GIORNATA DI STUDIO. La Nuova Classificazione dei Rifiuti «Aspetti Normativi ed Analitici»

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GIORNATA DI STUDIO. La Nuova Classificazione dei Rifiuti «Aspetti Normativi ed Analitici»"

Transcript

1 GIORNATA DI STUDIO La Nuova Classificazione dei Rifiuti «Aspetti Normativi ed Analitici» Napoli, 24 Settembre 2016 Aula L. Sorrentino DIPARTIMENTO DI FARMACIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Salvatore Di Rosa ARPAC

2 Programma 1 a Sessione La Nuova Classificazione dei rifiuti Aspetti Normativi ed Analitici Introduzione al Nuovo Quadro Normativo sulla Classificazione dei Rifiuti; Brevi cenni al GHS e al Regolamento 2008/1272/CE (CLP); Il Regolamento della Commissione UE n. 1357/2014; Esempi di classificazione di diverse sostanze pericolose; Legge 6 agosto 2015, n. 125 Attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", secondo le modalità dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7 ; Programma 2 a Sessione La Decisione della Commissione UE n. 955/2014; La Normativa sui POPs relativa alla Classificazione e Gestione dei Rifiuti; Le Criticità Analitiche; Esempi di Classificazione dei Rifiuti.

3 Il Nuovo Quadro Normativo sulla Classificazione dei Rifiuti Nel dicembre 2014 sono stati emanati tre atti regolamentari comunitari attinenti la classificazione dei rifiuti: Regolamento 2014/1357/UE - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l allegato III della Direttiva 2008/98/CE Decisione 2014/955/UE - Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Regolamento 2014/1342/UE - Regolamento della Commissione del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (Regolamento POP)

4 Il Nuovo Quadro Normativo sulla Classificazione dei Rifiuti Le prime due disposizioni allineano i criteri di classificazione dei rifiuti ai criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose disciplinate dal Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP), che a decorrere dal 1 giugno 2015 ha sostituito integralmente la Direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e la Direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Il Regolamento 2014/1342/UE sugli inquinanti organici persistenti (POPs), che aggiorna gli allegati IV e V del Regolamento 2004/850/CE, entrato in vigore il 18 giugno 2015, interviene, indirettamente, sulla classificazione dei rifiuti, in quanto il regolamento POPs è richiamato nella procedura di valutazione della pericolosità dei rifiuti dalla Decisione 2000/532/CE, per effetto delle modifiche introdotte dalla Decisione 2014/955/UE.

5 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Regolamento CE n 1272 del 16/12/2008 : Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) Recepisce il GHS GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Rio de Janeiro 1992

6 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) GHS, la storia: Nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, tenutasi nel giugno del 1992, venne predisposta l Agenda 21, un documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo. Tale documento è formato da 40 capitoli e suddiviso in 4 sezioni: 1. dimensione economica e sociale: povertà, sanità, ambiente, aspetti demografici, produzione; 2. conservazione e gestione delle risorse: atmosfera, foreste, deserti, montagne, acqua, prodotti chimici, rifiuti; 3. rafforzamento del ruolo dei gruppi più significativi: donne, giovani, anziani, Ong (Organizzazioni non governative), agricoltori, sindacati, settori produttivi, comunità scientifica; 4. mezzi di esecuzione del programma: strumenti scientifici, formazione, informazione, cooperazione internazionale, strumenti finanziari, strumenti giuridici.

7 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) GHS, la storia: Il Capitolo 19 (relativo alla corretta gestione dei prodotti chimici) è articolato in 6 programmi di azione, uno dei quali è relativo alla Armonizzazione della classificazione e dell etichettatura dei prodotti chimici. Questo programma d azione ha il seguente obiettivo: Un sistema globale armonizzato di classificazione dei pericoli e di etichettatura, comprese le schede di sicurezza e simboli facilmente riconoscibili, dovrebbe essere disponibile, se fattibile, per l anno GHS è un sistema volontario

8 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) regolamentazioni diverse fra i vari Paesi (es. Europa e Stati Uniti); norme specifiche di settore (Trasporto, Industria, Ambiente, Salute, Agricoltura, Consumatori, Ambiente di lavoro)

9 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Cos'è il GHS? GHS è l'acronimo inglese di "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (in italiano: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), voluto ed approntato dalle Nazioni Unite (ONU) al fine di assicurare una classificazione e un'etichettatura uniformi dei prodotti chimici a livello mondiale. Con la nuova classificazione, basata su criteri armonizzati, sarà infatti possibile comunicare i pericoli insiti nelle sostanze chimiche servendosi dei medesimi simboli, delle stesse frasi tipo relative alla natura del rischio e alle precauzioni da adottare in tutto il mondo, sia sulle etichette dei prodotti chimici sia nelle schede dei dati di sicurezza. Ciò consentirà di semplificare notevolmente il commercio internazionale di tali sostanze, ma soprattutto di dotare di una protezione migliore per l'uomo anche nelle nazioni ancora prive di un sistema per la classificazione e l'etichettatura. Il sistema GHS varato a livello dell'onu rappresenta però unicamente un sistema quadro e, per acquisire validità giuridica, deve essere recepito dai singoli Stati nel diritto nazionale.

10 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) L'introduzione del sistema GHS nell'unione Europea Nell'UE, il sistema GHS viene introdotto con un approccio modulare «Building Block Approach» con il cosiddetto «Regolamento CLP» (acronimo inglese di «Classification, Labelling and Packaging»; in italiano: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele), approvato dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo. Le sostanze hanno già dovuto essere classificate ed etichettate secondo il nuovo sistema prima del 1 dicembre 2010, mentre i preparati (ora denominati appunto miscele) lo dovranno essere entro il 1 giugno Il GHS è tuttavia applicabile già dal 2009.

11 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Il Regolamento CLP si applica: Campo di Applicazione a tutte le sostanze chimiche e le miscele pericolose, compresi i biocidi e gli antiparassitari e taluni articoli specifici, dove si intende per: sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; articolo: un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;

12 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Campo di Esclusione Il Regolamento CLP NON si applica alle sostanze, miscele ed articoli, destinati all'utilizzatore finale, in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l'etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione comunitaria, ovvero: a. ai medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE; b. ai medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE; c. ai prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE; d. ai dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, di carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella direttiva 98/79/CE;

13 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Il Regolamento CLP NON si applica Campo di Esclusione e. agli alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, anche quando sono utilizzati: i. come additivi alimentari in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 89/107/CEE; ii. come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE; iii. come additivi in mangimi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003; iv. negli alimenti per animali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 82/471/CEE. f. alle sostanze e alle miscele radioattive che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

14 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Il Regolamento CLP NON si applica Campo di Esclusione g. alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione oppure in transito; h. alle sostanze intermedie non isolate; i. alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente. NON si applica al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale. I rifiuti NON sono sostanze né miscele (né articoli)

15 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Prima di immettere sostanze chimiche sul mercato, gli operatori del settore devono stabilire quali sono i pericoli fisici, i rischi per la salute umana e per l'ambiente che possono derivare da sostanze e miscele, secondo i criteri definiti nelle parti da 2 a 5 dell Allegato I del CLP, classificando queste ultime in linea con i rischi individuati. Inoltre, le sostanze chimiche pericolose devono essere etichettate in base a un sistema standardizzato in modo che i lavoratori e i consumatori possano conoscerne gli effetti prima di utilizzarle.

16 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Le sostanze pericolose, in relazione alla modalità con cui è avvenuta la loro classificazione, si dividono in: sostanze soggette a «classificazione armonizzata»; sostanze soggette ad «auto-classificazione» Le sostanze a classificazione armonizzata sono quelle elencate nella Tabella 3.1 dell Allegato VI al CLP(e successivi ATP). Nella Tabella 3.1, oltre ai «descrittori» della sostanza (numero della sostanza corrispondente al vecchio numero Index, denominazione ufficiale, numero CAS e CE), figurano la sua classificazione (ovvero i codici di classe e categoria di pericolo), i pittogrammi ed i codici di avvertenza e di indicazione di pericolo (H).

17 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) «Descrittori»

18 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

19 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

20 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) La classificazione (armonizzata) presente nella Tabella 3.1, per una data sostanza, prevale sempre rispetto a quella ricavabile da altre fonti ed è quella da utilizzare nel processo di classificazione di un rifiuto. Tuttavia, se una sostanza non è elencata nella Tabella 3.1, la sostanza è soggetta ad «auto-classificazione». La classificazione deve quindi essere effettuata dal fornitore secondo i criteri previsti dal CLP, dove per fornitore, ai sensi dell art.2 del Regolamento 2008/1272/CE «definizioni», si intende: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela. Ai sensi dell articolo 40 del Regolamento 2008/1272/CE, ogni fabbricante o importatore, o gruppi di fabbricanti o importatori («il notificante») di sostanze pericolose, indipendentemente dalla quantità prodotta/importata, devono effettuare all Agenzia Chimica Europea (ECHA) la notifica della classificazione e dell etichettatura di dette sostanze.

21 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) L elenco delle notifiche effettuate è consultabile sul sito dell ECHA ( e costituisce quindi una fonte importante di informazioni relative alla classificazione (auto-classificazione) di sostanze non ancora contenute nella Tabella 3.1 dell Allegato VI al CLP. «Inventario delle classificazioni e delle etichettature» L inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L) è una banca dati contenente informazioni di base sulla classificazione e sull'etichettatura di sostanze notificate e registrate, ricevute da fabbricanti e importatori. Contiene inoltre l'elenco delle classificazioni armonizzate giuridicamente vincolanti (Allegato VI al regolamento CLP). Questa banca dati è istituita e mantenuta dall ECHA (European Chemical Agency) ed è consultabile sul sito: Gli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono proporre l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza in tutta l'unione europea. Le relative informazioni, inoltre, saranno disponibili nell'inventario.

22 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

23 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Scorrere in giù la pagina

24 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

25 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) Scorrere in giù la pagina

26 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

27 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

28 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

29 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

30 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP)

31 Normativa sulla Classificazione delle Sostanze e Miscele Pericolose Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP) LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO CLP NUOVE CATEGORIE DI PERICOLO CAMBIANO I PITTOGRAMMI Aerosol infiammabili Gas comburenti Gas sotto pressione Sostanze e miscele autoreattive Sostanze e miscele autoriscaldanti Sostanze e miscele corrosive per i metalli Pericoloso per lo strato d ozono

32 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive A decorrere dal 1 giugno 2015 la Direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (Ce) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1 giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1 giugno L'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 è stato modificato dal presente Regolamento (Regolamento 18 dicembre 2014, n. 2014/1357/UE) al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

33 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova (1). Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1. (1) I metodi da utilizzare sono descritti nel Regolamento 2008/440/CE del Consiglio, così come modificato dal Regolamento 7 dicembre 2015, n. 2016/266/UE, e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

34 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Tabella 1 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1 Codici di classe e Categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Pittogramma Unst. Expl.: Esplosione instabile H 200 Expl. 1.1 : Esplosivo, pericolo di esplosione di massa H 201 Expl. 1.2 : Esplosivo; grave pericolo di esplosione H 202 Expl. 1.3 : Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d aria o di proiezione H 203 Expl. 1.4 : Pericolo di incendio o di proiezione H 204 Selfreact. A : Rischio di esplosione per riscaldamento Org. Perox. A : Rischio di esplosione per riscaldamento H 240 Selfreact. B : Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento H 241 Org. Perox. B : Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento

35 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» La caratteristica di pericolo HP1 individua i rifiuti che presentano il pericolo di esplosione. Per l attribuzione di questa caratteristica di pericolo il regolamento non fissa valori limite né sulla concentrazione di singole sostanze né sulle sommatorie delle concentrazioni di più sostanze. Il regolamento si limita ad indicare nell apposita tabella i codici di indicazione di pericolo delle sostanze pericolose la cui presenza può conferire al rifiuto il pericolo di esplosione.

36 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Unst. Expl. - H200 Index No International Chemical Classification Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) ethyl nitrate Unst. Expl. H mercury difulminate; mercuric fulminate; fulminate of mercury Unst. Expl. Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic lead diazide; lead azide Unst. Expl. Repr. 1A Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic salts of picric acid Unst. Expl. Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * H200 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410 H200 H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410 H200 H331 H311 H301

37 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Expl H201 Index No International Chemical Identification ammonium perchlorate; [containing 80 % of 0-30 µm particles] cellulose nitrate; nitrocellulose EC No CAS No Expl. 1.1 Ox. Sol. 1 Hazard Class and Category Code(s) Classification H201 H Expl. 1.1 H ,4,6-trinitrotoluene; TNT Expl. 1.1 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Aquatic Chronic 2 Hazard Statement Code(s) H201 H331 H311 H301 H373 ** H X 2,4,6-trinitrophenol; picric acid Expl. 1.1 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * H201 H331 H311 H301

38 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Expl H202 Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo Expl H202

39 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Expl H203 Index No International Chemical Identification hydroxybenzotriazole, anhydrous; EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Expl. 1.3 H hydroxybenzotriazole, monohydrated Expl. 1.3 H203

40 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Expl H204 Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo Expl H204

41 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Self-react.A - H240 Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo Self-react.A - H240

42 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Self-react. B H241 Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo Self-react.B - H241

43 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 1» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di esplosione : Org. Perox. B H241 Index No International Chemical Identification Bis (4-methylbenzoyl) peroxide EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Org. Perox. B **** Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification H241 H400 H401 Hazard Statement Code(s) methylethylketone peroxide trimer Org. Perox. B **** Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H241 H304 H315 H317

44 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 2» HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova (2). Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2. (2) I metodi da utilizzare sono descritti nel Regolamento 2008/440/CE del Consiglio, così come modificato dal Regolamento 7 dicembre 2015, n. 2016/266/UE, e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

45 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 2» Tabella 2 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2 Codici di classe e Categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Pittogramma Ox. Gas 1 : Può provocare o aggravare un incendio: comburente H 270 Ox. Liq. 1 : Può provocare un incendio o un esplosione: molto comburente Ox. Sol. 1 : Può provocare un incendio o un esplosione: molto comburente H271 Ox. Liq. 2 : Può aggravare un incendio: comburente Ox. Liq. 3 : Può aggravare un incendio: comburente Ox. Sol. 2 : Può aggravare un incendio: comburente H272 Ox. Sol. 3 : Può aggravare un incendio: comburente

46 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 2» La caratteristica di pericolo HP2 individua i rifiuti che presentano il pericolo di essere comburenti. Per l attribuzione di questa caratteristica di pericolo il regolamento non fissa valori limite né sulla concentrazione di singole sostanze né sulle sommatorie delle concentrazioni di più sostanze. Il regolamento si limita ad indicare nell apposita tabella i codici di indicazione di pericolo delle sostanze pericolose la cui presenza può conferire al rifiuto il pericolo di essere comburente.

