PROVINCIA DI VERCELLI

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1 DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO PROVINCIA DI VERCELLI Servizio formazione professionale DIISPOSIIZIIONII DII DETTAGLIIO TECNIICHE AGGIIORNATE PER GLII OPERATORII TIITOLARII DII CORSII AUTORIIZZATII NELL AMBIITO DELL AVVIISO PUBBLIICO ATTIIVIITA FORMATIIVE PER APPRENDIISTII,, ANNO ANNUALIITA 2009,, CONTIINUAZIIONE DEL PONTE 2008 Di cui alle: D.G.P. n 5520 del D.G.P. n 2577 del D.G.P. n 1086 del D.G.P. n 449 del Determinazione Dirigenziale n 608 del

2 PARTE PRIMA a) PREMESSA 1. Le presenti Disposizioni di dettaglio, allegate sub A) alla Determinazione Dirigenziale n 608 del , che dovranno essere osservate a partire dalla data stessa di pubblicazione, costituiscono una integrazione alle disposizioni approvate con D.D. n 2371 del per la parte inerente all annualità 2009, continuazione del ponte 2008 e sono state approvate dal Dirigente del Settore Welfare a seguito della D.G.R. n del e della D.D.R. n 75 del , recepite dalla Giunta Provinciale con D.G.P. n 449 del Le presenti Disposizioni di dettaglio saranno valide sino a quando l Amministrazione Provinciale di Vercelli non riterrà opportuno integrarle e/o modificarle mediante nuova Determinazione Dirigenziale. In ogni caso l Operatore è tenuto a verificare sul sito internet l eventuale pubblicizzazione di nuovi atti, disposizioni, modulistica, comunicazioni nonché a controllare che non intervengano modifiche al registro presenze allievi. 2. L Operatore che legge le seguenti disposizioni di dettaglio, con la sottoscrizione dell atto di adesione, si impegna ad osservarle in ogni loro parte. 3. Queste disposizioni sono rivolte a tutti gli Operatori che attiveranno corsi (approvati e finanziati) nell ambito dell Avviso Pubblico Provinciale relativo alla realizzazione di attività formative per apprendisti, anno E prevista l'attività di monitoraggio delle attività finanziate in fase ex-ante, in itinere ed ex-post da parte della Provincia e degli Enti pubblici gerarchicamente superiori che hanno fornito le fonti di finanziamento. 5. In caso di inadempienza a quanto previsto in ogni comma delle presenti disposizioni di dettaglio, in sede di verifica di monitoraggio in itinere, la valutazione delle relative voci del verbale non potrà essere positiva. Il relativo punteggio sarà diminuito in misura tanto maggiore, quanto maggiori saranno le inadempienze sino all assegnazione di punteggio negativo. In generale una inadempienza comporta esito parziale (quando non diversamente precisato), due o più inadempienze implicano esito negativo. b) QUADRO NORMATIVO Il quadro normativo di riferimento per le attività di apprendistato in questa fase di transizione è elencato qui di seguito: Legge 24 giugno 1997, n 196 Norme in materia di promozione dell occupazione, ed in particolare l art. 16 che reca disposizioni in materia di apprendistato; Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n 22 contenente disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge sopra richiamata; Legge 14 febbraio 2003, n 30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro ; Decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276 e successive modificazioni ed integrazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n 30 che disciplina tra l altro l apprendistato, individuando in particolare le seguenti tipologie di contratto: apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48); apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l acquisizione di competenze di base e trasversali e tecnico-professionali (art. 49); apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50); Circolare 14 ottobre 2004, n 40 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul nuovo contratto di apprendistato; Circolare 15 luglio 2005, n 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato professionalizzante; Deliberazione della Giunta regionale n del relativa all offerta formativa per apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della Legge n n 196/1997; Legge regionale 26 gennaio 2007, n 2 sulla Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato ; 2

3 Deliberazione della Giunta regionale n del Attività formativa per l Apprendistato Integrazione degli indirizzi assunti con la DGR n del relativamente all offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della Legge n n 196/1997; Deliberazione della Giunta regionale n del Atto regionale di indirizzo Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 26 gennaio 2007, n 2 ; Determinazione dirigenziale regionale n 73/DA1500 del Disposizioni operative in attuazione dell Atto di indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n del ; Disposizione regionale n 11277/DA1500 del : Assunzione di apprendisti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.. n n 276/2003. Gestione delle procedure informatiche ; Deliberazione della Giunta regionale n del Apprendistato 2008: provvedimento di transizione fra il "vecchio" ed il "nuovo" apprendistato in attesa della piena attuazione della L.R. n 2/2007 ; Determinazione dirigenziale regionale n 78/DA1500 del , allegato n 2. Apprendistato 2008: indicazioni concordate tra le Amministrazioni Provinciali per la gestione degli indirizzi di cui alla D.G.R. n del ; Legge , n 133, art. 23; Circolare Ministeriale n 25/SEGR/ del su art. 23 D.L. n 112/2008 conv. L. n 133/2008: apprendistato professionalizzante, chiarimenti; Deliberazione della Giunta regionale n del L.R. n 2/2007. Apprendistato Approvazione degli indirizzi per la programmazione e gestione dei Servizi formativi per l apprendistato. Spesa prevista euro ,00 ; Determinazione dirigenziale regionale n 75 del Apprendistato D.G.R. n del di approvazione degli indirizzi per la programmazione e gestione dei Servizi formativi per l apprendistato. Approvazione riparto risorse tra le Province. Spesa complessiva euro ,00 di cui euro ,00 con impegno su capp. Vari Bil. 2009, P.O.R.-F.S.E Ob. 2 Asse I ; Nota tecnica del a supporto degli aspetti gestionali per l avvio delle attività formative per l apprendistato di cui alla D.G.R. n del ed alla D.D.R. n 75 del , con modifica del ; Nota n 13159, direzione B15 del , Chiarimenti sulla gestione delle attività approvate a partire dall anno 2009 ; Nota n 16495, direzione B15 del , Chiarimenti in materia di delega delle attività formative. Detta normativa è consultabile sul sito della formazione professionale di Vercelli seguendo il percorso: Attività formative per apprendisti Normativa. c) SEDE c1) SEDE ACCREDITATA 1. La sede di svolgimento del corso deve essere comunicata con la procedura di avvio corsi; nel caso in cui il corso si svolga su più sedi deve essere indicata quella della prima lezione programmata. 2. Nella sede di svolgimento del corso deve essere disponibile un servizio di segreteria almeno per tutta la durata delle lezioni nei giorni in cui viene attivata la formazione. 3. Il personale di segreteria deve essere incaricato con lettera ad personam controfirmata per accettazione e deve necessariamente avere un rapporto diretto di dipendenza/collaborazione con l agenzia formativa titolare della gestione del corso. 4. L Operatore deve comunicare tutte le sedi in cui si svolgerà il corso per mezzo della procedura informatizzata, eventualmente utilizzando la sezione variazioni occasionali. 5. Se, all atto della visita, nella sede comunicata in procedura non si sta svolgendo il corso, verrà proposto al soggetto incaricato della rendicontazione la decurtazione di tutte le ore di lezione che non corrispondono sino alla data della comunicazione compresa. L attività formativa verrà sospesa d ufficio sino a quando la documentazione non risulterà regolare. 3

4 6. Durante lo svolgimento dell attività formativa dovrà essere presente il responsabile del corso o uno dei suoi sostituti in caso di verifica di monitoraggio fin dall inizio della visita. In caso d inadempienza il riscontro relativo all organizzazione sarà negativo. 7. Nella sede di svolgimento del corso comunicata in procedura deve essere conservata tutta la documentazione (in originale o in copia con timbro, data e firma del direttore del Centro o del responsabile del corso) relativa all attività formativa autorizzata e dev essere resa disponibile fin dall inizio della verifica. In caso contrario il riscontro inerente all organizzazione sarà negativo. 8. Qualora l attività formativa si svolgesse presso sedi diverse da quella accreditata, le stesse devono essere a norma per quanto concerne la sicurezza. c2) SEDE OCCASIONALE 1. Le sedi occasionali devono essere adeguatamente presidiate, ossia deve essere disponibile un servizio di segreteria almeno per tutta la durata delle lezioni nei giorni in cui viene attivata la formazione. 2. Anche nelle sedi occasionali il personale di segreteria deve essere incaricato con lettera ad personam controfirmata per accettazione e deve necessariamente avere un rapporto diretto di dipendenza/collaborazione con l agenzia formativa titolare della gestione del corso. 3. Anche nella sede occasionale, durante lo svolgimento dell attività formativa, dovrà essere presente fin dall inizio della visita il responsabile del corso o uno dei suoi sostituti in grado di esibire tutta la documentazione in caso di verifica di monitoraggio. 4. I giorni di apertura e l orario di segreteria devono essere riportati su un cartello da esporre in modo ben visibile all interno e sulla porta d accesso alla segreteria. 5. Giorni ed orario di segreteria vanno comunicati formalmente agli allievi entro la prima giornata di lezione. 6. La sede occasionale dovrà disporre di un numero telefonico (fisso o mobile) da riportare in procedura in corrispondenza del calendario del corso. 7. Presso la sede occasionale in cui sono in svolgimento i corsi autorizzati, dovrà essere conservata copia di tutta la documentazione prevista al punto f). Le copie dovranno riportare timbro, data e firma del direttore del Centro o del responsabile del corso. Qualora la suddetta documentazione non fosse disponibile, il riscontro sarà negativo. d) LOCALI 1. I locali di svolgimento del corso sono aule didattiche e laboratori che devono essere individuate e rese disponibili durante tutta l attività formativa. 2. Nel caso in cui non sia identificabile un locale utilizzato per il corso o risulti non adeguato allo scopo (per ampiezza, per numero di posti a sedere visibili all atto della verifica, ecc.), il riscontro a verbale sarà negativo. 3. Definizione di aula. L ampiezza dell aula deve essere di almeno 1,96 metri quadrati per ogni persona che accede alla lezione, tenendo conto anche del docente e di eventuali insegnanti di sostegno o in compresenza. L aula dovrà essere costituita da un numero di banchi e sedie pari al numero massimo di allievi potenzialmente frequentanti, come da registro ed una cattedra con una o più sedie, a seconda del numero di insegnanti/tutor previsti (picco d utenza). L aula potrà essere costituita anche da uno o più tavoli uniti al quale accedono sia gli allievi, sia gli insegnanti previsti. La somma in spazio e numero di posti a sedere in due stanze attigue non può costituire un aula adeguata allo scopo. L aula dev essere adeguatamente illuminata, riscaldata ed autocertificata ai sensi del D. Lgs. n 81/2008. e) ATTREZZATURE 1. Le attrezzature dichiarate a progetto devono essere individuate e rese disponibili per tutta la durata del corso. 2. Le attrezzature saranno valutate sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo relativamente al numero di allievi iscritti a registro, in particolare si richiede il rapporto 1:1 allievi (non ritirati)/pc: il riscontro sarà negativo nel caso in cui la quantità e/o la qualità delle attrezzature non sia congrua con quanto presentato a progetto. 4

