SENATO DELLA REPUBBLICA

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1 BOZZE DI STAMPA 8 febbraio 2016 N. 1 - ANNESSO II SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (2081) PROPOSTA DI NON PASSARE ALL ESAME DEGLI ARTICOLI NP1 Calderoli, Centinaio, Quagliariello, Malan, Gasparri, Mario Mauro Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2081, premesso che: il disegno di legge in esame, presentato in data 6 ottobre 2015 dalla senatrice Cirinnà, èin larga parte ispirato al testo unificato inizialmente predisposto durante l esame in sede referente, che non si è concluso secondo le modalità ordinariamente previste dalla Costituzione e dal Regolamento. L Assemblea si trova quindi nelle condizioni di dover discutere un testo di straordinaria complessità e delicatezza senza potersi avvalere del ruolo di riferimento di un relatore che esponga le linee del dibattito emerse in Commissione, rilevato che: il testo reca disposizioni dal taglio estremamente eterogeneo e contraddittorio sia nell impostazione sistematica che nelle finalità perseguite, dichiarando, da un lato, di voler riconoscere e tutelare l unione civile tra persone dello stesso sesso quale «specifica formazione sociale» e dall altro recando disposizioni del tutto identiche al modello e ai principi del diritto di famiglia già vigente; tale contraddittorietà risulta pienamente evidenziata dalla presenza di una disciplina della convivenza di fatto tra due persone, sia che abbiano lo stesso sesso, sia che si tratti di soggetti di sesso diverso. Il fatto che la disciplina sia rivolta a soggetti maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un u- Tip. Senato

2 2 nione civile, mostra la palese intenzione di estendere invece, attraverso l unione civile, l istituto del matrimonio in via indiscriminata, con la semplice cautela formale di definirlo con termini diversi. Tale identità contenutistica risulta palesemente dimostrata dall estensione dell applicazione degli articoli 65 e 68 del codice civile nonché, in generale, delle disposizioni in materia di nullità del matrimonio; l unione civile prevista dal Capo I del disegno di legge pertanto parifica l unione tra persone dello stesso sesso al matrimonio, unica società che la Costituzione, all articolo 29, garantisce e tutela in quanto «naturale», cioè potenzialmente idonea alla procreazione ed alla fisiologica prosecuzione della specie, attualmente non realizzabile tra persone dello stesso sesso; non è più in discussione che l unione stabile tra persone dello stesso sesso non possa essere assimilata all istituto del matrimonio. La Corte costituzionale, infatti, nella vicenda poi decisa con la sentenza n. 138 del 2010, era stata chiamata ad esprimersi circa la possibilità di estendere l istituto del matrimonio anche alle unioni tra persone dello stesso sesso. Nonostante la questione fosse stata inizialmente posta con riguardo all articolo 2 della Costituzione, in base all assunto che anche l unione omosessuale costituisse una formazione sociale nella quale si svolge la personalità di coloro che la costituiscono, la Corte, pur riconoscendo tra le citate formazioni sociali anche l unione omosessuale, ha escluso che la decisione circa l estensione o meno della disciplina del matrimonio si fondasse sull articolo 2 della Costituzione. Nel negare «che l aspirazione a tale riconoscimento che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio (...)», la Suprema Corte ha peraltro riconosciuto che spetta al Parlamento, «nell esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». La Corte costituzionale ha pertanto impostato il tema del riconoscimento delle unioni di fatto tra persone omosessuali in un ottica di specifico raffronto tra la disciplina da accordare a tali fattispecie e quella prevista per le unioni eterosessuali, alle quali sole si riferisce il concetto di famiglia intesa quale «società naturale fondata sul matrimonio», ai sensi dell articolo 29 della Costituzione; tutte le disposizioni costituzionali in tema di matrimonio e figli si riferiscono alla coppia composta da persone di sesso diverso. Citando ancora la sentenza n. 138 del 2010, si deve ribadire che la norma di cui all articolo 29 «non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto. Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall u-