47 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 2» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di comburente : Ox. Gas - H270 Index No International Chemical Identification nitrogen dioxide [1] dinitrogen tetraoxide [2] [1] [2] EC No CAS No [1] [2] Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Ox. Gas 1 H270 Press. Gas Acute Tox. 2 * H330 Skin Corr. 1B H oxygen Ox. Gas 1 Press. Gas fluorine Ox. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1A chlorine Ox. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 3 * STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 H270 H270 H330 H314 H270 H331 H335 H315 H319 H400

48 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 2» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di comburente : Ox. Liq.1 / Ox. Sol.1 - H271 Index No hydrogen peroxide solution...% International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Ox. Liq. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A Classification H271 H332 H302 H314 Hazard Statement Code(s) barium chlorate Ox. Sol. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Aquatic Chronic potassium bromate Ox. Sol. 1 Carc. 1B Acute Tox. 3 * perchloric acid... % Ox. Liq. 1 Skin Corr. 1A H271 H332 H302 H411 H271 H350 H301 H271 H314

49 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 2» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di comburente : Ox. Liq.2 / Ox. Sol.2 / Ox. Liq.3 / Ox. Sol. 3 - H272 Index No International Chemical Identification EC No CAS No nitric acid... % Ox. Liq. 2 Skin Corr. 1A Hazard Class and Category Code(s) Classification H272 H314 Hazard Statement Code(s) X potassium nitrite Ox. Sol. 2 Acute Tox. 3 * Aquatic Acute diammonium peroxodisulphate; ammonium persulphate Ox. Sol. 3 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens sodium nitrite Ox. Sol. 3 Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1 H272 H301 H400 H272 H302 H335 H315 H319 H334 H317 H272 H301 H400

50 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive HP 3 "Infiammabile": Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» rifiuto liquido infiammabile rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 C e inferiore o pari a 75 C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; rifiuto solido infiammabile rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; rifiuto gassoso infiammabile rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 C e a pressione normale di 101,3 kpa;

51 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive HP 3 "Infiammabile": Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» rifiuto idroreattivo rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; altri rifiuti infiammabili aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova (3). Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3. (3) I metodi da utilizzare sono descritti nel Regolamento 2008/440/CE del Consiglio, così come modificato dal Regolamento 7 dicembre 2015, n. 2016/266/UE, e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

52 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Tabella 3 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3 Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Pittogramma Flam. Gas 1: Gas altamente infiammabile Flam. Gas 2 : Gas altamente infiammabile Aerosol 1 : Areosol altamente infiammabile Aerosol 2: Areosol altamente infiammabile Flam. Liq.1 : Liquido e vapore altamente infiammabile Flam. Liq.2 : Liquido e vapore facilmente infiammabile H220 H221 H222 H223 H224 H225

53 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Tabella 3 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3 Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Pittogramma Flam. Liq. 3 : Liquido e vapore infiammabile H226 Flam. Sol. 1 : Solido infiammabile Flam. Sol. 2 : Solido infiammabile H228 Self-react. CD : Rischio di incendio per riscaldamento Self-react. EF : Rischio di incendio per riscaldamento Org. Perox. CD : Rischio di incendio per riscaldamento H242 Org. Perox. EF : Rischio di incendio per riscaldamento

54 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Tabella 3 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3 Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Pittogramma Pyr. Liq. 1 : Spontaneamente infiammabile all aria Pyr. Sol. 1 : Spontaneamente infiammabile all aria Self-heat.1 : Sostanza autoriscaldante: può infiammarsi H250 H251 Self-heat. 2 : Sostanza autoriscaldante: in grande quantità può infiammarsi H252 Water-react.1 : A contatto con l acqua libera gas che possono infiammarsi spontaneamente Water-react.2 : A contatto con l acqua libera gas infiammabili Water-react.3 : A contatto con l acqua libera gas infiammabili H260 H261

55 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» La caratteristica di pericolo HP3 individua i rifiuti che presentano il pericolo di essere infiammabili. Per l attribuzione di questa caratteristica di pericolo il regolamento non fissa valori limite né sulla concentrazione di singole sostanze né sulle sommatorie delle concentrazioni di più sostanze. Il regolamento si limita ad indicare nell apposita tabella i codici di indicazione di pericolo delle sostanze pericolose la cui presenza può conferire al rifiuto il pericolo di essere infiammabile.

56 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Flam. Gas 1 - H220 Index No International Chemical Identification EC No CAS No carbon monoxide Flam. Gas 1 Press. Gas Repr. 1A Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) H220 H360D *** H331 H372 ** phosphine Flam. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute ethylene Flam. Gas 1 Press. Gas STOT SE propene; propylene Flam. Gas 1 Press. Gas X 1,3-butadiene; buta-1,3-diene Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B H220 H330 H314 H400 H220 H336 H220 H220 H350 H340

57 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Flam. Gas 2 - H221 Index No International Chemical Identification EC No CAS No ammonia, anhydrous Flam. Gas 2 Press. Gas Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) H221 H331 H314 H400 Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Aereosol 1 H222 Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo Aerosol 1 - H222

58 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Aereosol 2 H223 Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo Aerosol 2 - H223

59 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Flam. Liq. 1 - H X Index No International Chemical Identification EC No CAS No hydrogen cyanide; hydrocyanic acid Hazard Class and Category Code(s) Flam. Liq. 1 Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification H224 H330 H400 H410 Hazard Statement Code(s) isopentane; 2-methylbutane Flam. Liq. 1 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H224 H304 H336 H ,1-dichloroethylene; vinylidene chloride Flam. Liq. 1 Carc. 2 Acute Tox. 4 * H224 H351 H diethyl ether; ether Flam. Liq. 1 Acute Tox. 4 * STOT SE acetaldehyde; ethanal Flam. Liq. 1 Carc. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 H224 H302 H336 H224 H351 H335 H319

60 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Flam. Liq. 2 - H225 Index No International Chemical Identification EC No CAS No carbon disulphide Flam. Liq. 2 Repr. 2 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Hazard Class and Category Code(s) Classification Hazard Statement Code(s) H225 H361fd H372 ** H315 H N,N-dimethylhydrazine Flam. Liq. 2 Carc. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1B Aquatic Chronic butyl nitrite Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * pentane Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H225 H350 H331 H301 H314 H411 H225 H331 H301 H225 H304 H336 H411

61 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Flam. Liq. 3 - H226 Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) trimethyl borate Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Classification H226 H312 Hazard Statement Code(s) hydrazine Flam. Liq. 3 Carc. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic parathion - methyl (ISO); O,O-dimethyl O-4- nitrophenyl phosphorothioate Flam. Liq. 3 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410 H226 H330 H300 H311 H373 ** H400 H410

62 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Flam. Sol. 1 / Flam. Sol. 2 - H228 Index No magnesium, powder or turnings International Chemical Identification EC No CAS No Flam. Sol. 1 Self-heat. 1 Water-react. 2 Hazard Class and Category Code(s) Classification H228 H252 H261 Hazard Statement Code(s) red phosphorus Flam. Sol. 1 Aquatic Chronic pentachlorobenzene Flam. Sol. 1 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H228 H412 H228 H302 H400 H methenamine; hexamethylenetetramine tetraphosphorus trisulphide; phosphorus sesquisulphid Flam. Sol. 2 Skin Sens Flam. Sol. 2 Water-react. 1 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 H228 H317 H228 H260 H302 H400

63 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Self-react CD / Self-react EF / Org. Perox. CD / Org. Perox EF Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) peracetic acid... % Flam. Liq. 3 Org. Perox. D **** Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A Aquatic Acute di-tert-butyl peroxide Flam. Liq. 2 Org. Perox. E Muta O,O-tert-butyl O-docosyl monoperoxyoxalate Org. Perox. C **** Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification H226 H242 H332 H312 H302 H314 H400 H225 H242 H341 H242 H400 H410 Hazard Statement Code(s) R-2,3-epoxy-1-propanol Self-react. C **** Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B H242 H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H314

64 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Pyr. Liq.1 / Pyr. Sol.1- H250 Index No International Chemical Identification EC No CAS No trialkylboranes - - Pyr. Sol. 1 Skin Corr. 1B Hazard Class and Category Code(s) Classification H250 H314 Hazard Statement Code(s) diethylmethoxyborane Pyr. Liq. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Chronic X n-hexyllithium Pyr. Sol. 1 Water-react. 1 Skin Corr. 1A H250 H332 H312 H302 H373 ** H314 H317 H413 H250 H260 H magnesium powder (pyrophoric) Pyr. Sol. 1 Water-react. 1 H250 H260

65 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Self-heat.1- H251 Index No sodium dithionite; sodium hydrosulphite International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Self-heat. 1 Acute Tox. 4 * Classification H251 H302 Hazard Statement Code(s) zirconium powder (non pyrophoric) sodium methanolate; sodium methoxide [1] potassium methanolate; potassium methoxide [2] lithium methanolate; lithium methoxide [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] Self-heat. 1 Skin Corr. 1B Self-heat 1 H251 H314 H potassium ethanolate; potassium ethoxide [1] sodium ethanolate; sodium ethoxide [2] [1] [2] [1] [2] Skin Corr. 1B Self-heat 1 H314 H sodium dithionite; sodium hydrosulphite Self-heat. 1 Acute Tox. 4 * H251 H302

66 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Self-heat.2- H252 Index No magnesium, powder or turnings International Chemical Identification EC No CAS No Flam. Sol. 1 Self-heat. 2 Water-react. 2 Hazard Class and Category Code(s) Classification H228 H252 H261 Hazard Statement Code(s)

67 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Water- react.1- H260 Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) aluminium lithium hydride Water-react. 1 Skin Corr. 1A Classification X sodium hydride Water-react. 1 H calcium hydride Water-react. 1 H260 H260 H314 Hazard Statement Code(s) X n-hexyllithium Pyr. Sol. 1 Water-react. 1 Skin Corr. 1A H250 H260 H calcium carbide Water-react. 1 H sodium Water-react. 1 Skin Corr. 1B H260 H magnesium powder (pyrophoric) Pyr. Sol. 1 Water-react. 1 H250 H260

68 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 3» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di infiammabile : Water-react.2 / Water-react.3 - H261 Index No magnesium, powder or turnings International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Flam. Sol. 1 Self-heat. 1 Water-react. 2 Classification H228 H252 H261 Hazard Statement Code(s) aluminium powder (stabilised) Flam. Sol. 1 Water-react. 2 H228 H X calcium Water-react. 2 H261

69 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 4» HP 4 "Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Il valore soglia (valore di cut-off) di cui tenere conto in sede di valutazione (valore da considerare in sommatoria) riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1 %. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo «HP 4». Si noti che il valore di cut-off delle sostanze classificate Skin corr. 1A (H314) coincide con il valore limite di pericolosità della sommatoria ( Skin corr. 1A - H314 1 %)

70 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 4» HP 4 "Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo «HP 4». Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 ( H315 + H319) è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo «HP 4». I rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1a, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo «HP 8 Corrosivo». La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8.

71 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 4» HP 4 "Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Skin Corr. 1A 1% 1% HP4 Skin Corr. (1A),1B,1C 1% 5% HP8 H315 Provoca irritazione cutanea. Skin Irrit. 2 1% H315+ H319 20% HP4 H318 Provoca gravi lesioni oculari. Eye Dam. 1 1% 10% HP4 H319 Provoca grave irritazione oculare. Eye Irrit. 2 1% H315+ H319 20% HP4

72 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 4» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di irritante : Skin Corr. 1A H314 1% Skin Corr. 1A H314 < 5 % ; Conc. Cut-off: Skin Corr. 1A H314 = 1 % Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) aluminium lithium hydride Water-react. 1 Skin Corr. 1A Classification H260 H314 Hazard Statement Code(s) X boron trifluoride Press. Gas Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1A nitric acid... % Ox. Liq. 2 Skin Corr. 1A H330 H314 H272 H hydrogen peroxide solution...% Ox. Liq. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A H271 H332 H302 H hydrofluoric acid... % Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1A H310 H330 H300 H314

73 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 4» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di irritante : Skin Irrit.2 H315 e Eye Irrit.2 H319 ( H315 + H319) 20 % ; Conc. Cut-off: (H315 = 1 % ; H319 = 1 %) Index No beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex International Chemical Identification EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Carc. 1B H350i Acute Tox. 2 * H330 Acute Tox. 3 * H301 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 ** Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H carbon disulphide Flam. Liq. 2 Repr. 2 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit sodium fluoride Acute Tox. 3 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 H225 H361fd H372 ** H315 H319 H301 H315 H319

74 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 4» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di irritante : Eye Dam. 1 H318 Eye Dam. 1 H % ; Conc. Cut-off: 1 % Index No International Chemical Classification Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) X sodium hydrogensulphate Eye Dam. 1 H sodium metabisulphite Acute Tox. 4 * Eye Dam propan-1-ol; n-propanol Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Dam butan-1-ol; n-butanol Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam methoxypropanol Flam. Liq. 3 Repr. 1B STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 H302 H318 H225 H336 H318 H226 H302 H335 H336 H315 H318 H226 H360D *** H335 H315 H318

75 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 C) non è superiore a 20,5 mm2/s.