5 f) DOCUMENTAZIONE L Operatore deve conservare presso la sede di svolgimento del corso la documentazione sottoelencata: 1. Autocertificazioni dichiarate a progetto e previste dall Avviso Pubblico. Le autocertificazioni devono essere siglate in ogni pagina. Gli Operatori devono documentare l individuazione del personale interno che svolgerà le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria relative ad ogni corso approvato e finanziato. 2. Documentazione relativa agli adempimenti del D. Lgs. n 81/2008: a. disponibilità del documento di valutazione dei rischi (per le sedi occasionali); b. nomina del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione e sua accettazione (per le sedi occasionali); c. autocertificazione di idoneità delle aule e laboratori utilizzate per le lezioni relativamente al D. Lgs. n 81/2008 (per le sedi occasionali); 3. Copia autentica dell atto notarile e statuto attestante la costituzione dell A.T.S. (nel caso di corsi effettuati all interno di un A.T.S.). 4. Copia delle polizze assicurative dei partecipanti. 5. Moduli di preiscrizione di ogni allievo regolarizzate con marca da bollo ove previsto. La mancanza, anche di uno solo, della documentazione prevista ai punti sopra elencati comporta la sospensione del corso ed eventuale revoca del finanziamento. Gli Operatori devono inoltre rendere disponibile, esclusivamente su supporto cartaceo, la seguente documentazione: 1. Atto di proprietà oppure contratto di affitto (locazione o leasing) o atto di comodato dei locali in cui si svolge il corso. 2. Certificato di accreditamento emesso dalla Regione Piemonte e verbale dell ultima visita di sorveglianza dell accreditamento. 3. Domande di preiscrizione regolarizzate con marca da bollo, ove prevista. 4. Documentazione attestante l impegno ridotto (previsto da CCNL ove esistano tutti i requisiti richiesti). 5. Domande di iscrizione (come da nostra nota prot. n del , durante le verifiche di monitoraggio in itinere, potranno essere effettuati controlli anche su una o tutte le attività formative per apprendisti iniziate nel 2006 al fine di controllare la regolarizzazione con marca da bollo, ove prevista). 6. Copia della comunicazione informatizzata di avvio attività e trasmissioni di eventuali modifiche con di conferma della trasmissione effettuata correttamente. 7. Patti formativi che specifichino nel dettaglio il percorso didattico datati e sottoscritti in originale da tutor formativo, tutor aziendale ed apprendista (a far data dalla terza giornata di lezione) e descrizione dei profili formativi sia per apprendisti assunti ai sensi della L. n 196/1997, sia del D. Lgs. n 276/ Copia della ricevuta inerente alla formazione on-line per tutor aziendali e copia del piano formativo individuale generale e di dettaglio per apprendisti assunti ai sensi del D. Lgs. n 276/ Copia dell autocertificazione di parziale capacità formativa dell impresa, datato e firmato in originale, per le aziende che hanno assunto ai sensi del D. Lgs. n 276/2003 ed hanno preiscritto il proprio apprendista ad un modulo di competenze di base e trasversali. 10. Registro del corso correttamente compilato, come da istruzioni per l uso del registro. 11. Registro comprovante lo svolgimento delle ore di formazione per i tutor aziendali di apprendisti assunti ex art. 16 L. n 196/ Copia del progetto approvato, copia di avvio attività con dettaglio moduli del progetto formativo, sua di ricevuta della trasmissione, copia della lettera di autorizzazione avvio attività, pianificazione dell attività formativa con i contenuti previsti dallo schema al punto j). L Operatore deve inoltre rendere visitabili laboratori, strumenti, materiali utilizzati e consentire la verifica della loro effettiva funzionalità. 5

6 13. Atto di proprietà della piattaforma FAD e certificazione da parte di ente terzo della piattaforma medesima (solo qualora il percorso formativo per apprendisti autorizzato preveda delle ore in modalità FAD). Documentazione inerente ai collegamenti in modalità FAD. 14. Copia della domanda di partecipazione all Avviso Pubblico, statuto, numero posizione assicurativa INAIL (personale e allievi), libro matricola o, eventualmente, cedolini paga rendendo visibile solo l intestazione. 15. Copie di documenti, di identità, di titoli di studio, o altra documentazione relativa ai requisiti dei discenti prevista dall Avviso Pubblico e successive DD.GG.RR.: annualità, tipologia assunzione apprendisti, prevalenza gruppo d appartenenza (almeno il 50% + 1). Si ricorda che in sede di controllo non sono sufficienti le autocertificazioni. 16. Locandine, pubblicazioni pieghevoli, eventuali canali attivati (internet, , lettere ecc.). 17. Curricula aggiornati annualmente, datati e sottoscritti in originale dal docente, lettere d incarico sottoscritte da agenzia formativa/a.t.s. e docente per accettazione, fascicoli di tutto il personale, tipologia e requisiti dei docenti utilizzati. 18. Organigrammi della sede operativa ed, eventualmente, della sede centrale. 19. Metodologie e verifiche didattiche periodiche, pianificazione dei tempi di realizzazione (diagramma di Gantt), verbali di riunioni dei docenti, pianificazione dei percorsi di recupero, eventuali giornate di recupero. 20. Dispense, fogli di ricevuta, libri, materiali e strumenti utilizzati per la realizzazione del materiale didattico. 21. Documentazione inerente alle premialità dichiarate a progetto. 22. Controllo in loco del servizio di segreteria, orari del personale, locali ecc Presenza e disponibilità nella sede o a livello centrale delle figure professionali per direzione, coordinamento e segreteria, nonché del personale addetto alla progettazione e all organizzazione. Si ricorda che le autocertificazioni devono essere siglate in ogni pagina e che nelle sedi occasionali in cui sono in svolgimento i corsi autorizzati dovrà essere conservata copia della documentazione di cui al presente paragrafo. Le copie dovranno riportare in originale timbro, data e firma del direttore del Centro o del responsabile del corso. Le Agenzie Formative/A.T.S., nella pubblicità relativa ai corsi, devono sempre inserire i loghi aggiornati del Fondo Sociale Europeo, della Regione Piemonte, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Provincia di Vercelli. g) COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA 1. L avvio dei corsi è subordinato alla sottoscrizione dell atto di adesione, redatto secondo la modulistica allegata, da far pervenire alla Provincia con la richiesta di avvio attività. 2. La comunicazione di avvio corsi deve essere effettuata, obbligatoriamente, entro due giorni precedenti l avvio attività, tramite procedura informatizzata disponibile su Internet (LIBRA) completa di elenco allievi, calendario e sede di effettivo svolgimento del corso, ossia con procedura informatizzata in stato di avanzamento 30, avendo cura di inserire l intero calendario per il numero di ore corrispondente al monteore autorizzato. Nel caso in cui l Operatore non ottemperi a quanto previsto dal presente punto, il riscontro relativo a sede/calendario/avvio corso/allievi sarà negativo. 3. Le domande per le attività riferite al presente Avviso pubblico dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della medesima procedura informatizzata. 4. Per regolarmente avviati si intendono i corsi per i quali esiste: a. il registro compilato in ogni sua parte e vidimato dall Ispettorato del Lavoro di Vercelli in ogni sua pagina, con indicazione del numero totale di pagine di cui è composto. La vidimazione deve riportare data antecedente l inizio attività: nel caso in cui la data di vidimazione corrispondesse a quella di inizio corso o fosse successiva, verrà proposto al soggetto incaricato della rendicontazione la decurtazione di tutte le ore di lezione sino alla data di vidimazione compresa; b. il calendario, l orario, la sede di svolgimento di ogni lezione del corso e le materie svolte sia inserite nella procedura informatizzata, sia cartacee a disposizione dei funzionari addetti alle verifiche di monitoraggio; c. il nome di ogni docente, con il relativo titolo di studio, firma e la/le materia/e insegnata/e per ogni lezione. Si invitano gli Operatori ad indicare i nomi degli insegnanti supplenti con il relativo titolo di studio che, in caso di assenza del 6