3 3 nione omosessuale. In questo quadro, con riferimento all articolo 3 della Costituzione, la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 della Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»; il disegno di legge, all articolo 5, intende altresì regolare l istituto dell adozione del figliastro cosiddetto stepchild adoption: poiché si tratta di una fattispecie del tutto residuale e limitata ad una casistica estremamente ristretta, è del tutto evidente l intento di introdurre surrettiziamente un eccezione apparentemente remota ma destinata, in realtà, a trasformarsi in regola generale per due distinti ordini di ragioni. In primo luogo, una volta ammessa la possibilità per coppie omosessuali di adottare bambini, la presenza o meno di un legame biologico con uno dei genitori costituirà un elemento distintivo insufficiente ad impedire in futuro l adozione tout court da parte di tutte le coppie omosessuali. In secondo luogo, pur trattandosi di una disciplina volta apparentemente ad affrontare mere situazioni di fatto, nulla potrà impedire in futuro di invocare la possibilità di ricorrere all adozione del figliastro anche in tutti i casi in cui le condizioni previste dal disegno di legge siano state scientemente ricercate e costruite, mediante il ricorso a forme di maternità surrogata e di patrimonializzazione del corpo umano, che già alcuni ordinamenti di Stati esteri consentono, e che risultano tuttavia in palese contrasto con la lettera dell articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica «protegge la maternità, l infanzia e la gioventù»; l attinenza del tema delle adozioni in generale alla disciplina della famiglia si evince chiaramente, del resto, ove si consideri che tale istituto, è disciplinato, nel codice civile, nel libro I, che tratta infatti «Delle persone e della famiglia», trovando pertanto anch esso il proprio fondamento costituzionale nei citati articoli 29 e 30 della Costituzione. E d altro canto è appena il caso di osservare che la citata sentenza n. 138 ha più volte chiarito che i Costituenti, nel redigere le disposizioni in materia di famiglia, di matrimonio e di figli avessero come punto di riferimento il recentissimo codice del 1942; la Costituzione tutela, prima ancora del matrimonio, i diritti dei minori: non a caso l articolo 30 si riferisce sia ai figli naturali che ai figli legittimi. Introdurre nel nostro ordinamento anche solo la possibilità legale di favorire gli effetti delle pratiche di surrogazione di maternità costituisce una violazione dei principi di ordine pubblico e di ragionevolezza. La maternità surrogata, laddove ammessa, prevede vere e proprie forme di contrattualizzazione della prestazione della madre biologica, con l individuazione di specifici tariffari. Appare quindi di tutta evidenza quanto sia labile il confine tra tali pratiche e la condotta di chi, in stato di bisogno, decida di cedere il proprio figlio in cambio di un corrispettivo in denaro, pratica alla quale l ordinamento giuridico non può e non deve fornire alcun tipo di riconoscimento e di giustificazione;

4 4 l Aula del Senato, nella seduta del 2 febbraio 2016 ha respinto, per mere ragioni politiche, le questioni sospensive volte a rinviare il testo in Commissione, vanificando in tal modo la possibilità di discutere in Assemblea un articolato meno contraddittorio e maggiormente compatibile con i principi costituzionali; per tali considerazioni, delibera, ai sensi dell articolo 96 del Regolamento, di non passare all esame degli articoli del disegno di legge n

5 5 EMENDAMENTI Art Sopprimere l articolo (testo corretto) Mussini, De Petris, Fucksia, Simeoni Sopprimere l articolo Sostituire l articolo con il seguente: «Art (Finalità). 1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l unione civile tra persone, senza discriminazione di sesso, quale specifica formazione sociale secondo l articolo 2 della Costituzione. L unione civile è istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio». Conseguentemente: 1) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano; 2) all articolo 3 apportare le seguenti modifiche: a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le parti dell unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione de-

6 6 vono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale». b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ciascuna parte dell unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari»; c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: «4-bis. Ciascuna parte dell unione può: a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere; b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decidere, in caso di decesso dell altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell interessato. 4-ter. All articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall altro componente dell unione civile". 4-quater. All articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell altro componente dell unione civile". 4-quinquies. Ciascuna parte dell unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; b) all articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; c) all articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell unione civile"; d) all articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,". 4-sexies. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l altra parte dell unione civile costituita prima della detenzione";