76 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Asp. Tox. 1 n.a H304 10% HP5 H335 Può irritare le vie respiratorie. STOT SE Conc. ind. 20% HP5 H370 Provoca danni agli organi. STOT SE Conc. ind. 1% HP5 H371 H372 H373 Può provocare danni agli organi. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. STOT SE Conc. ind. 10% HP5 STOT RE Conc. ind. 1% HP5 STOT RE Conc. ind. 10% HP5 Tabella 4 del Regolamento 2014/1357/UE Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5

77 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità in caso di aspirazione : Asp.Tox.1 H304 Asp. Tox. 1- H % ; Conc. Cut-off: non applicabile Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) pentane Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic cyclohexane Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic benzene Flam. Liq. 2 Carc. 1A Muta. 1B Asp. Tox. 1 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit X cumene [1] propylbenzene [2] [1] [2] [1] [2] Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 Classification H225 H304 H336 H411 H225 H304 H336 H315 H400 H410 Hazard Statement Code(s) H225 H350 H340 H304 H372 ** H315 H319 H226 H304 H335 H411

78 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità specifica per organi bersaglio : STOT SE3 H335 ; Conc. Ind. Limite 20 % Index No beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex International Chemical Identification EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Carc. 1B H350i Acute Tox. 2 * H330 Acute Tox. 3 * H301 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 ** Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H silicon tetrachloride STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit calcium sulphide STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute potassium hydrogensulphate STOT SE 3 Skin Corr. 1B H335 H315 H319 H335 H315 H319 H400 H335 H314

79 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità specifica per organi bersaglio : STOT SE1 H370 ; Conc. Ind. Limite 1 % Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) X methanol Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT SE mipafox (ISO); N,N'- diisopropylphosphorodiamidic fluoride leptophos (ISO); O-4-bromo- 2,5-dichlorophenyl O-methyl phenylphosphorothioate Classification Hazard Statement Code(s) H225 H331 H311 H301 H370 ** STOT SE 1 H370 ** Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H301 H312 H370 ** H400 H410

80 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità specifica per organi bersaglio : STOT SE2 H371 ; Conc. Ind. Limite 10 % Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo di Tossicità specifica per organi bersaglio : STOT SE2 H371

81 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità specifica per organi bersaglio : STOT RE1 H372 ; Conc. Ind. Limite 1 % Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) beryllium Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT SE 3 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Classification Hazard Statement Code(s) H350i H330 H301 H335 H372 ** H315 H319 H parathion (ISO); O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic Muta. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2 H330 H300 H311 H372 ** H400 H410 H341 H361d *** H332 H302 H335 H372 ** H411

82 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 5» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità specifica per organi bersaglio : STOT RE2 H373 ; Conc. Ind. Limite 10 % Index No thiram (ISO); tetramethylthiuram disulphide International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification Hazard Statement Code(s) H332 H302 H373 ** H315 H319 H317 H400 H diuron (ISO); 3-(3,4- dichlorophenyl)-1,1- dimethylurea Carc. 2 Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H351 H302 H373 ** H400 H phosphorus trichloride Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * STOT RE 2 * Skin Corr. 1A H330 H300 H373 ** H314

83 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» HP 6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo. I seguenti valori limite (Cut-off) sono da prendere in considerazione in sede di valutazione (ovvero, nel calcolo delle rispettive sommatorie): per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %; per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

84 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» HP 6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. Tabella 4 del Regolamento 2014/1357/UE Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6 Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H300 Letale se ingerito Acute Tox. 1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) 0,1% 0,1% HP6 0,1% 0,25% HP6 H301 Tossico se ingerito. Acute Tox. 3 (Oral) 0,1% 5% HP6 H302 Nocivo se ingerito. Acute Tox. 4 (Oral) 1% 25% HP6 Si noti che il valore di Cut-off delle sostanze classificate Acute Tox 1 (Oral) H300) coincide con il valore limite di pericolosità della sommatoria ( Acute Tox 1 (Oral)- H300 0,1 %)

85 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» HP 6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. Tabella 4 del Regolamento 2014/1357/UE Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6 Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H310 Letale per contatto con la pelle. Acute Tox. 1 (Dermal) Acute Tox. 2 (Dermal) 0,1% 0,25% HP6 0,1% 2,5% HP6 H311 Tossico per contatto con la pelle. Acute Tox. 3 (Dermal) 0,1% 15% HP6 H312 Nocivo per contatto con la pelle. Acute Tox. 4 (Dermal) 1% 55% HP6

86 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» HP 6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. Tabella 4 del Regolamento 2014/1357/UE Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6 Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H330 Letale se inalato. Acute Tox. 1 (inhal) Acute Tox. 2 (inhal) 0,1% 0,1% HP6 0,1% 0,5% HP6 H331 Tossico se inalato. Acute Tox. 3 (inhal) 0,1% 3,5% HP6 H332 Nocivo se inalato. Acute Tox. 4 (inhal) 1% 22,5% HP6 Si noti che il valore di Cut-off delle sostanze classificate Acute Tox 1 (Inhal) H330) coincide con il valore limite di pericolosità della sommatoria ( Acute Tox 1 (Inhal)- H330 0,1 %)

87 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Orale : Acute Tox.1 (Oral) H300 ; Conc.Limite: H300 0,1 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.1 (Oral) H300 = 0,1 % Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo di Tossicità Acuta Orale : Acute Tox.1 (Oral) H300

88 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Orale : Acute Tox.2 (Oral) H300 ; Conc.Limite: H300 0,25 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.2 (Oral) H300 = 0,1 % Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex - - Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic parathion - methyl (ISO); O,O-dimethyl O-4- nitrophenyl phosphorothioate Flam. Liq. 3 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification H310 H330 H300 H400 H410 Hazard Statement Code(s) H226 H330 H300 H311 H373 ** H400 H inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H310 H330 H300 H373 ** H400 H410

89 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Orale : Acute Tox.3 (Oral) H301 ; Conc.Limite: H301 5 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.3 (Oral) H301 = 0,1 % Index No beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex International Chemical Identification EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Carc. 1B H350i Acute Tox. 2 * H330 Acute Tox. 3 * H301 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 ** Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H sodium nitrite Ox. Sol. 3 Acute Tox. 3 * Aquatic Acute potassium fluoride Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * H272 H301 H400 H331 H311 H arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H331 H301 H400 H410

90 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Orale : Acute Tox.4 (Oral) H302 ; Conc.Limite: H %; Conc. Cut-off: Acute Tox.4 (Oral) H302 = 1 % Index No hydrogen peroxide solution...% International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Ox. Liq. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A Classification H271 H332 H302 H314 Hazard Statement Code(s) ammonium chloride Acute Tox. 4 * Eye Irrit. 2 H302 H potassium hydroxide; caustic potash Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A H302 H potassium permanganate Ox. Sol. 2 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic cobalt oxide Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H272 H302 H400 H410 H302 H317 H400 H410

91 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Dermica : Acute Tox.1 (Dermal) H310 ; Conc.Limite: H310 0,25 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.1 (Dermal) H310 = 0,1 % Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex - - Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification H310 H330 H300 H400 H410 Hazard Statement Code(s) H310 H330 H300 H373 ** H400 H ,1,2,2-tetrachloroethane Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Aquatic Chronic dieldrin (ISO) Carc. 2 Acute Tox. 1 Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H310 H330 H411 H351 H310 H301 H372 ** H400 H410

92 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Dermica: Acute Tox.2 (Dermal) H310 ; Conc.Limite: H310 2,5 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.2 (Dermal) H310 = 0,1 % Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo di Tossicità Acuta Dermica : Acute Tox.2 (Dermal) H310

93 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Dermica : Acute Tox.3 (Dermal) H311 ; Conc.Limite: H %; Conc. Cut-off: Acute Tox.3 (Dermal) H311 = 0,1 % Index No International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) potassium fluoride Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Classification H331 H311 H301 Hazard Statement Code(s) parathion (ISO); O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate carbon tetrachloride; tetrachloromethane Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic Carc. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Aquatic Chronic 3 Ozone 1 H330 H300 H311 H372 ** H400 H410 H351 H331 H311 H301 H372 ** H412 H aldrin (ISO) Carc. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H351 H311 H301 H372 ** H400 H410

94 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta Dermica : Acute Tox.4 (Dermal) H312 ; Conc.Limite: H %; Conc. Cut-off: Acute Tox.4 (Dermal) H312 = 1 % Index No International Chemical Identification cadmium compounds, with the exception of cadmium sulphoselenide (xcds.ycdse), reaction mass of cadmium sulphide with zinc sulphide (xcds.yzns), reaction mass of cadmium sulphide with mercury sulphide (xcds.yhgs), and those specified elsewhere in this Annex o-xylene [1] p-xylene [2] m-xylene [3] xylene [4] [1] [2] [3] [4] EC No CAS No [1] [2] [3] [4] Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Acute Tox. 4 * H332 Acute Tox. 4 * H312 Acute Tox. 4 * H302 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 H226 H332 H312 H ,1,2-trichloroethane Carc. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * H351 H332 H312 H ,2-dichloropropane; propylene dichloride Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * H225 H332 H302

95 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta per Inalazione: Acute Tox.1 (Inhal) H330 ; Conc.Limite: H330 0,1 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.1 (Inhal) H330 = 0,1 % Index No International Chemical Identification acrolein; prop-2-enal; acrylaldehyde calcium phosphide; tricalcium diphosphide EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Flam. Liq. 2 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic Water-react. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Eye Dam. 1 Aquatic Acute aluminium phosphide Water-react. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Aquatic Acute magnesium phosphide; trimagnesium diphosphide Water-react. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Classification H225 H330 H300 H311 H314 H400 H410 H260 H330 H300 H311 H318 H400 H260 H330 H300 H311 H400 H260 H330 H300 H311 H400 Hazard Statement Code(s)

96 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta per Inalazione: Acute Tox.2 (Inhal) H330 ; Conc.Limite: H330 0,5 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.2 (Inhal) H330 = 0,1 % Index No International Chemical Identification beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Carc. 1B H350i Acute Tox. 2 * H330 Acute Tox. 3 * H301 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 ** Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex - - Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H310 H330 H300 H400 H410 H310 H330 H300 H373 ** H400 H410

97 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta per Inalazione: Acute Tox.3 (Inhal) H331 ; Conc.Limite: H331 3,5 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.3 (Inhal) H331 = 0,1 % Index No International Chemical Identification EC No CAS No chlorine Ox. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 3 * STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) H270 H331 H335 H315 H319 H arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H331 H301 H400 H X bromoform; tribromomethane Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic X methanol Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT SE 1 H331 H302 H315 H319 H411 H225 H331 H311 H301 H370 **

98 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 6» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossicità Acuta per Inalazione: Acute Tox.4 (Inhal) H332 ; Conc.Limite: H332 22,5 %; Conc. Cut-off: Acute Tox.4 (Inhal) H332 = 1 % Index No International Chemical Identification hydrogen peroxide solution...% EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Ox. Liq. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A Classification H271 H332 H302 H314 Hazard Statement Code(s) manganese dioxide Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * H332 H antimony compounds, with the exception of the tetroxide (Sb2O4), pentoxide (Sb2O5), trisulphide (Sb2S3), pentasulphide (Sb2S5) and those specified elsewhere in this Annex barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2- hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Aquatic Chronic 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * H332 H302 H411 H332 H302

99 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 7» HP 7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo (Carc. 1A - H350; Carc. 1B H350; Carc. 2 H351) e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H350 Può provocare il cancro Carc. 1A Conc. ind. 0,1 % HP7 Può provocare il cancro Carc.1B Conc. ind. 0,1 % HP7 H351 Sospettato di provocare il cancro Carc Conc. ind. 1 % HP7 Tabella 6 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7

100 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 7» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Cancerogeno: Carc. 1A H350; Conc. Limite: 0,1%. Index No International Chemical Identification nickel monoxide [1] nickel oxide [2] bunsenite [3] [1] [2] EC No CAS No [1] [2] [3] Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Carc. 1A H350i STOT RE 1 H372 ** Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 4 H diarsenic trioxide; arsenic trioxide vinyl chloride; chloroethylene Carc. 1A Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A H350 H300 H314 H400 H410 H220 H benzene Flam. Liq. 2 Carc. 1A Muta. 1B Asp. Tox. 1 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 H225 H350 H340 H304 H372 ** H315 H319

101 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 7» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Cancerogeno: Carc. 1B H350; Conc. Limite: 0,1%. Index No International Chemical Identification beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Carc. 1B H350i Acute Tox. 2 * H330 Acute Tox. 3 * H301 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 ** Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex Carc. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H350i H317 H400 H cobalt dichloride Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H350i H341 H360F *** H302 H334 H317 H400 H410

102 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 7» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Cancerogeno: Carc. 2 H351; Conc. Limite: 1%. Index No International Chemical Identification EC No CAS No nickel Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1 Hazard Class and Category Code(s) Classification Hazard Statement Code(s) H351 H372 ** H nickel powder; [particle diameter < 1 mm] Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3 H351 H372 ** H317 H X antimony trioxide Carc. 2 H naphthalene Carc. 2 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H351 H302 H400 H chloromethane; methyl chloride Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 2 STOT RE 2 * H220 H351 H373 **

103 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 8» HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8. Il valore soglia (Cut-off) di cui tenere conto in sede di valutazione (ovvero, nel calcolo della sommatoria) riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %. Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari Skin Corr. 1A 0,1% HP8 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari Skin Corr. 1B 0,1% n C i HP8 i=1 (H314) 5% Skin Corr. 1B 0,1% HP8 Tabella 7 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 8

104 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 9» HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri. La norma nazionale di riferimento per la gestione dei Rifiuti Sanitari a Rischio Infettivo è il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2013, n Il decreto recepisce i criteri da seguire e gli obiettivi da raggiungere nella gestione dei rifiuti sanitari, così come illustrati pre le altre tipologie di rifiuti dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e ribaditi dal vigente D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e definisce le diverse tipologie dei rifiuti sanitari ed i rifiuti a rischio infettivo.

105 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 10» HP 10 "Tossico per la riproduzione": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo (Repr. 1A - H360; Repr. 1B H360; Repr. 2 H361) e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H360 H361 Può nuocere alla fertilità o al feto Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno Repr. 1A Conc. ind. 0,3 % HP10 Repr.1B Conc. ind. 0,3% HP10 Repr Conc. ind. 3,0 % HP10 Tabella 8 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 10

106 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 10» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossico per la Riproduzione : Repr. 1A H360; Conc. Limite: 0,3%. Index No International Chemical Identification lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Repr. 1A H360Df Acute Tox. 4 * H332 Acute Tox. 4 * H302 STOT RE 2 * H373 ** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H ,2-dibromo-3-chloropropane Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1A Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Aquatic Chronic bromopropane Flam. Liq. 2 Repr. 1A STOT RE 2 * ,2-diethoxyethane Flam. Liq. 2 Repr. 1A Eye Irrit. 2 H350 H340 H360F *** H301 H373 ** H412 H225 H360F *** H373 ** H225 H360Df H319

107 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 10» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossico per la Riproduzione : Repr. 1B H360; Conc. Limite: 0,3%. Index No boric acid [1] boric acid [2] International Chemical Identification [1] [2] EC No CAS No [1] [2] Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Repr. 1B H360FD linuron (ISO); 3-(3,4- dichlorophenyl)-1-methoxy- 1-methylurea Carc. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H351 H360Df H302 H373 ** H400 H cobalt dichloride Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic cadmium chloride Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H350i H341 H360F *** H302 H334 H317 H400 H410 H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410

108 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 10» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Tossico per la Riproduzione : Repr. 2 H361; Conc. Limite: 3%. Index No International Chemical Identification divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Muta. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic toluene Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 * Skin Irrit. 2 Classification Hazard Statement Code(s) H341 H361d *** H332 H302 H335 H372 ** H411 H225 H361d *** H304 H336 H373 ** H styrene Flam. Liq. 3 Repr. 2 Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit nonylphenol [1] 4-nonylphenol, branched [2] [1] [2] [1] [2] Repr. 2 Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H226 H361d H332 H372 (hearing organs) H315 H319 H361fd H302 H314 H400 H410

109 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 11» HP 11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo (Muta. 1A - H340; Muta. 1B H340; Muta. 2 H361) e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H340 H341 Può provocare alterazioni genetiche Può provocare alterazioni genetiche Sospettato di provocare alterazioni genetiche Muta. 1A Conc. ind. 0,1 % HP11 Muta.1B Conc. ind. 0,1 % HP11 Muta Conc. ind. 1 % HP11 Tabella 8 Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 11

110 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 11» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Mutageno: Muta. 1A H340; Conc. Limite: 0,1%. Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano la caratteristica di pericolo di Mutageno: Muta.1A H340.

