T I T OLO II - I NT ERVENT I A S OS T EGNO DEL LA RI QUALI FI CAZ I ONE DELL'OFFERTA T URI S T I CA REGI ONALE Art. 5 - S oggetti beneficiari

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1 L.R. 23 dicembre 2002, n.40 - L egge T ur ismo I ndice, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13, Art.14, Art.15, Ar t.1 6, Art.17, Art.18, Art.19, Art.20, Art.21, Art.22, Art.23, Art.24, NOT E, I ndice T I T OLO I - DI S POS I Z I ONI GENERALI Art. 1 - Finalita' Art. 2 - Applicaz ione degli articoli 87 e 88 del trattato CE Art. 3 - Funzioni della Regione Art. 4 - Funzioni delle Pr ovince T I T OLO II - I NT ERVENT I A S OS T EGNO DEL LA RI QUALI FI CAZ I ONE DELL'OFFERTA T URI S T I CA REGI ONALE Art. 5 - S oggetti beneficiari Art. 6 - I nterventi a s os tegno delle attivita' ricettive e turistico-ricreative - I mprese Art. 7 - I nterventi a s os tegno delle attivita' ricettive e turistico-ricreative - S oggetti pubblici ed or ganis mi a car attere non commerciale Art. 8 - I nterventi a s os tegno del turismo montano Art. 9 - I nterventi a s os tegno del termalismo Art T ipologia e ammontare dei contributi T I T OLO III - PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI Art Progetti finalizzati e pr ogetti innovativi T I T OLO I V - PROMOZ I ONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPER AZ I ONE CREDITIZIA Art T ipologia dei contributi Art Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooper ative di garanzia Art Criteri per la conces s ione e l'utilizzo dei contributi Art Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione Art Vigilanza s u Consorzi fidi e Cooper ative di garanzia T I T OLO V - VI NCOLO DI DESTINAZIONE Art Contributi per interventi realizzati da s oggetti privati Art Contributi per interventi realizzati da s oggetti pubblici T I T OLO VI - CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, T RANS I T ORI E E FINALI Art Cumulo dei contributi Art Finanziamnento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della Legge 30 dicembre1989, n. 424 Art Norma finanziar ia Art Abrogazione di norme Art Norma tr ans itor ia Art Entrata in vigore

2 T I T OLO I DI S POS I Z I ONI GENERALI Ar t icolo 1 Finalita 1. La Regione Emilia-Romagna pr omuove lo s viluppo e la qualificaz ione del turismo per favorire la cr es cita competitiva dell offerta del sistema tur istico r egionale al fine di migliorarne la qualita, la fruibilita e di potenziare le s trutture ed i servizi, nell ambito di uno s viluppo tur is tico s os tenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diver s e ar ee del territorio della Regione, le for me tradizionali di turismo cos i come quelle piu innovative, e di attuare una diver s ificaz ione dell offerta che per metta, in tutte le ar ee, un prolungamento della s tagione tur is tica, la pr es ente legge incentiva inter venti rivolti alla r iqualificaz ione e all incr emento del patrimonio r icettivo, alla r ealizzazione di strutture ed attrezzature complementar i al turismo. 2. Per le finalita di cui al comma 1, la pr es ente legge disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attivita ricettive e tur istico-ricreative, dell associazionismo e della cooper az ione con finalita di agevolazione cr editizia fr a le impr es e operanti nel settore tur istico. La Regione inoltre pr omuove e contribuis ce alla r ealiz z az ione di "progetti finalizzati" e di " progetti innovativi" rivolti alla valor izzazione di particolari prodotti turistici o s pecifici territori. 3. Le agevolazioni previste dalla pr es ente legge s ono r ivolte alle imprese che applicano le condizioni normative e s alar iali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle or ganizz azioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu rappr es entative della categor ia. Il mancato r is petto di tale condizione deter mina la non ammissibilita a contr ibuto ovvero la revoca del contributo s tes s o. 4. Le oper e finanziate con i contributi di cui alla pr es ente legge devono es s er e ubicate nel territorio della r egione Emilia-Romagna. Ar t icolo 2 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 1. Le agevolazioni alle impr es e pr eviste dalla pr es ente legge, sono concesse nel rispetto delle dispos izioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commiss ione, del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di S tato a favor e delle piccole e medie impr es e, pubblicato s ulla GUCE S erie L 10 del 13 gennaio 2001 e al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minor e (" de minimis " ), pubblicato s ulla GUCE Serie L 10 del 13 gennaio Non possono essere conces s i singoli aiuti di importo s uper ior e

