AMBITO SOCIALE TERRITORIALE S4
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- Laura Romani
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1 AMBITO SOCIALE TERRITORIALE S4 R E G O L A M E N T O DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
2 I N D I C E Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Natura del servizio Art. 3 Finalità Art. 4 Funzioni Art. 5 - Organizzazione Art. 6 - Sede Art. 7 - Composizione Art. 8 - Coordinamento Art. 9 - Utenti Art. 10 Tipologia degli interventi Art. 11 Procedimento per l accesso Art. 12 Verifiche di efficacia Art. 13 Risorse Art. 14 Vigenza Art. 15 Disposizioni finali 2
3 ART.1 Istituzione Il presente Regolamento, in conformità al quadro normativo definito dalla Legge n.328/2000, dalla Legge Regionale della Campania n.11/2007 e ss.mm.ii., dal Piano Sociale Regionale e dalle sue indicazioni operative, di cui al decreto del dirigente dell'a.g.c. 18 n. 308 del , nonché dal Piano Sociale di Zona S , promuove e disciplina il Servizio Sociale Professionale (SSP) dell'ambito Sociale Territoriale S4, composto dai Comuni Comuni di Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, nonché dalla Provincia di Salerno e dall'azienda Sanitaria Locale di Salerno. ART.2 Natura del servizio Il Servizio Sociale Professionale costituisce un servizio strumentale per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali di Ambito. Per assolvere a tale attività, in ogni Ambito Territoriale, ai sensi dell art. 5 della L.R. Campania n.11/2007 e ss.mm.ii., deve essere garantito almeno un operatore (assistente sociale) ogni abitanti. La competenza e la responsabilità dell assunzione o di altra forma di contrattualizzazione degli operatori, anche quando lavorino per l intero Ambito, è dei Comuni. Dunque, il SSP è individuato come servizio riconducibile alla competenza dei Comuni facenti parte dell Ambito Sociale Territoriale. Esso, tuttavia, è attivabile dall Ambito S4 su richiesta degli medesimi Enti di cui sopra. In tal caso, è inteso come un servizio associato (rappresentanza dei Comuni) e integrato (rappresentanza delle diverse aree sociali di intervento:minori, anziani, disabilità, dipendenze, contrasto alla povertà, welfare di accesso ed azioni di sistema, con le diverse istituzioni: ASL, scuola, autorità giudiziarie, ecc.). Art. 3 Finalità Il Servizio Sociale Professionale costituisce un elemento fondamentale per la prima accoglienza e la presa in carico dei cittadini dell Ambito, cui spetta l assunzione del progetto individualizzato sul singolo caso. Esso si caratterizza, dunque, come primo luogo di interlocuzione del cittadino-utente con il carico delle sue problematiche e delle sue istanze, nonché come strumento fondamentale per il monitoraggio e la valutazione dei servizi e degli interventi sociali. Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie a ridurre o a rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; 3
4 compatibilmente con la programmazione territoriale e della relativa disponibilità finanziaria, agisce per la prevenzione e la presa in carico con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. ART. 4 Funzioni Il Servizio Sociale Professionale, in attuazione della programmazione del Piano di Zona d Ambito S4, e in adempimento delle eventuali ulteriori competenze attribuite dal Coordinamento Istituzionale d Ambito S4, tenuto conto delle direttive amministrativo-gestionali del Responsabile dell Ufficio di Piano, svolge azioni di: -valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso il superamento di logiche assistenzialistiche e con la promozione delle responsabilità del singolo soggetto e/o del nucleo familiare; - attività di aiuto ai singoli, ai gruppi, alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare, gestire e risolvere i problemi; -partecipazione, d intesa con l Ufficio di Piano, alle attività di programmazione, organizzazione e valutazione degli interventi e dei servizi sociali; -accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi del sistema integrato di Ambito; -presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione delle competenze di Ambito, d intesa con gli altri attori coinvolti, e tenuto conto delle eventuali disposizioni di organi giudiziari, in particolar modo con il Tribunale per i Minori e con la Procura Minorile; - valutazione dei percorsi personalizzati e della eventuale scelta di dismissione; - realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati; - strutturazione di percorsi di consulenza e sostegno psicologico per genitori e figli e definizione di piani individualizzati di intervento; - attivazioni di percorsi di orientamento, valutazione e sostegno nell ambito dell Adozione Nazionale ed Internazionale, dell Affidamento Familiare, dell Abuso e del Maltrattamento, della Mediazione Familiare, dell Educativa Territoriale; - rilevazione, monitoraggio, analisi e valutazione di nuovi bisogni; - individuazione delle più opportune procedure amministrative, con particolare riguardo alla normativa relativa alle materie oggetto dell incarico; - conoscenza ed approfondimento attraverso analisi, studi e ricerche dei bisogni e problemi sociali, della domanda effettiva di prestazioni di interventi, delle risorse disponibili, reali e potenziali, e monitoraggio dell efficacia e dell efficienza dei Servizi; - partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata dei bisogni, ai fini dell integrazione socio-sanitaria, all Equipe di Valutazione Integrata in collaborazione con Uffici Periferici del Ministero della Giustizia e ad eventuali nuove Unità di Valutazione Multidimensionale/Multidisciplinare; - partecipazione ed organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 4
