REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

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1 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del

2 2 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO DAL CONSIGLIO CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL ART DESCRIZIONE DISPOSIZIONI GENERALI Disciplina della Polizia Urbana Vigilanza Natura dei provvedimenti Pubblicità dei titoli Violazioni al Regolamento Sospensione, revoca e decadenza Sequestro e custodia di cose Concorso di norme Abrogazione di norme Entrata in vigore OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Principio generale Rilascio delle concessioni Durata delle concessioni Sospensione e revoca Tassa per l occupazione Norme di sicurezza Carico e scarico di merci Scarico di rottami Tavoli e sedie Elementi di arredo Tende solari Insegne e vetrine Merci all esterno di negozi Fiere e mercati Spettacoli e trattenimenti Chioschi ed edicole Giochi Collocamento di condutture Lavori di pubblica utilità Traslochi Comizi e raccolte di firme Sanzioni PULIZIA DEL CENTRO ABITATO Principio generale Attività commerciali Portici, cortili e scale Colatori laterali alle strade Vetrine Materiali di facile dispersione Sgombero della neve Animali Siepi e piante Scarichi Atti vietati Sanzioni DECORO DEL CENTRO ABITATO Manutenzione degli edifici Decoro degli edifici Cartelli ed iscrizioni Lapidi commemorative Ornamenti esterni Esposizione della biancheria Spolveramento di panni e tappeti Esposizione e trasporto di carni Rifiuti Manifesti e stampati Parchi e giardini pubblici Vasche e fontane Atti vietati Sanzioni QUIETE DEL CENTRO ABITATO Mestieri, arti ed industrie Diffusione di odori, gas e vapori Rumori nelle abitazioni civili Rumori negli esercizi commerciali Rumori nelle industrie Rumori nelle strade Suono delle campane Dispositivi acustici antifurto Sanzioni SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO Sostanze pericolose Accatastamento di sostanze pericolose Edifici e manufatti Impalcature per manifestazioni Circolazione di animali Cortei funebri Processioni e manifestazioni Campeggio libero Variazioni anagrafiche Amministrazione degli stabili Atti vietati Sanzioni DISPOSIZIONI ANNONARIE E SIMILI Commercio su aree private Commercio su aree pubbliche Pubblici esercizi Attività di Polizia Amministrativa Sanzioni TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

3 2 La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in armonia con le finalità dello Statuto del Comune. Essa attende alla tutela della integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l attività ed il comportamento dei cittadini. ARTICOLO 2 VIGILANZA Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia vengono svolti dalla Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all articolo 57 del Codice di Procedura Penale, nell ambito delle rispettive mansioni. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. ARTICOLO 3 NATURA DEI PROVVEDIMENTI I titoli rilasciati in base al presente regolamento, sotto forma di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili, dovranno avere forma scritta e saranno accordati: personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti dalla normativa vigente; previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per il rilascio dell atto stesso; senza pregiudizio dei diritti di terzi che in qualsiasi misura possono risultare interessati dal titolo richiesto e rilasciato; con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato; con riserva dell Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso; con facoltà di revoca o di sospensione, in qualsiasi momento, nel caso di inosservanza delle prescrizioni o di abuso del titolare. Per l esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle del Regolamento Comunale per il Procedimento Amministrativo e quelle che disciplinano la singola materia, oggetto della richiesta di rilascio di titolo. Ove si tratti di titolo di polizia, saranno altresì osservate le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni. L istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell istruttoria del procedimento. Il Responsabile del Servizio, opportunamente individuato nel rispetto della normativa vigente dovrà emettere il provvedimento richiesto, ovvero motivato provvedimento di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza, salvo il maggiore termine stabilito dalla normativa vigente in materia o dal presente regolamento. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovati, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere richiesto prima della scadenza e con formale istanza scritta da parte del titolare del titolo di cui si chiede il rinnovo. Il rilascio o l efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici ovvero a relazioni tecniche, ai fini dell accertamento della sicurezza o dell idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti negli appositi albi, incaricati all uopo dal richiedente a propria cura e spese. ARTICOLO 4 PUBBLICITÀ DEI TITOLI Tutti i titoli rilasciati in base al presente regolamento dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per i quali sono concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno essere esibiti ai Funzionari ed gli Agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all Ufficio

