altri compiti amministrativi o personale assunto a tempo determinato.. Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 12

13 Art. 18 Armamento del personale di Polizia locale 1. Ai sensi dell art. 17 della Legge n. 127/1997, tutto il personale del Servizio Intercomunale è dotato di arma in via continuativa, secondo quanto disciplinato dai rispettivi Regolamenti. 2. Il personale del Servizio Intercomunale, al quale è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell art. 5, c. 5 della L. 65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dai rispettivi Regolamenti. 3. L ambito territoriale per il porto dell arma di cui sono dotati gli appartenenti al Servizio Intercomunale è coincidente con quello di cui all art. 5 comma 4, della presente Convenzione. Art. 19 Proventi contravvenzionali 1. I proventi che derivano dall accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni, in relazione alla competenza territoriale. 2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, viene attivato il sistema unificato di gestione delle entrate dei proventi contravvenzionali relativi al Codice della Strada. I versamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della Strada saranno effettuati su un conto corrente comune, postale e/o bancario, intestato al Comune capofila, e saranno riversati mensilmente ai Comuni, per la parte di competenza, sulla base di una determinazione a cura del Responsabile del Servizio Intercomunale. 3. Gli Enti convenzionati si impegnano, in esecuzione e nei limiti di quanto previsto dall articolo 208 del Codice della Strada, a destinare una percentuale dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada comminate sul proprio territorio al finanziamento ed al potenziamento del Servizio Intercomunale. Capo IV Disposizioni finali Art. 20 Controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all organo giurisdizionale competente. Art. 21 Disposizioni in materia di privacy 1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica pertanto il Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici. Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 13

14 2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Servizio Intercomunale per le finalità della presente Convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio Intercomunale. 3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. Art. 22 Logo del Servizio Intercomunale 1. Oltre allo stemma regionale della Polizia Locale, il Servizio Intercomunale adotta un proprio logo. 2. Il logo di cui al comma 1 sarà adottato con Decreto del Sindaco del Comune capofila. Art. 23 Norme di rinvio 1. Con riferimento all oggetto della presente Convenzione si rinvia, per quanto non espressamente disciplinato da questa, al Regolamento del Servizio di Polizia Locale e all Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro; Art. 24 Comunicazioni alle Autorità 1. Copia della presente Convenzione è trasmessa al Prefetto di Parma e alla Regione Emilia Romagna. Art. 25 Disposizioni finali 1. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente. 3. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia con le relative modifiche. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDESANO Riccardo GHIDINI IL SINDACO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO Emanuela GRENTI IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLIGNANO Lorenzo BONAZZI Convenzione Polizia Locale Bassa Val Taro Comuni di Medesano Fornovo di Taro - Solignano (vers. def.) 14

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