3 alle s oglie definite dall articolo 6 del Regolamento (CE) n. 70/ Ai fini della pr es ente legge, per piccola e media impr es a s i intende l impr es a cos i definita dalla Commiss ione Eur opea. Ar t icolo 3 Funzioni della Regione 1. La Regione, per raggiunger e le finalita di cui all articolo 1 in maniera adeguata ed omogenea s ul territorio r egionale, svolge funzioni di programmazione, pianificazione e coor dinamento finalizzate all unitario s viluppo del sistema dell offer ta tur istica e alla definiz ione di indirizzi omogenei per tutto il territorio regionale nel rispetto delle autonomie locali. 2. Il Consiglio r egionale appr ova, su proposta della Giunta regionale, un atto di programmazione che definisce cr iter i generali, priorita e modalita applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla pr es ente legge, con particolare r iguar do a: a) indicazioni per l individuazione e la definiz ione delle ar ee territoriali cui riservare i finanziamenti; b) iniziative incentivabili; c) individuazione delle categor ie di soggetti incentivabili nelle varie ar ee e in base alle tipologie di iniziative; d) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici; e) misura dei contributi assegnabili; f) criteri di riparto dei fondi fra le Pr ovince; g) indicazioni sulla r ipar tiz ione delle r isor s e da par te delle Province fr a i diversi settori di agevolazione e fr a s oggetti pubblici e s oggetti privati; h) modalita e condizione di concessione ed er ogazione dei contributi ai soggetti beneficiari nonche disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni concesse; i) disciplina del vincolo di destinazione. 3. La Giunta r egionale, ai fini della pr edis pos iz ione dei criteri di cui al comma 2, sentita la Confer enza Regione-Autonomie locali, attiva pr ocedur e di consultazione con le Pr ovince e le As s ociazioni imprenditoriali del settore tur is mo piu rappr es entative a livello regionale. Ar t icolo 4 Funzioni delle Pr ovince 1. Alle Pr ovince, nell ambito del quadro pr ogr ammatorio r egionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonche le funzioni amministrative r iguar danti istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi previsti dal T itolo II, nonche la vigilanza s ugli interventi finanziati. 2. Sulla bas e delle indicazioni e dei limiti stabiliti nell atto di cui all articolo 3, comma 2, le Pr ovince, attivando pr ocedur e di cons ultazione con le Associazioni imprenditoriali del settore tur is mo

4 piu rappr es entative a livello pr ovinciale, definiscono cr iter i specifici e pr ior ita a livello pr ovinciale volte alla definiz ione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di cui al T itolo I I. T I T OLO II I NT ERVENT I A S OS T EGNO DEL LA RI QUALI FI CAZ I ONE DELL OFFERTA T URI S T I CA REGI ONALE Ar t icolo 5 S oggetti beneficiari 1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo: a) imprese s ingole o as s ociate; b) Enti locali territoriali e lor o for me as s ociative, altri Enti pubblici; c) associazioni e per s one giur idiche pr ivate a car attere non commerciale di cui al Titolo II del Libro I del Codice civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui all articolo 3, comma 2; d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall associazionis mo economico e s indacale delle impr es e e cooper ative tur istiche, con i limiti e le indicazioni previste in appos ito r egolamento, per gli interventi di cui al comma 2 dell articolo 6. Ar t icolo 6 I nterventi a s os tegno delle attivita ricettive e tur istico-ricreative - I mprese 1. Alle impr es e s ingole e as s ociate pos s ono es s er e concessi contributi per la r ealiz z az ione di nuove s trutture e impianti o strutture di servizio ovver o per la r istr utturazione, l ampliamento, l ammodernamento, la r iqualificazione di impianti e s truttur e esistenti ad es clus ione delle s pes e per l acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a: a) strutture r icettive alber ghier e ed extralberghier e come definite dalla nor mativa r egionale; b) complessi turistici ricettivi all aria aper ta come definiti dalla normativa r egionale; c) stabilimenti balneari; d) strutture di servizio e complementar i alla r icettivita turistica, compres e le s trutture autor izz ate ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggior namento della normativa s ull insediamento e sull attivita dei pubblici esercizi), di interesse tur is tico, cosi come individuate nell ambito dei criteri regionali di cui all articolo 3, comma 2; e) strutture r icr eative e s por tive o des tinate a manifes taz ioni culturali, spettacolari e congr es s uali e altre s trutture utili al

