Avv. Fabio Leggi PIACENZA - GALLERIA SAN FRANCESCO, 2 Telefono e fax 0523/ e.mail: fabioleggi@libero.it
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1 Centro di Servizio per il Volontariato S.V.E.P. Avv. Fabio Leggi PIACENZA - GALLERIA SAN FRANCESCO, 2 Telefono e fax 0523/ e.mail: fabioleggi@libero.it Circolare informativa per le Associazioni La nuova legge regionale sul volontariato Novità sia per le Organizzazioni di Volontariato che per i centri di Servizio, con la previsione di controlli più incisivi. Modifiche anche in tema di convenzioni * * * La nuova legge regionale sul Volontariato (o per usare la terminologia del legislatore, per la "valorizzazione delle organizzazioni di volontariato") si adegua al mutato quadro istituzionale e porta alcune novità anche per i Centri di servizio. Inevitabile dunque, in apertura, il riferimento al nuovo articolo 117 della Costituzione, con le nuove competenze assegnate alle regioni. Limitandoci alle innovazioni rispetto alla Legge Regionale n. 37 del 1996 (che viene abrogata), una prima modifica la troviamo all'art. 2 ove si afferma in modo esplicito che l'iscrizione da parte delle associazioni nel registro provinciale o regionale del volontariato è "condizione necessaria" per poter accedere ai benefici di cui alla L. 266 del 1991 e alle altre forme di sostegno e valorizzazione prevista dalla presente e dalle altre leggi regionali. Viene dunque rafforzato lo spartiacque tra associazioni iscritte quelle non iscritte e il dilemma a cui si trovano di fronte spesso le aggregazioni dei volontari: adeguare la propria struttura e "natura" ai vincoli di legge o mantenere la propria originalità, sfuggendo ad omologazioni ma anche ad occasioni di finanziamento o di sostegno? Nel medesimo articolo viene indicato il criterio distintivo per accedere Via Capra 14/C Piacenza. Tel. 0523/ Fax sveo@agonet.it - sito internet:
2 al registro regionale piuttosto che a quello provinciale. A tal fine viene compiuta una distinzione tra associazioni "a rilevanza regionale" (e che dunque vengono iscritte nel relativo registro) da quelle che non hanno questa rilevanza (e possono iscriversi al registro provinciale). Poiché nella legge abrogata si utilizzavano come criteri distintivi la sede e l'ambito territoriale di operatività, criteri che ora sono scomparsi, si pone un problema interpretativo: dal testo della norma potrebbe desumersi infatti che un'associazione che opera in diverse provincie ma che non abbia rilevanza regionale, debba iscriversi in un registro provinciale (ma quale?). La legge comunque rimanda ad un'apposita direttiva della Giunta con cui saranno determinate le caratteristiche delle associazioni di rilevanza regionale: vedremo come verrà interpretato il punto. Altro aspetto di novità consiste nel fatto che viene eliminata la elencazione degli ambiti di operatività delle OdV (socio assistenziale, sanitario, tutela e promozione dei diritti etc.). E vero che tale elencazione aveva un valore puramente descrittivo, essendo unico il registro, tuttavia rappresentava un utile riferimento operativo. Ora la Legge, all'articolo 3, si limita ad indicare come riferimenti, oltre al ben noto fine di solidarietà, quello dell'impegno civile". Francamente mi pare un indicazione un po troppo sintetica. Vedremo se le delibere regionali attuative porteranno un po più di chiarezza, anche se sarebbe stato più opportuno che un aspetto così importante, quale l ambito di operatività, fosse regolata dalla Legge e non da decisioni amministrative. Infine nell articolo in esame è ribadita l'incompatibilità tra iscrizione nel registro del volontariato e quello dell'associazionismo di promozione sociale. Quello che più colpisce è che per superare l'eventuale incompatibilità (cioè l'iscrizione ad entrambi i registri) viene concesso il termine assai generoso di tre anni. Per quanto poi riguarda le procedure per l'iscrizione nei registri, è stato eliminato il parere che il Comune in cui ha sede l organizzazione 2