4 3 Comunale competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita del titolo originale. ARTICOLO 5 VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO Per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, che non costituiscono fattispecie penalmente rilevante, trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto di quanto disposto dal vigente Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicati in calce a ciascun titolo. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, il presente regolamento può prevedere l applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive o la cessazione dell attività. In caso di inottemperanza all obbligo di cui alla sanzione accessoria prevista, il Sindaco può ordinare l esecuzione d ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto, fatta salva l adozione di eventuali provvedimenti di natura penale in caso di inosservanza ai provvedimenti dell Autorità. ARTICOLO 6 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA In caso di particolare gravità ovvero di recidiva nella medesima violazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, la sospensione o la revoca del titolo. Fatte salve le eventuali disposizioni speciali di legge, i titoli rilasciati dal Comune: possono essere sospesi quanto venga accertata una violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente; possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità ovvero in caso di persistente abuso da parte del titolare; devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od i requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio. Fatte salve le eventuali disposizioni speciali di legge, i titoli rilasciati dal Comune decadono: quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle norme speciali in base alle quali l atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità; quando il titolare, dopo aver cominciato l esercizio dell attività, l abbia sospeso per qualsiasi causa, per un periodo di 30 giorni nel caso di titoli aventi durata annuale, per un periodo di 10 giorni nel caso di titoli aventi durata non inferiore ad un mese, per un periodo di 3 giorni negli altri casi; quando, senza nulla-osta del Comune, il titolo sia stato ceduto a terzi, con o senza scopo di lucro. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti all Ufficio Comunale competente, a cura dei titolari o dei loro rappresentanti. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici Comunali competenti per tutto il periodo della sospensione. ARTICOLO 7 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE Nel caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, gli accertatori potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l infrazione ovvero delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le stesse appartengano a persona obbligata per l infrazione. Nell effettuare il sequestro si dovranno osservare tutte le disposizioni in materie e si dovrà trasmettere, senza indugio e comunque entro le 48 ore dal compimento dell operazione, il relativo verbale all Autorità competente, provvedendo da subito alla conservazione di quanto sequestrato presso la depositeria comunale ovvero presso idoneo depositario. ARTICOLO 8 CONCORSO DI NORME L applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente regolamento non esclude l applicazione delle altre norme contenute in leggi e regolamenti che disciplinano le materie, in vigore al momento dell adozione del presente atto ovvero entrate in vigore in un momento successivo. ARTICOLO 9 ABROGAZIONE DI NORME A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana nonché tutte le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento ed in contrasto o incompatibili con lo stesso.

5 4 ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il 1 marzo Dal momento dell entrata in vigore, un esemplare del presente regolamento verrà depositato presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico, a disposizione di chiunque volesse prendere adeguata cognizione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente regolamento. TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ARTICOLO 11 PRINCIPIO GENERALE Salvo quanto disposto dal regolamento e dalla tariffa per l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale, ogni occupazione del suolo pubblico e dello spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall Amministrazione Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale, ad eccezione delle occupazioni per iniziative organizzate direttamente dal Comune, per le quali necessita unicamente l inoltro di una comunicazione al Comando stesso. ARTICOLO 12 RILASCIO DELLE CONCESSIONI Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente dell Area interessata dalla natura della occupazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, sulla base di apposito atto in cui siano precisati la natura dell occupazione, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite. Per le occupazioni giornaliere l atto di concessione è sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione, fatta salva l indicazione degli elementi succitati. ARTICOLO 13 DURATA DELLE CONCESSIONI Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti, mentre le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo di tempo inferiore all anno sono considerate temporanee. Le concessioni decadono alla data stabilita nell atto amministrativo e possono essere rinnovate, previa istanza da presentarsi prima della scadenza del periodo di concessione. Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa non possono essere esercitate se non previo versamento della stessa, configurando, in caso contrario, la medesima fattispecie sanzionatoria prevista nel caso di occupazione di suolo pubblico in carenza di titolo. ARTICOLO 14 SOSPENSIONE E REVOCA L Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, sospendere o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico, per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento od alle condizioni contenute nell atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico. Nei casi urgenti gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione dell occupazione concessa. Nel caso di revoca, l Amministrazione Comunale, ha l obbligo del solo rimborso al concessionario della quota di tassa corrispondente al periodo corrente fra la data di revoca e la scadenza effettiva della concessione. ARTICOLO 15 TASSA PER L OCCUPAZIONE La tassa dovuta per occupazione giornaliera viene riscossa direttamente dal Comando di Polizia Locale che rilascerà la relativa bolletta. La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata, all atto del rilascio della concessione, all ufficio economato ovvero presso la tesoreria comunale. La tassa dovuta per occupazioni permanenti viene riscossa a mezzo di appositi ruoli. ARTICOLO 16 NORME DI SICUREZZA Chiunque compia lavori od esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere all idonea recinzione dell area, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori a cm Al calare del sole, tali segnalazioni dovranno essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all alba. È fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità. ARTICOLO 17 CARICO E SCARICO DI MERCI

