Digitalizzazione degli adempimenti ambientali

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1 Digitalizzazione degli adempimenti ambientali Paolo Pipere Esperto di Diritto dell Ambiente Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali (Ass.I.E.A.)

2 Gli adempimenti

3 Formulario di identificazione del rifiuto

4 Formulario per il trasporto d.lgs. n. 152/2006, art. 193 Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da vidimarsi prima dell uso La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di Commercio, dall Agenzia delle Entrate o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti

5 Formulario per il trasporto La quantità di rifiuto deve sempre essere indicata, eventualmente ricorrendo ad una stima, ed è opportuno riservarsi di far sempre verificare a destino la correttezza della stima

6 Formulario per il trasporto Fatti salvi: i documenti relativi al trasporto di rifiuti che hanno anche le caratteristiche delle merci pericolose Il formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati

7 Formulario per il trasporto Formulario di identificazione per il trasporto di TUTTI i rifiuti (con l eccezione costituita dai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico e dai trasporti occasionali di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore degli stessi)

8 Il formulario per il trasporto 1 a copia produttore/detentore 2 a copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario) 3 a copia destinatario 4 a copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)- La 4 a copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore.

9 Formulario per il trasporto La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa (art. 188, comma 3): a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

10 Formulario per il trasporto b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

11 Formulario per il trasporto La ricezione della quarta copia (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario) limita la responsabilità del produttore/detentore rispetto alla corretta gestione del rifiuto da parte dell impianto autorizzato.

12 formulario di identificazione FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero:.. del./.../. (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:.. (1) Produttore/Detentore: unità locale:.... C. fisc.:. N. Aut/Albo:... del././. (2) Destinatario: Luogo di destinazione:..... C. fisc.:. N. Aut/Albo:... del..././. (3) Trasportatore del rifiuto:..... C. fisc.:. N. Aut/Albo:... del..././. Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di..... Annotazioni: (4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:... Codice Europeo: /... Stato fisico:... [1] [2] [3] [4] Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:. (5) Rifiuto destinato a:.. [recupero/smaltimento] Caratteristiche chimico/fisiche: (6) Quantità:(-) Kg o litri (P. Lordo:..... Tara:...) (-) Peso da verificarsi a destino. (7) Percorso (se diverso dal più breve):.... (8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SÌ) (NO) (9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE:.. FIRMA DEL TRASPORTATORE:.... (10) Cognome e nome del conducente Targa automezzo: Targa rimorchio:.. Data/ora inizio trasporto:.... del././... (11) Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: Data. (-) accettato per intero (-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni: FIRMA DEL DESTINATARIO: 7

13 Registro di carico e scarico

14 Registro di carico e scarico Il registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006) deve essere istituito dai: produttori di rifiuti pericolosi produttori di rifiuti NON pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali o da trattamenti effettuati sui fumi o sulle acque e da chiunque effettua: raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi commercio e intermediazione operazioni di recupero e di smaltimento

15 Registro di carico e scarico Sono esonerati dall obbligo: La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Collegato ambientale» ha disposto che per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Servizi degli istituti di bellezza e Attività di tatuaggio e piercing che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER *, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

16 Registro di carico e scarico Il registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006) deve essere tenuto presso ogni impianto di: produzione; stoccaggio; recupero; smaltimento. Presso la sede delle imprese che effettuano attività di: raccolta e trasporto; Intermediazione e commercio di rifiuti.

17 Registro di carico e scarico Il DM 148/98 ha definito due modelli di registro (uno per produttori, trasportatori e gestori e uno per intermediari e commercianti senza detenzione). I registri prevedono una stretta relazione con i formulari di trasporto. Vidimazione preventiva

18 Registro di carico e scarico devono effettuare le annotazioni sul registro almeno entro dieci giorni lavorativi: i produttori, i trasportatori, gli intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti

19 Registro di carico e scarico devono effettuare le annotazioni sul registro entro due giorni lavorativi: I soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento

20 Registro di carico e scarico modello A - 2 per produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori e commercianti detentori Scarico Carico del... n.... Formulario n.... del... Rif. operazioni di carico n Caratteristiche del rifiuto: a) CER... b)descrizione c) Stato fisico... d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod ( ) recupero cod.... Quantità: Kg... Litri... Metri cubi... Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F.:... Iscrizione Albo N.... Annotazioni:

21 SISTRI Registro Elettronico Nazionale e digitalizzazione degli adempimenti

22 SISTRI e Digitalizzazione adempimenti SISTRI FIR digitale X?

23 SISTRI Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (prima della conversione in legge) Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti 1. Dal 1 gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [ ] e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, [ ].