5 prolungamento della s tagione tur istica, alla diver s ificaz ione e specializzazione dell offerta ed all immagine tur istica. 2. Possono es s er e conces s i inoltre contributi: a) per l ottenimento della cer tificazione di qualita da par te delle strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), e da par te delle Agenzie di Viaggio e T ur ismo r ilas ciata da or ganis mi accreditati, comprese le s pes e per studi e analis i preliminari; b) per interventi riguardanti studi di fattibilita e pr ogettazione strutturale, finalizzati alla pr ogettazione integr ata della s tr uttura e dell impiantistica, legata alla r ealiz z az ione dell inter vento strutturale o almeno di un primo s tr alcio funz ionale; c) per l implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la ges tione delle attivita; d) per l implementazione di sistemi informatici per la ges tione dei servizi ovvero per attivita di commercio elettronico legate all offerta turis tica. Ar t icolo 7 I nterventi a s os tegno delle attivita ricettive e tur istico-ricreative pubblici ed or ganismi a car attere non commerciale S oggetti 1. Ai soggetti di cui all articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono es s ere conces s i contributi, per la r ealiz z az ione di nuove strutture ovvero per la r istr utturazione, l ampliamento, l ammodernamento, la r iqualificazione di strutture es is tenti ad esclus ione delle s pes e per l acquisto di aree ed immobili, per interventi inerenti: a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle qualita delle localita e del territorio tur is tico, nonche alla migliore fruibilita tur is tica dei parchi naturali e delle ar ee di interesse natur alistico; b) strutture r icr eative e s por tive o des tinate a manifes taz ioni culturali, spettacolari e congr es s uali e altre s trutture utili al prolungamento della s tagione tur is tica, alla diver s ificaz ione e specializzazione dell offerta ed all immagine tur istica, e s trutture ricettive non alberghiere. Ar t icolo 8 I nterventi a s os tegno del turismo montano 1. La Regione, nell ambito delle finalita gener ali di cui all articolo 1, incentiva il turismo montano per la valor izzazione e per la s alvaguardia dell equilibrio s ocioeconomico delle ar ee appenniniche attraverso un corretto s viluppo della fruiz ione turis tica della montagna nel rispetto dell ambiente. 2. A tale s copo ai soggetti di cui all articolo 5, comma 1 possono essere concessi contributi per la r ealiz z az ione di nuove s trutture e impianti o s tr utture di servizio ovvero per la r is tr utturazione,

6 l ampliamento, l ammodernamento, la r iqualificaz ione di impianti e strutture es is tenti ad eccezione delle s pes e per l acquisto di aree e immobili, per interventi inerenti: a) strutture r icettive, acquisizione di impianti e attrezzature finalizzate alla fruiz ione tur is tica del territorio montano; b) strutture s por tive, ricreative finalizzate alla migliore fruibilita turistica ed alla qualita del territorio montano. Ar t icolo 9 I nterventi a s os tegno del termalismo 1. La Regione, nell ambito delle finalita generali di cui all articolo 1, incentiva il turismo ter male cons ider ata la valenza ai fini della diver s ificaz ione dell offerta tur is tica r egionale, tramite la valor iz z az ione delle r isor s e dei territori termali. 2. Ai soggetti di cui all articolo 5, comma 1, lettere a) e b), proprietari o ges tor i di stabilimenti termali, possono es s er e concessi contributi per interventi, di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle s eguenti strutture: a) stabilimenti termali destinati all uso pubblico; b) strutture r icettive alber ghier e ubicate nelle ar ee definite " termali" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, limitatamente agli interventi riguardanti la r ealiz z az ione di servizi termali; c) edifici posti nelle ar ee definite " ter mali" dai vigenti strumenti urbanis tici comunali, per interventi strettamente funzionali all attivita termale pr imar ia. 3. Sono es clus e dalle agevolaz ioni le s pes e r elative a: a) nuova captaz ione nonche r azionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle es istenti opere di presa di acque miner ali per uso termale; b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altr o neces s ar io al razionale s fr uttamento delle s or genti di acque miner ali per uso ter male; c) studi e r icer che nel campo dell idr ologia medica applicata; d) appar ecchiatur e mediche; e) acquisto di aree ed immobili. Ar t icolo 10 T ipologia e ammontar e dei contributi 1. Alle impr es e s ingole e as s ociate, per interventi disciplinati dal presente titolo che configur ano aiuti diretti alle impr es e ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, possono es s er e concessi contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 e dai criteri regionali e pr ovinciali appr ovati ai sensi degli articoli 3 e 4. Qualora il soggetto beneficiar io non sia qualificabile piccola o media impr es a, i contributi possono es s er e concessi solo nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.

