La corretta applicazione delle detrazione del 36% e del 55%

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1 La corretta applicazione delle detrazione del 36% e del 55% di Massimo Pipino Pubblicato il 20 giugno 2011 gli ultimi chiarimenti in tema di: detrazione del 36% per opere di ristrutturazione e recupero di immobili abitativi e detrazione del 55% per opere finalizzate al risparmio energetico; operatività per i lavori pluriennali e altri chiarimenti recentemente emanati dall Agenzia delle Entrate 1)Detrazione del 36% per opere di ristrutturazione e recupero di immobili abitativi Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione, sostenute da entrambi i coniugi comproprietari dell immobile, in cui fattura e bonifico di pagamento siano intestati ad un solo di questi, la detrazione IRPEF del 36% spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione però che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. Ad analoghe conclusioni si giunge anche con riferimento all acquisto da parte di entrambi i coniugi di un box pertinenziale ad un abitazione, posta in fabbricato interamente ristrutturato da impresa, sempre che sia annotato in fattura il nominativo del coniuge comproprietario che ha integralmente sostenuto la spesa. Negato, invece, il beneficio per le quote residue di detrazione, all erede che concede in comodato gratuito l immobile ereditato, poiché ne perde la detenzione diretta ed immediata. Questi, in estrema sintesi, i principali chiarimenti contenuti, nella Circolare dell Agenzia delle Entrate n.20/e del 13 maggio 2011, con riferimento a specifiche fattispecie di applicabilità della detrazione IRPEF del 36%. Sul tema, si ricorda, inoltre, che, in ordine agli adempimenti 1

2 necessari al riconoscimento del beneficio, è di recente intervenuto il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, (cd. Decreto Sviluppo ), recante Prime disposizioni urgenti per l Economia-Semestre europeo, pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, ed in vigore dal 14 maggio, che ha apportato alcune rilevanti semplificazioni. In particolare, con la riscrittura della lettera a, del comma 1, del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, viene eliminato l obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, inviata per raccomandata, a pena di decadenza dal beneficio, prima dell inizio degli interventi. Viene, inoltre, eliminato l obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l esecuzione degli interventi agevolati, sinora prevista, a pena di decadenza, dall art. 1, comma 19, della legge 244/2007. In particolare, le tematiche affrontate nella citata C.M. 20/E/2011, riguardano: 1. la possibilità di fruire del beneficio per le spese di ristrutturazione anche al contribuente che non risulti indicato né in fattura né nei bonifici In ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali viene riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF del 36%, con la presente C.M. 20/E/2011 ( 2. 1 prima domanda), l Agenzia delle Entrate, con un orientamento estensivo, ammette la possibilità di fruire del beneficio anche al contribuente che non risulti indicato né in fattura né nelle quietanze dei relativi bonifici, a condizione però che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta e rimasta a carico. In particolare, l istanza riguarda un contribuente che, insieme al coniuge, aveva sostenuto spese per lavori di ristrutturazione della propria abitazione, il cui nominativo, però, non era stato annotato in nessuno dei predetti documenti (né fatture né bonifici). Con il rinvio a precedenti chiarimenti sia in tema di detrazione IRPEF del 36% (R.M. 353/E/2008) che di detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (C.M. 34/E/2008), l Amministrazione finanziaria chiarisce ora che, tenuto conto che la ratio normativa è quella di riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l onere, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione sia nella realtà stata sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione però che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell apposito campo, il codice fiscale del 2

