Approvata con delibera C.c. n. 53 del 21/12/2009 e modificata per quanto concerne la durata (art. 9), con delibera C.C. n.
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1 Approvata con delibera C.c. n. 53 del 21/12/2009 e modificata per quanto concerne la durata (art. 9), con delibera C.C. n. 31 del 30/06/2010 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RADDA IN CHIANTI E GAIOLE IN CHIANTI PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL ART. 30 DEL T.U. 267/2000 L anno 2010 il giorno 8 del mese di GENNAIO presso la sede del Comune di Radda in Chianti in Piazza F. Ferrucci n. 1, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti: Comune di Radda in Chianti, con sede legale codice fiscale rappresentato dal sig., in qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n.53 del 21/12/2009, esecutiva ai sensi di legge; Comune di Gaiole in Chianti, con sede legale in codice fiscale,rappresentato dal sig., in qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 73 del 18/12/2009, esecutiva ai sensi di legge; PREMESSO CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale n. 40 del 16/08/01, i Comuni facenti parte del Chianti Senese hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio dei quattro Comuni di Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castellina in Chianti e Castelnuovo B.ga; CHE il livello ottimale del Chianti Senese è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003; CHE è possibile svolgere gestioni associate anche a cui partecipano solo alcuni degli enti parte del livello ottimale(sub ambiti); Che l art. 1, comma 2 della legge 65/1986 stabilisce che i Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato; Che ai sensi dell art. 4 della legge 65/1986, i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire, tra l altro, che l ambito ordinario dell attività sia quello del territorio dell ente di appartenenza o dell ente presso cui il personale sia stato comandato;
2 Che ai sensi dell art. 5 della legge 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e il servizio di polizia stradale; Che ai sensi della L.R. 12/2006, più comuni possono accordarsi per l istituzione e la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata, definendo d intesa fra loro le modalità essenziali di svolgimento della funzione associata; Che con nota n del 10/9/2004 il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, in risposta ad un quesito formulato dalla Regione Toscana, ha espresso un orientamento interpretativo alla stregua del quale l ambito territoriale di svolgimento del servizio associato di polizia municipale ex art. 30 del Dlgs 267/2000 è costituito dall insieme del territorio dei comuni associati. CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari: Comune di Radda in Chianti, deliberazione n. 53 del 21/12/2009 Comune di Gaiole in Chianti, deliberazione n. 73 del 18/12/2009 CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Finalità Scopo della presente convenzione è la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strutture tecniche a disposizione. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti della comunità. Art. 2 Oggetto I Comuni di Radda e Gaiole in Chianti compresi nel territorio della Provincia di Siena, con la presente convenzione stabiliscono di gestire in forma associata mediante l istituzione di un ufficio comune tutte le funzioni, i servizi e le attività che leggi statali, regionali e regolamenti dei singoli Comuni demandano al Servizio di Polizia Municipale. A titolo non esaustivo vengono di seguito riportate le principali funzioni gestite dall Ufficio associato: a) polizia amministrativa - polizia di sicurezza - polizia annonaria e tributaria - polizia igienico sanitaria - polizia veterinaria - polizia edilizia e ambientale
3 - polizia urbana - polizia rurale b) polizia stradale c) polizia giudiziaria Art. 3 Ambito territoriale 1. L ambito territoriale per la gestione associata per il Servizio di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione. 2. L ambito territoriale di cui all art. 5 comma 5 della Legge nr.65/1986 relativo al Porto dell arma coincide con il territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione. L uso dell arma dovrà essere concordato dalle Amministrazioni associate per uniformità di intenti. 3. A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole della Conferenza dei Sindaci e previa deliberazione dei singoli Consigli Comunali dei Comuni interessati, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione. A tal fine saranno chiamati a partecipare alle spese di gestione secondo i criteri che dovranno essere espressamente stabiliti. Art. 4 Comune Responsabile della gestione associata. 1. Comune Responsabile della gestione associata è il Comune di Radda in Chianti 2. Il Sindaco del Comune Responsabile della gestione nomina, sentiti i Sindaci degli altri comuni convenzionati, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell art. 107 del T.U. 267/00 di cui al successivo art. 7. Art. 5 Sistema direzionale 1. La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Responsabile del Servizio che gode di autonomia nell organizzazione degli uffici a cui è preposto, ed è direttamente responsabile dell andamento dello stesso. 2. Per lo svolgimento in forma associata delle attività oggetto della presente convenzione viene istituito un ufficio comune presso la sede del Comune di Radda in Chianti. Art. 6 Forme di consultazione. Conferenza dei sindaci 1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni partecipanti; i Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.