7 2. Per gli interventi di cui al comma 1, gia iniziati al momento della pr es entaz ione della domanda ma non oltre i dodici mesi antecedenti, i contributi possono essere conces s i esclusivamente secondo il regime " de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/ Ai soggetti beneficiari di cui all articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere conces s i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della s pes a ammessa a contr ibuto, per interventi che non configurino aiuti ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Qualora i contributi, per la tipologia del progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle impr es e, ai sens i dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE si applicano i limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e Ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell articolo 5 e per gli interventi di cui al comma 2 dell articolo 6 i contributi sono conces s i nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001. T I T OLO I I I PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVAT I VI Ar t icolo 11 Progetti finalizzati e pr ogetti innovativi 1. La Regione contribuis ce alla valor iz z az ione di particolari territori e pr odotti turistici mediante l incentivaz ione di "progetti finalizzati" e la r ealiz z az ione di "progetti innovativi". 2. I "progetti finalizzati" sono incentivati con la concessione di contributi a favor e dei soggetti di cui all articolo 5, comma 1. Il contributo, qualora r iguar di imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle impr es e ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, e concesso in regime " de minimis", nella mis ur a mas s ima del 50 per cento della s pes a ammessa a contr ibuto. 3. La Regione puo altres i r ealizzare direttamente, anche mediante l aus ilio di soggetti esterni, "progetti innovativi" aventi carattere di sperimentalita ed innovazione per il settore tur istico. T I T OLO I V PROMOZ I ONE DELL ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPER AZ I ONE CREDITIZIA Ar t icolo 12 T ipologia dei contributi 1. La Regione, nell ambito dei criteri appr ovati dal Consiglio regionale di cui all articolo 3, comma 2, conferisce ai Consorzi fidi e alle Cooper ative di garanzia di cui all articolo 13 un fondo finalizzato ad agevolar e il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la conces sione di garanzie fideius s or ie.

8 2. La Regione confer is ce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla conces s ione di contributi in conto inter es s i attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle gar anz ie di cui al comma 1. Ar t icolo 13 Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooper ative di garanzia 1. Possono acceder e ai contributi di cui al presente titolo i Cons orzi fidi e le Cooperative di garanzia di primo o s econdo gr ado, a car attere pr ovinciale e r egionale, fra oper ator i singoli o associati che r ealizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui all articolo 3, comma 2 in possesso dei seguenti requis iti: a) essere beneficiar i di contributi di Enti pubblici locali; b) associare a par ita di condizione qualunque impr es a oper ante nel settore del turismo ne faccia r ichies ta; c) concedere le gar anzie e i contributi sugli interessi a qualunque operatore tur istico as s ociato ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna; d) consentire la nomina del Presidente del Collegio s indacale da parte della Regione Emilia-Romagna; e) prevedere nel proprio S tatuto la pr eventiva comunicaz ione alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una caus a di scioglimento. 2. Dei Consorzi fidi e delle Cooperative di garanzia di cui al comma 1 possono far e par te anche oper ator i del commercio e dei s ervizi. Ar t icolo 14 Criteri per la concessione e l utilizz o dei contributi 1. Ai Consorzi fidi e alle Cooper ative di garanzia s ono conces s i i contributi in conto capitale ai sensi dell articolo 12, comma 1 da destinare alla for maz ione e integr azione del fondo di garanzia ripartiti secondo le s eguenti modalita: a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto s u base pr ovinciale; b) la par te r imanente in proporzione all importo complessivo delle garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo, in essere alla chius ur a dell es er ciz io pr ecedente a quello in cui e presentata la domanda di contributo. 2. La r ipar tiz ione dei contributi concessi ai Consorzi fidi e alle Cooper ative di garanzia ai sensi dell articolo 12, comma 2 e effettuata s econdo le s eguenti modalita: a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto s u base pr ovinciale; b) la par te r imanente in proporzione all importo complessivo dei finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del turismo, effettivamente er ogati e in essere nel corso dell es er cizio

