a cura Roberto Pasquini
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1 Brevi note sulle comunicazioni e questionari dell Agenzia delle Entrate ai soggetti iscritti all Aire nell ultimo quinquennio e successivamente rientrati in Italia a cura Roberto Pasquini L Agenzia delle Entrate,nell ambito dell azione di contrasto agli illeciti fiscali internazionali (1), a partire dal 14 Ottobre, sulla base di un elenco realizzato incrociando i dati dell'aire (Associazione Italiani residenti all'estero) con quelli in possesso dell'agenzia stessa, sta inviando (2) comunicazioni ai contribuenti i cui nominativi, nell ultimo quinquennio, risultano alternativamente iscritti nell Albo degli Italiani residenti all estero e, da ultimo, nell Anagrafe della popolazione residente in Italia. La comunicazione ha innanzitutto la finalità di rammentare alcuni, specifici obblighi dichiarativi (dei redditi di fonte estera soggetti in Italia all imposta personale sul reddito o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e degli investimenti e delle attività finanziarie suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia) evidenziando le sanzioni previste in caso di inosservanza. In tale ambito, la comunicazione tiene altresì ad evidenziare ai destinatari che le seguenti tipologie di investimenti ed operazioni finanziarie effettuati all estero risultano a particolare rischio di infedele o inesatta dichiarazione in Italia: a) atti di disposizione patrimoniale in favore di Trust, Fondazioni ed organizzazioni similari compresi gli intermediari finanziari che svolgono, anche di fatto, attività di amministrazione di beni per conto di terzi; b) forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da Società ed Enti di diritto estero che danno diritto a percepire prestazioni in forma di rendita o capitale successivamente alla data di cessazione del Suo rapporto di lavoro; c) donazioni effettuate o altri atti di liberalità di cui risultino beneficiari soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, ovvero donazioni o liberalità ricevute; d) contratti assicurativi, di qualsiasi natura, con imprese non aventi sede nel territorio dello Stato, che diano diritto ad attribuzioni patrimoniali; e) strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura. La comunicazione contiene inoltre l invito, formulato, ai sensi dell art. 32, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a restituire compilato e firmato il questionario ad essa allegato, invito che riguarda coloro, tra i 1
2 destinatari della comunicazione, che abbiano detenuto alcuni degli investimenti sopra elencati o compiuto alcune delle operazioni sopra elencate, a far corso dal 1 gennaio 2005 e fino alla data odierna. La comunicazione precisa che la restituzione del questionario, da parte dei soggetti tenuti a compilarlo, può avvenire con una delle seguenti modalità:spedizione postale al seguente indirizzo: Direzione Centrale Accertamento - Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali via Cristoforo Colombo 426 c/d ROMA; consegna diretta a qualsiasi Ufficio periferico dell Agenzia delle Entrate. In caso di consegna diretta, gli Uffici rilasceranno apposita ricevuta per la consegna del modello, analogamente a quanto accade in generale per la ricezione dei questionari (mod. 8), e provvederà ad inviarlo tempestivamente, mediante posta elettronica, all Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali Ufficio della Direzione Centrale Accertamento. Giova precisare che: a) la missiva ha finalità eminentemente preventive, evidenziando le possibilità di ravvedimento offerte dall ordinamento fiscale qualora gli obblighi dichiarativi, richiamati nella missiva stessa, siano stati omessi, in tutto o in parte, fermo restando che l Agenzia e la Guardia di Finanza hanno di recente fortemente intensificato l azione di contrasto agli illeciti fiscali internazionali; b) le informazioni chieste verranno utilizzate per verificare il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi finora assolti. Alla fine della raccomandata l Agenzia ricorda la possibilità di aderire, entro il 15 dicembre, allo scudo fiscale. Si tratta di un questionario formale, non di un sondaggio. L'obiettivo è accertare se il contribuente è sicuro di aver, al momento del suo rientro, lasciato oppure no, senza dichiararli in Italia, alcuni valori all'estero. Come dire: verificare se nel rientro non siano state dichiarate disponibilità di immobili, beni o conti bancari. Per i contribuenti che stanno ricevendo le lettere il messaggio non potrà che risuonare in questa maniera: caro contribuente, sappiamo che lei ha avuto attività all'estero e le ricordiamo la possibilità di aderire entro il termine previsto allo scudo fiscale. Aderire allo scudo conviene. Non aderire può essere pericoloso. Roberto Pasquini 17 Ottobre