7 7 b) all articolo 30 apportare le seguenti modifiche: 1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell unione civile"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all unione civile". 4-septies. Nel caso in cui l appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell unione civile. 4-octies. All articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,"; b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l unione civile o la convivenza". 4-nonies. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell unione civile, qualora l evento derivi da fatto illecito, l altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto. 4-decies. In caso di morte della parte dell unione civile sia titolare del contratto di locazione dell immobile destinato a comune abitazione, l altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso»; 3) sopprimere gli articoli 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e Sostituire l articolo 1 con il seguente: «Art (Finalità). 1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l unione civile tra persone, senza discriminazione di sesso, quale specifica formazione sociale secondo l articolo 2 della Costituzione. L unione civile è istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio». Conseguentemente: 1) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano; 2) all articolo 3 apportare le seguenti modifiche: a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le parti dell unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richie-

8 8 sta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale». b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ciascuna parte dell unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari»; c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: «4-bis. Ciascuna parte dell unione può: a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere; b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decidere, in caso di decesso dell altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell interessato. 4-ter. All articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall altro componente dell unione civile". 4-quater. All articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell altro componente dell unione civile". 4-quinquies. Ciascuna parte dell unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; b) all articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; c) all articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell unione civile"; d) all articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,".

9 9 4-sexies. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l altra parte dell unione civile costituita prima della detenzione"; b) all articolo 30 apportare le seguenti modifiche: 1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell unione civile"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all unione civile". 4-septies. Nel caso in cui l appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell unione civile. 4-octies. All articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,"; b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l unione civile o la convivenza". 4-nonies. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell unione civile, qualora l evento derivi da fatto illecito, l altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto. 4-decies. In caso di morte della parte dell unione civile sia titolare del contratto di locazione dell immobile destinato a comune abitazione, l altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso»; 3) sostituire l articolo 5 con il seguente: «Art (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). 1. La registrazione dell unione civile non ha effetti sullo stato giuridico dei figli delle parti dell unione stessa. 2. La registrazione dell unione civile non legittima l accesso a qualunque tipologia di adozione od affidamento, salvo quanto previsto dal successivo comma Il figlio mono-genitore di una delle parti dell unione civile, nel caso di decesso del genitore o di grave malattia che impedisca l esercizio della responsabilità genitoriale, viene affidato all altra parte dell unione civile con cui il minore ha convissuto». 4) sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

10 (testo corretto) Verducci, Fedeli, Marcucci, Mirabelli, Maturani, Puglisi Sostituire l articolo con il seguente: «Art (Finalità). 1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, le disposizioni del presente Capo istituiscono l unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale» Al comma 1, dopo le parole: «Capo istituiscono» inserire le seguenti: «, ai sensi dell articolo 2 della Costituzione, quale istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio,» e sopprimere le parole: «dello stesso sesso». Conseguentemente: 1) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano; 2) all articolo 3 apportare le seguenti modifiche: a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le parti dell unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale»; b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ciascuna parte dell unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari»; c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: «4-bis. Ciascuna parte dell unione può: a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

11 11 b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decidere, in caso di decesso dell altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell interessato. 4-ter. All articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall altro componente dell unione civile". 4-quater. All articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell altro componente dell unione civile". 4-quinquies. Ciascuna parte dell unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; b) all articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; c) all articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell unione civile"; d) all articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,". 4-sexies. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l altra parte dell unione civile costituita prima della detenzione"; b) all articolo 30 apportare le seguenti modifiche: 1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell unione civile"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all unione civile"; 4-septies. Nel caso in cui l appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell unione civile. 4-octies. All articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,";

12 12 b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l unione civile o la convivenza". 4-nonies. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell unione civile, qualora l evento derivi da fatto illecito, l altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto. 4-decies. In caso di morte della parte dell unione civile sia titolare del contratto di locazione dell immobile destinato a comune abitazione, l altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso»; 3) Sopprimere gli articoli 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e Al comma 1, dopo le parole: «Capo istituiscono» inserire seguenti: «, ai sensi dell articolo 2 della Costituzione, quale istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio, «e sopprimere le parole»dello stesso sesso». Conseguentemente: 1) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano. 2) all articolo 3 apportare le seguenti modifiche: a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le parti dell unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale». b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ciascuna parte dell unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

