1) La struttura alberghiera deve pagare la Tarsu come le abitazioni: ulteriore sentenza
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- Fortunato Bossi
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1 Novità fiscali del 14 ottobre 2009: la struttura alberghiera deve pagare la Tarsu come le abitazioni: ulteriore sentenza; associazioni/enti non profit interessati alla compensazione dei crediti iva dal 2010; modificata la disciplina della sospensione dell attività imprenditoriale; la dichiarazione integrativa consente il rimborso dell IVA Pubblicato il 14 ottobre 2009 la struttura alberghiera deve pagare la Tarsu come le abitazioni: ulteriore sentenza; associazioni/enti non profit interessati alla compensazione dei crediti iva dal 2010; modificata la disciplina della sospensione dell attività imprenditoriale; la dichiarazione integrativa consente il rimborso dell IVA Indice: 1) La struttura alberghiera deve pagare la Tarsu come le abitazioni: ulteriore sentenza 2) Associazioni/enti non profit: Pure interessate alla compensazione dei crediti iva dal ) Modificata la disciplina della sospensione dell attività imprenditoriale 4) La dichiarazione integrativa consente il rimborso dell Iva 5) Altre di fisco e lavoro 1) La struttura alberghiera deve pagare la Tarsu come le abitazioni Tranne che il comune non abbia stabilito la particolare motivazione nel Regolamento 1
2 del Comune. Infatti, la Legge impone ai comuni di disporre con regolamento la classificazione delle categorie sottoposte alla medesima misura tariffaria di tassabilità in considerazione della omogenea potenzialità di rifiuti. La norma detta i criteri di massima per tale articolazione indicando ragguppamenti di attività tra i quali alla lett. c) vengono accomunati i locali ad uso abitativo e gli esercizi alberghieri. Inoltre, anche se viene prevista la possibilità di derogare a tale criterio di massima fissato dal legislatore, è ormai assodato che il regolamento per essere adottato necessita di una motivazione specifica che eviti una situazione di arbitrio da parte dell Ente comunale. Lo ha deciso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sezione 4, con la sentenza n. 799/04/09, depositata il , a seguito di un ricorso presentato da una nota struttura alberghiera, difesa dall Avv. Maurizio Villani (peraltro, noto collaboratore del nostro Commercialista Telematico.com), che aveva ricevuto una cartella esattoriale emessa da un comune, richiedente la Tarsu (anno 2007) per l importo di ,88. Si comincia a consolidare la posizione delle Commissioni Tributarie Provinciali, favorevole agli alberghi e, quindi, contraria ai comuni. Come si ricorderà, tra le novità fiscali di ieri (del ), abbiano già scritto della decisione della la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con la sentenza n. 381 del , secondo cui, in materia di Tarsu, ogni significativa differenziazione delle tariffe deve essere adeguatamente motivata; in mancanza, la tariffa per un azienda alberghiera deve essere ridotta ed equiparata a quella delle civili abitazioni. Ritornando, alla neo sentenza della C.T.P. di Lecce, in particolare, la società 2
3 contribuente ha chiesto la disapplicazione del regolamento comunale e la riduzione della tassazione eventualmente dovuta; in via subordinata, ha richiesto la riduzione dell imposta, ai sensi dell art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993. A questo punto si é costituito in giudizio sia il Comune sia il concessionario Equitalia, che hanno colto l occasione per ribadire la legittimità e piena regolarità del loro rispettivo operato e chiedendo il rigetto del ricorso. Dal canto suo, la C.T.P. leccese, entrando nel merito, ha preso atto che, l eccezione principale (che ha assorbito le altre questioni sollevate dal contribuente) ha riguardato la assenta violazione dell art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 del Regolamento comunale a seguito del disposto assoggettamento a diversa tariffa degli alberghi rispetto alle abitazioni private. Tale Commissione Tributaria, ha, quindi, osservato che la normativa, nell imporre ai Comuni di stabilire con regolamento la classificazione delle categorie sottoposte alla medesima misura tariffaria di tassabilità in considerazione della omogenea potenzialità di rifiuti, detta criteri di massima per tale articolazione indicando ragguppamenti di attività tra i quali alla lett. c) vengono accomunati i locali ad uso abitativo e gli esercizi alberghieri. A tale riguardo, premessa la possibilità di deroga al suindicato criterio di massima fissato dal legislatore, è pur vero che la stessa per essere adottata necessita di una motivazione specifica che eviti una situazione di arbitrio da parte dell Ente comunale. Ebbene si osserva che non è dato riscontrare tale particolare motivazione nel Regolamento del Comune di Gallipoli; che quindi nel caso di specie va disapplicato per carenza di motivazione e, pertanto, perche illegittimo sul punto in applicazione del principio generale dell obbligo di motivazione degli atti amministrativi. La Commissione ha, quindi, dichiarato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 3