111 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 11» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Mutageno: Muta. 1B H340; Conc. Limite: 0,1%. Index No benzo[a]pyrene; benzo[def]chrysene International Chemical Identification EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic X 1,3-butadiene; buta-1,3-diene Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B benzene Flam. Liq. 2 Carc. 1A Muta. 1B Asp. Tox. 1 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit nitrotoluene Carc. 1B Muta. 1B Repr. 2 Acute Tox. 4 * Aquatic Chronic 2 Classification Hazard Statement Code(s) H350 H340 H360FD H317 H400 H410 H220 H350 H340 H225 H350 H340 H304 H372 ** H315 H319 H350 H340 H361f *** H302 H411

112 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 11» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Mutageno: Muta. 2 H341; Conc. Limite: 1%. Index No International Chemical Identification EC No CAS No dimethyl sulphate Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1B Skin Sens divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide Muta. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic cobalt dichloride Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic chrysene Carc. 1B Muta. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) H350 H341 H330 H301 H314 H317 H341 H361d *** H332 H302 H335 H372 ** H411 H350i H341 H360F *** H302 H334 H317 H400 H410 H350 H341 H400 H410

113 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 12» HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido. Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova (5) o alle linee guida. Per l attribuzione di questa caratteristica di pericolo il regolamento non fissa valori limite, né la concentrazione di singole sostanze, né sulla sommatoria delle concentrazioni di più sostanze. Il regolamento si limita ad indicare i codici delle informazioni supplementari sui pericoli delle sostanze pericolose, la cui presenza può conferire al rifiuto la caratteristica di liberare gas a tossicità acuta a contatto con l acqua o con un acido.le sostanze pericolose che possono conferire ad un rifiuto il pericolo di liberare gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) sono quelle contrassegnate dalle informazioni supplementari sui pericoli : EUH029: A contatto con l acqua libera un gas tossico; EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico; EUH032: A contatti con acidi libera un gas altamente tossico. (5) I metodi da utilizzare sono descritti nel Regolamento 2008/440/CE del Consiglio, così come modificato dal Regolamento 7 dicembre 2015, n. 2016/266/UE, e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

114 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 12» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Liberare gas tossici a contatto con l acqua o con un acido. Index No International Chemical Identification EC No CAS No trichlorosilane Flam. Liq. 1 Pyr. Liq. 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A magnesium phosphide; trimagnesium diphosphide Water-react. 1 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Classification Hazard Class and Hazard Statement Code(s) Category Code(s) H224 H250 H332 H302 H314 H260 H330 H300 H311 H400 EUH014 EUH029 EUH029 EUH032 Labeling Supplementary Hazard Statement Code(s) salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex - - Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic X barium sulphide Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 H310 H330 H300 H400 H410 H332 H302 H400 EUH032 EUH031

115 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 13» HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata sensibilizzante con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo Skin Sens. 1- H317 e Resp. Sens. 1 H334, e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come sensibilizzante, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13. Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H317 Può provocare una reazione allergica alla pelle Skin Sens. 1: Conc. ind. 10 % HP 13 H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Resp. Sens Conc. ind. 10 % HP 13

116 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 13» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Sensibilizzante: Skin Sens. 1 H317; Conc. Limite: 10%. Index No International Chemical Identification beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex EC No CAS No Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) Carc. 1B H350i Acute Tox. 2 * H330 Acute Tox. 3 * H301 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 ** Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Carc. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic cobalt oxide Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic nickel Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens nickel monoxide [1] nickel oxide [2] bunsenite [3] [1] [2] [1] [2] [3] Carc. 1A STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 H350i H317 H400 H410 H302 H317 H400 H410 H351 H372 ** H317 H350i H372 ** H317 H413

117 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 13» Esempi di sostanze pericolose che possono conferire il pericolo di Sensibilizzante: Resp. Sens. 1 H334; Conc. Limite: 10%. Index No International Chemical Identification EC No CAS No potassium dichromate Ox. Sol. 2 Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Skin Corr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification Hazard Class and Category Hazard Statement Code(s) Code(s) H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H312 H372 ** H314 H334 H317 H400 H cobalt Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic nickel chromate Carc. 1A STOT RE 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H334 H317 H413 H350i H372 ** H334 H317 H400 H410

118 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 14» Il Regolamento (UE) 1357/2014 al punto 7) dei «considerando», afferma che «per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 ecotossico ' con il regolamento (Ce) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare». Nel nuovo testo dell'allegato III, descrive la caratteristica di pericolosità HP14 "ecotossico" come «rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali». Nella nota in calce allo stesso Allegato III, afferma che "l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/Cee del Consiglio". E' evidente la natura provvisoria dei criteri fissati dal Regolamento per la caratteristica di pericolosità HP 14, anche se si pone il dubbio se il riferimento, ai fini della loro individuazione, all'allegato VI della direttiva 67/548/Cee del Consiglio sia un refuso, in quanto la direttiva è stata abrogata dall'articolo 60 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 (cd. regolamento CLP (9)) con decorrenza 1 giugno 2015.

119 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 14» A livello nazionale, in attesa della definizione di criteri comunitari, l attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è attuata secondo le modalità dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR). Infatti, ai sensi dell articolo 7, comma 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, così come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7. ADR è l acronimo di Accord Dangereuses Route, sintesi di Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ossia Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada.

120 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR: ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA Classifica le merci pericolose nelle seguenti classi: Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 4.3 Classe 5.1 Classe 5.2 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 8 Classe 9 Materie e oggetti esplosivi Gas Liquidi Infiammabili Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzanti Materie soggette ad accensione spontanea Materie che, a contatto con l acqua, sviluppano gas infiammabili Materie comburenti Perossidi organici Materie tossiche Materie infettanti Materiali radioattivi Materie corrosive Materie e oggetti pericolosi diversi

121 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR: ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA Classifica le merci pericolose nelle seguenti classi: Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 4.3 Classe 5.1 Classe 5.2 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 8 Classe 9 Materie e oggetti esplosivi Gas Liquidi Infiammabili Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzanti Materie soggette ad accensione spontanea Materie che, a contatto con l acqua, sviluppano gas infiammabili Materie comburenti Perossidi organici Materie tossiche Materie infettanti Materiali radioattivi Materie corrosive Materie e oggetti pericolosi diversi

122 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR: Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi Criteri: Il titolo della classe 9 comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi. Le materie e gli oggetti della classe 9 sono suddivisi come segue: M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute; Materie e apparecchi che, in caso d incendio, possono formare diossine; Materie sviluppanti vapori infiammabili; Pile al litio; Dispositivi di salvataggio; Materie pericolose per l ambiente: M6 M7 M8 Materie pericolose per l ambiente acquatico, liquide; Materie pericolose per l ambiente acquatico, solide; Microrganismi e organismi geneticamente modificati; M9 M10 Materie trasportate a caldo: M9 Liquide; M10 Solide; M11 Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non corrispondono alle definizioni di nessun altra classe

123 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR - M6 e M7 : Materie Pericolose per l Ambiente Acquatico I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l ambiente acquatico sono: tossicità acquatica acuta; tossicità acquatica cronica; bioaccumulazione; degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici. Su tale base le materie pericolose per l ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie: Categoria Acuta 1; Categoria Cronica 1; Categoria Cronica 2.

124 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR - M6 e M7 : Materie Pericolose per l Ambiente Acquatico TOSSICITA ACQUATICA (ACUTA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria ex R50 : Molto tossico per la vita acquatica H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. ex R 51: Tossico per la vita acquatica Non esiste corrispondenza nel CLP!! ex R 52: Nocivo per la vita acquatica Non esiste corrispondenza nel CLP!! Non si applicano al trasporto

125 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR - M6 e M7 : Materie Pericolose per l Ambiente Acquatico TOSSICITA ACQUATICA (CRONICA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Ex R 50/53: Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Ex R 51/53: Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Ex R 52/53: Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Ex R 53:Può causare effetti a lungo termine alla vita Acquatica H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non si applicano al trasporto

126 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 14» Mentre il regolamento CLP prevede per il pericolo ecotossico le categorie Acuto 1 e Cronico 1, 2, 3 e 4, il regolamento ADR, invece, non contempla tutti gli effetti cronici a lungo termine, ed in particolare le categorie Cronico 3 e 4. Il regolamento ADR, infatti, non considera gli effetti a lungo termine poiché ha delle finalità diverse dal CLP: mentre quest ultimo considera l intera vita di un prodotto ai della valutazione degli impatti ambientali, il regolamento ADR si focalizza solo su un tempo limitato al trasporto.

127 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR - M6 e M7 : Materie Pericolose per l Ambiente Acquatico Calcolo per l attribuzione della Caratteristica di Pericolo H14 ai Rifiuti «Metodo Convenzionale: Metodo della somma» Indice di Pericolo Classe e Categoria CLP Concentrazione Soglia Limiti di Concentrazione Codice di Pericolo Pittogramma H400 Molto tossico per gli organismi acquatici Aquatic Acute 1 C H400 x M 0,1 % C H400 x M 25 % HP14 H400 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Aquatic Chronic 1 C H400-H410 x M 0,1 % C H400-H410 x M 25 % HP14 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Aquatic Chronic 2 C H411 1 % [ (CC H400-H410 x10 x M) + C H411 ] 25 % HP14 [M = fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità delle sostanze aventi una tossicità acuta a concentrazioni inferiori a 1 mg/l

128 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ADR - M6 e M7 : Materie Pericolose per l Ambiente Acquatico Calcolo per l attribuzione della Caratteristica di Pericolo H14 ai Rifiuti «Metodo Convenzionale: Metodo della somma» (mg/l) (mg/l) NOEC (No Observed Effect Concentration); CL 50 (Median Lethal Concentration, concentrazione letale mediana); CE 50 (Median Effective Concentration, concentrazione effettiva mediana)

129 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Commento La legge 125/2015 ricolloca quindi (almeno provvisoriamente) la caratteristica «HP 14 Ecotossico» all'interno dei criteri Adr già introdotti dalla legge n. 28/2012, e non, come sembrava prima dell'intervento legislativo in parola, in base ai criteri presenti nell'allegato VI alla direttiva 67/548/Cee, come previsto nel rinvio fatto dal regolamento (Ue) 1357/2014 sulla nuova classificazione rifiuti in vigore dal 1 giugno In termini pratici, sono di fatto innalzati i limiti di 10 volte per molte sostanze ai fini della classificazione dei rifiuti ecotossici (HP14), da 2500 mg/kg (0,25 %) a mg/kg (2,5 %), in quanto la normativa ADR, al punto , rispetto al Regolamento 1272/2008/CE CLP, non contempla le sostanze classificate con le ex frasi di rischio R52/53 (H412: Aquatic Chronic 3) nel calcolo ai fini della classificazione della miscela come pericolosa per l ambiente;

130 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 15» HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente". Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari (EUHXYZ) sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. Indicazioni di pericolo/informazioni supplementari sui pericoli Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio Esplosivo allo stato secco Può formare perossidi esplosivi Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato H205 EUH001 EUH019 EUH044 Tabella 9 Indicazionidi pericolo e informazioni supplementari sui pericoli per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 15

131 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 15» HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente". Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione. Per l attribuzione della caratteristica di pericolo HP15 il regolamento non fissa valori limite né sulla concentrazione né sulla sommatoria delle concentrazioni di più sostanze. Il regolamento si limita ad indicare nell apposita «tabella 9» i codici di indicazione di pericolo e le informazioni supplementari sui pericoli delle sostanze pericolose la cui presenza può conferire al rifiuto tale caratteristica. Le sostanze pericolose,che possono conferire ad un rifiuto la caratteristica di poter presentare in seguito un pericolo, sono quelle contrassegnate dai codici di indicazione di pericolo, classe e categoria di pericolo e dalle informazioni supplementari sui pericoli riportati nella precedente «tabella9».

132 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 15» HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente". Esempi di sostanze pericolose che possono conferire al rifiuto la caratteristica di presentare in seguito il «Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio: H205» Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano il codice di indicazione di pericolo H205

133 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 15» HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente". Esempi di sostanze pericolose che possono conferire al rifiuto la caratteristica di presentare in seguito il «Pericolo di Esplosivo allo stato secco: EUH001». Nell elenco della classificazione e dell etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose di cui alla Tab. 3.1 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 1272/2008/CE non ci sono sostanze che presentano l informazione supplementare sui pericoli EUH001.

134 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 15» HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente". Esempi di sostanze pericolose che possono conferire al rifiuto la caratteristica di presentare in seguito il Pericolo di «Può formare perossidi esplosivi: EUH019». Index No International Chemical Identification ,2,3,4- tetrahydronaphthalene Classification Labeling Supplementary Hazard EC No CAS No Hazard Class and Category Code(s) Hazard Statement Code(s) Statement Code(s) Skin Irrit. 2 H315 EUH019 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 2 H diethyl ether; ether Flam. Liq. 1 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 H224 H302 H336 EUH019 EUH ,4-dioxane Flam. Liq. 2 Carc. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 H225 H351 H335 H319 EUH019 EUH066

135 Regolamento Commissione UE n. 1357/2014 Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Allegato al Regolamento 2014/1357/UE Attribuzione della Caratteristica di Pericolo «HP 15» HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente". Esempi di sostanze pericolose che possono conferire al rifiuto la caratteristica di presentare in seguito il «Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato: EUH044». Index No X International Chemical Identification EC No CAS No DNOC (ISO); 4,6-dinitro-o-cresol Muta. 2 Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Classification Labeling Supplementary Hazard Hazard Class and Category Code(s) Hazard Statement Code(s) Statement Code(s) H341 EUH044 H310 H330 H300 H315 H318 H317 H400 H dinoseb (ISO); 6-sec-butyl-2,4- dinitrophenol Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H360Df H311EUH044 H301 H319 H400 H410 EUH019 EUH066

136 GRAZIE PER L ATTENZIONE Fine 1 a Sessione

137 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI «Aspetti Normativi ed Analitici» "Seconda Sessione" Napoli, 24 settembre 2016 Salvatore Di Rosa ARPAC

138 La Nuova Classificazione dei rifiuti Aspetti Normativi ed Analitici Programma 2 a Sessione La Decisione della Commissione UE n. 955/2014; La Normativa sui POP s relativa alla Classificazione e Gestione dei Rifiuti; Le Criticità Analitiche; Esempi di Classificazione dei Rifiuti.

139 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE La Decisione 955/2014/CE arreca modifiche alla Decisione 2000/532/CE. In particolare: introduce un nuovo elenco europeo dei rifiuti (Eer), secondo l articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE; cambia numerose definizioni; sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/CE; propone delle nuove indicazioni sulle modalità di classificazione dei rifiuti e di valutazione delle caratteristiche di pericolo.

140 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer) La decisione 2014/955/UE introduce poche modifiche all Elenco Europeo dei rifiuti (le voci passano da 839 a 842 ed alcune vengono rivisitate): Le uniche variazioni intenzionali al preesistente elenco riguardano, infatti: l introduzione di tre nuovi codici: * ( fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce ); * ( mercurio metallico ); * ( mercurio parzialmente stabilizzato ) la modifica della descrizione dei seguenti due codici: da fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce a fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce ; * da rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati a rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui al punto

141 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer) Alcuni chiarimenti su tale aspetto sono contenuti nella Nota del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. n /RIN del 28/9/2015, nella quale è specificato che eventuali ulteriori disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese.