4 2. Alla conferenza sono attribuite le seguenti funzioni: determinazione degli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire; approvazione del programma annuale di attività; esame ed approvazione del piano economico di spesa nonché del relativo prospetto di ripartizione delle spese; esame del consuntivo predisposto dal responsabile dell ufficio comune attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione associata ; espressione del parere sulla richiesta di ammissione alla gestione associata da parte di ulteriori comuni; risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell applicazione della presente convenzione; individuazione del dipendente che sarà nominato secondo le procedure dell ente responsabile della gestione associata, responsabile dell ufficio comune; approvazione di una relazione annuale sul servizio svolto in forma associata predisposta dal responsabile dell ufficio comune e da comunicare ai singoli consigli comunali; 3. La conferenza è convocata e presieduta dal sindaco del comune di Radda in Chianti e si riunisce almeno due volte all anno e comunque ogni volta che uno dei sindaci ne faccia richiesta. Assume le sue determinazioni all unanimità, qualora i Comuni partecipanti alla gestione siano in numero uguale a due; a maggioranza semplice, qualora il numero sia superiore a due. 4. Alle riunioni della conferenza partecipa, ove richiesto, il responsabile dell ufficio comune, con funzioni tecnico-consultive. 5. Alle riunioni può esser invitato altro personale dipendente la cui presenza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere. 6. In fase di prima applicazione della presente convenzione e fino a diversa determinazione della conferenza dei sindaci la funzione di responsabile dell ufficio comune è assegnata al comandante della Polizia Municipale del comune di Radda in Chianti. 7. In via di prima applicazione il programma è predisposto per essere esaminato nella prima seduta della conferenza dei sindaci che si svolge dopo la stipula della presente convenzione e contiene almeno il programma di svolgimento dei servizi esterni di polizia stradale e delle attività di supporto amministrativo. Art. 7 Responsabile del servizio 1.Il Responsabile del Servizio è nominato con le modalità di cui al precedente art. 4 tra i dipendenti inquadrati nella fascia di livello massimo prevista dal contratto collettivo di lavoro ferma restando la possibilità di avvalersi della facoltà di cui all art.110 del T.U. 267/00.
5 2.Il Responsabile del Servizio esercita le funzioni previste dall art.107 del T. U. 267/00 nonché dal Regolamento del Servizio di Polizia Municipale associato dei comuni di Radda e Gaiole in Chianti. Art. 8 Dotazione di risorse umane e strumentali 1. Al Servizio di Polizia municipale associato sono assegnati gli agenti attualmente in servizio negli Enti aderenti (attualmente pari a 4 unità), i quali presentano all atto della sottoscrizione della convenzione le risorse umane e le risorse strumentali di seguito elencate: COMUNE DI Radda in Chianti RISORSE UMANE NR. 1 SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA CAT. D NR. 1 AGENTE CAT. C BENI STRUMENTALI NR. 1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. NR. 2 MACCHINA FOTOGRAFICA NR. 1 APPARECCHIO Telelaser completo di accessori NR. 2 TELEFONI CELLULARI NR. 1 STAMPANTE EPSON NR. 1 STAMPANTE LASERJET NR. 2 PC Collegamento con Ced Motorizzazione Civile Attrezzatura varia. COMUNE DI Gaiole in Chianti RISORSE UMANE NR. 1 SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA CAT. D (o Cat. C) NR. 1 AGENTE CAT. C BENI STRUMENTALI NR. 1 PC IN RETE CON PROGRAMMA WINDOWS XP NR. 1 STAMPANTE MULTIUSO FIAT PANDA (che verrà sostituita prima dell attivazione della convenzione con auto nuova acquistata dal Comune di Gaiole in Chianti con oneri a totale carico). Attrezzatura varia 2. Fermo restando che la proprietà dei mezzi e delle attrezzature rimane in capo ad ogni singolo ente, l utilizzo degli stessi tra gli Enti aderenti è disposto dal Responsabile del Servizio a seconda delle modalità organizzative dello stesso. 3. I beni strumentali acquistati successivamente per l espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a prescindere dalla durata della convenzione, fatto
6 salvo l obbligo di riscatto finale al termine della convenzione, per la parte non ammortizzata. 4. Gli oneri finanziari saranno ripartiti tra gli enti aderenti secondo il criterio di cui all art L organizzazione del Servizio è disciplinata da apposito regolamento. 6. Al fine di organizzare in maniera ottimale il servizio (specialmente nei mesi estivi), le Amministrazioni valuteranno la possibilità di assunzioni a tempo determinato. Art. 9 Durata 1. La presente convenzione avrà la durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre Ogni Comune aderente ha comunque facoltà di recesso motivato da esprimere con deliberazione consiliare con un preavviso di almeno sei mesi. 4. Il recesso di un comune, prima dello scadere dei termini, previa deliberazione del consiglio comunale, dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata all altro comune il mese di settembre e produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo. Art. 10 Rapporti finanziari 1. I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati, sono basati sulla ripartizione degli oneri finanziari secondo il seguente criterio: - Comune di Radda in Chianti 50% della spesa e 50% delle entrate - Comune di Gaiole in Chianti 50% della spesa e 50% delle entrate Con il predetto criterio sono altresì ripartite le spese relative alla gestione del personale in convenzione. 2. Le spese di gestione inerenti la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di cui all art.208 del NCDS saranno finanziate dal fondo comune di cui al successivo art.11 comma La parte residua del suddetto fondo viene ripartita con il criterio di cui al comma 1 e destinata, da ogni ente, alle altre finalità previste dall art.208 del NCDS. A tal fine entro il 30 novembre di ogni anno il Comune capo convenzione ripartisce le somme fino allora accertate. Il saldo verrà erogato entro il 28 febbraio. 4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi si prevede che per il primo anno di gestione, i proventi derivanti dall irrogazione delle sanzioni per violazione del codice della strada verranno attribuiti in proprorzione alla media delle corrispondenti entrate accertate dai singoli comuni negli anni , fino a concorrenza del raggiungimento della media stessa. Le somme risultanti ancora disponibili dopo tale limite saranno ripartite al 50% fra i due enti. 4.Qualunque spesa non direttamente imputabile ai singoli comuni interessati, ma riconducibile al servizio intercomunale, sarà assunta dal Comune capo-convenzione e successivamente ripartita tra gli enti con il criterio di cui al comma 1.