3 doveva rendere a Provincia o Regione. Ogni Provincia potrà disciplinare le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, rispettando i criteri minimi che verranno emanati tra breve dalla Giunta regionale. Diventa più pregnante il controllo circa l'effettiva esistenza e permanenza delle qualità per l'iscrizione al registro. In precedenza era sufficiente che ogni associazione autocertificasse ogni due anni l'esistenza dei requisiti di legge e inviasse, a Regione o Provincia, una relazione sull'attività svolta. La nuova disposizione, pur rinviando ancora a delibere della Giunta regionale per definire i dettagli, prescrive comunque fin da ora un controllo "diretto" (e dunque non più sulla carta) con particolare attenzione a trasparenza del bilancio, democrazia di gestione, effettivo radicamento territoriale delle organizzazioni e modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno del volontariato. Vengono ribaditi il diritto di partecipazione e informazione delle OdV nella programmazione pubblica e la possibilità di accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati. E altresì confermata la possibilità per le associazioni di fruire di spazi ed attrezzature pubbliche. Una particolarità su questo punto: la norma prevede che i beni stessi debbano essere restituiti integri sotto la responsabilità non più dell'associazione (come previsto dalla precedente legge) ma del legale rappresentante dell organizzazione concessionaria. Poiché anche in precedenza l impegno in tal senso veniva preso dall associazione tramite il proprio legale rappresentante, l unico significato possibile di tale modifica potrebbe essere che i presidenti delle organizzazioni saranno personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati alle strutture. Viene poi prevista la possibilità di ricevere contributi regionali per la realizzazione di progetti a sostegno e per la diffusione del volontariato. Novità anche in materia di convenzioni. Una precisazione contenuta nell art. 13 aiuterà, perlomeno in parte, a 3
4 sgombrare i dubbi che in passato si sono posti in relazione agli ambiti oggetto di convenzione: queste dovranno avere per oggetto non più attività e prestazioni "di interesse pubblico" (come prevedeva la Legge 37/1996) ma piuttosto attività "compatibili con la natura e le finalità del volontariato". Si può ben comprendere che oggetto di questi accordi potranno essere solo le tipiche attività delle associazioni e non per esempio, attività che abbiano rilevanza o natura commerciale. Viene altresì previsto che proposte di convenzione possano venire, oltre che dall ente pubblico, direttamente dalle associazioni, qualora siano inerenti a ragioni di pubblica utilità o richiedano una capacità operativa particolare, derogando in tal caso alla necessità da parte dell'ente pubblico di pubblicizzare l'intento di stipulare una convenzione (cioè senza bando). Vengono mantenuti i principi generali in materia di scelta dei contraenti (esperienza, capacità operativa e innovativa, formazione dei volontari etc.) anche se apparentemente sono previsti vincoli meno stringenti rispetto alla legge precedente. Viene meno la previsione della creazione di un modello di convenzione tipo su base regionale (previsto dalla legge abrogata): questo aspetto ci sembra positivo poiché lo schema di convenzione preesistente dava francamente adito a qualche perplessità dal punto di vista dell impostazione complessiva. Infine viene previsto che gli enti pubblici riconoscano e sostengano progetti di utilità sociale gestiti direttamente da associazioni singole o in rete, anche quando non iscritte. Qualche novità è introdotta per i Centri di Servizio. Accanto ai tradizionali compiti di questi (favorire la crescita della solidarietà e del volontariato; offrire consulenza ed assistenza nonché iniziative di formazione a favore degli aderenti alle associazioni) si aggiungono ora l'incentivazione e il sostegno alle Odv nella programmazione delle politiche sociali e il contributo all'attuazione di progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato, tra loro, o in collaborazione con l'ente pubblico. 4
5 Viene inoltre previsto un più pregnante controllo sui Centri da parte del Comitato di gestione del Fondo regionale per il Volontariato con possibilità, a seguito di verifica, di azzerare i medesimi enti qualora emergano irregolarità di gestione o quando le associazioni che hanno la gestione non svolgano effettività attività a favore del volontariato o comunque in modo difforme dai propri regolamenti. Viene altresì prevista la istituzione dell'osservatorio regionale del Volontariato, quale sezione speciale della Conferenza regionale del terzo settore, con le funzioni di analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento favorendo la circolazione di esperienze e raccogliendo dati, documenti e testimonianze, promuovere iniziative di studio e di ricerca e assicurare il rapporto della Conferenza regionale del terzo settore con i Comitati paritetici provinciali. Con questo termine vengono ora indicati i Comitati provinciali di coordinamento tra i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte Marzo 2005 avv. Fabio Leggi 5
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