9 precedente a quello in cui e presentata la domanda di contributo. 3. I contributi concessi ai Consorzi fidi e alle Cooper ative di garanzia ai sensi dell articolo 12 sono des tinati a s oci e cons orziati, per la r ealiz z az ione di interventi, non iniziati o iniziati da non oltre dodici mesi, previsti nell ambito dei criteri regionali di cui all articolo 3, comma 2 e dovr anno es s er e as s egnati con atti formali. 4. L assegnazione dei contributi previsti ai sensi dell articolo 12, comma 2 agli operatori del settore tur is mo dovr a r is pettare tempi, i modi e le dispos izioni previste nella deliber az ione r egionale di concessione. Per le s omme non impiegate nei termini i Consorzi fidi e le Cooper ative di garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna pr ocede al recupero, salvo compens azione con eventuali nuove conces s ioni. 5. Gli interessi maturati annualmente s ulle s omme as s egnate dalla Regione ai Consorzi fidi e alle Cooper ative di garanzia devono es s er e destinati prioritariamente all incremento del Fondo di garanzia finanziato. A titolo di contributo alle s pes e di gestione degli organis mi stessi, puo essere utilizzata una quota dell impor to complessivo di tali interessi, definita nell ambito dei criteri applicativi di cui all articolo 3, comma 2. Ar t icolo 15 Mis ura dei contributi agli operatori turistici e r egime di assegnazione 1. Per l assegnazione di contributi in conto inter es s e attualizzati i Cons orzi fidi e le Cooperative di garanzia s tipulano convenz ioni con gli I stituti di credito finalizzate al miglioramento delle condiz ioni a favor e del mutuatario. 2. I contributi di cui al comma 1 si considerano conces s i ai soci o associati operanti nel settore del turismo, in regime " de minimis " ai sens i del Regolamento (CE) n. 69/2001, nel momento della formalizzazione dell assegnazione da par te del Consorzio o della Cooper ativa. La Giunta r egionale definisce per iodicamente l abbattimento applicabile al tasso di interesse r is ultante dalla convenzione di cui al comma 1. L importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potra in nessun caso essere infer ior e ad un punto percentuale. 3. L agevolazione der ivante dalla conces s ione della gar anzia fideius soria e concessa in regime " de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001. L entita dell agevolazione e calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione s ull applicaz ione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato conces s i sotto for ma di garanzie, pubblicata s ulla GUCE Serie C 71 dell 11 marzo Ai sensi della stes sa Comunicaz ione l aiuto deve cons ider ar s i concesso al momento in cui viene pr es tata la gar anz ia.

10 Ar t icolo 16 Vigilanza s u Consorzi fidi e Cooper ative di garanzia 1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi fidi e le Cooper ative di garanzia di cui al presente titolo s ono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli I stituti di credito e delle loro modifiche nonche una r endicontaz ione per iodica s ulla pr opr ia attivita. 2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Consorzio fidi e della Cooper ativa di garanzia, alla Regione s pettano i contributi regionali conferiti ed ancor a giacenti presso tali Enti, nonche le somme matur ate a titolo di interesse s u detti contributi. T I T OLO V VI NCOLO DI DESTINAZIONE Ar t icolo 17 Contributi per interventi realizzati da s oggetti privati 1. I beni e le s trutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge r ealizzati dai s oggetti di cui all articolo 5, comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla s pecifica des tinaz ione d us o indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funz ionalita per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di cui all articolo 3, comma 2 stabiliscono: a) la dur ata; b) le modalita con cui viene gar antito il vincolo, ivi compreso l obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la Cons er vator ia dei registri immobiliari; c) eventuali garanzie s os titutive; d) le pr ocedur e di vigilanza e controllo; e) i casi di revoca e r elative s anz ioni. 3. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai beni di cui al comma 2 dell articolo 6. Ar t icolo 18 Contributi per interventi realizzati da s oggetti pubblici 1. Il soggetto beneficiar io del contributo avente natura di soggetto pubblico, qualora non sia pr opr ietar io dell immobile oggetto del finanziamento, deve dichiar ar e di avere la dis ponibilita del bene,