3 soggetto che ha effettuato l invio. Tale precisazione supera di fatto i precedenti orientamenti della stessa Agenzia delle Entrate che, in materia di fruizione dell agevolazione, affermava nella C.M. 15/E/2005 che, nel caso in cui tutti gli adempimenti, compreso il bonifico, fossero stati effettuati a nome di un contribuente, mentre le fatture riportassero anche il nominativo del coniuge a carico dello stesso, la detrazione poteva riconoscersi, anche per intero, al soggetto che avesse provveduto agli adempimenti richiesti, purché il suo nominativo comparisse nella fattura emessa dall impresa esecutrice degli interventi. Con la pronuncia in commento, sembrerebbe quindi risultare sufficiente la mera annotazione in fattura (anche successiva all emissione di quest ultima) della percentuale delle spese sostenute dal coniuge il cui nominativo non compare in alcun adempimento. 2. la possibilità di fruire integralmente del beneficio per l acquisto di box pertinenziale ad abitazione L Agenzia giunge a conclusioni similari a quelle del precedente paragrafo anche con riferimento all acquisto, da parte di 2 coniugi, di un box pertinenziale, intestato ad entrambi per il 50% ciascuno e pagato tramite bonifico bancario cointestato ( 2.1 seconda domanda). In tal caso, la detrazione IRPEF del 36% può essere riconosciuta per intero anche solo al coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa, semplicemente annotando tale circostanza nella fattura (anche successivamente all emissione di quest ultima). 3. la decadenza dal beneficio in caso di immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall erede in comodato gratuito Nella C.M. 20/E/2011, l Amministrazione finanziaria, infine, affronta nuovamente l ipotesi di fruizione del beneficio da parte dell erede dell immobile ristrutturato dal de cuius ( 2.2). Sul tema, si ricorda che, ai sensi dell art. 2, comma 5, 3 periodo della legge 289/2002 e delle indicazioni fornite nella C.M. 15/E/2003, in caso di decesso dell avente diritto alla detrazione IRPEF del 36%, il beneficio fiscale si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene. Nella successiva C.M. 24/E/2004, è stato, poi, ulteriormente chiarito che la detenzione materiale e diretta dell immobile sussiste qualora l erede abbia l immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale, 3

4 fermo restando l obbligo di possesso e conservazione di tutta la documentazione richiesta dalla norma agevolativa (C.M. 17/E/2005). Con la pronuncia in commento, l Agenzia delle Entrate precisa che l eventuale concessione a terzi dell immobile ereditato in comodato gratuito fa venir meno il diritto a beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per le residue quote di detrazione, poiché l erede non può più disporne in modo diretto e immediato, disponibilità che, invece, è attribuita al comodatario, che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l obbligo di restituirlo, ai sensi dell art e ss. del codice civile. 2) Detrazione del 55% per opere finalizzate al risparmio energetico In caso di lavori pluriennali eseguiti da privati non imprenditori, la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici spetta comunque in base al principio di cassa, ossia in funzione delle spese effettivamente sostenute e pagate con bonifico in ciascuna annualità, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori. Lo stesso criterio vale per la ripartizione della detrazione spettante, per cui, anche in presenza di un unico intervento energetico, la stessa deve essere suddivisa in 5 rate di pari importo, per le spese pagate con bonifico entro il 31 dicembre 2010, e necessariamente in 10 quote annuali costanti, per quelle sostenute nel Questo uno dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, nella quale vengono risolte diverse questioni riguardanti alcune agevolazioni vigenti, tra cui la detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, anche alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2011 (art. 1, comma 48, legge 220/2010). Come noto, infatti, quest ultima disposizione, nel prorogare l agevolazione sino al 31 dicembre 2011, ha altresì stabilito, sempre per il 2011, l obbligo di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, anziché in 5 rate, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre In particolare, le tematiche affrontate nella citata C.M. 20/E/2011, riguardano: 1. la possibilità di correggere eventuali errori contenuti nella Scheda informativa trasmessa all Enea entro 90 giorni dall ultimazione dei lavori. Al riguardo, già con la precedente C.M. 21/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha, in generale, ammesso la possibilità di rettificare gli errori commessi nella compilazione della Scheda 4

