NORMATIVA. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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1 NORMATIVA Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

2 Dal 1994 ad oggi nella legislazione che riguarda i rischi lavorativi c è stata una proforma rivoluzione. La Comunità Europea a partire dai primi anni '90 ha emanato in materia di sicurezza sul lavoro: nuove direttive fondamentali.

3 le otto direttive non sono avulse le une rispetto alle altre, ma fanno parte di un "sistema". E la novità normativa sta proprio nel carattere sistematico.

4 L evoluzione legislativa APPROCCIO COMMAND E CONTROL DLgs 626 APPROCCIO ORGANIZATIVO E GESTIONALE SISTEMA RIGIDO SISTEMA FLESSIBILE Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione Eccessiva frammentazione legislativa Rispetto formale alla conformità Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti. Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

5 Anche prima vi erano leggi in materia di sicurezza (i decreti degli anni '50), che dettavano una serie di norme assai dettagliate per i vari rischi che si incontrano nelle attività lavorative.

6 In esse si prevedevano norme precise per le varie situazioni di rischio, come ad esempio: la viabilità e i luoghi di transito; Le attrezzature e le macchine; i ponteggi e le impalcature; il trasporto dei materiali; i luoghi di lavoro e..così via.

7 Ma gli obblighi che da queste derivavano, erano rivolti: ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e si caratterizzavano come precetti di carattere frammentario, avulsi dal contesto dell azienda o del cantiere considerati nella loro interezza

8 Museruola doppi pulsanti, ecc... Barriere, carter,...la macchina doveva essere a prova di scemo!!!!!!!!!!!!!!

9 Al contrario, i decreti successivi inaugurano un vero e proprio "sistema" di norme il cui centro è l'organizzazione complessiva del lavoro, con modalità: rigidamente predeterminate e definite attraverso l'adozione di "procedure" obbligatorie per chiunque voglia insediare un sito produttivo: sia esso fisso o sia temporaneo o mobile.

10 Potremmo definire la legislazione precedente la legislazione dei precetti" che gravavano a pioggia sui soggetti impegnati nell'attività produttiva. (Precetto: comando o divieto di compiere un'azione; il precetto è un atto che deve precedere l'esecuzione forzata) Mentre, al contrario, quella di origine comunitaria si può definire come la legislazione delle procedure" divenute obbligatorie per chi voglia esercitare qualsiasi attività lavorativa. (Procedura: modo di operare per ottenere un risultato; insieme di norme, formalità, usi e consuetudini che regolano lo svolgimento di compiti e attività; sequenza ordinata di operazioni da eseguire per raggiungere un determinato scopo)

11 Il DLgs. 81/08 ha introdotto almeno due elementi innovativi: il concetto del miglioramento continuo il coinvolgimento attivo di più soggetti nella gestione della sicurezza, ivi compresi i lavoratori ed i loro rappresentanti

12 Il DLgs. 81/08 innova più la qualità che la quantità degli obblighi di sicurezza agisce più sulle procedure piuttosto che sulle regole NON definisce nel dettaglio norme tecniche da rispettare ma delinea un MODELLO ORGANIZZATIVO per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

13 centralità del datore di lavoro. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 626 la centralità del datore di lavoro, già presente nel nostro ordinamento, acquista un significato del tutto nuovo.

14 Non solo perché la legge sancisce, per la prima volta, l'indelegabilità di alcuni compiti, imponendo al datore di lavoro di farsi carico personalmente: della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (che non dobbiamo dimenticare, prevede al proprio interno la programmazione delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza) e della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Ma anche perché conferisce al datore di lavoro compiti di regia e di programmazione della sicurezza in azienda, attraverso la predisposizione di una rete organizzativa e gestionale la cui responsabilità non può che fare capo al vertice aziendale.

15 Mentre prima era sufficiente che il datore di lavoro assicurasse il rispetto delle norme antinfortunistiche scegliendosi l'organizzazione aziendale che egli stesso ritenesse più opportuna: sia nell'affidamento di compiti particolari ai dirigenti e ai preposti, sia nell' adozione delle misure organizzative, dopo la sua entrata in vigore ciò non è più sufficiente.

16 Le norme di derivazione comunitaria esigono infatti che il datore di lavoro: designi gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ne nomini il Responsabile, che scelga il medico competente, ma anche che designi i lavoratori addetti alle misure antincendio, all'evacuazione rapida, al pronto soccorso, ecc..

17 Egli deve quindi nominare una serie di soggetti che abbiano non solo compiti di attuazione (di linea) delle misure di prevenzione, ma anche compiti consultivi (di staff), con l'incarico di fornirgli quelle nozioni tecniche che gli consentano di affrontare correttamente gli adempimenti relativi alla sicurezza.

18 NORME COMUNITARIE LE GERARCHIE PREVENTIVE ELIMINAZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE RIDUZIONE AL MINIMO DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEI LAVORATORI

19 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

20 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI L obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

21 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANALISI CICLO PRODUTTIVO (strutture, impianti, processi ) INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI ATTUATE VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA PROGRAMMATE ORGANIZZATIVE TECNICHE PROCEDURALI CONTROLLO SANITARIO DPI RISCHIO RESIDUO

22 DVR Deve essere considerato uno strumento per l organizzazione della sicurezza. La sua completezza è un elemento importante per introdurre nell organizzazione aziendale sistemi innovativi ed efficaci di gestione

23 DVR Non deve essere generico!!!

24 DVR Indicare gli attori coinvolti Deve indicare COME sono state coinvolte le diverse figure della prevenzione come il Datore di Lavoro, i preposti, i lavoratori, l RSPP, gli RLS, il Medico Competente;

25 Nel DVR devono pertanto essere definiti i ruoli, la responsabilità DVR L organizzazione aziendale per la prevenzione È necessario definire CHI FA CHE COSA relativemente alla gestione delle attività di prevenzione.

26 DVR Stima dell esposizione ai rischi individuati Il DVR deve considerare l efficacia e l efficienza delle misure di prevenzione già introdotte dal Datore di Lavoro

27 DVR Stima dell esposizione ai rischi individuati Se nell ambito della valutazione del rischio si individua un rischio certo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o quando tale rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma dovranno essere attuate immediatamente, senza acquisire ulteriori elementi valutativi.

28 DVR Stima dell esposizione ai rischi individuati Per gli altri rischi individuati durante il processo di valutazione del rischio si dovrà applicare un sistema più attento di valutazione per esprimere il grado di rischio (basso, medio, alto) e per definire gli interventi programmabili nel tempo.

29 DVR Programma di miglioramento Il DVR deve indicare le azioni che il Datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati, indicando nel programma di miglioramento i tempi di attuazione degli interventi programmati.

30

31 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo Europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

32 2. Il documento, redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

33 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

34 Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi41 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all articolo Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 4. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

35 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate 6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate... 6-ter. Con decreto...sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.47

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