5 di attività di aggiornamento e formazione per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari; - collaborazione con le risorse territoriali del Terzo Settore per l attivazione di interventi coordinati; - realizzazione, infine, ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona. Art. 5 Organizzazione Il Servizio Sociale Professionale dell Ambito Sociale Territoriale S4: - svolge la propria attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona S4; - opera nel rispetto dei principi, universalmente riconosciuti, della dignità di tutte le persone e dei principi definiti dal codice deontologico delle figure professionali previste; -coordina la propria attività con altri interventi professionali allo scopo di pervenire alla definizione dei problemi sociali dell utente o della famiglia e alla formulazione di proposte e progetti per i percorsi risolutivi delle criticità, attivando le risorse che possono concorrere alla rimozione degli ostacoli. Art. 6 Sede Il Servizio Sociale Professionale deve essere garantito attraverso almeno una sede in ciascun Comune afferente l Ambito Territoriale Sociale S4, così come previsto dall art. 10, comma 2, punto 4), della Legge Regionale 11/2007. Spetta a ciascun Comune individuare sedi adeguate ed attrezzate atte a garantire il buon funzionamento del servizio. Le sedi dovranno garantire i seguenti standard minimi: a) ambienti riservati per le attività di ascolto e per i colloqui con l utenza; b) dotazione informatica composta almeno da un PC con stampante collegato alla rete internet; c) connessione alla rete telefonica. Art. 7 Composizione Il Servizio Sociale Professionale è costituito da uno staff di Assistenti sociali ed eventualmente, in presenza di adeguate risorse bisogno, di Sociologi, Psicologi, Pedagogisti, Mediatori Interculturali operanti a livello di Ambito, definito in ragione della copertura del fabbisogno rilevato a livello di Ambito Territoriale. Lo staff degli assistenti sociali può essere anche implementato con le altre figure professionali di cui sopra, per singoli casi, secondo stretta necessità. 5
6 Così come in precedenza riportato e come previsto dall art. 10, comma 2, punto 5), della Legge Regionale n.11/2007, va garantito il rapporto numerico minimo tra Assistenti Sociali e cittadini residenti, pari ad 1 operatore ogni abitanti. Art. 8 Coordinamento Il Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali - divisi per aree territoriali e/o di intervento, avviene a cura del Coordinatore dell Ufficio di Piano o di un Assistente sociale operatore del SSP- suo delegato, il quale sovrintende a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento del Servizi stessi. Il Coordinatore dei Servizi Sociali Professionali di Ambito, in particolare: -coordina, sotto il profilo tecnico, il Servizio; -fornisce all Ufficio di Piano l apporto tecnico nella predisposizione degli atti di programmazione per l attuazione del Piano di Zona; -assicura la funzionalità del Servizio, attraverso il coinvolgimento adeguato di tutte le figure e la corretta ripartizione dei carichi di lavoro; -collabora con il Segretariato Sociale nella raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori di servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione; -fornisce l ausilio tecnico all Ufficio di Piano nella promozione dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate al Piano di Zona; -fornisce apporto tecnico all Ufficio di Piano ai fini dell aggiornamento periodico del Piano di Zona e della progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali. Art. 9 Utenti Possono fruire degli interventi del Servizio Sociale professionale di cui al presente Regolamento: a) i cittadini residenti nei Comuni dell Ambito S4 che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale; b) gli stranieri e gli apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti; c) i soggetti domiciliati nei Comuni dell Ambito S4,bisognosi di interventi d'urgenza e di tutela nel caso di minori. Art.10 Tipologia degli interventi Gli interventi di cui ai successivi articoli sono riconducibili alle seguenti tipologie: - indigenza; - difficoltà nel normale sviluppo psico-fisico del minore,; - difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico; - non autosufficienza,; - stato di isolamento; 6