7 titolare, dovranno sostituire nella docenza l insegnante non disponibile. Si invitano le agenzie formative/a.t.s. a compilare la pagina c) del registro prima dell inizio attività ed a seguito del verbale della riunione in cui il responsabile del corso constata l accettazione a svolgere le lezioni di tutto il personale docente del corso, eventualmente anche con i nominativi delle persone già individuate per le supplenze. Nel caso in cui, all atto della verifica di monitoraggio, gli incaricati del controllo riscontrassero la mancanza di uno o più nominativi e, in particolare, firme di docenti e/o supplenti nella pagina C) del registro, per le eventuali ore di lezione firmate nelle successive pagine di presenza giornaliera se ne proporrà la decurtazione al rendicontatore. 6. Tutti i corsi devono iniziare entro 30 giorni dalla data di notifica della lettera di autorizzazione avvio corsi e devono concludersi entro sei mesi dalla data di inizio corsi. Per le ore svolte prima dell autorizzazione avvio attività e per quelle svolte oltre i sei mesi dalla data di inizio corso verrà proposta la decurtazione al soggetto incaricato della rendicontazione, oltre alle riduzioni sull importo riconosciuto previste dall Avviso Pubblico e dalle presenti disposizioni di dettaglio. 7. Solo nel caso cui la procedura informatizzata non funzionasse, l Operatore è tenuto ad inviare al Servizio Provinciale Formazione Professionale, la documentazione cartacea necessaria di inizio corso, due giorni prima dell avvio attività. In difetto verrà proposto al soggetto incaricato della rendicontazione la decurtazione di tutte le ore di lezione sino alla data/ora di ricevimento del fax. 8. E vietata la delega a terzi ed il subappalto nella gestione dell attività formativa salvo che essa riguardi funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, limitatamente ai casi in cui gli Operatori non possano disporne in maniera diretta. Poiché le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria non possono in nessun caso essere delegate all esterno, si consiglia l Operatore di individuare prima dell inizio dell attività la persona o le persone che ricopriranno i ruoli suindicati. h) CALENDARIO E ORARIO DEL CORSO 1. Sede del corso, calendario completo, orario e anagrafica allievi devono essere trasmessi tramite procedura informatizzata con almeno due giorni d anticipo. 2. Tutte le variazioni successive dovranno essere inserite con 48 ore di anticipo sulla procedura informatizzata nella sezione scheda delle variazioni occasionali. L Operatore dovrà conservare tutte le stampe relative ad ogni variazione effettuata. NON VANNO INVIATI FAX AL SERVIZIO FORMAZIONE PER COMUNICARE LE VARIAZIONI; DEI FAX NON PRESCRITTI NON SE NE TERRA CONTO. 3. Solo in casi di forza maggiore la variazione va comunicata telefonicamente entro i primi 30 minuti della giornata di lezione. 4. Nel caso in cui fosse la procedura informatizzata a non funzionare, l Operatore dovrà far pervenire la motivazione per fax con la variazione che si doveva comunicare, accompagnata dalla di richiesta di assistenza al CSI: farà fede data e ora sia del fax, sia della Rimane l obbligo per l Operatore di inviare sempre per fax il calendario di riavvio delle lezioni, dopo una eventuale sospensione del corso (numero di fax: ). 6. Gli operatori sono tenuti a svolgere lezioni per non più di otto ore giornaliere e non devono superare un massimo di sei ore consecutive con un totale di non oltre 40 ore settimanali. 7. Il calendario delle lezioni deve prevedere anche le ore relative all eventuale secondo insegnante in compresenza che si occupa dell inserimento di allievi diversamente abili (ove previsti). 8. Al calendario completo andranno aggiunte, qualora se ne presentasse l eventualità, tutte le giornate/ore in più, necessarie al raggiungimento del monteore previsto, ex Circolare del Ministero del Lavoro n 78/2000 o ex art. 49, comma 5, punto a) del D. Lgs. n 276/2003: dette giornate/ore dovranno essere elencate sulla scheda delle variazioni occasionali con nominativi degli allievi interessati e con indicazione delle date delle giornate di recupero necessarie almeno 48 ore prima di ogni giornata di recupero. 9. La documentazione inerente ad ogni modifica dovrà essere conservata con cura dal responsabile del corso (o da chi per esso) ed esibita al funzionario addetto al monitoraggio in caso di verifica. 7

8 10. Se la comunicazione non è stata effettuata correttamente, come descritto al presente punto h), verrà proposto al soggetto incaricato della rendicontazione la decurtazione delle ore di lezione che non corrispondono al calendario comunicato, comprese quelle previste a calendario e non effettuate e verrà attribuito un esito negativo al relativo punto del verbale di monitoraggio. i) REGISTRO PRESENZE ALLIEVI 1. Il registro deve essere composto secondo le indicazioni contenute nel modello presente sul sito internet della formazione professionale di Vercelli in caso contrario il riscontro alla relativa voce del verbale di monitoraggio non potrà essere positivo. 2. Per risultare regolare, il registro presenze allievi deve essere fatto vidimare, a cura dell Operatore, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli in data antecedente l inizio delle lezioni. Si consiglia di presentarsi con congruo anticipo per evitare vidimazioni non regolari che comportano esito non positivo ed eventuale decurtazione di ore in caso di verifica di monitoraggio. 3. Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, non può essere asportato senza giustificato motivo e, comunque, solo previa comunicazione/autorizzazione degli uffici Provinciali. 4. L Operatore dovrà compilare le pagine numerate con lettere prima dell inizio del corso. Il registro andrà poi firmato giornalmente e personalmente da allievi e docenti in ordine cronologico sia per le giornate, sia per le ore di lezione all interno di ogni singola giornata. In caso di mancato riscontro dell osservanza del perfetto ordine cronologico (da osservarsi anche per eventuali ore di sostegno), verrà assegnato esito negativo alla relativa voce del verbale di monitoraggio e verrà proposto al soggetto incaricato della rendicontazione la decurtazione di tutte le ore di lezione che non corrispondono all ordine cronologico. La predisposizione dei registri presenza allievi è a carico dell'operatore che avrà cura di intestarlo e compilarlo come previsto dalle Istruzioni per l uso del registro specificate nel registro stesso. L Operatore è tenuto ad osservare ed a far osservare a chi di dovere, scrupolosamente, tutte le indicazioni contenute nelle Istruzioni per l uso del registro. In particolare si ricorda che, in caso di verifica di monitoraggio in itinere, le irregolarità relative alla tenuta registro comporteranno la mancata assegnazione di esito positivo. Producono riscontro negativo con decurtazione delle ore (fatte salve eventuali ulteriori conseguenze previste dalla legge) le irregolarità relative a: a. ore di lezione non corrispondenti al calendario comunicato; b. irregolarità di apposizione delle firme da parte di allievi o docente (es. mancanza di firme allievi su giornata firmata dal docente o viceversa); c. mancanza di firme del docente o dell indicazione dell orario o della data o la firma a matita; d. la mancanza della firma-campione di uno o più docenti ovvero del tutor a pag. c) e/o di uno o più allievi (frequentanti) a pagina h) comportano la decurtazione di tutte le ore firmate nelle successive pagine di presenza giornaliera. 5. Il registro va rilegato preferibilmente a caldo o, comunque, in modo da non essere facilmente manipolabile (non consentiti semplici dorsetti e/o spirali). 6. La redazione del registro va effettuata utilizzando solo l ultima versione, in calce alle presenti disposizioni di dettaglio e scaricabile dal sito internet Provinciale. Dal 1 giugno 2008 è obbligatorio utilizzare la versione Qualora non venga utilizzato l ultimo modello scaricabile da internet, il riscontro della tenuta registro sarà considerato non positivo. 7. L Operatore che dovesse svolgere attività in anni successivi al 2008 è tenuto a controllare sul sito internet della Provincia l esistenza di una versione successiva a quella indicata. Sarà cura dell Operatore accertarsi che la versione utilizzata sia quella più recente. Si consiglia di scaricare il registro qualche giorno prima dell inizio corso, non con alcuni mesi d anticipo, poiché potrebbe trattarsi di una versione obsoleta. j) ORGANIZZAZIONE / RESPONSABILE DEL CORSO 1. E obbligatorio, prima dell inizio dell attività formativa, nominare un responsabile del corso il quale dovrà nominare un suo sostituto autorizzato alla firma del verbale e di eventuali dichiarazioni/autocertificazioni in assenza del responsabile. 2. Il responsabile del corso ed il suo sostituto devono necessariamente avere un rapporto di dipendenza/collaborazione diretta con l ente gestore del corso da data antecedente l inizio corsi. Per quanto concerne i corsi gestiti da capofila A.T.S. 8