13 13 c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Ciascuna parte dell unione può: a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere; b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decidere, in caso di decesso dell altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell interessato. 4-ter. All articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall altro componente dell unione civile». 4-quater. All articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell altro componente dell unione civile". 4-quinquies. Ciascuna parte dell unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; b) all articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; c) all articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell unione civile"; d) all articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,". 4-sexies. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l altra parte dell unione civile costituita prima dalla detenzione"; b) all articolo 30 apportare le seguenti modifiche: 1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell unione civile"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all unione civile". 4-septies. Nel caso in cui l appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell unione civile.

14 14 4-octies. All articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,"; b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l unione civile o la convivenza". 4-nonies. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell unione civile, qualora l evento derivi da fatto illecito, l altra parte può chiedere il risarcimento del danno subito. 4-decies. In caso di morte della parte dell unione civile sia titolare del contratto di locazione dell immobile destinato a comune abitazione, l altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso». 3) sostituire l articolo 5 con il seguente: «Art (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184) 1. La registrazione dell unione civile non ha effetti sullo stato giuridico dei figli delle parti dell unione stessa. 2. La registrazione dell unione civile non legittima l accesso a qualunque tipologia di adozione od affidamento, salvo quanto previsto dal successivo comma Il figlio mono-genitore di una delle parti dell unione civile, nel caso di decesso del genitore o di grave malattia che impedisca l esercizio della responsabilità genitoriale, viene affidato all altra parte dell unione civile con cui il minore ha convissuto»; 4) Sopprimere gli articoli 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 e Al comma 1, dopo le parole: «Capo istituiscono» inserire le seguenti: «, ai sensi dell articolo 2 della Costituzione, quale istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio,» e sopprimere le parole: «dello stesso sesso». Conseguentemente: 1) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano; 2) all articolo 3, sopprimere il comma 3; 3) all articolo 3, sopprimere il comma 4;

15 15 4) sopprimere gli articoli 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e Pagnocelli, Perrone, Tarquinio, Zizza Al comma 1 apportare le seguenti modifiche: a) Sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; b) dopo le parole: «formazione sociale» aggiungere le seguenti: «senza discriminazione di sesso, quale istituto distinto ed autonomo rispetto al matrimonio». Conseguentemente: 1) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano; 2) all articolo 3 apportare le seguenti modifiche: a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le parti dell unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale». b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ciascuna parte dell unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari». c) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: «4-bis. Ciascuna parte dell unione può: a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere; b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decidere, in caso di decesso dell altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell interessato. 4-ter. All articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

16 , n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall altro componente dell unione civile". 4-quater. All articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell altro componente dell unione civile". 4-quinquies. Ciascuna parte dell unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell unione civile,"; b) all articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: " la parte dell unione civile,"; c) all articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell unione civile"; d) all articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,". 4-sexies. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l altra parte dell unione civile costituita prima della detenzione"; b) all articolo 30 apportare le seguenti modifiche: 1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell unione civile"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all unione civile". 4-septies. Nel caso in cui l appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell unione civile. 4-octies. All articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell unione civile,"; b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l unione civile o la convivenza". 4-nonies. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell unione civile, qualora l evento derivi da fatto illecito, l altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto. 4-decies. In caso di morte della parte dell unione civile sia titolare del contratto di locazione dell immobile destinato a comune abitazione,

17 17 l altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso» Pagnocelli, Perrone, Tarquinio, Zizza Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22». Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:«regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza» (testo corretto) Mussini, De Petris, Fucksia, Simeoni Al comma 1 sopprimere le parole: «quale specifica formazione sociale». Art Sopprimere l articolo Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;

18 18 b) al comma 2 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; c) al comma 3 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; d) al comma 3 lettere a), c) ed) sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; e) al comma 4 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; f) al comma 5 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; g) al titolo dell articolo sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 2 sopprimere le parole: «dello stesso sesso» (testo corretto) Mussini, De Petris, Fucksia, Simeoni Al comma 2, dopo le parole: «stesso sesso», sostituire le parole: «nell archivio», con le seguenti: «nei registri» (testo corretto) Mussini, De Petris, Fucksia, Simeoni Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso».