142 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Nuove definizioni La decisione 2014/955/UE introduce alcune definizioni Si intende per: «Sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; «Policlorodifenili e Policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio; ovvero: i policlorobifenili (PCB), i policlorotrifenili (PCT), il monometil-tetracloro-difenilmetano (MMTCDF), il monometildicloro-difenilmetano (MMDCDF)e il monometil-dibromodifenilmetano (MMDBDF);

143 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Nuove definizioni La decisione 2014/955/UE introduce alcune definizioni Si intende per: «Metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose; «Metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;

144 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Nuove definizioni La decisione 2014/955/UE introduce alcune definizioni Si intende per: «Stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. «Solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi. «Rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

145 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia (1) Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

146 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (1) NB: come specificato nella nota del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. N /RIN del 28/9/2015 la frase: quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia è da intendersi più propriamente nella maniera seguente: quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione.

147 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l articolo 20 di detta direttiva. Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose «pertinenti» che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE.

148 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. (in Italia dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003). Per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP14 «Ecotossico» al regolamento CLP è necessario uno studio supplementare (7 Considerando). A livello comunitario non sono stati, pertanto, introdotte modifiche per la caratteristica HP14 rispetto al vecchio allegato III della direttiva 2008/98/CE Nota L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. NO ADR!

149 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso A livello nazionale, in attesa della definizione di criteri comunitari, l attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è attuata secondo le modalità dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR). Infatti, ai sensi dell articolo 7, comma 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, così come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7. SI ADR!

150 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

151 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi. I limiti di concentrazione di cui di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe (che) sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*) (2).

152 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso (2) NB: come specificato nella nota del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. N /RIN del 28/9/2015 la frase I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*) è da intendersi come: I residui di leghe che vengono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

153 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva non contaminati da sostanze pericolose. Esempi di codici di rifiuti costituiti da metalli pesanti classificati non pericolosi: «limatura e trucioli di metalli ferrosi»; «polveri e particolato di metalli ferrosi»; «rame, bronzo, ottone»; «alluminio»; «piombo»; «zinco»; «ferro e acciaio»; «stagno»; «metalli misti».

154

155 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE I residui di leghe metalliche considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell elenco dei CER e contrassegnati con un asterisco (*). Esempi : Classificazione di un rifiuto come pericoloso * «rifiuti contenenti arsenico»; * «rifiuti contenenti mercurio»; * «mercurio metallico»; Esempi di codici di rifiuti costituiti da metalli contaminati da sostanze pericolose: * «rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose»; * «cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose»;

156 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Tra i codici presenti nell elenco armonizzato dei rifiuti sono presenti altri codici in cui non si fa riferimento specifico ad un determinato metallo, ma ad un generico contenuto di metalli. Esempi: Classificazione di un rifiuto come pericoloso * «sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti»; * «ossidi metallici contenenti metalli pesanti»; * «rifiuti contenenti altri metalli pesanti»; * «rifiuti delle operazioni di smaltatura contenenti metalli pesanti»; * «catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi»;

157 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classificazione di un rifiuto come pericoloso Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

158 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Le citate note individuato al paragrafo Classificazione di un rifiuto come pericoloso dell allegato alla decisione 2000/532/CE (punti e dell allegato VI al regolamento 2008/1272/CE) recitano quanto segue: Note relative all identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, di cui al punto : Nota B: talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione. Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota B è utilizzata una denominazione generale del tipo: «acido nitrico...%». In questo caso il fornitore deve indicare sull etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione.

159 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Note relative all identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, di cui al punto : Nota D: alcune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma che sono elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata». Nota F: questa sostanza può contenere stabilizzanti. Se lo stabilizzante modifica le caratteristiche di pericolosità della sostanza, indicate dalla classificazione riportata nella parte 3, la classificazione e l etichettatura devono essere effettuate in base alle regole per la classificazione e l etichettatura delle miscele pericolose.

160 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Note relative all identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, di cui al punto : Nota J: la classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n ). La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio figuranti nella parte 3. Nota L: la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di DMSO secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.

161 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Note relative all identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, di cui al punto : Nota M: la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzo[a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso (EINECS n ). La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone figuranti nella parte 3. Nota P: la classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n ). Se la sostanza non è classificata come cancerogena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 (tabella 3.1) o la frase S (2-) (tabella 3.2). La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.

162 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Note relative all identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, di cui al punto : Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni: una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso dicancerogenicità, oppure una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

163 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Note relative all identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, di cui al punto : Nota R: la classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6 µm. Nota U: al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.

164 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso Note relative alla classificazione e all etichettatura delle miscele di cui al punto : Nota 1: le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE (tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 2: la concentrazione indicata di isocianato rappresenta la percentuale in peso del monomero libero, calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 3: la concentrazione indicata è espressa in percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in acqua, calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 5: i limiti di concentrazione delle miscele gassose sono espressi in percentuale volume/volume.

165 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Alcune osservazioni: Classificazione di un rifiuto come pericoloso 1. In merito a quanto indicato dalla Nota 1 riportata in corrispondenza dei composti metallici elencati nella tabella 3.1 del regolamento CLP, le concentrazioni possono essere espresse come percentuale in peso dell elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela. L applicazione della nota alla classificazione dei rifiuti evita, limitatamente alle sostanze da essa accompagnate, l effettuazione di correzioni stechiometriche. Infatti, ferma restando l applicazione delle classi, categorie e indicazioni o informazioni supplementari previste dal regolamento CLP, la valutazione del superamento dei limiti è eseguita tenendo conto della concentrazione percentuale dell elemento metallico e non del composto metallico. 2. Altre note, quali, J, L, M e P, possono rappresentare un utile riferimento in sede di valutazione della pericolosità di rifiuti contenenti sostanze idrocarburiche complesse.

166 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso

167 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso

168 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso

169 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso

170 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Classificazione di un rifiuto come pericoloso

171 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Procedura di attribuzione del codice dell elenco europeo dei rifiuti Ai fini della classificazione dei rifiuti viene confermato il processo di attribuzione del CER: Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorr e utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

172 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Procedura di attribuzione del codice dell elenco europeo dei rifiuti Alcune precisazioni: I criteri di classificazione dei rifiuti si basano sull individuazione dell attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e sulla funzione che rivestiva il prodotto d origine, per altre tipologie (ad esempio, per i rifiuti di imballaggio, qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento alla voce dell elenco europeo). Pertanto, le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello).

173 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Procedura di attribuzione del codice dell elenco europeo dei rifiuti Alcune precisazioni: A titolo di esempio, il codice individua il seguente rifiuto: le prime due cifre a sinistra indicano che si tratta, in generale, di un rifiuto derivante dalle attività di prospezione, estrazione da miniera o cava, o dal trattamento fisico o chimico di minerali; l insieme della terza e della quarta cifra sta ad indicare che l attività specifica di generazione del rifiuto è l'estrazione di minerali; le ultime due cifre indicano, ancora più nello specifico, che si tratta di un rifiuto derivante da attività di estrazione di minerali metalliferi. L elenco europeo dei rifiuti è riportato nell allegato alla decisione 2000/532/CE così come sostituito dall allegato della decisione 2014/955/UE. È a tal riguardo opportuno segnalare che le definizioni corrispondenti ad alcuni codici riportano, a seguito delle modifiche introdotte da quest ultima decisione, un differente testo rispetto a quello precedente individuato dalla decisione 2000/532/CE, pur non essendo in realtà intervenute modifiche di natura intenzionale.

174 Decisione 2014/955/UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Procedura di attribuzione del codice dell elenco europeo dei rifiuti Alcune precisazioni: Alcuni chiarimenti su tale aspetto sono contenuti nella Nota del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. n /RIN del 28/9/2015, nella quale è specificato che eventuali ulteriori disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese.

175 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Classificazione di un rifiuto come pericoloso La decisione 2014/955/EU si raccorda al regolamento POPs (Regolamento 850/2004/CE) con un collegamento in parte di tipo statico e in parte dinamico: collegamento statico: elenca direttamente le sostanze: dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1tricloro-2,2-bis(4-clorofeniletano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e PCB; collegamento dinamico: rinvia ai valori limite di concentrazione riportati nell allegato IV al Regolamento n. 850/2004 per la classificazione dei rifiuti come pericolosi.

176 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: I POP e i Rifiuti Gli inquinanti organici persistenti, detti POPs (Persistent Organic Pollutants), sono composti chimici che presentano una particolare resistenza alla decomposizione e una volta dispersi nell ambiente vi permangono per moltissimi anni. In virtù di questa loro caratteristica la Commissione europea ha catalogato i principali inquinanti organici persistenti ed ha fissato delle limitazioni rispetto alla gestione dei rifiuti contaminati da tali composti. Il primo elenco dei POPs è stato definito dal Regolamento 850/2004/Ce e lo stesso regolamento ha introdotto degli obblighi specifici relativamente alla gestione dei rifiuti costituiti o che contengono tali sostanze.

177 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: I POPs e i Rifiuti Viene introdotto il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti che contengono POPs in concentrazione superiore ai limiti di cui all Allegato IV e come loro forma di smaltimento vengono indicati le seguenti operazioni: recupero come combustibile per la produzione di energia (R1), trattamento chimico-fisico (D9), incenerimento a terra (D10). Dm Ambiente 27 settembre Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione Dm 3 agosto 2005: Articolo 5 Impianti di discarica per rifiuti inerti 2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono Pcb, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg (0,1 µg/kg). Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) n. 850/2004 e successive modificazioni.

178 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: I POPs e i Rifiuti Dm Ambiente 27 settembre Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione Dm 3 agosto 2005: Articolo 6 Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi 6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che: a) contengono Pcb come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg; b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg (2,0 µg/kg); c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

179 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: I POPs e i Rifiuti Dm Ambiente 27 settembre Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione Dm 3 agosto 2005: Articolo 8 Impianti di discarica per rifiuti pericolosi 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: b) contengono Pcb come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg; c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori a 0,01 mg/kg (10 µg/kg); f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento;

180 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: I POPs e i Rifiuti Il successivo Regolamento 1342/2014/Ue amplia l elenco degli inquinanti organici persistenti e fissa per ciascun composto un valore limite per l applicazione degli obblighi previsti di smaltimento. L elenco dei POPs viene ulteriormente allargato dal Regolamento Commissione Ue 460/2016/Ue che introduce ulteriori composti ed i relativi valori limite di concentrazioni. Ad oggi, quindi, l elenco completo degli inquinanti organici persistenti e dei valori limite di concentrazione è quello riportato nella seguente Tabella di cui all Allegato IV del Regolamento 2004/850/CE e s.m..

181 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POPs Allegato IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Endosulfan Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) mg/kg Esaclorobutadiene mg/kg Naftaleni policlorurati (1) mg/kg Alcani, C 10 -C 13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) mg/kg

182 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POP Allegato IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Tetrabromodifeniletere C 12 H 6 Br 4 O Pentabromodifeniletere C 12 H 5 Br 5 O Esabromodifeniletere C 12 H 4 Br 6 O Eptabromodifeniletere C 12 H 3 Br 7 O Somma delle Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: mg/kg

183 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POP Allegato IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C 8 F 17 SO 2 X (X = OH, sale metallico (OM+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) Dibenzodiossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) DDT (1,1,1-tricloro-2,2bis (4- clorofenil) etano) Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) 50 mg/kg 15 μg/kg (2) mg/kg

184 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POP Allegato IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Clordano mg/kg Esaclorocicloesani, compreso il lindano mg/kg Dieldrin mg/kg Endrin mg/kg Eptacloro mg/kg Esaclorobenzene mg/kg Clordecone mg/kg

185 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POP Allegato IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Aldrin mg/kg Pentaclorobenzene mg/kg Bifenili policlorurati (PCB) e altri mg/kg (3) Mirex mg/kg Toxafene mg/kg Esabromobifenile mg/kg

186 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POP Allegato IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 Sostanza Numero CAS Numero CE Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Esabromociclododecano (*) , , , , mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il (*) Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10 esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano." (1) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro. (2) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

187 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POPs PCDD TEF 2,3,7,8TeCDD 1 1,2,3,7,8PeCDD 1 1,2,3,4,7,8HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9HxCDD 0,1 1,2,3,4,6,7,8HpCDD 0,01 OCDD 0,0003 PCDF TEF 2,3,7,8TeCDF 0,1 1,2,3,7,8PeCDF 0,03 2,3,4,7,8PeCDF 0,3 1,2,3,4,7,8HxCDF 0,1

188 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Inquinanti Organici Persistenti: POP PCDF TEF 1,2,3,6,7,8HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9HxCDF 0,1 2,3,4,6,7,8HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 (3) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN e EN

189 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Articolo 7 Gestione dei rifiuti 1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV. 2. Nonostante la direttiva 96/59/Ce, i rifiuti costituiti da una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente all'allegato V, parte 1, in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma. 3. Le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV sono vietate.

190 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Articolo 7 Gestione dei rifiuti 4. In deroga al paragrafo 2: a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno stabiliti secondo tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;

191 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Articolo 7 Gestione dei rifiuti 4. In deroga al paragrafo 2: b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nell'allegato V, parte 2, che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV o ne sono contaminati fino a valori limite di concentrazione da indicare nell'allegato V, parte 2, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati all'allegato V, parte 2, a condizione che: i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di inquinanti organici persistenti, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa; ii) detta operazione sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 6; e iii) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

192 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Articolo 7 Gestione dei rifiuti 5. Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Fino a quando tali limiti di concentrazione non saranno stabiliti: a) l'autorità competente può adottare o applicare valori limite di concentrazione o requisiti tecnici specifici per i rifiuti trattati a norma del paragrafo 4, lettera b); b) allorché i rifiuti sono trattati a norma del paragrafo 4, lettera b) i detentori interessati forniscono all'autorità competente informazioni sul tenore dell'inquinante organico persistente dei rifiuti.

193 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Allegato V Gestione dei rifiuti Parte 1: Smaltimento e recupero ai sensi dell articolo 7, paragrafo 2 Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati II. A e II. B della direttiva 75/442/Cee purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti. D9 trattamento fisico-chimico, D10 incenerimento a terra; R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti Pcb. R4 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti Pcb.

194 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Allegato V Gestione dei rifiuti Parte 1: Smaltimento e recupero ai sensi dell articolo 7, paragrafo 2 R4 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di Pcdd e Pcdf stabiliti nella direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (0,1 ng/m 3 TEF), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/Ce, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/Ce.

195 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Allegato V Gestione dei rifiuti Parte 1: Smaltimento e recupero ai sensi dell articolo 7, paragrafo 2 Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

196 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE: Allegato V Gestione dei rifiuti Parte 2: Recupero e operazioni cui si applica l articolo 7, paragrafo 4, lettera b) Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/Ce. È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell'allegato, a condizione che la sostanza elencata nell'allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell'allegato.