7 - difficoltà familiari. Gli interventi oggetto del presente Regolamento si distinguono in: A. Interventi di assistenza sociale Essi sono volti a superare ostacoli di difficoltà personale o familiare per il normale svolgimento della vita. Tali interventi possono essere di tipo continuativo, temporaneo o straordinario. B. Interventi di Servizio sociale professionale, Essi sono tesi ad affrontare situazioni complesse che richiedono interventi integrati eseguiti da assistenti sociali in raccordo con altri operatori professionali, tenuta presente la globalità dei bisogni del soggetto assistito. Sono Interventi di Assistenza sociale: 1) l'assistenza economica per bisogni vitali o per servizi monetizzati quali gli affidamenti familiari, ecc.; 2) le prestazioni integrative della famiglia per migliorare le condizioni di vita all'interno del proprio ambiente attraverso la concessione di servizi peculiari, quali ad esempio- l assistenza domiciliare e il contributo per i minori riconosciuti da un solo genitore; 3) le prestazioni sostitutive della famiglia con l'accesso in strutture residenziali o di pronta accoglienza. Sono Interventi di Servizio Sociale Professionale: 1) le misure integrative al reddito; 2) l'aiuto per l'inserimento scolastico e/o formativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali; 3) l'aiuto per il superamento dello stato di isolamento di soggetti ad alto rischio di emarginazione; 4) la consulenza per l'area minorile e familiare; 5) l elaborazione dei progetti individuali e dei progetti educativi globali; 6) il lavoro d équipe. 7) il lavoro in Unità di Valutazione Integrata. Gli interventi di cui sopra devono garantire: il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano; la parità di prestazioni a parità di bisogni. c) La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili. Nell'ambito dei progetti individuali, gli interventi effettuati devono essere sottoposti a verifiche di efficacia nei confronti del progetto per il controllo della qualità del servizio reso. Nel caso di non accettazione del progetto da parte dell'utente, questo è tenuto a firmare la rinuncia. C. Interventi per il superamento dell'indigenza Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento, affinché vengano soddisfatti i bisogni vitali, per la ripresa 7
8 personale e per il loro reinserimento, possono, dietro loro richiesta, possono fruire delle seguenti prestazioni di assistenza economica: a) temporanea; b) straordinaria, con i seguenti limiti e modalità: a) Assistenza economica temporanea: è diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei. b) Assistenza economica straordinaria: è attribuita una tantum per far fronte a necessità di carattere eccezionale. L'entità del contributo è proposta dal SSP sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione. Qualora il soggetto già fruisca di assistenza economica temporanea per bisogni vitali, il contributo straordinario non può riguardare necessità inerenti i bisogni vitali, ivi comprese le spese di affitto e per consumi energetici. D. Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico, psichico e sociale del minore. Essi, plurimi, molto articolati e complessi, possono distinguersi in: 1. Interventi per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento parziale o totale, o siano sottoposti a provvedimenti come da DPR 448/88 (Processo penale Minorile). Per tali casi, il Servizio Sociale Professionale, o su intervento della magistratura, o a domanda dei congiunti, o su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali, predispone progetti di intervento mirati: - alla prevenzione dal rischio e dall'abuso; - al mantenimento nel proprio ambiente familiare; - alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.). Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso: a) interventi di Servizio sociale professionale quali: a) indagini psico-sociali; b) valutazioni professionali; c) trattamento psico-sociale; d) dazione di pareri professionali; e) controlli e verifiche di stato e interventi di consulenza sociale con particolare riferimento agli organi giudiziari. Questi interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica. 2. Interventi di assistenza educativa domiciliare diretta al mantenimento del minore nel proprio ambiente di vita. L'ammissione all'intervento, concordata con il nucleo familiare è proposta dal Servizio Sociale Professionale con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica. Trattandosi di un intervento specializzato questo deve essere svolto da personale con idoneo titolo di studio nell'ambito socio educativo e con esperienza operativa. Al nucleo familiare in questione può essere concesso un sussidio mensile temporaneo. 3. Interventi mirati all'inserimento scolastico di minori con handicap di cui alla legge 8