19 Al comma 3 sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 3 lettere a), c) e d), sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 3 lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

20 Pagnoncelli, Perrone, Zizza Al comma 4, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» (testo corretto) Mussini, De Petris, Fucksia, Simeoni Sostituire il comma 6, con il seguente: «6. Le parti dell unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi». Art Sopprimere l articolo.

21 Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; b) al comma 3 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; c) al comma 4 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; d) nella rubrica sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso» (testo corretto) Moscardelli, Cucca, Del Barba, Fasiolo, Lepri Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il regime patrimoniaie legale dell unione civile è costituito, in mancanza di diversa convenzione, dalla separazione dei beni di cui alla Sezione V del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile. Le parti possono convenire l accesso al regime della comunione legale di cui alla Sezione III del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile» Al comma 3 sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

22 Al comma 4 sopprimere le parole: «dello stesso sesso;» Nella rubrica, sopprimere le parole: «dello stesso sesso;». Art Sopprimere l articolo Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

23 (testo corretto) Dalla Zuanna, Berger, Collina, Cucca, Cuomo, Di Biagio, Di Giorgi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fravezzi, Granaiola, Laniece, Lepri, Margiotta, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Padua, Ranucci, Romano, Ruta, Santini, Saggese, Scalia, Susta, Vattuone, Panizza Dopo l articolo, inserire il seguente: «Art. 4-bis. (Divieto della pratica di surrogazione di maternità) 1. Le previsioni contenute nell articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 relative al divieto della pratica di surrogazione della maternità, nonché le relative pene previste, si applicano anche al cittadino italiano che commette il fatto all estero, essendo la presente legge disposizione speciale ai sensi dell articolo 7 comma 5 del Codice penale. 2. In sede di trascrizione degli atti di nascita ricevuti all estero dalle autorità consolari, i richiedenti sono tenuti a rendere una dichiarazione diretta all ufficiale di stato civile attestante che la nascita è avvenuta senza il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità vietate ai sensi di legge. L ufficiale di stato civile, nel caso ravvisi la necessità di accertare la veridicità della dichiarazione, ovvero in sua assenza, sospende la trascrizione dell atto di nascita, fermo l obbligo di cui all articolo 331 del codice di procedura penale. 3. Nel caso in cui venga accertato il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità, la trascrizione è negata se risulta provata la non sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall atto di nascita ricevuto all estero. Ove invece sia provata la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall atto di nascita ricevuto dall estero, il giudice, nell esclusivo interesse del minore, può autorizzare la trascrizione dell atto di nascita con l indicazione del solo rapporto di filiazione biologica». Art Sopprimere l articolo.

24 (testo corretto) Lepri, Berger, Collina, Cucca, Cuomo, Dalla Zuanna, Del Barba, Di Giorgi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fravezzi, Laniece, Margiotta, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Padua, Pagliari, Ranucci, Romano, Ruta, Santini, Saggese, Scalia, Susta, Vattuone, Panizza Sostituire l articolo con il seguente: «Art (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184) 1. Dopo l articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 5-bis. (Dell affidamento in casi particolari) 1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente legge, può essere disposto l affidamento personale del minore alla parte dell unione civile tra persone dello stesso sesso quando lo stesso è figlio, anche adottivo, dell altra parte dell unione civile e il genitore biologico estraneo all unione civile sia sconosciuto, deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 2. Per l affidamento personale di cui al comma 1 è necessario l assenso del genitore che è parte dell unione civile tra persone dello stesso sesso, il consenso dell altra parte dell unione civile e il consenso del minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. 3. Il genitore affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. In caso di pericolo imminente il genitore affidatario è legittimato a compiere tutti gli atti giuridici necessari per il bene del minore, informandone immediatamente il genitore biologico o adottivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell articolo 316 del codice civile. 4. L affidamento personale è disposto fino al compimento della maggiore età dell affidato. Nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore, esso cessa anticipatamente con provvedimento della stessa autorità che l ha disposto, valutato l interesse del minore. 5. Lo scioglimento dell unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento personale non può essere causa di anticipata cessazione dello stesso affidamento. Con la pronunzia di scioglimento dell unione civile tra persone dello stesso sesso, il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il genitore affidatario deve contribuire al mantenimento, all istruzione e all educazione dell affidato, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nel rapporto con esso. 6. Con il provvedimento di affidamento personale, previa acquisizione del consenso da parte del genitore biologico o adottivo, il genitore