24 SISTRI Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (prima della conversione in legge) 2. Dal 1 gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; L articolo 16 del D.Lgs. 205/2010, ora abrogato, ha introdotto gli articoli 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) del D.Lgs. 152/2006. Quindi gli articoli 188-bis e 188-ter sono stati abrogati

25 SISTRI Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (prima della conversione in legge) 3. Dal 1 gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (ABROGATI DAL COMMA PRECEDENTE) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

26 SISTRI Legge di conversione Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27 SISTRI Legge di conversione Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n bis. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

28 SISTRI Legge di conversione Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n ter. Dal 1 gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

29 SISTRI Legge di conversione Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n quater. L iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. [ ] 3-quinquies. La violazione dell obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare.

30 Digitalizzazione adempimenti

31 Art. 194-bis D.Lgs. 152/2006 «Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti [ ] possono essere effettuati in formato digitale», anche se «Il Ministero dell ambiente [ ] può [ ] con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti tuttavia E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

32 Formulario per il trasporto Luglio 2017

33 Formulario per il trasporto Luglio 2017

34 Digitalizzazione adempimenti Gennaio 2018

35 Digitalizzazione adempimenti Luglio 2018

36 Digitalizzazione adempimenti È in fase di predisposizione un decreto per la definizione di formulari e registri di carico e scarico digitali. Il disegno di legge di delegazione europea 2019, attualmente all esame del Senato, prevede l istituzione di un Registro elettronico su base nazionale - con costi a carico degli operatori-, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché dei dati relativi alle autorizzazioni.

37 MUD 2019

38 Nuova modulistica

39 Differimento dei termini LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. (GU n.24 del ) Art. 6. Disposizioni transitorie 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico. (1) (2) (3)((5)) 2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

40 Nuova scadenza 2019 Il D.P.C.M. che modifica il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2019 La legge 70/1994 prevede il differimento di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto, quindi dal 22 febbraio, del termine per la presentazione. Il termine per la presentazione del MUD 2019 è il 22 giugno 2019, dall anno prossimo la scadenza tornerà ad essere il 30 aprile.

41 Soggetti obbligati La Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (conversione in legge del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135) Dispone la vigenza dell Art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 [soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti] nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 [quindi al 24 dicembre 2010]

42 Soggetti obbligati 3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di: raccolta e trasporto di rifiuti, [urbani e speciali, compresi i trasportatori di propri rifiuti speciali pericolosi Categoria 2-bis] i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,

43 Soggetti obbligati le imprese e gli enti [quindi non i liberi professionisti] produttori iniziali di rifiuti pericolosi [ma sono previste alcune esenzioni]

44 Soggetti esonerati Sono esonerati dall obbligo: La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto che per: le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Servizi degli istituti di bellezza e Attività di tatuaggio e piercing che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER *, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

45 Soggetti obbligati le imprese e gli enti [con più di dieci dipendenti] produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) i rifiuti da lavorazioni industriali, d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi - prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e - da abbattimento di fumi;

46 Soggetti esonerati Sono esonerati dall obbligo: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,comma 8, nonché, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

47 Soggetti obbligati D.lgs. 24/06/2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Art. 4, comma 6: Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta [ ] provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

48 Soggetti obbligati D.Lgs. 152/2006 art. 236, comma 3 Art. 236 Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3.

49 Principali novità Maggiore dettaglio nella rilevazione delle autorizzazioni degli impianti (Scheda Autorizzazioni), ma l elenco degli enti che rilasciano le autorizzazioni è ancora incompleto; Divieto impiego Comunicazione semplificata per le imprese che effettuano spedizioni transfrontaliere; Diversa logica di compilazione delle Schede rifiuti per i trasportatori che sono al contempo gestori di impianti;

50 Principali novità Diversa aggregazione delle operazioni di trattamento nei moduli MG; I gestori di impianti hanno l obbligo di indicare se talune tipologie di rifiuti in ingresso derivanti dal trattamento dei rifiuti [19 12 XX, ]decadono dal trattamento di rifiuti urbani o speciali (dichiarazione effettuata dal soggetto che li riceve, non da quello che li tratta); I gestori di impianti che trattano rifiuti di imballaggio hanno l obbligo di indicare se i rifiuti in ingresso sono stati raccolti da superfici pubbliche e private (dichiarazione effettuata dal soggetto che li riceve, non da quello che li raccoglie, in precedenza circuito CONAI o extra CONAI); I gestori di impianti che trattano rifiuti di imballaggio hanno l obbligo di indicare se i rifiuti prodotti nell'unità Locale derivano da trattamento di imballaggi multimateriale; I gestori di rifiuti costituiti da pile hanno l obbligo di precisare se si tratta di pile portatili;

51 Criticità ancora presenti Dichiarazione in merito al destino futuro dei rifiuti in giacenza a fine anno; Informazioni richieste ai soggetti che le possono acquisire esclusivamente in modo indiretto; Mancanza di fondamento giuridico per le schede relative ai prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti; Sempre più accentuata complessità delle sezioni dedicate ai gestori di impianti; Mancata acquisizione d ufficio dei dati relativi alle autorizzazioni; Scheda Autorizzazioni incompleta; Proliferazione di Schede e Moduli; Rischio di doppia imputazione dei dati per i gestori di impianti.