3 NOTE (1) Al fine di contrastare il ricorso ai paradisi fiscali, la manovra estiva (D.L. n. 78/2009) ha introdotto, per le persone fisiche, una presunzione relativa, in virtù della quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, in Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, sono considerate costituite mediante redditi sottratti a tassazione. L adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall articolo 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia L art. 12. co. 2. D.L. 78/2009. conv. con modif. con L. 102/2009 introduce in deroga a ogni vigente disposizione di legge, una presunzione legale relativa secondo cui, ai soli fini fiscali, si presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati dagli appositi decreti ministeriali) e non regolarmente dichiarati con il modulo RW della dichiarazione dei redditi Modello Unico, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e, cioè, in evasione fiscale). Si tratta di una presunzione confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente. Per superare la presunzione il contribuente deve, cioè, produrre la prova di aver tenuto conto dei redditi esteri oggetto della violazione dichiarativa La presunzione opera, infatti, se gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non siano stati regolarmente dichiarati, violando gli specifici obblighi di dichiarazione previsti dall art. 4, co. 1, 2 e 3, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con modif. con L. 4 agosto 1990, n. 227, recante la disciplina diretta alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti «da e per» l estero di denaro, titoli e valori (Santacroce-Mastromatteo, Contrasto ai paradisi fiscali:ambito applicativo in Guida ai controlli fiscali n. 9/2009 pag. 13) vd. Ubaldo Perrucci, Lotta ai paradisi fiscali, scudo fiscale e contrasto agli arbitraggi internazionali in bollettino tributario n. 17/2009 pag Si ricorda che, al fine di intensificare la lotta alle pratiche evasive poste in essere anche tramite il ricorso alla detenzione dei capitali nei cosiddetti paradisi fiscali, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, e di stimolare il ricorso allo scudo, è stata introdotta una presunzione relativa di imponibilità (quali redditi sottratti ad imposizione in Italia) delle attività detenute all estero in violazione dei vincoli di legge e sono state raddoppiate le sanzioni amministrative per omessa e infedele dichiarazione in relazione alle attività detenute in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, sono state raddoppiate le sanzioni per la mancata compilazione del Quadro RW, sono state istituite unità operative speciali dell Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza dedicate al contrasto dell evasione e dell elusione internazionale e la disciplina delle CFC è stata estesa, n presenza di determinate condizioni, ai Paesi della UE a fiscalità ridotta (Gianfranco Ferranti, Gli effetti dello scudo fiscale in one_premessa.pdf ottobre 2009). (2) Massimo Sideri, Scudo avvisi agli ex residenti all estero in corriere della sera del 15 ottobre pag. 33. Non si tratta di un semplice questionario ma di un vero e proprio documento ufficiale che potrebbe in seguito essere usato dal fisco come onere di prova, Insomma se si scrive di non essere in possesso di patrimoni all'estero e poi si inciampa in un controllo che dimostri il contrario non si potrà accedere a nessun beneficio di alcun genere. In questo senso va interpretata la parte della lettera che "invita" i contribuenti ad aderire allo scudo fiscale in corso(massimo Sideri,Scudo i paletti per gli ex residenti in italia-oggi del 16 ottobre 2009 pag. 36). 3