9 si richiede che sia il responsabile, sia il suo sostituto siano dipendenti/collaboratori della capofila, sempre da data antecedente l inizio corsi. 3. I nominativi di responsabile e suo sostituto devono essere riportati sul registro presenze con relative firme per esteso e con sigle negli appositi spazi della pagina c). 4. L incarico, formalizzato per iscritto almeno il giorno precedente l avvio delle attività formative, deve specificare compiti, responsabilità ed impegno orario. 5. La presenza del responsabile del corso o di un suo delegato nella sede sia accreditata, sia occasionale ove si sta svolgendo il corso è obbligatoria sin dall inizio della verifica di monitoraggio da parte dei funzionari Provinciali incaricati del controllo; in difetto il riscontro a verbale sarà negativo. 6. Il responsabile, o il suo sostituto, dovrà garantire il corretto svolgimento delle seguenti funzioni: a) rispetto del programma approvato; b) pianificazione delle lezioni secondo il calendario presentato, predisponendo un prospetto con le seguenti colonne: i. data; ii. ora di inizio e fine lezione; iii. materia; iv. contenuti degli argomenti; v. insegnante previsto (eventuale supplente); vi. modalità didattica utilizzata; c) pianificare almeno tre riunioni: i. prima dell inizio attività, per verificare le assegnazioni per iscritto e ad personam degli incarichi a docenti e tutor, nonché per concordare con i collaboratori la pianificazione del corso; ii. in itinere, per verificare il rendimento e la gestione del corso, pianificando eventuali recuperi o modifiche alla pianificazione preventiva e per fissare le date di eventuali recuperi previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n 78/2000 e/o ex art. 49 D. Lgs. n 276/2003; iii. a fine corso, per delineare un bilancio del corso, nonché i profili formati nel caso di progetti formativi; d) assegnare l incarico al tutor formativo e presentarne la figura e le funzioni agli allievi; e) nominare uno o più sostituti con lettera firmata per accettazione prima dell inizio dell attività formativa; f) conservare tutta la documentazione inerente ai corsi nella sede operativa di svolgimento degli stessi in originale o in copia con timbro, data e firma del direttore del Centro o del responsabile del corso da esibire durante la verifica di monitoraggio. Tale documentazione va resa immediatamente disponibile in caso di verifica di monitoraggio. In caso contrario il riscontro sarà negativo. Nel caso in cui non sia disponibile documentazione essenziale per lo svolgimento del corso, quale la dichiarazione di idoneità dell aula per quanto concerne la sicurezza, il corso verrà sospeso sino alla presentazione della documentazione idonea o sino a che non sarà individuata un altra aula idonea allo scopo. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle sedi occasionali in cui si stanno svolgendo le lezioni; g) provvedere ad organizzare la formazione prevista dalla Circolare Ministeriale n 22/2000 per i tutor aziendali di apprendisti assunti ex art. 16 L. n 196/1997 conservando presso la sede di svolgimento del corso la pianificazione delle ore di formazione ed il cartaceo che ne documenta l effettivo svolgimento. Deve inoltre conservare le lettere di convocazione inviate ai tutor aziendali e calendarizzare le presenze dei tutor aziendali per una formazione minima di 8 ore di lezione relativamente al primo anno di formazione degli apprendisti; h) richiedere all atto della preiscrizione dell apprendista e conservare copia della documentazione relativa alla formazione dei tutor aziendali di apprendisti assunti ex art. 49 D. Lgs.. n 276/2003; i) richiedere all atto della preiscrizione dell apprendista e conservare copia dei piani formativi individuali generali (documento facoltativo) e di dettaglio (documento obbligatorio, anche perché è indispensabile per concordare con l azienda i contenuti del patto formativo); j) richiedere all atto della preiscrizione dell apprendista e conservare copia dell autocertificazione di capacità formativa parziale per gli imprenditori che hanno assunto apprendisti ex art. 49 D. Lgs.. n 276/2003 e richiedono di far frequentare al proprio apprendista il modulo di 42 ore di competenze di base e trasversali; 9

10 k) segnalare in procedura le variazioni di calendario, sede, orario, il nome del suo sostituto, date ed orari di eventuali recuperi ex Circolare del Ministero del Lavoro n 78/2000 o ex art. 49, comma 5, punto a) del D. Lgs.. n 276/2003; l) comunicare il giorno stesso del ritiro gli eventuali abbandoni di partecipanti attraverso la procedura informatizzata, riportando sul registro la stessa informazione nella colonna note dell anagrafica allievi, con data del ritiro e motivazione; m) controllare l attività didattica svolta, verificando il corretto utilizzo del registro e che le lezioni siano effettivamente svolte negli orari indicati con discenti e docenti annotati; n) controfirmare la scheda comprovante le ore svolte in modalità FAD. Si ricorda che tale scheda va fatta preventivamente vidimare all Ispettorato del Lavoro di Vercelli; o) segnalare immediatamente al Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli le assenze ingiustificate degli apprendisti; p) nel caso di mancato rinnovo di preiscrizione di un apprendista ad annualità successiva alla prima, comunicare formalmente all azienda la tempestiva preiscrizione dell apprendista stesso presso un altro Soggetto Attuatore. 7. L allievo e/o l insegnante/tutor non possono, per nessun motivo, essere responsabili del corso. 8. Per ogni comunicazione scritta con il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli si richiede cortesemente al responsabile del corso di menzionare sempre il numero e la data della determina di autorizzazione avvio attività (non il solo numero di protocollo della lettera di autorizzazione e nemmeno il solo numero di corso). 9. IL RESPONSABILE DEL CORSO NON DOVRÀ INVIARE FAX SE NON PER CASI DI EFFETTIVA URGENZA. DEI FAX NON RICHIESTI NON SE NE TERRA CONTO. k) IMPEGNO RIDOTTO 1. Visto il Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 Disciplina dell apprendistato. Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, si consente una formazione ridotta per gli apprendisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio idoneo rispetto all'attività svolta dall apprendista sul luogo di lavoro, ossia correlato al profilo professionale da conseguire; riduzione delle ore di formazione esterna prevista dal CCNL in cui è inquadrato l apprendista. 2. Spetta al tutor aziendale prendere contatti con l Agenzia Formativa/A.T.S. per concordare un programma ridotto, sentite anche le esigenze dell apprendista. 3. Per poter richiedere tale riduzione sarà necessario presentare formale richiesta all Agenzia Formativa corredata dai seguenti allegati: autocertificazione del legale rappresentante della ditta richiedente la riduzione in cui dichiari che le mansioni svolte dall apprendista sono consone al titolo di studio posseduto dal medesimo; autocertificazione dell apprendista in cui dichiari quali mansioni svolge nella ditta e di quale titolo di studio è in possesso; copia del titolo di studio posseduto dell apprendista; copia del CCNL della categoria in cui l apprendista è inserito da cui emerga la possibilità di riduzione delle 120 ore medie annue di formazione esterna. 4. Permane l osservanza della Legge n 196/1997 e della Circolare del Ministero del Lavoro n 78/ L istanza summenzionata, corredata dagli allegati, va presentata all Agenzia Formativa/A.T.S. entro 15 giorni dalla data di preiscrizione per consentire alla stessa, in particolare, di richiedere il corretto numero di ore da finanziare all Amministrazione Provinciale. 10