6 5 Qualora le occupazioni del suolo pubblico connesse al carico ed allo scarico di merci comportano l ingombro della strada, così come definita dal Nuovo Codice della Strada, il Comando di Polizia Locale può subordinare la concessione all osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di carico e scarico regolarmente autorizzate dovranno compiersi con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo, fatto salvo l obbligo di ripristino dei luoghi da parte di chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di mancato ripristino dei luoghi, l Amministrazione Comunale potrà provvedervi direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti, senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi e fatta salva l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento. Nel caso di previste occupazioni periodiche e ripetute, è possibile ottenere un permesso annuale, previa apposita istanza corredata dall indicazione dei mezzi interessati dal provvedimento richiesto, da presentarsi presso il Comando di Polizia Locale. ARTICOLO 18 SCARICO DI ROTTAMI È vietato scaricare rottami e materiali di qualsiasi specie, se non nei luoghi appositamente individuati dall Amministrazione Comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le strade comunali di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio. ARTICOLO 19 TAVOLI E SEDIE L autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli e sedie può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori degli stessi, durante le ore in cui questi sono aperti, a cura del Comando di Polizia Locale, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada. L Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico ovvero altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e devono sempre tenuti puliti. In ogni caso l occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. ARTICOLO 20 ELEMENTI DI ARREDO Agli esercenti attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via od ai quali si accede dalla stessa, può essere concessa l occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che siano garantite le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle medesime condizioni, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della strada in cui risiedono. La domanda per queste occupazioni dovrà essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell occupazione e la durata della medesima. Le autorizzazioni previste dal presente paragrafo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Servizi Comunali. ARTICOLO 21 TENDE SOLARI Salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a cm Per le tende solari dei piani superiori, come pure per gli altri infissi simili, la sporgenza non dovrà oltrepassare cm Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dai competenti Servizi Comunali. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e dei portici, sarà stabilito, caso per caso, dai competenti Servizi Comunali, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso, tenuto conto del preminente interesse pubblico. Nei luoghi indicati nel periodo precedente, così come in ogni edificio che abbia interesse d arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell illuminazione, i cartelli toponomastici, la segnaletica stradale, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente paragrafo potranno essere ridot-

7 6 te anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse. ARTICOLO 22 INSEGNE E VETRINE Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni, è vietata l esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione od ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. È altresì vietata l installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo. ARTICOLO 23 MERCI ALL ESTERNO DI NEGOZI Le occupazioni del suolo pubblico per l esposizione di merci o derrate, all esterno dei negozi, sono consentite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada. prima dell utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organismi previsti dalla normativa vigente o, comunque, dall Ufficio Tecnico Comunale. ARTICOLO 26 CHIOSCHI ED EDICOLE La concessione per erigere sul suolo pubblico chioschi ed edicole ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve, e dovrà, al riguardo, essere sempre acquisito il parere del Comando di Polizia Locale. In ogni caso l installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. ARTICOLO 27 GIOCHI Sul suolo pubblico adibito a transito veicolare e/o pedonale è vietato giocare con oggetti ovvero con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ovvero intralcio alla circolazione. ARTICOLO 28 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE ARTICOLO 24 FIERE E MERCATI Le occupazioni del suolo pubblico in occasione di fiere e mercati nonché per l esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono subordinate al rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. ARTICOLO 25 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI Ferme le prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni, trattenimenti e manifestazioni simili all aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell Ufficio Tecnico Comunale, previo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in tutti i casi in cui la normativa vigente lo prevede. Ad installazione avvenuta e Il collocamento di condutture dell energia elettrica e del gas, l impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per sagre, feste e simili circostanze, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Dirigente dell Area Tecnica, ferma l osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. Il concessionario avrà l obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell Amministrazione Comunale, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici e/o privati e per lavori di tinteggiatura. Sono a carico del concessionario tutte le opere oc-

8 7 correnti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all atto dell impianto, oppure in seguito. I concessionari, nell esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno impartite dall Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, comunicare il luogo e il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l esecuzione dei lavori. L Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione delle condutture, ed a tale scopo i concessionari dovraino mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a proprie spese. Allorquando le condutture non presentassero sufficienti garanzie di isolamento e/o di funzionamento, le stesse dovranno essere sostituite a riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente, a cura e spese dei proprietari, ed in caso di inadempienza, l Amministrazione Comunale potrà provvedervi direttamente, a spese degli stessi proprietari. ARTICOLO 29 LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o di impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l ente erogatore del servizio o l impresa cui è stato appaltato l intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale. La comunicazione di cui sopra, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i relativi disagi. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, anche a mezzo telefax, nel momento in cui l intervento viene effettuato. Per qualsiasi intervento devono osservarsi scrupolosamente le disposizioni in materia di salvaguardia dell incolumità pubblica e privata nonché le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. ARTICOLO 30 TRASLOCHI Chiunque, in occasione di un trasloco, ha necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando di Polizia Locale, indicando il luogo ed il periodo di occupazione. Il Comando, accertato che nulla osti, provvedere per quanto di propria competenza. Al richiedente è fatto obbligo di provvedere al posizionamento della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei tempi e delle modalità. ARTICOLO 31 COMIZI E RACCOLTE DI FIRME L autorizzazione all occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare, con particolare riferimento alla sicurezza della stessa. L autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima di quello previsto per l occupazione, a mezzo di idonea istanza presentata dal richiedente all Ufficio del Protocollo Generale, fatti salvi, limitatamente ai comizi, i casi di rilevanza eccezionale, per i quali i termini sono ridotti a dodici ore. ARTICOLO 32 SANZIONI Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 25, 26 e 28 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Chiunque viola i rimanenti articoli del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. TITOLO III PULIZIA DEL CENTRO ABITATO ARTICOLO 33 PRINCIPIO GENERALE Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere costantemente puliti e