7 5. Eventuali contributi concessi in base alla legge regionale 40/01, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi, comportando una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti. Eventuali maggiori risorse rispetto al fabbisogno sopra descritto saranno destinate secondo le direttive della Conferenza dei Sindaci, tenuto conto delle necessità di altre eventuali gestioni associate attivate tra gli enti aderenti. 6. Il Comune di Radda in Chianti, in qualità di ente capofila della gestione associata, beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della legge regionale 40/01, sarà responsabile dell eventuale revoca dei contributi concessi. 7. In caso di assunzione di nuovo personale in costanza di convenzione, le procedure di selezione verranno espletate congiuntamente dai Comuni associati previo adeguamento dei relativi Regolamenti disciplinanti le forme e i requisiti per l accesso. Il nuovo assunto inquadrato nella dotazione del Comune in cui è collocato in base alla pianta organica, è assegnato alla convenzione. Al termine di scadenza della stessa, o in ogni altro caso di scioglimento anticipato, il dipendente tornerà nella piena disponibilità del Comune di appartenenza. Art. 11 Proventi da sanzioni amministrative 1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada elevate nell ambito territoriale della convenzione confluiscono in un fondo comune gestito dal comune di Radda in Chianti; i suddetti proventi sono destinati nei modi e per le finalità di cui all art.208 del NCDS. La ripartizione delle suddette somme (effettuate al 50% fra i due enti), terrà conto della deroga disposta dal precedente art. 10 e riferita al primo anno di gestione. 2. I proventi delle altre sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali sono di spettanza dell ente nel cui territorio sono state elevate. Art. 12 Obblighi e garanzie 1. I comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio e alla reciproca collaborazione per l ottimizzazione della funzione di polizia municipale. 2. Al fine di consentire l acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di gestione associata, i Comuni favoriscono la formazione professionale degli addetti al servizio. 3. Le spese di formazione sono ripartite tra tutti i comuni sottoscriventi la convenzione con il criterio di cui al precedente art.10.
8 Articolo 13 Preventivo e consuntivo della gestione del servizio Il Comandante responsabile, con l aiuto dei responsabili del Servizio finanziario dei due Comuni propone, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, alla Conferenza dei Sindaci due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e delle entrate accertate e riscosse nell anno e uno delle previsioni di spesa per l anno successivo, inclusivi entrambi del piano di riparto. Articolo 14 Proventi da sanzioni irrogate dagli operatori del servizio I proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni in materia di codice della strada, da parte degli operatori del servizio sono incassati dal Comune Capofila titolare di apposito conto corrente e ripartiti secondo i criteri di cui al disposto dall art. 10. Articolo 15 Acquisto di Beni di Investimento I veicoli in dotazione, come pure le attrezzature di ciascun Comune, pur rimanendo di proprietà delle singole amministrazioni di cui all art. 1, passano nella piena disponibilità del Servizio associato di Polizia Locale, ed avranno le caratteristiche di identificazione disposte dalla vigente normativa. Gli acquisti dei beni in oggetto devono rispettare le previsioni effettuate in sede di bilancio, così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Qualora ciò non sia possibile gli acquisti dovranno essere singolarmente e preventivamente autorizzati dalla Conferenza stessa. Detti beni entrano nel patrimonio del Comune acquirente ma gli ammortamenti verranno inseriti nel piano di riparto generale delle spese. In caso di cessazione della convenzione verrà data al comune interessato la possibilità di riscatto finale del bene stesso. Art. 16 Rinvio al regolamento 1. Con separato provvedimento adottato contestualmente alla presente convenzione da ciascuno degli enti aderenti sarà approvato il Regolamento del Servizio di Polizia Municipale associato ai sensi della normativa vigente. Atto composto da n. 14 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Art. 17 Comunicazione Copia della seguente convenzione sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena e al Sig. Prefetto di Siena per quanto di competenza.
9 Agli stessi organi dello Stato saranno tempestivamente comunicati i nominativi del Responsabile e degli operatori del Servizio di Polizia municipale assegnati all ufficio comune. Il Responsabile dell Ufficio comune curerà i rapporti con gli Uffici dello Stato competenti per quanto necessario all ordinato svolgimento delle funzioni statali. Comune di Radda in Chianti Comune di Gaiole in Chianti
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