11 con titolo giur idicamente valido, per un periodo non inferiore a cinque anni. T I T OLO VI CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, T RANS I T ORI E E FINALI Ar t icolo 19 Cumulo dei contributi 1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all articolo 5, comma 1, lettera a) ai sensi della pr es ente legge s ono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purche tale cumulo non determini un contributo complessivo s uper ior e al 50 per cento della s pes a ammessa a contributo. 2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all articolo 5, comma 1, lettere b) e c) ai sensi della pr es ente legge, per interventi che non configurino aiuti alle impr es e ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono cumulabili anche con altre agevolazioni, purche tale cumulo non determini un contributo complessivo s uper ior e al 50 per cento della s pes a ammessa a contributo. 3. Le agevolazioni di cui alla pr es ente legge s ono inoltr e cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano qualificabili aiuti di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Ar t icolo 20 Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della Legge 30 dicembre 1989, n La Regione Emilia-Romagna e autor iz z ata a finanziar e con mezzi propri di bilancio i progetti ammessi a finanz iamento ai sensi della Legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attivita economiche nelle ar ee inter es s ate dagli eccez ionali fenomeni di eutrofizzazione ver ificatis i nell anno 1989 nel mare Adr iatico) con deliberazione della Giunta r egionale 29 dicembre 2000, n (Legge 424/89 - art. 1 - commi 1 e 2 - Delibera del Consiglio r egionale 1363/00 - Provvedimento di ammissione a contr ibuto delle domande presentate entro l 8 maggio 2000), che pur essendo s tati iniziati, non sono s tati terminati entro la s cadenza s tabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbr aio 2001 (Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della Legge 30 dicembre 1989, n. 424) per il 31 dicembre Gli interventi dovranno es s er e r ealizzati entro il termine del 31 dicembre 2003, nel rispetto delle dis pos izioni dei criteri applicativi e dell atto di assegnazione, relativi alla Legge n. 424

12 del I beneficiari sono ammessi ad ottenere un contributo in conto capitale. Restano validi gli importi di spesa ammessa e contributo concesso indicati nella deliberazione della Giunta regionale n del Ar t icolo 21 Norma finanz iar ia 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della pr es ente legge s i fa fronte con l istituzione di appos ite unita pr evis ionali di base e relativi capitoli, che s ar anno dotati della necessaria dis ponibilita ai sensi di quanto dis pos to dall ar ticolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Ar t icolo 22 Abrogazione di norme 1. Sono abr ogate: a) la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell offerta tur is tica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e s ucces s ive modificazioni; b) le lettere d) e f) del comma 3 dell articolo 43 e il comma 4 dell articolo 44 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque miner ali e ter mali, qualificazione e s viluppo del termalismo). Ar t icolo 23 Norma tr ans itor ia 1. I procedimenti per la conces s ione e la liquidaz ione dei contributi riguardanti domande pr es entate o pr ogr ammi approvati prima dell entrata in vigore della pr es ente legge ai sensi della L.R. n. 3 del 1993 e s uccessive modificazioni sono dis ciplinati dalle disposizioni della s tessa legge r egionale fino alla lor o conclus ione. 2. I procedimenti per la conces s ione e la liquidaz ione dei contributi riguardanti domande pr es entate o pr ogr ammi approvati prima dell entrata in vigore della pr es ente legge ai sensi dell articolo 43 della L.R. n. 32 del 1988 sono dis ciplinati dalle dis pos izioni della stes sa legge r egionale fino alla lor o conclus ione. 3. Le r is or s e giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per l abbattimento degli interessi, presso i Consorzi fidi e le Cooper ative di garanzia di cui al Capo V della L.R. n. 3 del 1993, erogati ai sensi della nor mativa s tes s a, possono es s er e as s egnate ai