4 2) Associazioni/enti non profit: Pure interessate alla compensazione dei crediti iva dal 2010 Le associazioni (enti non commerciali) che hanno una contabilità Iva e non hanno optato per il regime speciale di cui alla Legge n. 398/91, dal 2010, dovranno fare i conti con le novità introdotte dalla recente cd. manovra estiva, che come è noto, prevede l apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato per i crediti relativi ad Iva da compensare superiori ad Lo ha evidenziato la Fitel (Federazione Italiana) nella nota del mese di ottobre 2009, evidenziando che potranno effettuare le compensazioni, mediante modello F24, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all anno, per importi superiori a annui, dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Pertanto, solo per i soggetti che compensano importi inferiori a ,00 annui nulla cambia, poiché l operazione continua ad essere possibile dal 1 giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Inoltre, per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a ,00 annui vi è l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l esecuzione dei controlli. Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili potrà essere innalzato a , a decorrere dall , con apposito decreto ministeriale. Quindi riepilogando, le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto dal (anche in relazione ai crediti maturati nel 2009). Per importi annui superiori ad ,00 potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da 4
5 cui il credito emerge (compensazione con utilizzo esclusivo di servizi telematici). La compensazione del credito iva annuale potrà essere effettuata dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata. Poiché l attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione IVA decorre dal 1.02, la compensazione potrà essere effettuata dal (in caso di presentazione entro il mese di febbraio), salvo modifiche. Per importi annui superiori ad ,00 il credito IVA (essendo superiore a ,00), è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza. Ed è inoltre richiesta l apposizione del visto di conformità di soggetto abilitato o attestazione del soggetto che esercita il controllo contabile. Infine, la Fitel, nella propria nota, ha ricordato se verrà presentata la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio, ciò comporterà l esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. 3) Modificata la disciplina della sospensione dell attività imprenditoriale Il provvedimento di sospensione può essere revocato dal Ministero. La disciplina della sospensione dell attività imprenditoriale, conseguente all occupazione di lavoratori in nero o occupati in condizioni di pericolo, dapprima contenuta nell art. 36bis del D.L. 223/2006 e nell art. 2 della Legge 123/2007, e successivamente modificata e trasfusa nell art. 14 del D.Lgs. 81/2008, è stata ulteriormente corretta dall art. 11 del D.Lgs. 106/2009, entrato in vigore in data 5
6 20/8/2009. Lo ha precisato un documento pubblicato nel mese di ottobre 2009 dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro. La sospensione dell attività Tale documento, rimarca che la nuova formulazione dell art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavor, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il documento poi evidenzia che in attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale, sono quelle individuate nell Allegato I e, cioè: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata formazione ed addestramento; mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento; mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza; mancata nomina del coordinatore per la progettazione e per l esecuzione; mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 6
7 mancanza di protezioni verso il vuoto; mancata applicazione delle armature di sostegno; lavori in prossimità di linee elettriche; presenza di conduttori nudi in tensione; mancanza di protezione contro i contatti elettrici diretti ed indiretti; mancanza del certificato di prevenzione incendi; mancanza di mezzi per l estinzione di incendi; mancata notifica all organo di vigilanza, prima dell inizio, dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Revoca del provvedimento di sospensione Il provvedimento di sospensione può, quindi, essere revocato da parte dell organo di vigilanza che lo ha adottato. E condizione per la revoca del provvedimento da parte dell organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; il pagamento di una somma aggiuntiva pari a euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. E condizione per la revoca del provvedimento da parte dell organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali: l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza 7