4 ALLEGATI 1) LETTERA AIRE AGENZIA ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Cognome e Nome Via Città Gentile contribuente, a seguito di controlli effettuati abbiamo riscontrato che, nell'ultimo quinquennio, il Suo nominativo risulta alternativamente iscritto nell'albo degli Italiani residenti all'estero e, da ultimo, nell'anagrafe della popolazione residente in Italia, con conseguente acquisizione della finalità di soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi da Lei prodotti, sia in Iralia che all'estero. Ciò posto, è importante che tenga presente alcune regole del nostro ordinamento fiscale, la cui inosservanza potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni. Si tratta in specie degli obblighi di dichiarazione annuale: dei redditi di fonte estera soggetti in Italia all'imposta personale sul reddito o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; degli investimenti e delle attività. finanziarie suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia, di importo superiore a curo*, detenuti al 31 dicembre di ciascun anno, e dei trasferimenti da, verso e sull'estero, di importo superiore a euro*, che nel corso dell'anno hanno interessato i predetti investimenti (obbligo sussistente anche nel caso in cui, al termine del periodo di imposta, Lei non detenga più gli investimenti medesimi o li detenga per importi non superiori a euro*). Qualora venga omessa l'indicazione dei redditi di fonte estera è irrogabile una sanzione compresa tra il 133 ed il 266 per cento della maggiore imposta dovuta (se è omessa la presentazione della dichiarazione la sanzione sale ad un importo compreso Ira il 160 ed il 320 per cento della maggiore imposta). In caso di omessa indicazione degli investimenti è invece irrogabile una sanzione compresa tra il. 10 ed il 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati** ed è prevista la confisca di beni di corrispondente valore. Inoltre, in base ad una norma in vigore dallo scorso luglio, gli investimenti e le attività finanziarie non dichiarati, detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sono considerati redditi sottratti a tassazione in Italia e le sanzioni per la omessa indicazione in dichiarazione sono raddoppiate (dal 200 al 400 per cento della maggiore imposta dovuta e, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, dal 240 al 480 per cento della imposta dovuta). Quanto sopra vale in specie per taluni investimenti ed operazioni finanziarie effettuate all'estero che risultano a particolare rischio di infedele o inesatta dichiarazione in Italia, quali quelli di seguito indicati: a) atti di disposizione patrimoniale in favore di Trust, Fondazioni ed organizzazioni similari compresi gli intermediari finanziari che svolgono, anche di fatto, attività di amministrazione di beni per conto di terzi; b) forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da Società ed Enti di diritto estero che danno diritto a percepire prestazioni in forma di rendita o capitale successivamente alla data di cessazione del Suo rapporto di lavoro; 4
5 c) e) donazioni effettuate o altri atti di liberalità di cui risultino beneficiari soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, ovvero donazioni o liberalità ricevute; d) contratti assicurativi, di qualsiasi natura, con imprese non aventi sede nel territorio dello Stato, che diano diritto ad attribuzioni patrimoniali; e) strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura. A quest'ultimo proposito, qualora Lei abbia detenuto alcuni dei suddetti investimenti o compiuto alcune delle suddette operazioni finanziarie, a far corso dal i gennaio 2005 e fino alla data odierna, la invitiamo, ai sensi dell'art. 32, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a restituire compilato e firmato il questionario allegato alla presente comunicazione. La restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente utilizzando una delle seguenti modalità: spedizione postale al seguente indirizzo: Direzione Centrale Accertamento - Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali via Cristoforo Colombo 426 c/d ROMA; consegna diretta a qualsiasi Ufficio periferico dell'agenzia delle Entrate. Le informazioni fornite verranno utilizzate dall'agenzia delle Entrate per verificare il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi.finora da Lei assolti. Le verifiche in questione Le consentiranno comunque di assolvere gli obblighi dichiarativi in modo corretto, evitando di incorrere nelle sanzioni che, come già ricordato, sono state di recente inasprite., 12 Ottobre 2009 Il Direttore dell'agenzia A. B. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 *Fino al 25 giugno 2007 tale limite era fissato a curo. **Analoga sanzione è prevista in caso di omessa indicazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero. aisensidell'ert 3, Gomma 2, del D. Lgs. n ) QUESTIONARIO AGENZIA ENTRATE RELATIVO ALLE DISPONIBILITA COSTITUITE ALL ESTERO per visionare il questionario CLICCA QUI 5
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