197 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE - Allegato V: Gestione dei rifiuti Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) Operazione 10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI Alcani, C10 - C13, cloro (paraffine Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti clorurate a catena corta) (SCCP): mg/kg; Aldrin: mg/kg; termici (tranne 19) Clordano: mg/kg; Clordecone: mg/kg; * (2) Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte DDT (1,1,1tricloro2,2bis(4 clorofenil)etano): dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose mg/kg; * Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, Dieldrin: mg/kg; Endosulfan: * contenenti sostanze pericolose Rifiuti dell'industria siderurgica Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose mg/kg; Endrin: mg/kg; Eptacloro: mg/kg; Esabromobifenile: mg/kg; Esabromociclododecano (3) mg/kg; Esaclorobenzene: mg/kg; Esaclorobutadiene: mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: mg/kg; Mirex: mg/kg; Pentaclorobenzene: mg/kg; È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; miniere di sale; discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce della decisione 2000/532/Ce. 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio e della decisione 2003/33/Ce del Consiglio 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

198 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE - Allegato V: Gestione dei rifiuti Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio * Scorie della produzione primaria * Scorie saline della produzione secondaria * Scorie nere della produzione secondaria * Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose * Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C 8 F 17 SOX) (X = OH, sale metallico (OM + ), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) (4) 50 mg/kg; Dibenzopdiossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg; Naftaleni policlorurati (*): 1000 mg/kg; Somma delle concentrazioni di Tetrabromodifeniletere (C 12 H 6 Br 4 O), Pentabromodifeniletere (C 12 H 5 Br 5 O), Esabromodifeniletere (C 12 H 4 Br 6 O) e Eptabromodifeniletere (C 12 H 3 Br 7 O): mg/kg; Toxafene: mg/kg. Operazione È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; miniere di sale; discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce della decisione 2000/532/Ce. 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio e della decisione 2003/33/Ce del Consiglio 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

199 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE - Allegato V: Gestione dei rifiuti Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) Operazione * Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose Rifiuti della metallurgia termica del piombo * Scorie della produzione primaria e secondaria * * * Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria Polveri dei gas di combustione Altre polveri e particolato * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi Rifiuti della metallurgia termica dello zinco * Polveri dei gas di combustione

200 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE - Allegato V: Gestione dei rifiuti Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) Operazione Rifiuti della metallurgia termica del rame * * Polveri dei gas di combustione Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi * Scorie saline della produzione primaria e secondaria * Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose Rifiuti della fusione di materiali ferrosi * Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

201 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE - Allegato V: Gestione dei rifiuti Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce 17 RIFIUTI DATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) Operazione * Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio * Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione * Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB * Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

202 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE - Allegato V: Gestione dei rifiuti Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) Operazione * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi * Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose * Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose * Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione * Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

203 Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/CE Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/Cee Regolamento 850/2004/CE - Allegato V: Gestione dei rifiuti Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/Ce * Fase solida non vetrificata Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) Operazione (1) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale. (2) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa. (3) Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano. (4) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee En ed En Il valore limite di concentrazione massima di dibenzopdiossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF)

204 Criticità Normative ed Analitiche Si prende atto che a livello europeo ha prevalso la scelta dell allineamento (quasi) totale con il CLP e, quindi, il voler classificare i rifiuti come se fossero delle sostanze o dei preparati, nonostante: sia il Regolamento 1272/2008 CLP (all art. 1, comma 3) che il Regolamento 1907/2006 REACH (all art. 2, comma 2) prevedano esplicitamente che i suddetti regolamenti non siano applicabili ai rifiuti; Per i rifiuti raramente è possibile conoscere esattamente la composizione, premessa indispensabile per poter procedere alla nuova classificazione; Esistano dei rifiuti costituiti da oggetti (es. RAEE) per i quali i criteri non sono praticabili; I metodi previsti dal Regolamento 440/2008 sono normalmente pensati per materiali omogenei, mentre la disomogeneità è spesso una caratteristica peculiare dei rifiuti, tale da rendere spesso difficile, se non impossibile, un campionamento rappresentativo;

205 Criticità Normative ed Analitiche Questo cambio di classificazione comporta la revisione di procedure analitiche e di valutazione dei dati, nonché ad adeguare applicativi gestionali di vario genere, con un indubbio aumento dei costi, in una situazione economica difficile sia per le aziende che per gli Enti pubblici. Questi aspetti riguardano anche la nostra Agenzia, sia come produttori di rifiuti, sia come organo di controllo; ne discende, come minimo, una rilevante necessità di formazione, sia per i laboratori di analisi (anche come produttori di rifiuti), sia per chi opera nelle attività di controllo.

206 Criticità Normative ed Analitiche Già la previgente normativa europea era stata recepita probabilmente non in modo impeccabile negli Allegati D ed I del D.Lgs. 152/06; vi erano dei contrasti, soprattutto dopo le prime modifiche introdotte dalla legge 28/2012 che ha modificato l Allegato D, e di riflesso l Allegato I; così pure le ultime modifiche introdotte dalla legge 116/2014, entrata in vigore il 18/2/2015, non sembrano così lineari con la Decisione 2000/532/CE; La Decisione 2014/955/UE è obbligatoria per tutti i soggetti interessati e modifica notevolmente i criteri di classificazione dei rifiuti, quelli cioè che in Italia sono riportati nell Allegato D (tranne qualche collegamento anche con l Allegato I); Il Regolamento 1357/2014/UE è direttamente applicabile negli ordinamenti di tutti gli Stati membri a tutti i soggetti, modifica profondamente le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

207 Criticità Normative ed Analitiche In sostanza, le attuali norme sono già in forte contrasto con le nuove normative Europee, e ad aumentare il conflitto, anche la recente emanazione della Legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione con modificazioni del DL 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali, la quale ha stabilito: "per l'idonea classificazione dei rifiuti", nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14"ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità "Adr per la classe 9 M6e M7". La nota interpretativa del Ministero dell Ambiente del 28 settembre 2015, che rappresenta l'errata corrige dell analogo atto Ministeriale del 25 settembre 2015, ribadisce tale modalità di attribuzione per l HP14.

208 Criticità Normative ed Analitiche Tuttavia, quest Agenzia ritiene, in accordo con quanto riportato nella nota redazionale sulla Nuova Classificazione dei Rifiuti, dal Sost. Proc. Gen. c/o la Corte di Cass. Dott. Pasquale Firmiani, sul sito di Reteambiente, che tale norma nazionale non sia applicabile perché contraria al regolamento Ue 1357/2014. Infatti (ex articolo 288 Trattato Ue), il Regolamento "ha portata generale" ed "è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri". Pertanto, a nulla vale eccepire che è necessario uno studio supplementare a livello comunitario (n. 7 del preambolo al Regolamento (Ue) 1357/2014) perché, nonostante la natura transitoria delle sue previsioni relative all'hp14, il Regolamento (Ue) 1357/2014 non prevede alcuna eccezione alla sua osservanza (cfr. P. Fimiani "La classificazione dei rifiuti dopo le novità della legge 125/2015", in Rifiuti Bollettino di informazione normativa, n. 231 (89/2015), pp. 6 e ss.)

209 Criticità Normative ed Analitiche (Dott. P. Firmiani - Reteambiente : Nota Redazionale sulla nuova classificazione dei rifiuti) I precedenti contenuti degli allegati D ed I sono da considerarsi superati dalle nuove norme comunitarie poiché con esse in contrasto. In particolare, 1) la citata nota ministeriale ritiene che nell'ambito di tale allegato D, Parte quarta, Dlgs 152/2006 mantengano efficacia i: a) punti 6 e 7 della "Introduzione", poiché costituenti recepimento di disposizioni (ad oggi ancora vigenti, poiché non modificate dalle ultime citate norme Ue) recate dall'articolo 7, commi 2 e 3, direttiva 2008/98/Ce. Si ritiene che mantengano efficacia anche i: b) punti 1 e 7 del paragrafo sulla classificazione dei rifiuti (introdotto dall'articolo 13, comma 5, lettera b-bis, Dl 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014), poiché non in contrasto con la disciplina comunitaria di cui alla Decisione 955/2014/Ue e Regolamento (Ue) 1357/2014.

210 Criticità Normative ed Analitiche Allegato D D.Lgs 152/06 : Cosa rimane? 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce. 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. Introduzione 6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie.

211 GRAZIE PER L ATTENZIONE Domande Salvatore Di Rosa ARPAC

212

213

214

215

216 Regolamento 2014/1357/UE : Breve riepilogo REGOLAMENTO 2014/1357/UE: NOVITÀ INTRODOTTE Modifica le sigle da H ad HP (per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo del regolamento CLP, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti vengono denominate con la sigla HP: Hazardous Property) Modifica le definizioni delle caratteristiche di pericolo; Introduce più o meno dettagliatamente - prescrizioni per ciascuna caratteristica HP.

217 Regolamento 2014/1357/UE : Breve riepilogo REGOLAMENTO 2014/1357/UE: NOVITÀ INTRODOTTE Ad esclusione di HP9 ("Infettivo") e HP14 ("Ecotossico"), le definizioni di tutte le caratteristiche di pericolo subiscono variazioni più o meno rilevanti, per garantire un allineamento con le nuove definizioni contenute nel regolamento CLP. I limiti di concentrazione e le procedure di determinazione delle caratteristiche di pericolo (classi e categorie da considerare, modalità di effettuazione delle sommatorie, valori di cut off, ecc.) sono contenuti nell allegato III alla direttiva quadro (Direttiva 2008/98/CE) e non più nell introduzione all allegato alla decisione 2000/532/CE (viene, infatti, anche soppresso l articolo 2 della decisione). La nuova introduzione dell allegato alla decisione 2000/532/CE riporta, invece, solo la procedura metodologica per l individuazione del codice da attribuire al rifiuto rimandando, per la valutazione della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo (superamento dei limiti), all allegato III della Direttiva 2008/98/CE, per i POPs, al Regolamento 2004/850/CE.

218 Regolamento 2014/1357/UE : Breve riepilogo REGOLAMENTO 2014/1357: NOVITÀ INTRODOTTE Classi (ad es., Skin corr., Carc., Eye Irrit., ecc.) e categorie di pericolo (ad es., Skin. Corr 1A, 1B, 1C, Carc,. 1A, 1B, 2, ecc.) e relative indicazioni di pericolo H (Classificazione CLP); Per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6 e HP8 vengono introdotti i seguenti valori soglia di concentrazione (cut-off values): HP4 ("Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari") e HP8 ("Corrosivo") - Valore soglia dell 1% per le sostanze : Skin. Corr. 1A, 1B e 1C (H314) Skin Irrit. 2 (H315) Eye dam. 1 (H318) Eye Irrit. 2 (H319) HP6 ("Tossicità acuta") - Valore soglia dello 0,1% per le sostanze: Acute Tox. 1, 2 o 3 Valore soglia dell 1% per le sostanze: Acute Tox. 4

219 Regolamento 2014/1357/UE : Breve riepilogo REGOLAMENTO 2014/1357: NOVITÀ INTRODOTTE Per la valutazione delle caratteristiche di pericolo "fisiche" di un rifiuto HP1("Esplosivo"), HP2("Comburente") e HP3("Imfiammabile") il regolamento non fissa valori limite né sulla concentrazione di singole sostanze né sulle sommatorie delle concentrazioni di più sostanze. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo «H2XY» è valutato rispetto alle caratteristiche di pericolo HP1, HP2 e HP3 "ove opportuno e proporzionato", in base ai metodi di prova (1). 1) I metodi da utilizzare sono descritti nel Regolamento 2008/440/CE del Consiglio, così come modificato dal Regolamento 7 dicembre 2015, n. 2016/266/UE, e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

220 Regolamento 2014/1357/UE : Breve riepilogo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D033542/02 - Annex.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D033542/02 - Annex. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 11 luglio 2014 Destinatario: Oggetto: Il Segretariato

Dettagli

Rifiuti Pericolosi. Le nuove caratteristiche di pericolo. Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014

Rifiuti Pericolosi. Le nuove caratteristiche di pericolo. Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 Rifiuti Pericolosi. Le nuove caratteristiche di. Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n.

Dettagli

CONOSCERE IL RISCHIO

CONOSCERE IL RISCHIO CONOSCERE IL RISCHIO AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP Premessa La conversione dalla classificazione di una sostanza o miscela secondo la direttiva 67/548/CEE o la direttiva 1999/45/CE alla classificazione

Dettagli

(1) L'allegato III della direttiva 2008/98/Ce elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

(1) L'allegato III della direttiva 2008/98/Ce elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti. Circolare N. 01/2015/A.D.R Data 07-01-2015 NUOVE MODALITA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L. N. 365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1357/2014

Dettagli

Rifiuti, aggiornamento caratteristiche di pericolo (Reg. UE n. 1357/2014)

Rifiuti, aggiornamento caratteristiche di pericolo (Reg. UE n. 1357/2014) Rifiuti, aggiornamento caratteristiche di pericolo (Reg. UE n. 1357/2014) A partire dal 1 giugno 2015 sarà obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 che, sostituendo

Dettagli

Sostanze contenute nel rifiuto classificate con i seguenti codici di indicazione di pericolo definiti dal regolamento CLP. Caratteristiche di pericolo

Sostanze contenute nel rifiuto classificate con i seguenti codici di indicazione di pericolo definiti dal regolamento CLP. Caratteristiche di pericolo Caratteristiche di pericolo Sostanze contenute nel rifiuto classificate con i seguenti codici di indicazione di pericolo definiti dal regolamento CLP Criteri per l attribuzione delle classi di pericolosità

Dettagli

I LIVELLO REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP)

I LIVELLO REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP) GERARCHIA NORME COMUNITARIE I LIVELLO REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP) del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

Dettagli

Report di classificazione di un rifiuto

Report di classificazione di un rifiuto Report di classificazione di un rifiuto ai sensi del Regolamento Commssione Ue 1357/2014/Ue Data 29/06/2015 Protocollo Riferimento 29062015/00076/CL Validazione_A DATI AZIENDA Produttore Max Codice CER

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14)

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione

Dettagli

Report di classificazione di un rifiuto

Report di classificazione di un rifiuto Report di classificazione di un rifiuto ai sensi del Regolamento Commssione Ue 1357/2014/Ue Data 29/06/2015 Protocollo Riferimento 29062015/00077/CL Validazione_B DATI AZIENDA Produttore Max Codice CER

Dettagli

Report di classificazione di un rifiuto

Report di classificazione di un rifiuto Report di classificazione di un rifiuto ai sensi del Regolamento Commssione Ue 1357/2014/Ue Data 29/06/2015 Protocollo Riferimento 29062015/00079/CL Validazione_C DATI AZIENDA Produttore Max Codice CER

Dettagli

REGOLAMENTO UE 1357/2014 DIRETTIVA 2008/98/CE ALLEGATO III CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI IN VIGORE SINO AL 31 MAGGIO 2015

REGOLAMENTO UE 1357/2014 DIRETTIVA 2008/98/CE ALLEGATO III CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI IN VIGORE SINO AL 31 MAGGIO 2015 DIRETTIVA 2008/98/CE ALLEGATO III CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI IN VIGORE SINO AL 31 MAGGIO 2015 REGOLAMENTO UE 1357/2014 ALLEGATO III CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI IN VIGORE DAL

Dettagli

RIFIUTI E DISCIPLINA ADR Corretta gestione durante il Trasporto su Strada

RIFIUTI E DISCIPLINA ADR Corretta gestione durante il Trasporto su Strada RIFIUTI E DISCIPLINA ADR Corretta gestione durante il Trasporto su Strada Bari 24 Giugno 2016 ICARO Srl -Vicolo Boni 7, 52044 Cortona AR +39 0575 638311 www.icarocortona.it icaro@icarocortona.it RIFIUTO

Dettagli

CLP in breve. (Classification, labelling and packaging)

CLP in breve. (Classification, labelling and packaging) in breve (Classification, labelling and packaging) Regolamento Regolamento europero 1272/2008 entrato in vigore il 20 Gennaio 2009. Si applica in tutti i paesi della CE Riguarda la classificazione, etichettatura

Dettagli

CLP- ADR- RIFIUTI: Criteri di classificazione a confronto

CLP- ADR- RIFIUTI: Criteri di classificazione a confronto CLP- ADR- RIFIUTI: Criteri di classificazione a confronto RAMSPEC 2016 Dr. Paola Ulivi Le normative sul trasporto di merci pericolose e in particolare l ADR, hanno implementato da subito il sistema GHS

Dettagli

Appendice E. Tabella di confronto fra classificazione di pericolo dei rifiuti secondo UE e classificazione ADR

Appendice E. Tabella di confronto fra classificazione di pericolo dei rifiuti secondo UE e classificazione ADR E Appendice E Tabella di confronto fra classificazione di pericolo dei rifiuti secondo UE e classificazione ADR Rifiuti UE Indicazione di pericolo UE ADR HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 Unst. expl. Expl.