8 sul lavoro; il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia. Infine, il documento della Fondazione studi avverte che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione viene punito con l arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a 6.400, euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Il provvedimento di sospensione, nelle ipotesi di lavoro irregolare, non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l unico occupato dall impresa. 4) La dichiarazione integrativa consente il rimborso dell Iva Il contribuente, anche se non ha detratto l Iva, risultante dalla fattura di acquisto, nella liquidazione periodica, può comunque chiedere il rimborso dell imposta in sede di dichiarazione annuale. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n del , infatti, il contribuente non avendo a suo tempo annotato la fattura e non avendone computato l importo in detrazione, ma ha poi provveduto a rettificare la dichiarazione annuale con la presentazione di quella integrativa, così facendo ha compiuto un operazione rilevante anche ai sensi dell art. 30 del D.P.R. n. 633/1971, in base al quale l importo 8
9 dell Iva detraibile va indicato, se non nelle dichiarazioni mensili, almeno nella dichiarazione annuale. In particolare, ciò si è verificato poichè un azienda romana, per un puro errore materiale, non ha registrato tra i costi una fattura e quindi non ha detratto nella liquidazione periodica l Iva relativa. Quindi, con una dichiarazione integrativa, ha dovuto richiedere il rimborso dell imposta. Tuttavia, l Amministrazione finanziaria si è opposta attraverso il cd. silenzio rifiuto, per cui la società (contribuente), suo malgrado, si è vista costretta a presentare rivolta alla commissione tributaria provinciale di Roma che, a sua volta, ha negato il rimborso. Le cose sono poi mutate in secondo grado, infatti, la commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto il ricorso della società motivando che la contribuente non aveva chiesto a rimborso l eccedenza d imposta detratta ma aveva indicato, nella dichiarazione integrativa, con il legittimo scopo di chiederne il rimborso, avendo perso il diritto alla detrazione, in quanto per nero errore materiale aveva omesso di registrare la fattura di acquisto. Secondo i giudici di merito, il contribuente non decade dal diritto al rimborso qualora per qualche motivo non abbia potuto utilizzare la procedura di cui alla normativa Iva, così come la mancata detrazione del credito nel periodo stabilito dalla legge non fa venir meno il diritto al rimborso del credito stesso. Di parere opposto si dimostrato il fisco che controricorso si è rivolto in Cassazione, ma si è visto dichiarato inammissibile le proprie richieste, infatti ha confermato il rimborso dell Iva a favore del contribuente. L azienda può, quindi, chiedere con una dichiarazione integrativa l Iva a rimborso, ciò anche se non abbia potuto registrare la fattura (nel caso di specie, per mera 9
10 dimenticanza). Ciò risponde ai principi comunitari, ha evidenziato la suprema Corte di cassazione con la sentenza n /2009, per cui la dichiarazione Iva è sempre emendabile e ritrattabile dal contribuente. Il principio cardine su cui si è basata la decisione della Cassazione, ispirato, tra l altro, dai giudici d Oltralpe, è che la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, atteso che essa non ha valore confessorio né costituisce fonte d obbligazione tributaria, inserendosi invece nell ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione. Infine, a parere della Cassazione i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l inesistenza di fatti giustificativi del prelievo. Peraltro, anche la mancata esposizione del credito Iva ai fini del rimborso nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Si tratta di principi (pro-contribuente) che sono, quindi, conformi alle regole comunitarie. Altre di fisco e lavoro: Gestione delle autorizzazioni agli intermediari a svolgere gli adempimenti per conto delle aziende agricole L INPS, con la circolare n. 110/2009 del , ha fornito le istruzioni per 10
11 potere effettuare un corretto abbinamento di tutte le aziende agricole con gli intermediari a cui hanno conferito delega per lo svolgimento di tutte le attività nei confronti dell Istituto. Tutti gli intermediari dovranno presentare alla sede INPS una nuova dichiarazione di responsabilità che autocertifichi tutte le aziende agricole da essi attualmente gestite. Entrate erariali gennaio agosto 2009 Nel mese di agosto 2009 sia pure in assenza di scadenze fiscali di particolare rilievo è continuata comunque la ripresa delle entrate tributarie che nel periodo gennaioagosto si sono attestate a milioni di euro, con una variazione negativa più contenuta (-2,5%, pari a -6,6 miliardi di euro) rispetto al periodo gennaio-luglio (-2,9%, pari a -6,8 miliardi di euro). (Bollettino delle entrate tributarie n. 90/2009) Vincenzo D Andò 11
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