9 104/92, da realizzarsi nelle scuole di istruzione primaria di 1 e 2 grado e di istruzione secondaria. Tali interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro condizione economica (ad eccezione del contributo erogato per il trasporto scolastico e/o riabilitativo per diversamente abili). 4. Ammissione a strutture residenziali e semiresidenziali e a Centri di pronta accoglienza. Il servizio è a totale carico dei Comuni dell Ambito. 5. Contributi economici per affidamento familiare ed etero familiare, diurno e temporaneo di minori. Le modalità dell'intervento sono determinate con apposito regolamento, denominato Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei servizi per l infanzia. 6. Ricoveri presso Comunità di accoglienza per minori - gestanti - mamme e bambini. E. Interventi per la non autosufficienza Le persone che, non sono in grado di provvedere a se stesse se non con l'aiuto totale o parziale di tipo continuativo di altre persone, possono essere assistite, con interventi: a) assistenza domiciliare nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona; b) teleassistenza; d) servizio di contributo per il trasporto scolastico e/o riabilitativo. L'ammissione all'intervento, dietro richiesta dell'interessato o di un suo familiare, è proposta, dal Servizio Sociale Professionale e valutata in Unità Integrata con l utilizzo della SVAMA e della Scheda del Fabbisogno Sociale nelle quali sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica. L'intervento è erogato ai sensi di specifico regolamento alle persone che ne fanno richiesta su apposito modello adottato dall Ambito S4, allegando il certificato di non autosufficienza rilasciato dal medico curante, e l ISEE. In presenza di familiari obbligati e dotati di un reddito superiore ai parametri previsti dallo specifico Regolamento dell Ambito S4, si applicheranno le compartecipazioni da esso contemplate. Alle persone, che richiedano un servizio di assistenza domiciliare, il Servizio Sociale Professionale può programmare l'erogazione del servizio allo scopo di mantenerle nel proprio ambiente di vita, con priorità per quelle prive di nucleo familiare. Per le persone anziane, al fine di consentirne la permanenza al proprio domicilio quando siano in condizioni di rischio ricorrente, -compatibilmente con la sussistenza delle necessarie risorse economiche- è previsto nel periodo estivo un servizio di teleassistenza per la segnalazione tempestiva dello stato di urgente necessità sociosanitaria. F. Interventi per il superamento delle difficoltà nei rapporti familiari Quando nell'ambito di nuclei familiari si manifestino difficoltà di rapporti o necessità di chiarimenti in ordine ad esse, in particolare se riferite a problematiche minorili, gli interessati possono richiedere ai Servizi sociali: - interventi di consulenza legale, mediazione familiare (Centro Donne in difficoltà, UOMI, Centri Polifunzionali diurni). 9
10 - interventi del Servizio Sociale Professionale che possono essere promossi anche dalla magistratura a riguardo di: a) affidi minori in caso di separazione e relativo contenzioso, b) indagine psico-sociale su coppie richiedenti l'adozione. I predetti interventi non sono legati a valutazioni di reddito. Art. 11 Procedure per l accesso Per l'accesso a qualunque prestazione del SSP occorre la documentazione di seguito specificata, tenuto conto però delle possibilità offerte dall autocertificazione e dalle procedure di automazione: a) domanda dell'interessato; b) stato di famiglia; c) attestazione ISEE con allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica; d) certificato di frequenza scolastica, quando occorra; e) decreto d'invalidità o decreto di riconoscimento ai sensi della L. n.104/92, certificazione sanitaria delle condizioni di salute o inabilità al lavoro, quando occorra; f) valutazione della non autosufficienza del medico curante/asl; In caso di prestazioni per le quali è richiesto il contributo economico: 1) specifico modello di richiesta; 2) congrua documentazione spontaneamente esibita o richiesta espressamente in relazione a particolari circostanze. La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate, con le procedure previste ai titoli precedenti, all Ufficio di Piano che procede all assegnazione per i successivi iter procedurali. Art. 12 Verifica di efficienza del servizio L Ufficio di Piano dell Ambito S4 si fa carico di verificare le condizioni di efficienza ed efficacia dei servizi resi direttamente. Controlla altresì la rispondenza alle norme delle prestazioni date. Art. 13 Risorse Nelle forme e con le modalità stabilite dal Coordinamento Istituzionale d Ambito S4, gli Enti facenti parte dell Ambito Sociale Territoriale S4, assicurano le risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il funzionamento del Servizio Sociale Professionale. ART.14 Vigenza Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale dell'ambito Sociale Territoriale S4 ed è reso 10
11 pubblico attraverso la sua pubblicazione all'albo e sul sito web del Comune di Pontecagnano-Faiano (capofila). Art. 15 Disposizioni finali Le novità legislative in materia comportano automaticamente l adeguamento normativo del presente regolamento. Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 11
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