9 8 sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. In essi è proibito abbandonare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, spazzatura, materiale di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. ARTICOLO 34 ATTIVITÀ COMMERCIALI Agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico con tavoli e sedie od in qualsiasi altro modo, è proibito gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso, rimanendo, in ogni caso, a carico del concessionario, la relativa pulizia del suolo, da effettuarsi non appena lo stesso risulti sporco od imbrattato. Analogamente è proibito versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed ai raccoglitori di stracci, carta e simili, è proibito gettare od abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria. ARTICOLO 35 PORTICI, CORTILI E SCALE I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l uso normale o nuoccia al decoro dell edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento. ARTICOLO 36 COLATORI LATERALI ALLE STRADE I proprietari di terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la regolare circolazione. ARTICOLO 37 VETRINE L occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, in deroga alle norme sull occupazione di suolo pubblico, purché non intralci la libera circolazione veicolare e pedonale. ARTICOLO 38 MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti ad evitarne la dispersione. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell aria. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o negozi posti lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico. ARTICOLO 39 SGOMBERO DELLA NEVE I proprietari ed i conduttori di case, negozi, bar ed esercizi simili, nonché di passi carrabili, hanno l obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, per tutta la lunghezza dei loro stabili od esercizi e per una fascia non inferiore a cm. 120, non appena sia cessato di nevicare. Gli stessi soggetti hanno l obbligo di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà, in alcun caso, essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. ARTICOLO 40 ANIMALI È vietato ferrare, lavare e foraggiare animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. È altresì vietato lasciar

10 9 vagare animali da cortile e da stalla. Gli eventuali transiti di gruppi di animali potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell Autorità Comunale. Nelle aree comunali e nei giardini pubblici ove sia stata installata apposita segnaletica, in applicazione a disposizione contenuta in apposito regolamento od ordinanza, è vietato introdurre cani, anche se tenuti al guinzaglio. Su tutto il territorio comunale i conduttori di cani sono tenuti a pulire il suolo pubblico dagli escrementi degli animali, utilizzando apposite palette o contenitori, di cui dovranno sempre essere forniti, e gettando i rifiuti negli appositi cestini. ARTICOLO 41 SIEPI E PIANTE I proprietari ed i conduttori di case e terreni hanno l obbligo solidale di provvedere al regolare mantenimento delle siepi vive prospicienti la pubblica via, in modo da non restringere o danneggiare la stessa, nonché di tagliare i rami degli alberi che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale e/o il passaggio di veicoli e pedoni. In particolare, i rami delle piante prospicienti la pubblica via dovranno essere tagliati ad un altezza di almeno cm 400 dal suolo. Ai soggetti di cui sopra è fatto altresì obbligo di rimuovere immediatamente le ramaglie cadute sul marciapiede o sulla carreggiata, per effetto dei lavori di potatura o per qualsiasi altra causa naturale od artificiale. ARTICOLO 42 SCARICHI È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico. ARTICOLO 43 ATTI VIETATI Al fine di garantire la pulizia dell abitato, è vietato: lavare o riparare, fatte salve le situazioni determinate da forza maggiore o caso fortuito, autovetture, carri e veicoli in genere in luogo pubblico od aperto al pubblico; lavorare all esterno delle botteghe dove si svolge attività artigianale, industriale e/o commerciale; gettare opuscoli, foglietti ed oggetti di qualsiasi natura nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, salvo specifica autorizzazione; accendere fuochi, bruciare siepi, rifiuti od altro materiale ovvero compiere ogni altra operaione che possa originare rischio di incendi, ivi compreso lo sparo di fuochi artificiali in carenza di specifica autorizzazione; prolungare le operazioni di concimazione di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, con materiale organico, oltre le ventiquattro ore dalla posa del concime; sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. Per i lavori eseguiti in economia dal Comune ovvero appaltati a Concessionari di servizi, l ufficio interessato dovrà provvedere al rilascio di idonea autorizzazione, che preveda lo specifico obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, attraverso adeguate operazioni di pulizia dell area interessata dai lavori medesimi. ARTICOLO 44 SANZIONI Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Chiunque viola i rimanenti articoli del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. TITOLO IV DECORO DEL CENTRO ABITATO ARTICOLO 45 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI I proprietari di fabbricati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l esterno, gli androni e le scale, curando in modo particolare le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi nonché la conservazione e la pulizia delle targhe dei numeri civici e delle insegne. Gli stessi soggetti hanno, altresì, l obbligo di provvedere ai restauri dell intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell Amministra-