5 informativa, riguardanti, ad esempio, l importo delle spese detraibili, attraverso l invio di una nuova Scheda (sostitutiva della precedente), da effettuare esclusivamente con modalità telematiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruisce della detrazione. Tuttavia, come evidenziato dalla stessa Amministrazione finanziaria, le procedure informatiche dell Enea consentono la correzione telematica delle Schede informative solo a partire dall annualità In considerazione dell impossibilità di correggere le comunicazioni relative ai periodi precedenti, la C.M. 20/E/2011 ammette ora, a favore dei contribuenti che, per gli anni 2007 e 2008, abbiano erroneamente indicato un importo di spese agevolate inferiore a quello effettivamente sostenuto, di fruire comunque della detrazione sull ammontare complessivo delle spese rimaste a loro carico, purché, in sede di eventuale verifica fiscale, siano in grado di documentare anche i costi non risultanti dalla Scheda originariamente inviata all Enea. Per le spese sostenute dal 2009, resta ferma, invece, l obbligatorietà di inviare telematicamente la Scheda di rettifica, in assenza della quale è vietata la possibilità di computare nella detrazione spettante anche le spese che, nonostante siano state effettivamente sostenute, non risultino incluse nella comunicazione originariamente trasmessa all Enea. 2. l operatività e la ripartizione della detrazione in presenza di lavori eseguiti a cavallo d anno. Sul punto, l Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto era già stato chiarito con la C.M. 36/E/2007, precisa, in linea generale, che la detrazione del 55% opera inderogabilmente in base alle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal D.P.R. 917/1986 (TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Ciò implica che, anche in presenza di lavori correlati al risparmio energetico la cui realizzazione si protrae per più annualità, la detrazione spetta, per i contribuenti non esercenti attività commerciale, obbligatoriamente secondo il principio di cassa, ossia avuto riguardo alle spese effettivamente pagate con bonifico in ciascuna annualità agevolata ( ), mentre, per i soggetti esercenti attività d impresa, la stessa opera necessariamente in base al principio di competenza, ossia nell anno in cui sono ultimati i lavori o sono consegnati i beni. I medesimi criteri devono essere applicati anche per stabilire la ripartizione della detrazione spettante, alla luce delle modifiche apportate dall art. 1, comma 48, della legge 220/2010 che, a partire dall anno 2011, ha fissato l obbligo di rateizzare l agevolazione in 10 quote annuali costanti, anziché in 5 come previsto precedentemente. Ne deriva, pertanto, che, nell ipotesi di 5

6 interventi agevolati iniziati nel 2010 e terminati nel 2011: i contribuenti non esercenti attività commerciale dovranno fruire della detrazione del 55% in sede di 730 o Unico/2011 (relativo ai redditi 2010), in base alle spese pagate con bonifico entro il 31 dicembre 2010 (a prescindere dal fatto che i lavori non sono ancora ultimati), ripartendo la stessa in 5 rate di pari importo. Le spese pagate nel corso del 2011 dovranno, invece, essere detratte nel 730 o Unico/2012 (relativo ai redditi 2011) e, per tale importo, l agevolazione dovrà essere ripartita in 10 rate annuali costanti, i contribuenti esercenti attività d impresa dovranno fruire dell intera detrazione spettante (commisurata, quindi, all importo complessivo delle spese sostenute) direttamente in sede di Unico/2012, relativo al periodo d imposta 2011 (annualità di ultimazione dei lavori agevolati), ripartendo la stessa in 10 quote annuali di pari ammontare. 3. le modalità applicative dell agevolazione in presenza di immobili ad uso promiscuo. In merito, la recente C.M. 20/E/2011 chiarisce che, in presenza di lavori agevolati eseguiti su un immobile utilizzato, in parte a fini abitativi, ed in parte nell ambito dell attività professionale svolta dal contribuente, la detrazione del 55% spetta per l intero ammontare delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi. L agevolazione in esame è, infatti, ammessa anche per i soggetti che esercitano attività professionale e d impresa e, a differenza della detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio degli edifici, che compete per i soli fabbricati residenziali, riguarda gli interventi energetici eseguiti su qualsiasi tipologia di immobili, siano essi abitativi o strumentali all esercizio delle suddette attività. Ciò implica, pertanto, che tale detrazione è applicabile anche per le spese riferibili alla parte del fabbricato utilizzato nell ambito dell attività professionale, a nulla rilevando che i medesimi costi concorrano (come oneri deducibili e nella misura consentita) alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, derivante dall attività professionale esercitata dal contribuente. Si evidenzia, in ultimo, che, per la detrazione IRPEF del 36%, il D.L. 70/2011 (cd. decreto sviluppo, in vigore dal 14 maggio 2011) ha eliminato l obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l esecuzione degli interventi agevolati, sinora prevista, a pena di decadenza, dall art. 1, comma 19, della legge 244/2007. Anche se non esplicitato a livello 6

7 normativo, l eliminazione di tale adempimento dovrebbe operare anche per la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in virtù del fatto che, per questa agevolazione, l indicazione in fattura del costo della manodopera è divenuta obbligatoria per effetto del rinvio generico agli adempimenti imposti per la detrazione del 36%, operato dall art. 1, comma 348, della legge 296/2006 (istitutiva della detrazione del 55%). 20 giugno 2011 Massimo Pipino 7

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