11 6. La documentazione sopra elencata incompleta o inesatta comporterà riscontro negativo relativamente alla voce verifica autocertificazioni amministrative nell ambito dei requisiti minimi del verbale di monitoraggio in itinere con conseguente riduzione del 50% del punteggio acquisito. 7. Il ritardo nell acquisizione della documentazione sopra elencata comporterà esisto non positivo nel punto del verbale inerente all organizzazione. 8. Si ricorda che l impegno ridotto di cui al summenzionato Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 fa riferimento unicamente agli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/ Per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003 la formazione esterna all impresa dovrà essere della durata di almeno 120 ore per anno per le imprese prive di capacità formativa (o di almeno 160 ore nei casi in cui sia previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di categoria) o non inferiore a 42 ore per anno nel caso di impresa con parziale capacità formativa la cui formazione esterna dell apprendista è finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali. l) PREISCRIZIONI 1. Al momento dell accettazione della domanda di preiscrizione, regolarizzata con marca da bollo ove prevista, il Soggetto Attuatore rilascerà in tempo reale la relativa certificazione ufficiale su apposito modello. Con l accettazione della preiscrizione l Agenzia formativa/a.t.s. assume formale impegno a formare l apprendista. E facoltà dell azienda preiscrivere l apprendista, per l annualità formativa successiva a quella frequentata, presso una diversa agenzia formativa/a.t.s., previa comunicazione scritta all agenzia titolare della prima preiscrizione entro 60 giorni dalla fine del corso sia nel caso di corsi per allievi in obbligo formativo, sia per corsi riservati ad allievi di fascia 2 e La preiscrizione vale un anno. Per la seconda annualità occorrerà compilare una seconda domanda di preiscrizione, sempre regolarizzata con marca da bollo, ove prevista. Identicamente si dovrà operare per le annualità successive. La certificazione di avvenuta preiscrizione dovrà essere rilasciata all azienda da parte dell agenzia formativa per ogni annualità di contratto, con le stesse modalità della prima preiscrizione e dovrà essere inserita in procedura fra il primo e l ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all ultima preiscrizione. Ad esempio, un allievo di una qualsiasi fascia, preiscritto alla prima annualità il 30 gennaio 2009, qualora non cessato dal rapporto di apprendistato, dovrà essere preiscritto alla seconda annualità a cura dell Agenzia Formativa/A.T.S. fra il 1 ed il 31 gennaio 2010 ed alle annualità successive con le stesse modalità. Le stesse tempistiche dovranno essere osservate dall azienda che desidera cambiare agenzia formativa. 3. L Agenzia Formativa/A.T.S. dovrà consegnare all azienda la ricevuta della preiscrizione alle annualità successive alla prima entro cinque giorni lavorativi dall avvenuta preiscrizione informatizzata. 4. Non è consentita la preiscrizione dell apprendista, da parte dell azienda, presso agenzie ubicate in Province diverse da quella di assunzione dell apprendista medesimo; per eventuali deroghe (in ingresso o in uscita) l azienda dovrà richiedere l autorizzazione al Dirigente del Settore Welfare della Provincia di Vercelli per lettera, su propria carta intestata (eventualmente con proprio timbro, qualora l impresa non disponesse di carta intestata) contenente nome/i titolare/i o ragione sociale, indirizzo completo, numero di telefono, codice fiscale e/o partita iva e dettagliando i motivi per i quali si richiede il trasferimento dell apprendista. Nel caso in cui si tratti di motivi di trasporto, l azienda è tenuta a precisare cognome, nome, comune di residenza dell apprendista e comune ove è ubicata l Agenzia Formativa/A.T.S. presso la quale si sceglie di prescrivere l apprendista per la frequenza ai corsi. L istanza dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal richiedente. In caso di sottoscrizione non leggibile, il richiedente è tenuto ad apporre, accanto alla propria firma, nome e cognome. Non si terrà conto di comunicazioni che non ottemperino a quanto sopra indicato, in particolare si raccomanda di far pervenire la propria richiesta su carta originale, mezzo lettera. Il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli invierà una risposta nel più breve tempo possibile, eventualmente mezzo fax. m) MARCA DA BOLLO 1. Sono esentate dall'imposta di bollo, anche sulla base della risoluzione n 142 del adottata dall Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, le domande di preiscrizione presentate dalle aziende relative ad allievi in obbligo formativo (apprendisti in fascia 1). A tal fine, gli enti gestori dovranno annotare sulla domanda di 11

12 preiscrizione la motivazione dell'esenzione, così come di seguito indicato: Esente dall'imposta di bollo per assolvimento del diritto dovere all istruzione ed alla formazione, con timbro dell'agenzia formativa e firma del responsabile. 2. Le domande di preiscrizione degli apprendisti in fascia 2 e 3, relativamente ad ogni annualità, non essendo esentate, devono invece essere corredate dalla marca da bollo amministrativa, attualmente del valore di Euro 14,62. Si ricorda che le marche da bollo cartacee sono fuori corso dal e che, quindi, occorre applicare unicamente contrassegni elettronici. L applicazione della marca da bollo deve essere contestuale alla presentazione della domanda di preiscrizione. Si ricorda, infine, che eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro devono considerarsi quale evasione dell imposta di bollo. 3. All atto della verifica, gli incaricati addetti al monitoraggio sono autorizzati a richiedere la documentazione originale inerente a corsi/progetti precedenti, a far data dal 2006, al fine di controllare la corretta applicazione della marca da bollo, ove prevista. n) RICHIESTA DI AVVIO ATTIVITA 1. Con D.G.R del la Regione Piemonte, al fine di dare continuità all offerta formativa nel 2007 per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997, ha stabilito, fra l altro, le seguenti modalità di organizzazione: a. l offerta formativa deve essere prioritariamente organizzata per la realizzazione della prima annualità formativa, secondo l articolazione indicata al punto successivo; b. l offerta formativa deve essere organizzata secondo il seguente ordine di priorità e fino alla concorrenza delle risorse disponibili per: i. apprendisti con età inferiore ai 18 anni non in possesso di qualifica professionale; ii. prevalenza di apprendisti con età superiore ai 18 anni non in possesso di qualifica professionale; iii. prevalenza di apprendisti in possesso di qualifica professionale; iv. prevalenza di apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore; v. prevalenza di apprendisti in possesso di laurea. 2. Nel caso in cui il numero degli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997 e/o dei gruppi da iii. a v. non sia tale da poter costituire una unità di attività formativa per apprendisti, sia esso corso strutturato o progetto formativo, l Operatore sarà tenuto ad osservare quanto stabilito dalla D.G.R. n del , sezione 8, secondo capoverso sia per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997, sia per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003: Pur assicurando la continuità dell offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi della legge n 196/1997, la Giunta regionale adotta, in conformità con la deliberazione n del e nel rispetto delle specifiche esigenze espresse dai territori provinciali, modalità di organizzazione dell offerta formativa rispondenti a criteri di maggiore razionalizzazione ed economicità secondo i seguenti indirizzi di carattere generale: 1) l accesso ai Cataloghi provinciali dell offerta formativa per l apprendistato può essere articolato con cadenze rispondenti alle specifiche esigenze di ciascuna Provincia; 2) l offerta formativa deve essere prioritariamente organizzata per la realizzazione della prima annualità formativa secondo l articolazione indicata nel successivo punto 3), pur nel rispetto delle specifiche esigenze dei territori provinciali; 3) l offerta formativa deve essere organizzata nel rispetto del seguente ordine di priorità e fino alla concorrenza delle risorse disponibili per la realizzazione di corsi rivolti a: a. apprendisti con età inferire ai 18 anni privi di qualifica professionale; b. prevalenza di apprendisti con età superiore ai 18 anni non in possesso di qualifica professionale; c. prevalenza di apprendisti in possesso di qualifica professionale, di diploma di scuola media superiore, di laurea. 3. A seguito di queste nuove disposizioni gli Operatori dovranno presentare più richieste di avvio attività per ogni diversa annualità, osservando le caratteristiche di gruppo individuate nei succitati punti, in ottemperanza alle modalità stabilite dalle delibere summenzionate. Nel caso in cui l Operatore presenti nella stessa istanza corsi/progetti con caratteristiche 12

13 eterogenee ossia per più gruppi e/o per annualità diverse, si terrà conto solo del gruppo e/o dell annualità con precedenza rispetto alle altre e verrà assegnato esito negativo alle richieste di corsi/progetti senza precedenza. Nel caso in cui non siano individuabili le diverse annualità, verrà assegnata, come ordine di inizio istruttoria, l annualità più elevata. Per chi dovesse presentare la richiesta di contributo oltre la data di chiusura dello sportello, si terrà conto del solo ordine cronologico di consegna per annualità e non delle priorità previste dalle presenti disposizioni di dettaglio. 4. Il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare la richiesta di avvio attività in una o più buste chiuse recante la scritta: RICHIESTA AVVIO ATTIVITA PER APPRENDISTI all Ufficio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli, via S. Cristoforo, 3, Vercelli, ove potrà richiedere ricevuta dell avvenuta consegna. La richiesta di avvio attività dovrà contenere: a. atto di adesione sottoscritto dal legale rappresentante; b. comunicazione scritta contenente l elenco dei discenti completo di titoli di studio e qualifiche professionali relative al contratto di riferimento degli apprendisti (solo per i progetti formativi); c. autocertificazione del legale rappresentante da cui si evinca, per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997, il gruppo prevalente che compone ogni corso strutturato/progetto formativo presentato (solo nel caso di elevato numero di apprendisti tale da far ritenere opportuna una segmentazione della fascia 3); d. autocertificazione del legale rappresentante da cui si evinca l annualità prevalente (solo nel caso in cui nella richiesta di avvio attività non sia stata compilata la voce annualità ). 5. La documentazione al punto precedente non è integrabile. Si raccomanda, pertanto, agli Operatori la precisione e la completezza nella compilazione e composizione dei documenti componenti il plico da consegnare agli uffici Provinciali. Nel caso in cui tale documentazione risultasse carente, irregolare o imprecisa, al momento dell istruttoria verrà richiesto all Operatore di effettuare una nuova istanza con documentazione corretta e ciò comporterà, fra l altro, la perdita della priorità acquisita per quanto concerne l ordine cronologico di consegna all interno di medesima tipologia di gruppi. 6. Ai fini della compilazione del modulo richiesta avvio di attività risultano obbligatorie le individuazioni relative a partenariato e delega, nonché l osservanza delle voci di spesa facenti parte delle macrovoci, come stabilito nella Nota tecnica a supporto degli aspetti gestionali per l avvio delle attività formative per l apprendistato di cui alla D.G.R. n del ed alla D.D.R. n 75 del del , con modifica del , tenuto conto dei chiarimenti contenuti nelle note n 13159, direzione B15 del , Chiarimenti sulla gestione delle attività approvate a partire dall anno 2009 e n 16495, direzione B15 del , Chiarimenti in materia di delega delle attività formative, consultabili sul sito internet della formazione professionale di Vercelli seguendo il percorso: Attività formative per apprendisti Normativa. Nel caso di sostituzioni/variazioni in corso d opera spetta all Operatore compilare in procedura ogni modifica. Si sottolinea, in caso di delega, che non sono consentite sostituzioni/variazioni superiori al 30% del costo totale dell operazione, pertanto la regola del silenzio assenso, tenuto conto della specifica e motivata richiesta, non sarà considerata né valida, né applicabile nel caso in cui vengano richieste sostituzioni/variazioni che superino detta percentuale. 7. Dal 2007 non è più necessaria la dichiarazione del legale rappresentante con dettaglio numerico degli allievi, relativo alla richiesta di avvio attività per una percentuale di apprendisti non inferiore al 75% dei preiscritti di fascia 2 e 3, in quanto non è più possibile garantire l avvio di tutte le richieste di attività formative per carenza di copertura finanziaria. Ciò nonostante permane l obbligo per l Operatore di presentare istanza di contributo per la formazione di tutti gli apprendisti preiscritti presso la propria agenzia, di qualsiasi annualità e/o gruppo/fascia essi appartengano. 8. L Operatore è sempre tenuto a comunicare al Servizio Orientamento della Provincia l elenco degli apprendisti in obbligo formativo avviati in formazione o che non è possibile avviare in formazione. 9. Il soggetto attuatore ha l obbligo di richiedere contestualmente entrambi i moduli da 120 ore per allievi in obbligo formativo con la medesima richiesta di avvio attività, ossia nello stesso quadrimestre, per mezzo di due diverse proposte. 10. Il soggetto attuatore ha altresì l obbligo di richiedere contestualmente al corso da 120 ore l eventuale corso aggiuntivo da 40 ore qualora sia previsto dal CCNL della categoria di riferimento dell apprendista. 11. La Provincia rileva un numero sempre più scarso di apprendisti in obbligo formativo per i quali viene richiesto l avvio delle attività formative ad ogni quadrimestre. Poiché ciò comporta difficoltà nel comporre una classe o, persino, la successiva rinuncia al finanziamento, è fatto obbligo all Operatore di comunicare al Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli, entro il quinto giorno lavorativo dopo la scadenza del quadrimestre, mezzo lettera, l elenco 13