11 10 zione Comunale. Per ogni opera di manutenzione delle facciate esterne si dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni contenute. ARTICOLO 46 DECORO DEGLI EDIFICI Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano e sugli edifici privati è vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni disegni, scritti e figure, senza apposita autorizzazione. Il Sindaco disporrà per l immediata pulizia a spese dei trasgressori. Nel caso in cui i trasgressori non fossero individuati, l Amministrazione Comunale provvederà a fissare un congruo termine entro il quale il proprietario dell edificio dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie dello stabile, trascorso inutilmente il quale si provvederà direttamente a spese del proprietario, fatta salva l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento. ARTICOLO 47 CARTELLI ED ISCRIZIONI Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e del Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari, il collocamento di cartelli ed iscrizioni di qualunque specie, anche luminosa, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell estetica cittadina, della bellezza panoramica e per il rispetto all arte ed alla storicità dei luoghi. ARTICOLO 48 LAPIDI COMMEMORATIVE Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le strade e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l approvazione dell Amministrazione Comunale, salva l osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre presentarsi in tempo utile disegni, modelli e fotografie delle opere nonché testi delle epigrafi e quant altro potrebbe essere richiesto nel caso. L Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una commissione appositamente nominata, con spese a carico del richiedente. ARTICOLO 49 ORNAMENTI ESTERNI Gli oggetti di ornamento, quali vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole e simili, posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta al suolo. Nell innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell acqua sul suolo pubblico, sui muri o sulle abitazioni sottostanti. ARTICOLO 50 ESPOSIZIONE DELLA BIANCHERIA È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, e comunque visibili dal suolo pubblico. ARTICOLO 51 SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno consentite sino alle ore 8.00 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9.00 antimeridiane negli altri mesi. Le operazioni di cui sopra dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti. ARTICOLO 52 ESPOSIZIONE E TRASPORTO DI CARNI Salve le prescrizioni delle leggi sanitarie e veterinarie e dei regolamenti d igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate od altre parti di animali. Gli esercenti di macellerie e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate devono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di veicoli idonei ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue. ARTICOLO 53 RIFIUTI A garanzia dell igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati, all interno dei contenitori a tal fine preposti, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono es-

12 11 sere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall Amministrazione Comunale. Qualora i contenitori di cui sopra siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare sacchi all esterno dei contenitori stessi. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti, secondo le modalità indicate dall Amministrazione Comunale. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi od altri oggetti ingombranti dovranno essere conferiti alla Piattaforma Ecologica Comunale, anche tramite l apposito servizio di ritiro a domicilio, previa prenotazione e limitatamente a quantità modeste. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia. È vietato depositare all interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili, le quali dovranno essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, è vietato ai proprietari od ai conducenti di veicoli parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti. ARTICOLO 54 MANIFESTI E STAMPATI È vietata l affissione di manifesti, stampati, disegni e simili al di fuori degli spazi appositamente individuati dall Amministrazione Comunale. È altresì vietato stracciare o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità. ARTICOLO 55 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato: introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi ed animali, salvo che all interno delle aree appositamente destinate; recare qualsiasi impedimento o deviazione a rigagnoli e corsi d acqua; passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose ovvero sdraiarsi sulle panche o sedie; guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie o frutti; collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici; svolgere competizioni sportive ovvero esercitare qualsiasi specie di giuoco che possa recare danno o molestia ai passanti; esercitare il commercio o effettuare manifestazioni senza la prescritta autorizzazione. È consentito ai bambini di età non superiore ad anni otto, l uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. Le disposizioni del presente paragrafo, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città, mentre non trovano applicazione per le carrozzelle ed i veicoli non a motore destinati al trasporto di persone invalide. ARTICOLO 56 VASCHE E FONTANE È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altro materiale solidi o liquido. È vietato altresì valersi dell acqua delle fontane e vasche pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. È fatto salvo l utilizzo di fontane e vasche pubbliche per il giuoco dei bambini. ARTICOLO 57 ATTI VIETATI Al fine di garantire il decoro dell abitato è vietato: salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili; introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire, e compiere atti contrari alla pulizia ed al decoro dei luoghi; soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai servizi igienici pubblici ed allontanarsi dagli stessi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