Dettagli

Report di classificazione di un rifiuto

Report di classificazione di un rifiuto Report di classificazione di un rifiuto ai sensi del Regolamento Commssione Ue 1357/2014/Ue Data 30/06/2015 Protocollo Riferimento 30062015/00087/CL Validazione_G DATI AZIENDA Produttore Max Codice CER

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE IT 11.7.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 179/3 REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2012 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,

Dettagli

Report di classificazione di un rifiuto

Report di classificazione di un rifiuto Report di classificazione di un rifiuto ai sensi del Regolamento Commssione Ue 1357/2014/Ue Data 30/06/2015 Protocollo Riferimento 30062015/00080/CL Validazione_D DATI AZIENDA Produttore Max Codice CER

Dettagli

Allegato XIV seconda modifica

Allegato XIV seconda modifica AUTORIZZAZIONE Allegato XIV seconda modifica Modificato dal regolamento UE 125/2011 del 14 Febbraio 2012 RESTRIZIONE Il sistema di Restrizioni introdotto dalla direttiva 76/769/CEE è stato trasposto nel

Dettagli

Limite pericolosità (ppm) Indicazioni pericolo. Inhal. H Inhal. H Dermal H Inhal. H Oral (H301) 50.

Limite pericolosità (ppm) Indicazioni pericolo. Inhal. H Inhal. H Dermal H Inhal. H Oral (H301) 50. Tabelle Correlazione tra i criteri HP previsti dalla direttiva 2008/98/CE (come modificata dal Reg. 1357/2014) con le categorie di sostanze e le soglie quantitative di cui all'allegato I del D.Lgs (Seveso

Dettagli

CONOSCERE IL RISCHIO

CONOSCERE IL RISCHIO CONOSCERE IL RISCHIO AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP Indicazioni di pericolo 1. Premessa Il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP Classification, Labelling, Packaging) introduce alcune novità rispetto al precedente

Dettagli

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI di Emma Maravai

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI di Emma Maravai LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI di Emma Maravai Premessa Il presente lavoro è stato pensato per fornire uno schema riassuntivo per la classificazione dei rifiuti speciali, poiché da circa due anni

Dettagli

Etichettatura ed imballaggio delle miscele pericolose (prodotti fitosanitari) ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP

Etichettatura ed imballaggio delle miscele pericolose (prodotti fitosanitari) ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP Etichettatura ed imballaggio delle miscele pericolose (prodotti fitosanitari) ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP Il Regolamento C.L.P. (Classification, Labelling and Packaging) è entrato in

Dettagli

Il Regolamento CE 1272/2008 ha introdotto in tutta l Unione Europea un sistema per la classificazione e l etichettatura delle sostanze chimiche

Il Regolamento CE 1272/2008 ha introdotto in tutta l Unione Europea un sistema per la classificazione e l etichettatura delle sostanze chimiche Il Regolamento CE 1272/2008 ha introdotto in tutta l Unione Europea un sistema per la classificazione e l etichettatura delle sostanze chimiche basato sul Sistema Mondiale Armonizzato delle Nazioni Unite

Dettagli

INFO 26 Ultimo aggiornamento 29 marzo 2013

INFO 26 Ultimo aggiornamento 29 marzo 2013 Breve guidarelativa al Rischio Chimico INFO 26 Ultimo aggiornamento 29 marzo 2013 Il regolamento (CE) 1272/2008 CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) adeguaa la precedente normativaa UE con

Dettagli

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: Le nuove norme di riferimento

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: Le nuove norme di riferimento Venerdì 18/12/2015 Pasian di Prato - Udine CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: Le nuove norme di riferimento Irene Duse Abbiamo a cuore la qualità della vita Le novità dall Europa In vigore dal 1 giugno 2015

Dettagli

L applicazione del CLP alle miscele: stato dell arte

L applicazione del CLP alle miscele: stato dell arte L applicazione del CLP alle miscele: stato dell arte Chiara Pozzi Area Sicurezza prodotti e Igiene Industriale Laura Lovera Coordinatrice Comitato Tecnico Gail 28 settembre 2016 Entrata in vigore e periodo

Dettagli

IL REGOLAMENTO CLP: in materia di classificazione ed etichettatura

IL REGOLAMENTO CLP: in materia di classificazione ed etichettatura IL REGOLAMENTO CLP: in materia di classificazione ed etichettatura Prof. Gianluca Stocco PADOVA - MAGGIO 2017 Il Regolamento n. 1272/2008 CLP 3 4 Regolamento n.1272/2008 (CLP) REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Dettagli

I simboli dei materiali pericolosi

I simboli dei materiali pericolosi I simboli dei materiali pericolosi Prima di utilizzare qualsiasi sostanza o qualsiasi prodotto, in un laboratorio di chimica o tra le mura domestiche, è molto importante leggere con attenzione tutte le

Dettagli

NUOVA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEGLI AGROFARMACI (CLP)

NUOVA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEGLI AGROFARMACI (CLP) NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP NUOVA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEGLI AGROFARMACI (CLP) Il Regolamento (CE) n 1272/2008 (CLP Classification, Labelling and Packaging) è la nuova normativa europea di riferimento

Dettagli

OsservatorioSaluteLavoro - ERIS Università di Napoli Federico II

OsservatorioSaluteLavoro - ERIS Università di Napoli Federico II OsservatorioSaluteLavoro - ERIS Università di Napoli Federico II Criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici Napoli, 22 Maggio 2015 Pasquale Lama p.lama@erisconsultant.it

Dettagli

REGOLAMENTO CE N.1272/2008 (CLP) cosa cambia?

REGOLAMENTO CE N.1272/2008 (CLP) cosa cambia? REGOLAMENTO CE N.1272/2008 (CLP) cosa cambia? Dott.ssa Maria Cristina Dalla Vecchia Vicenza, 30 settembre 2010 1 Il regolamento CLP o CLP è il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all

Dettagli

Il Regolamento CLP. Classification, Labelling and Packaging. (Reg. n. 1272/2008 in vigore dal 20 gennaio 2009)

Il Regolamento CLP. Classification, Labelling and Packaging. (Reg. n. 1272/2008 in vigore dal 20 gennaio 2009) Il Regolamento CLP (Reg. n. 1272/2008 in vigore dal 20 gennaio 2009) Classification, Labelling and Packaging Antonello Poles ASS n. 3 Alto Friuli - Dipartimento di Prevenzione Udine, 2 dicembre 2011 Le

Dettagli

PRINCIPALI ADEMPIMENTI A NORMA DEL REGOLAMENTO CLP

PRINCIPALI ADEMPIMENTI A NORMA DEL REGOLAMENTO CLP PRINCIPALI ADEMPIMENTI A NORMA DEL REGOLAMENTO CLP Premessa Gli obblighi di classificazione, etichettatura ed imballaggio previsti dal Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP Classification, Labelling, Packaging)

Dettagli

CONOSCERE IL RISCHIO

CONOSCERE IL RISCHIO CONOSCERE IL RISCHIO AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP Principali adempimenti a norma del regolamento CLP Premessa Gli obblighi di classificazione, etichettatura ed imballaggio previsti dal Regolamento CE

Dettagli

IL REGOLAMENTO CLP: PRINCIPI E REQUISITI APPLICATIVI. Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC) Istituto Superiore di Sanità Roma

IL REGOLAMENTO CLP: PRINCIPI E REQUISITI APPLICATIVI. Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC) Istituto Superiore di Sanità Roma IL REGOLAMENTO CLP: PRINCIPI E REQUISITI APPLICATIVI Paola Di Prospero Fanghella Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC) Istituto Superiore di Sanità Roma L entrata in vigore del Regolamento (CE)

Dettagli

RICHIESTA DI OFFERTA

RICHIESTA DI OFFERTA Data: Protocollo: A cura di ENKI s.r.l. Pag.1/5 2 DA: A: ENKI srl commerciale@enkisrl.eu c.a. RIFIUTO N (1) IVA RICHIESTA Ai sensi risoluzione nr.250-12/09/07 Agenzia delle Entrate % Se non compilato 22%

Dettagli

Tabella di corrispondenza tra i vecchi e i nuovi pittogrammi

Tabella di corrispondenza tra i vecchi e i nuovi pittogrammi Tabella di corrispondenza tra i vecchi e i nuovi pittogrammi E - Esplosivo GHS 01 F - Facilmente infiammabile F + - Altamente infiammabile GHS 02 O - Comburente GHS 03 NESSUNA CORRISPONDENZA GHS 04 C -

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 ALLEGATO I Regolamento 487/2013-8 maggio 2013 Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1 dicembre 2014 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele. Sostanze e miscele possono essere comunque

Dettagli

Cenni sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)

Cenni sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) Cenni sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) (Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele) Dott. Ing. Mauro Malizia Comandante Provinciale COMANDO PROVINCIALE DEI

Dettagli

CONOSCERE IL RISCHIO

CONOSCERE IL RISCHIO CONOSCERE IL RISCHIO AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP Sintesi del regolamento CLP Premessa Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP Classification, Labelling, Packaging), che è entrato in vigore nell Unione

Dettagli

Classificazione dei rifiuti ecotossici: i cambiamenti che le imprese devono affrontare in vista del luglio 2018

Classificazione dei rifiuti ecotossici: i cambiamenti che le imprese devono affrontare in vista del luglio 2018 Classificazione dei rifiuti ecotossici: i cambiamenti che le imprese devono affrontare in vista del luglio 2018 Andrea M. Lanz Milano, 10 aprile 2018 Rosanna Laraia Normativa europea di riferimento L emanazione

Dettagli

il MANUALE facile delle SCHEDE di SICUREZZA La SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

il MANUALE facile delle SCHEDE di SICUREZZA La SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento il MANUALE facile delle SCHEDE di SICUREZZA HP La SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento Quali sono le informazioni che devo fornire nella sezione 13 della SDS? 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Dettagli

Gli aspetti rilevanti dei regolamenti comunitari REACH e CLP; La classificazione di sostanze e miscele pericolose; Gli elementi delle etichette

Gli aspetti rilevanti dei regolamenti comunitari REACH e CLP; La classificazione di sostanze e miscele pericolose; Gli elementi delle etichette Gli aspetti rilevanti dei regolamenti comunitari REACH e CLP; La classificazione di sostanze e miscele pericolose; Gli elementi delle etichette Gianluca Stocco Verona, 23 novembre 2016 PREMESSA Il REACH

Dettagli

INCONTRO FORMATIVO SUI RIFIUTI PERICOLOSI Dr. Lorenzo Bastoni. Palazzo d Avalos Vasto (CH) 7 Aprile 2017

INCONTRO FORMATIVO SUI RIFIUTI PERICOLOSI Dr. Lorenzo Bastoni. Palazzo d Avalos Vasto (CH) 7 Aprile 2017 INCONTRO FORMATIVO SUI RIFIUTI PERICOLOSI Dr. Lorenzo Bastoni Palazzo d Avalos Vasto (CH) 7 Aprile 2017 QUANDO UN RIFIUTO E CLASSIFICATO PERICOLOSO Il vigente Catalogo Europeo dei Rifiuti, in vigore dal

Dettagli

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 08 SCHEDA INFORMATIVA SULLE PROPRIETA DELLE SOSTANZE

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 08 SCHEDA INFORMATIVA SULLE PROPRIETA DELLE SOSTANZE A cura di: Servizio Ambiente e Progettazione per la Sicurezza Scopo e campo di applicazione La Scheda di Sicurezza rappresenta il più completo strumento documentale correlato ad una sostanza o prodotto

Dettagli

Aggiornamento Etichettatura Sostanze Pericolose

Aggiornamento Etichettatura Sostanze Pericolose Rischio Chimico Aggiornamento Etichettatura gg Sostanze Pericolose Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele Criteri armonizzati

Dettagli

CONOSCERE IL RISCHIO

CONOSCERE IL RISCHIO CONOSCERE IL RISCHIO AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP Nuovi pittogrammi Premessa Il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP Classification, Labelling, Packaging) introduce alcune novità rispetto al precedente sistema

Dettagli

La classificazione delle miscele ai sensi del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) Pericoli Fisici. Ing. Antonio Natale.

La classificazione delle miscele ai sensi del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) Pericoli Fisici. Ing. Antonio Natale. La classificazione delle miscele ai sensi del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) Pericoli Fisici Ing. Antonio Natale 28 novembre 2017 Come si determina il Pericolo Fisico? Per determinare se una sostanza

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA via Caduti del lavoro, 24/i Ancona tel fax

CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA via Caduti del lavoro, 24/i Ancona tel fax PROJECT MANAGER: CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA via Caduti del lavoro, 24/i 60131 Ancona tel. 071 290201 - fax 071 2867654 COMMITTENTE: PRB SRL UNIPERSONALE SEDE LEGALE: S.P. METAURENSE KM 5.700 61033 FERMIGNANO

Dettagli

L usuale simbolo arancione è sostituito dal pittogramma, una losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero.

L usuale simbolo arancione è sostituito dal pittogramma, una losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. NUOVI PITTOGRAMMI Premessa Il regolamento europeo 1272/2008, denominato CLP, introduce alcune novità rispetto al precedente sistema normativo sulle sostanze e preparati pericolosi (DSP - Direttiva sostanze

Dettagli

SIMBOLI DI PERICOLO DEI PRODOTTI CHIMICI

SIMBOLI DI PERICOLO DEI PRODOTTI CHIMICI SIMBOLI DI PERICOLO DEI PRODOTTI CHIMICI Il simbolo di pericolo è un immagine ben definita, presente su un etichetta di un qualsiasi prodotto chimico, che ha lo scopo di fornire informazioni sui danni

Dettagli

H200 Esplosivo instabile. H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

H200 Esplosivo instabile. H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione. http://www.msds-europe.com H200 Esplosivo instabile. H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione. H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento

Dettagli

GHS in EUROPA/CLP Implementazione in Linde

GHS in EUROPA/CLP Implementazione in Linde GHS in EUROPA/CLP Implementazione in Linde Informazioni introduttive 02/2011 Prodotti Linde e GHS: informazioni introduttive Introduzione (I) L ONU ha sviluppato un sistema globale che definisce criteri

Dettagli

Il regolamento 1357/2014 riconferma la procedura di valutazione, applicata anche in precedenza, attraverso l esecuzione di prove.