14 nominativo degli apprendisti in obbligo formativo. La Provincia individuerà l agenzia con il maggior numero di preiscritti di fascia 1 e provvederà entro i successivi cinque giorni lavorativi a comunicare alle agenzie interessate quale sarà l Operatore che potrà attivare il corso acquisendo i nominativi degli apprendisti dispersi in altre agenzie. Pertanto, le agenzie con minor numero di apprendisti in obbligo formativo saranno tenute a comunicare sia alla ditta che ha preiscritto l apprendista, sia all Operatore che attiverà il corso ogni dato utile per prescrivere l apprendista o gli apprendisti in obbligo formativo presso l agenzia con il maggior numero di apprendisti minorenni e/o non qualificati. Nel caso in cui non dovessero pervenire informazioni inerenti ai nominativi di apprendisti in obbligo formativo da parte di taluni Operatori, si procederà all istruttoria dei soli Operatori che hanno presentato istanza. 12. Per quanto concerne i moduli del progetto formativo, il Soggetto Attuatore, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dei patti formativi, è tenuto a trasmettere telematicamente ogni informazione in procedura dopo l approvazione del progetto, ma non deve consegnare la copia cartacea agli uffici Provinciali. Anche la fine corsi va comunicata solo telematicamente. La copia cartacea va conservata presso la sede di svolgimento del corso e resa immediatamente disponibile in caso di visita di monitoraggio. In difetto il riscontro relativo alla pianificazione sarà negativo. 13. L avvio d istruttoria, secondo l ordine stabilito dalla summenzionata D.G.R del o, in mancanza di adeguato numero di discenti, secondo l ordine della succitata D.G.R. n del , sezione 8, punto 3), verrà comunicato al Soggetto Attuatore solo se vi sarà la necessaria copertura finanziaria. 14. La Provincia potrà non autorizzare l avvio delle attività formative qualora la richiesta risulti non rispondente a quanto previsto dall Avviso Pubblico e dalle presenti disposizioni di dettaglio, oltre che per mancanza di copertura finanziaria. 15. Non saranno autorizzati corsi richiesti da Operatori che al momento della richiesta di avvio attività risultino sanzionati con sospensiva sia parziale, sia totale del provvedimento o con revoca dell accreditamento per la macrotipologia di riferimento. Si rimanda, in ogni caso, alla normativa vigente. 16. Eventuali sedi occasionali non devono distare più di 15 km dalla sede operativa, poiché devono essere facilmente controllabili. In ogni caso il responsabile del corso (o un suo delegato) deve essere presente fin dall inizio delle lezioni e per l intera durata delle lezioni rendendo disponibile tutta la documentazione inerente all attività colà svolta sempre fin dall inizio della prima ora programmata per quel giorno. In difetto il riscontro relativo all organizzazione sarà negativo. 17. In sede d istruttoria verrà richiesto al Soggetto Attuatore di dichiarare qual è il numero reale di apprendisti ancora in forza. Al fine di ottimizzare al meglio le risorse, gli allievi dimessi/cessati nel lasso di tempo intercorrente fra istruttoria e inizio attività potranno essere sostituiti da altri apprendisti preiscritti nel quadrimestre successivo solo se con pari caratteristiche dei discenti dimessi/cessati. E fatto obbligo al Soggetto Attuatore di comunicare al Servizio Formazione Professionale entro cinque giorni lavorativi, mezzo lettera, i nominativi e le caratteristiche degli allievi ammessi al corso in sostituzione dei dimessi/cessati nel periodo intercorrente fra istruttoria e inizio attività. 18. Tutte le richieste e/o comunicazioni che gli Operatori avranno successivamente necessità di far pervenire alla Provincia dovranno arrivare tramite lettera e non per fax. I fax servono solamente per anticipare una comunicazione (qualora l Operatore consideri necessario porla in atto), ma devono necessariamente essere seguiti da una lettera. o) FREQUENZA AI CORSI 1. Il titolare dell azienda è tenuto a far frequentare il proprio apprendista per tutta la durata del corso; nel caso in cui l apprendista di fascia 1 compia i 18 anni durante la frequenza del corso è tenuto a terminare il corso/progetto iniziato. 2. La frequenza esterna di 120 ore è stabilita con la L. n 196/1997, art. 16, comma 2 ed è obbligatoria per poter usufruire degli sgravi contributivi: [ ] le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. [ ] impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue [ ]. 3. La Circolare del Ministero del Lavoro n 78/2000, al punto a), relativamente agli apprendisti assunti ex art. 16 L. n 196/1997 dispone che l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna offerte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente certificate. 4. La stessa circolare, al punto b), dispone che per essere in regola con le disposizioni dell'art. 16, comma 2 citato e quindi usufruire delle agevolazioni contributive, l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative e' tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste. 14

15 5. Pertanto le Agenzie formative/a.t.s. sono tenute a richiedere all azienda la giustificazione per ogni assenza dell apprendista di modo che la presenza al corso sia pari ad almeno l 80% della formazione prevista o, in difetto, organizzare iniziative di recupero per il raggiungimento delle ore di formazione contrattualmente previste all interno della quota di finanziamento autorizzata. 6. Per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003 la formazione esterna all impresa dovrà essere: a. della durata di almeno 120 ore per anno per le imprese prive di capacità formativa (o di almeno 160 ore nei casi in cui sia previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di categoria); b. non inferiore a 42 ore per anno nel caso di impresa con parziale capacità formativa la cui formazione esterna dell apprendista è finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali. 7. La D.G.R del alla sezione 8 della parte prima, relativamente alla formazione formale per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997 ed ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003 da imprese prive di capacità formativa, all ultimo capoverso, prevede che Il valore del voucher per la copertura delle spese riferibili alla formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali e professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo è di euro 1.300,00. Restano invariate le modalità di riconoscimento dei preventivi di spesa e dei relativi consuntivi già individuate nei Bandi provinciali. 8. La D.G.R del alla sezione 10 della parte prima, relativamente alla formazione formale per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003 da imprese con parziale capacità formativa, all ultimo capoverso prevede che Il valore del voucher a copertura delle spese riferibili alla formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali della durata di 42 ore è di euro 455,00. Restano invariate le modalità di riconoscimento dei preventivi di spesa e dei relativi consuntivi già individuate nei Bandi provinciali. 9. La medesima D.G.R del alla sezione 10 della parte seconda, al secondo e terzo paragrafo, relativamente alle modalità organizzative di corso strutturato e progetto formativo, dispone, per la prima tipologia di attività, che Questa modalità organizzativa consente una composizione della classe con un numero massimo di 18 apprendisti. Il preventivo viene contabilizzato su un numero massimo di 12 apprendisti per il relativo valore di voucher. Il costo a preventivo è da intendersi come valore massimo. Il costo può assumere a consuntivo valori diversi in relazione al numero di apprendisti che concludono almeno l 80% delle attività formative mentre, per la seconda tipologia di attività formativa, dispone che Il preventivo viene contabilizzato moltiplicando il numero di apprendisti per il relativo valore di voucher. Il costo a preventivo è da intendersi come valore massimo. Il costo può assumere a consuntivo valori diversi in relazione al numero di apprendisti che concludono almeno l 80% delle attività formative per ogni modulo frequentato. 10. Le modalità per organizzare iniziative di recupero per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003, ai fini del raggiungimento delle ore di formazione contrattualmente previste, valide per il riconoscimento degli sgravi contributivi a beneficio dell impresa, stante l assenza di specifica normativa, possono essere concordate autonomamente fra impresa e agenzia formativa/a.t.s.; permane l obbligo del raggiungimento del monteore contrattualmente previsto in sei mesi dall inizio delle lezioni. Si ricorda che per lo svolgimento delle ore di recupero non potranno essere richiesti finanziamenti aggiuntivi alla Provincia di Vercelli. 11. Le iniziative di recupero sia per apprendisti assunti ex art. 16 L. n 196/1997, sia per apprendisti assunti ex art. 49 D. Lgs. n 276/2003 devono essere comunicate tramite procedura informatizzata per mezzo della scheda delle variazioni occasionali con almeno 48 ore di anticipo. 12. Le ore di recupero sono da effettuarsi esclusivamente all interno del corso in cui l allievo è iscritto: le firme di allievi e docenti devono essere apposte unicamente sul registro del corso frequentato dai discenti in recupero e nella pagina deve essere indicata la non rendicontabilità delle ore di docenza. 13. Le ore di recupero devono essere svolte entro sei mesi dal giorno di avvio attività: il mese di agosto e/o il periodo delle vacanze natalizie (15 giorni) sono esclusi dal conteggio dei sei mesi. 14. Se le assenze degli apprendisti assunti ex art. 16 L. n 196/1997 non sono giustificabili, ossia non dovute a cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi, è fatto obbligo all Agenzia formativa di informare tempestivamente l Ufficio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli che, a sua volta, segnalerà le assenze ingiustificate (nominativo di apprendista ed azienda) agli uffici competenti. 15. Qualora non vi sia una concreta presenza di offerta formativa da parte della Pubblica Amministrazione competente, le imprese che assumono apprendisti ai sensi dell art. 16 L. n 196/1997 sono sollevate dall obbligo di far partecipare i propri apprendisti ad attività formative esterne all impresa. 15