13 12 ARTICOLO 58 SANZIONI Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 53 e 54 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Chiunque viola i rimanenti articoli del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All accertamento della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 55, 56 e 57 consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell attività. All accertamento della violazione dei rimanenti articoli del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. TITOLO V QUIETE DEL CENTRO ABITATO ARTICOLO 59 MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE Fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti sovra comunali, non è consentita l attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nel centro abitato. Chi esercita un arte, mestiere o industria od esegue lavori deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. Salva speciale autorizzazione dell Amministrazione Comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo tra le ore e le ore 8.00 del mattino. In ogni caso, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ed edifici simili è assolutamente vietato l esercizio di mestieri rumorosi o attività che rechino disturbo. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo recano particolare molestia. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l Amministrazione Comunale può vietare l esercizio dell arte, dell industria o del mestiere rumoroso ed ordinare l eventuale trasloco degli esercizi. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di nulla-osta di esercizio attività è fatto obbligo a tutti coloro che rientrano nelle fattispecie contemplate dalla normativa vigente di munirsi di regolare nulla-osta prima di intraprendere qualsiasi attività industriale od artigianale. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore nel periodo dell ora legale e dalle ore 8.00 alle ore nel periodo dell ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. ARTICOLO 60 DIFFUSIONE DI ODORI, GAS E VAPORI È vietata la diffusione, in tutto il territorio comunale, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la collettività. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti i provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed, in caso di recidiva e/o inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell attività inquisita. ARTICOLO 61 RUMORI NELLE ABITAZIONI CIVILI Nelle abitazioni civili è consentito l utilizzo di apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato, mentre è vietato produrre rumori molesti e fare uso eccessivo di strumenti sonori dalle ore alle ore 8.00 del mattino. I lavori edilizi nella abitazioni civili sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore delle sole giornate feriali, salvo il caso di diversa previsione dei Regolamenti Condominiali, a condizione che la stessa sia più restrittiva. L Amministrazione Comunale ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni nei casi particolari. È vietata la detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica, specialmente nelle ore notturne, con insistenti e prolungati latrati. ARTICOLO 62 RUMORI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, hi-fi, televisori e simili è consentito, limitatamente alle fasce orarie dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 19.30, far funzionare per pubblicità dette apparecchiature, a condizione che il suono sia di tonalità tale da non recare disturbo ai passanti ed agli abitanti vicini. Nei pubblici esercizi, l utilizzo degli apparecchi sopra indicati è consentito durante l orario di apertura dei medesimi, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta nei limiti imposti dalla normativa vigente. Analoga disposizione si applica ai locali adibiti a cinema, teatro, ritrovo, sala da ballo, circolo privato e simili, i cui titolari e/o esercenti dovranno assicurarsi che detti locali siano strutturati in modo da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all esterno tra le ore e le ore 9.00 del mattino. Le licenze per lo svolgimento

14 13 di spettacoli o trattenimenti in luoghi all aperto devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare il pregiudizio alla quiete pubblica e privata. ARTICOLO 63 RUMORI NELLE INDUSTRIE Negli stabilimenti industriali è vietato l uso di sirene o di altri strumenti sonori simili, salvo per le segnalazioni di inizio e fine lavoro ovvero per quelle di emergenza. ARTICOLO 64 RUMORI NELLE STRADE Lungo le vie e piazze pubbliche sono vietati grida, schiamazzi e canti che possano recare disturbo o molestia alla quiete pubblica, tanto di giorno che di notte, nonché l uso di apparecchi hi-fi ad alto volume. Negli stessi luoghi è altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, anche reclamizzante la vendita di merci, se non preventivamente autorizzata nel rispetto della normativa vigente. Ai conducenti di autoveicoli è vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private limitrofe, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso, provocando rombi, scoppi, e rumori inutili. Dalle ore alle ore 7.00 del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di trasporto, carico e scarico di merci, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non provocare turbamento della quiete pubblica. ARTICOLO 65 SUONO DELLE CAMPANE Il suono delle campane per l annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, quando ricade nelle fasce orarie comprese da un ora dopo il tramonto del sole all alba, dovrà farsi con suono sommesso. ARTICOLO 66 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO Fermo restando quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali è stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalla normativa vigente. Analoga disposizione si applica anche nel caso di dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti. ARTICOLO 67 SANZIONI Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 59 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 60 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Chiunque viola i rimanenti articoli del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell attività. TITOLO VI SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO ARTICOLO 68 SOSTANZE PERICOLOSE È vietato detenere per la vendita al pubblico sostanze esplosive, infiammabili o combustibili, fatto salvo quanto prescritto nei titoli autorizzativi opportunamente rilasciati. Ai fini del presente paragrafo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali legna da ardere, carboni e olî combustibili, anche legname d opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. I depositi ed i luoghi di vendita di queste sostanze devono permanentemente rispondere ai requisiti di legge ed alle prescrizioni eventualmente impartite dall Amministrazione Comunale a tutela della sicurezza e dell incolumità pubblica. È fatta eccezione all obbligo del titolo per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l alimentazione degli impianti di riscaldamento, salvo il possesso del nulla-osta rilasciato dei Vigili del Fuoco laddove prescritto. Analoga disposizione si applica per i depositi al servizio di forni per la produzione di pane e prodotti affini. ARTICOLO 69 ACCATASTAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglie e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere. È altresì vietato costituire depositi di materiale in-