Il regolamento 1357/2014 riconferma la procedura di valutazione, applicata anche in precedenza, attraverso l esecuzione di prove. HP 2 C2 Valutazione della pericolosità HP2: comburente Il regolamento 1357/2014 riconferma la procedura di valutazione, applicata anche in precedenza, attraverso l esecuzione di prove. Il rifiuto che contiene

Dettagli

C L P il GHS europeo (Regolamento CE n.1272/2008)

C L P il GHS europeo (Regolamento CE n.1272/2008) C L P il GHS europeo (Regolamento CE n.1272/2008) disposizioni per l etichettatura Dott.ssa Sandra Lazzari Telematic srl 7 aprile 2016 Che cosa è il GHS Ci vorrebbe un sistema di etichettatura uguale in

Dettagli

RIFIUTI PERICOLOSI LA CLASSIFICAZIONE DEI. 3 a edizione

RIFIUTI PERICOLOSI LA CLASSIFICAZIONE DEI. 3 a edizione LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 3 a edizione Guida alla nuova classificazione dei rifiuti pericolosi anche ai fini del loro trasporto stradale Sergio Benassai - Angelo Fiordi ISBN 978-88-89260-64-7

Dettagli

La classificazione delle miscele

La classificazione delle miscele La classificazione delle miscele Anita Zambonelli Ispettore nucleo REACH CLP Azienda USL di Bologna Casalecchio, 12/12/2014 CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura

Dettagli

HOME PURITY. Caratteristiche di biocompatibilità e di compatibilità ambientale dei prodotti in co-branding DANHERA L OCA NERA

HOME PURITY. Caratteristiche di biocompatibilità e di compatibilità ambientale dei prodotti in co-branding DANHERA L OCA NERA HOME PURITY Caratteristiche di biocompatibilità e di compatibilità ambientale dei prodotti in co-branding DANHERA L OCA NERA Nessuna materia prima impiegata nei nostri prodotti è classificata tossica secondo

Dettagli

I nuovi modelli di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro alla luce dei Regolamenti (CE) REACH, (CE) CLP e (UE) SDS

I nuovi modelli di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro alla luce dei Regolamenti (CE) REACH, (CE) CLP e (UE) SDS I nuovi modelli di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro alla luce dei Regolamenti (CE) REACH, (CE) CLP e (UE) SDS Celsino Govoni Coordinatore Interregionale Agenti chimici e cancerogeni

Dettagli

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI LE NOVITÀ IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Aspetti normativi, tecnici ed analitici relativi alla classificazione dei rifiuti contenenti metalli e semimetalli Rimini, 9 novembre 2016 Sala Ravezzi

Dettagli

Principali aspetti dei regolamenti

Principali aspetti dei regolamenti Principali aspetti dei regolamenti REACH e CLP 24 ottobre 2014 Auditorium ASL Monza e Brianza Marta Carcano S.C. Medicina del Lavoro Ospedale di Desio 2001 = Libro Bianco sulla Strategia per una politica

Dettagli

Certifico S.r.l. - IT

Certifico S.r.l. - IT 02/02/2018 2 of 383 Regolamento CLP Testo consolidato 2018 Ed. 6.0 Febbraio 2018 Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA

Dettagli

Paola DI PROSPERO FANGHELLA Ludovica MALAGUTI ALIBERTI

Paola DI PROSPERO FANGHELLA Ludovica MALAGUTI ALIBERTI L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP NEI LUOGHI DI LAVORO Bologna, 16 ottobre 2015 La classificazione e l etichettatura delle miscele nei luoghi di lavoro dopo il 1 giugno 2015: nuovi obblighi, ultimi

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 345/68 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.12.2008 DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,

Dettagli

il MANUALE facile delle SCHEDE di SICUREZZA La SEZIONE 3: composizione/ informazione sugli ingredienti

il MANUALE facile delle SCHEDE di SICUREZZA La SEZIONE 3: composizione/ informazione sugli ingredienti il MANUALE facile delle SCHEDE di SICUREZZA La SEZIONE 3: composizione/ informazione sugli ingredienti Quali sono le informazioni che devo fornire nella sezione 3 della SDS? 3.1 3.2 Informazioni relative

Dettagli

Como, 7 giugno 2013 Gianluca Stocco - Normachem Srl.

Como, 7 giugno 2013 Gianluca Stocco - Normachem Srl. Obblighi per i produttori, importatori e varie tipologie di DU. Condivisione delle informazioni e loro trasmissione lungo la catena di approvvigionamento. Como, 7 giugno 2013 Gianluca Stocco - Normachem

Dettagli

Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) con tutte le modifiche e rettifiche dal 2008 al 2019

Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) con tutte le modifiche e rettifiche dal 2008 al 2019 Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800 14 47 46 info@certifico.com

Dettagli

R E A C H REGOLAMENTO PER LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE.

R E A C H REGOLAMENTO PER LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE. R E A C H REGOLAMENTO PER LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE. LA NUOVA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE IN EUROPA 3^ PARTE: IL REGOLAMENTO REACH

Dettagli

C2 CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA HP 2: COMBURENTE 1

C2 CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA HP 2: COMBURENTE 1 HP 2 C2 CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA HP 2: COMBURENTE 1 Il regolamento 1357/2014 2 riconferma la procedura di valutazione, applicata anche in precedenza, attraverso l esecuzione di prove di combustione.

Dettagli

Informazioni generali sul regolamento CLP

Informazioni generali sul regolamento CLP Informazioni generali sul regolamento CLP Webinar per dichiaranti capofila 9 aprile 2010 Gabriele Schöning Unità per la classificazione Agenzia europea per le sostanze chimiche Descrizione Normativa UE

Dettagli

La sicurezza dei cosmetici in un mercato globale

La sicurezza dei cosmetici in un mercato globale La sicurezza dei cosmetici in un mercato globale COSMETICI NATURALI E BIOLOGICI: TRA ESIGENZE DI MERCATO E SICUREZZA DEI PRODOTTI 28 MAGGIO 2014 SAVOIA HOTEL REGENCY Dr. Francesco Gregorini Referente REACH

Dettagli

Regolamento CLP e SDS

Regolamento CLP e SDS Regolamento CLP e SDS PLAST - 7 maggio 2015 REGOLAMENTO CLP Il Regolamento 1272/2008 (CLP) è stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008. Riguarda la Classificazione, l Etichettatura e l Imballaggio

Dettagli

RIFIUTI. 1 giugno 2015: la rivoluzione attesa. dr.ssa Gianna Conti AIB Brescia, 8 maggio 2015

RIFIUTI. 1 giugno 2015: la rivoluzione attesa. dr.ssa Gianna Conti AIB Brescia, 8 maggio 2015 RIFIUTI 1 giugno 2015: la rivoluzione attesa dr.ssa Gianna Conti AIB Brescia, 8 maggio 2015 1 NOVITA Regolamento UE 1357/2014 Decisione 2014/955/UE Regolamento UE 1342/2014 2 Il Reg. UE 1357/2014 sostituisce

Dettagli

CLP: PARTE L ETICHETTATURA GLOBALE E INIZIANO I TRUCCHI COMMERCIALI

CLP: PARTE L ETICHETTATURA GLOBALE E INIZIANO I TRUCCHI COMMERCIALI CLP: PARTE L ETICHETTATURA GLOBALE E INIZIANO I TRUCCHI COMMERCIALI Per CLP o regolamento CLP si intende il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio

Dettagli

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa. SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa. SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli Data di stampa SDS: 01/04/2014Data della revisione SDS: 20/04/2015Sostituisce la scheda: 01/04/2014 Versione della SDS: SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 16 dicembre 2008 (OR. en) 2007/0121 COD LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 7 REV 2

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 16 dicembre 2008 (OR. en) 2007/0121 COD LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 7 REV 2 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Strasburgo, 16 dicembre 2008 (OR. en) 2007/0121 COD LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 7 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 ATTI LEGISLATIVI

Dettagli

HP14. COSA CAMBIERA CON IL REGOLAMENTO (UE) N. 2017/997

HP14. COSA CAMBIERA CON IL REGOLAMENTO (UE) N. 2017/997 HP14. COSA CAMBIERA CON IL REGOLAMENTO (UE) N. 2017/997 1 Classificazione dei rifiuti: quadro normativo Dal 1 Giugno 2015 le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state abrogate. La revisione della normativa

Dettagli

Valutazione dei rischi secondo le norme del Regolamento CLP

Valutazione dei rischi secondo le norme del Regolamento CLP Valutazione dei rischi secondo le norme del Regolamento CLP Seminario Napoli, 25 Novembre 2016 Pasquale Lama p.lama@erisconsultant.it Contesto normativo Europeo Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 Gestione

Dettagli

La classificazione e l etichettatura degli agrofarmaci. Le nuove regole. Regolamento CE 1272/2008. Bari, 10 dicembre Forum Medicina Vegetale

La classificazione e l etichettatura degli agrofarmaci. Le nuove regole. Regolamento CE 1272/2008. Bari, 10 dicembre Forum Medicina Vegetale La classificazione e l etichettatura degli agrofarmaci. Le nuove regole Regolamento CE 1272/2008 Bari, 10 dicembre 2014 26 Forum Medicina Vegetale Il Regolamento CLP Il Regolamento 1272/2008 (CLP - Classification,

Dettagli

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: IL NUOVO MODELLO INFORIK della Regione Piemonte 2 Ed

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: IL NUOVO MODELLO INFORIK della Regione Piemonte 2 Ed VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: IL NUOVO MODELLO INFORIK della Regione Piemonte 2 Ed L impatto del REACh e del CLP nel modello di valutazione Torino, 1 Febbraio 2014 Claudia Sudano Registration, Evaluation,

Dettagli

GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO CLASSIFICAZIONE - ETICHETTATURA

GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO CLASSIFICAZIONE - ETICHETTATURA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO CLASSIFICAZIONE - ETICHETTATURA Il rischio dovuto all esposizione di sostanze chimiche pericolose nei laboratori, costituisce un elemento di forte criticità nell ambito del

Dettagli

Nuovi obblighi comunitari

Nuovi obblighi comunitari Modulo 2: Nuovi obblighi comunitari In Europa negli ultimi anni vi sono state modifiche nelle normative che regolano la messa in commercio e l utilizzo delle sostanze e miscele chimiche, per l attuazione

Dettagli

Convegno Mengozzi - Forl' 13/03/2015

Convegno Mengozzi - Forl' 13/03/2015 Dott. Giovanni Tapetto Giurista Ambientale LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI classificazione dei rifiue pericolosi 1 Allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006 ex Decisione 2000/532/CE I

Dettagli

Cosa significa R.E.A.CH.

Cosa significa R.E.A.CH. Attività collegate Cosa significa R.E.A.CH. REACH significa Registration, Evaluation, Authorisation of Chemical ed è l acronimo usato dalla Comunità Europea per descrivere il nuovo sistema di regolamentazione

Dettagli

L evoluzione della normativa europea sulle sostanze chimiche. Vicenza, 10 ottobre 2013 Gianluca Stocco - Normachem Srl

L evoluzione della normativa europea sulle sostanze chimiche. Vicenza, 10 ottobre 2013 Gianluca Stocco - Normachem Srl L evoluzione della normativa europea sulle sostanze chimiche Vicenza, 10 ottobre 2013 Gianluca Stocco - Normachem Srl La nuova strategia della chimica in UE «Le proposte della Commissione contenute nel

Dettagli

Principali aspetti dei regolamenti. 10 dicembre 2012 Auditorium ASL Monza e Brianza

Principali aspetti dei regolamenti. 10 dicembre 2012 Auditorium ASL Monza e Brianza Principali aspetti dei regolamenti REACH e CLP 10 dicembre 2012 Auditorium 2001 = Libro Bianco sulla Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche (Unione Europea) 2007 2018 REACH Voi

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol Modifica del 3 novembre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 concernente i generatori

Dettagli

ALLEGATO PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

ALLEGATO PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 795 final ANNEX 1 ALLEGATO PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa

Dettagli

substances and mixtures) Dr. SABINA LICEN (REACH Consultant per ARCO solutions s.r.l.)

substances and mixtures) Dr. SABINA LICEN (REACH Consultant per ARCO solutions s.r.l.) Il Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

Dettagli

TABELLA DI COMPARAZIONE CRITERI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI

TABELLA DI COMPARAZIONE CRITERI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI TABELLA DI COMPARAZIONE CRITERI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI SI DESCRIZIONE LIMITI CE DESCRIZIONE LIMITI CE 1 Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili

Dettagli

Le novità contenute nella Decisione 955/2014/UE e nel Regolamento (UE) 1357/2014 sulla classificazione dei rifiuti

Le novità contenute nella Decisione 955/2014/UE e nel Regolamento (UE) 1357/2014 sulla classificazione dei rifiuti Le novità contenute nella Decisione 955/2014/UE e nel Regolamento (UE) 1357/2014 sulla classificazione dei rifiuti Alessandra Pellegrini Direzione Centrale Tecnico Scientifica Federchimica Milano, 7 maggio

Dettagli

Ambiente e Lavoro Bologna, 19-21/10/2016. RitaTazzioli Metodologie di valutazione del rischio Rischio chimico e rifiuti

Ambiente e Lavoro Bologna, 19-21/10/2016. RitaTazzioli Metodologie di valutazione del rischio Rischio chimico e rifiuti Metodologie di valutazione del rischio Rischio chimico e rifiuti Ambiente e Lavoro Bologna, 19-21/10/2016 RitaTazzioli (rita.tazzioli@sindar.it) - 0 - - 1 - Software Sindar Il software Il ricorso a software

Dettagli

Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 Sottogruppo Agenti Chimici. Pag. 1 di 78

Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 Sottogruppo Agenti Chimici. Pag. 1 di 78 2012 Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Capo II

Dettagli

ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE: PITTOGRAMMI DI PERICOLO

ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE: PITTOGRAMMI DI PERICOLO ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE: PITTOGRAMMI DI PERICOLO Un pittogramma è una rappresentazione grafica, atta a comunicare informazioni relative a: Un pericolo Fisico; Un pericolo per la salute umana; Un pericolo

Dettagli

LA SCHEDA DI SICUREZZA Parte 1 - normativa

LA SCHEDA DI SICUREZZA Parte 1 - normativa Master II Livello in REACH Napoli 21 maggio 2011 LA SCHEDA DI SICUREZZA Parte 1 - normativa Ida Marcello Centro Nazionale Sostanze Chimiche Istituto Superiore di Sanità 1 Finalità della SDS strumento centrale

Dettagli