52 Struttura del MUD 2019 Comunicazione Rifiuti Comunicazione Veicoli Fuori Uso Comunicazione Imballaggi: Sezione Consorzi Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

53 Comunicazione Semplificata Le imprese e gli enti che producono, nell unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione, fino a sette rifiuti, per ognuno dei quali non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre impianti di gestione, e non hanno effettuato spedizioni transfrontaliere [vincolo introdotto nel 2019] o trasportato propri rifiuti pericolosi possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata con invio via PEC.

54 Soggetti obbligati 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 e dei relativi componenti e materiali. L obbligo di compilazione di questa sezione è quindi previsto per i gestori di impianti di trattamento di questo genere di rifiuti, mentre i soggetti che producono o che effettuano attività di raccolta e trasporto dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali sono tenuti a compilare la Comunicazione rifiuti e non la Comunicazione veicoli fuori uso.

55 Soggetti obbligati 3. Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), quindi produttori di imballaggi che abbiano organizzato un sistema riconosciuto di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo degli imballaggi usati; Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio: impianti che trattano questa tipologia di rifiuti

56 Soggetti obbligati 4. Comunicazione RAEE soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005. Più specificamente, l obbligo è previsto per: I gestori di impianti di trattamento dei RAEE; I gestori di centri di raccolta istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai soggetti che agiscono in loro nome ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 151/2005. I Comuni, invece, sono tenuti a comunicare le quantità di RAEE raggruppate nei centri di raccolta istituiti ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 151/2005 per mezzo della sezione Comunicazione rifiuti urbani del MUD da compilare telematicamente sul sito

57 Soggetti obbligati 5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione Soggetti istituzionali [Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane] responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Tale comunicazione è relativa a tutte le operazioni di raccolta, differenziata e indifferenziata, di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti [si ritiene che si debba trattare di rifiuti speciali assimilabili agli urbani] raccolti a seguito di specifica convenzione.

58 Soggetti obbligati 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei RAEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Questa comunicazione deve essere compilata esclusivamente con modalità telematica per mezzo del sistema accessibile sul sito

59 Struttura del MUD 2019

60

61 Modalità di presentazione

62 Modalità di presentazione Le imprese e gli enti che hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti e, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di tre trasportatori e di tre impianti possono scegliere se inviare via PEC la Comunicazione rifiuti speciali semplificata oppure se inviare telematicamente la dichiarazione (Scheda anagrafica e Comunicazione rifiuti).

63 Modalità di presentazione È obbligatorio compilare la Comunicazione semplificata on-line, sul portale stampare la dichiarazione su carta e sottoscriverla, predisporre un unico file formato.pdf (eventualmente sottoscritto con firma digitale) contenente anche l attestazione del versamento dei diritti di segreteria e, in caso di firma autografa, la scansione del documento di identità del dichiarante, e inviare il file, allegandolo ad un messaggio di posta elettronica certificata riportante in oggetto il codice fiscale dell impresa o dell ente, all indirizzo: comunicazionemud@pec.it. Non è più possibile, perciò, spedire i moduli cartacei con raccomandata, come è avvenuto in passato.

64 Modalità di presentazione I produttori di rifiuti che non si trovano nella condizione di poter utilizzare la Comunicazione rifiuti speciali semplificata devono necessariamente provvedere all invio telematico della dichiarazione tramite l impiego di un software (ad esempio quello messo gratuitamente a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio) che generi il file da spedire, mediante l uso di un dispositivo di firma digitale, tramite il sito

65 Modalità di presentazione Tutti gli altri soggetti obbligati, con la sola eccezione dei soggetti istituzionali che devono presentare la Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, sono tenuti ad inviare telematicamente la dichiarazione con le modalità in precedenza descritte.

66 Modalità di presentazione I soggetti tenuti a inviare la Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione devono procedere alla compilazione sul sito e, solo nel caso siano sprovvisti di dispositivo di firma digitale o di strumenti per il versamento telematico dei diritti di segreteria, possono spedire via PEC la scansione dei moduli generati da tale sistema.

67 Modalità di presentazione I diritti di segreteria ammontano a: 15 euro per ogni Comunicazione semplificata presentata via PEC e a 10 euro per le dichiarazioni presentate telematicamente.

68 Grazie per l attenzione Paolo Pipere Strategic Environmental Advisor paolo@pipere.com Consulenza giuridica ambientale Formazione e ricerca

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