16 16. Ogni componente di ogni Agenzia Formativa/A.T.S. che richiederà l avvio di attività formative per apprendisti sarà soggetta a una o più verifiche di monitoraggio in itinere. p) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1. La D.G.R del , al punto 1, prevede anche per gli apprendisti assunti ex art. 49 del D. Lgs. n 276/2003 l utilizzo dei Cataloghi Provinciali dell offerta formativa definita sulla base di accordi fra imprese ed agenzie formative, fermo restando quanto stabilito dall art. 53, comma 3 del Decreto Legislativo sopra richiamato. 2. L art. 53, comma 3 del D. Lgs. n 276/2003, modificato dall art. 11 del D. Lgs.. 251/2004 dispone che [ ] In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1 e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. [ ]. 3. Gli Operatori presenti a Catalogo sono, pertanto, tenuti ad avvisare formalmente le aziende che hanno assunto apprendisti ex art. 49 del D. Lgs. n 276/2003 nel caso in cui i loro dipendenti siano preiscritti ad attività formative che, per carenza di fondi, non è possibile finanziare affinché i legali rappresentanti sappiano che non sono sollevati dall obbligo di formazione formale ancorché il loro apprendista sia stato regolarmente preiscritto ad agenzia formativa/a.t.s. esistente a Catalogo. q) PROCEDURE INFORMATIZZATE 1. La Regione Piemonte ha previsto l utilizzo di procedure informatizzate ad uso degli imprenditori che hanno assunto apprendisti ai sensi dell art. 49 D. Lgs. n 276/2003. Tali procedure sono presenti sul sito internet della Regione Piemonte e raggiungibili anche dal sito internet della formazione professionale di Vercelli tramite collegamento alla pagina progetto apprendistato del sito regionale. 2. Le procedure informatizzate riguardano: i. l autocertificazione della capacità formativa dell impresa; ii. il piano formativo individuale; iii. la formazione del tutor aziendale; iv. il repertorio regionale dei profili formativi per l apprendistato. 3. Autocertificazione della capacità formativa dell impresa significa che le aziende interessate possono autocertificare di essere in possesso degli standard minimi per l erogazione della formazione formale dell apprendista. Tale capacità formativa può essere totale o parziale: nel primo caso tutte le ore di formazione formale vengono svolte all interno dell impresa; nel secondo caso le sole ore di formazione professionalizzante (ossia di tipo tecnico-scientifico ed operativo) vengono svolte all interno dell impresa, mentre per le ore di formazione inerenti alle competenze di base e trasversali è possibile prescrivere il proprio apprendista presso un agenzia formativa/a.t.s. presente sul Catalogo Provinciale dell offerta formativa per apprendisti. 4. Dal è obbligatorio l utilizzo delle procedure informatizzate per le aziende che hanno assunto apprendisti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003. Resta inteso che le imprese che intenderanno avvalersi dell offerta pubblica di formazione non dovranno utilizzare la procedura di cui al comma q2i. 5. Le imprese con autocertificazione di parziale capacità formativa, all atto della preiscrizione presso un agenzia formativa/a.t.s. presente sul Catalogo Provinciale dell offerta formativa per apprendisti, dovranno presentare copia dell autocertificazione di cui sono in possesso firmata in originale. 6. La D.D.R. n 73/DA1500 del dispone che La gestione di ogni fase può prevedere il coinvolgimento di più soggetti. In primo luogo l impresa la quale può avvalersi di altri operatori che a vario titolo possono concorrere a supportarla nell utilizzo delle procedure [ ]. Gli altri operatori individuati nel provvedimento regionale possono essere, oltre alle agenzie formative, associazioni datoriali, consulenti del lavoro, organismi bilaterali, ecc.. 16

17 7. Si ricorda che per le imprese che assumono apprendisti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, intervengono le sanzioni previste al comma 3 dell art. 53 del suddetto Decreto Legislativo e s.m.i. apportate con D. Lgs. n 251/ Gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997, qualora non vi sia una concreta presenza di offerta formativa da parte della Pubblica Amministrazione competente, sono sollevati dall obbligo di partecipare alle attività formative esterne all impresa. r) FORMAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE 1. Il tutor aziendale è una figura interna dell azienda, individuata dal datore di lavoro, il cui nominativo è indicato nel piano formativo individuale ed in possesso dei requisiti previsti dall art. 2 della L.R. n 2/ Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane il tutor aziendale può essere il titolare o un amministratore dell impresa, un socio o un famigliare coadiuvante inserito nell attività d impresa. 3. Ogni tutor aziendale può affiancare sino ad un massimo di cinque apprendisti. 4. Il tutor aziendale di imprese che hanno assunto apprendisti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 accede alla procedura informatizzata regionale relativa alla sua formazione in autoapprendimento, con valutazione ed attestazione delle competenze acquisite. Copia di tale attestazione, sottoscritta in originale, deve essere consegnata all agenzia formativa/a.t.s. alla quale viene preiscritto l apprendista nel caso in cui l azienda non abbia autocertificato la propria totale capacità formativa. 5. Nel caso in cui l azienda che abbia assunto apprendisti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 non produca copia dell attestazione relativa all autoformazione del tutor aziendale tramite procedura informatizzata, l agenzia formativa è tenuta a richiedere un formale impegno all azienda affinché il tutor aziendale, in tempi brevi, provveda all autoapprendimento e consegni copia dell attestazione acquisita all agenzia formativa. 6. L eventuale formazione tradizionale dei tutor aziendali di apprendisti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 assolta con la formazione frontale, come previsto per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997 secondo il disposto dalla Circolare Ministeriale , n 22, non assolve l agenzia formativa dall impegno di verificare la formazione del tutor aziendale in autoapprendimento tramite procedura informatizzata. 7. La formazione dei tutor aziendali di apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997 non dev essere svolta attraverso le procedure informatizzate di cui sopra, ma secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale , n 22 che, fra l altro, si ricorda, dispone almeno 8 ore di formazione relativamente alla prima annualità della formazione esterna dell apprendista. s) PATTO FORMATIVO 1. L Avviso Pubblico Apprendistato dispone per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della L. n 196/1997 la redazione del patto formativo sottoscritto da apprendista, tutor aziendale e tutor formativo entro la terza giornata di lezione. 2. Tenuto conto della difficoltà di organizzare, in questa fase di transizione, un offerta pubblica di formazione rispondente alle caratteristiche dei profili formativi degli apprendisti, si ritiene fondamentale garantire un livello di massima trasparenza tra le parti anche per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003. Pertanto la stipula del patto formativo è estesa anche ai soggetti attuatori di attività formative rivolte ad apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/ Il patto formativo dovrà specificare, nel dettaglio, il percorso didattico e dovrà essere sottoscritto dal tutor aziendale, dall apprendista e dal soggetto attuatore. Per le caratteristiche ed i contenuti del patto formativo stipulato per apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n 276/2003 si fa sempre riferimento alle indicazioni contenute nell Avviso Pubblico Apprendistato