13 propri associati operanti nel settore del turismo, in base alle nor me di cui al Titolo I V della pr es ente legge e ai criteri applicativi regionali di cui all articolo 3, comma 2 dal momento della lor o entrata in vigore. 4. In sede di prima applicazione della pr es ente legge il termine indicato all ar ticolo 10, comma 2 e elevato da dodici a diciotto mes i. Ar t icolo 24 Entrata in vigore 1. La pr es ente legge e dichiar ata ur gente ai sensi e per gli effetti dell articolo 31, comma 2 dello S tatuto r egionale ed entra in vigore il giorno s ucces s ivo alla s ua pubblicaz ione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La pr es ente legge r egionale s ar a pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque s petti di osservarla e far la osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 23 dicembre 2002 NOT E NOT E ALL ART. 2 Comma 1 1) Il Regolamento (CE) n. 70/2001 ed il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 concernono r is pettivamente Regolamento della Commissione r elativo all applicaz ione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favor e delle piccole e medie impr es e e Regolamento della Commissione r elativo all applicaz ione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d importanza minor e (" de minimis" ). Comma 2 2) Il testo dell art. 6 del Regolamento (CE) n. 70/2001, citato alla nota 1) al presente ar ticolo, e il seguente: " Articolo 6 - Concessione di singoli aiuti di importo elevato L esenzione di cui al presente r egolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che r aggiungono una delle due s oglie seguenti: a) il totale dei costi ammissibili dell intero pr ogetto e par i o superiore a 25 milioni di Euro, e I ) nelle r egioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l intensita lorda dell aiuto e par i o s uper iore al 50% del limite di cui all articolo 4, paragrafo 2; oppur e II) nelle r egioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l intens ita netta dell aiuto e par i o s uper ior e al 50% del massimale di intensita netta s tabilito nella mappa degli aiuti regionali per la z ona cons ider ata; oppur e b) l importo totale lor do dell aiuto e par i o s uper ior e a 15 milioni di Euro.".

14 NOT E ALL ART. 10 Comma 1 1) Il testo del paragrafo 1 dell art. 87 del trattato CE, concernente T rattato 25 marzo Trattato che istituisce la Comunita Eur opea, e il seguente: " Articolo 87 - Giurisprudenza 1. Salvo der oghe contemplate dal presente trattato, s ono incompatibili con il mercato comune, nella mis ur a in cui incidano sugli scambi tra S tati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante r isor s e s tatali, sotto quals ias i forma che, favorendo talune imprese o talune pr oduzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. omissis ". 2) I Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 sono citati alla nota 1) all art. 2. Comma 2 3) Il Regolamento (CE) n. 69/2001 e citato alla nota 1) all art. 2. Comma 3 4) Il testo del paragrafo 1 dell art. 87 del trattato CE, citato alla nota 1) al presente ar ticolo, e riportato alla s tes s a nota. Comma 4 5) Il Regolamento (CE) n. 69/2001 e citato alla nota 1) all art. 2. NOT A ALL ART. 11 Comma 2 I l testo del paragrafo 1 dell art. 87 del trattato CE, citato alla nota 1) all art. 10, e riportato alla s tes s a nota. NOT E ALL ART. 15 Comma 2 1) Il Regolamento (CE) n. 69/2001 e citato alla nota 1) all art. 2. Comma 3 2) Il Regolamento (CE) n. 69/2001 e citato alla nota 1) all art. 2. 3) Il testo degli artt. 87 e 88 del trattato CE, citato alla nota 3) all art. 10, e il seguente. " Art Salvo der oghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella mis ur a in cui incidano sugli scambi tra S tati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante r isor s e s tatali, sotto quals ias i forma che, favorendo talune imprese o talune pr oduzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a car attere s ociale conces s i ai singoli consumatori, a condizione che s iano accordati senza dis cr iminaz ioni determinate dall origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita naturali oppur e da altr i eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all economia di determinate r egioni della Repubblica Feder ale di Germania che r is entono della divisione della Germania, nella mis ur a in cui sono neces s ar i a compens ar e gli svantaggi economici provocati da tale divis ione. 3. Possono cons ider ar s i compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favor ir e lo s viluppo economico delle r egioni ove il tenore di vita s ia anor malmente bas s o, oppur e s i abbia una grave for ma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a pr omuover e la r ealiz z az ione di un importante