25 25 affidatario può essere autorizzato, per la durata dell affidamento, a compiere tutti gli atti di amministrazione straordinaria di cui all articolo 320 del codice civile. 7. In caso di morte del genitore biologico o adottivo del minore affidato, il genitore affidatario può avanzare richiesta di adozione. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del Titolo IV della legge 4 maggio 1983, n Al compimento della maggiore età dell affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l adozione, in applicazione degli articoli 291 e seguenti del codice civile"». Conseguentemente, all articolo 3 comma 4 le parole: «di cui al Titolo II della legge» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai Titoli II e IV di legge» Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso». Art Sopprimere l articolo Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; b) al comma 2 sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

26 26 c) nella rubrica sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 2 sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Alla rubrica sopprimere le parole: «dello stesso sesso». Art Sopprimere l articolo.

27 Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso». Art Sopprimere l articolo Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso»; b) al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

28 Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole. «dello stesso sesso». Art Sopprimere l articolo Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso». Art Sopprimere l articolo.

29 29 Art Sopprimere l articolo. Art Sopprimere l articolo. Art Sopprimere l articolo. Art Sopprimere l articolo.

30 30 Art Sopprimere l articolo. Art Sopprimere l articolo. Art Sopprimere l articolo.

31 31 Art Sopprimere l articolo. Art Sopprimere l articolo Sopprimere il comma Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

32 Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d) Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e) Al comma 1, sopprimere la lettera a) e b) Al comma 1, sopprimere la lettera a) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera a) e e) Al comma 1, sopprimere la lettera a).

33 Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera b) e c) Al comma 1, sopprimere la lettera b) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera b) e e) Al comma 1, sopprimere la lettera b) Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

34 Al comma 1, sopprimere la lettera c) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera c) ed e) Al comma 1, sopprimere la lettera c) Al comma 1, sopprimere la lettera d) ed e) Al comma 1, sopprimere la lettera d) Al comma 1, sopprimere la lettera e).

35 Sopprimere il comma 2. Art Sopprimere l articolo Sopprimere i commi 1, 2 e Sopprimere i commi 1, 2 e Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

36 Sopprimere i commi 1 e Sopprimere i commi 1, 3 e Sopprimere i commi 1, 3 e Sopprimere i commi 1 e Sopprimere i commi 1, 4 e Sopprimere i commi 1 e 4.

37 Sopprimere i commi 1 e Sopprimere il comma Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c) Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d) Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b) Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

38 Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera a) Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera b) e c) Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera b).

39 Al comma 1, sopprimere la lettera c) e d) Al comma 1, sopprimere la lettera c) Al comma 1, sopprimere la lettera d) Sopprimere i commi 2 e Sopprimere i commi 2 e Sopprimere i commi 2 e 5.

40 Sopprimere il comma Al comma 2 sopprimere le parole: «per accordo delle parti o» Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale» Al comma 2 sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell articolo 19» Al comma 2 sopprimere le parole: «di cui al comma 2» Sopprimere il comma 3 e il comma 4.

41 Sopprimere il comma 3 e il comma Sopprimere il comma Al comma 3 sopprimere la parola: «unilaterale» Al comma 3, sopprimere le parole: «a pena di nullità» Sopprimere il comma 4 e il comma Sopprimere il comma 4.

42 Al comma 4 sopprimere le parole: «del comma 1,» Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile» Sopprimere il comma Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1» Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

43 43 Art Sopprimere l articolo Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere i commi 1 e Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere i commi 1 e Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il comma Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

44 Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al comma 1, sopprimere la parola: «nazionale» Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», comma 1, sopprimere la parola: «comune» Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere i commi 2 e Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il comma Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», comma 2, sopprimere la parola: «italiani».

45 Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», comma 2, sopprimere le parole: «vigenti in materia» Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il comma Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», comma 3, sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

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