18 t) SPESE ALLIEVI 1. La D.G.R. n del ha stabilito che per gli apprendisti diversamente abili può essere riconosciuto un contributo massimo pari ad Euro 1.000,00. Tale contributo è erogabile per le spese di docenza derivanti dall affiancamento dell insegnante di sostegno. 2. La stessa D.G.R. n del ha disposto che può essere riconosciuta una quota di rimborso delle spese relative ai mezzi di trasporto pubblico di linea, documentabili in sede di rendicontazione, fino ad un massimo di Euro 60,00 medi per apprendista. 3. La D.G.R. n del stabilisce che l organizzazione dell offerta formativa deve essere impostata secondo criteri che garantiscano la massima capillarità su tutto il territorio di competenza e dovrà altresì tener conto della dislocazione territoriale delle imprese al fine di agevolare la frequenza degli apprendisti alle attività formative. A tale proposito si dovrà applicare un parametro di distanza massima, definito tra i 30 ed i 50 chilometri in dipendenza della rete dei trasporti pubblici localmente disponibile, da calcolarsi considerando la via più breve tra il comune in cui lavora l apprendista ed il comune sede dell Agenzia formativa. 4. Il disposto del punto precedente può essere derogato unicamente nel caso in cui si tratti di apprendisti di fascia 1 in quanto il numero di discenti minorenni o comunque privi di qualifica è molto esiguo in Provincia di Vercelli, l offerta formativa è presente solo nel capoluogo ed i confini politici della Provincia sono tali da comportare spostamenti per gli allievi interessati anche superiori a 100 km. nei casi in cui il comune dell azienda ove lavora l apprendista di fascia 1 sia in Alta Valsesia. 5. Sia nel caso di apprendisti di fascia 2 e 3, sia nel caso di apprendisti di fascia 1, i rimborsi delle spese di trasporto per gli apprendisti potranno essere riconosciuti solo se sono stati utilizzati mezzi pubblici, previa consegna all agenzia titolare del corso dei biglietti di viaggio originali. u) MATERIALI DIDATTICI 1. Tutta l attività formativa deve essere documentata attraverso dispense, esercitazioni e materiali distribuiti ai partecipanti da consegnare ad ogni rispettiva lezione. 2. Una copia della documentazione didattica deve essere a disposizione nella sede di svolgimento dei corsi prima dell inizio degli stessi e deve essere conservata e custodita dal responsabile del corso. 3. Tutta la documentazione didattica deve essere disponibile al momento del controllo in itinere e verrà valutata come elemento comprovante l effettivo svolgimento del corso. Essa sarà inoltre verificata tenendo conto di quanto dichiarato a progetto, confrontata con pianificazione e annotazioni sul registro in riferimento alle voci Materia ed Argomenti. 4. Si dovrà tenere una nota di consegna dei materiali distribuiti ai partecipanti con data, tipologia del materiale consegnato e firma di ricevuta dei discenti. 5. Si invita il responsabile del corso a disporre che il docente distribuisca durante ogni incontro con gli allievi le dispense relative agli argomenti trattati in quella lezione e non a fine del modulo o nelle ultime giornate di lezione. In questi ultimi casi il riscontro sarà negativo. v) ATTUAZIONE DEL CORSO / PROGRAMMAZIONE / PIANIFICAZIONE DIDATTICA 1. Lo svolgimento dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti e nel rispetto del programma formativo approvato. 2. Di ogni corso deve essere predisposta una programmazione degli argomenti presentati a progetto che potranno essere conservati a catalogo o inseriti nel patto formativo. 3. Il responsabile del corso è responsabile dell aggiornamento e della conservazione della pianificazione didattica. 4. La programmazione didattica deve essere comunicata ai partecipanti. 18

19 5. Nel caso in cui tutti gli allievi e/o il docente siano assenti dall aula il riscontro sarà negativo e verrà proposta al rendicontatore la decurtazione delle relative ore di lezione. 6. Il controllo dell attività formativa e la soddisfazione dei partecipanti saranno verificate dai funzionari incaricati attraverso il verbale ed il questionario di soddisfazione somministrato agli allievi durante la visita di monitoraggio. In seguito a rilevazioni di irregolarità, sarà possibile procedere a varie tipologie di sanzioni. w) INCARICHI AI DOCENTI 1. Le competenze dei docenti del corso debbono essere documentate attraverso i curricula firmati e aggiornati annualmente. Ogni docente deve essere scelto in base alle esigenze didattiche e ai requisiti professionali previsti. 2. Ogni docente deve essere assunto con lettera d incarico ad personam controfirmata per accettazione prima dell inizio delle lezioni. 3. I nomi, il titolo di studio e la firma di ogni docente deve comparire sulla pagina c) del registro. In caso di mancato riscontro, nel caso manchi la firma del docente a pagina c), per le ore firmate da persona non annotata come docente, firmate a matita o non firmate dal docente, o nel caso manchi l indicazione delle ore di inizio/fine lezione verrà proposto al soggetto incaricato della rendicontazione la decurtazione delle ore. Si ricorda che la pagina c) del registro va interamente compilata prima dell inizio delle lezioni. 4. Per le ore di lezione svolte da docenti privi di lettera d incarico ad personam, ancorché abbiano firmato la pagina c) del registro, si proporrà al soggetto incaricato della rendicontazione la decurtazione delle ore. 5. Tutta la documentazione dei docenti deve essere conservata dal responsabile del corso o suo sostituto presso la sede di svolgimento del corso. Si sottolinea che nel caso di assenza di riscontri sull attività didattica si procede alla sospensione temporale del corso in attesa di riscontri e della ripianificazione dell attività successiva; relativamente ad eventuali periodi di lezione privi di riscontri documentali, l ufficio preposto al controllo può richiedere la ripetizione delle ore a spese dello stesso Operatore (se intende utilizzare il finanziamento erogato), fatto salvo, nei casi più gravi, la segnalazione agli Organismi Competenti. x) L ABBANDONO DEI PARTECIPANTI AL CORSO 1. L abbandono dei partecipanti deve essere immediatamente comunicato attraverso la procedura informatizzata. 2. I nominativi degli allievi in obbligo formativo dimissionari vanno tempestivamente segnalati al Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli affinché possano essere riorientati. y) LE PRIORITÀ 1. Tutte le premialità dichiarate a progetto possono essere oggetto di controllo. 2. Per i laboratori si fa riferimento all allegato 1 MODELLI Direttiva Pluriennale - Obbligo d Istruzione e Formazione Professionale Periodo 2007/2009, esclusi i laboratori di informatica. L Operatore è tenuto a segnalare all atto della presentazione dell istanza di avvio attività l eventuale esistenza di laboratori non contemplati nei suindicati Modelli per i quali richiede la premialità. 3. Gli esami per il conseguimento della patente europea o per il superamento di uno o più moduli devono aver luogo in un arco temporale compreso fra il relativo inizio e fine corso. 4. Il riconoscimento delle premialità sarà oggetto di verifica in sede di rendiconto secondo le disposizioni di dettaglio amministrative. 5. Il responsabile del corso deve raccogliere e conservare la documentazione comprovante il rispetto delle premialità presentate ed esibirla a richiesta dei funzionari addetti alla verifica di monitoraggio. 19

20 z) LA FORMAZIONE A DISTANZA 1. Le caratteristiche della FAD devono essere specificate in fase di presentazione del progetto. 2. E consentito solo il percorso FAD on-line con piattaforma certificata da un ente terzo e di proprietà dell ente gestore del corso. 3. L Operatore deve dimostrare la durata dei moduli ed il superamento del test finale degli stessi. 4. Il percorso formativo può avere al suo interno, dichiarato a progetto, il modulo da erogare in FAD. L attività formativa a distanza, se prevista a progetto, non può essere inferiore alle 8 ore e non può superare le 40 ore. Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità FAD. 5. Presso la sede operativa responsabile delle attività devono essere conservati e resi disponibili in caso di verifica in itinere i report con le tracce dei collegamenti degli allievi per le attività di FAD on line. 6. Tutti i test di verifica iniziali, in itinere e finali, devono essere conservati ed eventualmente esibiti al funzionario incaricato del monitoraggio; i report di collegamento devono inoltre essere consegnati per la fatturazione finale di rendicontazione ai fini della verifica della durata della FAD. 7. E fatto obbligo all Operatore di utilizzare il modello già approvato e pubblicizzato su internet per attestare lo svolgimento delle ore FAD. Tale modello va fatto vidimare all Ispettorato del Lavoro di Vercelli prima dell inizio attività. Non verranno riconosciute ore documentate su moduli non preventivamente vidimati dall Ispettorato del Lavoro di Vercelli e, pertanto, se ne proporrà la decurtazione al soggetto incaricato della rendicontazione. Per le indicazioni di conservazione e compilazione, nonché per le sanzioni si fa riferimento a quanto già descritto per il registro. aa) DISPOSIZIONI FINALI Le presenti disposizioni di dettaglio, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere oggetto di future modifiche e/o integrazioni che verranno immediatamente rese note agli Operatori mediante comunicazione mezzo lettera e pubblicizzate sul sito internet del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Vercelli L Operatore è pertanto tenuto a controllare costantemente tale sito. Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla Legge, verrà disposta la sospensione dell autorizzazione e l avvio della procedura per la revoca del finanziamento. Le irregolarità riscontrate, a seconda dei casi, potranno essere comunicate al nucleo di valutazione per l accreditamento, o alla Guardia di Finanza, o ad altre Autorità Competenti. 20

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