15 progetto di comune inter es s e eur opeo oppure a porre r imedio a un grave tur bamento dell economia di uno S tato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolar e lo s viluppo di talune attivita o di talune r egioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contr ar ia al comune inter esse; d) gli aiuti destinati a pr omuover e la cultur a e la cons er vaz ione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita in misura contr ar ia all inter es s e comune; e) le altre categor ie di aiuti, determinate con decisione del Cons iglio, che deliber a a maggior anza qualificata s u proposta della Commissione. Articolo La Commiss ione pr ocede con gli Stati membri all esame per manente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa pr opone a ques ti ultimi le oppor tune misur e r ichies te dal graduale s viluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le lor o os s er vazioni, constati che un aiuto concesso da uno S tato, o mediante fondi statali, non e compatibile con il mercato comune a nor ma dell ar ticolo 87, oppur e che tale aiuto e attuato in modo abus ivo, decide che lo S tato inter es s ato deve soppr imer lo o modificar lo nel termine da es s a fis s ato. Qualora lo S tato in causa non si conformi a tale decisione entr o il termine s tabilito, la Commiss ione o quals ias i altro S tato inter es s ato puo adire direttamente la Cor te di Giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A r ichies ta di uno S tato membr o, il Consiglio, deliberando all unanimita, puo decidere che un aiuto, istituito o da istituir s i da par te di questo S tato, deve cons ider ar s i compatibile con il mercato comune, in deroga alle dispos izioni dell articolo 87 o ai regolamenti di cui all articolo 89, quando circostanze eccez ionali gius tifichino tale decisione. Qualora la Commiss ione abbia iniz iato, nei riguardi di tale aiuto, la pr ocedur a pr evista dal presente paragrafo, primo comma, la r ichies ta dello S tato inter es s ato r ivolta al Consiglio avr a per effetto di sospendere tale pr ocedur a fino a quando il Consiglio non si sia pr onunciato al riguardo. T uttavia, se il Consiglio non si e pronunciato entr o tre mes i dalla data della r ichies ta, la Commissione deliber a. 3. Alla Commissione s ono comunicati, in tempo utile per che pr es enti le s ue osservazioni, i progetti diretti a istituir e o modificare aiuti. Se r itiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a nor ma dell ar ticolo 87, la Commiss ione inizia s enza indugio la pr ocedur a pr evis ta dal paragrafo pr ecedente. Lo S tato membr o interessato non puo dare es ecuz ione alle misur e pr ogettate pr ima che tale pr ocedur a abbia condotto a una decis ione finale.". NOT E ALL ART. 19 Comma 1 1) I Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 sono citati alla nota 1) all art. 2. Comma 2 2) Il testo del paragrafo 1 dell art. 87 del trattato CE, citato alla nota 1) all art. 10, e riportato alla s tes s a nota. Comma 3 3) Il testo del paragrafo 1 dell art. 87 del trattato CE, citato alla nota 1) all art. 10, e riportato alla s tessa nota.

16 NOT A ALL ART. 20 Rubrica La Legge 30 dicembre 1989, n. 424, concerne Mis ur e di sostegno per le attivita economiche nelle ar ee inter essate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione ver ificatis i nell anno 1989 nel mare Adriatico. NOT A ALL ART. 21 Comma 1 I l testo dell art. 37 della L.R. n. 40 del 2001 e il seguente: " Art Leggi che autor izzano s pes e continuative o r icorrenti 1. Le leggi regionali che pr evedono attivita o inter venti a carattere continuativo o ricorr ente deter minano di norma s olo gli obiettivi da r aggiungere e le pr ocedur e da s eguir e, rinviando alla legge di bilancio la deter minaz ione dell entita della r elativa spes a. 2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le r elative procedure pr eliminar i ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da par te della Regione, possono es s er e pos ti in essere s ulla bas e delle leggi medesime anche pr ima che s ia determinata l entita della s pesa da es eguir e.". NOTA ALL'ART. 22 Comma 1 Il testo delle lettere d) e f) del comma 3 dell'art. 43 e del comma 4 dell'art. 44 della L.R. n. 32 del 1988 e' rispettivamente il seguente: "Art Programma di settore omissis 3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare: omissis d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche; omissis f) ristrutturazione di strutture riceitive alberghiere finalizzate alla realizzazione di servizi termali. Art Procedimenti di erogazione degli incentivi omissis 4. La istruttoria delle domande degli operatori privati o di soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma, la loro valutazione, la concessione e la erogazione dei contributi avviene con i criteri e le modalita' previste dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 38, compreso il vincolo di destinazione degli immobili oggetto del contributo regionale. omissis". NOTE ALL'ART. 23 Comma 1 1) La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,

17 n. 38. Comma 2 2) Il testo dell'art. 43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, concernente Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo, e' il seguente: "Art Programma di settore 1. II Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo. 2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati. 3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare: a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale; b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale; c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale; d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche; e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata; f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate alla realizzazione di servizi termali.". Comma 3 3) Il Capo V della L.R. n. 3 del 1993, citata alla nota 1) al presente articolo, concerne Finanziamenti a Consorzi fidi e Cooperative di garanzia. NOTA ALL'ART. 24 Comma 1 Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale, e' il seguente: "Art. 31 omissis 2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il Comitato si avvale delle risultanze della relazione redatta dai Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della Legge n. 142 del 1990 e della documentazione ad essa allegata. omissis".

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