15 14 fiammabile, carta straccia e simili negli scantinati e nei sotterranei delle abitazioni. ARTICOLO 70 EDIFICI E MANUFATTI Quando venga ad intraprendersi una nuova costruzione ovvero il riattamento o la demolizione di edifici dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il titolo edilizio rilasciato, che dovrà tenere in giusta considerazione la destinazione d uso dell edificio stesso, nonché le particolari prescrizioni impartite dall Ispettorato del Lavoro, fino al termine dei lavori. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, adottando tutte le cautele previste dalla normativa vigente per evitare la caduta di materiali e per garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori, assicurandosi che durante la notte e nei casi di scarsa visibilità, sia presente adeguata segnalazione degli stessi a mezzo di apposita illuminazione. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale. Disposizione analoga si applica per insegne, persiane e vetrate delle finestre. L Amministrazione Comunale, a seguito di sopralluogo tecnico, può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari a garanzia della sicurezza e dell incolumità pubblica ed in caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d ufficio, con rivalsa delle spese. Qualsiasi guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, sulle griglie o sui telai dei portici ovvero dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario. I pozzi, le cisterne e simili dovranno avere le bocche e le sponde munite di parapetto, con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali. ARTICOLO 71 IMPALCATURE PER MANIFESTAZIONI Le impalcature, i palchi, le tribune, i recinti e strutture simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive od altro, destinate a ricevere spettatori, eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di Vigilanza Tecnica, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente. ARTICOLO 72 CIRCOLAZIONE DI ANIMALI Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l incolumità pubblica non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non trasportati su idonei veicoli con tutte le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola, in modo da evitare aggressioni o morsi. Gli accertatori, oltre a sanzionare il conduttore del cane, diffideranno lo stesso conduttore a porre immediatamente in essere tutte le precauzioni atte ad evitare rischi per la pubblica incolumità ed ove la diffida non venga osservata, l animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza, fatta salva l applicazione delle sanzioni penali. Tutti i cani devono essere opportunamente iscritti alla anagrafe canina ed adeguatamente tatuati. ARTICOLO 73 CORTEI FUNEBRI I cortei funebri, muovendo dall obitorio o dall abitazione dell estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l itinerario più breve fino al luogo in cui si svolgono i riti funebri per poi procedere, sempre seguendo l itinerario più breve, verso il Cimitero. I cortei funebri, nel rispetto di quanto sopra, dovranno osservare gli obblighi ed i divieti imposti dalla segnaletica stradale, salvo specifica ordinanza sindacale in materia. ARTICOLO 74 PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI Le processioni e le manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno tassativamente seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel territorio comunale. Fatte salve le disposizioni previste dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, i promotori di cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, devono darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento. Per le manifestazioni che comportano l adozione di provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento comportano limiti o divieti alla circolazione, l avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno venti giorni prima di quello fissato per lo svolgimento. La disposizione di cui sopra, di norma, dovrà essere osservata anche dai servizi comunali, salvo giustificati motivi. Nell avviso sopra indicato, il promotore, oltre ad indicare le proprie generalità complete e le dettagliate

16 15 caratteristiche della manifestazione, dovrà garantire la presenza di un adeguato servizio d ordine nonché di un servizio sanitario di primo intervento, e dovrà impegnarsi personalmente e civilmente a rispondere di ogni eventuale danno causato dai partecipanti alla manifestazione a proprietà pubbliche e private, fatta salva l applicazione della legge penale nei confronti dei responsabili diretti, se individuati. Nel caso di richieste di servizio del personale del Comando di Polizia Locale formulate da privati, per manifestazioni aventi scopo di lucro, non organizzate o patrocinate dal Comune, verrà richiesto un contributo per le spese sostenute in ragione del servizio richiesto. ARTICOLO 75 CAMPEGGIO LIBERO In tutto il territorio comunale è vietata l effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e accampamento. Le Forze dell Ordine, con l ausilio della Polizia Locale, sono autorizzate a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità. All Ufficio Tecnico Comunale ed a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con le Forze di Polizia per l attuazione di quanto sopra. Nel caso di campeggio, attendamento o accampamento su aree private, laddove le medesime siano prive degli elementari servizi di prima necessità, lo sgombero avverrà soltanto dietro richiesta scritta da parte del proprietario o del conduttore dell area e dietro formale impegno di questi ad assumere, da subito, tutte le cautele atte ad impedire il ripetersi di situazioni analoghe. ARTICOLO 76 VARIAZIONI ANAGRAFICHE Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi, ovvero il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all Ufficio Anagrafe del Comune, a cura degli interessati. Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta da almeno un convivente presente nella unità abitativa. ARTICOLO 77 AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI All ingresso degli stabili, preferibilmente in prossimità dell impianto citofonico, deve essere affisso e tenuto aggiornato il nominativo e l indirizzo dell Amministratore pro-tempore, come nominato dall Assemblea di Condominio. ARTICOLO 78 ATTI VIETATI Al fine di garantire la sicurezza dell abitato è vietato: utilizzare fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti, nonché travasare gas liquido in bombole da cucina nei serbatoi di veicoli; accendere polveri o liquidi infiammabili, falò, fuochi artificiali e simili, senza preventiva autorizzazione; gettare fiammiferi o altri oggetti accesi in qualsiasi luogo di pubblico passaggio; esporre fuori dalle vetrine dei negozi strumenti taglienti in genere così come attraversare i luoghi abitati con strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti; trasportare oggetti pericolosi e/o acuminati, senza adottare le opportune cautele al fine di evitare pericoli o danni a persone, animali o cose; lavorare la pietra e materiali simili in luoghi di pubblico passaggio senza provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire rischi per i passanti; importunare, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedoni e conducenti di veicoli con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi; gettare in basso sulla pubblica via od in luoghi adiacenti materiali di demolizione od altro; usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali od imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell Amministrazione Comunale. ARTICOLO 79 SANZIONI Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 68, 70, 71 e 75 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Chiunque viola i rimanenti articoli del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. All accertamento della violazione delle disposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell attività e del ripristino dei luoghi. TITOLO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE E SIMILI

17 16 ARTICOLO 80 COMMERCIO SU AREE PRIVATE Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, il commercio su aree private è regolato dalle disposizioni del presente paragrafo. Gli orari degli esercizi commerciali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare misure atte ad attenuare le esalazioni stesse. I locali adibiti alla vendita ed i relativi laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti e, negli orari di apertura al pubblico, sufficientemente illuminati. Nei locali adibiti ad attività commerciali non possono essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale stesso. ARTICOLO 81 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, e le disposizioni del regolamento comunale, il commercio su aree pubbliche, sia in forma itinerante che nei posteggi in concessione, è regolato dalle disposizioni del presente paragrafo. I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare misure atte ad attenuare le esalazioni stesse. Le attrezzature adibite alla vendita devono essere mantenute costantemente pulite e, negli orari di vendita, sufficientemente illuminate. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nel percorrere vie, piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita; gli stessi, durante le fasi della vendita, non potranno appoggiare merci al suolo, ma solo sul piano del veicolo, che dovrà risultare idoneo all attività che viene svolta. L esercizio del commercio in forma itinerante potrà essere vietato dal Comando di Polizia Locale per esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. ARTICOLO 82 PUBBLICI ESERCIZI Fatta salva la normativa nazionale vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi è regolata dalle disposizioni del presente paragrafo. Gli orari dei pubblici esercizi sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. I locali adibiti a pubblico esercizio ed i relativi laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti e, negli orari di somministrazione, sufficientemente illuminati. Nei locali adibiti a pubblico esercizio non possono essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale stesso. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l obbligo di esporre, anche all esterno dell esercizio, apposite tabelle recanti menù e prezzi. ARTICOLO 83 ATTIVITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Lo svolgimento delle attività rientranti nella materia della Polizia Amministrativa è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia nonché delle disposizioni del presente paragrafo. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio comunale, senza preventiva comunicazione all Amministrazione Comunale e senza presa d atto della stessa. A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato importunare i passanti con l offerta di merci o di servizi e di richiamare l attenzione con grida o schiamazzi, così come è vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Senza autorizzazione dell Amministrazione Comunale, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico. Le baracche ed i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo la disposizione di cui sopra, dovranno essere, a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l Ufficio di Igiene, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Sindaco; il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di 3 metri intorno allo spazio occupato. Ai concessionari è vietato attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti nonché tenere aperte le baracche oltre le ore nel periodo ottobre-marzo e oltre le ore nel periodo aprile-settembre; il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario. ARTICOLO 84 SANZIONI Chiunque viola le disposizioni del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. All accertamento della violazione delle di-

18 17 sposizioni del presente titolo consegue la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell attività.

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